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Sentenza 13 gennaio 2021
Sentenza 13 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2021, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AC EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta .dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Birritteri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 1184 Anno 2021 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 30/11/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 11/11/2019, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 04/12/2017 con la quale il Tribunale di Como aveva dichiarato LO MA responsabile del reato di cui all'art. 483 cod. pen. (per avere falsamente attestato, in una segnalazione certificata di inizio attività, con dichiarazione sostitutiva di certificazione, di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, mentre a suo carico risultava una sentenza di condanna per associazione di stampo mafioso) e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione LO MA, attraverso il difensore Avv. Roberto Rallo, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione. La sentenza di appello non ha risposto al motivo di gravame che invocava il riconoscimento dell'errore incolpevole o colposo alla luce delle dichiarazioni del commercialista dell'imputato Andrea GA. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, violazione del principio del ragionevole dubbio e inversione dell'onere probatorio richiesto alle parti. A fronte della piena consapevolezza in capo al commercialista GA sulla natura e la consistenza della condanna a suo tempo riportata dal ricorrente, che proprio a causa di essa si era rivolto a lui per superare lo stato di dubbio in cui si trovava, è illogica l'affermazione della consapevolezza in capo al ricorrente dell'illiceità del proprio agire, laddove l'essersi rivolto ad un soggetto competente al disbrigo delle pratiche formali necessarie all'apertura di un'impresa è sintomatico del dubbio in cui si trovava il ricorrente. Diversamente da quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, il modulo prestampato peccava di chiarezza logica e normativa, come confermato dalla stessa testimonianza del commercialista, che ha dichiarato che il modulo faceva riferimento ad una disposizione legislativa abrogata, ossia all'art. 10 della legge n. 575 del 1969. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Birritteri ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro comune inerenza all'elemento psicologico del reato, non sono fondati, pur presentando alcuni profili di inammissibilità. Ai fini della conferma del giudizio di colpevolezza e, segnatamente, della ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 483 cod. pen., la Corte di appello ha valorizzato, da un lato, il contenuto del modulo sottoscritto dal ricorrente, dove, tra le cause ostative la cui insussistenza doveva essere attestata dall'interessato, era espressamente menzionata la legislazione "antimafia" e, dall'altro, il rilievo dell'innplausibilità che un soggetto del tutto consapevole di aver riportato una grave condanna (anni 16 e mesi 6 di reclusione) per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, quindi, per "mafia", abbia potuto credere di essere comunque "in regola", qualsiasi informazione gli sia stata fornita dal commercialista. Nei termini indicati, la motivazione della sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati. 2.1. Il primo motivo, invero, è inammissibile. La Corte di appello ha risposto ai motivi di gravame che riprendevano censure già affrontate dal giudice di primo grado, offrendo ad essi la risposta incentrata sugli argomenti richiamati, sicché il vizio lamentato è manifestamente insussistente. 2.2. Il secondo motivo, complessivamente valutato, deve essere rigettato. Il rilievo dell'avvenuta abrogazione della legge n. 575 del 1965 (richiamata nel modulo, come rilevato dal Tribunale di Como) perde di consistenza alla luce della precisa menzione della legislazione "antimafia" e del titolo di reato per il quale il ricorrente ha riportato una severa condanna;
del resto, la disposizione richiamata dal modulo - l'art. 10 della legge citata - è stato sostituita, come puntualmente rilevato dalla sentenza di primo grado, dall'art. 67 del d. Igs. n. 159 del 2011, recante, come è noto, il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione". Dati, questi ora ricordati, alla luce dei quali deve escludersi che si versi in ipotesi di un modulo prestampato di non immediata comprensione, ipotesi alla quale alcune pronunce di questa Corte hanno associato l'esclusione dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 483 cod. pen. (Sez. 5, n. 12710 del 27/11/2014, dep. 2015, Peccia, Rv. 263888; in analoga prospettiva, Sez. 5, n. 2496 del 19/12/2019, dep. 2020, Della Polla, Rv. 278134). Le ulteriori doglianze fano leva sull'intervento del commercialista, ma ad esse la sentenza impugnata ha replicato con la valutazione di implausibilità sopra richiamata, valutazione esente da vizi logici. Gli argomenti valorizzati dal giudice di appello, infine, escludono, all'evidenza, qualsiasi inversione dell'onere della prova. 3 3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30/11/2020.
udita la relazione svolta .dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Birritteri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 1184 Anno 2021 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 30/11/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 11/11/2019, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 04/12/2017 con la quale il Tribunale di Como aveva dichiarato LO MA responsabile del reato di cui all'art. 483 cod. pen. (per avere falsamente attestato, in una segnalazione certificata di inizio attività, con dichiarazione sostitutiva di certificazione, di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, mentre a suo carico risultava una sentenza di condanna per associazione di stampo mafioso) e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione LO MA, attraverso il difensore Avv. Roberto Rallo, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione. La sentenza di appello non ha risposto al motivo di gravame che invocava il riconoscimento dell'errore incolpevole o colposo alla luce delle dichiarazioni del commercialista dell'imputato Andrea GA. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, violazione del principio del ragionevole dubbio e inversione dell'onere probatorio richiesto alle parti. A fronte della piena consapevolezza in capo al commercialista GA sulla natura e la consistenza della condanna a suo tempo riportata dal ricorrente, che proprio a causa di essa si era rivolto a lui per superare lo stato di dubbio in cui si trovava, è illogica l'affermazione della consapevolezza in capo al ricorrente dell'illiceità del proprio agire, laddove l'essersi rivolto ad un soggetto competente al disbrigo delle pratiche formali necessarie all'apertura di un'impresa è sintomatico del dubbio in cui si trovava il ricorrente. Diversamente da quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, il modulo prestampato peccava di chiarezza logica e normativa, come confermato dalla stessa testimonianza del commercialista, che ha dichiarato che il modulo faceva riferimento ad una disposizione legislativa abrogata, ossia all'art. 10 della legge n. 575 del 1969. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Birritteri ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro comune inerenza all'elemento psicologico del reato, non sono fondati, pur presentando alcuni profili di inammissibilità. Ai fini della conferma del giudizio di colpevolezza e, segnatamente, della ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 483 cod. pen., la Corte di appello ha valorizzato, da un lato, il contenuto del modulo sottoscritto dal ricorrente, dove, tra le cause ostative la cui insussistenza doveva essere attestata dall'interessato, era espressamente menzionata la legislazione "antimafia" e, dall'altro, il rilievo dell'innplausibilità che un soggetto del tutto consapevole di aver riportato una grave condanna (anni 16 e mesi 6 di reclusione) per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, quindi, per "mafia", abbia potuto credere di essere comunque "in regola", qualsiasi informazione gli sia stata fornita dal commercialista. Nei termini indicati, la motivazione della sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati. 2.1. Il primo motivo, invero, è inammissibile. La Corte di appello ha risposto ai motivi di gravame che riprendevano censure già affrontate dal giudice di primo grado, offrendo ad essi la risposta incentrata sugli argomenti richiamati, sicché il vizio lamentato è manifestamente insussistente. 2.2. Il secondo motivo, complessivamente valutato, deve essere rigettato. Il rilievo dell'avvenuta abrogazione della legge n. 575 del 1965 (richiamata nel modulo, come rilevato dal Tribunale di Como) perde di consistenza alla luce della precisa menzione della legislazione "antimafia" e del titolo di reato per il quale il ricorrente ha riportato una severa condanna;
del resto, la disposizione richiamata dal modulo - l'art. 10 della legge citata - è stato sostituita, come puntualmente rilevato dalla sentenza di primo grado, dall'art. 67 del d. Igs. n. 159 del 2011, recante, come è noto, il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione". Dati, questi ora ricordati, alla luce dei quali deve escludersi che si versi in ipotesi di un modulo prestampato di non immediata comprensione, ipotesi alla quale alcune pronunce di questa Corte hanno associato l'esclusione dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 483 cod. pen. (Sez. 5, n. 12710 del 27/11/2014, dep. 2015, Peccia, Rv. 263888; in analoga prospettiva, Sez. 5, n. 2496 del 19/12/2019, dep. 2020, Della Polla, Rv. 278134). Le ulteriori doglianze fano leva sull'intervento del commercialista, ma ad esse la sentenza impugnata ha replicato con la valutazione di implausibilità sopra richiamata, valutazione esente da vizi logici. Gli argomenti valorizzati dal giudice di appello, infine, escludono, all'evidenza, qualsiasi inversione dell'onere della prova. 3 3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30/11/2020.