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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/07/2025, n. 2830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2830 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 404/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
CO , con il patrocinio Parte_1 Pt_2 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti ANSELMI VITTORIO ANTONIO , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, CO FISC. , con Controparte_1 P.IVA_1 il Patrocinio dell'Avv.to VETRI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Parte ricorrente ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' avversando la domanda. CP_2
All'odierna udienza la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione.
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Preliminarmente, va osservato come il ricorso in opposizione risulti promosso tempestivamente ed innanzi al giudice competente.
Parimenti tempestiva risulta la proposizione del pregresso giudizio ex art. 445
bis c.p.c.
Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis C.p.c..
Quest'ultimo ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la provvidenza reclamata da parte ricorrente.
Il C.T.U. nominato nella presente fase, con relazione immune da vizi logici e giuridici, e congruamente motivata (che si richiama per relationem), confermando nella sostanza le conclusioni rese dal C.T.U. della pregressa fase, ha così concluso:
“1) “Ipoacusia profonda bilaterale da trauma. Spondilodiscoartrosi diffusa con esiti di
frattura al femore sinistro ed alla mandibola con edentulia parziale. Cardiopatia ipertensiva”.
2) La patologia rende lo stesso invalido con riduzione permanente della capacità
lavorativa in misura del 77 %. Con decorrenza da: Febbraio 2025.
3) Ai sensi della L.104/92 viene riconosciuto: “Portatore di Handicap (comma 1 Art.
3)”.
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché
correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, e neppure oggetto di specifica contestazione.
Il riconoscimento della prestazione, sia pure per la maturazione del requisito nel corso del procedimento giudiziario, appare ammissibile anche in sede di opposizione ex art. 445 bis c.p.c., tenuto conto di quanto prescrive l'art. 149 dis. att. c.p.c.
Il ricorso va quindi accolto nei termini sopra esposti.
L'opinabilità delle questioni di natura medica, la maturazione del requisito sanitario solo in corso di causa, e dunque la parziale reciproca soccombenza, giustificano la compensazione delle spese.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 404 /
2025 R.G.L., così statuisce:
I. DICHIARA che risulta Parte_1 C.F._1
in possesso del requisito sanitario, per come indicato in parte motiva;
II. COMPENSA le spese processuali tra le parti;
III. PONE le spese di C.T.U., liquidate o da liquidarsi con separato decreto, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
Così depositato in Catania, lì 02/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
Pagina 3
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 404/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
CO , con il patrocinio Parte_1 Pt_2 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti ANSELMI VITTORIO ANTONIO , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, CO FISC. , con Controparte_1 P.IVA_1 il Patrocinio dell'Avv.to VETRI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
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Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Parte ricorrente ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' avversando la domanda. CP_2
All'odierna udienza la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione.
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Preliminarmente, va osservato come il ricorso in opposizione risulti promosso tempestivamente ed innanzi al giudice competente.
Parimenti tempestiva risulta la proposizione del pregresso giudizio ex art. 445
bis c.p.c.
Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis C.p.c..
Quest'ultimo ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la provvidenza reclamata da parte ricorrente.
Il C.T.U. nominato nella presente fase, con relazione immune da vizi logici e giuridici, e congruamente motivata (che si richiama per relationem), confermando nella sostanza le conclusioni rese dal C.T.U. della pregressa fase, ha così concluso:
“1) “Ipoacusia profonda bilaterale da trauma. Spondilodiscoartrosi diffusa con esiti di
frattura al femore sinistro ed alla mandibola con edentulia parziale. Cardiopatia ipertensiva”.
2) La patologia rende lo stesso invalido con riduzione permanente della capacità
lavorativa in misura del 77 %. Con decorrenza da: Febbraio 2025.
3) Ai sensi della L.104/92 viene riconosciuto: “Portatore di Handicap (comma 1 Art.
3)”.
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché
correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, e neppure oggetto di specifica contestazione.
Il riconoscimento della prestazione, sia pure per la maturazione del requisito nel corso del procedimento giudiziario, appare ammissibile anche in sede di opposizione ex art. 445 bis c.p.c., tenuto conto di quanto prescrive l'art. 149 dis. att. c.p.c.
Il ricorso va quindi accolto nei termini sopra esposti.
L'opinabilità delle questioni di natura medica, la maturazione del requisito sanitario solo in corso di causa, e dunque la parziale reciproca soccombenza, giustificano la compensazione delle spese.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 404 /
2025 R.G.L., così statuisce:
I. DICHIARA che risulta Parte_1 C.F._1
in possesso del requisito sanitario, per come indicato in parte motiva;
II. COMPENSA le spese processuali tra le parti;
III. PONE le spese di C.T.U., liquidate o da liquidarsi con separato decreto, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
Così depositato in Catania, lì 02/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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