Articolo 44 della Legge 7 agosto 1982, n. 526
Articolo 43Articolo 45
Versione
12 agosto 1982
Art. 44.
Gli enti, di cui all' articolo 40, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119 , escluso l'ENEL, che debbano effettuare pagamenti a favore di altri enti di cui allo stesso articolo, sono tenuti a disporre tali pagamenti mediante trasferimenti di fondi dai propri conti correnti o contabilita' speciali presso le tesorerie dello Stato agli analoghi conti intestati agli enti destinatari dei pagamenti. Sugli stessi conti o contabilita' speciali sono altresi' disposti i versamenti a favore dello Stato.
Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalita' di attuazione delle norme di cui al presente articolo.
Entrata in vigore il 12 agosto 1982
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