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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/12/2024, n. 3874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3874 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10802/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Monica Tarchi Presidente Relatore dott. ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10802/2023 avente promossa da
(CF: , nata a [...] il [...], difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Annalisa Gordigiani del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via di Novoli 73/c ricorrente
Nei riguardi di
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
02/01/1974, residente a [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Maria Cristina Paoli (C.F. ) elettivamente domiciliato C.F._3
presso lo studio del difensore in Firenze, in via Montebello n. 84 resistente
Con l'intervento ex lege del PM (visti del 9/10/2024)
pagina 1 di 8 Avente ad oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale su minore
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI parte ricorrente ha concluso all'udienza del 16/10/2024 come da ricorso, chiedendo: “Che
l'Ill.mo Tribunale di Firenze, previa fissazione dell'udienza di comparizione, Voglia disciplinare i rapporti tra i genitori e il figlio nelle modalità di seguito indicate: affidamento super -esclusivo della figlia alla madre, con domiciliazione presso la stessa;
assegnazione della casa familiare alla madre;
il padre contribuirà al mantenimento del figlio nella misura di euro 500 mensili da corrispondere entro il 5 di ogni mese, oltre il 50
% delle spese straordinarie, così come stabilite dal protocollo del CNF;
quanto alle visite padre figlio si chiede che il Tribunale disponga incontri protetti previa valutazione dell'interesse del minore alle visite e previa verifica da parte del Tribunale delle capacità genitoriali del padre e dell'uso o meno di sostanze alcoliche e/o cocaina. Si chiede altresì che il padre sia preso in carico dal Centro Uomini Maltrattamenti per i comportamenti sopra descritti. Assegnazione della casa familiare alla madre.”
parte resistente ha concluso all'udienza del 16/10/2024 come da comparsa di costituzione, chiedendo al Tribunale di: “II) NEL MERITO: disporre l'affidamento super esclusivo del minore al padre con collocamento presso il padre, determinando le modalità di visita della madre secondo quanto ritenuto di giustizia;
in subordine, disporre l'affidamento ai Servizi
Sociali con collocamento presso il padre e diritto di visita della madre come ritenuto nell'interesse del minore;
in caso di collocamento presso la madre, disporre che il padre possa tenere con sé il minore per 3 pomeriggi a settimana oltre ad un pomeriggio a fine settimana alterni con giorni di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua ad anni alterni e due settimane nel periodo estivo, anche non consecutive;
assegnazione della casa familiare sita in via Baccio da Montelupo n. 181 (FI) al padre;
disporre il pagamento della somma di
Euro 300 al mese a carico della IG.ra a titolo di contributo al mantenimento del Pt_1
figlio, oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie secondo quanto stabilito nelle linee guida del CNF del 2017; in subordine, mantenimento diretto a carico di entrambi i genitori. III) IN VIA ISTRUTTORIA indica i seguenti mezzi di prova, di cui intende avvalersi: disporre una perizia psichiatrica sulla IG.ra , volta anche a valutare Parte_1
pagina 2 di 8 la sua capacità genitoriale;
ordinare alla resistente la produzione dei seguenti documenti: dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, documentazione attestante la titolarità dei diritti reali su beni immobili e mobili registrati, estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi 3 anni;
ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1. DCV che avete assistito nell'anno 2020 ad aggressione fisica da parte della IG.ra nei Pt_1
confronti del IG. e dite quali lesioni la stessa gli procurò.
2. DCV che CP_1
nell'anno 2020 avete subito atti persecutori da parte della IG.ra 3. DCV che Vostra Pt_1 sorella vi ha denunciato per aggressione e dite l'esito di tale procedimento.
4. DCV che la IG.ra i ha negato di trascorrere del tempo col nipotino e dite quante volte vi Pt_1 CP_2
ha consentito di incontrarlo dalla sua nascita ad oggi;
5. DCV che la IG.ra vi ha Pt_1
inviato nel mese di settembre 2023 moltissime chiamate a ripetizione anche in ore notturne.
6. DCV che la IG.ra vi ha inviato nell'anno 2022 e 2021 moltissime chiamate a Pt_1
ripetizione anche in ore notturne e dite quando. A teste il IG. sul capitolo 1, Testimone_1
5 e 6; la IG.ra sul capitolo 2; il IG. sul capitolo 3; il IG. Testimone_2 Tes_3
e la IG.ra sul capitolo 4. con riserva di ulteriori Testimone_4 Testimone_5 richieste istruttorie. Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.
