Decreto cautelare 10 luglio 2024
Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 21/07/2025, n. 14436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14436 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14436/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07457/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7457 del 2024, proposto da Dewran Società a Responsabilità Limitata Semplificata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Antonio Angelelli, Maria Rosaria Damizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Taurasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia della determinazione dirigenziale Municipio Roma I numero repertorio CA/1510/2024 del 25.6.2024 numero protocollo CA/109712/2024 del 25.6.2024 recante ad oggetto “Cessazione delle attività di vicinato e di laboratorio del settore alimentare esercitato senza titolo abilitativo dalla Dewran s.r.l.s. nel locale sito in Viale Giulio Cesare”, 126 a firma del dirigente dott. Pasquale Libero Pelusi, ed ogni altro atto presupposto e connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – esercente attività di laboratorio alimentare e di vicinato in Viale Giulio Cesare – ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con cui il competente ufficio dell’Amministrazione capitolina ha ordinato la cessazione dell’attività perché priva di titoli commerciali.
2. In particolare, da quanto esposto e versato in atti risulta che:
- in data 17.05.2023 la ricorrente ha presentato due SCIA per apertura di laboratorio alimentare e di connesso esercizio di vicinato;
- in data 5.07.2023 l’ufficio competente ha dichiarato la inefficacia di entrambe le SCIA perché l’attività ricade nell’area di cui all’All. 2 della DAC 109/2023, nella quale è vietata l’apertura di nuove attività di vendita nel settore alimentare ai sensi della vigente DAC 109/2023, art. 16;
- con ricorso r.g. n. 9919/2023 la ricorrente ha impugnato i provvedimenti di inefficacia delle SCIA e con ordinanza n. 5460/2023 il Tar ne ha sospesa l’efficacia;
- con sentenza n. 10724 del 27.05.2024 il Tribunale ha poi respinto il ricorso nel merito, confermando, dunque, l’inefficacia delle SCIA;
- con ricorso in appello r.g.n. 4701/2024 la ricorrente ha impugnato la predetta sentenza e con ordinanza n. 2572/2024 il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di discussione del gravame;
- nelle more del giudizio di appello, in esito a sopralluogo effettuato dalla Polizia locale di Roma Capitale, nel corso del quale è risultato che l’attività era aperta al pubblico nonostante la dichiarata inefficacia delle SCIA, l’ufficio competente ha adottato il provvedimento qui impugnato, con cui ha ordinato la cessazione dell’attività.
3. Avverso tale provvedimento la ricorrente si è (nuovamente) rivolta al Tribunale, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per:
- “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e segg. della legge 241/1990 e s.m. e i. anche in relazione alla Violazione art.97 costituzione e violazione degli artt. 1 e segg. legge 241/90, degli artt. 1337 e segg. e 1175 cod. civ.; Violazione e falsa applicazione della legge Regionale del lazio n. 22/2019 e della delibera attuativa della Giunta della Regione Lazio n. 634/2022 recante ad oggetto: "Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo Unico del Commercio), concernenti le attività commerciali in sede fissa e le forme speciali di vendita"; Violazione ed errata applicazione della Deliberazione n. 109/2023 dell’assemblea Capitolina; Eccesso di potere manifestatosi nelle figure sintomatiche della carenza dei presupposti, del travisamento dei fatti e della erroneità dei presupposti, della ingiustizia manifesta, della carenza di motivazione, della illogicità e contraddittorietà ”;
- “ Eccesso di potere manifestatosi nelle figure sintomatiche della carenza dei presupposti, del travisamento dei fatti e della erroneità dei presupposti, della ingiustizia manifesta, della carenza di motivazione, della illogicità e contraddittorietà. ”.
In estrema sintesi, atteso il rapporto di presupposizione tra la determinazione qui impugnata e i provvedimenti di inefficacia della SCIA, la ricorrente ha dedotto che dalla (ritenuta) illegittimità di tali provvedimenti deriverebbe la illegittimità, per invalidità derivata, anche della determinazione qui in esame.
