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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 3989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3989 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. nella causa civile iscritta al n. 30558/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Iasonna, come da procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Marazzita e dall'avv. Controparte_1
Francesco Prota, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione e divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
premesso che in questo procedimento è già stata emessa sentenza di separazione su accordo delle parti, passata in giudicato;
visto l'accordo raggiunto tra le parti anche per il divorzio, di cui alle note di trattazione scritta per l'udienza del 4.3.2025, di seguito riportato:
“ - i coniugi, economicamente indipendenti ed autosufficienti, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
- la figlia minore, sarà affidata ad entrambi i genitori, con residenza Persona_1
presso la casa della madre in Via Felice Anerio, 29 – 00199 – ROMA e permanenza di una settimana presso ciascun genitore, dal lunedì mattina all'uscita da scuola, sino al lunedì successivo all'entrata presso l'Istituto scolastico, secondo il calendario già in essere: durante la settimana di permanenza con ciascun genitore, l'altro potrà tenere con se la bambina il giovedì sera trascorrendo con la minore la cena, per poi riportarla a casa entro le ore 22.00.
La minore sarà affidata ai genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute che andranno decise di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni della minore e degli impegni scolastici della minore. Nei periodi di permanenza presso ciascun genitore, le parti si organizzeranno per la gestione della minore in autonomia, salvo diversi accordi e salvo proporre all'altro genitore di stare con la figlia in caso di impegni sopravvenuti: proposta che, di volta in volta, potrà essere accettata o meno rispettivamente dalle parti, secondo le loro disponibilità ed i loro impegni. Le telefonate e videochiamate alla figlia minore dovranno essere limitate a due (n. 2) giornaliere, così come dovrà essere rispettato il reciproco diritto di frequentazione, senza che l'uno o l'altro genitore debba imporre la propria presenza e salvo diverso accordo o richiesta e/o esigenza esplicita della minore (sia per quanto riguarda la frequentazione che per quanto riguarda le telefonate).
Per le vacanze estive scolastiche della figlia, previo accordo tra i genitori da stabilirsi entro il 30 giugno di ogni anno, il padre e la madre potranno tenere con sé con la minore per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto.
Alla fine del periodo dei 15 giorni consecutivi, l'alternanza settimanale sarà invertita in modo che comincerà con l'altro genitore in modo da evitare che la figlia stia per tre settimane consecutive con lo stesso genitore senza vedere l'altro.
In caso di disaccordo, si rispetterà il principio della alternanza settimanale,
Per quanto concerne le vacanze scolastiche natalizie, in mancanza di diverso accordo, la figlia trascorrerà ad anni alterni:
- dall'inizio delle vacanze natalizie sino alla vigilia compresa con pernotto (24 dicembre) con un genitore;
- dal giorno di Natale (25 dicembre dalle ore 10.00) al 31 (alle ore 10.00) con l'altro genitore;
- ed ancora dal 31 dicembre (alle ore 10,00) e sino al 6 gennaio con pernotto, con l'altro genitore.
L'alternanza è iniziata nel 2023 con la madre.
Quanto alle vacanze pasquali, la figlia le trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni (dalla chiusura della scuola alla riapertura), alla fine del periodo delle vacanze pasquali la minore ricomincerà l'alternanza settimanale con il genitore con cui non ha trascorso le vacanze pasquali, in modo da evitare che la figlia troppi giorni consecutivi con lo stesso genitore senza vedere l'altro. L'alternanza è iniziata nel 2023 con il padre.
Quanto alle ulteriori vacanze ciascun genitore potrà comunicare, a secondo delle proprie esigenze lavorative, perlomeno 15 giorni prima il periodo di vacanza che vuole trascorrere con la minore, nel rispetto degli impegni scolastici della stessa, anche al termine di detto periodo di vacanza ricomincerà l'alternanza settimanale con il genitore con cui non le abbia trascorse, in modo Per_1
da evitare che la figlia troppi giorni consecutivi con lo stesso genitore senza vedere l'altro.
trascorrerà il compleanno del papà e festa del papà con il papà, il compleanno della Per_1
mamma e festa della mamma con la mamma;
il compleanno della minore, laddove possibile, verrà trascorso dalla bimba con entrambi i genitori, ed in mancanza di accordo, ovvero di impossibilità, ad anni alterni con ciascun genitore. Tale alternanza è iniziata con il padre dall'anno 2023.
Tutto quanto sopra, salvo diverso accordo tra le parti.
- I genitori provvederanno al mantenimento della minore nei periodi di permanenza della stessa con ciascuno di loro e provvederanno al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie della figlia, scolastiche, mediche e ludico-sportive, necessarie o previamente concordate come da
Protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014 che si intenda qui trascritto integralmente;
- I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente gli indirizzi di residenza, in occasione di ogni variazione ove pernotterà la figlia, anche durante i periodi di vacanza, fornendo informazioni in merito al luogo, indirizzo ed eventuali recapiti telefonici.”; rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre
1970 n. 898 e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, valutato l'interesse della figlia minore;
ritenuto di compensare le spese di lite, in vista della natura della causa e dell'accordo raggiunto,
P.Q.M.
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti e Parte_1
in data 13.6.2010 in Roma;
Controparte_1
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010, parte II, atto n. 00252, serie A04);
-spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 7.3.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. nella causa civile iscritta al n. 30558/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Iasonna, come da procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Marazzita e dall'avv. Controparte_1
Francesco Prota, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione e divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
premesso che in questo procedimento è già stata emessa sentenza di separazione su accordo delle parti, passata in giudicato;
visto l'accordo raggiunto tra le parti anche per il divorzio, di cui alle note di trattazione scritta per l'udienza del 4.3.2025, di seguito riportato:
“ - i coniugi, economicamente indipendenti ed autosufficienti, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
- la figlia minore, sarà affidata ad entrambi i genitori, con residenza Persona_1
presso la casa della madre in Via Felice Anerio, 29 – 00199 – ROMA e permanenza di una settimana presso ciascun genitore, dal lunedì mattina all'uscita da scuola, sino al lunedì successivo all'entrata presso l'Istituto scolastico, secondo il calendario già in essere: durante la settimana di permanenza con ciascun genitore, l'altro potrà tenere con se la bambina il giovedì sera trascorrendo con la minore la cena, per poi riportarla a casa entro le ore 22.00.
La minore sarà affidata ai genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute che andranno decise di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni della minore e degli impegni scolastici della minore. Nei periodi di permanenza presso ciascun genitore, le parti si organizzeranno per la gestione della minore in autonomia, salvo diversi accordi e salvo proporre all'altro genitore di stare con la figlia in caso di impegni sopravvenuti: proposta che, di volta in volta, potrà essere accettata o meno rispettivamente dalle parti, secondo le loro disponibilità ed i loro impegni. Le telefonate e videochiamate alla figlia minore dovranno essere limitate a due (n. 2) giornaliere, così come dovrà essere rispettato il reciproco diritto di frequentazione, senza che l'uno o l'altro genitore debba imporre la propria presenza e salvo diverso accordo o richiesta e/o esigenza esplicita della minore (sia per quanto riguarda la frequentazione che per quanto riguarda le telefonate).
Per le vacanze estive scolastiche della figlia, previo accordo tra i genitori da stabilirsi entro il 30 giugno di ogni anno, il padre e la madre potranno tenere con sé con la minore per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto.
Alla fine del periodo dei 15 giorni consecutivi, l'alternanza settimanale sarà invertita in modo che comincerà con l'altro genitore in modo da evitare che la figlia stia per tre settimane consecutive con lo stesso genitore senza vedere l'altro.
In caso di disaccordo, si rispetterà il principio della alternanza settimanale,
Per quanto concerne le vacanze scolastiche natalizie, in mancanza di diverso accordo, la figlia trascorrerà ad anni alterni:
- dall'inizio delle vacanze natalizie sino alla vigilia compresa con pernotto (24 dicembre) con un genitore;
- dal giorno di Natale (25 dicembre dalle ore 10.00) al 31 (alle ore 10.00) con l'altro genitore;
- ed ancora dal 31 dicembre (alle ore 10,00) e sino al 6 gennaio con pernotto, con l'altro genitore.
L'alternanza è iniziata nel 2023 con la madre.
Quanto alle vacanze pasquali, la figlia le trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni (dalla chiusura della scuola alla riapertura), alla fine del periodo delle vacanze pasquali la minore ricomincerà l'alternanza settimanale con il genitore con cui non ha trascorso le vacanze pasquali, in modo da evitare che la figlia troppi giorni consecutivi con lo stesso genitore senza vedere l'altro. L'alternanza è iniziata nel 2023 con il padre.
Quanto alle ulteriori vacanze ciascun genitore potrà comunicare, a secondo delle proprie esigenze lavorative, perlomeno 15 giorni prima il periodo di vacanza che vuole trascorrere con la minore, nel rispetto degli impegni scolastici della stessa, anche al termine di detto periodo di vacanza ricomincerà l'alternanza settimanale con il genitore con cui non le abbia trascorse, in modo Per_1
da evitare che la figlia troppi giorni consecutivi con lo stesso genitore senza vedere l'altro.
trascorrerà il compleanno del papà e festa del papà con il papà, il compleanno della Per_1
mamma e festa della mamma con la mamma;
il compleanno della minore, laddove possibile, verrà trascorso dalla bimba con entrambi i genitori, ed in mancanza di accordo, ovvero di impossibilità, ad anni alterni con ciascun genitore. Tale alternanza è iniziata con il padre dall'anno 2023.
Tutto quanto sopra, salvo diverso accordo tra le parti.
- I genitori provvederanno al mantenimento della minore nei periodi di permanenza della stessa con ciascuno di loro e provvederanno al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie della figlia, scolastiche, mediche e ludico-sportive, necessarie o previamente concordate come da
Protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014 che si intenda qui trascritto integralmente;
- I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente gli indirizzi di residenza, in occasione di ogni variazione ove pernotterà la figlia, anche durante i periodi di vacanza, fornendo informazioni in merito al luogo, indirizzo ed eventuali recapiti telefonici.”; rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre
1970 n. 898 e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, valutato l'interesse della figlia minore;
ritenuto di compensare le spese di lite, in vista della natura della causa e dell'accordo raggiunto,
P.Q.M.
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti e Parte_1
in data 13.6.2010 in Roma;
Controparte_1
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010, parte II, atto n. 00252, serie A04);
-spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 7.3.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi