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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/02/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 777/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere
dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere nella pubblica udienza del 14 Novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 1029/2024 del Tribunale di
Milano ( giudice dr.ssa Moglia ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. BERTAZZOLI GRABINSKI Parte_1 P.IVA_1
, presso il cui studio è elettivamente Parte_2 C.F._1
domiciliata in VIA DURINI 26 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. MARIONI CP_1 C.F._2
FILIPPO , presso il cui studio è elettivamente domiciliato in C.F._3 Pavia Viale Cesare Battisti n.54
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 7 luglio 2024
PER L'APPELLATO
Come da memoria in data 28 febbraio 2024
Fatto e diritto
Con sentenza n. . 1029 / 2024 il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso del sig.
dichiarando l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo CP_1
oggettivo irrogatogli da ordinando l'immediata reintegrazione del Parte_1 lavoratore e condannando la società al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura di 12 mensilità dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione, nonché alla regolarizzazione contributiva e assicurativa e, infine, alla rifusione delle spese di lite liquidate in €
5.000 oltre accessori di legge. .
aveva dedotto: CP_1
di aver lavorato alle dipendenze della in forza di un contratto a tempo Pt_1 indeterminato, inquadrato nel VI livello CCNL Metalmeccanici, dal 31 luglio 2007 quale addetto al reparto produzione, per lo sviluppo e l'implementazione di procedure ed attrezzature di produzione, collaudo e controllo qualità ;
in data 11 ottobre 2021 era stato distaccato presso un'altra unità aziendale fino al 7 ottobre 2022, quando in accoglimento della sua istanza era stato richiamato presso l'unità di;
CP_2 in data 12 ottobre 2022, la società gli aveva comunicato l'intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
con lettera del 22 novembre 2022, aveva proceduto al licenziamento. Pt_1
In particolare, la società aveva esposto nella lettera di licenziamento che il sig. era stato licenziato in ragione della soppressione della posizione di CP_1
Responsabile della produzione e dell'accorpamento delle relative mansioni nelle mani del Procurement & production Manager, ing. . Per_1
aveva contestato la sussistenza del motivo addotto da , deducendo che CP_1 Pt_1 le sue mansioni non si riducevano a quelle di “Responsabile della produzione”, in quanto addetto anche al reparto di produzione per lo sviluppo e l'implementazione di procedure ed attrezzature di produzione, collaudo e controllo qualità volte al miglioramento di tutto il flusso produttivo, con disponibilità, all'occorrenza, anche a lavori di produzione in officina e interfaccia tra ufficio tecnico, fornitori e produzione.
aveva allora contestato la legittimità del licenziamento ed in particolare la CP_1 violazione del c. obbligo di repechage.
Il Tribunale, espletata una articolata attività istruttoria orale ha concluso : “ Può quindi dirsi accertato che il sig. si occupasse di pianificazione , attività poi CP_1
demandata a , di apertura ordini e attività precedenti l'arrivo della merce , Per_1 mansioni poi affidate ad e poi di controllo dei tempi di consegna , di Per_2 controllo della merce , attività queste ultime demandate alla signora . Tale ultima figura risulta di particolare rilevanza nella disamina che si è chiamati a svolgere ….La società era ben conscia che aveva tra le proprie risorse il sig. CP_1 che , pur distaccato , sarebbe poi rientrato in azienda;
ciò nonostante , assumendo la signora ha , ancor prima della fine del distacco , assegnato parte delle mansioni del dipendente distaccato alla neo assunta . Pur essendoci prova dell'assegnazione della pianificazione e dell'apertura degli ordini nonché della preventivazione a dipendenti già in forze , quanto all'attività successiva all'arrivo della merce , al suo controllo , al controllo della tempistica ed ai contatti con il magazzino , la società ha ritenuto, invece di affidarle al dipendente rientrato , di demandarle ad una neo assunta …”
Nella motivazione della sentenza il Tribunale ha ancora affermato : “ Va detto che le prove hanno evidenziato come parte delle mansioni che , prima del suo distacco erano svolte dal sig. , sono state affidate alla signora , persona assunta CP_1 prima del licenziamento, ovvero il 20 settembre . Per il ruolo assegnato a quest'ultima , il sig. il 16 settembre 2022 aveva presentato la propria CP_1
candidatura , ma la sua domanda era stata scartata in quanto la sua professionalità
è stata ritenuta non conforme al profilo richiesto. Da tale data , la società conosceva la disponibilità del ricorrente a ricoprire quel ruolo e le prove assunte hanno dimostrato che , diversamente da quanto ritenuto dalla società , la professionalità del sig. era conforme al profilo oggetto della Job Posting , tanto è vero che si CP_1 trattava di mansioni in precedenza da lui svolte ( cfr. teste ) . E' pur vero che Tes_1
il sig. era in distacco e che il distacco avrebbe dovuto durare fino a dicembre CP_1
2022 , ma dopo pochi giorni , ovvero il 30 settembre , il lavoratore chiede alla società di poter rientrare in quanto ES aveva chiesto ed ottenuto la Cassa integrazione . L'accoglimento della richiesta ed il rientro anticipato del dipendente fanno ritenere che conoscesse e sapesse della situazione in cui versava ES , Pt_1 situazione che certo non può essersi generata tra il 20 ed il 30 settembre . Ordunque
