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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/11/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1630/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 19.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui il e la hanno precisato le rispettive Parte_1 Parte_2 conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., rappresentata e difeso dall'Avv. Luigina Maria Caruso. appellante
contro
(CF: ) CP_1 C.F._1 appellata contumace nonché
(P. IVA: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_2 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Vincenzina Mazzuca. appellata
FATTO E DIRITTO
1. La sig.ra proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di CP_1
Corigliano all'avviso di accertamento esecutivo n. 4196362300008602519 del 26.10.2023, notificato in data 12.12.2023, emesso dalla per conto Parte_2 del in virtù del mancato pagamento della somma di Parte_1
€ 540,98, afferente al canone idrico anno 2020.
Eccepiva di non avere mai sottoscritto un contratto di somministrazione dell'acqua con il e la prescrizione del credito essendo trascorso il relativo termine Pt_1 biennale.
1.1. Con sentenza n. 692/2024 pubblicata il 29.7.2024 il Giudice di Pace di Corigliano Calabro accoglieva l'opposizione e annullava l'atto impugnato. Veniva ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione in quanto riferendosi il canone richiesto all'anno 2020 andava applicato il termine di due anni introdotto dalla Legge n. 205/2017 da far decorrere dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Parte_1 sulla base dei seguenti motivi:
1. Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione delle norme sulla prescrizione, per aver ritenuto applicabile il termine di prescrizione biennale anziché quello di 5 anni;
2. Nullità della sentenza per motivazione carente e/o contraddittoria sulla domanda subordinata e riconvenzionale di arricchimento senza causa;
3. Nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. avendo il Giudice fatto riferimento a motivi non sollevati dalla ricorrente.
2.1. Si è costituita in appello la associandosi ai motivi di gravame Parte_2 proposti dal e chiedendo l'accoglimento dell'appello da quest'ultimo Pt_1 proposto.
2.2. La sig.ra nonostante la regolare notifica effettuata nei suoi CP_1 confronti, non si è costituita nel presente grado di giudizio. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
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3. L'appello è fondato per i motivi che seguono. Ai fini della decisione del presente giudizio, appare del tutto dirimente il principio di diritto recentemente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “In tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020), laddove prevede che "Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva… c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020", va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture - relative al settore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché - quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore, utilizzando la regola generale desumibile dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione c.c.” (Cassazione civile sez. I, 29/05/2024, n.15102).
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In sostanza i Supremi Giudici, riprendendo le argomentazioni già contenute nell'ordinanza emessa dalla Prima Presidente in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. (Ord. n. 12522/2023, pubblicata il 10.5.2023) hanno ritenuto che ciò che rileva al fine di stabilire l'applicazione del nuovo termine biennale di prescrizione (ridotto da cinque a due anni) è la data di scadenza del pagamento delle fatture, anche con riferimento a consumi verificatisi prima del 1° gennaio 2020 e che tale data costituisce altresì il dies a quo per il computo della prescrizione. Facendo applicazione di tale principio al caso in disamina deve concludersi nel senso che la prescrizione biennale non sia maturata posto che la fattura portante il credito per cui è causa risale all'anno 2022 e il relativo termine è stato interrotto con la notifica dell'accertamento esecutivo opposto, avvenuta per stessa ammissione dell'opponente in data 12.12.2023. Pertanto non può essere condivisa la statuizione contenuto nella pronuncia appellata laddove è stato ritenuto che il termine della prescrizione biennale di cui alla L. 27 dicembre 2017, n. 205 vada fatto decorrere dalla data entro cui il gestore è obbligato a emettere la fattura.
4. L'eccezione relativa alla carenza di un rapporto di somministrazione non è stata espressamente esaminata dal Giudice di prime cure in quanto la sua disamina è rimasta di fatto assorbita dall'accoglimento del motivo di opposizione concernente la prescrizione. Ne consegue che tale eccezione possa considerarsi implicitamente rinunciata in quanto l'appellata, non costituendosi, non l'ha riproposta nel presente grado di appello. Invero, “Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione – che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae – nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale;
art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado” (Cass., Sezioni Unite, 21.03.2019 n. 7940).
5. L'appello va quindi accolto con riforma della pronuncia appellata e conseguente rigetto dell'opposizione proposta dalla sig.ra in primo grado. CP_1
6. Occorre provvedere ad un nuovo regolamento delle spese giudiziali, alla stregua dell'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 12 aprile 2018, n. 9064; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259). Sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, stante l'esistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine alla questione esaminata, nonché la sopravvenienza della pronuncia di legittimità sopra menzionata.
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P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
ACCOGLIE l'appello proposto dal e per l'effetto, in riforma Parte_1 della sentenza n. 692/2024 emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro in data 26.7.2024, pubblicata il 29.7.2024
RIGETTA l'opposizione proposta da avverso il provvedimento di accertamento CP_1 esecutivo n. 419636230008602519 del 26.10.2023;
COMPENSA le spese del doppio grado di giudizio.
Castrovillari, 19/11/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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