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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 28/11/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1396/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. NA IA LI Presidente
Dott. AN AJ Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08/05/2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]8 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. RODRIGUEZ DENISE presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]76 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. TOSOLINI MARINELLA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Marostica il giorno 14/06/2008 (atto n. 9, parte 1, anno 2008).
In separazione dei beni. Con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...]. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi ed , alle condizioni di Parte_2 Parte_1 seguito indicate, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. disporre che il IG. a partire dal mese di aprile 2025 al mese di dicembre del 2026 Parte_1 provveda al pagamento, a titolo di assegno di mantenimento una tantum in favore della IG.ra , Pt_2 della rata mensile di euro 1.141,46 (tasso fisso) relativa al contratto di mutuo stipulato in data 23/05/22 inerente all'immobile coniugale;
3. disporre che il IG. rimanga formalmente cointestatario del mutuo ipotecario gravante Pt_1 sull'immobile coniugale e con il presente atto garantisca, in caso di incolpevole insolvenza della IG.ra
, il pagamento dell'importo dell'intera rata di mutuo in favore della banca anche successivamente Pt_2
a dicembre 2026, costituendosi con il presente atto suo fideiussore, fatto espressamente salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti della debitrice principale IG.ra per il recupero di tutte le somme Pt_2 corrisposte all'Ente creditizio nel suo interesse dal sig. Pt_1
4. disporre che il IG. corrisponda, a partire dal mese di aprile 2025 fino al mese di dicembre 2026, Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario in favore del figlio, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, l'importo di euro 450 mensili, da aggiornarsi annualmente ex indici Istat, tramite bonifico bancario, sul conto corrente della IG.ra ; Pt_2
5. disporre che le spese di natura straordinaria da sostenersi in favore del figlio, così come disciplinate dal
Protocollo del Tribunale di Trieste dd. 18.05.2015, vengano suddivise , nel periodo compreso tra il mese di aprile 2025 al mese di dicembre 2030, nella misura del 70% a carico del padre e nella misura del 30% a carico della madre e successivamente nella misura del 50% tra i genitori;
6. affidare il minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con modalità paritetiche, da concordare di mese in mese fino ad agosto 2025, mantenendo la residenza anagrafica del minore presso l'abitazione materna;
7. prevedere, a partire dal 01.09.2025, un affidamento paritario del minore ad entrambi i genitori, con un collocamento paritetico presso ciascun genitore a settimane alterne, dal lunedì a lunedì o domenica sera, con l'impegno per ciascun genitore di andarlo a prendere presso l'abitazione dell'altro genitore e accompagnarlo a scuola e, in ipotesi di chiusura scolastica, di accompagnarlo presso l'abitazione dell'altro genitore;
8. prevedere che per le vacanze Natalizie e Pasquali il figlio trascorrerà dei periodi di ugual durata con ciascun genitore, in maniera alternata e previo accordo tra le parti e per le vacanze estive prevedere che il figlio potrà stare per due/tre settimane, anche non consecutive con ciascun genitore, da comunicare con precedenza alternata all'altro genitore entro il 31/5 maggio di ogni anno;
9. disporre che, in caso di impegni lavorativi del padre o della madre, per cui un genitore dovesse recarsi fuori città per un massimo di sette giorni e per non più di tre volte all'anno, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il periodo in cui sarà impossibilitato ad accudire il figlio, con un preavviso minimo di trenta giorni e con la previsione di un recupero dei giorni persi che dovranno essere cumulati alle settimane di propria spettanza, secondo gli accordi presi di volta in volta dalle parti;
10. disporre che l'assegno unico erogato in favore del figlio, pari attualmente ad euro 57,00 venga percepito dal padre, che dovrà rimborsarlo alla madre, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, tramite bonifico bancario, finché la IG.ra non avrà i requisiti per richiederlo personalmente ed in tal caso lo Pt_2 percepirà direttamente ed integralmente;
11. dare atto che con il presente atto il sig. trasferisce alla signora che Parte_1 Parte_2 accetta, la quota parte a sé intestata dell'autovettura TOYOTA AYGO targata FX753AS (doc.9) e dare atto che la sig.ra si impegna a formalizzare il passaggio di proprietà a suo nome del bene mobile Pt_2 registrato presso la sede competente entro 60 giorni dalla sentenza di omologazione della separazione;
12. ai fini della complessiva definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti dare atto che per quanto concerne l'immobile, già casa coniugale, in comproprietà tra i ricorrenti in ragione del 50% ciascuno, le parti convengono quanto di seguito.