Pertanto, in questa sede la ricorrente ha inteso espressamente riproporre le censure già formulate avverso i predetti provvedimenti, in primo grado e in grado di appello nei giudizi sopra indicati, deducendo, in sostanza, che Roma Capitale avrebbe agito sull’erroneo presupposto che l’attività debba essere autorizzata, quando invece la stessa poteva essere avviata dopo la presentazione della SCIA, a nulla rilevando che per le verifiche della P.A. sia previsto un termine di 60 giorni, non potendosi comunque ipotizzare un controllo sulla base di elementi sopravvenuti (quale è, nello specifico, l’approvazione della DAC 109/2023; questo profilo di censura è stato puntualmente sviluppato nel ricorso in appello, che è stato trascritto nel ricorso introduttivo del presente giudizio).
4. Roma Capitale si è costituita in giudizio in resistenza, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, perché proposto dopo l’adozione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, che avrebbe sospeso l’efficacia della sentenza di questo Tribunale, rendendo “ giuridicamente ineseguibile la D.D. di chiusura in argomento poiché espressamente emessa in attuazione della sentenza TAR poi sospesa ”.
5. Con decreto n. 3109/2024 è stata accolta l’istanza cautelare monocratica e con ordinanza n. 3942/2024 è stato ritenuto “ opportuno confermare la sospensione già disposta in via monocratica del provvedimento impugnato in questa sede, tenuto conto della sussistenza del pregiudizio lamentato e della prossima definizione del giudizio di appello sull’atto presupposto, come d’altro canto rappresentato anche dalla stessa Roma Capitale ”.
6. All’udienza pubblica dell’11.03.2025, su istanza di parte ricorrente l’esame del ricorso è stato rinviato, risultando ancora pendente il giudizio presso il Consiglio di Stato sugli atti presupposti.
7. Con memoria depositata in data 16.05.2025 Roma Capitale ha dato atto che, con sentenza n. 3838 del 6.05.2025, il Consiglio di Stato ha infine respinto l’appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza di questo Tribunale che ha confermato l’inefficacia delle SCIA di apertura dell’attività della ricorrente.
8. La ricorrente non ha più svolto difese e, alla pubblica udienza del 17.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, come sopra sollevata da Roma Capitale, in quanto con l’ordinanza n. 2572/2024 il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di discussione del gravame (art. 55, comma 10, c.p.a.); pertanto, al momento della notificazione del presente ricorso, i provvedimenti di inefficacia delle SCIA erano ancora sub iudice , ma efficaci.
Da ciò deriva che il consequenziale ordine di cessazione dell’attività, qui impugnato, ben avrebbe potuto essere eseguito; di talché sussisteva un interesse attuale e concreto alla contestazione dello stesso (eventualmente anche in via precauzionale).
10. Ciò chiarito, visto il successivo esito del giudizio di appello, il ricorso va respinto.
Invero, come anche evidenziato da Roma Capitale nell’ultima memoria, tra il provvedimento qui impugnato e i precedenti provvedimenti con cui è stata dichiarata la inefficacia delle SCIA sussiste – e ciò è pacifico fra le parti – un rapporto di presupposizione/consequenzialità immediato e diretto, in quanto l’ordine di cessazione dell’attività esercitata sine titulo è stato in effetti adottato, a seguito di un controllo, proprio in quanto le SCIA commerciali erano state dichiarate inefficaci (con provvedimenti all’epoca già confermati da questo Tribunale con la sentenza infatti richiamata dalla P.A. nel corpo del provvedimento).
Pertanto, considerato altresì che detto ordine non è stato contestato per vizi propri, bensì soltanto per illegittimità derivata, la ormai intervenuta conferma giurisdizionale, in via definitiva, della legittimità dei provvedimenti di inefficacia delle SCIA, ad esso presupposti nel senso spiegato, conduce insuperabilmente alla reiezione anche dell’odierno ricorso, in quanto il Tribunale non può che dare atto che l’attività era, di fatto e di diritto, esercitata sine titulo e che, pertanto, l’ordine è stato correttamente adottato.
11. In conclusione, per quanto detto, il ricorso è infondato e deve essere respinto. Le spese di lite possono comunque essere compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO