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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11208 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 9422/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il giorno 01/12/2025, nella 12 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Annalisa Speranza, viene celebrata in trattazione scritta la causa
TRA
Parte_1
- ATTRICE
E
CP_1
- CONVENUTA
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, decide la causa come da sentenza che segue.
9422/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1
Nella causa civile iscritta al n. 9422 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: somministrazione TRA
C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in - 84134 (SA), alla Via Stefano Passaro n. 1, Pt_1 elett.te dom.ta e con domicilio digitale in Roma, Via Aureliana, n. 63, presso lo studio dell'avv. Sara Di Cunzolo del Foro di Roma (c.f. ), dalla quale è C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PEC:
[...]
; Email_1
ATTRICE
E
(P. Iva: ), in persona del suo Legale Rappresentante CP_1 P.IVA_2
p.t., con sede in Napoli, al Centro Direzionale isola A/2, ed Controparte_2 ivi elettivamente domiciliata, alla Via G. Carducci, n. 42, presso lo Studio degli avvoca- ti Luigi Pacileo, (C.F. e Bruno Pacileo, (C.F. C.F._2 [...]
), dai quali è rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su C.F._3 foglio separato alla comparsa di costituzione;
PEC:
[...]
Email_2 Email_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come rese nelle note in sostituzione d'udienza del 01/12/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla è infondata e va rigettata per i Parte_1 motivi di seguito indicati.
Dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio, dall'istruttoria espletata e dalla lettura degli atti in corso di causa, risultano pacifiche le circostanze secondo cui, in data
04.10.2015 la società fornitrice di gas naturale in qualità di soggetto ac- CP_1 quirente presso importatori o produttori nazionali per la successiva rivendita a clienti fi- nali al dettaglio, sottoscriveva con la un contratto di Parte_1 fornitura di gas naturale per il periodo da ottobre 2015 a settembre 2016, avente ad og- getto volumi stimati a circa 51.395.000 smc in 38 cabine di riconsegna della rete di tra- Cont sporto (c.d. RE. come da contratto depositato in atti (cfr. all.
1- fasc. parte attrice).
2
Dalla lettura di detto contratto risulta che eventuali errori di misura, sia in eccesso che in difetto, avrebbero dato luogo a conguagli solo nei casi in cui il Trasportatore ridefi- nisse i quantitativi allocati al Fornitore, che qualora non fossero stati disponibili dati di misura affidabili il Fornitore procedesse a fatturazioni presunte sulla base dei dati forniti dal e stimando i consumi, nonché un adeguamento del prezzo della forni- Parte_2 tura in relazione al Potere Calorifico Superiore (PCS) del gas con l'applicazione di pe- nali nel caso in cui il prelievo giornaliero massimo superasse la capacità disponibile
(cfr. artt. 4 e 5, all. B, contratto).
Risulta poi che il prezzo della vendita del gas veniva dalle parti pattuito in una quota fissa mensile per ciascuno dei 38 punti di riconsegna e in una quota variabile commisu- rata ai metri cubi di gas prelevati, secondo la formula P = Po + PFOR,t, oltre alle com- Pa ponenti tariffarie, in cui rappresentava il prezzo base pari a 1,85 €/smc, mentre
PFOR,t la componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas nel trimestre t, calcolata sulla base delle quotazioni forward trimestrali OTC presso l'hub TTF.
Parimenti emerge che la società attrice, a seguito della sessione di aggiustamento inter- media del 2019 relativa all'anno 2016 e di fronte al presunto inadempimento della
[...]
inoltrava alla stessa una richiesta formale di emissione delle note di credito Parte_4 dell'importo di €123.218,80, di cui €3.478,25 per lo storno di 66.564 mc di gas ed
€119.740,55 per il delta in/out pari a 7.481,914 MWh, relative alle sessioni di aggiu- stamento degli anni 2018 e 2019 per le forniture 2015 e 2016, nonché una diffida all'emissione dei documenti contabili relativi all'intero periodo contrattuale, entrambe rimaste inevase dalla (cfr. doc. 5 e 6 – fasc. parte convenuta). CP_1
Tanto premesso, nel merito giova ricordare che è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, in materia di riparto dell'onere probatorio tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio in ipotesi di inadempimento, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, oppure dalla causa non imputabile che abbia reso impossibile la prestazione (Cassazio- ne Civile, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Orbene, nel caso di specie, tale inadempimento non può dirsi sufficientemente provato, in quanto la non forniva elementi sufficienti volti a di- Parte_1
3
mostrare l'esistenza del proprio credito e tanto emergeva anche dalla CTU espletata in corso di causa, nella specie fortemente risolutiva e le cui risultanze si recepiscono inte- gralmente.
Ed infatti, in tema di differenza tra conguaglio consumi di gas e corrispettivo delta in/out, il CTU chiariva che il primo rappresenta il processo mediante il quale si rettifi- cano i consumi stimati dei punti di riconsegna (PDR) sulla base dei dati effettivi rilevati dai contatori, mentre il corrispettivo disciplinato dall'art.
2.1 della Delibe- CP_4 ra ARERA 670/2017/R/GAS, costituisce un importo calcolato dal Responsabile del Bi- lanciamento (RdB, a favore dell'Utente del Bilanciamento, nel Controparte_5 caso di specie , per compensare eventuali squilibri di competenza giornalie- CP_1 ra comprensivo dello small adjustment.
Del pari la CTU chiariva che detto corrispettivo non ha alcuna relazione automatica con Part Cont gli importi dovuti dall all'Utente della Distribuzione (UD, ), non essendo previsto alcun meccanismo di trasferimento contrattuale o normativo, giacchè il CP_4 costituisce un rapporto economico esclusivo tra e e non può, con-
[...] CP_5 CP_1
Cont trariamente a quanto sostenuto dall'attore, essere automaticamente riversato a .
Quanto al il consulente tecnico evidenziava che tale corrispettivo, come CP_4 previsto dalla Delibera ARERA 670/2017/R/Gas, costituisce un rapporto economico tra in qualità di Responsabile del Bilanciamento (RdB), e lo Ship- Controparte_5 per/UdB ( e che l'utente della distribuzione (SEV), pur ricevendo la forni- CP_1 tura di gas, non rientra in tale rapporto economico, essendo il concepito CP_4 come strumento di bilanciamento del sistema e non come rettifica dei volumi consegnati al cliente finale. Il corrispettivo pertanto, non rappresenta un “errore di CP_4 misura” né una somma automaticamente trasferibile al cliente, ma una rettifica econo- mica finalizzata alla gestione dei disequilibri di rete, il cui trasferimento richiederebbe una clausola contrattuale esplicita, inesistente nel caso di specie.
La CTU ha inoltre confermato la correttezza dei dati pubblicati da , benché essi CP_5
Cont non siano utilizzabili ai fini del calcolo dei crediti vantati da .
A fondamento di tanto, si riportano le conclusioni della CTU in merito: “Per quanto concerne le somme richieste da a titolo di Parte_1 CP_4
, (asseriti euro 119.740,55) non è possibile eseguire alcuncalcolo in quanto,
[...] sulla base del contratto e/o delle disposizioni di settore, non c'è nessun automatismo tra
i corrispettivi delta in/out applicati e/o riconosciuti alla e quelli eventual- CP_1 mente applicabili e/o da riconoscere a Ciò con la preci- Parte_1
4
sazione che i dati pubblicati da come allegati da Controparte_5 [...]
possono ritenersi corretti, benché inutilizzabili per il merito della Controparte_7 vicenda. La ditta attrice chiede, inoltre, l'importo di euro 119.740,55 per un asserito conguaglio/errore causato dal delta in/out, ovverosia dalla differenza tra i volumi di gas immessi nelle cabine EM e quelli prelevati dagli UD (nel caso in esame Pt_1
presso i P.d.R. sottostanti alle corrispondenti cabine EM. Il Parte_1 suddetto importo è stato determinato dalla ditta attrice considerando i dati delta in/out pubblicati da nella sessione definitiva del 2021 (complessiva- Controparte_5 mente 7.481,914 MWh – v. doc. 2) e moltiplicando tale quantità per la media annuale dei prezzi di sbilanciamento che, secondo la prospettazione della parte attrice, è pari
16,004 euro/MWh. Tale impostazione, tuttavia, non può essere condivisa in quanto non
c'è nessun automatismo che consente di passare dai corrispettivi delta I/O riconosciuti Part Part all' (nel caso in esame a quelli eventualmente dovuti dall' CP_1
Cont Con all' (nel caso in esame . Per rendersene conto Parte_1 sta rilevare che non a caso l'art.