Il IGnor con il presente atto trasferisce alla IGnora che accetta, la quota parte Parte_1 Pt_2 di sua proprietà dell'immobile coniugale sito in Trieste alla Via dei Baiardi n. 76 e dichiara che a) L'unità abitativa è tavolarmente censita come di seguito
P.T. 16 di Cologna
Corpo tavolare 1
p.c.n. 516 – fabbricato e corte p.c.n. 515/2 orto di cl. 4
Proprietà:
Pres. 27/05/2022 G.N. 6368
(CA (VI) il 29/06/1980) con 1⁄2 p.i. Parte_1
(CA (VI) il 23/03/1980) con 1⁄2 p.i. Parte_2 in regime di separazione dei beni
Aggravi: pres. 03/06/2021 G.N. 6878 (trasporto) pres- 26/05/2005 G.N. 6328 (intavolazione originaria) b) al Catasto Fabbricati è censito come di seguito: Comune di Trieste – C.C. Cologna – identif. F/5 pcn 516; loc. Via dei Baiardi, 76 P. t-1-2; ZC 002; cat. A/3; Cl. 2; Consistenza 8,5 vani;
Superficie catastale 164 mq
(149mq); Rendita euro 768,23;
c) La proprietà dell'immobile è pervenuta a seguito di compravendita dd. 23.5.22 di Rep. N. 124162 autenticata dal notaio in Trieste dott. (doc. 13); Persona_2
13. Il presente trasferimento immobiliare avviene a corpo, non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile trasferito attualmente si trova, ben noti alla signora , comprensivo, altresì, di tutti Pt_2
i diritti, azioni, ragioni, dipendenze, pertinenze ed accessioni, usi e servitù attive e passive apparenti e non e con tutti i vincoli convenzionali e legali;
14. Il sig. garantisce la proprietà, la disponibilità, il pacifico possesso e l'assoluta libertà Pt_1 dell'immobile che con il presente atto trasferisce, da servitù passive, pesi e vincoli di qualsiasi genere, prestando garanzia per ogni caso di evizione, spoglio, danno o molestia, fatto salvo quanto già indicato nel punto “Aggravi” sub lett. a;
15. Il sig. Barausse autorizza l'immediata intavolazione della proprietà dell'immobile, come sopra specificato, a nome della sig.ra . Del pari, la sig.ra verrà immessa interamente nel Pt_2 Pt_2 possesso dalla data in cui i ricorrenti compariranno innanzi al Tribunale di Trieste per la sottoscrizione del presente atto;
16. Circa la situazione di REGOLARITA' URBANISTICA il tecnico fiduciario incaricato geom. CP_1 con declaratoria dd. 28.4.25 (doc.10) attesta:
[...]