, , sebbene sapesse della situazione di ES e sebbene avesse ricevuto la Pt_1 candidatura di per una posizione lavorativa a lui affine , decide per CP_1
l'assunzione di una nuova risorsa a cui affidare parte delle mansioni che prima erano di . Nel momento in cui rientra , sulla carta le sue mansioni risultano CP_1 CP_1 assegnate in parte a , in parte ad ( ed anche ad , ma ciò non Pt_4 Per_2 rileva ). L'assegnazione della totalità delle mansioni avviene in forza di lavoratori già in forze , ma se questo è certamente vero per l'ing. , per quanto riguarda la Pt_4 signora la decisione della società tradisce un comportamento contrario a buona fede . Ed invero , la stessa , avendo ricevuto la candidatura di , sapendo che lo CP_1
stesso sarebbe dovuto rientrare prima in quanto la Cassa integrazione della ES avrebbe , come poi avvenuto , fatto venir meno l'interesse della prosecuzione dei suo distacco , avrebbe dovuto , invece che assumere nuova risorsa offrire le mansioni non date a per prima a con anche una eventuale riduzione Per_1 CP_1 dell'orario di lavoro ed un conseguente demansionamento . Così non è avvenuto , la società ha preferito assumere una nuova risorsa e poi , una volta accettato il rientro del lavoratore , procedere al suo licenziamento . Riprendendo la lettera del recesso , risulta che la posizione di responsabile della produzione sia stata soppressa ed affidata a , ma , come ha evidenziato il ricorrente nel proprio atto e come è Per_1 risultato dalla prova , le sue mansioni comprendevano anche altre attività che , avendo una autonomia , avrebbero potuto essere svolte con un part time e con un demansionamento che , invece . la Società non ha offerto “. In tale contesto , Il Tribunale , richiamando in particolare i principi affermati dalla
Corte di Cassazione con la pronuncia 2739/2024 , ha concluso: “ Tali considerazioni , di per sé sufficienti ed assorbenti ogni ulteriore profilo , evidenziano l'illegittimità del licenziamento . Illegittimità che lambisce sia il motivo del recesso sia l'onere del repechage “.
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , il rigetto della Parte_1
domanda .
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 14 Novembre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce .
°°°°°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che seguono Parte_1
L'appellante premette di contestare i seguenti capi della sentenza :
il capo della sentenza che , pur accertando l'intervenuta soppressione della posizione assegnata al sig. e la ridistribuzione delle sue mansioni ad altri CP_1
lavoratori , ha ritenuto che l'aver assegnato alcune mansioni ad un lavoratore assunto pochi giorni prima del licenziamento costituisca un comportamento contrario a buona fede;
il capo della sentenza che , con errata applicazione dei principi di matrice giurisprudenziale sull'onere di repechage , ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento comminato per giustificato motivo oggettivo .
1. La legittimità del licenziamento: l'effettiva soppressione della posizione assegnata al sig. . CP_1
Con la prima censura, la società appellante rileva come anche la sentenza impugnata abbia riconosciuto l'effettiva soppressione della posizione assegnata al sig. di CP_1
Responsabile Pianificazione con accorpamento delle relative mansioni ad altre posizioni lavorative. Sarebbe dunque erroneo il capo della sentenza che ha ravvisato l'illegittimità del motivo di recesso, dal momento che la posizione lavorativa è stata effettivamente soppressa.
In particolare, allega la Società come il sig. abbia sempre curato la CP_1 pianificazione della produzione, coordinando l'attività dell'ufficio acquisti con l'attività della produzione e lavorando alle dirette dipendenze del dott. CP_3
occupandosi, in base alle direttive di quest'ultimo, della redazione del piano di produzione, della trasmissione all'ufficio acquisti dell'input per programmare gli acquisti di materiale verificando l'apertura degli ordini di produzione, del controllo della tempistica delle consegne dei materiali e controllando che le date di consegna dei materiali fossero conformi al piano di produzione con ulteriore verifica che le date di consegna della documentazione fossero conformi al piano di produzione.
Sia la posizione del sig. che quella del dott. sono state soppresse e CP_1 CP_3 accorpate nella posizione del dott. , Responsabile Procurement & Persona_3
Production Manager per l'esigenza aziendale di semplificare la catena di comando.
Tali circostanze sarebbero state altresì confermate dai testimoni escussi.
Inoltre, sarebbe pacifico che la posizione di Responsabile della Pianificazione precedentemente assegnata al sig. fosse stata soppressa già prima del suo CP_1
distacco a tempo pieno in EYES GROUP, e ciò è avvenuto tramite l'accorpamento delle relative mansioni nella posizione di Procurement & Production Manager assegnata all'ingegner . Persona_3
2. La legittimità del licenziamento: l'insussistenza della violazione dell'obbligo di repêchage.
Con il secondo motivo, la Società rileva come la posizione del sig. fosse stata CP_1 soppressa prima del mese di settembre 2022, in quanto il distacco del sig. in CP_1
ES è divenuto a tempo pieno a partire dal 1° marzo 2022. Quest'ultima data corrisponderebbe al giorno in cui la posizione è stata soppressa.