Concisi motivi di fatto e di diritto della decisione.
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione del regime di affido, collocamento e mantenimento del minore nato il [...] nel corso della Persona_1
convivenza, ad oggi cessata, tra la ricorrente ed il resistente Parte_1 [...]
l'istruttoria è stata svolta attraverso la presa in carico del nucleo familiare da CP_1
parte dei SS.SS. e del Servizio UFSMIA e la presa in carico del da parte del CP_1
CP_
di riferimento al fine di verificare l'avvenuto superamento di problematiche afferenti il dedotto consumo di alcool e sostanze, che il resistente ha sostenuto essere già state superate;
con decreto collegiale del 18/01/2024, il Tribunale ha disposto in via provvisoria l'affido del minore (13/09/2022) ai SS.SS. di riferimento territoriale, con Persona_1
collocamento dello stesso presso l'abitazione della madre e con possibilità per il padre di incontrare il figlio nell'ambito di incontri 'protetti' la cui organizzazione è stata demandata ai SS.SS., da attuarsi secondo la frequenza e la durata ritenute nel tempo opportune, fatta pagina 3 di 8 salva la facoltà per il di effettuare videochiamate quotidiane, in orario da CP_1
concordare tra i due genitori;
è stata, altresì, disposta la presa in carico del da CP_1
CP_ parte del di riferimento e quella della a parte dell' per l'attivazione di Pt_1 CP_4
un percorso di sostegno psicologico in favore della donna;
per entrambi i genitori è stata prevista la presa in carico dall'UFSMIA per l'attivazione in loro favore di un percorso di sostegno alla genitorialità; sotto il profilo economico, dopo aver proceduto ad un esame comparativo delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti, il Tribunale ha posto in via provvisoria a carico del l'onere di versare alla entro il giorno 5 di ogni CP_1 Pt_1 mese, l'importo di e. 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, quale contributo per il mantenimento del figlio l'onere per i due genitori di far fronte alle spese CP_2
straordinarie necessarie per il minore nella misura del 50% per ciascuno, da individuarsi secondo i parametri delle Linee Guida del CNF del 2017 ed ha assegnato in via esclusiva alla madre l'Assegno Unico Universale, in quanto genitore collocatario prevalente di minore;
in via istruttoria, il Tribunale ha disposto l'acquisizione da parte dei SS.SS., del
, dell' e dell'UFSMIA di riferimento di una relazione di CP_5 CP_6 aggiornamento sull'andamento degli incontri protetti padre/figlio, sul percorso del CP_ presso il , sul percorso di sostegno psicologico per la presso CP_1 Pt_1
l' e sul percorso di supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori presso CP_4
l'UFSMIA; è stato contestualmente provveduto ad integrare la documentazione di carattere economica ex rito Cartabia, laddove mancante;
con decreto collegiale adottato in data
18/05/2025, il Tribunale ha rigettato l'istanza di affido esclusivo del minore di CP_2
aumento del contributo paterno per il mantenimento del minore e di presa in carico del Parte da parte del formulate dalla ricorrente;
contestualmente, ha dato mandato CP_1
CP_ ai SS.SS., al , all' e all'UFSMIA di aggiornare il Tribunale, ognuno per la CP_6 parte di rispettiva competenza, sull'andamento degli incontri protetti padre/figlio, sul CP_ percorso del padre presso il , sul percorso di sostegno psicologico per la madre presso l' e sul percorso di supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori presso CP_4
l'UFSMIA; all'udienza conclusiva del 16/10/2024, le parti hanno concluso come in epigrafe indicato, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie.
