Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 50162/2025 V.G.
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE EQUA RIPARAZIONE
Il Consigliere designato, nella persona della dott.ssa Matilde Carpinella, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento avente ad oggetto equa riparazione ex L. n. 89/2001, promosso
DA
– c.f. Parte_1 C.F._1
difeso da sé stesso, ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE -
letti il ricorso presentato il 30.1.2025, ai sensi degli artt. 2 e ss. della L. 89/2001 e s.m.i.,
e la nota integrativa depositata il 12.3.2025; rilevato che il ricorrente chiede l'equa riparazione per l'irragionevole durata del giudizio civile dal medesimo promosso per ottenere l'annullamento di quattro cartelle di pagamento (del complessivo importo di circa € 990,72), inerenti a sanzioni per violazione del codice della strada, la restituzione delle somme pagate per conseguire la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie illegittimamente iscritte e il conseguente risarcimento del danno;
rilevato, in particolare, che:
1) il ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di pace di CP_2 CP_2
con atto iscritto a ruolo il 28.1.2013 (data indicata nel ricorso come quella di notificazione del
“ricorso” introduttivo – v. fasc. primo grado r.g.n. 5795/2013, all. nota integrativa); la causa, trattenuta in decisione all'udienza del 12.7.2013, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del pag. 1 di 5
Equitalia Sud s.p.a., ritenuto litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c., e fissando per il prosieguo l'udienza del 16.1.2014; eseguito l'incombente a cura dell'attore, la causa è stata trattenuta nuovamente in decisione all'udienza del 2.7.2014 ed è stata definita con sentenza n.
32576/2014 pubblicata il 12.11.2014, che ha dichiarato inammissibile l'opposizione – durata anni 1, mesi 9, giorni 14;
2) detta sentenza è stata appellata dall'odierno ricorrente, con atto di citazione notificato il
23.1.2015, e il relativo giudizio (r.g.n. 6077/2015) è stato definito dal Tribunale di Roma con sentenza n. 1047/2016 pubblicata il 20.1.2016, che ha dichiarato inammissibile l'appello per violazione del requisito di specificità ex art. 342 c.p.c. – durata mesi 11, giorni 27;
3) la sentenza è stata oggetto di ricorso per cassazione notificato il 29.1.2016 e il relativo giudizio (r.g.n. 3789/2016) è stato definito con ordinanza n. 19332/2018 pubblicata il
20.7.2018, che ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza – durata anni 2, mesi 5, giorni 21;
4) il giudizio è stato riassunto dinanzi al Tribunale di Roma in funzione di giudice di appello con atto di citazione notificato il 3.9.2018 (r.g.n. 57811/2018) ed è stato definito con sentenza n. 3425/2021 pubblicata il 25.2.2021, che ha respinto le domande, stante anche la mancata prova che le cartelle sottese ai ruoli fossero correlate alle iscrizioni ipotecarie, con condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'ente creditore e dell'agente della riscossione – durata anni 2, mesi 5, giorni 22;
5) avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione notificato il
23.9.2021 e il relativo giudizio (r.g.n. 24018/2021) è stato definito con ordinanza n.
20313/2024 pubblicata il 23.7.2024, che ha rigettato il ricorso, con condanna al pagamento delle spese in favore della sola controricorrente , già Controparte_3
Equitalia Sud s.p.a. – durata anni 2, mesi 10; ritenuta la propria competenza e la tempestività del ricorso (il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 4 della L. n. 89/2001, decorrente dalla pubblicazione dell'ordinanza n. 20313/2024, non era ancora decorso alla data di deposito del ricorso, scadendo il 24.2.2025); considerato, in ordine all'ammissibilità della domanda in relazione all'esperimento dei rimedi preventivi ex art. 1-ter L. n. 89/2001 che, nella specie, in base ad una valutazione sintetica e complessiva dell'unico processo da considerare unitariamente (v. Cass. ord.
31.3.2022 n. 10536; Cass 5.10.2016 n. 19938), il processo ha superato per la prima volta la durata ragionevole nel corso del giudizio di cassazione, rispetto al quale, tuttavia, non occorre pag. 2 di 5 verificare l'avvenuto esperimento dei rimedi preventivi, alla luce della sentenza della Corte costituzionale del n. 142/2023, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, L. n. 89/2001 nella parte in cui prevede, nei giudizi dinanzi alla Corte di cassazione, l'inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all'art. 1-ter, comma 6, L. n. 89/2001
(presentazione di un'istanza di accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2); rilevato, quanto alla durata del giudizio presupposto, che lo stesso si è protratto complessivamente nei cinque gradi per anni 10, mesi 6, giorni 24, detratti i periodi intercorsi tra il giorno in cui è iniziato a decorrere il termine per proporre l'impugnazione (e la riassunzione) e la proposizione della stessa (art. 2, comma 2-quater, L. n. 89/2001); ritenuto altresì che debba essere detratto, dalla durata del giudizio di primo grado r.g.n.
5795/2013, il periodo intercorso tra la data di deposito (18.9.2013) del provvedimento con cui il giudice di pace ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente incaricato della riscossione Equitalia Sud s.p.a., quale litisconsorte necessario ex art. 102
c.p.c., e la data dell'udienza (16.1.2014) fissata per il prosieguo, nel rispetto dei termini a comparire previsti dalla legge;
trattasi, invero, di un allungamento del termine per la definizione del giudizio non addebitabile a disfunzioni o insufficienze dell'apparato giudiziario, ma allo stesso ricorrente, che non ha provveduto – secondo quanto affermato nel giudizio presupposto, non sindacabile in questa sede – a evocare in giudizio tutte le parti necessarie, determinando la necessità per il giudice di provvedere a sanare il difetto d'integrità del contraddittorio, causa di nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado
(cfr., in materia di equa riparazione, Cass.
4.5.2012 n. 6837; Cass. 10.5.2010 n. 11307; v. anche Cass. ord. 17.12.2024 n. 32933, in tema di nullità della sentenza di primo grado in difetto di partecipazione del litisconsorte necessario e addebito delle spese a carico di chi ha dato causa alla nullità della sentenza); ritenuto, pertanto, che, tolto il periodo di mesi 3, giorni 29, il giudizio presupposto abbia avuto una durata eccedente quella ragionevole, non dovuta a cause riconducibili alla fisiologia del processo o a fattori estranei ed esterni all'organizzazione giudiziaria, di anni 10, mesi 2, giorni 25;
rilevato che, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001, si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, due anni in secondo grado, un anno nel giudizio di legittimità e che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., la durata ragionevole del giudizio di rinvio, così come di pag. 3 di 5 tutte le fasi successive al giudizio di secondo grado, va individuata in un anno (Cass. ord.
19.2.2021 n. 4533; Cass. ord.
5.9.2019 n. 22299; Cass. ord.
2.10.2017 n. 22975); considerato, pertanto, che nella specie, detratti otto anni (3+2+1+1+1), vi è stato superamento della durata ragionevole del processo di anni 2, mesi 2, giorni 25, arrotondati ad anni 2, esclusa la frazione di anno superiore a sei mesi, ex art. 2-bis, comma 1, L. n. 89/2001; ritenuto, con riguardo alla misura dell'indennizzo e ai relativi dubbi sollevati dal ricorrente sulla legittimità costituzionale della L. n. 89/2001 (v. ricorso, pp. 3-5), che debba farsi applicazione dei principi enunciati dalla S.C., secondo cui i parametri legislativi di quantificazione dell'equo indennizzo previsti dall'attuale testo dell'art. 2-bis, comma 1, L. n.
