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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/05/2024, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
ITALIANA REPV
R.G.N. 604/2021 DEP. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione III Civile
Composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita RIGONI Presidente
Dr.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere
Dr.ssa M. Gabriella PENNETTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 17.03.2021
da:
nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
D'Annunzio, 20, C.F. C.F. 1
,nato a [...] il [...], residente in [...] n. 20, (C.F. C.F. 2 ),
la prima quale ex socio accomandante ed il secondo quale ex socio accomandatario della
Controparte_1 con sede in Schio (VI), via dell'Industria
n. 68, P.I.: 'P.IVA 1 cancellata dal registro delle imprese a seguito di estinzione in data
17.01.2019 e quest'ultimo personalmente, con il proc. dom. Avv. Francesco Acerboni in 30172 in
Mestre (VE), Via Torino n. 125 e con il patrocinio degli avvocati Andrea Zaltron (C.F.
fax 0444.291380) e Email 1 C.F. 3 pec
Maurizio Vilona, (C.F. C.F. 4 Email 2
- pec
- fax 0444.291380) per procura in calce alla citazione d'appello,
appellante
contro
:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Thiene (VI),Controparte_2
con il proc. dom. Avv. Matilde Cozzolino in Roma, Piazza Via Belfiore n. 4 C.F. P.IVA 2 '
Accademia Antiquaria n. 23 (c.f. C.F.
5 - PEC Email 3
fax 06/4547.9539), per procura in calce alla comparsa d'appello appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Vicenza n. 195/2019 e avverso la sentenza definitiva del Tribunale Ordinario di Vicenza n. 2085/2020, non notificate,
emesse nel giudizio RG. 10001269/2013 - G. U. Dott.ssa Anna Nardo;
in punto: contratti e obbligazioni varie.
Causa trattata all'udienza del 23.10.2023.
CONCLUSIONI:
Il procuratore dell'appellante ha così concluso: 1) nel merito, a) riformare, relativamente ai capi appellati, la sentenza del Tribunale di Vicenza
non definitiva n. 195/2019, depositata il 28.01.2019, non notificata, e la sentenza definitiva del
Tribunale di Vicenza n. 2085/2020, depositata il 26.11.2020, non notificata, pronunciate dal
Tribunale di Vicenza, nelle date indicate, nel giudizio distinto a R.G. con il n. 10001269/2013,
respingendo, con statuizione di rigetto, la domanda originariamente proposta dalla parte qui appellata, perché infondata in fatto e diritto, per l'effetto mandando esente l'esponente, in proprio e nella spiegata qualità, da qualsiasi obbligo, responsabilità e/o condanna nei confronti della controparte;
b) accogliere la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'appellante e ribadita in questa sede, come segue: c) dichiararsi la nullità del contratto di franchising del
03.01.2003 per violazione di legge e contrarietà a norme imperative, nonché per carenza di un elemento essenziale del contratto, ed in quanto lo stesso rappresenta un chiaro esempio di dipendenza economica espressamente vietato dall'art. 9 Legge n. 192/98 essendo, peraltro, la fattispecie contrattuale intercorsa tra le parti riconducibile al contratto di somministrazione di prodotti e, conseguentemente, condannarsi la soc. Parte 3 alla restituzione ai sig.ri nelle qualità sopra spiegate nel presente atto, di tutte leParte 2 e Parte 1
royalties indebitamente versate da Controparte_3 durante il rapporto intercorso, ammontanti ad euro 14.321,59, oltre agli interessi legali maturati da ogni singolo pagamento sino al saldo effettivo;
d) accertato e dichiarato il grave inadempimento posto in essere dalla soc. Parte_3
[...] a causa della mancata compravendita delle attrezzature, nonché a causa della mancanza del know how, dell'immagine di marca e dell'assistenza permanente, condannarsi la stessa società Parte 3 al risarcimento del danno subito dai sig.ri Parte 2 e Parte 1
[...] nelle qualità sopra spiegate nel presente atto, comprensivo di danno emergente pari ad euro 14.065,00 e di lucro cessante, ammontante ad euro 90.000,00 o quella diversa somma che risulterà dovuta, da liquidarsi anche in via equitativa, il tutto oltre agli interessi legali, dalla domanda al saldo effettivo;
e) accertato e dichiarato il danno da perdita di chance subito dal sig.
Parte_2 in proprio e nella qualità sopra spiegata, a causa della mancata compravendita ' delle attrezzature da parte della soc. Parte 3 condannarsi la stessa società [...]
Parte 3 al pagamento in favore di quest'ultimo della complessiva somma di euro 40.000,00 o quella diversa somma che risulterà dovuta, da liquidarsi anche in via equitativa, il tutto oltre agli interessi legali, dalla domanda al saldo effettivo;
In via subordinata: f) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, accertato e dichiarato il grave inadempimento posto in essere dalla soc. a causa della mancata Parte 3
compravendita delle attrezzature, nonché a causa della mancanza del know how, dell'immagine di marca e dell'assistenza permanente, dichiararsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società Parte 3 e, conseguentemente, condannarsi la soc. […]
Parte 3 al risarcimento del danno subito dai sig.ri Parte 2 nelle e Parte 1
qualità sopra spiegate in atti, già evidenziato nelle presenti conclusioni ai precedenti punti d) ed e), ovvero alla complessiva somma di euro 144.065,00 o quella diversa somma che risulterà
dovuta, da liquidarsi anche in via equitativa, il tutto oltre agli interessi legali, dalla domanda al saldo effettivo;
g) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come modif. con d.m. n. 37 del 2018 e d.m. n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.
Salvis juribus.
Il procuratore degli appellati ha così concluso:
Voglia l'adita Corte, in accoglimento delle svolte difese ed eccezioni: in via preliminare, come richiesto ex adverso, respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze impugnate e segnatamente di quella distinta con il n° 2085/2020; in via preliminare di rito e merito, ritenuta l'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello ex artt. 342 cpc e 348 bis cpc proposto dalla Sig.ra e il Sig. Parte 2 n. q. avverso le sentenze del Parte 1 '
Tribunale Ordinario di Vicenza, n. 195/2019 pubblicata il 28/01/2019 e n° 2085/2020 pubblicata il
26/11/2020 e dei motivi spiegati, queste dichiarare confermando l'efficacia esecutiva delle sentenze, anche in punto alla condanna alle spese di lite;
nel merito, respingere integralmente l'appello proposto dai sigg.ri Parte 1 e il Sig. Parte_2 in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare tutto quanto statuito con le sentenze nn° n.195/2019 e n. 2085/2020 in ogni voce. Con vittoria di esborsi, competenze e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge anche per il presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza non definitiva n. 195/2019 e con la sentenza definitiva n. 2085/2020 il Tribunale
di Vicenza, definitivamente pronunciando nella causa RG. n. 10001269/2013 promossa da
[...]
Controparte 1 di Controparte_1 Parte 3 nei confronti di e di Parte 2 in proprio nella quale l'attrice, deducendo di essere titolare del marchio e di una reteParte 3
di punti vendita in franchising gestiti da affiliati nella provincia di Vicenza, operanti nel settore della preparazione, confezione e vendita di pizze da banco e da asporto con propri elementi di identificazione e di cedere agli affiliati l'uso del cd. "sistema green pizza", consistente in particolari modalità e tempi di preparazione, cottura e conservazione delle varie specie di pizze e,
senza esclusiva, dell'insegna Parte 3 ", con assunzione da parte degli affiliati, tra gli altri, di obblighi di non concorrenza fino a un biennio successivo alla cessazione del rapporto e di aver stipulato con la società convenuta, in data 03.01.2003, un contratto di affiliazione commerciale della durata di dieci anni (cfr. doc. 1 primo grado appellata) dal quale l'affiliata era receduta con raccomandata del 09.02.2012 (cfr. doc. 2 primo grado appellata) rendendosi inadempiente per non avere consentito alla scadenza del rapporto il subentro nella locazione della società
convenuta nell'immobile sito in Schio, via dell'Industria n. 68 (cfr. doc. 7 primo grado appellante)
e contestando altri profili di inadempimento e di concorrenza, nella quale si costituiva la convenuta contestando l'indeterminatezza e la natura vessatoria degli obblighi negoziali a carico dell'affiliata, la non configurabilità della cessione di azienda e la nullità sotto vari profili del contratto di franchising stipulato dalle parti, chiedendo il rigetto delle domande dell'attrice - con la sentenza parziale respingeva la domanda attorea di esecuzione in forma specifica ex art.2932 Cod. Civ. e con la sentenza definitiva accoglieva le domande risarcitorie e condannava i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere all'attrice la somma di € 160,000,00 quale risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo e oltre al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice.
Avverso la sentenza – pronunciata nel contraddittorio delle parti e all'esito di un'istruttoria con acquisizioni documentali e prove testimoniali - hanno proposto appello Parte 1 e la prima quale ex socio accomandante ed il secondo quale ex socio Parte 2 '
accomandatario della società Controparte 1 Controparte 1 censurandola per i seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 1, 3 e 9 I. n. 129/2004, 1418 c.c., art. 9 I. n. 192 del 1998, 132 c.p.c. e 118 disp.
-att. c.p.c. errata qualificazione del rapporto come contratto di franchising in luogo di contratto di somministrazione e vendita - nullità del contratto del 3.1.2003 per abuso di dipendenza economica nullità del contratto del 3.1.2003 per indeterminatezza dell'oggetto, per mancato adeguamento ai contenuti della legge n. 129/2004 e per mancata sperimentazione della formula commerciale - nullità
del contratto qualificato di franchising per mancanza di indicazione specifica del know how - omessa e apparente motivazione;
-errata2) errato accertamento dell'inadempimento e della violazione dell'obbligo di non concorrenza liquidazione in via equitativa del danno in mancanza di prova - violazione degli artt. 115 e dell'art. 116
c.p.c. errato accertamento del difetto di legittimazione passiva degli appellanti in merito alla e di CP;
confusione tra l'attività aziendale di Parte 3
3) errato accertamento dell'inadempimento per "mancato subentro" della società attrice nel contratto di locazione stipulato da Controparte 1 essendo venuta meno, con la sentenza non definitiva, la potestas iudicandi in ordine alla domanda di risarcimento danni conseguenti al rigetto della domanda ex art. 2932 Cod. Civ. e per l'errata valutazione delle prove acquisite al giudizio;
4) illegittima determinazione del danno in via equitativa.
L'appellata Parte 3 si è costituita in giudizio chiedendo in via preliminare l'accertamento dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 CPC e chiedendone, nel merito, il rigetto e la conferma delle sentenze impugnate.
Con note depositate per l'udienza del 23.10.2023 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE La società Parte 3 ha evocato in giudizio la società Controparte_1
[...] e quest'ultimo anche in proprio avanti al Tribunale di Vicenza, allegando di essere titolare del marchio Parte 3 e di una rete di punti vendita in franchising gestiti da affiliati nella provincia di Vicenza operanti nel settore della preparazione, confezione e vendita di pizze da banco e da asporto, con propri elementi di identificazione (design, uso di colori specifici, arredi punti vendita, abbigliamento personale e packaging dei prodotti) e di cedere agli affiliati l'uso del cd. "sistema green pizza", consistente in particolari modalità e tempi di preparazione, cottura e conservazione delle varie specie di pizze poste in vendita e, senza esclusiva, dell'insegna" Pt 3
[...] ”.
Sosteneva che l'affiliazione comporta l'obbligo dell'affiliato di acquistare dall'affiliante i prodotti forniti da quest'ultimo, in particolare l'impasto base per pizza, cd. "palline”, e di osservare le procedure e l'utilizzo di prodotti da commercializzarsi con il marchio Parte_3 e che "
all'affiliazione consegue l'obbligo di non concorrenza a carico dell'affiliato per un biennio successivo alla cessazione del rapporto.
Rilevava di avere stipulato con la società convenuta, in data 03.01.2003, un contratto di affiliazione commerciale della durata di dieci anni dal 03.01.2003 al 28.02.2013 (cfr. doc. 1 primo grado appellata) e che con lettera raccomandata del 09.02.2012 la convenuta aveva comunicato la propria volontà di recedere dal detto contratto alla naturale scadenza (cfr. doc. 2 primo grado appellata).
L'attrice deduceva l'inadempimento della convenuta per non avere consentito, alla scadenza del rapporto negoziale predetto, il suo subentro nell'azienda, in violazione dell'art. 18) del contratto di affiliazione (cfr. doc. 7 primo grado appellante), avendo dato disdetta al contratto di locazione relativo all'immobile sito in Schio, via dell'Industria, n. 68 (cfr. doc. 2 primo grado appellata).
