Art. 684.
(Pubblicita' del provvedimento).
Il provvedimento notificato e', a cura del creditore, trascritto nella matricola o nel registro e, ove si tratti di navi maggiori o loro carati, annotato inoltre sull'atto di nazionalita'.
(Pubblicita' del provvedimento).
Il provvedimento notificato e', a cura del creditore, trascritto nella matricola o nel registro e, ove si tratti di navi maggiori o loro carati, annotato inoltre sull'atto di nazionalita'.