2.1. della del. 670/2017/R/gas(1) parla di corrispettivi da applicare o da riconoscere all'Utente del Bilanciamento piuttosto che all'Utente del- la Distribuzione. Diversamente opinando, la delibera creerebbe un'interferenza e/o una Cont ingerenza nei rapporti commerciali tra e ( Pt_5 CP_1 Parte_1
”. “L'assenza di automatismi si può rilevare anche da un altro elemento;
[...]
e cioè il fatto che il corrispettivo richiesto da è stato Parte_1 calcolato utilizzando il prezzo di sbilanciamento previsto dalla delibera
670/2017/R/gas, piuttosto che con il prezzo unitario stabilito nel contratto di sommini- strazione (v. art. 6 del contratto)”. Cont Alla luce di ciò, la pretesa avanzata da circa la percezione di un importo corri- spondente al non trova alcun fondamento contrattuale né normativo. CP_4
Parimenti, in merito allo storno dei volume 66.564 smc di gas oggetto della domanda attorea dell'importo di €3.478,25, il CTU confermava che la documentazione allegata Cont agli atti dalla non consente di verificare le quantità effettivamente fatturate da
[...] per ciascuna delle 38 cabine EM nel periodo gennaio-settembre 2016, in Parte_4 quanto la mancata produzione delle fatture mensili e dei relativi dettagli unitari non consente l'accertamento dell'esistenza e dell'entità delle somme richieste e preclude ogni possibilità di calcolo certo degli importi. Ed infatti il CTU, sul punto, asseriva che
“La parte attrice chiede l'importo di euro 3.478,25 per lo storno di 66.564 metri cubi di gas dalle fatture emesse da a fronte del "Report esito aggiustamento" (report CP_1
5
definitivo della sessione 2021 relativa all'anno 2016). La quantità di gas da stornare sarebbe stata calcolata dalla ditta attrice sulla base dei metri cubi allocati, in via defi- nitiva nella sessione 2021, per ciascun mese e per ciascuna cabina EM confrontati con i metri cubi fatturati mensilmente da (da gennaio 2016 a settembre 2016) CP_1 per ognuna delle 38 cabine EM. Tuttavia, come è stato accertato durante le opera- zioni, l'assenza negli atti delle fatture emesse dalla non consente al sottoscritto CP_1
c.t.u. di eseguire alcun confronto/accertamento sulle quantità di gas da stornare dalle fatture. L'assenza delle fatture, peraltro, non consente neppure di risalire ai prezzi uni- tari che furono applicati all'epoca della fatturazione (cfr. art. 6 del contratto)”.
Peraltro ulteriore conferma della infondatezza della domanda attorea emerge dalla stes- sa lettura del contratto che, agli articoli 8.2 e 9.3, tutela esclusivamente i volumi erogati ma non prevede alcuna disposizione in merito al trasferimento del , con la conse- CP_4 guenza che, in assenza di una clausola contrattuale espressa che disciplini tale ipotesi, la non è obbligata ad alcun trasferimento nei riguardi della SEV. CP_1
A tanto si aggiunga che, come correttamente sostenuto dalla la società attrice CP_1 non depositava in giudizio elementi probatori sufficienti a supportare la pretesa di stor- Cont no dei volumi di gas, avendo la allegato documentazione incompleta e, nella spe- cie, alcuni file Excel/PDF (cfr. doc. 4 e 7 – fasc. parte attrice) che risultano privi di data certa e di autentica notarile, nonché le PEC di diffida di pagamento che non riportano ricevute di accettazione/consegna. Cont Parimenti la non forniva dati completi sulle quantità di gas erogate agli utenti fina- li, circostanza che, nella specie, impedisce di determinare con certezza i volumi effetti- vamente fatturati e, di conseguenza, eventuali errori di misura o storni dovuti.
A sostegno di tanto si allegano le determinazioni del CTU in merito: “La parte attrice, peraltro, non ha allegato alcun elemento che consenta di risalire/ accertare gli asseriti errori di misura dei volumi di gas e/o alla loro entità economica. In particolare: a) La mancata allegazione delle fatture emesse dalla nel periodo di riferimento (gen. CP_1
2016 - set. 2016), relativamente alle 38 cabine EM, non consente di avere alcuna cer- tezza sulle quantità di gas effettivamente fatturate;
b) La mancanza di dati sulle quanti- tà di gas fornite agli utenti di riferite sempre al periodo Pt_1 Parte_1
(gen. 2016 - set. 2016) e alle 38 cabine EM, preclude alla radicela possibilità di de- terminare la presenza e l'entità degli asseriti errori dei volumi di gas fatturati dalla
”. CP_1
6
Deriva da tanto che dette carenze documentali incidono direttamente sulla possibilità di provare la fondatezza delle domande avanzate all'attore e il quantum richiesto che, nel caso di specie, non può ritenersi sufficientemente provato.
Alla luce di tutto quanto suesposto, in base ai principi sopra indicati, esaminata la do- cumentazione depositata, la CTU espletata e le deduzioni delle parti, deve ritenersi che il sia un rapporto economico esclusivo tra e lo Shipper, estraneo ai CP_4 CP_5
Cont rapporti tra e e che la domanda così come avanzata dalla CP_1 Parte_1 non può essere accolta.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi i cui al D.M. n. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Annalisa
Speranza, pronunciandosi sulla domanda proposta dalla , in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., nei confronti della , in persona del le- CP_1 gale rappresentante p.t., disattesa ogni ulteriore eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda della , in persona del legale rap- Parte_1 presentante p.t., volta alla restituzione delle somme di € 3.478,25 per storno mc Parte 66.564 e di € 119.740,55 per delta IN &
• condanna la in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_1 pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della , in per- CP_1 sona del legale rappresentante pro tempore, spese che si liquidano in €14.103,00 per competenze, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. se do- vute, come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Così deciso in Napoli, il 01.12.2025
Il giudice on.
Dott.ssa Annalisa Speranza
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Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il giorno 01/12/2025, nella 12 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Annalisa Speranza, viene celebrata in trattazione scritta la causa
TRA
Parte_1
- ATTRICE
E
CP_1
- CONVENUTA
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, decide la causa come da sentenza che segue.
9422/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1
Nella causa civile iscritta al n. 9422 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: somministrazione TRA
C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in - 84134 (SA), alla Via Stefano Passaro n. 1, Pt_1 elett.te dom.ta e con domicilio digitale in Roma, Via Aureliana, n. 63, presso lo studio dell'avv. Sara Di Cunzolo del Foro di Roma (c.f. ), dalla quale è C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PEC:
[...]
; Email_1
ATTRICE
E
(P. Iva: ), in persona del suo Legale Rappresentante CP_1 P.IVA_2
p.t., con sede in Napoli, al Centro Direzionale isola A/2, ed Controparte_2 ivi elettivamente domiciliata, alla Via G. Carducci, n. 42, presso lo Studio degli avvoca- ti Luigi Pacileo, (C.F. e Bruno Pacileo, (C.F. C.F._2 [...]
), dai quali è rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su C.F._3 foglio separato alla comparsa di costituzione;
PEC:
[...]
Email_2 Email_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come rese nelle note in sostituzione d'udienza del 01/12/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla è infondata e va rigettata per i Parte_1 motivi di seguito indicati.
Dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio, dall'istruttoria espletata e dalla lettura degli atti in corso di causa, risultano pacifiche le circostanze secondo cui, in data
04.10.2015 la società fornitrice di gas naturale in qualità di soggetto ac- CP_1 quirente presso importatori o produttori nazionali per la successiva rivendita a clienti fi- nali al dettaglio, sottoscriveva con la un contratto di Parte_1 fornitura di gas naturale per il periodo da ottobre 2015 a settembre 2016, avente ad og- getto volumi stimati a circa 51.395.000 smc in 38 cabine di riconsegna della rete di tra- Cont sporto (c.d. RE. come da contratto depositato in atti (cfr. all.
1- fasc. parte attrice).
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Dalla lettura di detto contratto risulta che eventuali errori di misura, sia in eccesso che in difetto, avrebbero dato luogo a conguagli solo nei casi in cui il Trasportatore ridefi- nisse i quantitativi allocati al Fornitore, che qualora non fossero stati disponibili dati di misura affidabili il Fornitore procedesse a fatturazioni presunte sulla base dei dati forniti dal e stimando i consumi, nonché un adeguamento del prezzo della forni- Parte_2 tura in relazione al Potere Calorifico Superiore (PCS) del gas con l'applicazione di pe- nali nel caso in cui il prelievo giornaliero massimo superasse la capacità disponibile
(cfr. artt. 4 e 5, all. B, contratto).
Risulta poi che il prezzo della vendita del gas veniva dalle parti pattuito in una quota fissa mensile per ciascuno dei 38 punti di riconsegna e in una quota variabile commisu- rata ai metri cubi di gas prelevati, secondo la formula P = Po + PFOR,t, oltre alle com- Pa ponenti tariffarie, in cui rappresentava il prezzo base pari a 1,85 €/smc, mentre
PFOR,t la componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas nel trimestre t, calcolata sulla base delle quotazioni forward trimestrali OTC presso l'hub TTF.
Parimenti emerge che la società attrice, a seguito della sessione di aggiustamento inter- media del 2019 relativa all'anno 2016 e di fronte al presunto inadempimento della
[...]
inoltrava alla stessa una richiesta formale di emissione delle note di credito Parte_4 dell'importo di €123.218,80, di cui €3.478,25 per lo storno di 66.564 mc di gas ed
€119.740,55 per il delta in/out pari a 7.481,914 MWh, relative alle sessioni di aggiu- stamento degli anni 2018 e 2019 per le forniture 2015 e 2016, nonché una diffida all'emissione dei documenti contabili relativi all'intero periodo contrattuale, entrambe rimaste inevase dalla (cfr. doc. 5 e 6 – fasc. parte convenuta). CP_1
Tanto premesso, nel merito giova ricordare che è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, in materia di riparto dell'onere probatorio tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio in ipotesi di inadempimento, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, oppure dalla causa non imputabile che abbia reso impossibile la prestazione (Cassazio- ne Civile, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Orbene, nel caso di specie, tale inadempimento non può dirsi sufficientemente provato, in quanto la non forniva elementi sufficienti volti a di- Parte_1
3
mostrare l'esistenza del proprio credito e tanto emergeva anche dalla CTU espletata in corso di causa, nella specie fortemente risolutiva e le cui risultanze si recepiscono inte- gralmente.
Ed infatti, in tema di differenza tra conguaglio consumi di gas e corrispettivo delta in/out, il CTU chiariva che il primo rappresenta il processo mediante il quale si rettifi- cano i consumi stimati dei punti di riconsegna (PDR) sulla base dei dati effettivi rilevati dai contatori, mentre il corrispettivo disciplinato dall'art.
2.1 della Delibe- CP_4 ra ARERA 670/2017/R/GAS, costituisce un importo calcolato dal Responsabile del Bi- lanciamento (RdB, a favore dell'Utente del Bilanciamento, nel Controparte_5 caso di specie , per compensare eventuali squilibri di competenza giornalie- CP_1 ra comprensivo dello small adjustment.
Del pari la CTU chiariva che detto corrispettivo non ha alcuna relazione automatica con Part Cont gli importi dovuti dall all'Utente della Distribuzione (UD, ), non essendo previsto alcun meccanismo di trasferimento contrattuale o normativo, giacchè il CP_4 costituisce un rapporto economico esclusivo tra e e non può, con-
[...] CP_5 CP_1
Cont trariamente a quanto sostenuto dall'attore, essere automaticamente riversato a .
Quanto al il consulente tecnico evidenziava che tale corrispettivo, come CP_4 previsto dalla Delibera ARERA 670/2017/R/Gas, costituisce un rapporto economico tra in qualità di Responsabile del Bilanciamento (RdB), e lo Ship- Controparte_5 per/UdB ( e che l'utente della distribuzione (SEV), pur ricevendo la forni- CP_1 tura di gas, non rientra in tale rapporto economico, essendo il concepito CP_4 come strumento di bilanciamento del sistema e non come rettifica dei volumi consegnati al cliente finale. Il corrispettivo pertanto, non rappresenta un “errore di CP_4 misura” né una somma automaticamente trasferibile al cliente, ma una rettifica econo- mica finalizzata alla gestione dei disequilibri di rete, il cui trasferimento richiederebbe una clausola contrattuale esplicita, inesistente nel caso di specie.