Asseriva che tali circostanze l'avevano condotta alla determinazione di non acquistare le attrezzature ed i prodotti forniti all'affiliata secondo le cd. "rimanenze di magazzino" esistenti al termine del rapporto contrattuale, come da stima effettuata dallo Controparte_5 (cfr.
doc. 4 primo grado appellata), secondo le previsioni del contratto.
L'attrice inoltre lamentava che la convenuta aveva utilizzato nella preparazione delle pizze preparati di pasta lievitata prelevati da altra pizzeria denominata "CP con sede in
figlia di Parte 2Schio, via Rovereto, n. 80, gestita da CP 6 e che, tra l'altro,
quest'ultima aveva "copiato" dall'esercizio commerciale della società convenuta elementi identificanti, quali i colori delle pareti esterne, le divise del personale, gli arredi, ecc., con evidente conseguente confusione commerciale.
Chiedeva quindi, previe le declaratorie di nullità o di annullabilità di qualsivoglia clausola ostativa al proprio subentro nei locali di Schio, via dell'Industria, n. 68 e della disdetta del contratto di locazione, la pronuncia di sentenza ex art. 2932 Cod. Civ. che producesse gli effetti del contratto
Controparte_1 di Controparte 1 sita in Schio, via di cessione del complesso aziendale dell'Industria, n. 68 in favore della stessa a fronte del pagamento della somma di € 14.065,00.
Chiedeva, inoltre, che la convenuta procurasse il rilascio dei locali dove si svolgeva l'attività dal locatore alla cessionaria, con condanna al risarcimento del danno subito, consistente nella perdita delle royalties nel quinquennio, nella perdita degli utili sulle vendite per preparazione della pizza nel quinquennio, nella perdita del guadagno nel quinquennio, da determinarsi con riferimento alla gestione degli anni precedenti fino all'effettivo subentro.
In via subordinata, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni in misura non inferiore ad € 200.000,00, con interessi e rivalutazione, trattandosi di debito di valore. Si costituiva la convenuta contestando quanto dedotto dall'attrice, chiedendo il rigetto delle domande da essa svolte e, in via riconvenzionale, eccependo la nullità del contratto del
03.01.2003, antecedente alla legge sul franchising n. 129/2004 per abuso da parte dell'attrice della dipendenza economica dell'affiliata, in quanto il contenuto negoziale dell'accordo determinava uno squilibrio di diritti e di obblighi tra le parti, deducendo inoltre l'indeterminatezza dell'oggetto e la carenza dei presupposti identificativi del negozio giuridico indicato dall'attrice trattandosi, invece, di contratto di somministrazione.
La convenuta eccepiva l'inadempimento dell'attrice nell'acquisto degli arredi e delle stigliature e la nullità, deducibile ex officio, consistente nel mancato adeguamento, ex art. 9, comma 2, I. n.
129/2004, del contratto scritto del 03.01.2003 al citato ius superveniens.
La causa veniva istruita mediante prove orali e con la sentenza non definitiva n. 195/2019 il
Tribunale rigettava la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 Cod. Civ. e rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Il Tribunale, sulla base del contratto sottoscritto tra le parti, riteneva preliminarmente esistente un rapporto di franchising mediante il quale l'affiliata avrebbe beneficiato del c.d. “sistema pizzeria
Parte 3 "e della sua rete commerciale.
Respingeva le eccezioni di nullità del contratto, evidenziando che lo stesso era stato eseguito per l'intera sua durata, e di indeterminatezza dell'oggetto del contratto, che era noto alle parti, veniva attuato mediante il regolare versamento delle royalties e non conteneva obblighi onerosi.
Con riferimento all'art. 18), contenente la disciplina conseguente alla cessazione del rapporto, il
Tribunale riteneva che la circostanza che le parti fossero rispettivamente obbligate a cedere e ad acquistare l'azienda CP 1 , subentrando nel contratto di locazione, non trovasse copertura negoziale in quanto tale previsione era estranea al testo del contratto.
Riteneva provato l'inadempimento della società convenuta con riferimento agli obblighi, di mancato subentro e di non concorrenza, rilevando che, in corso di rapporto, la stessa aveva acquistato impasti per pizza da altra pizzeria gestita dalla figlia del legale rappresentante [...]
Parte 2 invece che dall'affiliante e per la confusione della clientela tra Parte 3
l'attività della convenuta e quella gestita dalla figlia del Pt 2 che avevano assunto le stesse caratteristiche esterne, in violazione dell'art. 8 del contratto.
All'udienza del 15.02.2019 il difensore di parte convenuta formulava riserva d'appello avverso la sentenza non definitiva.
Con la sentenza definitiva il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, condannava i convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 160.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
Ritenendo inattendibile la contabilità della società convenuta, il Tribunale liquidava in via equitativa il danno per l'inadempimento consistente nel mancato subentro dell'attrice nell'attività
aziendale e nel mancato esercizio dell'attività commerciale per il biennio di residua durata della locazione dell'immobile in cui era situato l'esercizio commerciale della società convenuta.
Con riferimento alla contabilità della società convenuta per l'anno 2010 determinava equitativamente il danno in € 100.000,00 per il mancato acquisto da parte dell'attrice di impasti e di ingredienti per il confezionamento delle pizze;
in € 30.000,00 per la mancata realizzazione delle royalties;
in € 30.000,00 per la concorrenza sleale. Rigettava, per difetto di prova, l'ulteriore domanda attorea di risarcimento del danno all'immagine.
Così illustrati i fatti, va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. come sollevata dagli appellati, atteso che l'atto di impugnazione consente di individuare le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere il contenuto delle censure e alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Va, invero, osservato che "la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc.
civ., per la rituale proposizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice" (Cass. n. 22781 del 27.10.2014; cfr.
anche Cass. ord. n. 13535 del 30.05.2018). Ciò è senz'altro ravvisabile nella specie.
Nel merito, l'appello si profila meritevole di accoglimento per quanto di seguito specificato.
Con il primo motivo l'appellante lamenta in primo luogo l'errore del primo giudice per avere qualificato il rapporto oggetto di causa come contratto di franchising, non ricorrendo i presupposti di tale figura contrattuale.
L'errore viene inoltre esteso al mancato rilievo della nullità del contratto in quanto non era stato adeguato alla I. n. 129/2004 in base alla norma transitoria (art. 9) e, sotto diverso profilo, alla nullità per abuso di dipendenza economica ex l. n. 192/1998, avendo il Tribunale reso su tali punti una motivazione meramente apparente e incomprensibile.
L'appellante sostiene la mancanza di elementi idonei a qualificare il rapporto negoziale oggetto di
Parte 3 era stata costituita il causa quale contratto di franchising in quanto la società
13.11.2002 tra i soci Controparte_7 e mentre la società Controparte_1 Parte 4
[….. Parte_2 era stata costituita il 09.12.2002 tra il socio accomandatario Parte 2 e
Controparte 7 e Parte 4 (cfr. doc. 3 primo grado appellante).
Le due società rappresentavano entità giuridicamente autonome sul piano organizzativo e patrimoniale, configurando un'ipotesi di gruppo societario, e Parte 3 sia per i vincoli contrattuali sia per la presenza dei propri soci nella compagine sociale di Controparte_1 di
' esercitava nei confronti di quest'ultima attività di controllo e un'influenza Parte 2
dominante all'interno dell'assemblea ordinaria della società controllata, per cui il contratto non era intervenuto fra due soggetti economicamente e giuridicamente indipendenti. A fronte dei previsti corrispettivi l'affiliante non aveva concesso né trasferito all'affiliata la disponibilità di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi,
denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how,
brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, né l'asserita affiliante aveva inserito l'asserito affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi, essendo stata costituita soltanto un mese prima dell'affiliata e non è risultato essere stato corrisposto il corrispettivo di ingresso nella rete dei pretesi affiliati.
La tesi è infondata.
La sentenza impugnata ha inquadrato il rapporto oggetto di causa nell'ambito del contratto di franchising desumendo dal contenuto del contratto sottoscritto da Controparte_1 e da
Controparte 1 aveva riconosciuto ed Parte 2 (cfr. doc. 1 primo grado appellata) che accettato per i dieci anni della durata del contratto la rete commerciale di e i Parte_3
rispettivi ruoli di affiliante e affiliata, assumendosi l'obbligo di pagamento di royalties dovute per il suo ingresso nella rete commerciale di Parte 3 e per l'assistenza imprenditoriale derivante dall'utilizzo del c. d. sistema pizzeria Parte 3 e delle insegne, dei prodotti, delle metodologie, delle attrezzature, dei servizi e dell'esperienza dell'affiliante.
Il Tribunale ha correttamente valorizzato, oltre al nomen iuris attribuito dalle parti al contratto oggetto di causa, la sussistenza degli elementi tipici del contratto di franchising, quali l'inserimento dell'affiliato in una catena di distribuzione e il pagamento da parte dell'affiliato delle royalties di ingresso e degli altri elementi caratterizzanti la fattispecie come l'addestramento,
l'obbligo di acquisto di prodotti destinati alla vendita e i controlli da eseguirsi da parte dell'affiliante.
Deve osservarsi che il franchising è un contratto tra due soggetti indipendenti che prevede, di fronte a un corrispettivo, la concessione di un insieme di diritti come marchi, brevetti e know-how, allo scopo di commercializzare sul territorio beni o servizi.
Le parti del contratto sono il franchisor, ovvero l'impresa che cede i diritti, e il franchisee, ossia il soggetto che a fronte di un corrispettivo può usufruire di marchi, di diritti d'autore, di brevetti, di consulenze e di un ricco bagaglio di conoscenze utili per gestire al meglio l'attività commerciale.
Al franchisor corrisponde un numero variabile di franchisee distribuiti sul territorio da cui deriva un network di imprese che commercializzano, seguendo le medesime modalità, lo stesso prodotto o servizio, tanto da apparire dall'esterno come tanti punti vendita di un'unica azienda mentre si tratta di imprese differenti, le quali però sono legate a un unico franchising dal rapporto di affiliazione commerciale.
Il franchisor crea un'ampia rete di distribuzione senza dover intervenire direttamente a livello locale, minimizzando il rischio d'impresa e l'affiliato può sfruttare l'appeal commerciale dell'affiliante con costi di lancio ridotti contando sul supporto dal franchisor.
Nella specie il Tribunale ha correttamente ravvisato la ricorrenza degli elementi costitutivi del contratto di franchising, essendo risultato sia che i signori CP 7 e Parte 4 non avevano mai
Controparte 1 e che il signor Pt 2 non aveva mai fattofatto parte della compagine sociale di parte di per cui si trattava di due imprese tra loro indipendenti, sia che le parti Parte 3
avevano dato spontanea esecuzione per dieci anni alle previsioni del contratto stesso. Parte 3Alla circostanza, risultante dalle visure camerali, secondo la quale, essendo stata
[...] costituita il 13.11.2002, non avrebbe potuto al momento della stipula del contratto del
03.01.2003 vantare il requisito di possedere una formula imprenditoriale originale e sperimentata non può attribuirsi la rilevanza dedotta dall'appellante, proprio in considerazione della spontanea e prolungata esecuzione del contratto da parte dei contraenti, come ha evidenziato il Tribunale.
Con ordinanza n. 20294 del 26.07.2019 la Corte di Cassazione ha ribadito che nell'attività
interpretativa del contratto da parte del giudice di merito il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, poiché il richiamo dell'art. 1362 Cod. Civ. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche quando il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti, per cui assume rilevanza anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 Cod. Civ., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole tenendosi altresì conto del comportamento successivo delle parti.
Analogamente, si è detto che per sottrarsi al sindacato di legittimità l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni;
sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (cfr. Cass. Sentt. 20.11.2009, n. 24539, 18.11.2013, n. 25861, e 04.03.2014, n. 5016).
L'interpretazione offerta dal Tribunale del contenuto degli obblighi assunti dalle parti con il contratto oggetto di causa appare logica e coerente sia con il dato letterale delle espressioni utilizzate dalle parti, sia con le finalità da esse perseguite risultanti dall'esame complessivo delle diverse clausole e con il comportamento successivamente tenuto, e va pertanto confermata.