pagina 4 di 8 2. Ritiene il Collegio, alla luce delle risultanze contenute nelle numerose relazioni acquisite
CP_ nel corso dell'istruttoria presso i Servizi di volta interessati (SS.SS., , UFSMIA,
), di non ravvisare elementi ostativi alla conferma di quanto disposto in punto di CP_4
regime di affidamento con decreto provvisorio del 18/01/2024, di tal chè deve confermarsi l'affido del minore (13/09/2022) ai SS.SS. di riferimento territoriale ed il Persona_1
suo collocamento presso l'abitazione della madre;
va, di contro, evidenziato – sotto il profilo della frequentazione tra il ed il figlio - che i SS.SS. hanno CP_1 CP_2 rappresentato al Tribunale come la relazione tra il padre ed il figlio “sia diventata in questi mesi IGnificativa, senza rilevazioni di criticità nel rapporto padre-figlio. Per questo motivo, si rimette a codesta Spettabile Autorità Giudiziaria la possibilità di transitare
l'incontro protetto ad un incontro osservato e di valutare in futuro altre modalità di incontro, dato l'ottimo andamento sopra citato”; ne consegue che va disposto che le modalità di esercizio del diritto di vista da parte del passino a modalità CP_1
'osservata', da attuarsi in misura bisettimanale presso un luogo neutro individuato dai
SS.SS., con facoltà per l'Ente affidatario di modificare nel corso del tempo durata e luogo degli incontri (luogo aperto ovvero presso l'abitazione di uno dei genitori o nonni) in relazione all'andamento degli stessi, avuto riguardo al superiore interesse del minore;
va, altresì, confermata la facoltà per il di effettuare videochiamate quotidiane, in CP_1
orario da concordare tra i due genitori;
contestualmente, va dato mandato ai SS.SS. affidatari di predisporre ogni sei mesi una relazione sull'osservanza del presente dispositivo e sull'andamento degli incontri osservati padre/figlio al Giudice Tutelare, competente per l'attività di vigilanza.
Quanto alle misure di supporto al nucleo familiare, deve osservarsi che, nell'ottica di un sostegno alla bi-genitorialità, entrambi i genitori vanno invitati, come suggerito dagli stessi
SS.SS. (v. relazione del 26/09/2024) ad intraprendere un percorso di mediazione per genitori in separazione con figli minori presso i Servizi dedicati, avendo osservato la persistenza di criticità nella interrelazione tra i due genitori e nell'esercizio condiviso della genitorialità; quanto alle problematiche connesse alla pregressa condizione di uso di alcool e sostanze da parte del con la recente relazione dell'UFSMIA, datata CP_1
1/10/2024, il Servizio ha riferito al Tribunale che il resistente si è impegnato, durante i prescritti controlli bisettimanali, ad un periodo di completa astinenza da alcool e che lo pagina 5 di 8 stesso ha saputo raggiungere nella misura di un mese, dimostrando di non avere alcuna dipendenza in tal senso e che “successivamente le urine risultano presentare un'alternanza tra presenza ed assenza di alcool, mentre sono tutte negative per la presenza di metaboliti della cocaina”, di tal chè non vi è spazio a parere del Collegio per protrarre la pressa in
CP_ carico del da parte del di riferimento, tenuto peraltro conto che i SS.SS. CP_1
affidatari ben potranno, nell'esercizio dell'attività di monitoraggio legata allo svolgimento degli incontri osservati, comunicare tempestivamente al Giudice Tutelare ogni criticità in tal senso che dovessero registrare.
In ultimo, deve osservarsi, alla luce di quanto finora disposto, che appare ultronea l'effettuazione delle prove orali e degli accertamenti psichiatrici sulla ricorrente richiesti in via istruttoria dal ricorrente in sede di comparsa di costituzione.
3. Passando ai profili economici, va osservato che il Tribunale ha provveduto con decreto collegiale assunto in data 18/01/2024 a procedere ad un esame comparativo della situazione reddituale e patrimoniale dei due genitori, osservando che: 1) la non svolge Pt_1
Par all'attualità attività lavorativa;
la stessa ha dichiarato di non aver presentato la 2023, non avendo percepito nel 2022 alcun reddito;
ha di contro depositato la DR 2022, dalla quale risulta il percepimento nel 2021 di un reddito da lavoro di circa e. 20.000; la ricorrente ha depositato l'ISEE 2022, dal quale risulta un reddito per l'anno 2021 di circa e.
18.000,00; dall'estratto Conto Fideuram aggiornato al gennaio 2023 risulta presente una liquidità di circa e. 22.000,00; sotto il profilo patrimoniale, la stessa risulta attualmente proprietaria dell'immobile sita in Pelago, Piazza Cavalcanti n. 7, acquistato nel novembre
2023 con assegni, senza ricorrere all'accensione di mutuo;
2) il svolge il lavoro CP_1 di trasportatore presso Bartolini;
ha dichiarato nell'anno 2023 (per l'anno 2022) un reddito
(al netto dell'Irpef e dell'Addizionale Regionale) di e. 17.600,00 annui, corrispondente ad uno stipendio netto mensile di circa e. 1.466,00; lo stesso ha documentato di percepire attualmente una busta paga di circa e. 1.700,00 mensili, importo dal quale deve sottrarsi la somma di e. 650,00, rappresentata dal canone di locazione relativo all'ex casa familiare di via Baccio da Montelupo 181, ove l'uomo è rimasto a vivere dopo l'allontanamento della e l'importo di e. 284,00 per un finanziamento ancora in corso (doc. 12), di Pt_1 Per_2
tal chè lo stesso può oggi contare su una liquidità mensile netta di e. 766,00; pertanto, preso pagina 6 di 8 atto che non sono stati dedotti o allegati nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni elementi o fatti nuovi sopravvenuti incidenti sulle rispettive capacità reddituali e condizioni patrimoniali, va confermato l'onere per il (volontariamente CP_1
assunto dal padre ed in allora assentito dalla madre) di versare alla n contributo per Pt_1
il mantenimento del figlio pari ad e. 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, CP_2
somma che appare tuttora congrua rispetto alle eIGenze di vita di un minore di due anni, tenuto conto delle rispettive risorse economiche e della generica capacità lavorativa della madre;
va, altresì, confermata la suddivisione al 50% delle spese straordinarie necessarie per il minore, le quali andranno individuate secondo i parametri delle linee Guida del CNF del 2017, come concordato dalle parti in corso di causa, nonché l'assegnazione in via esclusiva alla dell'Assegno Unico Universale, quale genitore collocatario di prole Pt_1
minorenne, tenuto conto che, stante l'assenza di frequentazione diretta padre/figlio, tutti gli oneri di mantenimento e cura ricadono sulla madre.
4: Quanto alle spese di lite, in ragione delle reciproca soccombenza sul regime di affido e sulla parte economica, ne va disposta l'integrale compensazione tra le parti, quanto alle spese di CTU, le stesse vanno poste in via definitiva a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna, essendo l'accertamento stato disposto nel comune interesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dispone l'affido del minore (13/09/2022) ai SS.SS. di riferimento Persona_1
territoriale, con collocamento dello stesso presso l'abitazione della madre Pt_1
[...]
- dispone che possa esercitare il proprio diritto di visita del Controparte_1 minore nell'ambito di incontri 'osservati', da attuarsi in misura bisettimanale e presso un luogo neutro individuato dai SS.SS., con facoltà per l'Ente affidatario di modificare luogo e durata nel corso del tempo, in relazione all'andamento degli stessi, avuto riguardo al superiore interesse del minore e con facoltà per il di effettuare videochiamate quotidiane, in orario da concordare tra i due CP_1
genitori;
pagina 7 di 8 - invita entrambe le parti ad intraprendere un percorso di mediazione per genitori in separazione con figli minori presso i Servizi dedicati per supporto all'esercizio della bi-genitorialità;
- dà mandato ai SS.SS. affidatari di predisporre ogni sei mesi una relazione sull'osservanza del presente dispositivo e sull'andamento degli incontri osservati padre/figlio a trasmettere al Giudice Tutelare, competente per l'attività di vigilanza;
'
- pone a carico di l'onere di versare a entro il giorno Controparte_1 Parte_1
5 di ogni mese, l'importo di e. 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, quale contributo per il mantenimento del figlio minore CP_2
- pone a carico dei due genitori l'onere di far fronte alle spese straordinarie necessarie per il minore nella misura del 50% per ciascuno, che andranno individuate secondo i parametri delle Linee Guida del CNF del 2017;
- assegna in via esclusiva a l'Assegno Unico Universale quale genitore Parte_1
collocatario prevalente di minore;
- dispone l'integrale compensazione tra le parti;
pone in via definitiva le spese di
CTU a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna.
CP_ Manda la Cancelleria per gli avvisi alle parti, ai SS.SS., al , all' e CP_4 all'UFSMIA di riferimento.
Così deciso in Firenze, nella camera di conIGlio del 30/10/2024 su relazione della dott.ssa
Monica Tarchi
Il Presidente rel. ed est.
Monica Tarchi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Monica Tarchi Presidente Relatore dott. ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10802/2023 avente promossa da
(CF: , nata a [...] il [...], difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Annalisa Gordigiani del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via di Novoli 73/c ricorrente
Nei riguardi di
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
02/01/1974, residente a [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Maria Cristina Paoli (C.F. ) elettivamente domiciliato C.F._3
presso lo studio del difensore in Firenze, in via Montebello n. 84 resistente
Con l'intervento ex lege del PM (visti del 9/10/2024)
pagina 1 di 8 Avente ad oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale su minore
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI parte ricorrente ha concluso all'udienza del 16/10/2024 come da ricorso, chiedendo: “Che
l'Ill.mo Tribunale di Firenze, previa fissazione dell'udienza di comparizione, Voglia disciplinare i rapporti tra i genitori e il figlio nelle modalità di seguito indicate: affidamento super -esclusivo della figlia alla madre, con domiciliazione presso la stessa;
assegnazione della casa familiare alla madre;
il padre contribuirà al mantenimento del figlio nella misura di euro 500 mensili da corrispondere entro il 5 di ogni mese, oltre il 50
% delle spese straordinarie, così come stabilite dal protocollo del CNF;
quanto alle visite padre figlio si chiede che il Tribunale disponga incontri protetti previa valutazione dell'interesse del minore alle visite e previa verifica da parte del Tribunale delle capacità genitoriali del padre e dell'uso o meno di sostanze alcoliche e/o cocaina. Si chiede altresì che il padre sia preso in carico dal Centro Uomini Maltrattamenti per i comportamenti sopra descritti. Assegnazione della casa familiare alla madre.”
parte resistente ha concluso all'udienza del 16/10/2024 come da comparsa di costituzione, chiedendo al Tribunale di: “II) NEL MERITO: disporre l'affidamento super esclusivo del minore al padre con collocamento presso il padre, determinando le modalità di visita della madre secondo quanto ritenuto di giustizia;
in subordine, disporre l'affidamento ai Servizi
Sociali con collocamento presso il padre e diritto di visita della madre come ritenuto nell'interesse del minore;
in caso di collocamento presso la madre, disporre che il padre possa tenere con sé il minore per 3 pomeriggi a settimana oltre ad un pomeriggio a fine settimana alterni con giorni di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua ad anni alterni e due settimane nel periodo estivo, anche non consecutive;
assegnazione della casa familiare sita in via Baccio da Montelupo n. 181 (FI) al padre;
disporre il pagamento della somma di
Euro 300 al mese a carico della IG.ra a titolo di contributo al mantenimento del Pt_1
figlio, oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie secondo quanto stabilito nelle linee guida del CNF del 2017; in subordine, mantenimento diretto a carico di entrambi i genitori. III) IN VIA ISTRUTTORIA indica i seguenti mezzi di prova, di cui intende avvalersi: disporre una perizia psichiatrica sulla IG.ra , volta anche a valutare Parte_1
pagina 2 di 8 la sua capacità genitoriale;
ordinare alla resistente la produzione dei seguenti documenti: dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, documentazione attestante la titolarità dei diritti reali su beni immobili e mobili registrati, estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi 3 anni;
ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1. DCV che avete assistito nell'anno 2020 ad aggressione fisica da parte della IG.ra nei Pt_1
confronti del IG. e dite quali lesioni la stessa gli procurò.
2. DCV che CP_1
nell'anno 2020 avete subito atti persecutori da parte della IG.ra 3. DCV che Vostra Pt_1 sorella vi ha denunciato per aggressione e dite l'esito di tale procedimento.
4. DCV che la IG.ra i ha negato di trascorrere del tempo col nipotino e dite quante volte vi Pt_1 CP_2
ha consentito di incontrarlo dalla sua nascita ad oggi;
5. DCV che la IG.ra vi ha Pt_1
inviato nel mese di settembre 2023 moltissime chiamate a ripetizione anche in ore notturne.
6. DCV che la IG.ra vi ha inviato nell'anno 2022 e 2021 moltissime chiamate a Pt_1
ripetizione anche in ore notturne e dite quando. A teste il IG. sul capitolo 1, Testimone_1
5 e 6; la IG.ra sul capitolo 2; il IG. sul capitolo 3; il IG. Testimone_2 Tes_3
e la IG.ra sul capitolo 4. con riserva di ulteriori Testimone_4 Testimone_5 richieste istruttorie. Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.
Concisi motivi di fatto e di diritto della decisione.
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione del regime di affido, collocamento e mantenimento del minore nato il [...] nel corso della Persona_1
convivenza, ad oggi cessata, tra la ricorrente ed il resistente Parte_1 [...]
l'istruttoria è stata svolta attraverso la presa in carico del nucleo familiare da CP_1
parte dei SS.SS. e del Servizio UFSMIA e la presa in carico del da parte del CP_1
CP_
di riferimento al fine di verificare l'avvenuto superamento di problematiche afferenti il dedotto consumo di alcool e sostanze, che il resistente ha sostenuto essere già state superate;
con decreto collegiale del 18/01/2024, il Tribunale ha disposto in via provvisoria l'affido del minore (13/09/2022) ai SS.SS. di riferimento territoriale, con Persona_1
collocamento dello stesso presso l'abitazione della madre e con possibilità per il padre di incontrare il figlio nell'ambito di incontri 'protetti' la cui organizzazione è stata demandata ai SS.SS., da attuarsi secondo la frequenza e la durata ritenute nel tempo opportune, fatta pagina 3 di 8 salva la facoltà per il di effettuare videochiamate quotidiane, in orario da CP_1
concordare tra i due genitori;
è stata, altresì, disposta la presa in carico del da CP_1
CP_ parte del di riferimento e quella della a parte dell' per l'attivazione di Pt_1 CP_4
un percorso di sostegno psicologico in favore della donna;
per entrambi i genitori è stata prevista la presa in carico dall'UFSMIA per l'attivazione in loro favore di un percorso di sostegno alla genitorialità; sotto il profilo economico, dopo aver proceduto ad un esame comparativo delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti, il Tribunale ha posto in via provvisoria a carico del l'onere di versare alla entro il giorno 5 di ogni CP_1 Pt_1 mese, l'importo di e. 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, quale contributo per il mantenimento del figlio l'onere per i due genitori di far fronte alle spese CP_2
straordinarie necessarie per il minore nella misura del 50% per ciascuno, da individuarsi secondo i parametri delle Linee Guida del CNF del 2017 ed ha assegnato in via esclusiva alla madre l'Assegno Unico Universale, in quanto genitore collocatario prevalente di minore;
in via istruttoria, il Tribunale ha disposto l'acquisizione da parte dei SS.SS., del
, dell' e dell'UFSMIA di riferimento di una relazione di CP_5 CP_6 aggiornamento sull'andamento degli incontri protetti padre/figlio, sul percorso del CP_ presso il , sul percorso di sostegno psicologico per la presso CP_1 Pt_1
l' e sul percorso di supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori presso CP_4
l'UFSMIA; è stato contestualmente provveduto ad integrare la documentazione di carattere economica ex rito Cartabia, laddove mancante;
con decreto collegiale adottato in data
18/05/2025, il Tribunale ha rigettato l'istanza di affido esclusivo del minore di CP_2
aumento del contributo paterno per il mantenimento del minore e di presa in carico del Parte da parte del formulate dalla ricorrente;
contestualmente, ha dato mandato CP_1
CP_ ai SS.SS., al , all' e all'UFSMIA di aggiornare il Tribunale, ognuno per la CP_6 parte di rispettiva competenza, sull'andamento degli incontri protetti padre/figlio, sul CP_ percorso del padre presso il , sul percorso di sostegno psicologico per la madre presso l' e sul percorso di supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori presso CP_4
l'UFSMIA; all'udienza conclusiva del 16/10/2024, le parti hanno concluso come in epigrafe indicato, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie.
