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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/01/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1483/2021 R.G., avente ad oggetto: assicurazione contro i danni, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente ivi alla Via Gran Parte_1
Priorato di Malta n. 98, (C.F.: ), rappresentato e difeso, C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Francesco De Simone
(C.F.: ), l'Avv. Vincenzo Maione C.F._2
(C.F.: – pec: e dall'Avv. C.F._3 Email_1
Antonietta De Simone (C.F.: - C.F._4
presso il cui studio elettivamente Email_2 domiciliato in Napoli alla Via Duomo n. 348;
Attore
E
, (già Controparte_1
), con sede in (20129) Milano, via Nino Bixio, 31 (C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante, p.t., rappresentata e difesa come P.IVA_1 da procura in atti dall'avv. Leonardo Giani (C.F. – pec: C.F._5
, il quale elegge domicilio digitale ex art. 52, Email_3 co. 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014 n. 90 presso il suddetto indirizzo pec;
Convenuta
Profili preliminari
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall' art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2. La presente decisione viene adottata richiamando gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
3. Con atto di citazione ritualmente notificato il 10 febbraio 2021
[...]
ha convenuto in giudizio la società (Già Pt_1 Controparte_3 [...]
), in persona del legale rapp.te p.t., chiedendo la declaratoria di CP_4 condanna nei confronti della convenuta compagnia assicuratrice a tenere lo stesso indenne, in virtù della polizza n. 392/485569 del 30 gennaio 2013, per l'importo che era stato condannato a pagare, a titolo di provvisionale, in favore degli eredi dell'ex paziente, all'esito del procedimento penale avviato a seguito Persona_1 della sua morte, verificatasi per effetto della sua attività professionale.
La convenuta si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo in via principale il rigetto della domanda e, in subordine, di contenere la condanna entro i termini e condizioni della polizza.
Nel dettaglio, la compagnia convenuta esponeva il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, III Sezione penale, all'esito del processo iscritto al R.G.n. 1798/2013, con sentenza n. 3436 pubblicata il 15 giugno 2018, riteneva il dott. Pt_1 responsabile per i fatti a lui imputati, condannandolo a pagare, a titolo di provvisionale, il complessivo importo di euro 140.668,40 a favore delle parti civili;
in ordine alla domanda di manleva, eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa, munita di clausola del tipo claims made; nel dettaglio, considerava che mentre non vi erano limiti temporali riguardo al verificarsi del sottostante atto illecito - che ben poteva essere stato commesso in qualsiasi momento precedente - diversamente il sinistro – ossia la Richiesta di risarcimento o Reclamo – sarebbe dovuto necessariamente intervenire per la prima volta all'interno del periodo di assicurazione – e quindi tra le ore 24:00 del 30 gennaio 2013 e le ore 24:00 del 30 gennaio 2014 ( cd. clausola claims made pura; cfr. scheda di polizza e art. 4); che secondo l'art. 14 della polizza “La garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno di adesione” ossia, dalle ore 24:00 del 30 gennaio 2013; che tuttavia il reclamo era intervenuto prima e al di fuori del periodo di assicurazione, specificatamente alle ore 17:00 del 30 gennaio 2013, quando era in corso il periodo di assicurazione della polizza precedente, stipulata dal dott. con altro e diverso assicuratore;
che Pt_1
l'avviso di garanzia, come pure l'avviso di consulenza tecnica del PM, trasmessi prima della sua decorrenza costituivano a tutti gli effetti un Reclamo ai sensi di polizza.
All'esito dell'udienza del 19/12/2022, il Giudice con ordinanza comunicata in data 21/12/2022, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183/6 c.p.c.; successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di espletamento di attività istruttoria, il Giudice fissava per la discussione ex art. 281 – sexies c.p.c. l'udienza del 7/10/2024 ; a seguito dell'istanza depositata dalla convenuta, il Giudice rimetteva in termini quest'ultima e fissava al 28/10/2024 la nuova udienza, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
4. La domanda è procedibile, avendo l'attore esperito la procedura di mediazione obbligatoria.
La decisione
5. Ciò premesso e passando alla disamina della “res controversa”, la presente decisione viene adottata facendo applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (cfr. Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenze n. 29523/08 e n.
24883/08).
6. Ebbene, è pacifico, oltre che documentato in atti, il doloroso fatto storico da cui origina la domanda: il Dott. , medico pediatra, è stato Parte_1 condannato con sentenza penale n. 3436/2018 resa dal Tribunale Penale di Santa
Maria Capua Vetere per il reato di cui all'art. 589 c.p., a seguito del decesso del minore in esito alla sentenza penale, egli è stato condannato al Persona_1 pagamento di un importo a titolo provvisionale pari a €.140.668,40 a favore delle parti civili, portata in esecuzione mediante il pignoramento del quinto del suo stipendio. L'istante, in conseguenza dei fatti innanzi esposti, ha citato al proprio istituto assicurativo ( , già ) al fine di essere Controparte_1 Controparte_4 manlevato dal pagamento della somma suddetta, a titolo di responsabilità civile professionale, chiedendo l'accertamento della sussistenza della polizza, il risarcimento dei danni, il rimborso delle somme versate e la condanna alle spese legali.
La compagnia assicurativa ha contestato la domanda Controparte_1 attorea e chiesto il rigetto della richiesta di manleva, argomentando che l'evento dannoso (il decesso del minore) si fosse verificato il 29 gennaio 2013, quindi prima della entrata in vigore della polizza, divenuta efficace dalle ore 24:00 del 30 gennaio
2013. Inoltre, ha argomentato la compagnia convenuta, la notifica dell'avviso di garanzia al Dott. avvenne alle ore 17:00 del 30 gennaio 2013, e ciò Pt_1 costituiva la prima informazione rilevante ai fini del reclamo ai sensi dell'art. 10 delle condizioni contrattuali, che escludeva dalla copertura assicurativa i sinistri noti prima dell'inizio del periodo assicurativo.
6.1. La controversia necessita di essere analizzata nei seguenti termini, evidenziando le questioni giuridiche centrali che influenzano l'esito della domanda di manleva presentata dal Dott. nei confronti della compagnia Parte_1 assicurativa . Controparte_1
La polizza assicurativa stipulata dal Dott. con Pt_1 Controparte_1
[...
è di tipo "claims made", come previsto dall'art. 4 del contratto. Tale formula è volta a coprire i reclami fatti per la prima volta contro l' durante il Parte_2 periodo di assicurazione e da lui denunciati alla Compagnia durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori, indipendentemente dalla data in cui si è verificato il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli e nessuna denuncia Parte_3 potrà essere accolta (cfr. art. 10 del contratto di assicurazione). La polizza, pertanto, prevede che la copertura operi per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di efficacia della stessa, anche se il fatto che ha originato la richiesta risale a una data anteriore.
Ciò posto, il contratto di assicurazione prevede, all'art.10, casi configurabili come “esclusioni”, ossia ipotesi in cui sebbene la modalità assicurativa sia prestata nella forma “claims made” le garanzie offerte non sono valide per le richieste di risarcimento già note all prima della data d'inizio del periodo di Parte_2 assicurazione in corso, anche se mai denunciate a precedenti società.
Ebbene, è evidente, sotto un profilo prettamente temporale, che quando si è verificato il sinistro– da intendersi come Richiesta di risarcimento o Reclamo - la Polizza non era ancora efficace, in quanto secondo l'art. 14 della polizza “La garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno di adesione” ossia, dalle ore 24:00 del 30 gennaio 20131, come convenzionalmente pattuito, mentre la notifica dell'avviso di garanzia alla parte attrice è avvenuta in data 30 gennaio 2013 alle ore 17:00.
Dunque, al momento della stipula della polizza e del pagamento del premio, era già intervenuta la notifica dell'avviso di garanzia alla parte attrice del procedimento penale a suo carico;
essa, come correttamente evidenziato dalla difesa della convenuta, va intesa quale prima informazione rilevante ai fini del reclamo ai sensi dell'art. 10 delle condizioni contrattuali, che esclude i sinistri noti prima dell'inizio del periodo assicurativo. Tale dato temporale rende, sia pur per un esiguo spazio temporale, non operativa la polizza secondo le condizioni contrattuali.
7. Da ultimo, la compagnia assicurativa ha invocato l'art. 1892 c.c., a mente del quale le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato su circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il proprio consenso o lo avrebbe dato a condizioni diverse se avesse conosciuto il reale stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto se il contraente ha agito con dolo o colpa grave. La Controparte_1
[...
ha dedotto che il Dott. fosse a conoscenza del decesso del minore e del Pt_1 successivo avvio di un procedimento penale già prima della stipula della polizza. La ha evidenziato che, al momento della sottoscrizione della polizza e del CP_1 pagamento del premio, il Dott. avrebbe dovuto informare la compagnia Pt_1 dell'evento dannoso e della situazione giuridica a suo carico e ha eccepito la violazione di tale obbligo di informazione, basato sul principio della buona fede.
Ebbene, la suddetta norma è posta a tutela dell'assicuratore, il quale deve conoscere esattamente la situazione dell'assicurato al fine di valutare correttamente il rischio che assume con il contratto e stabilire il premio che gli deve essere corrisposto. Osserva il Tribunale come effettivamente il Dott. abbia omesso di Pt_1 dichiarare il procedimento penale in corso e il decesso del minore al momento della stipula della polizza. Tale omissione, ritenuta una reticenza, incide sulla operatività della copertura assicurativa, poiché la compagnia non ha avuto accesso a informazioni cruciali per valutare l'alea del rischio, in virtù dell'art. 1892 c.c., che mira a riequilibrare l'inevitabile asimmetria informativa tra l'assicurato e l'assicuratore.
In sintesi, le evidenze documentali e le violazioni degli obblighi di informazione da parte del Dott. giustificano la decisione della compagnia Pt_1 assicurativa di rifiutare la richiesta di manleva.
La domanda pertanto deve essere rigettata.
8. Le peculiari circostanze della vicenda e il dato temporale, del tutto esiguo, che ha reso non operativa la polizza secondo le condizioni contrattuali, costituiscono a parere del Tribunale gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente decidendo sulla domanda, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. Respinge la domanda di nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
2. Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, in data 22.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Deve infatti precisarsi come lo “zero” indichi la mezzanotte della giornata appena iniziata, mentre le ore “24:00” indichino la mezzanotte della giornata appena terminata