Con riferimento all'eccezione di nullità del contratto per abuso di dipendenza economica ex art. 9
della I. n. 192 del 1998, gli appellanti hanno dedotto che il preteso franchisee sarebbe venuto a trovarsi in una situazione di dipendenza rispetto al franchisor in quanto, per adeguarsi al particolare sistema di produzione e distribuzione dell'impresa cliente e fornitrice, si trovava in condizione di non poter usufruire di soddisfacenti alternative sul mercato e che la società [...] Parte 3 all'epoca della stipulazione del contratto era l'unico soggetto sul territorio che si presentava quale gestore di una catena in franchising di pizza da asporto, per cui aveva potuto pertanto imporre le condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose di abuso del diritto (cfr. artt. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 contratto doc. 1 primo grado appellata).
Tali limitazioni non sarebbero state compensate dai vantaggi derivanti dal rapporto di affiliazione sotto il profilo dell'immagine legata a quella del produttore, della fruizione delle metodologie di vendita, della preparazione tecnica del personale, del maggior assortimento e della più pronta disponibilità della merce.
Anche sotto questo profilo la doglianza non convince, in quanto le formule contrattuali e le obbligazioni reciproche assunte dalle parti risultano chiaramente specificate nel testo del contratto ed è stato accertato che non si era verificata la perdita di autonomia e di indipendenza dell'affiliata.
Il Tribunale, quindi, ha correttamente escluso la ricorrenza nella fattispecie della situazione di dipendenza economica necessaria per l'applicazione dell'art. 9 della Legge n. 192 del 1998
ritenendo che l'affiliato non fosse privo di alternative economiche sul mercato ed escludendo la responsabilità dell'affiliante per il presunto controllo dell'attività commerciale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1184/2021, ha chiarito che le limitazioni commerciali previste in un contratto di franchising non integrano di per sé un abuso di posizione dominante,
che richiede la prova specifica, il cui onere è posto a carico dell'affiliato.
La Suprema Corte ha stabilito che ai fini dell'applicazione della norma sopra indicata è
necessario in primo luogo provare che lo squilibrio sia "eccessivo" ai sensi dell'art. 9, comma 1
della legge n. 192 del 1998 e che l'altro contraente fosse realmente privo di alternative economiche sul mercato (rilevando, ad esempio, la dimensione della società dipendente, che non permetta agevolmente di differenziare la propria attività, o l'avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); in secondo luogo, occorre indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell'impresa dominante (quale potrebbe essere, ad esempio, la legittima esigenza di modificare le proprie strategie di espansione, di adattare il tipo o la quantità del prodotto, ma anche di spuntare legittimamente migliori condizioni), in quanto volta, al contrario,
essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui.
Secondo la Suprema Corte non ogni situazione di dipendenza economica può dirsi vietata, ma unicamente quella che sia abusivamente sfruttata dalla parte dominante, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale.
L'onere della prova di tali presupposti resta a carico dell'attore che invochi le tutele previste dalla legge n. 192 del 1998, ex art. 9.
Nella specie il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto che l'affiliazione comportava l'obbligo di esercizio di un'attività di pizzeria per asporto con le insegne e secondo i metodi ed istruzioni dell'affiliante in accordo e in esecuzione delle clausole del contratto, cui l'affiliata aveva dato spontanea esecuzione per dieci anni, pagando le royalties dovute senza alcuna eccezione, per cui la collaborazione con l'affiliante senza eccezioni di sorta aveva avuto una durata considerevole.
Riguardo all'adeguamento del contratto alla legge n. 129 del 2004, deve osservarsi che si tratta di una norma senza sanzione e che, in ogni caso, l'appellante non ha indicato sotto quale profilo il preteso mancato adeguamento del contratto ai sensi della predetta normativa avrebbe leso i suoi diritti.
Non può ritenersi sussistente neppure la nullità del contratto per mancanza di causa.
Dall'istruttoria è emerso che il signor Pt 2 era stato istruito presso due punti vendita Parte_3
già operativi da almeno un anno, che aveva acquistato l'impasto della pizza "green" e che per dieci anni, unitamente alla società della quale era socio, aveva pagato le royalties all'affiliante.
E' risultato provato che il franchisor aveva inserito il franchisee nella sua rete commerciale, che le royalties previste dal contratto erano state commisurate al giro d'affari dell'affiliata; le parti, inoltre, avevano rispettato la scadenza naturale del contratto e l'affiliata aveva inviato lettera di disdetta entro il termine previsto.
E' risultato provato che l'affiliante aveva insegnato a Pt 2 la catena delle operazioni per la preparazione, il confezionamento, la presentazione e l'approvvigionamento degli ingredienti per la pizza e che gli aveva consegnato le chiavi del locale già arredato di tutte le attrezzature per l'avvio dell'attività, che lo stesso era stato adeguatamente istruito e formato da Parte 3
nei punti vendita della stessa già operativi da almeno un anno e che aveva acquistato l'impasto della pizza "green" al fine di preparare un prodotto “green”, con conseguente sussistenza della causa del contratto.
L'appellante lamenta inoltre la nullità del contratto per l'indeterminatezza dell'oggetto, in quanto l'art. 3 comma 4, lettera d) della Legge n. 129/2004 prescrive che il contratto deve contenere "la specifica del know-how fornito dall'affiliante all'affiliato”, sostenendo che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di merito il contratto di franchising nel quale sia omessa l'indicazione specifica del know how, ovvero nel caso in cui il know-how non sia stato rappresentato dalle parti in modo sufficientemente esauriente, tale da rendere possibile la verifica del rispetto dei requisiti formali di cui agli artt. 1, comma 3, lett. a), e 3, lett. d), della I. n. 129/2004, sarebbe nullo.
Anche sotto tale profilo la doglianza non merita accoglimento.
La Corte di Cassazione ha ritenuto non possa esservi un contratto che attribuisca lo sfruttamento del know how separatamente dallo sfruttamento e l'utilizzo dei brevetti in quanto “le conoscenze che nell'ambito della tecnica industriale sono richieste per produrre un bene, per attuare un processo produttivo o per il corretto impiego di una tecnologia, nonché le regole di condotta che,
nel campo della tecnica mercantile, vengono desunte da studi ed esperienze di gestione imprenditoriale (cosiddetto know how in senso ampio), ove presentino il carattere della novità
(quando comportano vantaggi d'ordine tecnologico o competitivo) e della segretezza (quando non sono divulgate) assumono rilievo come autonomo elemento patrimoniale suscettibile di utilizzazione economica da parte del possessore (cosiddetto know how in senso stretto) anche se derivino da invenzioni brevettabili che il titolare non intenda brevettare e preferisca sfruttare in regime di segreto, o da ideazioni minori non costituenti vere e proprie invenzioni brevettabili" (cfr.
Cass. Ord. n. 10420/2019).
Deve, quindi, escludersi l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
L'appellante sostiene, inoltre, che il primo giudice, a fronte delle specifiche eccezioni di nullità
formulate sotto tutti i dedotti profili, con la sentenza non definitiva n. 195/2019, sulla base di una motivazione meramente apparente, avrebbe ritenuto il contratto nullo suscettibile di sanatoria mediante la sua esecuzione, in violazione del principio di diritto secondo il quale il contratto nullo non può essere sanato, omettendo pertanto ogni motivazione sul punto e adottando una motivazione apparente.
La doglianza è infondata.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33341 del 17.12.2019, ha stabilito che una motivazione deve ritenersi meramente apparente nell'ipotesi in cui dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (cfr. anche Cass. n. 22949 del 2018; v.
anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Nella specie il Tribunale, sulla base di argomentazioni logiche e coerenti, che consentono di comprendere l'iter motivazionale seguito, ha partitamente esaminato le eccezioni di nullità svolte dall'odierna appellante respingendole senza operare nel rimarcare la prolungata e puntuale
-
esecuzione del contratto da parte dei contraenti per oltre dieci anni - alcuna "sanatoria del contratto nullo", ma sul presupposto dell'insussistenza dei vizi che, secondo la tesi dell'appellante, ne avrebbero determinato la nullità, escludendo la presenza in esso di clausole determinate dal franchisor particolarmente onerose e vessatorie nei confronti del franchisee.
Le censure oggetto del primo motivo vanno, quindi, respinte sotto ogni profilo.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'errore del Tribunale per avere ritenuto la sussistenza di elementi di inadempimento in capo alla convenuta e per avere liquidato in via equitativa voci di danno in mancanza di prova, violando il disposto di cui all'art. 115 e dell'art. 116 c.p.c.
Con riferimento all'obbligo di non concorrenza l'appellante sostiene che già dalla lettura del punto
8) del contratto del 03.01.2003 si evincerebbe che tale clausola negoziale è intesa non a limitare l'iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento, essendo il divieto di non concorrenza privo di limitazione territoriale e generico, tanto da rendere nulla la relativa clausola per violazione di norme imperative.
Sostiene che non sarebbe risultato provato e neppure allegato che Controparte_1 avesse
intrapreso nell'ambito dello stesso mercato in cui operava Parte 3 un'attività economica che potesse ritenersi idonea a rivolgersi alla clientela di quest'ultima e che fornisse servizi idonei a soddisfare le esigenze della stessa.
Rileva che l'attività in asserita concorrenza non avrebbe potuto essere ritenuta quella svolta da
Controparte 8 di cui era titolare la figlia di Parte 2 priva, quest'ultima, di '
legittimazione passiva e che l'assunto secondo il quale l'attività in concorrenza sarebbe stata gestita da tramite la figlia doveva ritenersi del tutto arbitraria. Parte_2
Sostiene inoltre che il primo giudice avrebbe errato nel non rilevare il difetto di legittimazione passiva degli appellanti con riferimento alla confusione tra l'attività aziendale di Pt 3 Parte 3
e quella di CP 4 e che avrebbe erroneamente valutato le prove testimoniali acquisite. Il Tribunale avrebbe, quindi, erroneamente ritenuto provato che Parte 2 gestisse la pizzeria CP 4 a Schio tramite la figlia CP 6 e che da questa prelevasse impasti per pizza ed altri alimenti utilizzati nel confezionamento delle pizze valorizzando la sola dichiarazione testimoniale resa in giudizio dal teste Testimone 1 investigatore privato incaricato '
dall'appellata.
Quest'ultimo si era limitato a confermare la paternità della relazione dell'attività investigativa prodotta dall'appellata e comunque aveva eseguito l'attività investigativa soltanto nei giorni 19,
20, 22 e 23.01.2013, ossia per un lasso di tempo assai limitato a fronte della durata decennale del contratto in questione;
per contro, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dal teste Testimone 2 per il solo fatto che lo stesso fosse sentimentalmente legato alla figlia di Pt 2 e avrebbe completamente omesso di valutare le dichiarazioni dei testi e Testimone 4 che sarebbero state decisive per escludere la contestata Testimone 3 '
condotta di parte appellante intesa a confondere l'identità delle attività aziendali dell'appellata e i prodotti.
Le doglianze non sono condivisibili.
Con la sentenza n. 195/2019 il Tribunale ha correttamente valorizzato gli esiti delle indagini private svolte dall'investigatore su incarico dell'appellata e il teste Tes 1 sentito all'udienza del
01.12.2015, ha confermato di avere constatato che l'affiliata acquistava l'impasto di pizza dalla pizzeria gestita dalla figlia di Pt 2
Tale circostanza è di per sé è idonea ad integrare la violazione degli obblighi di cui agli artt. 6 e 8
del contratto stipulato dalle parti (cfr. doc. 1 primo grado appellata) e a comprovare l'inadempimento dell'appellante, dovendo ritenersi irrilevanti le dichiarazioni rese alla stessa udienza dalla teste Testimone 3 e all'udienza dell'8.03.2016 dalla teste Testimone 4 , le quali hanno riferito soltanto in ordine alle circostanze relative ai colori delle divise indossate dai dipendenti della convenuta. La Corte di Cassazione si è più volte espressa sul valore di prova piena della relazione dell'investigatore privato unita alla sua testimonianza (cfr. Cass. Ord. n. 16735/2022).
Riguardo all'inattendibilità del teste Tes 2 sentito all'udienza del 01.12.2015, il Tribunale non ha limitato la sua valutazione al rapporto affettivo dello stesso con la figlia del convenuto, ma ha evidenziato anche la inattendibile ricostruzione fornita dal teste e la mancanza di riscontri oggettivi delle dichiarazioni dallo stesso rese, non essendo mai stata dedotta in giudizio la circostanza secondo la quale la figlia del signor Pt 2 aveva chiesto in più occasioni al padre di conservare nelle celle frigorifere della pizzeria da lui gestita gli impasti della pizza prodotta da essa prodotta in quanto i suoi frigoriferi non funzionavano correttamente.
