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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 4300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4300 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47573/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47573/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), in proprio e quale esercente unitamente a Parte_3 C.F._3 Per_1
(C.F. ) la potestà genitoriale sul minore ,
[...] C.F._4 Persona_2 con il patrocinio dell'avv. FONTANA ANDREA, con studio in VIALE LAZIO, 8 20135 MILANO
ATTORI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FEDE PELLONE GIULIANO, con studio in Corso di porta Romana 79 20122 MILANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI : Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e ex art. 8 della L. 24/2017, Parte_1 Parte_2 [...]
in proprio e quale esercente insieme al padre la responsabilità genitoriale sul figlio Pt_4 Persona_1 minore , quali congiunti ed eredi di deceduto in Milano in data 17 giugno Persona_3 Persona_4
2019, hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il Controparte_2 per sentirne accertare la responsabilità per il prematuro decesso del paziente e per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riportati dai ricorrenti iure proprio.
I ricorrenti hanno dedotto di essere rispettivamente il coniuge superstite, le due figlie ed il nipote di Per_4
[...]
pagina 1 di 16 In data 7 giugno 2019, il loro congiunto era stato ricoverato presso il con diagnosi Controparte_1 di stenosi valvolare aortica in pregressa MVR con protesi meccanica, coronaropatia monovasale, cardiopatia valvolare ipocinetica.
In data 14 giugno 2019 veniva eseguito l'intervento di sostituzione valvolare aortica, nel corso del quale si era verificato un anomalo movimento di apertura dei leaflets della protesi in sede mitralica, causato CP_3 dalla presenza di un panno fibroso sotto valvolare mai evidenziato in precedenza.
Poiché il tentativo di rimuovere tale impedimento dal versante atriale non aveva avuto successo, i sanitari avevano dovuto riaprire l'atrio sinistro e sostituire la protesi mitralica con altra meccanica, il che aveva comportato il verificarsi di una sindrome di bassa portata che aveva determinato a distanza di tre giorni l'exitus del paziente.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, l'operato dei sanitari si connotava in termini di imperizia, negligenza e imprudenza per non avere riscontrato in fase preoperatoria la ipomobilità della protesi mitralica, eseguendo le opportune indagini quali un esame eco cardiografico transesofageo, che avrebbe dovuto imporre una differente strategia operatoria volta alla individuazione e rimozione integrale del panno fibroso tramite contestuale sostituzione della protesi meccanica mitralica. Inoltre, si è riscontrato che nel postintervento era stata riscontrata una grave emorragia che aveva imposto una ulteriore revisione chirurgica e che era riconducibile all'inidoneo confezionamento della sutura.
Sotto il profilo del nesso causale, le parti hanno allegato che l'inadeguata preparazione dell'intervento, unitamente al tentativo di pulizia del panno fibroso, avevano allungato in misura significativa i tempi di circolazione extracorporea, pari a oltre 5 ore, e di ischemia miocardica, il che aveva comportato la comparsa di sindrome da bassa portata che non era stato possibile emendare e che aveva determinato il decesso del paziente.
I ricorrenti hanno quindi chiesto l'accertamento della responsabilità del ed il risarcimento del CP_1 danno non patrimoniale subito dai familiari, nonché del danno patrimoniale da lucro cessante, quantificato in €
77.313,12, pari alla differenza tra il reddito medio del de cuius fino al decesso e quanto percepito dalla moglie a titolo di reversibilità, oltre al danno emergente relativo alle spese stragiudiziali sostenute.
Si è costituito il convenuto che in primo luogo ha chiesto disporsi il Controparte_1 mutamento del rito, data la complessità della vicenda e delle questioni da affrontare nel giudizio.
Sempre in via preliminare, il convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti in assenza di prova della sussistenza dell'allegato legame familiare con il de cuius e della loro qualità di eredi.
Il convenuto ha poi dedotto l'inammissibilità dell'azione, evidenziando che i ricorrenti avevano inteso fare valere la responsabilità contrattuale del e che, con riferimento al danno iure Controparte_1 proprio, era configurabile esclusivamente una responsabilità extra contrattuale della struttura, non avendo il contratto di spedalità intercorso con il paziente effetti protettivi nei confronti dei terzi
Nel merito, il convenuto ha dedotto l'assenza di profili di responsabilità nelle prestazioni sanitarie rese in favore di Persona_4
pagina 2 di 16 In particolare, il convenuto ha evidenziato, con riferimento alla fase preoperatoria, che il paziente era stato sottoposto nei mesi precedenti all'intervento a tre ecocardiografie transtoraciche, nessuna delle quali aveva evidenziato il sospetto del malfunzionamento della protesi mitralica, e che in base a tali esiti non vi era indicazione all'esecuzione di ecocardiografia transesofagea prima dell'intervento.
Secondo la prospettazione del convenuto, l'ecografia transesofagea eseguita subito prima della procedura non costituiva un esame a fini diagnostici, trattandosi di manovra eseguita dall'anestesista esclusivamente al fine del monitoraggio emodinamico anestesiologico.
Con riferimento alla gestione del malfunzionamento della protesi, il ha allegato che, una volta emerso, CP_1 dopo l'intervento di sostituzione della valvola aortica, il malfunzionamento di quella mitralica, era stata attuata una strategia corretta, ovvero quella di sbloccare meccanicamente la protesi, proprio al fine di ridurre i tempi di circolazione extracorporea.
Quanto al sanguinamento, secondo le difese del convenuto, la necessità di revisione chirurgica non era derivata da una non corretta gestione dell'atto chirurgico, bensì dal progressivo peggioramento delle capacità coagulative del paziente.
In ogni caso, il convenuto ha dedotto che, considerate le pregresse condizioni cliniche del paziente, non era neppure ravvisabile il nesso di causalità tra la condotta negligente contestata ed il decesso, ma al più sarebbe stato configurabile un pregiudizio consistente nella perdita di chance di maggiore sopravvivenza.
All'esito della prima udienza è stato disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'espletamento di consulenza medico legale e, dopo il deposito della relazione peritale, è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si procederà a suddividere la trattazione delle questioni da affrontare in capi separati.
1. La materia del contendere e le questioni preliminari
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità della struttura convenuta in relazione alle prestazioni sanitarie rese in favore di in Persona_4 occasione dell'intervento chirurgico eseguito in data 14 giugno 2019.
Le condotte imperite e negligenti ascritte ai sanitari del riguardano sia la fase preparatoria CP_1 all'intervento, con particolare riferimento alla omissione delle doverose indagini che avrebbero potuto rilevare il malfunzionamento della protesi mitralica, sia la fase di esecuzione e gestione dell'intervento.
Con riferimento alla natura dell'azione, si osserva che in relazione alla domanda di risarcimento dei danni dei congiunti iure proprio, la responsabilità del convenuto è di natura extra contrattuale, non rientrando i congiunti del paziente deceduto tra i terzi protetti dal contratto (cfr. da ultimo Cass.civ., ord. sez. 3-6, 6 luglio 2021,
n.21404, Cass.civ. sez. 3, 9 luglio 2020 n.14615).
A fronte della allegazione da parte degli attori di specifici profili di censura nella condotta dei sanitari pagina 3 di 16 del convenuto, della indicazione del danno evento conseguente alla condotta e della formulazione della domanda di risarcimento delle correlate conseguenze dannose, rientra nei poteri del giudice di qualificazione della domanda la riconduzione della relativa domanda alla fattispecie della responsabilità contrattuale o extracontrattuale, senza che ciò realizzi quindi una violazione del precetto previsto dall'art. 112 c.p.c.
Va poi rilevato che la documentazione prodotta dagli attori con la memoria ex art. 183 comma 6 n.1
c.p.c consente di ritenere provato l'esistenza del rapporto di parentela allegato nel ricorso.
2. La consulenza tecnica d'ufficio
Dall'elaborato redatto dai consulenti tecnici dott. e dott. emergono i seguenti Persona_5 Persona_6 dati:
1) il sig. , di anni 53 all'epoca dei fatti, al momento del ricovero presso il risultava Persona_4 CP_1 affetto da valvulopatia mitro-aortica su base reumatica per la quale, nel 1995, era stato sottoposto ad intervento di sostituzione valvolare mitralica con protesi meccanica, oltre che da ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, broncopatia cronica ostruttiva in pregresso tabagismo;
2) all'inizio del 2019, il paziente aveva manifestato sintomi clinici di severa insufficienza cardiaca che erano stati inizialmente trattati con terapia farmacologica, con miglioramento del quadro clinico.
Tuttavia, il riscontro di irreversibile aggravamento della patologia valvolare aortica aveva portato i sanitari a considerare la sostituzione della valvola come unica opzione terapeutica percorribile;
3) gli accertamenti pre-operatori acquisiti ed eseguiti, comprensivi di quelli eseguiti prima del ricovero, sono consistiti nell'elettrocardiogramma, ecocardiogrammi transtoracici (TTE), ecocolordoppler
TronchiSovraAortici (TSA), TAC aortica/coronarica, oltre all'esame collegiale Heart Team al fine valutare l'opzione terapeutica più adeguata.
Non sono state eseguite la coronarografia, per la valutazione di stenosi coronarica a destra che ne precludeva la accessibilità, né l'ecocardiogramma transesofageo (TEE);
4) l'intervento chirurgico eseguito il 14 giugno 2019 è stato sintetizzato dai consulenti in tre tempi chirurgici;
5) durante il primo tempo, previsto per la sostituzione della valvola aortica, vi è stato dapprima il monitoraggio da parte dell'anestesista con Ecocardiogramma Transesofageo, procedura che è comunque in grado di esaminare le vari componenti cardiache, compresa la valvola mitrale (ore 9.02).
In assenza di rilevate e/o segnalate controindicazioni ha avuto inizio la successiva fase chirurgica, intersecantesi con quella anestesiologica e del perfusionista per la circolazione extracorporea (iniziata a partire delle ore 10.39). In questa fase si è proceduto a rimuovere la valvola aortica e alla sua sostituzione con protesi meccanica. Dopo la fine della circolazione extra corporea (ore 12.50) al controllo con TEE è emerso che un disco della protesi mitralica era bloccato e, dopo il consulto con ecocardiografista, si è deciso di procedere con revisione chirurgica della protesi per evitare un prolungato clampaggio aortico;
6) il secondo tempo chirurgico è quello che ha visto il tentativo di rimuovere il panno fibroso che impediva pagina 4 di 16 l'apertura di uno degli emidischi della protesi mitralica. La circolazione extra corporea ha avuto inizio alle 13.13 e, dopo l'apertura dell'atrio sinistro e il riscontro difficoltà ad ottenere l'esposizione della valvola mitralica a causa dell'impianto della valvola aortica, si è riscontrata la presenza del cd. “panno sottovalvolare”, I sanitari hanno proceduto alla pulizia del panno attraverso i dischi valvolari a livello dell'anello posteriore della valvola mitralica nativa ed alla chiusura dell'atrio. Al controllo TEE delle ore 13:55 veniva constatato il persistere del malfunzionamento dell'emidisco valvolare mitralico, il che ha portato alla decisione di sostituire la protesi valvolare mitralica;
7) il terzo tempo chirurgico, con inizio del clampaggio alle ore 14:02, ha riguardato la procedura di rimozione di protesi mitralica ed impianto di altra meccanica St. Jude 29, di chiusura atrio sinistro. Il controllo TEE ha confermato il funzionamento delle protesi meccaniche aortica e mitralica. Dopo
l'interruzione del clampaggio alle ore 15.18, si è registrata alle ore 16.30 una fibrillazione ventricolare e alle 16.34 la difficoltà ad uscire dalla circolazione extra corporea. Dopo numerosi tentativi i sanitari decidevano di posizionare ECMO, ponendo fine alle ore 17.09 alla circolazione extracorporea alle ore
17.10. Dopo la sintesi sternale, l'intervento terminava alle ore 18.26;
8) il paziente non abbandonava tuttavia la sala operatoria a causa di una grave instabilità emodinamica.
