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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza dell'11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1556 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, cui è riunita la causa civile in grado di appello iscritta al n. 2317 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona del Responsabile Atti Parte_1
Introduttivi del Giudizio Lazio, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Alessia Mostocotto e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma via G.P. da Palestrina n. 19 Appellante/Appellata
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari e dall'avv. Paola Scarlato e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 presso lo studio di quest'ultima in Roma via G.P. da Palestrina n. 19 Appellante/Appellato
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco CP_2
Corda e domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma via Angelo Brofferio n. 3 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 992/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 01/02/2023, appello avverso la sentenza n. 2390/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 27/02/2024.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza dell'11/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato ed iscritto al R.G. n. 14754/2022, , CP_2 premesso di aver ricevuto in data 08/04/2022 la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09720229003171346000, con cui si richiedeva la corresponsione dell'importo di € 589.449,27 anche per contributi IVS con riferimento a pregressi avvisi di addebito e cartelle di pagamento emesse dall' ha agito in giudizio contro CP_1
l' e l' rassegnando le seguenti conclusioni: “nel CP_1 Parte_1 merito in via principale dichiarare nulla/invalida l'intimazione di pagamento n. 09720229003171346000 e tutte le cartelle di pagamento ed avvisi di addebito ivi contenuti - n.09720130284912286000 – Anno di riferimento del debito 2008 – relativa a contributi IVS proporzionali commercianti e contributi importo richiesto CP_1
€.2.571,81; avviso di addebito n.39720130022072546000 – Anno di riferimento del debito 2012 – relativa a spese notifica e contributi IVS, importo richiesto €.1.687,75; CP_1 avviso di addebito n.39720140015609736000 – Anno di riferimento del debito 2013 – relativa a spese notifica e contributi IVS, importo richiesto €.1.688,01; avviso di CP_1 addebito n.39720140030746088000 – Anno di riferimento del debito 2014 – relativa a spese notifica e contributi IVS, importo richiesto €.1.694,55; avviso di addebito CP_1
n.39720150009883040000 – Anno di riferimento del debito 2014 – relativa a spese notifica e contributi IVS, importo richiesto €.1.662,96; avviso di addebito CP_1
n.39720160006648845000 – Anno di riferimento del debito 2015 – relativa a spese notifica e contributi IVS, importo richiesto €.1.615,22; avviso di addebito CP_1
n.39720160022836408000 – Anno di riferimento del debito 2015 – relativa a spese notifica e contributi IVS, importo richiesto €.1.563,83; avviso di addebito CP_1
n.39720170008808044000 – Anno di riferimento del debito 2016 – relativa a spese notifica e contributi IVS, importo richiesto €.3.185,83; avviso di addebito CP_1
n.39720190030254315000 – Anno di riferimento del debito 2018 – relativa a spese notifica e contributi IVS, importo richiesto €.1.097,17; – in quanto, redatta in CP_1 violazione dell'art. 7, commi primo e secondo, della Legge 212 del 2020 (Statuto dei Diritti del Contribuente), per le ragioni di cui al Motivo I esposto in narrativa;
3) in via subordinata dichiarare la prescrizione del credito relativo a tutte le cartelle di pagamento dell impugnata ed oggetto del presente giudizio, nonché CP_3 all'avviso di addebito 39720170008808044000 e per l'effetto dichiarare non dovute dal sig. le somme richieste. Con condanna dei resistenti in solido alla refusione di CP_2 spese, onorari e diritti del presente giudizio, nonché delle spese generali, IVA e CPA”.
1.1. Nella resistenza dell' e nella contumacia Parte_1 dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “- dichiara l'illegittimità della pretesa CP_1 creditoria come indicata nell'intimazione di pagamento opposta con riferimento: 1) alla cartella n. 9720130284912286000; 2) agli avvisi di addebito: n. 39720130022072546000, n. 39720140015609736000, n. 39720140030746088000, n.39720150009883040000, n.39720160006648845000, n. 39720160022836408000; - rigetta, nel resto, il ricorso;
- condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento dei due terzi delle spese processuali, che si liquidano, per l'intero, in complessivi euro € 3.101,55,
2 di cui euro 404,55 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge e contributo unificato;
dichiara compensata la restante parte”.
