TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/06/2025, n. 2557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2557 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 452/2016 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 3168/2015 emesso dal Tribunale di Salerno in data 9.12.2015 e notificato in pari data
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Giovanni Chiarito domiciliato come in atti
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante rappresentato Controparte_1
e difeso, come da procura in atti dall'avv. prof. Giustino Di Cecco con il quale elegge domicilio in Salerno alla via F. P. Volpe presso l'avv. Mario Volpe
OPPOSTO
All'udienza del 21.06. 2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e da note conclusionali depositate
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società , in persona del Parte_1
legale rapp.te p.t. Sig. proponeva opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 3168/2015_ emesso dal Tribunale di Salerno in data 8.12.2015, pubblicato il successivo 09.12 e notificato in pari data, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:”1) In via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità del decreto ingiuntivo per insussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. e ss.; - in ogni caso respingere, per tutti i motivi di cui in narrativa, ogni eventuale avversa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) In via principale, accertare e dichiarare la infondatezza dell'opposto monitorio n. 3168/2015 emesso dal
Tribunale di Salerno in data 8.12.2015, pubblicato il successivo 09.12.2015 ed in pari data notificato, per le motivazioni esplicitate in premessa e, per l'effetto dichiarare non dovute le somme ivi riportate;
3) In via riconvenzionale, in accoglimento della spiegata domanda, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società opposta per le motivazioni di cui in premessa e per l'effetto: -condannare la in persona del l.r.p.t., al Controparte_2
pagamento dell'indennizzo per mancato rispetto degli standard specifici quantificato in € 5.820,00, ovvero nella diversa somma sì come risultante in corso di causa, anche attraverso CTU tecnica che sin da ora si richiede, ovvero da valutarsi in via equitativa da parte dell'On.le Giudicante oltre alle somme, da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c.c., a titolo di indennizzo per la mancata e/o ritardata risposta alle contestazioni inoltrate;
-condannare, altresì, la società
in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni patrimoniali tutti CP_1 subiti quantificati in € 20.633,12 per costi del personale ed in € 10.000,00 per danno da lucro cessante, ovvero nella diversa somma che risulterà provata all'esito delle risultanze processuali, anche all'esito di CTU tecnica che sin da ora si richiede in caso di avversa contestazioni o da liquidarsi, in subordine, secondo equità dall'Ill.mo Giudice adito rifacendosi a quanto di Giustizia, nonché degli ulteriori danni per violazione dell'art. 1175 c.c. e della legge
281/98, da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c.c.; -condannare, ancora, la società in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni non CP_1 patrimoniali, per lesione dell'immagine aziendale quantificati in € 10.000,00, o nella diversa somma provata all'esito delle risultanze processuali, anche all'esito di CTU che sin da ora si richiede in caso si avverse contestazioni, dall'Ill.mo
Giudice adito rifacendosi a quanto di Giustizia, e per il danno esistenziale patito in conseguenza del malfunzionamento del servizio offerto, da liquidarsi quest'ultimo secondo equità. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e competenze professionali, con attribuzione.” Iscritta la causa con il n. 452/2016 di R.G., si costituiva in giudizio la società opposta, contestando la domanda de qua per i motivi esposti nel proprio atto di costituzione, insistendo per il rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio. All'esito della prima udienza, il G.I. non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo giacchè “..allo stato delle acquisizioni processuali, occorre approfondire assertivamente e probatoriamente gli elementi costitutivi della pretesa creditoria di cui al decreto opposto stante l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente e variamente articolata..”, assegnando, al contempo, i termini ex art. 183 co.6 cpc.
Alla successiva udienza del 4.7.2017, le parti, riportandosi rispettivamente alle proprie memorie ritualmente depositate, chiedevano ammettersi le richieste istruttorie ivi formulate.
All'esito della suindicata udienza, il G.I., rigettando in primis l'eccezione dell'opposta di inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dall'opponente, essendo state le memorie di quest'ultima depositate nel temine di legge – decorrente, come noto, dalla comunicazione dell'ordinanza e non già dal deposito della stessa, come erroneamente sostenuto da controparte –
Venivano ammesse ed espletate le prove testimoniali e veniva ammessa ed espletata CTU a cura dell'ing. .- Persona_1
Terminata la fase istruttoria la causa veniva rinviata per la discussione e trattenuta in decisione senza i termini del 190 cpc all'udienza del 21.06.2024
-------------
Nel merito va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità
o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opponente sulla quale incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, ha effettuato una serie di generiche contestazione, che sono rimaste mere affermazioni, senza alcun supporto documentale.
Il credito è fondato e legittimo.