La CTU ha inoltre confermato la correttezza dei dati pubblicati da , benché essi CP_5
Cont non siano utilizzabili ai fini del calcolo dei crediti vantati da .
A fondamento di tanto, si riportano le conclusioni della CTU in merito: “Per quanto concerne le somme richieste da a titolo di Parte_1 CP_4
, (asseriti euro 119.740,55) non è possibile eseguire alcuncalcolo in quanto,
[...] sulla base del contratto e/o delle disposizioni di settore, non c'è nessun automatismo tra
i corrispettivi delta in/out applicati e/o riconosciuti alla e quelli eventual- CP_1 mente applicabili e/o da riconoscere a Ciò con la preci- Parte_1
4
sazione che i dati pubblicati da come allegati da Controparte_5 [...]
possono ritenersi corretti, benché inutilizzabili per il merito della Controparte_7 vicenda. La ditta attrice chiede, inoltre, l'importo di euro 119.740,55 per un asserito conguaglio/errore causato dal delta in/out, ovverosia dalla differenza tra i volumi di gas immessi nelle cabine EM e quelli prelevati dagli UD (nel caso in esame Pt_1
presso i P.d.R. sottostanti alle corrispondenti cabine EM. Il Parte_1 suddetto importo è stato determinato dalla ditta attrice considerando i dati delta in/out pubblicati da nella sessione definitiva del 2021 (complessiva- Controparte_5 mente 7.481,914 MWh – v. doc. 2) e moltiplicando tale quantità per la media annuale dei prezzi di sbilanciamento che, secondo la prospettazione della parte attrice, è pari
16,004 euro/MWh. Tale impostazione, tuttavia, non può essere condivisa in quanto non
c'è nessun automatismo che consente di passare dai corrispettivi delta I/O riconosciuti Part Part all' (nel caso in esame a quelli eventualmente dovuti dall' CP_1
Cont Con all' (nel caso in esame . Per rendersene conto Parte_1 sta rilevare che non a caso l'art.
2.1. della del. 670/2017/R/gas(1) parla di corrispettivi da applicare o da riconoscere all'Utente del Bilanciamento piuttosto che all'Utente del- la Distribuzione. Diversamente opinando, la delibera creerebbe un'interferenza e/o una Cont ingerenza nei rapporti commerciali tra e ( Pt_5 CP_1 Parte_1
”. “L'assenza di automatismi si può rilevare anche da un altro elemento;
[...]
e cioè il fatto che il corrispettivo richiesto da è stato Parte_1 calcolato utilizzando il prezzo di sbilanciamento previsto dalla delibera
670/2017/R/gas, piuttosto che con il prezzo unitario stabilito nel contratto di sommini- strazione (v. art. 6 del contratto)”. Cont Alla luce di ciò, la pretesa avanzata da circa la percezione di un importo corri- spondente al non trova alcun fondamento contrattuale né normativo. CP_4
Parimenti, in merito allo storno dei volume 66.564 smc di gas oggetto della domanda attorea dell'importo di €3.478,25, il CTU confermava che la documentazione allegata Cont agli atti dalla non consente di verificare le quantità effettivamente fatturate da
[...] per ciascuna delle 38 cabine EM nel periodo gennaio-settembre 2016, in Parte_4 quanto la mancata produzione delle fatture mensili e dei relativi dettagli unitari non consente l'accertamento dell'esistenza e dell'entità delle somme richieste e preclude ogni possibilità di calcolo certo degli importi. Ed infatti il CTU, sul punto, asseriva che
“La parte attrice chiede l'importo di euro 3.478,25 per lo storno di 66.564 metri cubi di gas dalle fatture emesse da a fronte del "Report esito aggiustamento" (report CP_1
5
definitivo della sessione 2021 relativa all'anno 2016). La quantità di gas da stornare sarebbe stata calcolata dalla ditta attrice sulla base dei metri cubi allocati, in via defi- nitiva nella sessione 2021, per ciascun mese e per ciascuna cabina EM confrontati con i metri cubi fatturati mensilmente da (da gennaio 2016 a settembre 2016) CP_1 per ognuna delle 38 cabine EM. Tuttavia, come è stato accertato durante le opera- zioni, l'assenza negli atti delle fatture emesse dalla non consente al sottoscritto CP_1
c.t.u. di eseguire alcun confronto/accertamento sulle quantità di gas da stornare dalle fatture. L'assenza delle fatture, peraltro, non consente neppure di risalire ai prezzi uni- tari che furono applicati all'epoca della fatturazione (cfr. art. 6 del contratto)”.