pagina 4 di 8 2. Ritiene il Collegio, alla luce delle risultanze contenute nelle numerose relazioni acquisite
CP_ nel corso dell'istruttoria presso i Servizi di volta interessati (SS.SS., , UFSMIA,
), di non ravvisare elementi ostativi alla conferma di quanto disposto in punto di CP_4
regime di affidamento con decreto provvisorio del 18/01/2024, di tal chè deve confermarsi l'affido del minore (13/09/2022) ai SS.SS. di riferimento territoriale ed il Persona_1
suo collocamento presso l'abitazione della madre;
va, di contro, evidenziato – sotto il profilo della frequentazione tra il ed il figlio - che i SS.SS. hanno CP_1 CP_2 rappresentato al Tribunale come la relazione tra il padre ed il figlio “sia diventata in questi mesi IGnificativa, senza rilevazioni di criticità nel rapporto padre-figlio. Per questo motivo, si rimette a codesta Spettabile Autorità Giudiziaria la possibilità di transitare
l'incontro protetto ad un incontro osservato e di valutare in futuro altre modalità di incontro, dato l'ottimo andamento sopra citato”; ne consegue che va disposto che le modalità di esercizio del diritto di vista da parte del passino a modalità CP_1
'osservata', da attuarsi in misura bisettimanale presso un luogo neutro individuato dai
SS.SS., con facoltà per l'Ente affidatario di modificare nel corso del tempo durata e luogo degli incontri (luogo aperto ovvero presso l'abitazione di uno dei genitori o nonni) in relazione all'andamento degli stessi, avuto riguardo al superiore interesse del minore;
va, altresì, confermata la facoltà per il di effettuare videochiamate quotidiane, in CP_1
orario da concordare tra i due genitori;
contestualmente, va dato mandato ai SS.SS. affidatari di predisporre ogni sei mesi una relazione sull'osservanza del presente dispositivo e sull'andamento degli incontri osservati padre/figlio al Giudice Tutelare, competente per l'attività di vigilanza.
Quanto alle misure di supporto al nucleo familiare, deve osservarsi che, nell'ottica di un sostegno alla bi-genitorialità, entrambi i genitori vanno invitati, come suggerito dagli stessi
SS.SS. (v. relazione del 26/09/2024) ad intraprendere un percorso di mediazione per genitori in separazione con figli minori presso i Servizi dedicati, avendo osservato la persistenza di criticità nella interrelazione tra i due genitori e nell'esercizio condiviso della genitorialità; quanto alle problematiche connesse alla pregressa condizione di uso di alcool e sostanze da parte del con la recente relazione dell'UFSMIA, datata CP_1
1/10/2024, il Servizio ha riferito al Tribunale che il resistente si è impegnato, durante i prescritti controlli bisettimanali, ad un periodo di completa astinenza da alcool e che lo pagina 5 di 8 stesso ha saputo raggiungere nella misura di un mese, dimostrando di non avere alcuna dipendenza in tal senso e che “successivamente le urine risultano presentare un'alternanza tra presenza ed assenza di alcool, mentre sono tutte negative per la presenza di metaboliti della cocaina”, di tal chè non vi è spazio a parere del Collegio per protrarre la pressa in
CP_ carico del da parte del di riferimento, tenuto peraltro conto che i SS.SS. CP_1
affidatari ben potranno, nell'esercizio dell'attività di monitoraggio legata allo svolgimento degli incontri osservati, comunicare tempestivamente al Giudice Tutelare ogni criticità in tal senso che dovessero registrare.
In ultimo, deve osservarsi, alla luce di quanto finora disposto, che appare ultronea l'effettuazione delle prove orali e degli accertamenti psichiatrici sulla ricorrente richiesti in via istruttoria dal ricorrente in sede di comparsa di costituzione.
3. Passando ai profili economici, va osservato che il Tribunale ha provveduto con decreto collegiale assunto in data 18/01/2024 a procedere ad un esame comparativo della situazione reddituale e patrimoniale dei due genitori, osservando che: 1) la non svolge Pt_1
Par all'attualità attività lavorativa;
la stessa ha dichiarato di non aver presentato la 2023, non avendo percepito nel 2022 alcun reddito;
ha di contro depositato la DR 2022, dalla quale risulta il percepimento nel 2021 di un reddito da lavoro di circa e. 20.000; la ricorrente ha depositato l'ISEE 2022, dal quale risulta un reddito per l'anno 2021 di circa e.