89/2001, introdotto dalla riforma di cui alla L. n. 208/2015, assicurano un ristoro serio, non di poco conto, che non eccede il margine di apprezzamento che la Cedu riconosce agli Stati membri, né urta contro i parametri normativi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea e della Costituzione italiana (cfr. sul punto, tra le tante, Cass. 28.9.2022 n. 28172, ripresa da Cass. ord. 27.7.2023 n. 22762; v. anche le recenti Cass. ord. 22.11.2024 n. 30145;
Cass.
4.11.2024 n. 28296; Cass. ord.
4.4.2024 n. 8910; Cass. ord. 25.7.2023 n. 22347); ritenuto che nella specie sia equo quantificare l'indennizzo, a norma dell'art. 2056 c.c., nella misura di € 400,00 per ciascun anno, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 2-bis, comma
2, L. n. 89/2001, e, in particolare, dell'esito finale sfavorevole del giudizio presupposto, della sua complessità (anche in relazione alle diverse domande proposte dall'odierno ricorrente), del valore della causa (opposizione riguardante cartelle di importo inferiore a € 1.000,00 e risarcimento danni nei limiti della competenza del giudice di pace) e del comportamento del ricorrente (non defatigatorio), in difetto di allegazioni in ordine alle conseguenze lesive specifiche subite a causa del ritardo;
misura che si reputa di ridurre a € 300,00 per ciascun anno, essendo stata la domanda del ricorrente integralmente respinta, dovendo aversi riguardo all'esito globale del giudizio, invece che ai differenti gradi del processo e al loro risultato (art. 2-bis, comma 1-ter): ritenuto, in definitiva, che spetti al ricorrente la somma di € 600,00 (300,00 x 2), non superiore al valore della causa, che opera come limite all'indennizzo, a norma dell'art. 2-bis, comma 3;
ritenuto che
non possano riconoscersi, come richiesto, gli interessi al saggio stabilito dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., in applicazione del costante orientamento secondo cui, in tema di tasso di interesse commerciale, la regola generale prevista dalla citata disposizione (a tenore della quale, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla pag. 4 di 5 legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico, con la conseguenza che essa non si applica all'indennizzo per irragionevole durata del processo, che non ha fonte negoziale (v.
Cass. ord.
9.5.2022 n. 14512; Cass. ord. 25.3.2019 n. 8289; Cass. ord. 21.3.2019 n. 8050;
Cass.
7.11.2018 n. 28409; tutte relative proprio alla speciale obbligazione indennitaria gravante sullo Stato in caso di eccessiva durata di un procedimento giudiziale); spettano, pertanto, gli interessi al saggio di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c., dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
considerato che le spese processuali vanno poste a carico dell'amministrazione soccombente e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui alla tabella n. 8 allegata al D.M. 55/2014 (modificato, da ultimo, dal D.M. n. 147/2022), concernente i procedimenti monitori, non già secondo quelli previsti dalla tabella n. 7 prevista per i
“Procedimenti di volontaria giurisdizione”, indicati nel ricorso (cfr. da ultimo, Cass. ord.
5.9.2024 n. 23861; Cass.
9.5.2022 n. 14512; Cass. 11.2.2022 n. 4520), valori medi dello scaglione di riferimento fino a € 5.200,00, da limitare nell'importo specificamente indicato di
€ 425,00 (v. ricorso, p. 6), stante il principio che informa il processo (art. 112 c.p.c.), per cui il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda (cfr., in tema di nota spese, Cass. ord.
5.5.2022 n. 14198; Cass. ord.
5.3.2020 n. 6345; Cass. 26.6.2019 n. 17057);
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, ingiunge al Controparte_1
di pagare, senza dilazione, in favore del ricorrente, la somma di € 600,00, oltre
[...]
interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., dal deposito del ricorso al saldo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
ingiunge altresì al di rifondere al ricorrente le spese del Controparte_1
procedimento, che liquida in € 27,00 per spese vive ed € 425,00 per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge.
Roma, 17.3.2025
Il Consigliere designato
- Matilde Carpinella -
pag. 5 di 5