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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/10/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 01/08/2025 al n. 4067/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
VILLINI OTTAVIA, elettivamente domiciliato in VIALE MAIFRENI 45
46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso lo studio dell'avv. VILLINI
OTTAVIA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
ES MO e DA RL, elettivamente domiciliata in VIA SAN
MARTINO DELLA BATTAGLIA, 17 25121 BRESCIA presso lo studio dell'avv. ES MO resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto ex lege avente per oggetto: Separazione consensuale, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
30/09/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per : “1) Le parti vivranno Parte_1 Controparte_1
separate con obbligo di mutuo rispetto.
2) Entrambi i figli manterranno la residenza anagrafica presso la madre signora
, alla quale verrà, per l'effetto, assegnata la casa familiare sita Controparte_1
in Guidizzolo (MN) Strada San Martino n. 16 con tutti gli arredi e corredi ivi contenuti;
con l'ulteriore effetto che saranno a carico della signora CP_1
per il 100% le spese ordinarie relative alla abitazione familiare e le relative utenze.
3) Il signor lascerà l'abitazione familiare in ogni caso entro il Parte_1
giorno 31.07.2025 con tutti i suoi beni personali e trasferirà la propria residenza presso la nuova abitazione sita in Guidizzolo (MN) via Fabio Filzi n.
17 interno 10.
4) La figlia minorenne non economicamente autosufficiente Persona_1
verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e conseguente diritto di visita del padre quale genitore non collocatario come da prassi, ed in ogni caso, anche in ragione dell'età della ragazza, oramai quasi diciassettenne, esse verranno liberamente concordate con il padre compatibilmente con i propri rispettivi impegni scolastici e lavorativi.
5) Quanto agli aspetti economico-patrimoniali: a) nulla sarà da corrispondersi a titolo di contributo di mantenimento personale da un coniuge nei confronti dell'altro essendo entrambi economicamente indipendenti poiché titolari di proprio reddito;
pagina 2 di 5 b) con riferimento, invece, al contributo di mantenimento per i due figli, considerati i parametri di cui all'art. 337ter comma 4 c.c., il signor Parte_1
quale genitore non collocatario, verserà entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario direttamente alla signora CP_1
-la somma di euro 400,00 quale contributo di mantenimento per la figlia
Per_ minorenne non economicamente autosufficiente
-la somma di euro 300,00 quale contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne attualmente impiegato con lavoro a tempo determinato part-time
Con l'intesa, per quanto riguarda che se dovesse perdere il Per_2 Per_2
lavoro, ovvero non essere rinnovato alla scadenza del contratto, ovvero non reperirne nell'immediato uno diverso, il padre verserà la somma di euro 400,00.
I predetti contributi al mantenimento sono soggetti a rivalutazione annuale Istat.
c) le spese straordinarie saranno suddivise in ragione del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre secondo il Protocollo n. 1972/2024 sottoscritto dal Tribunale di Mantova in data 28.05.2024. Le parti si accordano nel senso che il signor inizierà a versare il contributo di Parte_1
mantenimento per i figli nella misura pattuita a partire da Agosto 2025.
6) L'assegno unico universale verrà percepito da entrambi i coniugi per il 50% ciascuno.
7) Autorizzazione reciproca al rilascio / rinnovo del documento di identità e passaporto valido per l'espatrio.
8) Gli accordi sono validi tra le parti fin dal deposito del predetto ricorso congiunto.
9) Spese legali interamente compensate”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
pagina 3 di 5 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in VERONA in data 19/09/1999 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al n. 592 parte 2, serie A, anno 1999) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VERONA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 592, parte 2, serie
A, anno 1999);
pagina 4 di 5 5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 02/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 01/08/2025 al n. 4067/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
VILLINI OTTAVIA, elettivamente domiciliato in VIALE MAIFRENI 45
46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso lo studio dell'avv. VILLINI
OTTAVIA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
ES MO e DA RL, elettivamente domiciliata in VIA SAN
MARTINO DELLA BATTAGLIA, 17 25121 BRESCIA presso lo studio dell'avv. ES MO resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto ex lege avente per oggetto: Separazione consensuale, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
30/09/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per : “1) Le parti vivranno Parte_1 Controparte_1
separate con obbligo di mutuo rispetto.
2) Entrambi i figli manterranno la residenza anagrafica presso la madre signora
, alla quale verrà, per l'effetto, assegnata la casa familiare sita Controparte_1
in Guidizzolo (MN) Strada San Martino n. 16 con tutti gli arredi e corredi ivi contenuti;
con l'ulteriore effetto che saranno a carico della signora CP_1
per il 100% le spese ordinarie relative alla abitazione familiare e le relative utenze.
3) Il signor lascerà l'abitazione familiare in ogni caso entro il Parte_1
giorno 31.07.2025 con tutti i suoi beni personali e trasferirà la propria residenza presso la nuova abitazione sita in Guidizzolo (MN) via Fabio Filzi n.
17 interno 10.
4) La figlia minorenne non economicamente autosufficiente Persona_1
verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e conseguente diritto di visita del padre quale genitore non collocatario come da prassi, ed in ogni caso, anche in ragione dell'età della ragazza, oramai quasi diciassettenne, esse verranno liberamente concordate con il padre compatibilmente con i propri rispettivi impegni scolastici e lavorativi.
5) Quanto agli aspetti economico-patrimoniali: a) nulla sarà da corrispondersi a titolo di contributo di mantenimento personale da un coniuge nei confronti dell'altro essendo entrambi economicamente indipendenti poiché titolari di proprio reddito;
pagina 2 di 5 b) con riferimento, invece, al contributo di mantenimento per i due figli, considerati i parametri di cui all'art. 337ter comma 4 c.c., il signor Parte_1
quale genitore non collocatario, verserà entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario direttamente alla signora CP_1
-la somma di euro 400,00 quale contributo di mantenimento per la figlia
Per_ minorenne non economicamente autosufficiente
-la somma di euro 300,00 quale contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne attualmente impiegato con lavoro a tempo determinato part-time
Con l'intesa, per quanto riguarda che se dovesse perdere il Per_2 Per_2
lavoro, ovvero non essere rinnovato alla scadenza del contratto, ovvero non reperirne nell'immediato uno diverso, il padre verserà la somma di euro 400,00.
I predetti contributi al mantenimento sono soggetti a rivalutazione annuale Istat.
c) le spese straordinarie saranno suddivise in ragione del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre secondo il Protocollo n. 1972/2024 sottoscritto dal Tribunale di Mantova in data 28.05.2024. Le parti si accordano nel senso che il signor inizierà a versare il contributo di Parte_1
mantenimento per i figli nella misura pattuita a partire da Agosto 2025.
6) L'assegno unico universale verrà percepito da entrambi i coniugi per il 50% ciascuno.
7) Autorizzazione reciproca al rilascio / rinnovo del documento di identità e passaporto valido per l'espatrio.
8) Gli accordi sono validi tra le parti fin dal deposito del predetto ricorso congiunto.
9) Spese legali interamente compensate”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
pagina 3 di 5 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in VERONA in data 19/09/1999 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al n. 592 parte 2, serie A, anno 1999) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VERONA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 592, parte 2, serie
A, anno 1999);
pagina 4 di 5 5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 02/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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