Veniva poi eseguito un ulteriore intervento chirurgico (con durata dalle ore 19:32 alle ore 22:12) volto a tamponare un rilevante sanguinamento;
9) in seguito, il paziente è stato trasferito in terapia intensiva in condizioni cliniche gravi e poco responsive alle terapie farmacologiche e di supporto meccanico messe in atto. Il paziente, rimasto intubato e sedato,
è andato incontro a progressivo aggravamento fino al decesso avvenuto alle ore 13.32 del 17 giugno;
10) l'esame degli accertamenti preparatori disponibili .ed in particolare della ecografia transtoracica eseguita in data 10 giugno. non sono risultati indicativi, né ponevano il sospetto di un malfunzionamento della protesi meccanica mitralica precedentemente impiantata;
11) non vi era indicazione ad eseguire una ecografia transesofagea in fase preoperatoria, trattandosi di indagine che, pur avendo risoluzione maggiore, per la sua invasività ed i rischi connessi va eseguita solo qualora la ecografia transtoracica individui una alterazione sospetta per un malfunzionamento valvolare, circostanza non verificatasi nel caso in esame;
12) l'esame del TEE eseguito nella fase intraoperatoria, a partire dalle ore 9.02, ha mostrato su 8 clip riguardanti lo studio della protesi mitralica, in 6 la normalità di comportamento dei due emidischi meccanici, in 1 delle clip una apparente non completa chiusura dell'emidisco che poi si sarebbe bloccato e nell'altra il rilievo di un battito in cui l'emidisco chiudeva bene ed uno in cui era bloccato;
13) a seguito dell'acquisizione della seconda serie di clip ecocardiografiche prodotte da parte convenuta,
l'iniziale sospetto di malfunzionamento protesico è divenuto più consistente, essendosi rilevata in più clip una alterata chiusura o apertura di un emidisco della protesi in posizione mitralica. In particolare, su
14 clip, 9 mostravano il perfetto funzionamento, 2 un emdisco bloccato e 3 segni indiretti di malfunzionamento;
pagina 5 di 16 14) in base a tali esiti, si è ritenuto che TEE perioperatorio evidenziasse in modo chiaro il sospetto di un malfunzionamento intermittente di un emidisco della protesi meccanica mitralica impiantata nel precedente intervento. Secondo il giudizio dei consulenti, la persistenza del difetto (riscontrato nel
55% delle clip esaminate) avrebbe dovuto indurre i sanitari a sospendere almeno temporaneamente l'intervento, in una fase in cui il paziente non era ancora in circolazione extra corporea, per CEC) per contattare un Cardiologo esperto in ecocardiografia, come poi avvenuto successivamente, alle ore 12:50, una volta verificato il completo blocco meccanico dell'emidisco;
15) in relazione alla seconda fase dell'intervento, si è valutato se il tentativo di rimuovere l'ostacolo alla corretta apertura/chiusura dell'emidisco della valvola mitralica, ovvero la pulizia del panno fibroso, sia stato inutile e controproducente, come affermato dai CTP dei ricorrenti.
Al riguardo, i CTU hanno ritenuto che tale censura derivava da un giudizio ex post che non teneva adeguatamente conto degli elementi clinici e chirurgici a disposizione dei sanitari, evidenziando in particolare i seguenti fattori: a) il paziente, sebbene di relativa giovane età, presentava una situazione cardiaca e polmonare complessa, il che aumentava rispetto ad altro soggetto l'abituale rischio di mortalità intraoperatoria, legato principalmente alla durata del clampaggio aortico;
b) tra le possibili cause all'origine del blocco dell'emidisco valvolare, le uniche plausibili in funzione della anamnesi/storia clinica del paziente erano rappresentate dalla trombosi della valvola e/o presenza di un panno fibroso. Si trattava, in entrambi i casi, di alterazioni che si sarebbero potute giovare di un trattamento chirurgico di pulizia locale, seppur più difficoltoso e complesso in quanto il panno è solitamente presente sul versante ventricolare, rendendo pertanto le manovre chirurgiche assai meno agevoli;
c) la sostituzione valvolare mitralica da accesso sternotomico atriale sinistro, in presenza di una protesi meccanica in posizione aortica appena impiantata, rappresenta una procedura estremamente complessa, che nel caso in esame era ulteriormente complicata dalla presenza di drenaggio femorale per la circolazione extra corporea,, tant'è che alcune Scuole suggeriscono di togliere la protesi aortica appena impiantata, sostituire la mitrale e quindi reimpiantare la protesi aortica;
16) con riferimento al successivo passaggio dell'intervento di rimozione e sostituzione della protesi valvolare mitralica, si è rilevato che la constatazione della impossibilità di ripristinare il corretto funzionamento della protesi valvolare mitralica rendeva obbligatoria tale procedura chirurgica. Al riguardo si è evidenziato come in generale qualunque gesto chirurgico che venga effettuato a carico di una valvola nativa o una protesi valvolare possa influenzare l'anatomia e quindi anche il corretto funzionamento dell'altra componente, indipendentemente dalla tecnica di impianto e come, con molta probabilità, l'impianto di protesi aortica abbia comportato l'effetto di “squeezing” sul panno fibroso che ha comportato il blocco dell'emidisco successivamente rilevato al TEE;
17) in merito alla successiva fase, quando il paziente dalle ore 19:32 alle ore 22:12 è stato mantenuto in osservazione nel blocco operatorio per perdite ematiche superiori alla norma, si è riscontrato un possibile sanguinamento dalla sutura aortica e dall'arteria polmonare. Il primo è stato ricondotto con pagina 6 di 16 maggiore probabilità a causa emocoagulativa, essendo ben noti i sanguinamenti nell'ECMO dopo l'interventi cardiochirurgici in regime di circolazione extra corporea, a causa dello stato di scoagulazione in cui il paziente si trova e che prosegue nella fase di circolazione extracorporea. Il secondo sanguinamento potrebbe essersi creato nel tentativo di liberare l'aorta dalle aderenze o mediante un ago nel tentativo di ridurre il sanguinamento aortico. Si tratta di evenienza che nel contesto delle complesse procedure e prolungate procedure può essere ricondotta al necessario ed incolpevole gesto chirurgico;
18) in base agli elementi acquisiti, gli elementi di censura individuati dai CTU hanno quindi riguardato la condotta introperatoria dei sanitari per non avere proceduto alla sospensione dell'intervento all'esito dell'ecocardiogramma transesofageo eseguito alle ore 09:02, rivelante la presenza di una anomalia condizionante un malfunzionamento della protesi della valvola mitrale.
19) sul punto si è ritenuto irrilevante il fatto che il TEE svolto in quel momento abbia il precipuo scopo di ottenere dei parametri di funzionalità cardiaca e morfologici utili per un confronto post-operatorio e non sia finalizzato all'esame del funzionamento delle valvole cardiache, già verificate con l'ecocardiogramma toracico, in quanto la disfunzionalità dell'emidisco valvolare risultava evidente, come anche condiviso dai vari CTP.
Inoltre, il fatto che il sanitario che aveva eseguito e valutato il reperto, quale anestesista, potesse non disporre delle competenze necessarie a diagnosticare la causa della anomalia, non faceva venire meno l'obbligo di evidenziarla, chiamando a consulto uno specialista, come è avvento fatto successe quando alle 12:50 fu verificato al TEE il blocco di uno degli emidischi della protesi;
20) secondo i consulenti, tale censurabile condotta è stata l'origine delle successive complicanze cliniche verificatesi che hanno reso necessarie nuove manovre a prolungare il complessivo tempo chirurgico e prolungato il tempo complessivo di circolazione extra corporea, per 196 minuti in più, e di clampaggio, per 110 minuti in più, determinando il prolungato supporto con farmaci anticoagulanti, tutte circostanze che, anche associate alla successiva assistenza ECMO, hanno contribuito alle ulteriori complicanze (tra cui il sanguinamento in sede chirurgica), e al decesso del paziente;
21) in relazione al nesso causale si è rilevato che l'intervento pianificato sul paziente di sostituzione valvolare aortica, in base alla specifica valutazione preoperatoria del paziente ed anche dati di letteratura. prevedeva una mortalità operatoria del 10%-12%.
In caso di riconoscimento del malfunzionamento di un emidisco della protesi mitralica all'inizio della procedura chirurgica, l'intervento di sostituzione della valvola aortica sarebbe stato sospeso per chiedere un consulto con ecocardiografista;
l'ecocardiografista avrebbe verificato e confermato il malfunzionamento dell'emidisco mitralico, individuando con ogni probabilità anche il difetto anatomico che lo causava, cioè la presenza di panno fibroso, ed avrebbe così consigliato la rimodulazione del piano chirurgico;
l'équipe avrebbe potuto modificare il piano chirurgico impostando in sala operatoria con paziente già sedato e preparato per la CEC o un intervento di doppia sostituzione valvolare mitralica ed pagina 7 di 16 aortica, oppure un tentativo di rimozione del panno da versante ventricolare transaortico dopo avere rimosso la valvola aortica, trattandosi di opzioni entrambe condivisibili ed applicabili in funzione delle contingenze di sala operatoria e dell'esperienza del cardiochirurgo;
22) in entrambi i casi le complicanze intrinsecamente legate al trattamento chirurgico tempo di
CEC/clampaggio/cardioplegia/scoagulazione) sarebbero state sicuramente superiori rispetto a quelle previste per sostituzione di singola valvola, ma di molto inferiori a quelle che l'équipe chirurgica si
è trovato a dovere affrontare nel caso in oggetto, con rischio di mortalità intraoperatoria aumentato, con necessaria approssimazione, sino al 20% circa.
23) si è quindi concluso che in caso di perita/prudente condotta sanitaria il sig. - con criterio di Per_4 maggior probabilità e comunque più probabilmente che non – sarebbe sopravvissuto al trattamento chirurgico;
24) il paziente è rimasto costantemente sedato dall'inizio dell'intervento sino al decesso, il che non consente di ipotizzare che si sia reso conto dell'approssimarsi della morte, così come una situazione contestuale di sofferenza fisica.
All'esito delle osservazioni dei CTP, i consulenti tecnici hanno confermato integralmente le conclusioni di cui alla bozza.
Con particolare riguardo alle osservazioni dei consulenti del i CTU hanno ribadito che: CP_1
- il difetto meccanico a carico dell'emidisco della valvola mitralica era già presente prima dell'intervento ed era stato solo accentuato dalle procedure chirurgiche che hanno causato il completo blocco valvolare;
- il difetto a carico dell'emidisco della protesi mitralica (da intendersi come intermittente e non come occasionale)) doveva essere rilevato dal sanitario esecutore dell'indagine TEE, dovendosi presumere che che lo stesso disponesse delle conoscenze tecniche “minime”, all'interno di un esame per lui routinario, per intercettare tale anomalia, pur senza porre specifica diagnosi etiopatogenetica, di più specifica competenza del cardiologo ecocardiografista;
- il colposo mancato riconoscimento del descritto difetto a carico dell'emidisco della protesi valvolare rappresenta la causa prima dell'insuccesso chirurgico e, conseguentemente, del decesso del paziente.
3. La valutazione della consulenza tecnica
Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, esposte in modo chiaro e motivato, tenendo conto in modo puntuale dei rilievi dei consulenti di parte.
