Art. 44.
Gli enti, di cui all' articolo 40, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119 , escluso l'ENEL, che debbano effettuare pagamenti a favore di altri enti di cui allo stesso articolo, sono tenuti a disporre tali pagamenti mediante trasferimenti di fondi dai propri conti correnti o contabilita' speciali presso le tesorerie dello Stato agli analoghi conti intestati agli enti destinatari dei pagamenti. Sugli stessi conti o contabilita' speciali sono altresi' disposti i versamenti a favore dello Stato.
Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalita' di attuazione delle norme di cui al presente articolo.
Gli enti, di cui all' articolo 40, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119 , escluso l'ENEL, che debbano effettuare pagamenti a favore di altri enti di cui allo stesso articolo, sono tenuti a disporre tali pagamenti mediante trasferimenti di fondi dai propri conti correnti o contabilita' speciali presso le tesorerie dello Stato agli analoghi conti intestati agli enti destinatari dei pagamenti. Sugli stessi conti o contabilita' speciali sono altresi' disposti i versamenti a favore dello Stato.
Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalita' di attuazione delle norme di cui al presente articolo.