Da tale data, non solo la posizione di Responsabile della Produzione non sarebbe più stata presente in azienda, ma tutte le mansioni già svolte dal sig. sarebbero CP_1 state svolte da altri dipendenti di . Pt_1
Nel mese di giugno 2022, è stata creata la nuova posizione di Junior Material
Planner, assegnata alla sig.ra da luglio 2022. La Società tuttavia osserva che, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, le mansioni del sig. sono state assegnate totalmente al sig. dal mese CP_1 Per_1 di marzo 2022 e nessuna di queste sarebbe stata affidata alla sig.ra
La signora non sarebbe stata assunta per sostituire (in parte) il signor ma CP_1
è stata assunta a seguito della creazione del nuovo ruolo di Junior Material Planner e alla stessa sono state assegnate mansioni svolte precedentemente dall'ingegner e dal sig. Per_1 Per_2
Ancora, la Società evidenzia che la riorganizzazione è stata decisa ed eseguita nel mese di febbraio 2022, allorquando il distacco del sig. è divenuto a tempo CP_1
pieno, e le mansioni dell'odierno appellato sono state ridistribuite ad altri lavoratori nel mese di marzo 2022 quando non era assolutamente imminente il rientro in azienda del sig. Conseguentemente, all'epoca non poteva CP_1 Parte_1 conoscere la situazione in cui versava ES.
La posizione di Junior Material Planner è stata invece costituita dalla Società nel mese di maggio 2022, quando il sig. era ancora distaccato presso ES. CP_1 Pt_1
osserva come in quel momento non era possibile per la società offrire allo stesso una posizione di contenuto professionale inferiore e meno remunerativa.
Peraltro, la sig.ra sarebbe stata selezionata già nel mese di giugno 2022 e poi assunta nel successivo settembre, mentre la candidatura del sig. per la stessa CP_1 posizione sarebbe pervenuta alla società il 30 agosto 2022. Non vi sarebbe stata dunque alcuna possibilità di assegnare la posizione di Junior Material Planner allo
CP_1
Al momento in cui sarebbe dovuto avvenire il repêchage, quindi, non vi erano altre posizioni disponibili in azienda.
L'appellante ribadisce che le mansioni assegnate al sig. non erano compatibili CP_1 con quelle affidate alla sig.ra in quanto riferibili a due livelli di inquadramento differenti.
L'appellante osserva allora testualmente : “ Si eccepisce qui che nel valutare la possibilità di repechage di un lavoratore non si possano considerare posizioni che comportino un grave demansionamento del lavoratore ed una sua occupazione part time “ Tali motivi , che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione , non colgono nel segno.
Nella fattispecie è in discussione il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da con lettera del 21 Novembre 2022 con la seguente motivazione : “ Pt_1
…Siamo spiacenti di doverle comunicare il suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo riconducibile alla soppressione della sua posizione lavorativa . La nostra società infatti al fine di razionalizzare la propria struttura organizzativa – nell'ottica del contenimento dei costi – ha deciso di sopprimere la posizione di responsabile della pianificazione accorpando le relative funzioni della posizione di Procurement &
Production Manager , attualmente assegnate all'ing. . A seguito di CP_4 questa ridistribuzione delle mansioni già assegnatele , e della soppressione della sua posizione lavorativa , ci vediamo costretti a procedere al suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo con effetto dalla data odierna in quanto non esiste in azienda una ulteriore posizione che le possa essere validamente assegnata ….” .
In punto di diritto deve osservarsi che il c.d obbligo di repechage concreta uno dei necessari presupposti che legittimano il licenziamento e la cui mancanza implica la tutela reintegratoria attenuata prevista dall'art. 18 , comma 4 l.300/1970. ( cfr.
Cass. Sez. Lav. 26675/2018 ) .
Anche la Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 128/2024 ha rilevato che : “ la legittimità del licenziamento per g.m.o. resta anche condizionata dalla necessità che il datore di lavoro dimostri l'impossibilità di collocare il dipendente che licenzia in un posto di lavoro diverso da quello soppresso. L'onere di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse ( c.d. repechage ) sebbene non costituisca un requisito espresso a livello normativo è stato elaborato dalla giurisprudenza alla luce del principio generale secondo cui il recesso datoriale deve rappresentare sempre una scelta necessitata e trova la sua giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuosa della scelta datoriale /
Cass. Sez. Lav. 2739/2024 ; Cass. 3156/3023; Cass. 23789/ 2019 ) ( così in motivazione Corte Costituzionale sent. 128/2024 ) .
Sempre in punto di diritto , la Corte di Cassazione , ha anche in recenti pronunce ribadito , che “ il datore , prima di intimare il licenziamento è tenuto a ricercare possibili situazioni alternative e , ove le stesse comportino l'assegnazione a mansioni inferiori , a prospettare al prestatore il demansionamento , in attuazione del principio di correttezza e buona fede , potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore …” ( così in motivazione
Cass. Sez. Lav.2739 /2024 ).
In tale consolidato quadro normativo e giurisprudenziale , ritiene il Collegio che, ai fini della concreta applicazione di tali principi , il datore di lavoro , in adempimento del principio di correttezza e buona fede che permea anche , come in ogni rapporto contrattuale, la fase esecutiva del rapporto di lavoro , sia tenuto a comportamenti idonei a preservare , senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, gli interessi del lavoratore.
In relazione all'essenziale elemento costitutivo dell'obbligo di repechage ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, appare allora condivisibile nella fattispecie l'affermazione del Tribunale laddove ha ravvisato nella condotta della società un comportamento contrario a buona fede che ha infine inciso nella fattispecie sulla legittima applicazione dell'obbligo di repechage del datore di lavoro.
Nella fattispecie è pacifico che era , dall' 11 ottobre 2021 a tempo parziale e CP_1
dal 1 Marzo 2022 a tempo pieno , in distacco presso altra unità aziendale ( ES
UP SR ) e che tale distacco era previsto fino al dicembre 2022 , con possibilità di proroga . ( doc. 4 e 5 fasc. primo grado ). Pt_1
Risulta poi che in data 7.10.2022 ( doc. in accoglimento della richiesta del lavoratore in data 30.9 .2022 ha comunicato a : “ Facciamo seguito alla sua e mail Pt_1 CP_1 del 30 settembre 2022 , con la quale ci chiedeva di anticipare la conclusione del suo distacco in considerazione dell'intervenuta richiesta di cassa integrazione per i dipendenti di ES addetti alla produzione a seguito del venir meno delle relative commesse . Le comunichiamo che concordiamo con lei circa il venir meno delle ragioni sottese al suo distacco in ES . e , pertanto la invitiamo a presentarsi presso
l'Ufficio personale di mercoledì 12 ottobre “ Pt_1
Sul punto il Tribunale ha giustamente osservato che l ' accoglimento della richiesta ed il rientro anticipato dal dipendente fanno ritenere che ben conoscesse già Pt_1 in precedenza la situazione in cui versava l'unità aziendale ove il lavoratore era stato distaccato , atteso che la situazione di ES non può essersi generata dall'oggi al domani . Risulta poi accertato , come correttamente rilevato dal Tribunale , che ha puntualmente riportato le dichiarazioni rese dai testi sentiti , come avesse già CP_1 in precedenza espletato mansioni poi assegnate alla neo assunta
In tal senso il teste ha perentoriamente affermato : “ Mi viene letto quanto Tes_1 riferito dalla teste in merito alle sue mansioni;
rispondo che queste erano le attività che facevamo noi , ovvero che io ho delegato a e che lui faceva;
CP_1
quindi era nelle condizioni di svolgerle “ .
Risulta poi che avesse proposto in data 30 Agosto 2022 la propria CP_1 candidatura al ruolo poi assegnato alla neo assunta .
Si legge nella e mail inviata da alla in data 30 Agosto 2022 ( doc. 7 fasc. CP_1 Pt_1
in primo grado ) : “ Mando questa e mail per candidarmi alla job posting di Pt_1
Jiunior Material & production planning specialist : avendo già ricoperto il ruolo di planner in passato per anni in conosco molto bene il lavoro ed il sistema Pt_1 gestionale ( AS400)”.
Rispondendo a tale candidatura , la società con e mail del 16 settembre 2022 inviata da comunicava a ( doc. 6 fasc. ) : “ In relazione Parte_5 CP_1 CP_1 alla tua candidatura tramite job posting , siamo spiacenti di doverti comunicare che alla data di ricevimento della tua proposta era già stata conclusa la selezione di altro candidato …. “
In tale comunicazione si legge anche : “ Ti comunichiamo che il tuo profilo professionale non era assolutamente in linea con le caratteristiche richieste per la posizione proposta . Come puoi verificare dall'annuncio, il profilo ricercato è iunior con livello di inquadramento assolutamente inferiore a quello riconosciutoti ( 5° livello rispetto il tuo 7° livello ) e con una retribuzione lorda pari a circa il 60% di quella che ti è stata riconosciuta “
La società evidenziava inoltre un disallineamento con le precedenti mansioni ricoperte da . CP_1
Risulta inoltre prodotta la lettera in data 15 settembre 2022 ( doc. 9 fasc. con la quale la società comunicava ad l'assunzione “ a conclusione delle trattative intercorse “ .
In data 12 ottobre 2022 la società comunicava a ( doc. 9 ) : Egregio sig. CP_1 CP_1 la informiamo che , con l'allegata convocazione , abbiamo promosso presso CP_1 l'ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano il tentativo obbligatorio di conciliazione avente per oggetto il suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo riconducibile alla soppressione della sua posizione lavorativa …”.
Tenuto conto di tali complessive risultanze istruttoria, tirando i fili del discorso , la società ha inteso in data 15 settembre 2022 “ concludere le trattative con “ assegnandole mansioni già svolte da in passato ed un ruolo per il quale il CP_1 lavoratore il 30 Agosto 2022 aveva offerto la sua candidatura .
Tutto ciò in un contesto in cui la società conosceva la situazione in cui versava l'unità aziendale presso cui era stato distaccato , tanto da decidere nello CP_1 spazio di pochi giorni il rientro del lavoratore per poi comunicargli , il 12 ottobre
2022 – a stretto ridosso temporale con i fatti sopra esposti - di aver azionato la procedura ai fini del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Si deve aggiungere che la situazione di ES escludeva ragionevolmente la possibilità di proroga del distacco alla data di scadenza prevista del 31.12.2022.
Va ribadito che le condotte della società appaiono, ad avviso del collegio, contrarie a buona fede ed hanno inficiato nella fattispecie la legittima applicazione dell'obbligo di repechage da parte del datore di lavoro.
Appare irrilevante , alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali in materia di repechage e tenuto conto che lo stesso lavoratore aveva proposto la sua candidatura per la posizione assegnata ad , la natura inferiore delle mansioni che la società avrebbe comunque dovuto offrire a per scongiurare il CP_1 licenziamento.
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione .
In conclusione , l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , ex d.m. 55/2014 , così come modificato dal d.m. 147/2022 , nella misura specificata in dispositivo.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1029/2024 DEL Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che , in favore di
[...]