Sulla scorta delle risultanze della relazione peritale ed in base ai rilievi di seguito esposti, risulta raggiunta la prova degli elementi costituitivi dell'illecito contrattuale ed extra contrattuale ascritto al convenuto.
3.1. La condotta colposa
In base alle citate emergenze della consulenza tecnica, si ritiene configurabile una condotta colposa in capo al , per non avere rilevato e segnalato il non corretto funzionamento Controparte_1
pagina 8 di 16 dell'emidisco della valvola mitralica, evincibile dalle immagini dell'ecografia transesofagea eseguita prima di iniziare l'intervento, per non avere richiesto la consulenza di un cardiologo ecografista e per non avere sospeso l'intervento così come programmato.
In particolare, come rilevato dai consulenti tecnici, varie clip ecocardiografiche esaminate hanno mostrato un'alterata chiusura o apertura di un emidisco della protesi in posizione mitralica, che costituiva un segnale di un suo malfunzionamento.
Si condivide il giudizio dei consulenti secondo cui il sanitario che visionava le immagini, avrebbe potuto rilevare e segnalare la presenza del difetto, pur non essendo uno specialista nella materia delle ecografie cardiologiche.
Invero la considerazione svolta dai CTU sulla natura routinaria di tale esame e sul fatto che il rilievo di tali anomalie rientra nell'ambito del patrimonio delle conoscenze tecniche minime proprio dell'esecutore dell'indagine ha trovato conferma nella condotta tenuta nel corso del successivo esame ecocardiografico eseguito dopo la prima parte dell'intervento, quando lo stesso soggetto che lo eseguiva aveva rilevato la presenza di tale difetto.
Sul punto non si reputano dirimenti le obiezioni dei consulenti di parte secondo cui la valutazione del funzionamento valvolare eseguita dopo l'induzione anestesiologica era inficiata dalle alterazioni emodinamiche indotte dall'anestesia, dalle variazioni dei riempimenti cardiaci e dalle manipolazioni chirurgiche preparatorie, fattori che non consentirebbero di valutare in modo appropriato il funzionamento della valvola, a differenza dell'esame di elezione.
Invero, partendo dall'assunto condiviso dalle parti secondo cui non era di competenza dell'anestesista formulare la diagnosi sulla causa del malfunzionamento – dovendo essere coinvolto a tal fine lo specialista cardiologo ecografista – non sarebbe stato compito dell'anestesista formulare le valutazioni sulla riconducibilità delle alterazioni della chiusura dell'emidisco alle alterazioni indotte dall'anestesia o alle manipolazioni preparatorie, ma il rispetto dei canoni quanto meno della prudenza avrebbe imposto di richiedere il consulto dello specialista al fine di essere certi che non tali reperti non fossero segnali di una anomalia nel funzionamento della valvola mitralica.
Parimenti, non consentono di pervenire a diverse conclusioni le critiche svolte dalla difesa del convenuto volte a sottolineare l'errore dei consulenti nella indicazione delle percentuali delle clip ecocardiografiche.
Come risulta dall'elaborato, su 14 clip acquisite dal 9 mostravano un regolare funzionamento e 5 un CP_1 alterato funzionamento.
E' quindi erronea la indicazione contenuta nella relazione secondo cui oltre il 50% delle clip mostrava segni diretti e indiretti di malfunzionamento.
Tuttavia, si è comunque in presenza di una percentuale rilevante di immagini documentanti la presenza di anomalie, pari a oltre un terzo di quelle esaminate (essendo visibili le anomalie in circa il 36% delle clip), che, come tale, non avrebbe potuto passare inosservata né, come evidenziato, avrebbe potuto essere considerata irrilevante e non significativa.
Peraltro, si rileva che i CTP del non risultano avere segnalato una presunta irrilevanza numerica delle CP_1
pagina 9 di 16 immagini indicative del malfunzionamento e che il giudizio dei CTU non è tanto basato sul dato percentualistico indicato nella relazione, quanto sulla constatazione della maggiore univocità delle immagini acquisite, laddove evidenziano come in tale seconda serie di clip l'iniziale sospetto di malfunzionamento sia divenuto più consistente, essendosi rilevata in più clip una errata apertura o chiusura di un emidisco della protesi in posizione mitralica (cfr. pag. 22 della relazione).
Pertanto, in piena condivisione delle conclusioni dei consulenti tecnici, già l'esito della prima ecocardiografia transesofagea avrebbe dovuto indurre i sanitari a sospendere l'intervento e chiedere il consulto cardiologo ecografista, come avvenuto una volta conclusa la procedura di sostituzione della valvola aortica.
3.2.Il nesso causale tra la condotta e l'evento di danno
Sia in tema di responsabilità contrattuale del sanitario sia in tema di responsabilità extra contrattuale,
l'onere della prova del nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie grava sempre sul danneggiato.
Nel caso della responsabilità contrattuale della struttura, come rilevato dalla Corte di Cassazione, “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione" (Cass.civ.sez. 3, 11 novembre 2019 n. 28992).
Nel secondo caso, secondo le regole generali, grava sul danneggiato sia l'onere della prova della concreta condotta colposa ascrivibile al sanitario, sia della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile.
Con riferimento alla specifica vicenda oggetto del giudizio, occorre valutare se sia stata raggiunta la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta imperita e negligente ascritta al convenuta e l'evento dannoso e se l'evento dannoso ascrivibile sul piano causale al fatto illecito sia la morte del paziente, verificando se il precoce rilievo del malfunzionamento della protesi mitralica avrebbe consentito l'effettuazione di un diverso intervento chirurgico il che avrebbe evitato la morte del paziente o comunque comportato una maggiore durata della vita.
Le risultanze istruttorie portano a dare risposta positiva ad entrambi gli interrogativi.
In primo luogo, i consulenti hanno evidenziato in modo chiaro come la condotta censurabile ascritta alla struttura convenuta sia stata causa della sequela delle successive complicanze che hanno portato al decesso del paziente.
In particolare, il mancato rilievo iniziale del malfunzionamento della valvola mitralica ha comportato la necessità per i sanitari di porre in essere successive manovre, volte alla pulizia del panno fibroso individuato come causa del malfunzionamento, alla successiva sostituzione della protesi mitralica, che hanno prolungato in modo significativo non soltanto il tempo dell'intervento chirurgico, ma soprattutto il tempo in cui il paziente è
pagina 10 di 16 rimasto in circolazione extracorporea (pari ad oltre tre ore in più) e quello di clampaggio (pari a quasi due ore in più), oltre ad imporre la somministrazione di farmaci anticoagulanti. Tali fattori, associati anche all'assistenza
ECMO, hanno quindi contribuito al verificarsi del sanguinamento e delle successive complicanze fonti della morte di Persona_4
In secondo luogo, dall'elaborato peritale si evince che, in caso di condotta dei sanitari conforme all'agente modello, l'intervento programmato sarebbe stato sospeso per acquisire il parere del cardiologo ecografista;
tale specialista avrebbe confermato il malfunzionamento dell'emidisco e con elevata probabilità individuato anche la causa del malfunzionamento, cioè il difetto anatomico costituito dalla presenza del panno fibroso;
ciò avrebbe indotto i sanitari ad una modifica del programma chirurgico secondo due alternative, ovvero un intervento di doppia sostituzione valvolare oppure un intervento prevedente la rimozione del panno fibroso subito dopo la rimozione della valvola aortica, in una situazione in cui l'accesso alla sede interessata dal panno e la sua rimozione sarebbe stata ben più agevole;
in entrambi i casi le complicanze da affrontare sarebbero state di gran lunga inferiori e sarebbe stato anche meno elevato il rischio di mortalità intraoperatoria, che sarebbe stata approssimativamente pari al 20%.
Orbene, anche in relazione a tale aspetto le conclusioni della consulenza tecnica appaiono chiare, univoche e condivisibili e peraltro non sono state oggetto di rilievi da parte dei CTP del CP_1
Quanto alla prognosi del diverso intervento che sarebbe stato svolto in assenza della condotta colposa accertata, i dati in ordine alla percentuale di mortalità della diversa strategia chirurgica, pari al 20% portano alla logica conclusione, espressa dagli ausiliari secondo cui “ in caso di perita/prudente condotta sanitaria, il sig. - Per_4 con criterio di maggior probabilità e comunque più probabilmente che non – sarebbe sopravvissuto al trattamento chirurgico”.
In base a tali rilievi, ritiene questo giudice che sussista la prova del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari della convenuta e la morte del paziente e che l'evento dannoso non vada individuato nella mera perdita della possibilità sopravvivenza, né tanto meno nella mera riduzione della durata della sua vita.
In primo luogo, è configurabile il cd. danno da perdita di chance nella materia del trattamento medico quando la colpevole condotta del sanitario ha avuto come conseguenza un evento di danno incerto, costituito dalla perdita della possibilità di una maggiore durata della vita o di minori sofferenze (Cass.civ. sez. 3, 11 novembre 2019 n.
28993 e la più recente Cass.civ., sez. 3, 19 settembre 2023 n. 26851).
In particolare, secondo quanto osservato in tale pronuncia, l'incertezza riguarda esclusivamente il raggiungimento di un determinato risultato, il cui verificarsi è, quindi, valutato soltanto come possibile in base alle conoscenze scientifiche ed alle metodologie di cura del tempo, mentre è sempre necessaria la prova del nesso causale tra la condotta e l'evento di danno, costituito per l'appunto dalla possibilità perduta, nonché la prova del fatto che la possibilità del verificarsi del risultato perduto sia consistente, apprezzabile e seria (al fine di distinguere, come affermato nella richiamata sentenza, la concreta possibilità da una mera speranza).
pagina 11 di 16 Qualora invece la condotta colposa del sanitario abbia ridotto, con certezza o con ragionevole probabilità, come accertato nel caso in esame, la speranza di vita futura del paziente, si è in presenza di un danno certo da anticipato decesso o da impedita o ritardata guarigione e non viene in rilievo un danno da perdita di chance.
In secondo luogo, non vi sono elementi per ritenere che il danno evento si individui nella mera riduzione della durata della vita di e per affermare che lo stesso sarebbe deceduto a breve per effetto delle Persona_4 patologie di cui soffriva e per la sottoposizione all'intervento di sostituzione di due valvole.
Gli unici dati obiettivi risultanti dalla consulenza sono quelli relativi alla percentuale di mortalità connessa a tali interventi, che evidenziano come, anche sotto il profilo quantitativo-statistico, il paziente avrebbe potuto con maggiore probabilità, superare con esito favorevole tali interventi.
Il fatto stesso che i consulenti abbiano affermato l'indeterminabilità della aspettativa di vita del paziente implica che non si è in presenza di un danno relativo alla riduzione dell'aspettativa di vita per un tempo determinato e determinabile.
Anche i dati inerenti alla specifica vicenda clinica non consentono di supportare un giudizio probabilistico su una riduzione significativa della aspettativa di vita del paziente, sia considerata la relativa giovane età del paziente, sia la circostanza che lo stesso aveva già subito l'intervento di applicazione di protesi mitralica nel
1995, ovvero a distanza di quasi venticinque anni dal secondo intervento oggetto di causa.
4. Il danno risarcibile
4.1 Il danno non patrimoniale iure proprio
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è stata svolta dalla moglie, dalle due figlie di e dal nipote Persona_4 Persona_3
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta iure proprio ai prossimi congiunti si ricollega alla lesione della relazione che legava i familiari al defunto e richiede la prova dell'effettività e la consistenza di tale relazione, dovendo il giudice verificare la sussistenza della interiore sofferenza morale soggettiva e di quella riflessa sul piano dinamico relazionale e apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. Cass.civ.,sez. 3 ord. 25 giugno 2021 n. 18284, Cass.civ. sez.3,
11 novembre 2019 n. 28989).
In applicazione di tali principi, va anzitutto escluso che si possa addivenire al risarcimento di tale pregiudizio in relazione alla posizione del nipote in quanto nato nel mese di febbraio 2020, dopo la morte del de Persona_3 cuius.
Al riguardo, si richiama testualmente quanto osservato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia del 12 aprile
2018 n. 9048, secondo cui “in tema di responsabilità sanitaria, non è configurabile un nesso di causalità (né materiale, né giuridica) tra la condotta dei sanitari che ha causato una grave malformazione al neonato e il danno lamentato dai fratelli nati in data successiva, sia perché la loro nascita non è conseguenza dell'errore
pagina 12 di 16 medico, bensì della scelta dei genitori di generarli, sia perché il pregiudizio riguarderebbe soggetti che al momento del fatto illecito non esistevano e che, pertanto, non potevano ancora avere alcun "legame significativo" con la vittima primaria”.
Per quanto riguarda gli altri congiunti, è pacifico, oltre che documentato, lo stretto legame familiare intercorrente tra le attrici e atteso che era la moglie del defunto, mentre Persona_4 Parte_1 Pt_2
e le figlie.
[...] Pt_3
La documentazione prodotta evidenzia inoltre come vi fosse convivenza tra la moglie e la figlia con Pt_2
mentre la figlia non fosse più convivente con i genitori, avendo creato un proprio nucleo Persona_7 Pt_3 familiare autonomo.
In ordine ai rapporti con il proprio congiunto ed alle conseguenze della perdita del rapporto parentale, le attrici hanno allegato: che la moglie e la figlia convivente erano soliti frequentare amici e trascorrere periodi di svago con il loro marito-padre; che la figlia si recava a trovare i genitori almeno 3-4 volte a settimana e con i Pt_3 medesimi intratteneva un rapporto di quotidiano aggiornamento, anche inerente alla gravidanza in atto, e di sostegno reciproco.
Ciò posto, in tema di liquidazione equitativa di tale danno, occorre partire in via orientativa dall'esame dei criteri di stima richiamati nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e segnatamente nella sentenza del 21 aprile 2021 n. 10579, secondo cui, testualmente “il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchè l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella".
Nel caso in esame si ritiene di fare applicazione delle ultime tabelle del Tribunale di Milano in tema di danno da perdita del rapporto parentale, elaborate con il sistema a punti.
Tali tabelle hanno previsto un certo numero di punti da attribuire in maniera fissa per i parametri dell'età delle parti, della convivenza, del vincolo di parentela, della sopravvivenza di altri congiunti appartenenti al nucleo primario, nonché un numero di punti fino a 30 da attribuire sulla base di quanto allegato e provato in termini di intensità del rapporto e di conseguente sofferenza morale del familiare superstite;
il valore del punto è stato determinato sulla base delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze, emesse da vari Tribunali in tema di liquidazione di tale tipologia di danno ed in maniera differenziata in funzione del diverso rapporto di parentela.
La stessa Corte di Cassazione, nella ordinanza n.37009 del 16 dicembre 2022, ha ritenuto applicabili tali tabelle nel giudizio di rinvio, ritenendole conformi ai principi di diritto espressi dalla precedente giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
pagina 13 di 16 Ciò posto, in base a tali tabelle, vanno quindi attribuiti ad 18 punti per l'età della vittima Parte_1 all'epoca del decesso (53 anni), 18 punti per l'età del congiunto (59 anni), 16 punti per la convivenza, 12 punti per la presenza di altri due membri del nucleo familiare (i due figli), per un totale di 64 punti;
a Parte_2 vanno attribuiti 18 punti per l'età della vittima all'epoca del decesso, 26 punti per l'età del congiunto (19 anni),
16 punti per la convivenza, 12 punti per la presenza di altri due membri del nucleo familiare (la mamma e la sorella), per un totale di 72; a vanno attribuiti 18 punti per l'età della vittima all'epoca del decesso, Parte_3
22 punti per l'età del congiunto (32 anni), 12 punti per la presenza di altri due membri del nucleo familiare (la madre e la sorella), per un totale di 52 punti .
Per quanto riguarda il punteggio variabile relativo a qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, come previsto nelle tabelle, ai fini dell'attribuzione dei punti si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate, tra cui, in via semplificativa, quelle relative alla entità delle frequentazioni e dei contatti, alla condivisione di vacanze, di festività, di attività lavorative ed extralavorative, alla presenza attività di assistenza sanitaria/domestica, alla particolare penosità e durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria.
Nel caso in esame, si ritiene che possano essere attribuite alla moglie un numero di punti pari Parte_1
a 15, considerando i dati presuntivi in ordine alla intensità della sofferenza derivante dallo stretto legame familiare con la vittima, al rapporto di convivenza, alla durata del matrimonio, nonché la circostanza dell'età delle figlie al momento del fatto (una delle quali aveva già lasciato la casa familiare e l'altra comunque maggiorenne) che fa presumere che la perdita del proprio compagno di vita sia suscettibile di alterare in maniera significativa le abitudini e lo stile di vita del familiare;
alle figlie un numero di punti pari a 12 ciascuna, considerato il rilevante impatto che la perdita di un genitore comporta di per sé per i figli, il rapporto di convivenza con la figlia , l'intensità delle frequentazioni allegate dalla figlia la ridotta distanza del Pt_2 Pt_3 luogo di residenza della stessa rispetto alla casa dei genitori.
L'applicazione di tali criteri porta ad una liquidazione base che in sé appare congrua e proporzionata alle specificità del caso concreto in quanto tiene conto dell'intensità del vincolo familiare e della relazione affettiva tra le parti e della conseguente peculiare rilevanza della sofferenza morale derivante dalla perdita di Per_4
[...]
Al contempo, nell'attribuzione dei citati punti, si è tenuto conto dell'ampiezza del nucleo familiare, data la presenza per la madre delle figlie e del nipotino, per le figlie della madre e della sorella.
In base a tali criteri, moltiplicando il numero di punti attribuiti a ciascuno degli attori per il valore del punto base
(pari a € 3.911,00 sia per il coniuge che per i figli secondo le tabelle rivalutata al 2024) si arriva alla somma di €
297.236,00 per la moglie, di € 242.482,00 per la figlia e di € 320.702,00 per la figlia . Pt_3 Pt_2
Le suddette somme sono già calcolate all'attualità e non deve quindi farsi luogo alla rivalutazione delle stesse.
Inoltre, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione (risalente alla sentenza del 17/2/1995 n.
1712), vertendosi in tema di debito di valore, sono dovuti sul credito risarcitorio suddetto gli interessi,
pagina 14 di 16 espressamente richiesti dai danneggiati, che si reputa congruo calcolare al tasso legale, anno per anno sulle somme via via rivalutate, utilizzando come base di calcolo le somme devalutate al 17 giugno 2019, con decorrenza da tale data sino al saldo.
In base a tali criteri, spetta a l'ulteriore somma di € 28.728,15 (calcolata sull'importo Parte_1 devalutato di € 251.681,53), a l'ulteriore somma di €23.436,13 (calcolata sull'importo devalutato di Parte_3
€205.319,2242), a l'ulteriore somma di €30.996,19 (calcolata sull'importo devalutato di Parte_2
€271.551,23).
Risultano quindi dovute complessivamente alle parti attrici le seguenti somme: € 325.964,15 in favore di
€ 266.918,13 in favore;
€ 351.698,19 in favore di . Parte_1 Parte_3 Parte_2
5. Il danno patrimoniale ha i chiesto il risarcimento del danno da lucro cessante calcolato sulla differenza tra il reddito Parte_1 medio del de cuius sino al decesso a quanto percepito a titolo di reversibilità.
Al riguardo si rileva che risulta prodotto il contratto di lavoro di da cui risulta che lo stesso Persona_4 percepiva uno stipendio di € 555,16 e l'estratto conto dell'attrice da cui risulta l'accredito della pensione di reversibilità percepita, pari a € 331,68.
Mancano tuttavia allegazioni e produzioni che documentino il reddito della attrice, anche al fine di potere valutare la capacità contributiva di entrambi alla gestione familiare.
In assenza di tali produzioni ed in mancanza di indicazione delle spese cui l'attore contribuiva, non è possibile determinare, neppure in via equitativa, la quota di reddito utile che sarebbe residuata al sig. e che Persona_4 sarebbe stata devoluta alle esigenze familiari.
Per quanto riguarda la domanda di rimborso alla attrice a titolo di danno emergente, del costo Parte_1 delle perizie mediche redatte prima dell'instaurazione del giudizio, pari a € 4880,00 di cui alle fatture emesse Pe dalla dott.ssa e dal dott. (doc.
2.1 e 2.2.), si rileva che, trattandosi di danno emergente, è necessaria Per_8 la prova dell'effettivo esborso che nel caso di specie non si desume dagli atti prodotti, non essendovi quietanza né documenti attestanti il pagamento (cfr. sul punto Cass.civ., sez.3, 15 ottobre 2024 n.27629).
6. Le spese del giudizio
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno poste a carico del convenuto, in quanto soccombente, e si liquidano come da dispositivo, con riferimento al valore dell'accolto (scaglione da € 500.000 ad € 1.000.000,00) ai sensi del DM 55/2014, facendo applicazione dei valori medi;
vanno poste a carico del convenuto anche le spese di CTU.
Per quanto riguarda le spese di CTP, si ritiene sufficiente ai fini del riconoscimento la produzione della nota (in tal senso Cass.civ. 27629/2024 cit.).
Tuttavia, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., che consente al giudice di valutare utilità e eccessività delle spese, l'importo esposto dai consulenti di parte, pari a € 6000,00 oltre accessori per ciascuno appare eccessivo, ammontando ad oltre il doppio dei compensi liquidati al CTU.
pagina 15 di 16 Si ritiene quindi di riconoscere in relazione a tale spese la minore somma di € 2500,00 oltre accessori per ciascuno dei CTP.
Il convenuto va poi condannato alla rifusione in favore delle attrici delle spese per il procedimento di mediazione, liquidate in applicazione delle medesime tabelle, considerata la sola fase dell'attivazione, data la conclusione all'esito del primo incontro .
Non può essere accolta la domanda di condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c., considerato che la valutazione della fondatezza della domanda attorea ha richiesto l'espletamento di una complessa consulenza tecnica e che non è ravvisabile alcun profilo di colpa o dolo nella scelta del convenuto di resistere alle domande attoree.
Va disposta la compensazione delle spese tra gli attori e , quali genitori esercenti Persona_1 Parte_3 la potestà sul minore e la convenuta. Persona_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna il convenuto al pagamento in favore delle parti attrici delle Controparte_1 seguenti somme: a) € 325.964,15 in favore di b) € 266.918,13 in favore;
Parte_1 Parte_3
c) € 351.698,19 in favore di , oltre ad interessi al tasso legale su dette somme con Parte_2 decorrenza dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna il convenuto alla rifusione in favore delle predette attrici delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1713,00 per esborsi, € 29.193,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge, ponendo a carico del convenuto le spese di CTU e il pagamento delle spese di CTP nei limiti della somma di € 2.500,00 oltre accessori per ciascun consulente di parte;
3) condanna la convenuta alla rifusione in favore delle parti attrici delle spese del procedimento di mediazione, liquidate in € 90,00 per esborsi, € 1781,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) rigetta la domanda svolta da e , quali genitori esercenti la potestà sul Persona_1 Parte_3 minore Persona_3
5) compensa integralmente tra tali parti le spese del giudizio.