1.1.1. Il primo giudice ha ritenuto di non poter procedere all'esame dei motivi formali di opposizione all'intimazione di pagamento, relativi alla violazione dell'art. 7 legge n. 212/2000, essendo stato il ricorso depositato in data 03/05/2022, ossia oltre il termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
1.1.2. Con riguardo all'eccepita prescrizione, il giudice di prime cure ha ritenuto: a) prescritto il credito di cui alla cartella di pagamento n. 9720130284912286000, avente ad oggetto contributi previdenziali relativi all'anno 2008, atteso che, pur avendo CP_1
l' dimostrato in via documentale la notifica della cartella in data 13/12/2013, Pt_1 non poteva ritenersi sufficiente, ai fini di prova della notifica degli atti interruttivi allegati nella memoria, la produzione di copia delle relate di notifica, pur se contenenti l'indicazione del numero di tali atti, non essendo stata fornita prova idonea del contenuto degli atti medesimi;
b) prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 39720130022072546000, n. 39720140015609736000, n. 39720140030746088000, n. 39720150009883040000, n. 39720160006648845000 e n. 39720160022836408000, non avendo l' prodotto la notifica di tali atti;
c) non CP_1 prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 39720170008808044000 e n. 39720190030254315000, essendo stata in entrambi i casi la prescrizione interrotta, anche tenuto conto del tempo complessivo di 311 giorni di sospensione imposto dalla normativa emergenziale, dalla notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione.
1.2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello l' Parte_2
, iscritto al R.G. n. 1556/2023, lamentando l'erroneità della gravata
[...] sentenza nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato che la cartella di pagamento n. 9720130284912286000 avrebbe ad oggetto contributi previdenziali relativi CP_1 all'anno 2008, omettendo di applicare la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., e nella parte in cui ha ritenuto non riferibili agli invocati atti interruttivi della prescrizione la cartella di pagamento e gli avvisi di addebito di cui all'intimazione oggetto di causa.
1.3. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il CP_2 rigetto. Si è costituito in giudizio l' chiedendo l'accoglimento dell'appello e la CP_1 riforma parziale della sentenza di primo grado.
2. Con successivo ricorso, ritualmente notificato ed iscritto al R.G. n. 3888/2023,
[...]
, premesso di aver ricevuto in data 10/01/2023 la notificazione della CP_2 comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0978020220006365000, relativa al pagamento della somma complessiva di €. 644.618,85 dovuta anche per contributi previdenziali, ha agito in giudizio contro l' e l' CP_1 Parte_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “in via principale che codesta On.
[...]
Tribunale, in accoglimento del presente ricorso, Voglia dichiarare la Nullità/Invalidità della la Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n. 0978020220006365000 notificata al sig. mezzo posta il 10 gennaio 2023, per i MOTIVI esposti in CP_2 narrativa. Con condanna dell'Ufficio alla refusione di spese, onorari e diritti del presente giudizio, nonché delle spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario. Con ulteriore condanna dell'Ufficio ex art. 96 c.p.c. attesa la conoscenza della sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle ed avvisi di addebito avvenuta nell'ottobre 2022 con Decreto del Tribunale di Roma”.
3 2.1. Nella resistenza dell' e dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “in CP_1 CP_4 accoglimento parziale del ricorso, dichiara l'insussistenza del credito fatto valere con la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata di cui a: cartella di pagamento n.09720130284912286000 - avviso di addebito n. 39720130022072546000
- avviso di addebito n. 39720140015609736000 - avviso di addebito n. 39720140030746088000 - avviso di addebito n. 39720150009883040000 - avviso di addebito n. 39720160006648845000 - avviso di addebito n. 39720160022836408000 e, per l'effetto, annulla in parte qua tale comunicazione;
rigetta il ricorso nel resto;
compensa le spese di lite tra le parti”.