Non è stata fornita alcuna documentazione attestante il verificarsi dei guasti alle celle frigorifere della pizzeria di e il fatto che il teste Tes 2 che svolgeva attività di pizzaiolo nella CP_6
pizzeria di CP 6 abbia dichiarato di avere eseguito personalmente le riparazioni non '
consente alcuna verifica della veridicità di tali circostanze, peraltro mai emerse prima delle dichiarazioni del teste.
Va, pertanto, condivisa la tesi del Tribunale secondo la quale l'istruttoria ha permesso di confermare la violazione da parte della convenuta del divieto di concorrenza mediante induzione della clientela in confusione a causa del promiscuo utilizzo degli elementi caratterizzanti il contratto di franchising sottoscritto tra le parti del presente giudizio con altri elementi ad esso estranei.
Di qui l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva degli appellanti, essendo formalmente gestita risultato provato che il signor Pt 2 aveva utilizzato l'attività di CP 4
dalla figlia, per la violazione degli obblighi scaturenti dal contratto oggetto di causa.
E' risultato provato che Parte 2 nel corso del rapporto aveva preparato e commercializzato il prodotto Parte 3 con il marchio dell'affiliante con le caratteristiche da esso decise e che il rapporto commerciale aveva avuto seguito fino a quando nella stessa località di Schio la figlia di Parte 2 aveva aperto e gestito a suo nome la pizzeria allestendo i locali e le divise degli addetti come quelli di Parte 3 e denominata CP 4
che Pt 2 aveva prelevato la pasta di pizza dalla pizzeria della figlia utilizzando il locale di CP_1
'con ciò rendendosi gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto.
[...]
Anche su questo punto la sentenza deve trovare conferma.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'inadempimento di Controparte_1 per il mancato subentro della società appellata nel contratto di locazione relativo all'immobile in cui la stessa aveva esercitato fino al febbraio
2013 la sua attività aziendale. Parte 3 ha svolto domanda di esecuzione in forma specifica art. 2932 Cod. Civ. per conseguire il subentro nel contratto di locazione del locale sito in Schio, viale dell'Industria, n. 68
chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti fino all'effettivo subentro, che il Tribunale ha respinto.
Sostiene che l'appellata Parte 3 avrebbe prestato acquiescenza in merito a tale statuizione, non impugnandola in via incidentale e che si sarebbe formato il giudicato interno sulla domanda ex art. 2932 Cod. Civ. e il giudicato interno implicito sulla domanda di risarcimento del danno per il mancato subentro. La doglianza è infondata, avendo il Tribunale, con la sentenza parziale, respinto la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 Cod. Civ.
Non si è formato il giudicato interno implicito sulla domanda di risarcimento danno che si riferisce alla condotta asseritamente inadempiente di Pt 2 perché nel contratto era stabilito che lo stesso avrebbe fatto tutto quanto necessario e possibile per consentire il subentro dell'affiliante nel contratto di locazione.
Sotto questo profilo non può ritenersi sussistente il dedotto inadempimento in quanto il mancato subentro nel contratto di locazione non è avvenuto a causa della condotta tenuta da parte appellante.
E' stata acquisita la prova che erano intervenuti numerosi contatti e incontri tra i proprietari dell'immobile Parte_5 e il signor CP 7 per definire la questione relativa alla locazione
Parte 3 (cfr. teste dell'immobile ai fini della prosecuzione del contratto con l'affiliante
[...]
Testimone_6 udienza 07.10.2016), ciò che non è Tes 5 , udienza 01.12.2015 e teste ' Parte 3 a non coltivare l'iniziativa e fare tutto quanto avvenuto in quanto era stata proprio necessario per concretizzare il subentro.
Conseguentemente nulla può essere riconosciuto all'appellata a titolo di risarcimento del danno per gli asseriti danni da mancato subentro nel contratto di locazione.
Con il quarto motivo l'appellante, premettendo l'insussistenza del contestato inadempimento,
sostiene che l'appellata non avrebbe subito alcun danno concreto e censura l'arbitraria liquidazione in via equitativa operata dal Tribunale, non potendo il danno mai essere identificato in re ipsa e dovendo essere allegato e provata senza possibilità di ricorrere alla determinazione equitativa.
Rileva che la liquidazione ex art. 1226 Cod. Civ. richiede il raggiungimento della prova della sussistenza del danno che sarebbe mancata, in quanto il Tribunale avrebbe accertato la parziale utilizzabilità della contabilità depositata dal rilevando che la quantificazione delParte 2
giro d'affari della società convenuta non era completa o totalmente attendibile e utilizzando come parametro l'anno 2010, ossia l'anno precedente l'apertura della società CP 4
La doglianza appare meritevole di accoglimento.
Deve osservarsi che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione "la liquidazione in via equitativa del danno di cui all'art. 1226 Cod. Civ. postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità" (cfr.
Cass. n. 4534/2017).
Nella specie il Tribunale, sulla base dell'istruttoria acquisita al giudizio, ha ritenuto provata la sussistenza di un danno risarcibile a carico dell'appellata ed ha evidenziato la difficoltà di accertarlo nel suo preciso ammontare in ragione dell'incompletezza e della non attendibilità della quantificazione del giro d'affari della società convenuta a causa delle discrepanze evidenziate in sentenza.
Il Tribunale ha quantificato il danno in via equitativa operando una ricostruzione contabile dei dati reddituali forniti da e utilizzando come parametro di valutazione l'anno 2010,Parte 2
precedente all'aperura di e i mancati ricavi di CP 1CP moltiplicati per due anni di durata residua del contratto di locazione con riferimento all'anno 2010, arrotondati in ragione della differenza tra entrate uscite.
Il danno da mancato acquisto di palline pizze e di condimenti è stato determinato utilizzando come parametro la mancata vendita dei prodotti direttamente dalla convenuta e la mancata realizzazione di royalties derivanti dal contratto, in considerazione del minor acquisto di palline di pizza da parte dell'appellante e dell'acquisto di farina per pizza in quantitativi elevati da fornitori terzi.
I criteri utilizzati dal Tribunale per accertare l'effettiva sussistenza e per la liquidazione non sono condivisibili.
La Suprema Corte ha stabilito che "il lucro cessante per effetto della concorrenza sleale per imitazione servile della forma del prodotto dell'impresa concorrente può essere determinato attraverso l'analisi dei bilanci, ovvero dei conti economici del danneggiato, purchè si identifichi lo spazio di mercato dentro il quale la confondibilità, che costituisce l'essenza dell'illecito summenzionato, è stata realizzata" (cfr. Cass. civ. Sez. I, 22.08.1997, n. 7869). Ancora, con maggiore chiarezza esplicativa, si è osservato che "per poter procedere alla liquidazione equitativa del danno è corretto servirsi di parametri quali la diminuzione delle vendite che si è verificata dopo l'illecito, e che non è dipesa dall'andamento del mercato, e la perdita di utile per minor fatturazione della società lesa, nel medesimo periodo. A tale danno va aggiunto poi quello derivante dall'aumentato costo per la creazione di un nuovo mercato (difficoltà
connesse al reperimento di una nuova clientela, da invogliare sovente con riduzioni di prezzi ed altri vantaggi per far fronte alla concorrenza)" (cfr. Corte d'Appello Bologna Sent. 21.01.1993).
Al contrario, la sentenza impugnata ha operato la valutazione in via equitativa del danno assumendo quali parametri i dati contabili riferiti all'attività del danneggiante odierno appellante, e non della società danneggiata.
Richiamato quanto sopra osservato in ordine al preteso danno da mancato subentro nel contratto di locazione, nulla può essere riconosciuto a titolo di risarcimento danni da concorrenza sleale.
Deve osservarsi che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il danno derivante dal compimento di atti concorrenziali illeciti per la violazione della clausola generale di cui all'art. 2598 Cod. Civ. o di uno specifico patto negoziale non può mai ritenersi in re ipsa ma costituisce conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla violazione e deve essere
autonomamente provato secondo i principi generali in materia risarcitoria per cui, pur essendo ben possibile la sua liquidazione ai sensi dell'art. 1126 Cod. Civ. è comunque necessaria la prova almeno presuntiva sia del fatto causativo del danno sia delle sue conseguenze pregiudizievoli,
patrimoniali e non, dedotte in giudizio.
E che in caso di violazione del patto di non concorrenza il danno va provato in concreto e quindi oltre all'astratta violazione, come nella specie, di una clausola di non concorrenza deve essere comunque provato il fatto costitutivo di una lesione patrimoniale o non patrimoniale obiettivamente apprezzabile della sfera giuridica del preteso danneggiato (cfr. Cass. Sentenza n.
16294/2012). Pertanto, l'appellata non soltanto avrebbe dovuto provare la sussistenza dei presupposti causativi del danno da essa lamentato ma anche fornire gli elementi funzionali e utili alla sua quantificazione.
Non possono pertanto essere condivise le modalità di quantificazione del danno da concorrenza sleale, che il Tribunale ha determinato in € 30.000,00 utilizzando i medesimi parametri sopra indicati.
L'appellata, oltre a non aver fornito alcun elemento utile ai fini della ricostruzione del mercato rilevante, non ha allegato né comprovato il calo di fatturato della propria azienda durante la vigenza del contratto, rendendo in tal modo priva di supporto probatorio la sua pretesa risarcitoria.
Ai fini della risarcibilità del danno l'art. 1223 Cod. Civ. in relazione all'art. 1218 Cod. Civ. o agli artt. 2043 e 2056 Cod. Civ. il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento, ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita
(patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe dell'oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18.03.2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, deve concludersi che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11.11.2008. Cfr. anche Tribunale di
Roma, Sent. n. 3120/2023 del 23.02.2023). E l'appellata non ha provato la sussistenza effettiva della lesione patrimoniale che ha lamentato, né ha fornito elementi contabili certi e determinanti ai fini della quantificazione del danno che ha lamentato, neppure in applicazione del criterio equitativo stabilito dall'art. 1226 Cod. Civ.
Non è condivisibile neppure la liquidazione in € 30.000,00 del preteso danno da mancato acquisto di palline da pizza e condimenti, determinato presuntivamente dal Tribunale in base alla diminuita somministrazione di prodotti, ai mancati utili e alla mancata riscossione di royalties con riferimento agli utili ricavati dall'appellante nell'anno 2010.
L'appellante ha sostenuto che il danno da essa subito riguardava il calo nell'acquisto di impasto base per pizza sotto forma di palline, che si ripercuoteva negativamente sul pagamento delle royalties applicate, in quanto Pt 2 dal 2012, ossia fin dall'apertura della pizzeria CP 4
della figlia CP 6, si sarebbe rifornito dalla stessa e avrebbe acquistato molte meno palline per impasto di pizza da Parte 3
Pertanto, per l'anno 2012 avrebbe dovuto registrarsi una rilevante flessione del fatturato dell'appellante con riferimento all'acquisto di impasto di pizza sotto forma di palline da [...]
Parte_3
Tuttavia, dai dati estrapolati dalle fatture degli ordini che CP 3 aveva effettuato all'affiliante e dai corrispettivi dichiarati da quest'ultima - documentati dalla contabilità riferita al periodo 2003-
2013 corredata dagli scontrini fiscali prodotta in ottemperanza all'ordine del Giudice - è risultato
Controparte 1 aveva acquistato da Parte 3 n. 32.412,00 palline diche nel 2012
impasto per pizza rispetto alle n. 27.420,00 del 2011 e alle n. 30.120,00 del 2010 (cfr. anche note autorizzate Parte 3 del 30.05.2019), per cui il drastico calo di approvvigionamento in
CP 4 e il relativo danno non è risultatoconcomitanza con l'apertura della pizzeria provato, risultando al contrario per l'anno 2012 addirittura acquisto di "palline" superiore rispetto ai tre anni precedenti.
Anche in questo caso l'appellata, sulla quale incombeva l'onere della prova dei danni lamentati,
non risulta avere allegato, né idoneamente quantificato o documentato le minori royalties che avrebbe ricavato a causa della condotta dell'appellante rispetto a quelle che avrebbe dovuto conseguire in base al contratto.
L'appello va, quindi, accolto nei limiti di quanto sopra specificato
Le spese di entrambi i gradi vanno interamente compensate tra le parti all'esito della valutazione unitaria delle domande formulate fin dal primo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, in parziale accoglimento dell'appello, ogni ulteriore e diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
1) conferma la sentenza la sentenza non definitiva n. 195/2019;
2) in parziale riforma della sentenza definitiva del Tribunale di Vicenza n. 2085/2020 rigetta le domande risarcitorie dell'appellata Parte 3
3) compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi.
Così deciso in Venezia in data 30 aprile 2024.