Milano, 27 maggio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47573/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), in proprio e quale esercente unitamente a Parte_3 C.F._3 Per_1
(C.F. ) la potestà genitoriale sul minore ,
[...] C.F._4 Persona_2 con il patrocinio dell'avv. FONTANA ANDREA, con studio in VIALE LAZIO, 8 20135 MILANO
ATTORI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FEDE PELLONE GIULIANO, con studio in Corso di porta Romana 79 20122 MILANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI : Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e ex art. 8 della L. 24/2017, Parte_1 Parte_2 [...]
in proprio e quale esercente insieme al padre la responsabilità genitoriale sul figlio Pt_4 Persona_1 minore , quali congiunti ed eredi di deceduto in Milano in data 17 giugno Persona_3 Persona_4
2019, hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il Controparte_2 per sentirne accertare la responsabilità per il prematuro decesso del paziente e per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riportati dai ricorrenti iure proprio.
I ricorrenti hanno dedotto di essere rispettivamente il coniuge superstite, le due figlie ed il nipote di Per_4
[...]
pagina 1 di 16 In data 7 giugno 2019, il loro congiunto era stato ricoverato presso il con diagnosi Controparte_1 di stenosi valvolare aortica in pregressa MVR con protesi meccanica, coronaropatia monovasale, cardiopatia valvolare ipocinetica.
In data 14 giugno 2019 veniva eseguito l'intervento di sostituzione valvolare aortica, nel corso del quale si era verificato un anomalo movimento di apertura dei leaflets della protesi in sede mitralica, causato CP_3 dalla presenza di un panno fibroso sotto valvolare mai evidenziato in precedenza.
Poiché il tentativo di rimuovere tale impedimento dal versante atriale non aveva avuto successo, i sanitari avevano dovuto riaprire l'atrio sinistro e sostituire la protesi mitralica con altra meccanica, il che aveva comportato il verificarsi di una sindrome di bassa portata che aveva determinato a distanza di tre giorni l'exitus del paziente.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, l'operato dei sanitari si connotava in termini di imperizia, negligenza e imprudenza per non avere riscontrato in fase preoperatoria la ipomobilità della protesi mitralica, eseguendo le opportune indagini quali un esame eco cardiografico transesofageo, che avrebbe dovuto imporre una differente strategia operatoria volta alla individuazione e rimozione integrale del panno fibroso tramite contestuale sostituzione della protesi meccanica mitralica. Inoltre, si è riscontrato che nel postintervento era stata riscontrata una grave emorragia che aveva imposto una ulteriore revisione chirurgica e che era riconducibile all'inidoneo confezionamento della sutura.
Sotto il profilo del nesso causale, le parti hanno allegato che l'inadeguata preparazione dell'intervento, unitamente al tentativo di pulizia del panno fibroso, avevano allungato in misura significativa i tempi di circolazione extracorporea, pari a oltre 5 ore, e di ischemia miocardica, il che aveva comportato la comparsa di sindrome da bassa portata che non era stato possibile emendare e che aveva determinato il decesso del paziente.
I ricorrenti hanno quindi chiesto l'accertamento della responsabilità del ed il risarcimento del CP_1 danno non patrimoniale subito dai familiari, nonché del danno patrimoniale da lucro cessante, quantificato in €
77.313,12, pari alla differenza tra il reddito medio del de cuius fino al decesso e quanto percepito dalla moglie a titolo di reversibilità, oltre al danno emergente relativo alle spese stragiudiziali sostenute.
Si è costituito il convenuto che in primo luogo ha chiesto disporsi il Controparte_1 mutamento del rito, data la complessità della vicenda e delle questioni da affrontare nel giudizio.
Sempre in via preliminare, il convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti in assenza di prova della sussistenza dell'allegato legame familiare con il de cuius e della loro qualità di eredi.
Il convenuto ha poi dedotto l'inammissibilità dell'azione, evidenziando che i ricorrenti avevano inteso fare valere la responsabilità contrattuale del e che, con riferimento al danno iure Controparte_1 proprio, era configurabile esclusivamente una responsabilità extra contrattuale della struttura, non avendo il contratto di spedalità intercorso con il paziente effetti protettivi nei confronti dei terzi
Nel merito, il convenuto ha dedotto l'assenza di profili di responsabilità nelle prestazioni sanitarie rese in favore di Persona_4
pagina 2 di 16 In particolare, il convenuto ha evidenziato, con riferimento alla fase preoperatoria, che il paziente era stato sottoposto nei mesi precedenti all'intervento a tre ecocardiografie transtoraciche, nessuna delle quali aveva evidenziato il sospetto del malfunzionamento della protesi mitralica, e che in base a tali esiti non vi era indicazione all'esecuzione di ecocardiografia transesofagea prima dell'intervento.
Secondo la prospettazione del convenuto, l'ecografia transesofagea eseguita subito prima della procedura non costituiva un esame a fini diagnostici, trattandosi di manovra eseguita dall'anestesista esclusivamente al fine del monitoraggio emodinamico anestesiologico.
Con riferimento alla gestione del malfunzionamento della protesi, il ha allegato che, una volta emerso, CP_1 dopo l'intervento di sostituzione della valvola aortica, il malfunzionamento di quella mitralica, era stata attuata una strategia corretta, ovvero quella di sbloccare meccanicamente la protesi, proprio al fine di ridurre i tempi di circolazione extracorporea.
Quanto al sanguinamento, secondo le difese del convenuto, la necessità di revisione chirurgica non era derivata da una non corretta gestione dell'atto chirurgico, bensì dal progressivo peggioramento delle capacità coagulative del paziente.
In ogni caso, il convenuto ha dedotto che, considerate le pregresse condizioni cliniche del paziente, non era neppure ravvisabile il nesso di causalità tra la condotta negligente contestata ed il decesso, ma al più sarebbe stato configurabile un pregiudizio consistente nella perdita di chance di maggiore sopravvivenza.
All'esito della prima udienza è stato disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'espletamento di consulenza medico legale e, dopo il deposito della relazione peritale, è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si procederà a suddividere la trattazione delle questioni da affrontare in capi separati.
1. La materia del contendere e le questioni preliminari
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità della struttura convenuta in relazione alle prestazioni sanitarie rese in favore di in Persona_4 occasione dell'intervento chirurgico eseguito in data 14 giugno 2019.
Le condotte imperite e negligenti ascritte ai sanitari del riguardano sia la fase preparatoria CP_1 all'intervento, con particolare riferimento alla omissione delle doverose indagini che avrebbero potuto rilevare il malfunzionamento della protesi mitralica, sia la fase di esecuzione e gestione dell'intervento.
Con riferimento alla natura dell'azione, si osserva che in relazione alla domanda di risarcimento dei danni dei congiunti iure proprio, la responsabilità del convenuto è di natura extra contrattuale, non rientrando i congiunti del paziente deceduto tra i terzi protetti dal contratto (cfr. da ultimo Cass.civ., ord. sez. 3-6, 6 luglio 2021,
n.21404, Cass.civ. sez. 3, 9 luglio 2020 n.14615).
A fronte della allegazione da parte degli attori di specifici profili di censura nella condotta dei sanitari pagina 3 di 16 del convenuto, della indicazione del danno evento conseguente alla condotta e della formulazione della domanda di risarcimento delle correlate conseguenze dannose, rientra nei poteri del giudice di qualificazione della domanda la riconduzione della relativa domanda alla fattispecie della responsabilità contrattuale o extracontrattuale, senza che ciò realizzi quindi una violazione del precetto previsto dall'art. 112 c.p.c.
Va poi rilevato che la documentazione prodotta dagli attori con la memoria ex art. 183 comma 6 n.1
c.p.c consente di ritenere provato l'esistenza del rapporto di parentela allegato nel ricorso.
2. La consulenza tecnica d'ufficio
Dall'elaborato redatto dai consulenti tecnici dott. e dott. emergono i seguenti Persona_5 Persona_6 dati:
1) il sig. , di anni 53 all'epoca dei fatti, al momento del ricovero presso il risultava Persona_4 CP_1 affetto da valvulopatia mitro-aortica su base reumatica per la quale, nel 1995, era stato sottoposto ad intervento di sostituzione valvolare mitralica con protesi meccanica, oltre che da ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, broncopatia cronica ostruttiva in pregresso tabagismo;
2) all'inizio del 2019, il paziente aveva manifestato sintomi clinici di severa insufficienza cardiaca che erano stati inizialmente trattati con terapia farmacologica, con miglioramento del quadro clinico.
Tuttavia, il riscontro di irreversibile aggravamento della patologia valvolare aortica aveva portato i sanitari a considerare la sostituzione della valvola come unica opzione terapeutica percorribile;
3) gli accertamenti pre-operatori acquisiti ed eseguiti, comprensivi di quelli eseguiti prima del ricovero, sono consistiti nell'elettrocardiogramma, ecocardiogrammi transtoracici (TTE), ecocolordoppler
TronchiSovraAortici (TSA), TAC aortica/coronarica, oltre all'esame collegiale Heart Team al fine valutare l'opzione terapeutica più adeguata.
Non sono state eseguite la coronarografia, per la valutazione di stenosi coronarica a destra che ne precludeva la accessibilità, né l'ecocardiogramma transesofageo (TEE);
4) l'intervento chirurgico eseguito il 14 giugno 2019 è stato sintetizzato dai consulenti in tre tempi chirurgici;
5) durante il primo tempo, previsto per la sostituzione della valvola aortica, vi è stato dapprima il monitoraggio da parte dell'anestesista con Ecocardiogramma Transesofageo, procedura che è comunque in grado di esaminare le vari componenti cardiache, compresa la valvola mitrale (ore 9.02).
In assenza di rilevate e/o segnalate controindicazioni ha avuto inizio la successiva fase chirurgica, intersecantesi con quella anestesiologica e del perfusionista per la circolazione extracorporea (iniziata a partire delle ore 10.39). In questa fase si è proceduto a rimuovere la valvola aortica e alla sua sostituzione con protesi meccanica. Dopo la fine della circolazione extra corporea (ore 12.50) al controllo con TEE è emerso che un disco della protesi mitralica era bloccato e, dopo il consulto con ecocardiografista, si è deciso di procedere con revisione chirurgica della protesi per evitare un prolungato clampaggio aortico;
6) il secondo tempo chirurgico è quello che ha visto il tentativo di rimuovere il panno fibroso che impediva pagina 4 di 16 l'apertura di uno degli emidischi della protesi mitralica. La circolazione extra corporea ha avuto inizio alle 13.13 e, dopo l'apertura dell'atrio sinistro e il riscontro difficoltà ad ottenere l'esposizione della valvola mitralica a causa dell'impianto della valvola aortica, si è riscontrata la presenza del cd. “panno sottovalvolare”, I sanitari hanno proceduto alla pulizia del panno attraverso i dischi valvolari a livello dell'anello posteriore della valvola mitralica nativa ed alla chiusura dell'atrio. Al controllo TEE delle ore 13:55 veniva constatato il persistere del malfunzionamento dell'emidisco valvolare mitralico, il che ha portato alla decisione di sostituire la protesi valvolare mitralica;
7) il terzo tempo chirurgico, con inizio del clampaggio alle ore 14:02, ha riguardato la procedura di rimozione di protesi mitralica ed impianto di altra meccanica St. Jude 29, di chiusura atrio sinistro. Il controllo TEE ha confermato il funzionamento delle protesi meccaniche aortica e mitralica. Dopo
l'interruzione del clampaggio alle ore 15.18, si è registrata alle ore 16.30 una fibrillazione ventricolare e alle 16.34 la difficoltà ad uscire dalla circolazione extra corporea. Dopo numerosi tentativi i sanitari decidevano di posizionare ECMO, ponendo fine alle ore 17.09 alla circolazione extracorporea alle ore
17.10. Dopo la sintesi sternale, l'intervento terminava alle ore 18.26;
8) il paziente non abbandonava tuttavia la sala operatoria a causa di una grave instabilità emodinamica.
Veniva poi eseguito un ulteriore intervento chirurgico (con durata dalle ore 19:32 alle ore 22:12) volto a tamponare un rilevante sanguinamento;
9) in seguito, il paziente è stato trasferito in terapia intensiva in condizioni cliniche gravi e poco responsive alle terapie farmacologiche e di supporto meccanico messe in atto. Il paziente, rimasto intubato e sedato,
è andato incontro a progressivo aggravamento fino al decesso avvenuto alle ore 13.32 del 17 giugno;
10) l'esame degli accertamenti preparatori disponibili .ed in particolare della ecografia transtoracica eseguita in data 10 giugno. non sono risultati indicativi, né ponevano il sospetto di un malfunzionamento della protesi meccanica mitralica precedentemente impiantata;
11) non vi era indicazione ad eseguire una ecografia transesofagea in fase preoperatoria, trattandosi di indagine che, pur avendo risoluzione maggiore, per la sua invasività ed i rischi connessi va eseguita solo qualora la ecografia transtoracica individui una alterazione sospetta per un malfunzionamento valvolare, circostanza non verificatasi nel caso in esame;
12) l'esame del TEE eseguito nella fase intraoperatoria, a partire dalle ore 9.02, ha mostrato su 8 clip riguardanti lo studio della protesi mitralica, in 6 la normalità di comportamento dei due emidischi meccanici, in 1 delle clip una apparente non completa chiusura dell'emidisco che poi si sarebbe bloccato e nell'altra il rilievo di un battito in cui l'emidisco chiudeva bene ed uno in cui era bloccato;
13) a seguito dell'acquisizione della seconda serie di clip ecocardiografiche prodotte da parte convenuta,
l'iniziale sospetto di malfunzionamento protesico è divenuto più consistente, essendosi rilevata in più clip una alterata chiusura o apertura di un emidisco della protesi in posizione mitralica. In particolare, su
14 clip, 9 mostravano il perfetto funzionamento, 2 un emdisco bloccato e 3 segni indiretti di malfunzionamento;
pagina 5 di 16 14) in base a tali esiti, si è ritenuto che TEE perioperatorio evidenziasse in modo chiaro il sospetto di un malfunzionamento intermittente di un emidisco della protesi meccanica mitralica impiantata nel precedente intervento. Secondo il giudizio dei consulenti, la persistenza del difetto (riscontrato nel
55% delle clip esaminate) avrebbe dovuto indurre i sanitari a sospendere almeno temporaneamente l'intervento, in una fase in cui il paziente non era ancora in circolazione extra corporea, per CEC) per contattare un Cardiologo esperto in ecocardiografia, come poi avvenuto successivamente, alle ore 12:50, una volta verificato il completo blocco meccanico dell'emidisco;
15) in relazione alla seconda fase dell'intervento, si è valutato se il tentativo di rimuovere l'ostacolo alla corretta apertura/chiusura dell'emidisco della valvola mitralica, ovvero la pulizia del panno fibroso, sia stato inutile e controproducente, come affermato dai CTP dei ricorrenti.
Al riguardo, i CTU hanno ritenuto che tale censura derivava da un giudizio ex post che non teneva adeguatamente conto degli elementi clinici e chirurgici a disposizione dei sanitari, evidenziando in particolare i seguenti fattori: a) il paziente, sebbene di relativa giovane età, presentava una situazione cardiaca e polmonare complessa, il che aumentava rispetto ad altro soggetto l'abituale rischio di mortalità intraoperatoria, legato principalmente alla durata del clampaggio aortico;
b) tra le possibili cause all'origine del blocco dell'emidisco valvolare, le uniche plausibili in funzione della anamnesi/storia clinica del paziente erano rappresentate dalla trombosi della valvola e/o presenza di un panno fibroso. Si trattava, in entrambi i casi, di alterazioni che si sarebbero potute giovare di un trattamento chirurgico di pulizia locale, seppur più difficoltoso e complesso in quanto il panno è solitamente presente sul versante ventricolare, rendendo pertanto le manovre chirurgiche assai meno agevoli;
c) la sostituzione valvolare mitralica da accesso sternotomico atriale sinistro, in presenza di una protesi meccanica in posizione aortica appena impiantata, rappresenta una procedura estremamente complessa, che nel caso in esame era ulteriormente complicata dalla presenza di drenaggio femorale per la circolazione extra corporea,, tant'è che alcune Scuole suggeriscono di togliere la protesi aortica appena impiantata, sostituire la mitrale e quindi reimpiantare la protesi aortica;
16) con riferimento al successivo passaggio dell'intervento di rimozione e sostituzione della protesi valvolare mitralica, si è rilevato che la constatazione della impossibilità di ripristinare il corretto funzionamento della protesi valvolare mitralica rendeva obbligatoria tale procedura chirurgica. Al riguardo si è evidenziato come in generale qualunque gesto chirurgico che venga effettuato a carico di una valvola nativa o una protesi valvolare possa influenzare l'anatomia e quindi anche il corretto funzionamento dell'altra componente, indipendentemente dalla tecnica di impianto e come, con molta probabilità, l'impianto di protesi aortica abbia comportato l'effetto di “squeezing” sul panno fibroso che ha comportato il blocco dell'emidisco successivamente rilevato al TEE;
17) in merito alla successiva fase, quando il paziente dalle ore 19:32 alle ore 22:12 è stato mantenuto in osservazione nel blocco operatorio per perdite ematiche superiori alla norma, si è riscontrato un possibile sanguinamento dalla sutura aortica e dall'arteria polmonare. Il primo è stato ricondotto con pagina 6 di 16 maggiore probabilità a causa emocoagulativa, essendo ben noti i sanguinamenti nell'ECMO dopo l'interventi cardiochirurgici in regime di circolazione extra corporea, a causa dello stato di scoagulazione in cui il paziente si trova e che prosegue nella fase di circolazione extracorporea. Il secondo sanguinamento potrebbe essersi creato nel tentativo di liberare l'aorta dalle aderenze o mediante un ago nel tentativo di ridurre il sanguinamento aortico. Si tratta di evenienza che nel contesto delle complesse procedure e prolungate procedure può essere ricondotta al necessario ed incolpevole gesto chirurgico;
18) in base agli elementi acquisiti, gli elementi di censura individuati dai CTU hanno quindi riguardato la condotta introperatoria dei sanitari per non avere proceduto alla sospensione dell'intervento all'esito dell'ecocardiogramma transesofageo eseguito alle ore 09:02, rivelante la presenza di una anomalia condizionante un malfunzionamento della protesi della valvola mitrale.
19) sul punto si è ritenuto irrilevante il fatto che il TEE svolto in quel momento abbia il precipuo scopo di ottenere dei parametri di funzionalità cardiaca e morfologici utili per un confronto post-operatorio e non sia finalizzato all'esame del funzionamento delle valvole cardiache, già verificate con l'ecocardiogramma toracico, in quanto la disfunzionalità dell'emidisco valvolare risultava evidente, come anche condiviso dai vari CTP.
Inoltre, il fatto che il sanitario che aveva eseguito e valutato il reperto, quale anestesista, potesse non disporre delle competenze necessarie a diagnosticare la causa della anomalia, non faceva venire meno l'obbligo di evidenziarla, chiamando a consulto uno specialista, come è avvento fatto successe quando alle 12:50 fu verificato al TEE il blocco di uno degli emidischi della protesi;
20) secondo i consulenti, tale censurabile condotta è stata l'origine delle successive complicanze cliniche verificatesi che hanno reso necessarie nuove manovre a prolungare il complessivo tempo chirurgico e prolungato il tempo complessivo di circolazione extra corporea, per 196 minuti in più, e di clampaggio, per 110 minuti in più, determinando il prolungato supporto con farmaci anticoagulanti, tutte circostanze che, anche associate alla successiva assistenza ECMO, hanno contribuito alle ulteriori complicanze (tra cui il sanguinamento in sede chirurgica), e al decesso del paziente;
21) in relazione al nesso causale si è rilevato che l'intervento pianificato sul paziente di sostituzione valvolare aortica, in base alla specifica valutazione preoperatoria del paziente ed anche dati di letteratura. prevedeva una mortalità operatoria del 10%-12%.
In caso di riconoscimento del malfunzionamento di un emidisco della protesi mitralica all'inizio della procedura chirurgica, l'intervento di sostituzione della valvola aortica sarebbe stato sospeso per chiedere un consulto con ecocardiografista;
l'ecocardiografista avrebbe verificato e confermato il malfunzionamento dell'emidisco mitralico, individuando con ogni probabilità anche il difetto anatomico che lo causava, cioè la presenza di panno fibroso, ed avrebbe così consigliato la rimodulazione del piano chirurgico;
l'équipe avrebbe potuto modificare il piano chirurgico impostando in sala operatoria con paziente già sedato e preparato per la CEC o un intervento di doppia sostituzione valvolare mitralica ed pagina 7 di 16 aortica, oppure un tentativo di rimozione del panno da versante ventricolare transaortico dopo avere rimosso la valvola aortica, trattandosi di opzioni entrambe condivisibili ed applicabili in funzione delle contingenze di sala operatoria e dell'esperienza del cardiochirurgo;
22) in entrambi i casi le complicanze intrinsecamente legate al trattamento chirurgico tempo di
CEC/clampaggio/cardioplegia/scoagulazione) sarebbero state sicuramente superiori rispetto a quelle previste per sostituzione di singola valvola, ma di molto inferiori a quelle che l'équipe chirurgica si
è trovato a dovere affrontare nel caso in oggetto, con rischio di mortalità intraoperatoria aumentato, con necessaria approssimazione, sino al 20% circa.
23) si è quindi concluso che in caso di perita/prudente condotta sanitaria il sig. - con criterio di Per_4 maggior probabilità e comunque più probabilmente che non – sarebbe sopravvissuto al trattamento chirurgico;
24) il paziente è rimasto costantemente sedato dall'inizio dell'intervento sino al decesso, il che non consente di ipotizzare che si sia reso conto dell'approssimarsi della morte, così come una situazione contestuale di sofferenza fisica.
All'esito delle osservazioni dei CTP, i consulenti tecnici hanno confermato integralmente le conclusioni di cui alla bozza.
Con particolare riguardo alle osservazioni dei consulenti del i CTU hanno ribadito che: CP_1
- il difetto meccanico a carico dell'emidisco della valvola mitralica era già presente prima dell'intervento ed era stato solo accentuato dalle procedure chirurgiche che hanno causato il completo blocco valvolare;
- il difetto a carico dell'emidisco della protesi mitralica (da intendersi come intermittente e non come occasionale)) doveva essere rilevato dal sanitario esecutore dell'indagine TEE, dovendosi presumere che che lo stesso disponesse delle conoscenze tecniche “minime”, all'interno di un esame per lui routinario, per intercettare tale anomalia, pur senza porre specifica diagnosi etiopatogenetica, di più specifica competenza del cardiologo ecocardiografista;
- il colposo mancato riconoscimento del descritto difetto a carico dell'emidisco della protesi valvolare rappresenta la causa prima dell'insuccesso chirurgico e, conseguentemente, del decesso del paziente.
3. La valutazione della consulenza tecnica
Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, esposte in modo chiaro e motivato, tenendo conto in modo puntuale dei rilievi dei consulenti di parte.
Sulla scorta delle risultanze della relazione peritale ed in base ai rilievi di seguito esposti, risulta raggiunta la prova degli elementi costituitivi dell'illecito contrattuale ed extra contrattuale ascritto al convenuto.
3.1. La condotta colposa
In base alle citate emergenze della consulenza tecnica, si ritiene configurabile una condotta colposa in capo al , per non avere rilevato e segnalato il non corretto funzionamento Controparte_1
pagina 8 di 16 dell'emidisco della valvola mitralica, evincibile dalle immagini dell'ecografia transesofagea eseguita prima di iniziare l'intervento, per non avere richiesto la consulenza di un cardiologo ecografista e per non avere sospeso l'intervento così come programmato.
In particolare, come rilevato dai consulenti tecnici, varie clip ecocardiografiche esaminate hanno mostrato un'alterata chiusura o apertura di un emidisco della protesi in posizione mitralica, che costituiva un segnale di un suo malfunzionamento.
Si condivide il giudizio dei consulenti secondo cui il sanitario che visionava le immagini, avrebbe potuto rilevare e segnalare la presenza del difetto, pur non essendo uno specialista nella materia delle ecografie cardiologiche.
Invero la considerazione svolta dai CTU sulla natura routinaria di tale esame e sul fatto che il rilievo di tali anomalie rientra nell'ambito del patrimonio delle conoscenze tecniche minime proprio dell'esecutore dell'indagine ha trovato conferma nella condotta tenuta nel corso del successivo esame ecocardiografico eseguito dopo la prima parte dell'intervento, quando lo stesso soggetto che lo eseguiva aveva rilevato la presenza di tale difetto.
Sul punto non si reputano dirimenti le obiezioni dei consulenti di parte secondo cui la valutazione del funzionamento valvolare eseguita dopo l'induzione anestesiologica era inficiata dalle alterazioni emodinamiche indotte dall'anestesia, dalle variazioni dei riempimenti cardiaci e dalle manipolazioni chirurgiche preparatorie, fattori che non consentirebbero di valutare in modo appropriato il funzionamento della valvola, a differenza dell'esame di elezione.
Invero, partendo dall'assunto condiviso dalle parti secondo cui non era di competenza dell'anestesista formulare la diagnosi sulla causa del malfunzionamento – dovendo essere coinvolto a tal fine lo specialista cardiologo ecografista – non sarebbe stato compito dell'anestesista formulare le valutazioni sulla riconducibilità delle alterazioni della chiusura dell'emidisco alle alterazioni indotte dall'anestesia o alle manipolazioni preparatorie, ma il rispetto dei canoni quanto meno della prudenza avrebbe imposto di richiedere il consulto dello specialista al fine di essere certi che non tali reperti non fossero segnali di una anomalia nel funzionamento della valvola mitralica.
Parimenti, non consentono di pervenire a diverse conclusioni le critiche svolte dalla difesa del convenuto volte a sottolineare l'errore dei consulenti nella indicazione delle percentuali delle clip ecocardiografiche.
Come risulta dall'elaborato, su 14 clip acquisite dal 9 mostravano un regolare funzionamento e 5 un CP_1 alterato funzionamento.
E' quindi erronea la indicazione contenuta nella relazione secondo cui oltre il 50% delle clip mostrava segni diretti e indiretti di malfunzionamento.
Tuttavia, si è comunque in presenza di una percentuale rilevante di immagini documentanti la presenza di anomalie, pari a oltre un terzo di quelle esaminate (essendo visibili le anomalie in circa il 36% delle clip), che, come tale, non avrebbe potuto passare inosservata né, come evidenziato, avrebbe potuto essere considerata irrilevante e non significativa.
Peraltro, si rileva che i CTP del non risultano avere segnalato una presunta irrilevanza numerica delle CP_1
pagina 9 di 16 immagini indicative del malfunzionamento e che il giudizio dei CTU non è tanto basato sul dato percentualistico indicato nella relazione, quanto sulla constatazione della maggiore univocità delle immagini acquisite, laddove evidenziano come in tale seconda serie di clip l'iniziale sospetto di malfunzionamento sia divenuto più consistente, essendosi rilevata in più clip una errata apertura o chiusura di un emidisco della protesi in posizione mitralica (cfr. pag. 22 della relazione).
Pertanto, in piena condivisione delle conclusioni dei consulenti tecnici, già l'esito della prima ecocardiografia transesofagea avrebbe dovuto indurre i sanitari a sospendere l'intervento e chiedere il consulto cardiologo ecografista, come avvenuto una volta conclusa la procedura di sostituzione della valvola aortica.
3.2.Il nesso causale tra la condotta e l'evento di danno
Sia in tema di responsabilità contrattuale del sanitario sia in tema di responsabilità extra contrattuale,
l'onere della prova del nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie grava sempre sul danneggiato.
Nel caso della responsabilità contrattuale della struttura, come rilevato dalla Corte di Cassazione, “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione" (Cass.civ.sez. 3, 11 novembre 2019 n. 28992).
Nel secondo caso, secondo le regole generali, grava sul danneggiato sia l'onere della prova della concreta condotta colposa ascrivibile al sanitario, sia della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile.
Con riferimento alla specifica vicenda oggetto del giudizio, occorre valutare se sia stata raggiunta la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta imperita e negligente ascritta al convenuta e l'evento dannoso e se l'evento dannoso ascrivibile sul piano causale al fatto illecito sia la morte del paziente, verificando se il precoce rilievo del malfunzionamento della protesi mitralica avrebbe consentito l'effettuazione di un diverso intervento chirurgico il che avrebbe evitato la morte del paziente o comunque comportato una maggiore durata della vita.
Le risultanze istruttorie portano a dare risposta positiva ad entrambi gli interrogativi.
In primo luogo, i consulenti hanno evidenziato in modo chiaro come la condotta censurabile ascritta alla struttura convenuta sia stata causa della sequela delle successive complicanze che hanno portato al decesso del paziente.
In particolare, il mancato rilievo iniziale del malfunzionamento della valvola mitralica ha comportato la necessità per i sanitari di porre in essere successive manovre, volte alla pulizia del panno fibroso individuato come causa del malfunzionamento, alla successiva sostituzione della protesi mitralica, che hanno prolungato in modo significativo non soltanto il tempo dell'intervento chirurgico, ma soprattutto il tempo in cui il paziente è
pagina 10 di 16 rimasto in circolazione extracorporea (pari ad oltre tre ore in più) e quello di clampaggio (pari a quasi due ore in più), oltre ad imporre la somministrazione di farmaci anticoagulanti. Tali fattori, associati anche all'assistenza
ECMO, hanno quindi contribuito al verificarsi del sanguinamento e delle successive complicanze fonti della morte di Persona_4
In secondo luogo, dall'elaborato peritale si evince che, in caso di condotta dei sanitari conforme all'agente modello, l'intervento programmato sarebbe stato sospeso per acquisire il parere del cardiologo ecografista;
tale specialista avrebbe confermato il malfunzionamento dell'emidisco e con elevata probabilità individuato anche la causa del malfunzionamento, cioè il difetto anatomico costituito dalla presenza del panno fibroso;
ciò avrebbe indotto i sanitari ad una modifica del programma chirurgico secondo due alternative, ovvero un intervento di doppia sostituzione valvolare oppure un intervento prevedente la rimozione del panno fibroso subito dopo la rimozione della valvola aortica, in una situazione in cui l'accesso alla sede interessata dal panno e la sua rimozione sarebbe stata ben più agevole;
in entrambi i casi le complicanze da affrontare sarebbero state di gran lunga inferiori e sarebbe stato anche meno elevato il rischio di mortalità intraoperatoria, che sarebbe stata approssimativamente pari al 20%.
Orbene, anche in relazione a tale aspetto le conclusioni della consulenza tecnica appaiono chiare, univoche e condivisibili e peraltro non sono state oggetto di rilievi da parte dei CTP del CP_1
Quanto alla prognosi del diverso intervento che sarebbe stato svolto in assenza della condotta colposa accertata, i dati in ordine alla percentuale di mortalità della diversa strategia chirurgica, pari al 20% portano alla logica conclusione, espressa dagli ausiliari secondo cui “ in caso di perita/prudente condotta sanitaria, il sig. - Per_4 con criterio di maggior probabilità e comunque più probabilmente che non – sarebbe sopravvissuto al trattamento chirurgico”.
In base a tali rilievi, ritiene questo giudice che sussista la prova del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari della convenuta e la morte del paziente e che l'evento dannoso non vada individuato nella mera perdita della possibilità sopravvivenza, né tanto meno nella mera riduzione della durata della sua vita.
In primo luogo, è configurabile il cd. danno da perdita di chance nella materia del trattamento medico quando la colpevole condotta del sanitario ha avuto come conseguenza un evento di danno incerto, costituito dalla perdita della possibilità di una maggiore durata della vita o di minori sofferenze (Cass.civ. sez. 3, 11 novembre 2019 n.
28993 e la più recente Cass.civ., sez. 3, 19 settembre 2023 n. 26851).
In particolare, secondo quanto osservato in tale pronuncia, l'incertezza riguarda esclusivamente il raggiungimento di un determinato risultato, il cui verificarsi è, quindi, valutato soltanto come possibile in base alle conoscenze scientifiche ed alle metodologie di cura del tempo, mentre è sempre necessaria la prova del nesso causale tra la condotta e l'evento di danno, costituito per l'appunto dalla possibilità perduta, nonché la prova del fatto che la possibilità del verificarsi del risultato perduto sia consistente, apprezzabile e seria (al fine di distinguere, come affermato nella richiamata sentenza, la concreta possibilità da una mera speranza).
pagina 11 di 16 Qualora invece la condotta colposa del sanitario abbia ridotto, con certezza o con ragionevole probabilità, come accertato nel caso in esame, la speranza di vita futura del paziente, si è in presenza di un danno certo da anticipato decesso o da impedita o ritardata guarigione e non viene in rilievo un danno da perdita di chance.
In secondo luogo, non vi sono elementi per ritenere che il danno evento si individui nella mera riduzione della durata della vita di e per affermare che lo stesso sarebbe deceduto a breve per effetto delle Persona_4 patologie di cui soffriva e per la sottoposizione all'intervento di sostituzione di due valvole.
Gli unici dati obiettivi risultanti dalla consulenza sono quelli relativi alla percentuale di mortalità connessa a tali interventi, che evidenziano come, anche sotto il profilo quantitativo-statistico, il paziente avrebbe potuto con maggiore probabilità, superare con esito favorevole tali interventi.
Il fatto stesso che i consulenti abbiano affermato l'indeterminabilità della aspettativa di vita del paziente implica che non si è in presenza di un danno relativo alla riduzione dell'aspettativa di vita per un tempo determinato e determinabile.
Anche i dati inerenti alla specifica vicenda clinica non consentono di supportare un giudizio probabilistico su una riduzione significativa della aspettativa di vita del paziente, sia considerata la relativa giovane età del paziente, sia la circostanza che lo stesso aveva già subito l'intervento di applicazione di protesi mitralica nel
1995, ovvero a distanza di quasi venticinque anni dal secondo intervento oggetto di causa.
4. Il danno risarcibile
4.1 Il danno non patrimoniale iure proprio
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è stata svolta dalla moglie, dalle due figlie di e dal nipote Persona_4 Persona_3
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta iure proprio ai prossimi congiunti si ricollega alla lesione della relazione che legava i familiari al defunto e richiede la prova dell'effettività e la consistenza di tale relazione, dovendo il giudice verificare la sussistenza della interiore sofferenza morale soggettiva e di quella riflessa sul piano dinamico relazionale e apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. Cass.civ.,sez. 3 ord. 25 giugno 2021 n. 18284, Cass.civ. sez.3,
11 novembre 2019 n. 28989).