18.000,00; dall'estratto Conto Fideuram aggiornato al gennaio 2023 risulta presente una liquidità di circa e. 22.000,00; sotto il profilo patrimoniale, la stessa risulta attualmente proprietaria dell'immobile sita in Pelago, Piazza Cavalcanti n. 7, acquistato nel novembre
2023 con assegni, senza ricorrere all'accensione di mutuo;
2) il svolge il lavoro CP_1 di trasportatore presso Bartolini;
ha dichiarato nell'anno 2023 (per l'anno 2022) un reddito
(al netto dell'Irpef e dell'Addizionale Regionale) di e. 17.600,00 annui, corrispondente ad uno stipendio netto mensile di circa e. 1.466,00; lo stesso ha documentato di percepire attualmente una busta paga di circa e. 1.700,00 mensili, importo dal quale deve sottrarsi la somma di e. 650,00, rappresentata dal canone di locazione relativo all'ex casa familiare di via Baccio da Montelupo 181, ove l'uomo è rimasto a vivere dopo l'allontanamento della e l'importo di e. 284,00 per un finanziamento ancora in corso (doc. 12), di Pt_1 Per_2
tal chè lo stesso può oggi contare su una liquidità mensile netta di e. 766,00; pertanto, preso pagina 6 di 8 atto che non sono stati dedotti o allegati nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni elementi o fatti nuovi sopravvenuti incidenti sulle rispettive capacità reddituali e condizioni patrimoniali, va confermato l'onere per il (volontariamente CP_1
assunto dal padre ed in allora assentito dalla madre) di versare alla n contributo per Pt_1
il mantenimento del figlio pari ad e. 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, CP_2
somma che appare tuttora congrua rispetto alle eIGenze di vita di un minore di due anni, tenuto conto delle rispettive risorse economiche e della generica capacità lavorativa della madre;
va, altresì, confermata la suddivisione al 50% delle spese straordinarie necessarie per il minore, le quali andranno individuate secondo i parametri delle linee Guida del CNF del 2017, come concordato dalle parti in corso di causa, nonché l'assegnazione in via esclusiva alla dell'Assegno Unico Universale, quale genitore collocatario di prole Pt_1
minorenne, tenuto conto che, stante l'assenza di frequentazione diretta padre/figlio, tutti gli oneri di mantenimento e cura ricadono sulla madre.
4: Quanto alle spese di lite, in ragione delle reciproca soccombenza sul regime di affido e sulla parte economica, ne va disposta l'integrale compensazione tra le parti, quanto alle spese di CTU, le stesse vanno poste in via definitiva a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna, essendo l'accertamento stato disposto nel comune interesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dispone l'affido del minore (13/09/2022) ai SS.SS. di riferimento Persona_1
territoriale, con collocamento dello stesso presso l'abitazione della madre Pt_1
[...]
- dispone che possa esercitare il proprio diritto di visita del Controparte_1 minore nell'ambito di incontri 'osservati', da attuarsi in misura bisettimanale e presso un luogo neutro individuato dai SS.SS., con facoltà per l'Ente affidatario di modificare luogo e durata nel corso del tempo, in relazione all'andamento degli stessi, avuto riguardo al superiore interesse del minore e con facoltà per il di effettuare videochiamate quotidiane, in orario da concordare tra i due CP_1
genitori;
pagina 7 di 8 - invita entrambe le parti ad intraprendere un percorso di mediazione per genitori in separazione con figli minori presso i Servizi dedicati per supporto all'esercizio della bi-genitorialità;
- dà mandato ai SS.SS. affidatari di predisporre ogni sei mesi una relazione sull'osservanza del presente dispositivo e sull'andamento degli incontri osservati padre/figlio a trasmettere al Giudice Tutelare, competente per l'attività di vigilanza;
'
- pone a carico di l'onere di versare a entro il giorno Controparte_1 Parte_1
5 di ogni mese, l'importo di e. 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, quale contributo per il mantenimento del figlio minore CP_2
- pone a carico dei due genitori l'onere di far fronte alle spese straordinarie necessarie per il minore nella misura del 50% per ciascuno, che andranno individuate secondo i parametri delle Linee Guida del CNF del 2017;
- assegna in via esclusiva a l'Assegno Unico Universale quale genitore Parte_1
collocatario prevalente di minore;
- dispone l'integrale compensazione tra le parti;
pone in via definitiva le spese di
CTU a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna.
CP_ Manda la Cancelleria per gli avvisi alle parti, ai SS.SS., al , all' e CP_4 all'UFSMIA di riferimento.
Così deciso in Firenze, nella camera di conIGlio del 30/10/2024 su relazione della dott.ssa
Monica Tarchi
Il Presidente rel. ed est.
Monica Tarchi
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