Il Presidente
Dott. Rita Rigoni
Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Gabriella Pennetta
R.G.N. 604/2021 DEP. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione III Civile
Composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita RIGONI Presidente
Dr.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere
Dr.ssa M. Gabriella PENNETTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 17.03.2021
da:
nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
D'Annunzio, 20, C.F. C.F. 1
,nato a [...] il [...], residente in [...] n. 20, (C.F. C.F. 2 ),
la prima quale ex socio accomandante ed il secondo quale ex socio accomandatario della
Controparte_1 con sede in Schio (VI), via dell'Industria
n. 68, P.I.: 'P.IVA 1 cancellata dal registro delle imprese a seguito di estinzione in data
17.01.2019 e quest'ultimo personalmente, con il proc. dom. Avv. Francesco Acerboni in 30172 in
Mestre (VE), Via Torino n. 125 e con il patrocinio degli avvocati Andrea Zaltron (C.F.
fax 0444.291380) e Email 1 C.F. 3 pec
Maurizio Vilona, (C.F. C.F. 4 Email 2
- pec
- fax 0444.291380) per procura in calce alla citazione d'appello,
appellante
contro
:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Thiene (VI),Controparte_2
con il proc. dom. Avv. Matilde Cozzolino in Roma, Piazza Via Belfiore n. 4 C.F. P.IVA 2 '
Accademia Antiquaria n. 23 (c.f. C.F.
5 - PEC Email 3
fax 06/4547.9539), per procura in calce alla comparsa d'appello appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Vicenza n. 195/2019 e avverso la sentenza definitiva del Tribunale Ordinario di Vicenza n. 2085/2020, non notificate,
emesse nel giudizio RG. 10001269/2013 - G. U. Dott.ssa Anna Nardo;
in punto: contratti e obbligazioni varie.
Causa trattata all'udienza del 23.10.2023.
CONCLUSIONI:
Il procuratore dell'appellante ha così concluso: 1) nel merito, a) riformare, relativamente ai capi appellati, la sentenza del Tribunale di Vicenza
non definitiva n. 195/2019, depositata il 28.01.2019, non notificata, e la sentenza definitiva del
Tribunale di Vicenza n. 2085/2020, depositata il 26.11.2020, non notificata, pronunciate dal
Tribunale di Vicenza, nelle date indicate, nel giudizio distinto a R.G. con il n. 10001269/2013,
respingendo, con statuizione di rigetto, la domanda originariamente proposta dalla parte qui appellata, perché infondata in fatto e diritto, per l'effetto mandando esente l'esponente, in proprio e nella spiegata qualità, da qualsiasi obbligo, responsabilità e/o condanna nei confronti della controparte;
b) accogliere la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'appellante e ribadita in questa sede, come segue: c) dichiararsi la nullità del contratto di franchising del
03.01.2003 per violazione di legge e contrarietà a norme imperative, nonché per carenza di un elemento essenziale del contratto, ed in quanto lo stesso rappresenta un chiaro esempio di dipendenza economica espressamente vietato dall'art. 9 Legge n. 192/98 essendo, peraltro, la fattispecie contrattuale intercorsa tra le parti riconducibile al contratto di somministrazione di prodotti e, conseguentemente, condannarsi la soc. Parte 3 alla restituzione ai sig.ri nelle qualità sopra spiegate nel presente atto, di tutte leParte 2 e Parte 1
royalties indebitamente versate da Controparte_3 durante il rapporto intercorso, ammontanti ad euro 14.321,59, oltre agli interessi legali maturati da ogni singolo pagamento sino al saldo effettivo;
d) accertato e dichiarato il grave inadempimento posto in essere dalla soc. Parte_3
[...] a causa della mancata compravendita delle attrezzature, nonché a causa della mancanza del know how, dell'immagine di marca e dell'assistenza permanente, condannarsi la stessa società Parte 3 al risarcimento del danno subito dai sig.ri Parte 2 e Parte 1
[...] nelle qualità sopra spiegate nel presente atto, comprensivo di danno emergente pari ad euro 14.065,00 e di lucro cessante, ammontante ad euro 90.000,00 o quella diversa somma che risulterà dovuta, da liquidarsi anche in via equitativa, il tutto oltre agli interessi legali, dalla domanda al saldo effettivo;
e) accertato e dichiarato il danno da perdita di chance subito dal sig.
Parte_2 in proprio e nella qualità sopra spiegata, a causa della mancata compravendita ' delle attrezzature da parte della soc. Parte 3 condannarsi la stessa società [...]
Parte 3 al pagamento in favore di quest'ultimo della complessiva somma di euro 40.000,00 o quella diversa somma che risulterà dovuta, da liquidarsi anche in via equitativa, il tutto oltre agli interessi legali, dalla domanda al saldo effettivo;
In via subordinata: f) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, accertato e dichiarato il grave inadempimento posto in essere dalla soc. a causa della mancata Parte 3
compravendita delle attrezzature, nonché a causa della mancanza del know how, dell'immagine di marca e dell'assistenza permanente, dichiararsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società Parte 3 e, conseguentemente, condannarsi la soc. […]
Parte 3 al risarcimento del danno subito dai sig.ri Parte 2 nelle e Parte 1
qualità sopra spiegate in atti, già evidenziato nelle presenti conclusioni ai precedenti punti d) ed e), ovvero alla complessiva somma di euro 144.065,00 o quella diversa somma che risulterà
dovuta, da liquidarsi anche in via equitativa, il tutto oltre agli interessi legali, dalla domanda al saldo effettivo;
g) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come modif. con d.m. n. 37 del 2018 e d.m. n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.
Salvis juribus.
Il procuratore degli appellati ha così concluso:
Voglia l'adita Corte, in accoglimento delle svolte difese ed eccezioni: in via preliminare, come richiesto ex adverso, respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze impugnate e segnatamente di quella distinta con il n° 2085/2020; in via preliminare di rito e merito, ritenuta l'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello ex artt. 342 cpc e 348 bis cpc proposto dalla Sig.ra e il Sig. Parte 2 n. q. avverso le sentenze del Parte 1 '
Tribunale Ordinario di Vicenza, n. 195/2019 pubblicata il 28/01/2019 e n° 2085/2020 pubblicata il
26/11/2020 e dei motivi spiegati, queste dichiarare confermando l'efficacia esecutiva delle sentenze, anche in punto alla condanna alle spese di lite;
nel merito, respingere integralmente l'appello proposto dai sigg.ri Parte 1 e il Sig. Parte_2 in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare tutto quanto statuito con le sentenze nn° n.195/2019 e n. 2085/2020 in ogni voce. Con vittoria di esborsi, competenze e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge anche per il presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza non definitiva n. 195/2019 e con la sentenza definitiva n. 2085/2020 il Tribunale
di Vicenza, definitivamente pronunciando nella causa RG. n. 10001269/2013 promossa da
[...]
Controparte 1 di Controparte_1 Parte 3 nei confronti di e di Parte 2 in proprio nella quale l'attrice, deducendo di essere titolare del marchio e di una reteParte 3
di punti vendita in franchising gestiti da affiliati nella provincia di Vicenza, operanti nel settore della preparazione, confezione e vendita di pizze da banco e da asporto con propri elementi di identificazione e di cedere agli affiliati l'uso del cd. "sistema green pizza", consistente in particolari modalità e tempi di preparazione, cottura e conservazione delle varie specie di pizze e,
senza esclusiva, dell'insegna Parte 3 ", con assunzione da parte degli affiliati, tra gli altri, di obblighi di non concorrenza fino a un biennio successivo alla cessazione del rapporto e di aver stipulato con la società convenuta, in data 03.01.2003, un contratto di affiliazione commerciale della durata di dieci anni (cfr. doc. 1 primo grado appellata) dal quale l'affiliata era receduta con raccomandata del 09.02.2012 (cfr. doc. 2 primo grado appellata) rendendosi inadempiente per non avere consentito alla scadenza del rapporto il subentro nella locazione della società
convenuta nell'immobile sito in Schio, via dell'Industria n. 68 (cfr. doc. 7 primo grado appellante)
e contestando altri profili di inadempimento e di concorrenza, nella quale si costituiva la convenuta contestando l'indeterminatezza e la natura vessatoria degli obblighi negoziali a carico dell'affiliata, la non configurabilità della cessione di azienda e la nullità sotto vari profili del contratto di franchising stipulato dalle parti, chiedendo il rigetto delle domande dell'attrice - con la sentenza parziale respingeva la domanda attorea di esecuzione in forma specifica ex art.2932 Cod. Civ. e con la sentenza definitiva accoglieva le domande risarcitorie e condannava i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere all'attrice la somma di € 160,000,00 quale risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo e oltre al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice.
Avverso la sentenza – pronunciata nel contraddittorio delle parti e all'esito di un'istruttoria con acquisizioni documentali e prove testimoniali - hanno proposto appello Parte 1 e la prima quale ex socio accomandante ed il secondo quale ex socio Parte 2 '
accomandatario della società Controparte 1 Controparte 1 censurandola per i seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 1, 3 e 9 I. n. 129/2004, 1418 c.c., art. 9 I. n. 192 del 1998, 132 c.p.c. e 118 disp.
-att. c.p.c. errata qualificazione del rapporto come contratto di franchising in luogo di contratto di somministrazione e vendita - nullità del contratto del 3.1.2003 per abuso di dipendenza economica nullità del contratto del 3.1.2003 per indeterminatezza dell'oggetto, per mancato adeguamento ai contenuti della legge n. 129/2004 e per mancata sperimentazione della formula commerciale - nullità
del contratto qualificato di franchising per mancanza di indicazione specifica del know how - omessa e apparente motivazione;
-errata2) errato accertamento dell'inadempimento e della violazione dell'obbligo di non concorrenza liquidazione in via equitativa del danno in mancanza di prova - violazione degli artt. 115 e dell'art. 116
c.p.c. errato accertamento del difetto di legittimazione passiva degli appellanti in merito alla e di CP;
confusione tra l'attività aziendale di Parte 3
3) errato accertamento dell'inadempimento per "mancato subentro" della società attrice nel contratto di locazione stipulato da Controparte 1 essendo venuta meno, con la sentenza non definitiva, la potestas iudicandi in ordine alla domanda di risarcimento danni conseguenti al rigetto della domanda ex art. 2932 Cod. Civ. e per l'errata valutazione delle prove acquisite al giudizio;
4) illegittima determinazione del danno in via equitativa.
L'appellata Parte 3 si è costituita in giudizio chiedendo in via preliminare l'accertamento dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 CPC e chiedendone, nel merito, il rigetto e la conferma delle sentenze impugnate.
Con note depositate per l'udienza del 23.10.2023 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE La società Parte 3 ha evocato in giudizio la società Controparte_1
[...] e quest'ultimo anche in proprio avanti al Tribunale di Vicenza, allegando di essere titolare del marchio Parte 3 e di una rete di punti vendita in franchising gestiti da affiliati nella provincia di Vicenza operanti nel settore della preparazione, confezione e vendita di pizze da banco e da asporto, con propri elementi di identificazione (design, uso di colori specifici, arredi punti vendita, abbigliamento personale e packaging dei prodotti) e di cedere agli affiliati l'uso del cd. "sistema green pizza", consistente in particolari modalità e tempi di preparazione, cottura e conservazione delle varie specie di pizze poste in vendita e, senza esclusiva, dell'insegna" Pt 3
[...] ”.
Sosteneva che l'affiliazione comporta l'obbligo dell'affiliato di acquistare dall'affiliante i prodotti forniti da quest'ultimo, in particolare l'impasto base per pizza, cd. "palline”, e di osservare le procedure e l'utilizzo di prodotti da commercializzarsi con il marchio Parte_3 e che "
all'affiliazione consegue l'obbligo di non concorrenza a carico dell'affiliato per un biennio successivo alla cessazione del rapporto.
Rilevava di avere stipulato con la società convenuta, in data 03.01.2003, un contratto di affiliazione commerciale della durata di dieci anni dal 03.01.2003 al 28.02.2013 (cfr. doc. 1 primo grado appellata) e che con lettera raccomandata del 09.02.2012 la convenuta aveva comunicato la propria volontà di recedere dal detto contratto alla naturale scadenza (cfr. doc. 2 primo grado appellata).
L'attrice deduceva l'inadempimento della convenuta per non avere consentito, alla scadenza del rapporto negoziale predetto, il suo subentro nell'azienda, in violazione dell'art. 18) del contratto di affiliazione (cfr. doc. 7 primo grado appellante), avendo dato disdetta al contratto di locazione relativo all'immobile sito in Schio, via dell'Industria, n. 68 (cfr. doc. 2 primo grado appellata).