2.1.1. Il Tribunale ha ritenuto: a) non sussistente per intervenuta prescrizione il credito contributivo di cui alla cartella di pagamento ed agli avvisi di addebito come già statuito dalla sentenza n. 992/2023 del Tribunale di Roma;
b) sussistenti in quanto accertati giudizialmente i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito n. 39720170008808044000 e n. 39720190030254315000 (anno 2018), con riferimento ai quali il Tribunale aveva rigettato il primo ricorso proposto dal c) sussistenti CP_2 in quanto non prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 39720190030254315000 (anni 2018 e 2019), 39720190012125476000, e 39720210006361058000, notificati al e non tempestivamente impugnati. CP_2
2.2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello l' iscritto al R.G. n. 2317/2024, CP_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza per aver il Tribunale dichiarato l'insussistenza dei crediti per decorsa prescrizione in luogo della sospensione del giudizio in attesa della pronuncia in merito all'impugnazione della sentenza n. 992/2023, e nonostante detti crediti non possano ritenersi estinti per prescrizione essendo provata la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione medesima.
2.3. L' si è costituita in giudizio, chiedendo la Parte_1 riunione e l'accoglimento dell'appello dell' si è costituito in CP_1 CP_2 giudizio, chiedendo in rigetto dell'appello perché inammissibile e infondato in fatto ed in diritto.
3. All'udienza del 15/05/2025 si è proceduto alla riunione delle due cause, stante l'evidente connessione oggettiva tra le medesime.
3.1. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
4. In via preliminare, osserva la Corte che non ha proposto CP_2 impugnazione, in via principale ovvero in via incidentale, avverso le due sentenze oggetto di appello, rispettivamente da parte dell' e Parte_1 dell' Ne consegue che le uniche questioni devolute alla cognizione delle Corte CP_1 sono quelle oggetto dei richiami gravami, mentre ogni altra questione, ed in primo luogo la statuizione di rigetto parziale degli originari ricorsi proposti nei giudizi di primo grado dal non è più suscettibile di essere posta in discussione in questa CP_2 sede.
4.1. Nel merito, ragioni di logica espositiva e di trattazione della causa impongono di esaminare in primo luogo l'appello proposto dall' . Parte_1
4. In applicazione dell'ormai riconosciuto principio della c.d. ragione più liquida (ex multiis Cass. Sez. L, Sentenza n. 23531 del 18/11/2016, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9671 del 19/04/2018, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019: “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche
4 se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”), che consente di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., è sufficiente rilevare la fondatezza del secondo motivo dell'appello dell
[...]
ai fini dell'accoglimento del gravame, rendendosi ultroneo l'esame Parte_1 degli altri motivi di impugnazione.
4.1. Ritiene la Corte, difatti, che siano condivisibili i rilievi dell' appellante in Pt_1 ordine alla dichiarata intervenuta prescrizione delle pretese creditorie di cui alla cartella di pagamento n. 9720130284912286000 ed agli avvisi di addebito n. 39720130022072546000, n. 39720140015609736000, n. 39720140030746088000, n. 39720150009883040000, n. 39720160006648845000 e n. 39720160022836408000, avendo il primo giudice ritenuto non sussistente in atti prova sufficiente dell'avvenuta notifica al degli atti interruttivi della CP_2 prescrizione, ossia il preavviso di ipoteca n. 09776 2015 00009626000, l'Avi n. 097 2016 9062592186000, l'Avi 097 2018 9024781382000 e l'Avi 097 2019 9025561454000. 4.2. Di tali atti interruttivi, invero, l' aveva depositato Parte_1 le relative relate di notifica, evidenziando come si trattasse di atti che avevano interrotto la prescrizione dei crediti portati dai titoli in argomento e che, pertanto, proprio ad essi erano riferibili. In sede di prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, ossia in occasione della prima difesa utile, non ha in alcun CP_2 modo contestato, come era suo onere, che gli atti interruttivi, di cui l' aveva Pt_1 prodotto le notifiche, fossero relativi proprio ai titoli oggetto di causa.
4.3. A ciò si aggiunga che l'estratto ruolo prodotto in atti - valutato unitamente alle ora richiamate prove documentali delle avvenute notifiche - attestava la riferibilità ad ognuno dei titoli per i quali è stata dichiarata la prescrizione dell'avvenuta notifica quantomeno dei tre avvisi di addebito del 2016, 2018 e del 2019, che nel presente giudizio l'Agenzia appellante ha tardivamente prodotto.