La società opponente, con la propria opposizione eccepisce l'asserita sussistenza di malfunzionamenti del servizio di trasmissione dati.
Tali affermazioni risultano prive di fondamento alla luce della circostanza, che la stessa ha ampiamente usufruito dei servizi di telefonia e dati Parte_1 forniti dall'opposta. Infatti, dalle fatture prodotte in sede monitoria, è facilmente riscontrabile il volume del TRAFFICO, tanto voce, quanto dati, effettuato dalle SIM Card intestate all'opponente.
Le fatture prodotte da sono dei documenti completi e complessi, che CP_1 riportano minuziosamente il dettaglio delle prestazioni fornite all'opponente, e da quest'ultima ampiamente utilizzate.
La società opposta al fine di dimostrare tanto la legittimità del credito, quanto il corretto adempimento della ha documentato con le fatture insolute CP_1
i servizi erogati ed utilizzati dall'opponente.-
L'opponente ha inoltre sostenuto che, a seguito della sostituzione dell'impianto nella sede di EB (SA) con transizione da «CND a Ponte Radio» le fatture azionate riporterebbero «costi, non dovuti, di attivazione del Ponte
Radio». Anche tale prospettazione non ha trovato fondamento.-.
infatti, non ha affatto addebitato costi aggiuntivi a seguito della CP_1
transizione da CND a Ponte Radio. Sul punto la Suprema Corte (cfr.,
Cassazione civile, sez. III, 31/03/2016, n. 6216) è ormai ferma nel sostenere che, in difetto di specifiche e tempestive contestazioni da parte dell'utente, si deve ritenere che le risultanze dei contatori centrali facciano piena prova del traffico addebitato. In tal caso nessuna contestazione è stata mai avanzata dall'utente al ricevimento delle fatture, sicché è innegabile che il servizio abbia correttamente funzionato. Ed ancora, la Suprema Corte, con sentenza Cass.
Civ., 20/04/97, n. 3686, ha precisato che il contatore centrale, imposto dallo schema normativo ed accettato con la conclusione del contratto d'utenza, costituisce un meccanismo probatorio assistito da una presunzione di idoneità all'esatta contabilizzazione del traffico, in ragione dei collaudi e dei controlli sullo stesso esercitati dalla pubblica amministrazione.
L'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono è chiara l'infondatezza delle domande riconvenzionali con cui l'opponente chiede che venga CP_1
condannata non solo al pagamento di un «indennizzo previsto dalla Carta del
Cliente , quantificato in € 5.820,00, ma anche al «risarcimento degli CP_1
ulteriori danni, contrattuali e/o extracontrattuali, di natura patrimoniale e non patrimoniale», rispettivamente quantificati (i) i primi, «in € 20.633,12 per costi del personale ed in € 10.000,00 per danno da lucro cessante»; (ii) ed i secondi,
«in € 10.000,00».
A sostegno di tali domande riconvenzionali, l'opponente afferma che il
(preteso) «diritto ad ottenere ristoro» dell'asserito «pregiudizio» sorgerebbe a seguito della violazione, da parte della di una serie di norme e CP_1
disposizioni, dalla «delibera n. 179/03 CSP» della «Autorità Garante delle
Comunicazioni», fino a giungere agli «artt. 2 e 20 del Codice del Consumo».
Tali domande riconvenzionali sono del tutto inammissibili in quanto se del caso attinenti alla tutela dei consumatori e non al caso di specie.-
In ordine alla ctu a firma dell'ing. la stessa è risultata troppo Persona_1
generica e non può essere posta a base della presente decisione.-
Questo si è limitata ad affermare che danni lamentati dalla parte attrice consistono in continui e reiterati episodi di malfunzionamento della rete, consistente in totale assenza del segnale con conseguente impossibilità o lentezza di accesso ad internet …
Parte attrice lamentava generici malfunzionati avvenuti nell'arco di circa 2 anni ma non si riesce ad individuare la natura tecnica di ciascun malfunzionamento;
il momento in cui è avvenuto il singolo disservizio;
la relativa durata;
la relativa risoluzione;
la causa del disservizio;
l'imputabilità del disservizio.-
ugualmente andrà rigettata la domanda riconvenzionale in ordine all'ulteriore danno né provato, né quantificato.-
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice onorario avv. Barbara Iorio, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 3168/2015 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 8-9.12.2015 e notificato in pari data ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
3168/2015 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 8-9.12.2015 che dichiara esecutivo;
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta in persona del legale rappresentante della somma di € 36.067,04 oltre interessi e spese della procedura monitoria;
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 7616,00 oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge.