Asseriva che tali circostanze l'avevano condotta alla determinazione di non acquistare le attrezzature ed i prodotti forniti all'affiliata secondo le cd. "rimanenze di magazzino" esistenti al termine del rapporto contrattuale, come da stima effettuata dallo Controparte_5 (cfr.
doc. 4 primo grado appellata), secondo le previsioni del contratto.
L'attrice inoltre lamentava che la convenuta aveva utilizzato nella preparazione delle pizze preparati di pasta lievitata prelevati da altra pizzeria denominata "CP con sede in
figlia di Parte 2Schio, via Rovereto, n. 80, gestita da CP 6 e che, tra l'altro,
quest'ultima aveva "copiato" dall'esercizio commerciale della società convenuta elementi identificanti, quali i colori delle pareti esterne, le divise del personale, gli arredi, ecc., con evidente conseguente confusione commerciale.
Chiedeva quindi, previe le declaratorie di nullità o di annullabilità di qualsivoglia clausola ostativa al proprio subentro nei locali di Schio, via dell'Industria, n. 68 e della disdetta del contratto di locazione, la pronuncia di sentenza ex art. 2932 Cod. Civ. che producesse gli effetti del contratto
Controparte_1 di Controparte 1 sita in Schio, via di cessione del complesso aziendale dell'Industria, n. 68 in favore della stessa a fronte del pagamento della somma di € 14.065,00.
Chiedeva, inoltre, che la convenuta procurasse il rilascio dei locali dove si svolgeva l'attività dal locatore alla cessionaria, con condanna al risarcimento del danno subito, consistente nella perdita delle royalties nel quinquennio, nella perdita degli utili sulle vendite per preparazione della pizza nel quinquennio, nella perdita del guadagno nel quinquennio, da determinarsi con riferimento alla gestione degli anni precedenti fino all'effettivo subentro.
In via subordinata, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni in misura non inferiore ad € 200.000,00, con interessi e rivalutazione, trattandosi di debito di valore. Si costituiva la convenuta contestando quanto dedotto dall'attrice, chiedendo il rigetto delle domande da essa svolte e, in via riconvenzionale, eccependo la nullità del contratto del
03.01.2003, antecedente alla legge sul franchising n. 129/2004 per abuso da parte dell'attrice della dipendenza economica dell'affiliata, in quanto il contenuto negoziale dell'accordo determinava uno squilibrio di diritti e di obblighi tra le parti, deducendo inoltre l'indeterminatezza dell'oggetto e la carenza dei presupposti identificativi del negozio giuridico indicato dall'attrice trattandosi, invece, di contratto di somministrazione.
La convenuta eccepiva l'inadempimento dell'attrice nell'acquisto degli arredi e delle stigliature e la nullità, deducibile ex officio, consistente nel mancato adeguamento, ex art. 9, comma 2, I. n.
129/2004, del contratto scritto del 03.01.2003 al citato ius superveniens.
La causa veniva istruita mediante prove orali e con la sentenza non definitiva n. 195/2019 il
Tribunale rigettava la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 Cod. Civ. e rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Il Tribunale, sulla base del contratto sottoscritto tra le parti, riteneva preliminarmente esistente un rapporto di franchising mediante il quale l'affiliata avrebbe beneficiato del c.d. “sistema pizzeria
Parte 3 "e della sua rete commerciale.
Respingeva le eccezioni di nullità del contratto, evidenziando che lo stesso era stato eseguito per l'intera sua durata, e di indeterminatezza dell'oggetto del contratto, che era noto alle parti, veniva attuato mediante il regolare versamento delle royalties e non conteneva obblighi onerosi.
Con riferimento all'art. 18), contenente la disciplina conseguente alla cessazione del rapporto, il
Tribunale riteneva che la circostanza che le parti fossero rispettivamente obbligate a cedere e ad acquistare l'azienda CP 1 , subentrando nel contratto di locazione, non trovasse copertura negoziale in quanto tale previsione era estranea al testo del contratto.
Riteneva provato l'inadempimento della società convenuta con riferimento agli obblighi, di mancato subentro e di non concorrenza, rilevando che, in corso di rapporto, la stessa aveva acquistato impasti per pizza da altra pizzeria gestita dalla figlia del legale rappresentante [...]
Parte 2 invece che dall'affiliante e per la confusione della clientela tra Parte 3
l'attività della convenuta e quella gestita dalla figlia del Pt 2 che avevano assunto le stesse caratteristiche esterne, in violazione dell'art. 8 del contratto.
All'udienza del 15.02.2019 il difensore di parte convenuta formulava riserva d'appello avverso la sentenza non definitiva.
Con la sentenza definitiva il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, condannava i convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 160.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
Ritenendo inattendibile la contabilità della società convenuta, il Tribunale liquidava in via equitativa il danno per l'inadempimento consistente nel mancato subentro dell'attrice nell'attività
aziendale e nel mancato esercizio dell'attività commerciale per il biennio di residua durata della locazione dell'immobile in cui era situato l'esercizio commerciale della società convenuta.
Con riferimento alla contabilità della società convenuta per l'anno 2010 determinava equitativamente il danno in € 100.000,00 per il mancato acquisto da parte dell'attrice di impasti e di ingredienti per il confezionamento delle pizze;
in € 30.000,00 per la mancata realizzazione delle royalties;
in € 30.000,00 per la concorrenza sleale. Rigettava, per difetto di prova, l'ulteriore domanda attorea di risarcimento del danno all'immagine.
Così illustrati i fatti, va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. come sollevata dagli appellati, atteso che l'atto di impugnazione consente di individuare le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere il contenuto delle censure e alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Va, invero, osservato che "la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc.
civ., per la rituale proposizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice" (Cass. n. 22781 del 27.10.2014; cfr.
anche Cass. ord. n. 13535 del 30.05.2018). Ciò è senz'altro ravvisabile nella specie.
Nel merito, l'appello si profila meritevole di accoglimento per quanto di seguito specificato.
Con il primo motivo l'appellante lamenta in primo luogo l'errore del primo giudice per avere qualificato il rapporto oggetto di causa come contratto di franchising, non ricorrendo i presupposti di tale figura contrattuale.
L'errore viene inoltre esteso al mancato rilievo della nullità del contratto in quanto non era stato adeguato alla I. n. 129/2004 in base alla norma transitoria (art. 9) e, sotto diverso profilo, alla nullità per abuso di dipendenza economica ex l. n. 192/1998, avendo il Tribunale reso su tali punti una motivazione meramente apparente e incomprensibile.
L'appellante sostiene la mancanza di elementi idonei a qualificare il rapporto negoziale oggetto di
Parte 3 era stata costituita il causa quale contratto di franchising in quanto la società
13.11.2002 tra i soci Controparte_7 e mentre la società Controparte_1 Parte 4
[….. Parte_2 era stata costituita il 09.12.2002 tra il socio accomandatario Parte 2 e
Controparte 7 e Parte 4 (cfr. doc. 3 primo grado appellante).
Le due società rappresentavano entità giuridicamente autonome sul piano organizzativo e patrimoniale, configurando un'ipotesi di gruppo societario, e Parte 3 sia per i vincoli contrattuali sia per la presenza dei propri soci nella compagine sociale di Controparte_1 di
' esercitava nei confronti di quest'ultima attività di controllo e un'influenza Parte 2
dominante all'interno dell'assemblea ordinaria della società controllata, per cui il contratto non era intervenuto fra due soggetti economicamente e giuridicamente indipendenti. A fronte dei previsti corrispettivi l'affiliante non aveva concesso né trasferito all'affiliata la disponibilità di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi,
denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how,
brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, né l'asserita affiliante aveva inserito l'asserito affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi, essendo stata costituita soltanto un mese prima dell'affiliata e non è risultato essere stato corrisposto il corrispettivo di ingresso nella rete dei pretesi affiliati.
La tesi è infondata.
La sentenza impugnata ha inquadrato il rapporto oggetto di causa nell'ambito del contratto di franchising desumendo dal contenuto del contratto sottoscritto da Controparte_1 e da
Controparte 1 aveva riconosciuto ed Parte 2 (cfr. doc. 1 primo grado appellata) che accettato per i dieci anni della durata del contratto la rete commerciale di e i Parte_3
rispettivi ruoli di affiliante e affiliata, assumendosi l'obbligo di pagamento di royalties dovute per il suo ingresso nella rete commerciale di Parte 3 e per l'assistenza imprenditoriale derivante dall'utilizzo del c. d. sistema pizzeria Parte 3 e delle insegne, dei prodotti, delle metodologie, delle attrezzature, dei servizi e dell'esperienza dell'affiliante.
Il Tribunale ha correttamente valorizzato, oltre al nomen iuris attribuito dalle parti al contratto oggetto di causa, la sussistenza degli elementi tipici del contratto di franchising, quali l'inserimento dell'affiliato in una catena di distribuzione e il pagamento da parte dell'affiliato delle royalties di ingresso e degli altri elementi caratterizzanti la fattispecie come l'addestramento,
l'obbligo di acquisto di prodotti destinati alla vendita e i controlli da eseguirsi da parte dell'affiliante.
Deve osservarsi che il franchising è un contratto tra due soggetti indipendenti che prevede, di fronte a un corrispettivo, la concessione di un insieme di diritti come marchi, brevetti e know-how, allo scopo di commercializzare sul territorio beni o servizi.
Le parti del contratto sono il franchisor, ovvero l'impresa che cede i diritti, e il franchisee, ossia il soggetto che a fronte di un corrispettivo può usufruire di marchi, di diritti d'autore, di brevetti, di consulenze e di un ricco bagaglio di conoscenze utili per gestire al meglio l'attività commerciale.
Al franchisor corrisponde un numero variabile di franchisee distribuiti sul territorio da cui deriva un network di imprese che commercializzano, seguendo le medesime modalità, lo stesso prodotto o servizio, tanto da apparire dall'esterno come tanti punti vendita di un'unica azienda mentre si tratta di imprese differenti, le quali però sono legate a un unico franchising dal rapporto di affiliazione commerciale.
Il franchisor crea un'ampia rete di distribuzione senza dover intervenire direttamente a livello locale, minimizzando il rischio d'impresa e l'affiliato può sfruttare l'appeal commerciale dell'affiliante con costi di lancio ridotti contando sul supporto dal franchisor.
Nella specie il Tribunale ha correttamente ravvisato la ricorrenza degli elementi costitutivi del contratto di franchising, essendo risultato sia che i signori CP 7 e Parte 4 non avevano mai
Controparte 1 e che il signor Pt 2 non aveva mai fattofatto parte della compagine sociale di parte di per cui si trattava di due imprese tra loro indipendenti, sia che le parti Parte 3
avevano dato spontanea esecuzione per dieci anni alle previsioni del contratto stesso. Parte 3Alla circostanza, risultante dalle visure camerali, secondo la quale, essendo stata
[...] costituita il 13.11.2002, non avrebbe potuto al momento della stipula del contratto del
03.01.2003 vantare il requisito di possedere una formula imprenditoriale originale e sperimentata non può attribuirsi la rilevanza dedotta dall'appellante, proprio in considerazione della spontanea e prolungata esecuzione del contratto da parte dei contraenti, come ha evidenziato il Tribunale.
Con ordinanza n. 20294 del 26.07.2019 la Corte di Cassazione ha ribadito che nell'attività
interpretativa del contratto da parte del giudice di merito il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, poiché il richiamo dell'art. 1362 Cod. Civ. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche quando il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti, per cui assume rilevanza anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 Cod. Civ., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole tenendosi altresì conto del comportamento successivo delle parti.
Analogamente, si è detto che per sottrarsi al sindacato di legittimità l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni;
sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (cfr. Cass. Sentt. 20.11.2009, n. 24539, 18.11.2013, n. 25861, e 04.03.2014, n. 5016).
L'interpretazione offerta dal Tribunale del contenuto degli obblighi assunti dalle parti con il contratto oggetto di causa appare logica e coerente sia con il dato letterale delle espressioni utilizzate dalle parti, sia con le finalità da esse perseguite risultanti dall'esame complessivo delle diverse clausole e con il comportamento successivamente tenuto, e va pertanto confermata.
