Decreto cautelare 28 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 17 gennaio 2022
Sentenza 16 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 17/01/2022, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/01/2022
N. 01752/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1752 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi n. 43;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione del Responsabile del Servizio del Settore 3° Assetto del Territorio e LL.PP. del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS-del 10/11/2021, pubblicata il 17/11 successivo, con cui la gara per “ Efficientamento energetico della sede municipale ” (CUP -OMISSIS- – CIG -OMISSIS-) è stata aggiudicata in via definitiva alla società -OMISSIS-, per l’importo contrattuale di € 437.350,82, oltre IVA, di cui € 25.295,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un ribasso del 23,52% sull’importo a base di gara;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale e, segnatamente, nei limiti dell’interesse, dei verbali di gara, nella parte in cui non hanno escluso la ditta -OMISSIS-;
- nonché degli atti del subprocedimento di anomalia dell’offerta, seppure allo stato non integralmente conosciuti, perché la stazione appaltante ha rifiutato l’ostensione delle giustificazioni;
- della nota in data 21/12/2021, prot. -OMISSIS-, con cui è stato comunicato il diniego di accesso alle giustificazioni depositate dall’aggiudicataria nel subprocedimento di verifica di congruità dell’offerta;
- del contratto di appalto, ove nelle more stipulato, e con espressa istanza di subentro, previa declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione;
nonché per il risarcimento del danno in forma specifica, ed in subordine, per equivalente (comprensivo di danno emergente, lucro cessante e danno curriculare) nella misura che sarà dimostrata in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.ti L. Quinto e A. R. Marasco, quest’ultima in sostituzione dell’avv. P. Quinto, per la parte ricorrente e avv. M. F. Ingravalle per la controinteressata;
Ritenuto, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase, che:
- non è fondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, alla luce dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria con sentenza n. 12 del 2.7.2020;
- non è positivamente apprezzabile il primo motivo di ricorso, in quanto l’offerta tecnica della controinteressata appare conforme alla previsione del disciplinare di gara (titolo 7, pag. 18), in base alla quale il computo metrico non deve recare l’indicazione dei prezzi soltanto in relazione alle migliorie;
- avuto riguardo al secondo ordine di doglianze, si appalesa fondato il profilo di censura con cui si stigmatizza la mancata valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico ex art. 80, comma 5, lett. c ), del D. Lgs. n. 50/2016, sussistendo per condivisa giurisprudenza l’obbligo dichiarativo delle sopravvenute vicende penali in cui risulta coinvolto il Sig. -OMISSIS-, già legale rappresentante della -OMISSIS- [cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, 28.7.2020, n. 8821: “ è da ritenere che, in linea di principio, il partecipante alla gara abbia l’obbligo di dichiarare tutte le condanne penali subite, o anche solo le contestazioni mosse nell’ambito di procedimenti penali, anche qualora la lex specialis di gara non lo stabilisca espressamente (Cons. Stato, n. 7749 del 2019) ”];
- alla stregua dei motivi proposti con il ricorso e della mancata formulazione di specifica istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., non si ravvisano esigenze istruttorie rispetto ai documenti di cui la parte ha chiesto l’ostensione;
Ritenuto, altresì, che sussista il periculum in mora , in termini di pregiudizio grave ed irreparabile agli interessi della ricorrente, ove medio tempore fosse stipulato il contratto con la controinteressata, risultata aggiudicataria;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare meriti accoglimento, nei limiti del profilo di censura suddetto, ai fini del riesame da parte della P.A. – da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione della presente ordinanza, di cui parte ricorrente è espressamente onerata – dell’impatto delle circostanze emerse sulla integrità e/o affidabilità dell’impresa -OMISSIS-, ex art. 80, comma 5, lett. c ), del D. Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto di fissare per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 28 aprile 2022 e di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare nei termini di cui in motivazione, ai fini del riesame della posizione della controinteressata.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 28 aprile 2022.
Compensa le spese della fase.
Onera parte ricorrente della notificazione della presente ordinanza al Comune di -OMISSIS- e alla C.U.C. Unione dei Comuni -OMISSIS-.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti o altri soggetti comunque indicati.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.