, liquida in complessivi euro 3500,00, oltre spese generali ed oneri di legge CP_1
;
si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del C.U. ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano , 14 Novembre 2024
Il Presidente
Giovanni Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere
dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere nella pubblica udienza del 14 Novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 1029/2024 del Tribunale di
Milano ( giudice dr.ssa Moglia ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. BERTAZZOLI GRABINSKI Parte_1 P.IVA_1
, presso il cui studio è elettivamente Parte_2 C.F._1
domiciliata in VIA DURINI 26 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. MARIONI CP_1 C.F._2
FILIPPO , presso il cui studio è elettivamente domiciliato in C.F._3 Pavia Viale Cesare Battisti n.54
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 7 luglio 2024
PER L'APPELLATO
Come da memoria in data 28 febbraio 2024
Fatto e diritto
Con sentenza n. . 1029 / 2024 il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso del sig.
dichiarando l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo CP_1
oggettivo irrogatogli da ordinando l'immediata reintegrazione del Parte_1 lavoratore e condannando la società al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura di 12 mensilità dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione, nonché alla regolarizzazione contributiva e assicurativa e, infine, alla rifusione delle spese di lite liquidate in €
5.000 oltre accessori di legge. .
aveva dedotto: CP_1
di aver lavorato alle dipendenze della in forza di un contratto a tempo Pt_1 indeterminato, inquadrato nel VI livello CCNL Metalmeccanici, dal 31 luglio 2007 quale addetto al reparto produzione, per lo sviluppo e l'implementazione di procedure ed attrezzature di produzione, collaudo e controllo qualità ;
in data 11 ottobre 2021 era stato distaccato presso un'altra unità aziendale fino al 7 ottobre 2022, quando in accoglimento della sua istanza era stato richiamato presso l'unità di;
CP_2 in data 12 ottobre 2022, la società gli aveva comunicato l'intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
con lettera del 22 novembre 2022, aveva proceduto al licenziamento. Pt_1
In particolare, la società aveva esposto nella lettera di licenziamento che il sig. era stato licenziato in ragione della soppressione della posizione di CP_1
Responsabile della produzione e dell'accorpamento delle relative mansioni nelle mani del Procurement & production Manager, ing. . Per_1
aveva contestato la sussistenza del motivo addotto da , deducendo che CP_1 Pt_1 le sue mansioni non si riducevano a quelle di “Responsabile della produzione”, in quanto addetto anche al reparto di produzione per lo sviluppo e l'implementazione di procedure ed attrezzature di produzione, collaudo e controllo qualità volte al miglioramento di tutto il flusso produttivo, con disponibilità, all'occorrenza, anche a lavori di produzione in officina e interfaccia tra ufficio tecnico, fornitori e produzione.
aveva allora contestato la legittimità del licenziamento ed in particolare la CP_1 violazione del c. obbligo di repechage.
Il Tribunale, espletata una articolata attività istruttoria orale ha concluso : “ Può quindi dirsi accertato che il sig. si occupasse di pianificazione , attività poi CP_1
demandata a , di apertura ordini e attività precedenti l'arrivo della merce , Per_1 mansioni poi affidate ad e poi di controllo dei tempi di consegna , di Per_2 controllo della merce , attività queste ultime demandate alla signora . Tale ultima figura risulta di particolare rilevanza nella disamina che si è chiamati a svolgere ….La società era ben conscia che aveva tra le proprie risorse il sig. CP_1 che , pur distaccato , sarebbe poi rientrato in azienda;
ciò nonostante , assumendo la signora ha , ancor prima della fine del distacco , assegnato parte delle mansioni del dipendente distaccato alla neo assunta . Pur essendoci prova dell'assegnazione della pianificazione e dell'apertura degli ordini nonché della preventivazione a dipendenti già in forze , quanto all'attività successiva all'arrivo della merce , al suo controllo , al controllo della tempistica ed ai contatti con il magazzino , la società ha ritenuto, invece di affidarle al dipendente rientrato , di demandarle ad una neo assunta …”
Nella motivazione della sentenza il Tribunale ha ancora affermato : “ Va detto che le prove hanno evidenziato come parte delle mansioni che , prima del suo distacco erano svolte dal sig. , sono state affidate alla signora , persona assunta CP_1 prima del licenziamento, ovvero il 20 settembre . Per il ruolo assegnato a quest'ultima , il sig. il 16 settembre 2022 aveva presentato la propria CP_1
candidatura , ma la sua domanda era stata scartata in quanto la sua professionalità
è stata ritenuta non conforme al profilo richiesto. Da tale data , la società conosceva la disponibilità del ricorrente a ricoprire quel ruolo e le prove assunte hanno dimostrato che , diversamente da quanto ritenuto dalla società , la professionalità del sig. era conforme al profilo oggetto della Job Posting , tanto è vero che si CP_1 trattava di mansioni in precedenza da lui svolte ( cfr. teste ) . E' pur vero che Tes_1
il sig. era in distacco e che il distacco avrebbe dovuto durare fino a dicembre CP_1
2022 , ma dopo pochi giorni , ovvero il 30 settembre , il lavoratore chiede alla società di poter rientrare in quanto ES aveva chiesto ed ottenuto la Cassa integrazione . L'accoglimento della richiesta ed il rientro anticipato del dipendente fanno ritenere che conoscesse e sapesse della situazione in cui versava ES , Pt_1 situazione che certo non può essersi generata tra il 20 ed il 30 settembre . Ordunque
, , sebbene sapesse della situazione di ES e sebbene avesse ricevuto la Pt_1 candidatura di per una posizione lavorativa a lui affine , decide per CP_1
l'assunzione di una nuova risorsa a cui affidare parte delle mansioni che prima erano di . Nel momento in cui rientra , sulla carta le sue mansioni risultano CP_1 CP_1 assegnate in parte a , in parte ad ( ed anche ad , ma ciò non Pt_4 Per_2 rileva ). L'assegnazione della totalità delle mansioni avviene in forza di lavoratori già in forze , ma se questo è certamente vero per l'ing. , per quanto riguarda la Pt_4 signora la decisione della società tradisce un comportamento contrario a buona fede . Ed invero , la stessa , avendo ricevuto la candidatura di , sapendo che lo CP_1
stesso sarebbe dovuto rientrare prima in quanto la Cassa integrazione della ES avrebbe , come poi avvenuto , fatto venir meno l'interesse della prosecuzione dei suo distacco , avrebbe dovuto , invece che assumere nuova risorsa offrire le mansioni non date a per prima a con anche una eventuale riduzione Per_1 CP_1 dell'orario di lavoro ed un conseguente demansionamento . Così non è avvenuto , la società ha preferito assumere una nuova risorsa e poi , una volta accettato il rientro del lavoratore , procedere al suo licenziamento . Riprendendo la lettera del recesso , risulta che la posizione di responsabile della produzione sia stata soppressa ed affidata a , ma , come ha evidenziato il ricorrente nel proprio atto e come è Per_1 risultato dalla prova , le sue mansioni comprendevano anche altre attività che , avendo una autonomia , avrebbero potuto essere svolte con un part time e con un demansionamento che , invece . la Società non ha offerto “. In tale contesto , Il Tribunale , richiamando in particolare i principi affermati dalla
Corte di Cassazione con la pronuncia 2739/2024 , ha concluso: “ Tali considerazioni , di per sé sufficienti ed assorbenti ogni ulteriore profilo , evidenziano l'illegittimità del licenziamento . Illegittimità che lambisce sia il motivo del recesso sia l'onere del repechage “.
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , il rigetto della Parte_1
domanda .
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 14 Novembre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce .
°°°°°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che seguono Parte_1
L'appellante premette di contestare i seguenti capi della sentenza :
il capo della sentenza che , pur accertando l'intervenuta soppressione della posizione assegnata al sig. e la ridistribuzione delle sue mansioni ad altri CP_1
lavoratori , ha ritenuto che l'aver assegnato alcune mansioni ad un lavoratore assunto pochi giorni prima del licenziamento costituisca un comportamento contrario a buona fede;
il capo della sentenza che , con errata applicazione dei principi di matrice giurisprudenziale sull'onere di repechage , ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento comminato per giustificato motivo oggettivo .
1. La legittimità del licenziamento: l'effettiva soppressione della posizione assegnata al sig. . CP_1
Con la prima censura, la società appellante rileva come anche la sentenza impugnata abbia riconosciuto l'effettiva soppressione della posizione assegnata al sig. di CP_1
Responsabile Pianificazione con accorpamento delle relative mansioni ad altre posizioni lavorative. Sarebbe dunque erroneo il capo della sentenza che ha ravvisato l'illegittimità del motivo di recesso, dal momento che la posizione lavorativa è stata effettivamente soppressa.
In particolare, allega la Società come il sig. abbia sempre curato la CP_1 pianificazione della produzione, coordinando l'attività dell'ufficio acquisti con l'attività della produzione e lavorando alle dirette dipendenze del dott. CP_3
occupandosi, in base alle direttive di quest'ultimo, della redazione del piano di produzione, della trasmissione all'ufficio acquisti dell'input per programmare gli acquisti di materiale verificando l'apertura degli ordini di produzione, del controllo della tempistica delle consegne dei materiali e controllando che le date di consegna dei materiali fossero conformi al piano di produzione con ulteriore verifica che le date di consegna della documentazione fossero conformi al piano di produzione.
Sia la posizione del sig. che quella del dott. sono state soppresse e CP_1 CP_3 accorpate nella posizione del dott. , Responsabile Procurement & Persona_3
Production Manager per l'esigenza aziendale di semplificare la catena di comando.
Tali circostanze sarebbero state altresì confermate dai testimoni escussi.
Inoltre, sarebbe pacifico che la posizione di Responsabile della Pianificazione precedentemente assegnata al sig. fosse stata soppressa già prima del suo CP_1
distacco a tempo pieno in EYES GROUP, e ciò è avvenuto tramite l'accorpamento delle relative mansioni nella posizione di Procurement & Production Manager assegnata all'ingegner . Persona_3
2. La legittimità del licenziamento: l'insussistenza della violazione dell'obbligo di repêchage.
Con il secondo motivo, la Società rileva come la posizione del sig. fosse stata CP_1 soppressa prima del mese di settembre 2022, in quanto il distacco del sig. in CP_1
ES è divenuto a tempo pieno a partire dal 1° marzo 2022. Quest'ultima data corrisponderebbe al giorno in cui la posizione è stata soppressa.
Da tale data, non solo la posizione di Responsabile della Produzione non sarebbe più stata presente in azienda, ma tutte le mansioni già svolte dal sig. sarebbero CP_1 state svolte da altri dipendenti di . Pt_1
Nel mese di giugno 2022, è stata creata la nuova posizione di Junior Material
Planner, assegnata alla sig.ra da luglio 2022. La Società tuttavia osserva che, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, le mansioni del sig. sono state assegnate totalmente al sig. dal mese CP_1 Per_1 di marzo 2022 e nessuna di queste sarebbe stata affidata alla sig.ra
La signora non sarebbe stata assunta per sostituire (in parte) il signor ma CP_1
è stata assunta a seguito della creazione del nuovo ruolo di Junior Material Planner e alla stessa sono state assegnate mansioni svolte precedentemente dall'ingegner e dal sig. Per_1 Per_2
Ancora, la Società evidenzia che la riorganizzazione è stata decisa ed eseguita nel mese di febbraio 2022, allorquando il distacco del sig. è divenuto a tempo CP_1
pieno, e le mansioni dell'odierno appellato sono state ridistribuite ad altri lavoratori nel mese di marzo 2022 quando non era assolutamente imminente il rientro in azienda del sig. Conseguentemente, all'epoca non poteva CP_1 Parte_1 conoscere la situazione in cui versava ES.
La posizione di Junior Material Planner è stata invece costituita dalla Società nel mese di maggio 2022, quando il sig. era ancora distaccato presso ES. CP_1 Pt_1
osserva come in quel momento non era possibile per la società offrire allo stesso una posizione di contenuto professionale inferiore e meno remunerativa.
Peraltro, la sig.ra sarebbe stata selezionata già nel mese di giugno 2022 e poi assunta nel successivo settembre, mentre la candidatura del sig. per la stessa CP_1 posizione sarebbe pervenuta alla società il 30 agosto 2022. Non vi sarebbe stata dunque alcuna possibilità di assegnare la posizione di Junior Material Planner allo
CP_1
Al momento in cui sarebbe dovuto avvenire il repêchage, quindi, non vi erano altre posizioni disponibili in azienda.
L'appellante ribadisce che le mansioni assegnate al sig. non erano compatibili CP_1 con quelle affidate alla sig.ra in quanto riferibili a due livelli di inquadramento differenti.
L'appellante osserva allora testualmente : “ Si eccepisce qui che nel valutare la possibilità di repechage di un lavoratore non si possano considerare posizioni che comportino un grave demansionamento del lavoratore ed una sua occupazione part time “ Tali motivi , che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione , non colgono nel segno.
Nella fattispecie è in discussione il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da con lettera del 21 Novembre 2022 con la seguente motivazione : “ Pt_1
…Siamo spiacenti di doverle comunicare il suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo riconducibile alla soppressione della sua posizione lavorativa . La nostra società infatti al fine di razionalizzare la propria struttura organizzativa – nell'ottica del contenimento dei costi – ha deciso di sopprimere la posizione di responsabile della pianificazione accorpando le relative funzioni della posizione di Procurement &
Production Manager , attualmente assegnate all'ing. . A seguito di CP_4 questa ridistribuzione delle mansioni già assegnatele , e della soppressione della sua posizione lavorativa , ci vediamo costretti a procedere al suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo con effetto dalla data odierna in quanto non esiste in azienda una ulteriore posizione che le possa essere validamente assegnata ….” .
In punto di diritto deve osservarsi che il c.d obbligo di repechage concreta uno dei necessari presupposti che legittimano il licenziamento e la cui mancanza implica la tutela reintegratoria attenuata prevista dall'art. 18 , comma 4 l.300/1970. ( cfr.
Cass. Sez. Lav. 26675/2018 ) .
Anche la Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 128/2024 ha rilevato che : “ la legittimità del licenziamento per g.m.o. resta anche condizionata dalla necessità che il datore di lavoro dimostri l'impossibilità di collocare il dipendente che licenzia in un posto di lavoro diverso da quello soppresso. L'onere di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse ( c.d. repechage ) sebbene non costituisca un requisito espresso a livello normativo è stato elaborato dalla giurisprudenza alla luce del principio generale secondo cui il recesso datoriale deve rappresentare sempre una scelta necessitata e trova la sua giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuosa della scelta datoriale /
Cass. Sez. Lav. 2739/2024 ; Cass. 3156/3023; Cass. 23789/ 2019 ) ( così in motivazione Corte Costituzionale sent. 128/2024 ) .
Sempre in punto di diritto , la Corte di Cassazione , ha anche in recenti pronunce ribadito , che “ il datore , prima di intimare il licenziamento è tenuto a ricercare possibili situazioni alternative e , ove le stesse comportino l'assegnazione a mansioni inferiori , a prospettare al prestatore il demansionamento , in attuazione del principio di correttezza e buona fede , potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore …” ( così in motivazione
Cass. Sez. Lav.2739 /2024 ).
In tale consolidato quadro normativo e giurisprudenziale , ritiene il Collegio che, ai fini della concreta applicazione di tali principi , il datore di lavoro , in adempimento del principio di correttezza e buona fede che permea anche , come in ogni rapporto contrattuale, la fase esecutiva del rapporto di lavoro , sia tenuto a comportamenti idonei a preservare , senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, gli interessi del lavoratore.
In relazione all'essenziale elemento costitutivo dell'obbligo di repechage ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, appare allora condivisibile nella fattispecie l'affermazione del Tribunale laddove ha ravvisato nella condotta della società un comportamento contrario a buona fede che ha infine inciso nella fattispecie sulla legittima applicazione dell'obbligo di repechage del datore di lavoro.
Nella fattispecie è pacifico che era , dall' 11 ottobre 2021 a tempo parziale e CP_1
dal 1 Marzo 2022 a tempo pieno , in distacco presso altra unità aziendale ( ES
UP SR ) e che tale distacco era previsto fino al dicembre 2022 , con possibilità di proroga . ( doc. 4 e 5 fasc. primo grado ). Pt_1
Risulta poi che in data 7.10.2022 ( doc. in accoglimento della richiesta del lavoratore in data 30.9 .2022 ha comunicato a : “ Facciamo seguito alla sua e mail Pt_1 CP_1 del 30 settembre 2022 , con la quale ci chiedeva di anticipare la conclusione del suo distacco in considerazione dell'intervenuta richiesta di cassa integrazione per i dipendenti di ES addetti alla produzione a seguito del venir meno delle relative commesse . Le comunichiamo che concordiamo con lei circa il venir meno delle ragioni sottese al suo distacco in ES . e , pertanto la invitiamo a presentarsi presso
l'Ufficio personale di mercoledì 12 ottobre “ Pt_1
Sul punto il Tribunale ha giustamente osservato che l ' accoglimento della richiesta ed il rientro anticipato dal dipendente fanno ritenere che ben conoscesse già Pt_1 in precedenza la situazione in cui versava l'unità aziendale ove il lavoratore era stato distaccato , atteso che la situazione di ES non può essersi generata dall'oggi al domani . Risulta poi accertato , come correttamente rilevato dal Tribunale , che ha puntualmente riportato le dichiarazioni rese dai testi sentiti , come avesse già CP_1 in precedenza espletato mansioni poi assegnate alla neo assunta
In tal senso il teste ha perentoriamente affermato : “ Mi viene letto quanto Tes_1 riferito dalla teste in merito alle sue mansioni;
rispondo che queste erano le attività che facevamo noi , ovvero che io ho delegato a e che lui faceva;
CP_1
quindi era nelle condizioni di svolgerle “ .
Risulta poi che avesse proposto in data 30 Agosto 2022 la propria CP_1 candidatura al ruolo poi assegnato alla neo assunta .
Si legge nella e mail inviata da alla in data 30 Agosto 2022 ( doc. 7 fasc. CP_1 Pt_1
in primo grado ) : “ Mando questa e mail per candidarmi alla job posting di Pt_1
Jiunior Material & production planning specialist : avendo già ricoperto il ruolo di planner in passato per anni in conosco molto bene il lavoro ed il sistema Pt_1 gestionale ( AS400)”.
Rispondendo a tale candidatura , la società con e mail del 16 settembre 2022 inviata da comunicava a ( doc. 6 fasc. ) : “ In relazione Parte_5 CP_1 CP_1 alla tua candidatura tramite job posting , siamo spiacenti di doverti comunicare che alla data di ricevimento della tua proposta era già stata conclusa la selezione di altro candidato …. “
In tale comunicazione si legge anche : “ Ti comunichiamo che il tuo profilo professionale non era assolutamente in linea con le caratteristiche richieste per la posizione proposta . Come puoi verificare dall'annuncio, il profilo ricercato è iunior con livello di inquadramento assolutamente inferiore a quello riconosciutoti ( 5° livello rispetto il tuo 7° livello ) e con una retribuzione lorda pari a circa il 60% di quella che ti è stata riconosciuta “
La società evidenziava inoltre un disallineamento con le precedenti mansioni ricoperte da . CP_1
Risulta inoltre prodotta la lettera in data 15 settembre 2022 ( doc. 9 fasc. con la quale la società comunicava ad l'assunzione “ a conclusione delle trattative intercorse “ .
In data 12 ottobre 2022 la società comunicava a ( doc. 9 ) : Egregio sig. CP_1 CP_1 la informiamo che , con l'allegata convocazione , abbiamo promosso presso CP_1 l'ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano il tentativo obbligatorio di conciliazione avente per oggetto il suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo riconducibile alla soppressione della sua posizione lavorativa …”.
Tenuto conto di tali complessive risultanze istruttoria, tirando i fili del discorso , la società ha inteso in data 15 settembre 2022 “ concludere le trattative con “ assegnandole mansioni già svolte da in passato ed un ruolo per il quale il CP_1 lavoratore il 30 Agosto 2022 aveva offerto la sua candidatura .
Tutto ciò in un contesto in cui la società conosceva la situazione in cui versava l'unità aziendale presso cui era stato distaccato , tanto da decidere nello CP_1 spazio di pochi giorni il rientro del lavoratore per poi comunicargli , il 12 ottobre
2022 – a stretto ridosso temporale con i fatti sopra esposti - di aver azionato la procedura ai fini del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Si deve aggiungere che la situazione di ES escludeva ragionevolmente la possibilità di proroga del distacco alla data di scadenza prevista del 31.12.2022.
Va ribadito che le condotte della società appaiono, ad avviso del collegio, contrarie a buona fede ed hanno inficiato nella fattispecie la legittima applicazione dell'obbligo di repechage da parte del datore di lavoro.
Appare irrilevante , alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali in materia di repechage e tenuto conto che lo stesso lavoratore aveva proposto la sua candidatura per la posizione assegnata ad , la natura inferiore delle mansioni che la società avrebbe comunque dovuto offrire a per scongiurare il CP_1 licenziamento.
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione .
In conclusione , l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , ex d.m. 55/2014 , così come modificato dal d.m. 147/2022 , nella misura specificata in dispositivo.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1029/2024 DEL Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che , in favore di
[...]
, liquida in complessivi euro 3500,00, oltre spese generali ed oneri di legge CP_1
;
si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del C.U. ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano , 14 Novembre 2024
Il Presidente
Giovanni Picciau