- Che la consistenza dell'unità immobiliare civ. 76 di via Baiardi oggi articolato sulla p.c.n. 516 è oggi regolare da punto di vista urbanistico;
- Che non sono intervenuti provvedimenti sanzionatori contemplati dalla vigente normativa urbanistica riguardanti opere abusive;
- Che la planimetria catastale attualmente depositata presso l'Agenzia delle
Entrate - Territorio sub scheda prot. sub prot. TS0019092 dd. 18/04/2025 è aggiornata e congruente in rapporto allo stato dei luoghi, non sussistendo necessità di suo aggiornamento;
-Che non sono state eseguite ulteriori opere o modifiche per le quali risulti necessario il rilascio da parte delle competenti autorità di concessioni od autorizzazioni, neppure in sanatoria;
-Che l'immobile è provvisto del certificato di agibilità come dichiarato al Comune di Trieste mediante
Segnalazione Certificata di Agibilità (S.C.A.) sub prot. 60832 28/03/2022, cod. istanza 2869/2022;
17. La sig.ra dichiara di essere residente nell'immobile sopra indicato e di aver potuto verificare Pt_2 la conformità degli impianti dell'immobile prevista dal DM 37/2008, nonché di essere nella disponibilità dell'Attestato di Certificazione energetica de ll'immobile che si allega al presente atto (doc. 13), e di aver ricevuto le relative informazioni;
pertanto, nulla avrà da pretendere in merito dalla cedente. Per tale motivo, la sig.ra esonera espressamente il sig. dall'allegazione della documentazione e Pt_2 Pt_1 dalle dichiarazioni di conformità degli impianti, posti al servizio dell'alloggio, alle vigenti norme in materia di sicurezza, nonché dei libretti di uso e manutenzione, trattandosi di documenti amministrativi e tecnici già in sue mani;
18. Il presente trasferimento è esente ai sensi dell'art. 19 della legge n.74 del 1987 da ogni imposta, in quanto è funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, poiché è esclusivamente dettato dalla necessità di regolamentare i rapporti patrimoniali tra coniugi al fine di addivenire alla separazione legale ed allo scioglimento del matrimonio delle parti in via consensuale
Hanno inoltre chiesto che, decorso il termine di legge, la causa sia rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
All'udienza del 07/10/2025 le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni indicate e hanno sottoscritto davanti al giudice il ricorso contenente il trasferimento di un bene immobile.
Si è data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Marostica il 14/06/2008;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per la pronunzia di divorzio;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marostica.
Così deciso in Trieste, il 27 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
AN AJ NA IA LI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. NA IA LI Presidente
Dott. AN AJ Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08/05/2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]8 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. RODRIGUEZ DENISE presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]76 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. TOSOLINI MARINELLA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Marostica il giorno 14/06/2008 (atto n. 9, parte 1, anno 2008).
In separazione dei beni. Con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...]. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi ed , alle condizioni di Parte_2 Parte_1 seguito indicate, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. disporre che il IG. a partire dal mese di aprile 2025 al mese di dicembre del 2026 Parte_1 provveda al pagamento, a titolo di assegno di mantenimento una tantum in favore della IG.ra , Pt_2 della rata mensile di euro 1.141,46 (tasso fisso) relativa al contratto di mutuo stipulato in data 23/05/22 inerente all'immobile coniugale;
3. disporre che il IG. rimanga formalmente cointestatario del mutuo ipotecario gravante Pt_1 sull'immobile coniugale e con il presente atto garantisca, in caso di incolpevole insolvenza della IG.ra
, il pagamento dell'importo dell'intera rata di mutuo in favore della banca anche successivamente Pt_2
a dicembre 2026, costituendosi con il presente atto suo fideiussore, fatto espressamente salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti della debitrice principale IG.ra per il recupero di tutte le somme Pt_2 corrisposte all'Ente creditizio nel suo interesse dal sig. Pt_1
4. disporre che il IG. corrisponda, a partire dal mese di aprile 2025 fino al mese di dicembre 2026, Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario in favore del figlio, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, l'importo di euro 450 mensili, da aggiornarsi annualmente ex indici Istat, tramite bonifico bancario, sul conto corrente della IG.ra ; Pt_2
5. disporre che le spese di natura straordinaria da sostenersi in favore del figlio, così come disciplinate dal
Protocollo del Tribunale di Trieste dd. 18.05.2015, vengano suddivise , nel periodo compreso tra il mese di aprile 2025 al mese di dicembre 2030, nella misura del 70% a carico del padre e nella misura del 30% a carico della madre e successivamente nella misura del 50% tra i genitori;
6. affidare il minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con modalità paritetiche, da concordare di mese in mese fino ad agosto 2025, mantenendo la residenza anagrafica del minore presso l'abitazione materna;
7. prevedere, a partire dal 01.09.2025, un affidamento paritario del minore ad entrambi i genitori, con un collocamento paritetico presso ciascun genitore a settimane alterne, dal lunedì a lunedì o domenica sera, con l'impegno per ciascun genitore di andarlo a prendere presso l'abitazione dell'altro genitore e accompagnarlo a scuola e, in ipotesi di chiusura scolastica, di accompagnarlo presso l'abitazione dell'altro genitore;
8. prevedere che per le vacanze Natalizie e Pasquali il figlio trascorrerà dei periodi di ugual durata con ciascun genitore, in maniera alternata e previo accordo tra le parti e per le vacanze estive prevedere che il figlio potrà stare per due/tre settimane, anche non consecutive con ciascun genitore, da comunicare con precedenza alternata all'altro genitore entro il 31/5 maggio di ogni anno;
9. disporre che, in caso di impegni lavorativi del padre o della madre, per cui un genitore dovesse recarsi fuori città per un massimo di sette giorni e per non più di tre volte all'anno, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il periodo in cui sarà impossibilitato ad accudire il figlio, con un preavviso minimo di trenta giorni e con la previsione di un recupero dei giorni persi che dovranno essere cumulati alle settimane di propria spettanza, secondo gli accordi presi di volta in volta dalle parti;
10. disporre che l'assegno unico erogato in favore del figlio, pari attualmente ad euro 57,00 venga percepito dal padre, che dovrà rimborsarlo alla madre, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, tramite bonifico bancario, finché la IG.ra non avrà i requisiti per richiederlo personalmente ed in tal caso lo Pt_2 percepirà direttamente ed integralmente;
11. dare atto che con il presente atto il sig. trasferisce alla signora che Parte_1 Parte_2 accetta, la quota parte a sé intestata dell'autovettura TOYOTA AYGO targata FX753AS (doc.9) e dare atto che la sig.ra si impegna a formalizzare il passaggio di proprietà a suo nome del bene mobile Pt_2 registrato presso la sede competente entro 60 giorni dalla sentenza di omologazione della separazione;
12. ai fini della complessiva definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti dare atto che per quanto concerne l'immobile, già casa coniugale, in comproprietà tra i ricorrenti in ragione del 50% ciascuno, le parti convengono quanto di seguito.
Il IGnor con il presente atto trasferisce alla IGnora che accetta, la quota parte Parte_1 Pt_2 di sua proprietà dell'immobile coniugale sito in Trieste alla Via dei Baiardi n. 76 e dichiara che a) L'unità abitativa è tavolarmente censita come di seguito
P.T. 16 di Cologna
Corpo tavolare 1
p.c.n. 516 – fabbricato e corte p.c.n. 515/2 orto di cl. 4
Proprietà:
Pres. 27/05/2022 G.N. 6368
(CA (VI) il 29/06/1980) con 1⁄2 p.i. Parte_1
(CA (VI) il 23/03/1980) con 1⁄2 p.i. Parte_2 in regime di separazione dei beni
Aggravi: pres. 03/06/2021 G.N. 6878 (trasporto) pres- 26/05/2005 G.N. 6328 (intavolazione originaria) b) al Catasto Fabbricati è censito come di seguito: Comune di Trieste – C.C. Cologna – identif. F/5 pcn 516; loc. Via dei Baiardi, 76 P. t-1-2; ZC 002; cat. A/3; Cl. 2; Consistenza 8,5 vani;
Superficie catastale 164 mq
(149mq); Rendita euro 768,23;
c) La proprietà dell'immobile è pervenuta a seguito di compravendita dd. 23.5.22 di Rep. N. 124162 autenticata dal notaio in Trieste dott. (doc. 13); Persona_2
13. Il presente trasferimento immobiliare avviene a corpo, non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile trasferito attualmente si trova, ben noti alla signora , comprensivo, altresì, di tutti Pt_2
i diritti, azioni, ragioni, dipendenze, pertinenze ed accessioni, usi e servitù attive e passive apparenti e non e con tutti i vincoli convenzionali e legali;
14. Il sig. garantisce la proprietà, la disponibilità, il pacifico possesso e l'assoluta libertà Pt_1 dell'immobile che con il presente atto trasferisce, da servitù passive, pesi e vincoli di qualsiasi genere, prestando garanzia per ogni caso di evizione, spoglio, danno o molestia, fatto salvo quanto già indicato nel punto “Aggravi” sub lett. a;
15. Il sig. Barausse autorizza l'immediata intavolazione della proprietà dell'immobile, come sopra specificato, a nome della sig.ra . Del pari, la sig.ra verrà immessa interamente nel Pt_2 Pt_2 possesso dalla data in cui i ricorrenti compariranno innanzi al Tribunale di Trieste per la sottoscrizione del presente atto;
16. Circa la situazione di REGOLARITA' URBANISTICA il tecnico fiduciario incaricato geom. CP_1 con declaratoria dd. 28.4.25 (doc.10) attesta:
[...]
- Che la consistenza dell'unità immobiliare civ. 76 di via Baiardi oggi articolato sulla p.c.n. 516 è oggi regolare da punto di vista urbanistico;
- Che non sono intervenuti provvedimenti sanzionatori contemplati dalla vigente normativa urbanistica riguardanti opere abusive;
- Che la planimetria catastale attualmente depositata presso l'Agenzia delle
Entrate - Territorio sub scheda prot. sub prot. TS0019092 dd. 18/04/2025 è aggiornata e congruente in rapporto allo stato dei luoghi, non sussistendo necessità di suo aggiornamento;
-Che non sono state eseguite ulteriori opere o modifiche per le quali risulti necessario il rilascio da parte delle competenti autorità di concessioni od autorizzazioni, neppure in sanatoria;
-Che l'immobile è provvisto del certificato di agibilità come dichiarato al Comune di Trieste mediante
Segnalazione Certificata di Agibilità (S.C.A.) sub prot. 60832 28/03/2022, cod. istanza 2869/2022;
17. La sig.ra dichiara di essere residente nell'immobile sopra indicato e di aver potuto verificare Pt_2 la conformità degli impianti dell'immobile prevista dal DM 37/2008, nonché di essere nella disponibilità dell'Attestato di Certificazione energetica de ll'immobile che si allega al presente atto (doc. 13), e di aver ricevuto le relative informazioni;
pertanto, nulla avrà da pretendere in merito dalla cedente. Per tale motivo, la sig.ra esonera espressamente il sig. dall'allegazione della documentazione e Pt_2 Pt_1 dalle dichiarazioni di conformità degli impianti, posti al servizio dell'alloggio, alle vigenti norme in materia di sicurezza, nonché dei libretti di uso e manutenzione, trattandosi di documenti amministrativi e tecnici già in sue mani;
18. Il presente trasferimento è esente ai sensi dell'art. 19 della legge n.74 del 1987 da ogni imposta, in quanto è funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, poiché è esclusivamente dettato dalla necessità di regolamentare i rapporti patrimoniali tra coniugi al fine di addivenire alla separazione legale ed allo scioglimento del matrimonio delle parti in via consensuale
Hanno inoltre chiesto che, decorso il termine di legge, la causa sia rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
All'udienza del 07/10/2025 le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni indicate e hanno sottoscritto davanti al giudice il ricorso contenente il trasferimento di un bene immobile.
Si è data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Marostica il 14/06/2008;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per la pronunzia di divorzio;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marostica.
Così deciso in Trieste, il 27 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
AN AJ NA IA LI