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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 32966 ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 32966 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, deciso alla udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 12 settembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente
TRA
(cf ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Ulpiano n. 29 presso lo studio dell'avv. Erika Giovannetti che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da , procuratore speciale della CP_1 Parte_2
, notaio in Roma, in data 28 aprile 2022, rep. 177893 racc. 11776, su foglio allegato
[...]
all'atto di citazione in appello depositato telematicamente
APPELLANTE
E
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco CP_2 C.F._1
De Sanctis n. 15 presso lo studio dell'avv. Simona Di Fonso che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione in primo grado.
APPELLATA
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento in materia di circolazione stradale conosciuta attraverso estratto di ruolo. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente passato per la notifica a mezzo pec il giorno 21 ottobre
2022 e depositato il giorno 2 novembre 2022 l'opponente aveva proposto opposizione ex articolo 615 cpc avverso la cartella di pagamento 09720150070437268 emessa in relazione ad un verbale di accertamento elevato nel 2012 in materia di circolazione stradale e conosciuto attraverso l'estratto di ruolo ricevuto dalla il Parte_1
giorno 7 aprile 2021.
A fondamento della opposizione aveva dedotto la intervenuta decadenza per non essere stata notificata la cartella di pagamento oltre il termine di due anni dalla emissione del ruolo ai sensi dell'articolo 35 bis introdotto con la legge 244/2007, la mancata notifica della cartella di pagamento, i vizi della cartella di pagamento, la mancata sottoscrizione del titolo esecutivo e degli estremi del titolo esecutivo stesso, la mancata notifica dei verbali di accertamento presupposti il mancato deposito della cartella di pagamento e la prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni per sopravvenuta prescrizione dopo la notifica della cartella di pagamento ai sensi dell'articolo 28 della legge 689/1981.
Non si era costituita la venendo dichiarata contumace. Parte_1
Il Giudice di pace di Roma , con sentenza n. 5111/2022 in data 21 febbraio – 16 marzo
2022 ha accolto la opposizione ritenendo ammissibile la opposizione avverso estratto di ruolo e dichiarato la intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento impugnata.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Parte_1
eccependo la carenza di giurisdizione del giudice ordinaria ritenendo che il credito azionato avesse natura tributaria. Ha dedotto, inoltre, la erroneità della proninzia in ordine alla prescrizione del credito, non avendo esaminato la eccezione relativa alla carenza di
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interesse alla deduzione della prescrizione non avendo l'estratto di ruolo alcuna efficacia nel procedimento esecutivo.
CP Si è costituito il deducendo che con sentenza n. 405/23 in data 15 giugno 2023 era
Pt_ stato riconosciuto lo stato di sovraindebitamento del in relazione ad una situazione debitoria in favore dell'Erario pari ad euro 378.000 ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata trattenuta in decisione all'esito della udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 12 settembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare il motivo di appello relativo alla carenza di giurisdizione del giudice ordinario in relazione al credito oggetto della opposizione.
Dall'estratto di ruolo si evince in modo chiaro che il credito iscritto con il ruolo 5557/2015
oggetto della cartella di pagamento 09720150070437268 impugnata era indicato come relativo al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2012.
Trattandosi di una Tassa regionale la giurisdizione era riservata al giudice tributario ed in particolare alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma.
Deve, pertanto, essere dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario e, conseguentemente, annullata la sentenza di primo grado appellata con assegnazione di termini di legge per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato investito di giurisdizione.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
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Il Tribunale di Roma in grado di appello, definitivamente pronunziando, in riforma della sentenza del giudice di pace di Roma n. 5111/2022 dichiara la carenza di giurisdizione del giudice in favore del giudice tributario.
Assegna termine di legge per la riassunzione del presente giudizio innanzi alla Corte
tributaria di primo grado di Roma che valuterà la ammissibilità del ricorso in relazione ai termine di decadenza vigenti in tale giurisdizione per la introduzione del giudizio.
Condanna a rimborsare alla le spese del CP_3 Parte_1
presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 591,50 di cui euro 500 per gli onorari delle fasi processuali, euro 91,50, oltre accessori di legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
Condanna a rimborsare alla le spese del CP_3 Parte_1
primo grado di giudizio, spese che liquida in euro 300 di cui euro 300 per gli onorari delle fasi processuali, oltre accessori di legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il giorno 27 dicembre 2024.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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