Peraltro ulteriore conferma della infondatezza della domanda attorea emerge dalla stes- sa lettura del contratto che, agli articoli 8.2 e 9.3, tutela esclusivamente i volumi erogati ma non prevede alcuna disposizione in merito al trasferimento del , con la conse- CP_4 guenza che, in assenza di una clausola contrattuale espressa che disciplini tale ipotesi, la non è obbligata ad alcun trasferimento nei riguardi della SEV. CP_1
A tanto si aggiunga che, come correttamente sostenuto dalla la società attrice CP_1 non depositava in giudizio elementi probatori sufficienti a supportare la pretesa di stor- Cont no dei volumi di gas, avendo la allegato documentazione incompleta e, nella spe- cie, alcuni file Excel/PDF (cfr. doc. 4 e 7 – fasc. parte attrice) che risultano privi di data certa e di autentica notarile, nonché le PEC di diffida di pagamento che non riportano ricevute di accettazione/consegna. Cont Parimenti la non forniva dati completi sulle quantità di gas erogate agli utenti fina- li, circostanza che, nella specie, impedisce di determinare con certezza i volumi effetti- vamente fatturati e, di conseguenza, eventuali errori di misura o storni dovuti.
A sostegno di tanto si allegano le determinazioni del CTU in merito: “La parte attrice, peraltro, non ha allegato alcun elemento che consenta di risalire/ accertare gli asseriti errori di misura dei volumi di gas e/o alla loro entità economica. In particolare: a) La mancata allegazione delle fatture emesse dalla nel periodo di riferimento (gen. CP_1
2016 - set. 2016), relativamente alle 38 cabine EM, non consente di avere alcuna cer- tezza sulle quantità di gas effettivamente fatturate;
b) La mancanza di dati sulle quanti- tà di gas fornite agli utenti di riferite sempre al periodo Pt_1 Parte_1
(gen. 2016 - set. 2016) e alle 38 cabine EM, preclude alla radicela possibilità di de- terminare la presenza e l'entità degli asseriti errori dei volumi di gas fatturati dalla
”. CP_1
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Deriva da tanto che dette carenze documentali incidono direttamente sulla possibilità di provare la fondatezza delle domande avanzate all'attore e il quantum richiesto che, nel caso di specie, non può ritenersi sufficientemente provato.
Alla luce di tutto quanto suesposto, in base ai principi sopra indicati, esaminata la do- cumentazione depositata, la CTU espletata e le deduzioni delle parti, deve ritenersi che il sia un rapporto economico esclusivo tra e lo Shipper, estraneo ai CP_4 CP_5
Cont rapporti tra e e che la domanda così come avanzata dalla CP_1 Parte_1 non può essere accolta.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi i cui al D.M. n. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Annalisa
Speranza, pronunciandosi sulla domanda proposta dalla , in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., nei confronti della , in persona del le- CP_1 gale rappresentante p.t., disattesa ogni ulteriore eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda della , in persona del legale rap- Parte_1 presentante p.t., volta alla restituzione delle somme di € 3.478,25 per storno mc Parte 66.564 e di € 119.740,55 per delta IN &
• condanna la in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_1 pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della , in per- CP_1 sona del legale rappresentante pro tempore, spese che si liquidano in €14.103,00 per competenze, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. se do- vute, come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Così deciso in Napoli, il 01.12.2025
Il giudice on.
Dott.ssa Annalisa Speranza
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