4.4. Ritiene la Corte che, anche a prescindere da tale produzione tardiva - che in ogni caso appare ammissibile in quanto decisiva ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c. -, possa dunque affermarsi che il termine di prescrizione quinquennale non risulta decorso per alcuno dei titoli indicati dal giudice di prime cure, atteso che: a) quanto alla cartella di pagamento n. 9720130284912286000, pacificamente notificata in data 14/12/2013, la prescrizione risulta interrotta dalla notifica degli avvisi di addebito nn. 097 2016 9062592186000 (28/12/2017), 097 2018 9024781382000 (08/06/2018) e 097 2019 9025561454000 (15/03/2019); b) quanto agli avvisi di addebito n. 39720130022072546000, n. 39720140015609736000, n. 39720140030746088000, n. 39720150009883040000, n. 39720160006648845000 e n. 39720160022836408000, pur in mancanza delle relative notifiche, vi è prova della intervenuta notifica degli atti interruttivi della prescrizione ora richiamati e dell'intimazione di pagamento notificata nel 2022, con la conseguenza che, per i crediti da tali titoli portati, il termine di prescrizione quinquennale comunque non risulta decorso.
5 4.5. L'appello proposto dall' va, dunque, accolto, con Parte_1 conseguente riforma della sentenza n. 992/2023 e rigetto integrale del ricorso proposto da nel giudizio di primo grado. CP_2
5. Muovendo ora alla disamina dell'appello proposto dall' avverso la sentenza n. CP_1
2390/2024, osserva la Corte che - fermo il passaggio in giudicato delle statuizioni di rigetto di cui alla sentenza n. 992/2023 e di cui alla sentenza in argomento - l'unica statuizione che risulta oggetto di impugnazione è quella di non sussistenza per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi di cui di cui alla cartella di pagamento n. 9720130284912286000 ed agli avvisi di addebito n. 39720130022072546000, n. 39720140015609736000, n. 39720140030746088000, n. 39720150009883040000, n. 39720160006648845000 e n. 39720160022836408000, che il Tribunale ha fondato proprio sulla intervenuta precedente decisione che aveva già dichiarato prescritti quei crediti, rinviando espressamente ai motivi dell'accertamento già compiuto in quella sede.
5.1. In altri termini, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo è stata ritenuta non legittima esclusivamente alla stregua della precedente sentenza che aveva già dichiarato la prescrizione dei medesimi crediti contributivi nell'ambito del giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento.
5.2. Avendo, diversamente, la Corte accertato la fondatezza dell'appello dell'
[...]
e, quindi, il mancato decorso del termine di prescrizione con Parte_1 riguardo a tutti i titoli in argomento, ciò appare sufficiente ai fini anche dell'accoglimento dell'appello dell' avverso la sentenza n. 2390/2024, rimanendo CP_1 assorbita ogni ulteriore questione posta dalle parti.
5.3. L'appello proposto dall' va, dunque, accolto, con conseguente riforma della CP_1 sentenza n. 2390/2024 e rigetto integrale del ricorso proposto da nel CP_2 giudizio di primo grado.
6. Le spese di lite del doppio grado di entrambi i giudizi riuniti seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello proposto dall' Parte_2
e dell'appello proposto dall' e in parziale riforma delle gravate sentenze, rigetta CP_1 integralmente i ricorsi proposti in primo grado da . Condanna CP_2 CP_2
al pagamento in favore dell' e dell' delle
[...] Parte_1 CP_1 spese di lite del doppio grado così liquidate: - per il primo grado, per la causa R.G. 1556/2023 € 3.101,55 in favore dell' e nulla per Parte_1
l' non costituito, per la causa R.G. 2317/2024 € 1.865,00 per l' ed € 1.865,00 CP_1 CP_4 per l' - per il grado di appello nei giudizi riuniti € 4.000,00 in favore di ciascuna CP_1 parte appellante, oltre, per entrambe, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore della procuratrice dell' di quanto a quest'ultima liquidato. Parte_1
Roma, 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
6
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza dell'11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1556 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, cui è riunita la causa civile in grado di appello iscritta al n. 2317 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona del Responsabile Atti Parte_1
Introduttivi del Giudizio Lazio, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Alessia Mostocotto e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma via G.P. da Palestrina n. 19 Appellante/Appellata
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari e dall'avv. Paola Scarlato e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 presso lo studio di quest'ultima in Roma via G.P. da Palestrina n. 19 Appellante/Appellato
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco CP_2
Corda e domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma via Angelo Brofferio n. 3 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 992/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 01/02/2023, appello avverso la sentenza n. 2390/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 27/02/2024.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza dell'11/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato ed iscritto al R.G. n. 14754/2022, , CP_2 premesso di aver ricevuto in data 08/04/2022 la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09720229003171346000, con cui si richiedeva la corresponsione dell'importo di € 589.449,27 anche per contributi IVS con riferimento a pregressi avvisi di addebito e cartelle di pagamento emesse dall' ha agito in giudizio contro CP_1
l' e l' rassegnando le seguenti conclusioni: “nel CP_1 Parte_1 merito in via principale dichiarare nulla/invalida l'intimazione di pagamento n. 09720229003171346000 e tutte le cartelle di pagamento ed avvisi di addebito ivi contenuti - n.09720130284912286000 – Anno di riferimento del debito 2008 – relativa a contributi IVS proporzionali commercianti e contributi importo richiesto CP_1
€.2.571,81; avviso di addebito n.39720130022072546000 – Anno di riferimento del debito 2012 – relativa a spese notifica e contributi IVS, importo richiesto €.1.687,75; CP_1 avviso di addebito n.39720140015609736000 – Anno di riferimento del debito 2013 – relativa a spese notifica e contributi IVS, importo richiesto €.1.688,01; avviso di CP_1 addebito n.39720140030746088000 – Anno di riferimento del debito 2014 – relativa a spese notifica e contributi IVS, importo richiesto €.1.694,55; avviso di addebito CP_1
n.39720150009883040000 – Anno di riferimento del debito 2014 – relativa a spese notifica e contributi IVS, importo richiesto €.1.662,96; avviso di addebito CP_1
n.39720160006648845000 – Anno di riferimento del debito 2015 – relativa a spese notifica e contributi IVS, importo richiesto €.1.615,22; avviso di addebito CP_1
n.39720160022836408000 – Anno di riferimento del debito 2015 – relativa a spese notifica e contributi IVS, importo richiesto €.1.563,83; avviso di addebito CP_1
n.39720170008808044000 – Anno di riferimento del debito 2016 – relativa a spese notifica e contributi IVS, importo richiesto €.3.185,83; avviso di addebito CP_1
n.39720190030254315000 – Anno di riferimento del debito 2018 – relativa a spese notifica e contributi IVS, importo richiesto €.1.097,17; – in quanto, redatta in CP_1 violazione dell'art. 7, commi primo e secondo, della Legge 212 del 2020 (Statuto dei Diritti del Contribuente), per le ragioni di cui al Motivo I esposto in narrativa;
3) in via subordinata dichiarare la prescrizione del credito relativo a tutte le cartelle di pagamento dell impugnata ed oggetto del presente giudizio, nonché CP_3 all'avviso di addebito 39720170008808044000 e per l'effetto dichiarare non dovute dal sig. le somme richieste. Con condanna dei resistenti in solido alla refusione di CP_2 spese, onorari e diritti del presente giudizio, nonché delle spese generali, IVA e CPA”.
1.1. Nella resistenza dell' e nella contumacia Parte_1 dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “- dichiara l'illegittimità della pretesa CP_1 creditoria come indicata nell'intimazione di pagamento opposta con riferimento: 1) alla cartella n. 9720130284912286000; 2) agli avvisi di addebito: n. 39720130022072546000, n. 39720140015609736000, n. 39720140030746088000, n.39720150009883040000, n.39720160006648845000, n. 39720160022836408000; - rigetta, nel resto, il ricorso;
- condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento dei due terzi delle spese processuali, che si liquidano, per l'intero, in complessivi euro € 3.101,55,
2 di cui euro 404,55 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge e contributo unificato;
dichiara compensata la restante parte”.
1.1.1. Il primo giudice ha ritenuto di non poter procedere all'esame dei motivi formali di opposizione all'intimazione di pagamento, relativi alla violazione dell'art. 7 legge n. 212/2000, essendo stato il ricorso depositato in data 03/05/2022, ossia oltre il termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
1.1.2. Con riguardo all'eccepita prescrizione, il giudice di prime cure ha ritenuto: a) prescritto il credito di cui alla cartella di pagamento n. 9720130284912286000, avente ad oggetto contributi previdenziali relativi all'anno 2008, atteso che, pur avendo CP_1
l' dimostrato in via documentale la notifica della cartella in data 13/12/2013, Pt_1 non poteva ritenersi sufficiente, ai fini di prova della notifica degli atti interruttivi allegati nella memoria, la produzione di copia delle relate di notifica, pur se contenenti l'indicazione del numero di tali atti, non essendo stata fornita prova idonea del contenuto degli atti medesimi;
b) prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 39720130022072546000, n. 39720140015609736000, n. 39720140030746088000, n. 39720150009883040000, n. 39720160006648845000 e n. 39720160022836408000, non avendo l' prodotto la notifica di tali atti;
c) non CP_1 prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 39720170008808044000 e n. 39720190030254315000, essendo stata in entrambi i casi la prescrizione interrotta, anche tenuto conto del tempo complessivo di 311 giorni di sospensione imposto dalla normativa emergenziale, dalla notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione.
1.2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello l' Parte_2
, iscritto al R.G. n. 1556/2023, lamentando l'erroneità della gravata
[...] sentenza nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato che la cartella di pagamento n. 9720130284912286000 avrebbe ad oggetto contributi previdenziali relativi CP_1 all'anno 2008, omettendo di applicare la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., e nella parte in cui ha ritenuto non riferibili agli invocati atti interruttivi della prescrizione la cartella di pagamento e gli avvisi di addebito di cui all'intimazione oggetto di causa.
1.3. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il CP_2 rigetto. Si è costituito in giudizio l' chiedendo l'accoglimento dell'appello e la CP_1 riforma parziale della sentenza di primo grado.
2. Con successivo ricorso, ritualmente notificato ed iscritto al R.G. n. 3888/2023,
[...]
, premesso di aver ricevuto in data 10/01/2023 la notificazione della CP_2 comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0978020220006365000, relativa al pagamento della somma complessiva di €. 644.618,85 dovuta anche per contributi previdenziali, ha agito in giudizio contro l' e l' CP_1 Parte_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “in via principale che codesta On.
[...]
Tribunale, in accoglimento del presente ricorso, Voglia dichiarare la Nullità/Invalidità della la Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n. 0978020220006365000 notificata al sig. mezzo posta il 10 gennaio 2023, per i MOTIVI esposti in CP_2 narrativa. Con condanna dell'Ufficio alla refusione di spese, onorari e diritti del presente giudizio, nonché delle spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario. Con ulteriore condanna dell'Ufficio ex art. 96 c.p.c. attesa la conoscenza della sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle ed avvisi di addebito avvenuta nell'ottobre 2022 con Decreto del Tribunale di Roma”.
3 2.1. Nella resistenza dell' e dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “in CP_1 CP_4 accoglimento parziale del ricorso, dichiara l'insussistenza del credito fatto valere con la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata di cui a: cartella di pagamento n.09720130284912286000 - avviso di addebito n. 39720130022072546000
- avviso di addebito n. 39720140015609736000 - avviso di addebito n. 39720140030746088000 - avviso di addebito n. 39720150009883040000 - avviso di addebito n. 39720160006648845000 - avviso di addebito n. 39720160022836408000 e, per l'effetto, annulla in parte qua tale comunicazione;
rigetta il ricorso nel resto;
compensa le spese di lite tra le parti”.
