Articolo 6 della Legge 31 ottobre 1958, n. 972
Articolo 5Articolo 7
Versione
15 novembre 1958
Art. 6.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1958-1959, la spesa straordinaria di lire 11 miliardi e 700.000.000 per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.
Entrata in vigore il 15 novembre 1958