Le spese di ctu restano a definitivo carico della parte soccombente
Così deciso in Salerno, 9.06.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 452/2016 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 3168/2015 emesso dal Tribunale di Salerno in data 9.12.2015 e notificato in pari data
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Giovanni Chiarito domiciliato come in atti
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante rappresentato Controparte_1
e difeso, come da procura in atti dall'avv. prof. Giustino Di Cecco con il quale elegge domicilio in Salerno alla via F. P. Volpe presso l'avv. Mario Volpe
OPPOSTO
All'udienza del 21.06. 2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e da note conclusionali depositate
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società , in persona del Parte_1
legale rapp.te p.t. Sig. proponeva opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 3168/2015_ emesso dal Tribunale di Salerno in data 8.12.2015, pubblicato il successivo 09.12 e notificato in pari data, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:”1) In via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità del decreto ingiuntivo per insussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. e ss.; - in ogni caso respingere, per tutti i motivi di cui in narrativa, ogni eventuale avversa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) In via principale, accertare e dichiarare la infondatezza dell'opposto monitorio n. 3168/2015 emesso dal
Tribunale di Salerno in data 8.12.2015, pubblicato il successivo 09.12.2015 ed in pari data notificato, per le motivazioni esplicitate in premessa e, per l'effetto dichiarare non dovute le somme ivi riportate;
3) In via riconvenzionale, in accoglimento della spiegata domanda, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società opposta per le motivazioni di cui in premessa e per l'effetto: -condannare la in persona del l.r.p.t., al Controparte_2
pagamento dell'indennizzo per mancato rispetto degli standard specifici quantificato in € 5.820,00, ovvero nella diversa somma sì come risultante in corso di causa, anche attraverso CTU tecnica che sin da ora si richiede, ovvero da valutarsi in via equitativa da parte dell'On.le Giudicante oltre alle somme, da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c.c., a titolo di indennizzo per la mancata e/o ritardata risposta alle contestazioni inoltrate;
-condannare, altresì, la società
in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni patrimoniali tutti CP_1 subiti quantificati in € 20.633,12 per costi del personale ed in € 10.000,00 per danno da lucro cessante, ovvero nella diversa somma che risulterà provata all'esito delle risultanze processuali, anche all'esito di CTU tecnica che sin da ora si richiede in caso di avversa contestazioni o da liquidarsi, in subordine, secondo equità dall'Ill.mo Giudice adito rifacendosi a quanto di Giustizia, nonché degli ulteriori danni per violazione dell'art. 1175 c.c. e della legge
281/98, da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c.c.; -condannare, ancora, la società in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni non CP_1 patrimoniali, per lesione dell'immagine aziendale quantificati in € 10.000,00, o nella diversa somma provata all'esito delle risultanze processuali, anche all'esito di CTU che sin da ora si richiede in caso si avverse contestazioni, dall'Ill.mo
Giudice adito rifacendosi a quanto di Giustizia, e per il danno esistenziale patito in conseguenza del malfunzionamento del servizio offerto, da liquidarsi quest'ultimo secondo equità. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e competenze professionali, con attribuzione.” Iscritta la causa con il n. 452/2016 di R.G., si costituiva in giudizio la società opposta, contestando la domanda de qua per i motivi esposti nel proprio atto di costituzione, insistendo per il rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio. All'esito della prima udienza, il G.I. non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo giacchè “..allo stato delle acquisizioni processuali, occorre approfondire assertivamente e probatoriamente gli elementi costitutivi della pretesa creditoria di cui al decreto opposto stante l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente e variamente articolata..”, assegnando, al contempo, i termini ex art. 183 co.6 cpc.
Alla successiva udienza del 4.7.2017, le parti, riportandosi rispettivamente alle proprie memorie ritualmente depositate, chiedevano ammettersi le richieste istruttorie ivi formulate.
All'esito della suindicata udienza, il G.I., rigettando in primis l'eccezione dell'opposta di inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dall'opponente, essendo state le memorie di quest'ultima depositate nel temine di legge – decorrente, come noto, dalla comunicazione dell'ordinanza e non già dal deposito della stessa, come erroneamente sostenuto da controparte –
Venivano ammesse ed espletate le prove testimoniali e veniva ammessa ed espletata CTU a cura dell'ing. .- Persona_1
Terminata la fase istruttoria la causa veniva rinviata per la discussione e trattenuta in decisione senza i termini del 190 cpc all'udienza del 21.06.2024
-------------
Nel merito va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità
o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opponente sulla quale incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, ha effettuato una serie di generiche contestazione, che sono rimaste mere affermazioni, senza alcun supporto documentale.
Il credito è fondato e legittimo.
