Articolo 684 del Codice della navigazione
Articolo 683Articolo 685
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21 aprile 1942
Art. 684.
(Pubblicita' del provvedimento).

Il provvedimento notificato e', a cura del creditore, trascritto nella matricola o nel registro e, ove si tratti di navi maggiori o loro carati, annotato inoltre sull'atto di nazionalita'.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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