Con riferimento all'eccezione di nullità del contratto per abuso di dipendenza economica ex art. 9
della I. n. 192 del 1998, gli appellanti hanno dedotto che il preteso franchisee sarebbe venuto a trovarsi in una situazione di dipendenza rispetto al franchisor in quanto, per adeguarsi al particolare sistema di produzione e distribuzione dell'impresa cliente e fornitrice, si trovava in condizione di non poter usufruire di soddisfacenti alternative sul mercato e che la società [...] Parte 3 all'epoca della stipulazione del contratto era l'unico soggetto sul territorio che si presentava quale gestore di una catena in franchising di pizza da asporto, per cui aveva potuto pertanto imporre le condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose di abuso del diritto (cfr. artt. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 contratto doc. 1 primo grado appellata).
Tali limitazioni non sarebbero state compensate dai vantaggi derivanti dal rapporto di affiliazione sotto il profilo dell'immagine legata a quella del produttore, della fruizione delle metodologie di vendita, della preparazione tecnica del personale, del maggior assortimento e della più pronta disponibilità della merce.
Anche sotto questo profilo la doglianza non convince, in quanto le formule contrattuali e le obbligazioni reciproche assunte dalle parti risultano chiaramente specificate nel testo del contratto ed è stato accertato che non si era verificata la perdita di autonomia e di indipendenza dell'affiliata.
Il Tribunale, quindi, ha correttamente escluso la ricorrenza nella fattispecie della situazione di dipendenza economica necessaria per l'applicazione dell'art. 9 della Legge n. 192 del 1998
ritenendo che l'affiliato non fosse privo di alternative economiche sul mercato ed escludendo la responsabilità dell'affiliante per il presunto controllo dell'attività commerciale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1184/2021, ha chiarito che le limitazioni commerciali previste in un contratto di franchising non integrano di per sé un abuso di posizione dominante,
che richiede la prova specifica, il cui onere è posto a carico dell'affiliato.
La Suprema Corte ha stabilito che ai fini dell'applicazione della norma sopra indicata è
necessario in primo luogo provare che lo squilibrio sia "eccessivo" ai sensi dell'art. 9, comma 1
della legge n. 192 del 1998 e che l'altro contraente fosse realmente privo di alternative economiche sul mercato (rilevando, ad esempio, la dimensione della società dipendente, che non permetta agevolmente di differenziare la propria attività, o l'avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); in secondo luogo, occorre indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell'impresa dominante (quale potrebbe essere, ad esempio, la legittima esigenza di modificare le proprie strategie di espansione, di adattare il tipo o la quantità del prodotto, ma anche di spuntare legittimamente migliori condizioni), in quanto volta, al contrario,
essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui.
Secondo la Suprema Corte non ogni situazione di dipendenza economica può dirsi vietata, ma unicamente quella che sia abusivamente sfruttata dalla parte dominante, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale.
L'onere della prova di tali presupposti resta a carico dell'attore che invochi le tutele previste dalla legge n. 192 del 1998, ex art. 9.
Nella specie il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto che l'affiliazione comportava l'obbligo di esercizio di un'attività di pizzeria per asporto con le insegne e secondo i metodi ed istruzioni dell'affiliante in accordo e in esecuzione delle clausole del contratto, cui l'affiliata aveva dato spontanea esecuzione per dieci anni, pagando le royalties dovute senza alcuna eccezione, per cui la collaborazione con l'affiliante senza eccezioni di sorta aveva avuto una durata considerevole.
Riguardo all'adeguamento del contratto alla legge n. 129 del 2004, deve osservarsi che si tratta di una norma senza sanzione e che, in ogni caso, l'appellante non ha indicato sotto quale profilo il preteso mancato adeguamento del contratto ai sensi della predetta normativa avrebbe leso i suoi diritti.
Non può ritenersi sussistente neppure la nullità del contratto per mancanza di causa.
Dall'istruttoria è emerso che il signor Pt 2 era stato istruito presso due punti vendita Parte_3
già operativi da almeno un anno, che aveva acquistato l'impasto della pizza "green" e che per dieci anni, unitamente alla società della quale era socio, aveva pagato le royalties all'affiliante.
E' risultato provato che il franchisor aveva inserito il franchisee nella sua rete commerciale, che le royalties previste dal contratto erano state commisurate al giro d'affari dell'affiliata; le parti, inoltre, avevano rispettato la scadenza naturale del contratto e l'affiliata aveva inviato lettera di disdetta entro il termine previsto.
E' risultato provato che l'affiliante aveva insegnato a Pt 2 la catena delle operazioni per la preparazione, il confezionamento, la presentazione e l'approvvigionamento degli ingredienti per la pizza e che gli aveva consegnato le chiavi del locale già arredato di tutte le attrezzature per l'avvio dell'attività, che lo stesso era stato adeguatamente istruito e formato da Parte 3
nei punti vendita della stessa già operativi da almeno un anno e che aveva acquistato l'impasto della pizza "green" al fine di preparare un prodotto “green”, con conseguente sussistenza della causa del contratto.
L'appellante lamenta inoltre la nullità del contratto per l'indeterminatezza dell'oggetto, in quanto l'art. 3 comma 4, lettera d) della Legge n. 129/2004 prescrive che il contratto deve contenere "la specifica del know-how fornito dall'affiliante all'affiliato”, sostenendo che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di merito il contratto di franchising nel quale sia omessa l'indicazione specifica del know how, ovvero nel caso in cui il know-how non sia stato rappresentato dalle parti in modo sufficientemente esauriente, tale da rendere possibile la verifica del rispetto dei requisiti formali di cui agli artt. 1, comma 3, lett. a), e 3, lett. d), della I. n. 129/2004, sarebbe nullo.
Anche sotto tale profilo la doglianza non merita accoglimento.
La Corte di Cassazione ha ritenuto non possa esservi un contratto che attribuisca lo sfruttamento del know how separatamente dallo sfruttamento e l'utilizzo dei brevetti in quanto “le conoscenze che nell'ambito della tecnica industriale sono richieste per produrre un bene, per attuare un processo produttivo o per il corretto impiego di una tecnologia, nonché le regole di condotta che,
nel campo della tecnica mercantile, vengono desunte da studi ed esperienze di gestione imprenditoriale (cosiddetto know how in senso ampio), ove presentino il carattere della novità
(quando comportano vantaggi d'ordine tecnologico o competitivo) e della segretezza (quando non sono divulgate) assumono rilievo come autonomo elemento patrimoniale suscettibile di utilizzazione economica da parte del possessore (cosiddetto know how in senso stretto) anche se derivino da invenzioni brevettabili che il titolare non intenda brevettare e preferisca sfruttare in regime di segreto, o da ideazioni minori non costituenti vere e proprie invenzioni brevettabili" (cfr.
Cass. Ord. n. 10420/2019).
Deve, quindi, escludersi l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
L'appellante sostiene, inoltre, che il primo giudice, a fronte delle specifiche eccezioni di nullità
formulate sotto tutti i dedotti profili, con la sentenza non definitiva n. 195/2019, sulla base di una motivazione meramente apparente, avrebbe ritenuto il contratto nullo suscettibile di sanatoria mediante la sua esecuzione, in violazione del principio di diritto secondo il quale il contratto nullo non può essere sanato, omettendo pertanto ogni motivazione sul punto e adottando una motivazione apparente.
La doglianza è infondata.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33341 del 17.12.2019, ha stabilito che una motivazione deve ritenersi meramente apparente nell'ipotesi in cui dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (cfr. anche Cass. n. 22949 del 2018; v.
anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Nella specie il Tribunale, sulla base di argomentazioni logiche e coerenti, che consentono di comprendere l'iter motivazionale seguito, ha partitamente esaminato le eccezioni di nullità svolte dall'odierna appellante respingendole senza operare nel rimarcare la prolungata e puntuale
-
esecuzione del contratto da parte dei contraenti per oltre dieci anni - alcuna "sanatoria del contratto nullo", ma sul presupposto dell'insussistenza dei vizi che, secondo la tesi dell'appellante, ne avrebbero determinato la nullità, escludendo la presenza in esso di clausole determinate dal franchisor particolarmente onerose e vessatorie nei confronti del franchisee.
Le censure oggetto del primo motivo vanno, quindi, respinte sotto ogni profilo.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'errore del Tribunale per avere ritenuto la sussistenza di elementi di inadempimento in capo alla convenuta e per avere liquidato in via equitativa voci di danno in mancanza di prova, violando il disposto di cui all'art. 115 e dell'art. 116 c.p.c.
Con riferimento all'obbligo di non concorrenza l'appellante sostiene che già dalla lettura del punto
8) del contratto del 03.01.2003 si evincerebbe che tale clausola negoziale è intesa non a limitare l'iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento, essendo il divieto di non concorrenza privo di limitazione territoriale e generico, tanto da rendere nulla la relativa clausola per violazione di norme imperative.
Sostiene che non sarebbe risultato provato e neppure allegato che Controparte_1 avesse
intrapreso nell'ambito dello stesso mercato in cui operava Parte 3 un'attività economica che potesse ritenersi idonea a rivolgersi alla clientela di quest'ultima e che fornisse servizi idonei a soddisfare le esigenze della stessa.
Rileva che l'attività in asserita concorrenza non avrebbe potuto essere ritenuta quella svolta da
Controparte 8 di cui era titolare la figlia di Parte 2 priva, quest'ultima, di '
legittimazione passiva e che l'assunto secondo il quale l'attività in concorrenza sarebbe stata gestita da tramite la figlia doveva ritenersi del tutto arbitraria. Parte_2
Sostiene inoltre che il primo giudice avrebbe errato nel non rilevare il difetto di legittimazione passiva degli appellanti con riferimento alla confusione tra l'attività aziendale di Pt 3 Parte 3
e quella di CP 4 e che avrebbe erroneamente valutato le prove testimoniali acquisite. Il Tribunale avrebbe, quindi, erroneamente ritenuto provato che Parte 2 gestisse la pizzeria CP 4 a Schio tramite la figlia CP 6 e che da questa prelevasse impasti per pizza ed altri alimenti utilizzati nel confezionamento delle pizze valorizzando la sola dichiarazione testimoniale resa in giudizio dal teste Testimone 1 investigatore privato incaricato '
dall'appellata.
Quest'ultimo si era limitato a confermare la paternità della relazione dell'attività investigativa prodotta dall'appellata e comunque aveva eseguito l'attività investigativa soltanto nei giorni 19,
20, 22 e 23.01.2013, ossia per un lasso di tempo assai limitato a fronte della durata decennale del contratto in questione;
per contro, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dal teste Testimone 2 per il solo fatto che lo stesso fosse sentimentalmente legato alla figlia di Pt 2 e avrebbe completamente omesso di valutare le dichiarazioni dei testi e Testimone 4 che sarebbero state decisive per escludere la contestata Testimone 3 '
condotta di parte appellante intesa a confondere l'identità delle attività aziendali dell'appellata e i prodotti.
Le doglianze non sono condivisibili.
Con la sentenza n. 195/2019 il Tribunale ha correttamente valorizzato gli esiti delle indagini private svolte dall'investigatore su incarico dell'appellata e il teste Tes 1 sentito all'udienza del
01.12.2015, ha confermato di avere constatato che l'affiliata acquistava l'impasto di pizza dalla pizzeria gestita dalla figlia di Pt 2
Tale circostanza è di per sé è idonea ad integrare la violazione degli obblighi di cui agli artt. 6 e 8
del contratto stipulato dalle parti (cfr. doc. 1 primo grado appellata) e a comprovare l'inadempimento dell'appellante, dovendo ritenersi irrilevanti le dichiarazioni rese alla stessa udienza dalla teste Testimone 3 e all'udienza dell'8.03.2016 dalla teste Testimone 4 , le quali hanno riferito soltanto in ordine alle circostanze relative ai colori delle divise indossate dai dipendenti della convenuta. La Corte di Cassazione si è più volte espressa sul valore di prova piena della relazione dell'investigatore privato unita alla sua testimonianza (cfr. Cass. Ord. n. 16735/2022).
Riguardo all'inattendibilità del teste Tes 2 sentito all'udienza del 01.12.2015, il Tribunale non ha limitato la sua valutazione al rapporto affettivo dello stesso con la figlia del convenuto, ma ha evidenziato anche la inattendibile ricostruzione fornita dal teste e la mancanza di riscontri oggettivi delle dichiarazioni dallo stesso rese, non essendo mai stata dedotta in giudizio la circostanza secondo la quale la figlia del signor Pt 2 aveva chiesto in più occasioni al padre di conservare nelle celle frigorifere della pizzeria da lui gestita gli impasti della pizza prodotta da essa prodotta in quanto i suoi frigoriferi non funzionavano correttamente.
Non è stata fornita alcuna documentazione attestante il verificarsi dei guasti alle celle frigorifere della pizzeria di e il fatto che il teste Tes 2 che svolgeva attività di pizzaiolo nella CP_6
pizzeria di CP 6 abbia dichiarato di avere eseguito personalmente le riparazioni non '
consente alcuna verifica della veridicità di tali circostanze, peraltro mai emerse prima delle dichiarazioni del teste.
Va, pertanto, condivisa la tesi del Tribunale secondo la quale l'istruttoria ha permesso di confermare la violazione da parte della convenuta del divieto di concorrenza mediante induzione della clientela in confusione a causa del promiscuo utilizzo degli elementi caratterizzanti il contratto di franchising sottoscritto tra le parti del presente giudizio con altri elementi ad esso estranei.
Di qui l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva degli appellanti, essendo formalmente gestita risultato provato che il signor Pt 2 aveva utilizzato l'attività di CP 4
dalla figlia, per la violazione degli obblighi scaturenti dal contratto oggetto di causa.
E' risultato provato che Parte 2 nel corso del rapporto aveva preparato e commercializzato il prodotto Parte 3 con il marchio dell'affiliante con le caratteristiche da esso decise e che il rapporto commerciale aveva avuto seguito fino a quando nella stessa località di Schio la figlia di Parte 2 aveva aperto e gestito a suo nome la pizzeria allestendo i locali e le divise degli addetti come quelli di Parte 3 e denominata CP 4
che Pt 2 aveva prelevato la pasta di pizza dalla pizzeria della figlia utilizzando il locale di CP_1
'con ciò rendendosi gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto.
[...]
Anche su questo punto la sentenza deve trovare conferma.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'inadempimento di Controparte_1 per il mancato subentro della società appellata nel contratto di locazione relativo all'immobile in cui la stessa aveva esercitato fino al febbraio
2013 la sua attività aziendale. Parte 3 ha svolto domanda di esecuzione in forma specifica art. 2932 Cod. Civ. per conseguire il subentro nel contratto di locazione del locale sito in Schio, viale dell'Industria, n. 68
chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti fino all'effettivo subentro, che il Tribunale ha respinto.
Sostiene che l'appellata Parte 3 avrebbe prestato acquiescenza in merito a tale statuizione, non impugnandola in via incidentale e che si sarebbe formato il giudicato interno sulla domanda ex art. 2932 Cod. Civ. e il giudicato interno implicito sulla domanda di risarcimento del danno per il mancato subentro. La doglianza è infondata, avendo il Tribunale, con la sentenza parziale, respinto la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 Cod. Civ.
Non si è formato il giudicato interno implicito sulla domanda di risarcimento danno che si riferisce alla condotta asseritamente inadempiente di Pt 2 perché nel contratto era stabilito che lo stesso avrebbe fatto tutto quanto necessario e possibile per consentire il subentro dell'affiliante nel contratto di locazione.
Sotto questo profilo non può ritenersi sussistente il dedotto inadempimento in quanto il mancato subentro nel contratto di locazione non è avvenuto a causa della condotta tenuta da parte appellante.
E' stata acquisita la prova che erano intervenuti numerosi contatti e incontri tra i proprietari dell'immobile Parte_5 e il signor CP 7 per definire la questione relativa alla locazione
Parte 3 (cfr. teste dell'immobile ai fini della prosecuzione del contratto con l'affiliante
[...]
Testimone_6 udienza 07.10.2016), ciò che non è Tes 5 , udienza 01.12.2015 e teste ' Parte 3 a non coltivare l'iniziativa e fare tutto quanto avvenuto in quanto era stata proprio necessario per concretizzare il subentro.
Conseguentemente nulla può essere riconosciuto all'appellata a titolo di risarcimento del danno per gli asseriti danni da mancato subentro nel contratto di locazione.
Con il quarto motivo l'appellante, premettendo l'insussistenza del contestato inadempimento,
sostiene che l'appellata non avrebbe subito alcun danno concreto e censura l'arbitraria liquidazione in via equitativa operata dal Tribunale, non potendo il danno mai essere identificato in re ipsa e dovendo essere allegato e provata senza possibilità di ricorrere alla determinazione equitativa.
Rileva che la liquidazione ex art. 1226 Cod. Civ. richiede il raggiungimento della prova della sussistenza del danno che sarebbe mancata, in quanto il Tribunale avrebbe accertato la parziale utilizzabilità della contabilità depositata dal rilevando che la quantificazione delParte 2
giro d'affari della società convenuta non era completa o totalmente attendibile e utilizzando come parametro l'anno 2010, ossia l'anno precedente l'apertura della società CP 4
La doglianza appare meritevole di accoglimento.
Deve osservarsi che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione "la liquidazione in via equitativa del danno di cui all'art. 1226 Cod. Civ. postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità" (cfr.
Cass. n. 4534/2017).
Nella specie il Tribunale, sulla base dell'istruttoria acquisita al giudizio, ha ritenuto provata la sussistenza di un danno risarcibile a carico dell'appellata ed ha evidenziato la difficoltà di accertarlo nel suo preciso ammontare in ragione dell'incompletezza e della non attendibilità della quantificazione del giro d'affari della società convenuta a causa delle discrepanze evidenziate in sentenza.
Il Tribunale ha quantificato il danno in via equitativa operando una ricostruzione contabile dei dati reddituali forniti da e utilizzando come parametro di valutazione l'anno 2010,Parte 2
precedente all'aperura di e i mancati ricavi di CP 1CP moltiplicati per due anni di durata residua del contratto di locazione con riferimento all'anno 2010, arrotondati in ragione della differenza tra entrate uscite.
Il danno da mancato acquisto di palline pizze e di condimenti è stato determinato utilizzando come parametro la mancata vendita dei prodotti direttamente dalla convenuta e la mancata realizzazione di royalties derivanti dal contratto, in considerazione del minor acquisto di palline di pizza da parte dell'appellante e dell'acquisto di farina per pizza in quantitativi elevati da fornitori terzi.
I criteri utilizzati dal Tribunale per accertare l'effettiva sussistenza e per la liquidazione non sono condivisibili.
La Suprema Corte ha stabilito che "il lucro cessante per effetto della concorrenza sleale per imitazione servile della forma del prodotto dell'impresa concorrente può essere determinato attraverso l'analisi dei bilanci, ovvero dei conti economici del danneggiato, purchè si identifichi lo spazio di mercato dentro il quale la confondibilità, che costituisce l'essenza dell'illecito summenzionato, è stata realizzata" (cfr. Cass. civ. Sez. I, 22.08.1997, n. 7869). Ancora, con maggiore chiarezza esplicativa, si è osservato che "per poter procedere alla liquidazione equitativa del danno è corretto servirsi di parametri quali la diminuzione delle vendite che si è verificata dopo l'illecito, e che non è dipesa dall'andamento del mercato, e la perdita di utile per minor fatturazione della società lesa, nel medesimo periodo. A tale danno va aggiunto poi quello derivante dall'aumentato costo per la creazione di un nuovo mercato (difficoltà
connesse al reperimento di una nuova clientela, da invogliare sovente con riduzioni di prezzi ed altri vantaggi per far fronte alla concorrenza)" (cfr. Corte d'Appello Bologna Sent. 21.01.1993).
Al contrario, la sentenza impugnata ha operato la valutazione in via equitativa del danno assumendo quali parametri i dati contabili riferiti all'attività del danneggiante odierno appellante, e non della società danneggiata.
Richiamato quanto sopra osservato in ordine al preteso danno da mancato subentro nel contratto di locazione, nulla può essere riconosciuto a titolo di risarcimento danni da concorrenza sleale.
Deve osservarsi che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il danno derivante dal compimento di atti concorrenziali illeciti per la violazione della clausola generale di cui all'art. 2598 Cod. Civ. o di uno specifico patto negoziale non può mai ritenersi in re ipsa ma costituisce conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla violazione e deve essere
autonomamente provato secondo i principi generali in materia risarcitoria per cui, pur essendo ben possibile la sua liquidazione ai sensi dell'art. 1126 Cod. Civ. è comunque necessaria la prova almeno presuntiva sia del fatto causativo del danno sia delle sue conseguenze pregiudizievoli,
patrimoniali e non, dedotte in giudizio.
E che in caso di violazione del patto di non concorrenza il danno va provato in concreto e quindi oltre all'astratta violazione, come nella specie, di una clausola di non concorrenza deve essere comunque provato il fatto costitutivo di una lesione patrimoniale o non patrimoniale obiettivamente apprezzabile della sfera giuridica del preteso danneggiato (cfr. Cass. Sentenza n.
16294/2012). Pertanto, l'appellata non soltanto avrebbe dovuto provare la sussistenza dei presupposti causativi del danno da essa lamentato ma anche fornire gli elementi funzionali e utili alla sua quantificazione.
Non possono pertanto essere condivise le modalità di quantificazione del danno da concorrenza sleale, che il Tribunale ha determinato in € 30.000,00 utilizzando i medesimi parametri sopra indicati.
L'appellata, oltre a non aver fornito alcun elemento utile ai fini della ricostruzione del mercato rilevante, non ha allegato né comprovato il calo di fatturato della propria azienda durante la vigenza del contratto, rendendo in tal modo priva di supporto probatorio la sua pretesa risarcitoria.
Ai fini della risarcibilità del danno l'art. 1223 Cod. Civ. in relazione all'art. 1218 Cod. Civ. o agli artt. 2043 e 2056 Cod. Civ. il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento, ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita
(patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe dell'oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18.03.2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, deve concludersi che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11.11.2008. Cfr. anche Tribunale di
Roma, Sent. n. 3120/2023 del 23.02.2023). E l'appellata non ha provato la sussistenza effettiva della lesione patrimoniale che ha lamentato, né ha fornito elementi contabili certi e determinanti ai fini della quantificazione del danno che ha lamentato, neppure in applicazione del criterio equitativo stabilito dall'art. 1226 Cod. Civ.
Non è condivisibile neppure la liquidazione in € 30.000,00 del preteso danno da mancato acquisto di palline da pizza e condimenti, determinato presuntivamente dal Tribunale in base alla diminuita somministrazione di prodotti, ai mancati utili e alla mancata riscossione di royalties con riferimento agli utili ricavati dall'appellante nell'anno 2010.
L'appellante ha sostenuto che il danno da essa subito riguardava il calo nell'acquisto di impasto base per pizza sotto forma di palline, che si ripercuoteva negativamente sul pagamento delle royalties applicate, in quanto Pt 2 dal 2012, ossia fin dall'apertura della pizzeria CP 4
della figlia CP 6, si sarebbe rifornito dalla stessa e avrebbe acquistato molte meno palline per impasto di pizza da Parte 3
Pertanto, per l'anno 2012 avrebbe dovuto registrarsi una rilevante flessione del fatturato dell'appellante con riferimento all'acquisto di impasto di pizza sotto forma di palline da [...]
Parte_3
Tuttavia, dai dati estrapolati dalle fatture degli ordini che CP 3 aveva effettuato all'affiliante e dai corrispettivi dichiarati da quest'ultima - documentati dalla contabilità riferita al periodo 2003-
2013 corredata dagli scontrini fiscali prodotta in ottemperanza all'ordine del Giudice - è risultato
Controparte 1 aveva acquistato da Parte 3 n. 32.412,00 palline diche nel 2012
impasto per pizza rispetto alle n. 27.420,00 del 2011 e alle n. 30.120,00 del 2010 (cfr. anche note autorizzate Parte 3 del 30.05.2019), per cui il drastico calo di approvvigionamento in
CP 4 e il relativo danno non è risultatoconcomitanza con l'apertura della pizzeria provato, risultando al contrario per l'anno 2012 addirittura acquisto di "palline" superiore rispetto ai tre anni precedenti.
Anche in questo caso l'appellata, sulla quale incombeva l'onere della prova dei danni lamentati,
non risulta avere allegato, né idoneamente quantificato o documentato le minori royalties che avrebbe ricavato a causa della condotta dell'appellante rispetto a quelle che avrebbe dovuto conseguire in base al contratto.
L'appello va, quindi, accolto nei limiti di quanto sopra specificato
Le spese di entrambi i gradi vanno interamente compensate tra le parti all'esito della valutazione unitaria delle domande formulate fin dal primo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, in parziale accoglimento dell'appello, ogni ulteriore e diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
1) conferma la sentenza la sentenza non definitiva n. 195/2019;
2) in parziale riforma della sentenza definitiva del Tribunale di Vicenza n. 2085/2020 rigetta le domande risarcitorie dell'appellata Parte 3
3) compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi.
Così deciso in Venezia in data 30 aprile 2024.
Il Presidente
Dott. Rita Rigoni
Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Gabriella Pennetta