La società opponente, con la propria opposizione eccepisce l'asserita sussistenza di malfunzionamenti del servizio di trasmissione dati.
Tali affermazioni risultano prive di fondamento alla luce della circostanza, che la stessa ha ampiamente usufruito dei servizi di telefonia e dati Parte_1 forniti dall'opposta. Infatti, dalle fatture prodotte in sede monitoria, è facilmente riscontrabile il volume del TRAFFICO, tanto voce, quanto dati, effettuato dalle SIM Card intestate all'opponente.
Le fatture prodotte da sono dei documenti completi e complessi, che CP_1 riportano minuziosamente il dettaglio delle prestazioni fornite all'opponente, e da quest'ultima ampiamente utilizzate.
La società opposta al fine di dimostrare tanto la legittimità del credito, quanto il corretto adempimento della ha documentato con le fatture insolute CP_1
i servizi erogati ed utilizzati dall'opponente.-
L'opponente ha inoltre sostenuto che, a seguito della sostituzione dell'impianto nella sede di EB (SA) con transizione da «CND a Ponte Radio» le fatture azionate riporterebbero «costi, non dovuti, di attivazione del Ponte
Radio». Anche tale prospettazione non ha trovato fondamento.-.
infatti, non ha affatto addebitato costi aggiuntivi a seguito della CP_1
transizione da CND a Ponte Radio. Sul punto la Suprema Corte (cfr.,
Cassazione civile, sez. III, 31/03/2016, n. 6216) è ormai ferma nel sostenere che, in difetto di specifiche e tempestive contestazioni da parte dell'utente, si deve ritenere che le risultanze dei contatori centrali facciano piena prova del traffico addebitato. In tal caso nessuna contestazione è stata mai avanzata dall'utente al ricevimento delle fatture, sicché è innegabile che il servizio abbia correttamente funzionato. Ed ancora, la Suprema Corte, con sentenza Cass.
Civ., 20/04/97, n. 3686, ha precisato che il contatore centrale, imposto dallo schema normativo ed accettato con la conclusione del contratto d'utenza, costituisce un meccanismo probatorio assistito da una presunzione di idoneità all'esatta contabilizzazione del traffico, in ragione dei collaudi e dei controlli sullo stesso esercitati dalla pubblica amministrazione.
L'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono è chiara l'infondatezza delle domande riconvenzionali con cui l'opponente chiede che venga CP_1
condannata non solo al pagamento di un «indennizzo previsto dalla Carta del
Cliente , quantificato in € 5.820,00, ma anche al «risarcimento degli CP_1
ulteriori danni, contrattuali e/o extracontrattuali, di natura patrimoniale e non patrimoniale», rispettivamente quantificati (i) i primi, «in € 20.633,12 per costi del personale ed in € 10.000,00 per danno da lucro cessante»; (ii) ed i secondi,
«in € 10.000,00».
A sostegno di tali domande riconvenzionali, l'opponente afferma che il
(preteso) «diritto ad ottenere ristoro» dell'asserito «pregiudizio» sorgerebbe a seguito della violazione, da parte della di una serie di norme e CP_1
disposizioni, dalla «delibera n. 179/03 CSP» della «Autorità Garante delle
Comunicazioni», fino a giungere agli «artt. 2 e 20 del Codice del Consumo».
Tali domande riconvenzionali sono del tutto inammissibili in quanto se del caso attinenti alla tutela dei consumatori e non al caso di specie.-
In ordine alla ctu a firma dell'ing. la stessa è risultata troppo Persona_1
generica e non può essere posta a base della presente decisione.-
Questo si è limitata ad affermare che danni lamentati dalla parte attrice consistono in continui e reiterati episodi di malfunzionamento della rete, consistente in totale assenza del segnale con conseguente impossibilità o lentezza di accesso ad internet …
Parte attrice lamentava generici malfunzionati avvenuti nell'arco di circa 2 anni ma non si riesce ad individuare la natura tecnica di ciascun malfunzionamento;
il momento in cui è avvenuto il singolo disservizio;
la relativa durata;
la relativa risoluzione;
la causa del disservizio;
l'imputabilità del disservizio.-
ugualmente andrà rigettata la domanda riconvenzionale in ordine all'ulteriore danno né provato, né quantificato.-
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice onorario avv. Barbara Iorio, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 3168/2015 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 8-9.12.2015 e notificato in pari data ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
3168/2015 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 8-9.12.2015 che dichiara esecutivo;
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta in persona del legale rappresentante della somma di € 36.067,04 oltre interessi e spese della procedura monitoria;
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 7616,00 oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge.
Le spese di ctu restano a definitivo carico della parte soccombente
Così deciso in Salerno, 9.06.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio