Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/04/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5231/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 10.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.5231/2023 R.G.A.C., promossa da
, rappr e difeso dall' avv. Parato Vincenzo Parte_1
contro
, e difeso ex art 417 bis CP_1 Controparte_2 Controparte_3
c.p.c. dal funzionario Rosa Tanzarella
– resistente –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 9.5.2023 la parte ricorrente in epigrafe esponeva che in data 31.5.2022 aveva presentato domanda di inserimento in GPS con la quale dichiarava l' inserimento a pieno titolo in prima fascia sulla classe di concorso ADMM (sostegno scuola secondaria di primo grado) avendo conseguito il relativo titolo di accesso il 14 luglio 2020; che nel contempo aveva chiesto l' inserimento “con riserva” sulla classe di concorso ADEE (prima fascia sostegno scuola primaria) poiché era in procinto di conseguire preso Unisalento il TFA
Primaria tant' è che provvedeva a sciogliere la riserva nel luglio 2022
Cont con apposita istanza;
che ad agosto 2022 l' di pubblicava le GPS CP_3 nelle quali alla ricorrente, relativamente alla prima fascia per la classe di concorso ADMM venivano attribuiti punti 87 (di cui 9 punti relativi al
TFA primaria come titolo culturale che la docente aveva conseguito a luglio
2022); che successivamente la ricorrente veniva designata quale destinataria di assunzione straordinaria ai sensi dell' art 59 co 4 d l
73/2021 conv in l 106/2021 nella classe di concorso ADMM con conseguente sottoscrizione del relativo contratto di lavoro;
che a seguito di segnalazione della docente , in posizione deteriore rispetto Persona_1 alla ricorrente (che lamentava l' erronea attribuzione di punti 9 in più
87 a 78; che tali provvedimenti venivano poi convalidati con decreti dell'
Cont
di prot n 4760 del 22.3.2023 e prot n 5432 del 30.03.2023 con CP_3 cui veniva rettificata la posizione in GPS prima fascia e revocata l' assunzione straordinaria in ruolo della ricorrente in favore della collega
. Per_1
Tanto premesso evidenziando l' illegittimità della condotta della resistente parte ricorrente chiedeva, previa disapplicazione dei decreti dirigenziali prot n 1311 e 1321 del 10.03.2023 e prot n 4760 del 22.3.2023
e n 5423 del 30.03.2023 nella parte in cui dispongono la revoca della designazione in ruolo straordinaria, la rettifica del punteggio e della posizione in GPS classe di concorso ADMM con ogni conseguenza giuridica economica e previdenziale, con accertamento del suo diritto a vedersi ripristinati sia la designazione in ruolo straordinario, sia il punteggio di 87, sia la posizione già riconosciuta in GPS prima fascia ADMM con ogni conseguenza di legge.
Si costituiva tempestivamente la parte convenuta che chiedeva il rigetto del ricorso
All' udienza odierna il giudice decideva la causa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Nel merito il presente giudizio ha ad oggetto la legittimità dei provvedimenti prot n 1311 e 1321 del 10.03.2023 e prot n 4760 del 22.3.2023
e n 5423 del 30.03.2023 con i quali veniva stata disposta la rettifica del punteggio di parte ricorrente da punti 87 a punti 78 e della posizione in GPS per la classe di concorso ADMM prima fascia e la conseguente revoca della designazione in ruolo straordinaria.
Va premesso che la ricorrente presentava in data 28.5.2022 domanda di inserimento in GPS ai sensi dell' O.M. n. 112/2022 nella quale dichiarava l' inserimento a pieno titolo in prima fascia sulla classe di concorso
ADMM (sostegno scuola secondaria di primo grado) avendo conseguito il relativo titolo di accesso il 14 luglio 2020 presso Unisalento.
Inoltre la stessa presentava domanda di inserimento con riserva per la classe di concorso ADEE (sostegno nella scuola primaria) stante l' imminente conseguimento del TFA Primaria (successivamente conseguito a luglio 2022).
Ad agosto 2022 l' pubblicava le GPS nelle quali alla CP_5 ricorrente, relativamente alla prima fascia classe di concorso ADMM, venivano attribuiti punti 87 (di cui punti 9 relativi al TFA primaria come titolo culturale che la docente aveva successivamente conseguito entro luglio 2022 (ovvero in data successiva a quella di presentazione della domanda).
Inoltre, in considerazione di tale posizione in graduatoria la ricorrente veniva designata, quale destinataria di assunzione straordinaria ai sensi dell' art 59 comma 4 d.l. 73/2021 sempre nella classe di concorso ADMM, con conseguenziale sottoscrizione del relativo contratto.
Successivamente tuttavia, conformemente al procedimento previsto dagli artt. 6 co 4 e 8 commi 7, 8 e 9 dell' O.M. n. 112/2022, a seguito di controlli dell' Istituto Comprensivo di Miggiano, veniva rettificato il punteggio della ricorrente per la classe di concorso ADMM I fascia in quanto, al momento di presentazione della domanda, la ricorrente non era ancora in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno scuola primaria dichiarato dalla stessa quale titolo ulteriore rispetto al titolo di accesso al punto B.11 della TAB7 (v. pag 41 della domanda di inserimento in GPS).
La O.M. n 112/2022 all' art 7 comma 4 lett e) “Istanza di partecipazione” prevede che “nell' istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara… e)
i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l' esatta indicazione delle Istituzioni che li hanno rilasciati”.
Ne consegue che la ricorrente, non avendo ancora conseguito al momento della presentazione della domanda, il TFA sostegno per la scuola primaria non poteva vantare l' ulteriore punteggio di punti 9 previsto al punto B11 della “tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno”.
Alla luce di tali considerazioni la richiesta di ripristino del punteggio con conseguente reintegrazione della ricorrente nel posto precedentemente occupato non può essere accolta.
*
Infine l' art 8 dell' OM n 112/2022 prevede in capo ai Dirigente scolastici l' obbligo di provvedere, all' atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati relativamente ai titoli utili per l' accesso e a quelli valutabili ai fini dell' attribuzione del punteggio nelle graduatorie.
Una volta costituite le graduatorie devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati con le modalità previste dagli artt 71
e 72 DPR 445/2000.
La normativa prevede che tali verifiche debbano essere attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico sicchè in ossequio a tale normativa correttamente il dirigente dell'
Istituto comprensivo di Miggiano provvedeva alla rettifica del punteggio della ricorrente e di conseguente l' provvedeva alla revoca CP_2 dell' individuazione della ricorrente quale destinataria di proposta a tempo determinato fatta valere per gli effetti del Dl 73/2021.
Da tanto consegue il rigetto del ricorso.
Attesa la particolarità della fattispecie le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 9.5.2023 da
[...] contro e Parte_1 CP_1 [...]
così decide: Controparte_6
a) – Rigetta il ricorso;
b) – Spese compensate.
Lecce 10.04.2025
Il G.L.
Dott.ssa Francesca Costa