2.1.1. Il Tribunale ha ritenuto: a) non sussistente per intervenuta prescrizione il credito contributivo di cui alla cartella di pagamento ed agli avvisi di addebito come già statuito dalla sentenza n. 992/2023 del Tribunale di Roma;
b) sussistenti in quanto accertati giudizialmente i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito n. 39720170008808044000 e n. 39720190030254315000 (anno 2018), con riferimento ai quali il Tribunale aveva rigettato il primo ricorso proposto dal c) sussistenti CP_2 in quanto non prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 39720190030254315000 (anni 2018 e 2019), 39720190012125476000, e 39720210006361058000, notificati al e non tempestivamente impugnati. CP_2
2.2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello l' iscritto al R.G. n. 2317/2024, CP_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza per aver il Tribunale dichiarato l'insussistenza dei crediti per decorsa prescrizione in luogo della sospensione del giudizio in attesa della pronuncia in merito all'impugnazione della sentenza n. 992/2023, e nonostante detti crediti non possano ritenersi estinti per prescrizione essendo provata la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione medesima.
2.3. L' si è costituita in giudizio, chiedendo la Parte_1 riunione e l'accoglimento dell'appello dell' si è costituito in CP_1 CP_2 giudizio, chiedendo in rigetto dell'appello perché inammissibile e infondato in fatto ed in diritto.
3. All'udienza del 15/05/2025 si è proceduto alla riunione delle due cause, stante l'evidente connessione oggettiva tra le medesime.
3.1. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
4. In via preliminare, osserva la Corte che non ha proposto CP_2 impugnazione, in via principale ovvero in via incidentale, avverso le due sentenze oggetto di appello, rispettivamente da parte dell' e Parte_1 dell' Ne consegue che le uniche questioni devolute alla cognizione delle Corte CP_1 sono quelle oggetto dei richiami gravami, mentre ogni altra questione, ed in primo luogo la statuizione di rigetto parziale degli originari ricorsi proposti nei giudizi di primo grado dal non è più suscettibile di essere posta in discussione in questa CP_2 sede.
4.1. Nel merito, ragioni di logica espositiva e di trattazione della causa impongono di esaminare in primo luogo l'appello proposto dall' . Parte_1
4. In applicazione dell'ormai riconosciuto principio della c.d. ragione più liquida (ex multiis Cass. Sez. L, Sentenza n. 23531 del 18/11/2016, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9671 del 19/04/2018, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019: “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche
4 se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”), che consente di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., è sufficiente rilevare la fondatezza del secondo motivo dell'appello dell
[...]
ai fini dell'accoglimento del gravame, rendendosi ultroneo l'esame Parte_1 degli altri motivi di impugnazione.
4.1. Ritiene la Corte, difatti, che siano condivisibili i rilievi dell' appellante in Pt_1 ordine alla dichiarata intervenuta prescrizione delle pretese creditorie di cui alla cartella di pagamento n. 9720130284912286000 ed agli avvisi di addebito n. 39720130022072546000, n. 39720140015609736000, n. 39720140030746088000, n. 39720150009883040000, n. 39720160006648845000 e n. 39720160022836408000, avendo il primo giudice ritenuto non sussistente in atti prova sufficiente dell'avvenuta notifica al degli atti interruttivi della CP_2 prescrizione, ossia il preavviso di ipoteca n. 09776 2015 00009626000, l'Avi n. 097 2016 9062592186000, l'Avi 097 2018 9024781382000 e l'Avi 097 2019 9025561454000. 4.2. Di tali atti interruttivi, invero, l' aveva depositato Parte_1 le relative relate di notifica, evidenziando come si trattasse di atti che avevano interrotto la prescrizione dei crediti portati dai titoli in argomento e che, pertanto, proprio ad essi erano riferibili. In sede di prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, ossia in occasione della prima difesa utile, non ha in alcun CP_2 modo contestato, come era suo onere, che gli atti interruttivi, di cui l' aveva Pt_1 prodotto le notifiche, fossero relativi proprio ai titoli oggetto di causa.
4.3. A ciò si aggiunga che l'estratto ruolo prodotto in atti - valutato unitamente alle ora richiamate prove documentali delle avvenute notifiche - attestava la riferibilità ad ognuno dei titoli per i quali è stata dichiarata la prescrizione dell'avvenuta notifica quantomeno dei tre avvisi di addebito del 2016, 2018 e del 2019, che nel presente giudizio l'Agenzia appellante ha tardivamente prodotto.
4.4. Ritiene la Corte che, anche a prescindere da tale produzione tardiva - che in ogni caso appare ammissibile in quanto decisiva ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c. -, possa dunque affermarsi che il termine di prescrizione quinquennale non risulta decorso per alcuno dei titoli indicati dal giudice di prime cure, atteso che: a) quanto alla cartella di pagamento n. 9720130284912286000, pacificamente notificata in data 14/12/2013, la prescrizione risulta interrotta dalla notifica degli avvisi di addebito nn. 097 2016 9062592186000 (28/12/2017), 097 2018 9024781382000 (08/06/2018) e 097 2019 9025561454000 (15/03/2019); b) quanto agli avvisi di addebito n. 39720130022072546000, n. 39720140015609736000, n. 39720140030746088000, n. 39720150009883040000, n. 39720160006648845000 e n. 39720160022836408000, pur in mancanza delle relative notifiche, vi è prova della intervenuta notifica degli atti interruttivi della prescrizione ora richiamati e dell'intimazione di pagamento notificata nel 2022, con la conseguenza che, per i crediti da tali titoli portati, il termine di prescrizione quinquennale comunque non risulta decorso.
5 4.5. L'appello proposto dall' va, dunque, accolto, con Parte_1 conseguente riforma della sentenza n. 992/2023 e rigetto integrale del ricorso proposto da nel giudizio di primo grado. CP_2
5. Muovendo ora alla disamina dell'appello proposto dall' avverso la sentenza n. CP_1
2390/2024, osserva la Corte che - fermo il passaggio in giudicato delle statuizioni di rigetto di cui alla sentenza n. 992/2023 e di cui alla sentenza in argomento - l'unica statuizione che risulta oggetto di impugnazione è quella di non sussistenza per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi di cui di cui alla cartella di pagamento n. 9720130284912286000 ed agli avvisi di addebito n. 39720130022072546000, n. 39720140015609736000, n. 39720140030746088000, n. 39720150009883040000, n. 39720160006648845000 e n. 39720160022836408000, che il Tribunale ha fondato proprio sulla intervenuta precedente decisione che aveva già dichiarato prescritti quei crediti, rinviando espressamente ai motivi dell'accertamento già compiuto in quella sede.
5.1. In altri termini, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo è stata ritenuta non legittima esclusivamente alla stregua della precedente sentenza che aveva già dichiarato la prescrizione dei medesimi crediti contributivi nell'ambito del giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento.
5.2. Avendo, diversamente, la Corte accertato la fondatezza dell'appello dell'
[...]
e, quindi, il mancato decorso del termine di prescrizione con Parte_1 riguardo a tutti i titoli in argomento, ciò appare sufficiente ai fini anche dell'accoglimento dell'appello dell' avverso la sentenza n. 2390/2024, rimanendo CP_1 assorbita ogni ulteriore questione posta dalle parti.
5.3. L'appello proposto dall' va, dunque, accolto, con conseguente riforma della CP_1 sentenza n. 2390/2024 e rigetto integrale del ricorso proposto da nel CP_2 giudizio di primo grado.
6. Le spese di lite del doppio grado di entrambi i giudizi riuniti seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello proposto dall' Parte_2
e dell'appello proposto dall' e in parziale riforma delle gravate sentenze, rigetta CP_1 integralmente i ricorsi proposti in primo grado da . Condanna CP_2 CP_2
al pagamento in favore dell' e dell' delle
[...] Parte_1 CP_1 spese di lite del doppio grado così liquidate: - per il primo grado, per la causa R.G. 1556/2023 € 3.101,55 in favore dell' e nulla per Parte_1
l' non costituito, per la causa R.G. 2317/2024 € 1.865,00 per l' ed € 1.865,00 CP_1 CP_4 per l' - per il grado di appello nei giudizi riuniti € 4.000,00 in favore di ciascuna CP_1 parte appellante, oltre, per entrambe, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore della procuratrice dell' di quanto a quest'ultima liquidato. Parte_1
Roma, 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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