In applicazione di tali principi, va anzitutto escluso che si possa addivenire al risarcimento di tale pregiudizio in relazione alla posizione del nipote in quanto nato nel mese di febbraio 2020, dopo la morte del de Persona_3 cuius.
Al riguardo, si richiama testualmente quanto osservato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia del 12 aprile
2018 n. 9048, secondo cui “in tema di responsabilità sanitaria, non è configurabile un nesso di causalità (né materiale, né giuridica) tra la condotta dei sanitari che ha causato una grave malformazione al neonato e il danno lamentato dai fratelli nati in data successiva, sia perché la loro nascita non è conseguenza dell'errore
pagina 12 di 16 medico, bensì della scelta dei genitori di generarli, sia perché il pregiudizio riguarderebbe soggetti che al momento del fatto illecito non esistevano e che, pertanto, non potevano ancora avere alcun "legame significativo" con la vittima primaria”.
Per quanto riguarda gli altri congiunti, è pacifico, oltre che documentato, lo stretto legame familiare intercorrente tra le attrici e atteso che era la moglie del defunto, mentre Persona_4 Parte_1 Pt_2
e le figlie.
[...] Pt_3
La documentazione prodotta evidenzia inoltre come vi fosse convivenza tra la moglie e la figlia con Pt_2
mentre la figlia non fosse più convivente con i genitori, avendo creato un proprio nucleo Persona_7 Pt_3 familiare autonomo.
In ordine ai rapporti con il proprio congiunto ed alle conseguenze della perdita del rapporto parentale, le attrici hanno allegato: che la moglie e la figlia convivente erano soliti frequentare amici e trascorrere periodi di svago con il loro marito-padre; che la figlia si recava a trovare i genitori almeno 3-4 volte a settimana e con i Pt_3 medesimi intratteneva un rapporto di quotidiano aggiornamento, anche inerente alla gravidanza in atto, e di sostegno reciproco.
Ciò posto, in tema di liquidazione equitativa di tale danno, occorre partire in via orientativa dall'esame dei criteri di stima richiamati nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e segnatamente nella sentenza del 21 aprile 2021 n. 10579, secondo cui, testualmente “il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchè l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella".
Nel caso in esame si ritiene di fare applicazione delle ultime tabelle del Tribunale di Milano in tema di danno da perdita del rapporto parentale, elaborate con il sistema a punti.
Tali tabelle hanno previsto un certo numero di punti da attribuire in maniera fissa per i parametri dell'età delle parti, della convivenza, del vincolo di parentela, della sopravvivenza di altri congiunti appartenenti al nucleo primario, nonché un numero di punti fino a 30 da attribuire sulla base di quanto allegato e provato in termini di intensità del rapporto e di conseguente sofferenza morale del familiare superstite;
il valore del punto è stato determinato sulla base delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze, emesse da vari Tribunali in tema di liquidazione di tale tipologia di danno ed in maniera differenziata in funzione del diverso rapporto di parentela.
La stessa Corte di Cassazione, nella ordinanza n.37009 del 16 dicembre 2022, ha ritenuto applicabili tali tabelle nel giudizio di rinvio, ritenendole conformi ai principi di diritto espressi dalla precedente giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
pagina 13 di 16 Ciò posto, in base a tali tabelle, vanno quindi attribuiti ad 18 punti per l'età della vittima Parte_1 all'epoca del decesso (53 anni), 18 punti per l'età del congiunto (59 anni), 16 punti per la convivenza, 12 punti per la presenza di altri due membri del nucleo familiare (i due figli), per un totale di 64 punti;
a Parte_2 vanno attribuiti 18 punti per l'età della vittima all'epoca del decesso, 26 punti per l'età del congiunto (19 anni),
16 punti per la convivenza, 12 punti per la presenza di altri due membri del nucleo familiare (la mamma e la sorella), per un totale di 72; a vanno attribuiti 18 punti per l'età della vittima all'epoca del decesso, Parte_3
22 punti per l'età del congiunto (32 anni), 12 punti per la presenza di altri due membri del nucleo familiare (la madre e la sorella), per un totale di 52 punti .
Per quanto riguarda il punteggio variabile relativo a qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, come previsto nelle tabelle, ai fini dell'attribuzione dei punti si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate, tra cui, in via semplificativa, quelle relative alla entità delle frequentazioni e dei contatti, alla condivisione di vacanze, di festività, di attività lavorative ed extralavorative, alla presenza attività di assistenza sanitaria/domestica, alla particolare penosità e durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria.
Nel caso in esame, si ritiene che possano essere attribuite alla moglie un numero di punti pari Parte_1
a 15, considerando i dati presuntivi in ordine alla intensità della sofferenza derivante dallo stretto legame familiare con la vittima, al rapporto di convivenza, alla durata del matrimonio, nonché la circostanza dell'età delle figlie al momento del fatto (una delle quali aveva già lasciato la casa familiare e l'altra comunque maggiorenne) che fa presumere che la perdita del proprio compagno di vita sia suscettibile di alterare in maniera significativa le abitudini e lo stile di vita del familiare;
alle figlie un numero di punti pari a 12 ciascuna, considerato il rilevante impatto che la perdita di un genitore comporta di per sé per i figli, il rapporto di convivenza con la figlia , l'intensità delle frequentazioni allegate dalla figlia la ridotta distanza del Pt_2 Pt_3 luogo di residenza della stessa rispetto alla casa dei genitori.
L'applicazione di tali criteri porta ad una liquidazione base che in sé appare congrua e proporzionata alle specificità del caso concreto in quanto tiene conto dell'intensità del vincolo familiare e della relazione affettiva tra le parti e della conseguente peculiare rilevanza della sofferenza morale derivante dalla perdita di Per_4
[...]
Al contempo, nell'attribuzione dei citati punti, si è tenuto conto dell'ampiezza del nucleo familiare, data la presenza per la madre delle figlie e del nipotino, per le figlie della madre e della sorella.
In base a tali criteri, moltiplicando il numero di punti attribuiti a ciascuno degli attori per il valore del punto base
(pari a € 3.911,00 sia per il coniuge che per i figli secondo le tabelle rivalutata al 2024) si arriva alla somma di €
297.236,00 per la moglie, di € 242.482,00 per la figlia e di € 320.702,00 per la figlia . Pt_3 Pt_2
Le suddette somme sono già calcolate all'attualità e non deve quindi farsi luogo alla rivalutazione delle stesse.
Inoltre, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione (risalente alla sentenza del 17/2/1995 n.
1712), vertendosi in tema di debito di valore, sono dovuti sul credito risarcitorio suddetto gli interessi,
pagina 14 di 16 espressamente richiesti dai danneggiati, che si reputa congruo calcolare al tasso legale, anno per anno sulle somme via via rivalutate, utilizzando come base di calcolo le somme devalutate al 17 giugno 2019, con decorrenza da tale data sino al saldo.
In base a tali criteri, spetta a l'ulteriore somma di € 28.728,15 (calcolata sull'importo Parte_1 devalutato di € 251.681,53), a l'ulteriore somma di €23.436,13 (calcolata sull'importo devalutato di Parte_3
€205.319,2242), a l'ulteriore somma di €30.996,19 (calcolata sull'importo devalutato di Parte_2
€271.551,23).
Risultano quindi dovute complessivamente alle parti attrici le seguenti somme: € 325.964,15 in favore di
€ 266.918,13 in favore;
€ 351.698,19 in favore di . Parte_1 Parte_3 Parte_2
5. Il danno patrimoniale ha i chiesto il risarcimento del danno da lucro cessante calcolato sulla differenza tra il reddito Parte_1 medio del de cuius sino al decesso a quanto percepito a titolo di reversibilità.
Al riguardo si rileva che risulta prodotto il contratto di lavoro di da cui risulta che lo stesso Persona_4 percepiva uno stipendio di € 555,16 e l'estratto conto dell'attrice da cui risulta l'accredito della pensione di reversibilità percepita, pari a € 331,68.
Mancano tuttavia allegazioni e produzioni che documentino il reddito della attrice, anche al fine di potere valutare la capacità contributiva di entrambi alla gestione familiare.
In assenza di tali produzioni ed in mancanza di indicazione delle spese cui l'attore contribuiva, non è possibile determinare, neppure in via equitativa, la quota di reddito utile che sarebbe residuata al sig. e che Persona_4 sarebbe stata devoluta alle esigenze familiari.
Per quanto riguarda la domanda di rimborso alla attrice a titolo di danno emergente, del costo Parte_1 delle perizie mediche redatte prima dell'instaurazione del giudizio, pari a € 4880,00 di cui alle fatture emesse Pe dalla dott.ssa e dal dott. (doc.
2.1 e 2.2.), si rileva che, trattandosi di danno emergente, è necessaria Per_8 la prova dell'effettivo esborso che nel caso di specie non si desume dagli atti prodotti, non essendovi quietanza né documenti attestanti il pagamento (cfr. sul punto Cass.civ., sez.3, 15 ottobre 2024 n.27629).
6. Le spese del giudizio
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno poste a carico del convenuto, in quanto soccombente, e si liquidano come da dispositivo, con riferimento al valore dell'accolto (scaglione da € 500.000 ad € 1.000.000,00) ai sensi del DM 55/2014, facendo applicazione dei valori medi;
vanno poste a carico del convenuto anche le spese di CTU.
Per quanto riguarda le spese di CTP, si ritiene sufficiente ai fini del riconoscimento la produzione della nota (in tal senso Cass.civ. 27629/2024 cit.).
Tuttavia, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., che consente al giudice di valutare utilità e eccessività delle spese, l'importo esposto dai consulenti di parte, pari a € 6000,00 oltre accessori per ciascuno appare eccessivo, ammontando ad oltre il doppio dei compensi liquidati al CTU.
pagina 15 di 16 Si ritiene quindi di riconoscere in relazione a tale spese la minore somma di € 2500,00 oltre accessori per ciascuno dei CTP.
Il convenuto va poi condannato alla rifusione in favore delle attrici delle spese per il procedimento di mediazione, liquidate in applicazione delle medesime tabelle, considerata la sola fase dell'attivazione, data la conclusione all'esito del primo incontro .
Non può essere accolta la domanda di condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c., considerato che la valutazione della fondatezza della domanda attorea ha richiesto l'espletamento di una complessa consulenza tecnica e che non è ravvisabile alcun profilo di colpa o dolo nella scelta del convenuto di resistere alle domande attoree.
Va disposta la compensazione delle spese tra gli attori e , quali genitori esercenti Persona_1 Parte_3 la potestà sul minore e la convenuta. Persona_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna il convenuto al pagamento in favore delle parti attrici delle Controparte_1 seguenti somme: a) € 325.964,15 in favore di b) € 266.918,13 in favore;
Parte_1 Parte_3
c) € 351.698,19 in favore di , oltre ad interessi al tasso legale su dette somme con Parte_2 decorrenza dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna il convenuto alla rifusione in favore delle predette attrici delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1713,00 per esborsi, € 29.193,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge, ponendo a carico del convenuto le spese di CTU e il pagamento delle spese di CTP nei limiti della somma di € 2.500,00 oltre accessori per ciascun consulente di parte;
3) condanna la convenuta alla rifusione in favore delle parti attrici delle spese del procedimento di mediazione, liquidate in € 90,00 per esborsi, € 1781,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) rigetta la domanda svolta da e , quali genitori esercenti la potestà sul Persona_1 Parte_3 minore Persona_3
5) compensa integralmente tra tali parti le spese del giudizio.
Milano, 27 maggio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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