Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1116/2023 R.G.A.C.C., promossa da: di via Don Luigi Sturzo n. 5, (c.f. Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
720 893), in persona dell'amministratore p.t. , rappresentato e Parte_3
difeso per procura in atti dall'Avv. Domenico Nigro (del Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante – Appellato incidentale
contro
:
(nato a [...] [...], c.f. ) e Parte_4 Pt_2 CodiceFiscale_1
(nata a [...] [...], c.f. ), Parte_5 Pt_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi per procura in atti dagli Avv.ti Marco Liistro e Simona
Castagnino (del Foro di Siracusa) presso i cui indirizzi di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellati – Appellanti incidentali
OGGETTO: . Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione tempestivamente notificata del 5.12.2018 i coniugi Parte_4
e convenivano innanzi al Giudice di Pace di Palazzolo
[...] Parte_5
Acreide il Condominio Requisenz in Buscemi, via Don Luigi Sturzo n. 5 – di cui erano membri - onde sentir dichiarare nulla od annullare la deliberazione dell'assemblea condominiale del 3.11.2018 che approvava il rimborso a “Saldo delle somme anticipate dall'Amministratore uscente sig. durante le Controparte_2
proprie gestioni” e, subito dopo, i bilanci consuntivi (e relativi piano di riparto) relativi ai periodi gennaio-febbraio 2017 e marzo 2017-febbraio 2018 in cui risultavano appostate anche dette presunte anticipazioni.
A sostegno della loro impugnazione deducevano essi attori che l'approvazione di detto rimborso fosse viziata da eccesso di potere in mancanza, infatti, di alcun valido riscontro dell'assunto che l'amministratore del tempo – tale – avesse Controparte_2
realmente anticipato nell'interesse dell'ente condominiale somme - a copertura di spese di gestione - il cui rimborso era poi stato approvato dall'organo assembleare soltanto genericamente. E deducevano, inoltre, che in seguito all'approvazione dei bilanci consuntivi anzidetti l'amministratore avesse anche a loro inviato un piano di riparto “in cui si evidenzia la somma di € 2.149,48 rubricata “Saldo conguagli
2017/2018” posta a carico degli attori. Orbene tale somma è totalmente errata nella suq quantificazione oltre che non dovuta, ….. è il frutto di una sorta di riporto contabile di quote condominiali da un anno all'altro a partire dal 2014 e sino al febbraio 2018. Ma tale calcolo ha un vizio all'origine perché nel prospetto concernente il bilancio consuntivo del 2014, alla voce “Conguagli esercizi precedenti 2013”, viene inserita a debito dei condomini la somma di € 1.391,93. Tale cifra, tuttavia, non è dato sapere da dove derivi e per quali quote”.
§§§ Costituendosi in contraddittorio il convenuto contestava l'impugnazione Parte_1
attorea sulla base di più motivi.
Con ordinanza del 13.6.2019, tuttavia, l'adito Giudice di Pace dichiarava in limine litis la propria incompetenza per materia, indi assegnando termine per la riassunzione del processo innanzi al competente Tribunale.
Il giudizio era riassunto dai coniugi con citazione, tempestivamente Parte_6
Perso notificata, dell'8.10.2019. seguiva la nuova costituzione in contraddittorio del resistente . Parte_1
Essendo la causa già istruita documentalmente il primo giudice fissava prontamente udienza di precisazione delle conclusioni. Raccolte le quali – e posta la causa in decisione – con sentenza n. 265/2023 del 6.2.2023 accoglieva parzialmente la proposta impugnazione, dopo aver considerato:
- che “E' bensì facoltà dell'amministratore, per far fronte a esigenze d'urgenza, quella di anticipare delle somme nell'interesse dei condomini, somme che ovviamente dovranno essere successivamente rimborsate: ma è anche vero che poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del si fonda, ai sensi dell'articolo 1720 c.c., sul contratto di mandato Parte_1
con rappresentanza, l'amministratore deve fornire la prova in concreto dell'esborso effettuato. Sul punto si richiama cassazione 22 aprile 2022 n.
12931”,
- che “venendo al caso in esame, l'amministratore non ha dato prova di quali siano esattamente le somme che egli ha anticipato. In effetti nella delibera impugnata si dice genericamente che il riconosce di essere Parte_1
debitore delle somme anticipate dal sig. , ma non è dato capire, con CP_2
assoluta certezza, quali siano gli importi e quali siano le cause e i motivi di tale anticipazione. A ciò si aggiunga che, in violazione dell'articolo 1130 bis codice civile, i bilanci consuntivi non sono stati accompagnati dal rendiconto di gestione che avrebbe permesso una migliore disamina della fattispecie in esame. Ed infatti il rendiconto di gestione non contiene soltanto le voci di entrata e di uscita ma si compone anche del riepilogo finanziario nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione. In assenza di tale documentazione non è dato capire esattamente quali e quante siano le somme anticipate dal sig. , in quale periodo e per quali esigenze oggettive”, CP_2
- che “Va quindi annullata la impugnata delibera limitatamente alla parte dell'o.d.g. in cui si approva detto riconoscimento di debito”,
- che “Va invece rigettato l'altro motivo di impugnazione dei bilanci non essendo stata fornita prova della loro inesattezza o irregolarità”.
Sentenza – la predetta – integrata da ordinanza di correzione del 24.4.2023 mercè la quale si dava atto che solo per mera omissione non si fosse fatta menzione nell'intestazione della sentenza medesima (e neppure nelle motivazioni) del Parte_4
– oltre che della – né del codifensore Avv. Marco Liistro oltre che dell'Avv. Pt_5
Simona Castagnino.
§§§
Avverso detta sentenza il interponeva, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 5.9.2023, appello articolato su sei motivi.
Lamentando - con il primo - che nessuna pronunzia fosse stata resa sulla preliminare eccezione di improcedibilità delle domande attoree che esso , Parte_1
costituendosi innanzi al Tribunale, aveva basato sulla deduzione che fosse mancato l'esperimento di procedura di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010.
Mentre, con il secondo motivo, si reiterava l'eccezione di nullità dell'originaria citazione in cui non erano state sufficientemente delineate – si sosteneva – “le ragioni del contendere né sotto il profilo del petitum, inteso come concreto oggetto della domanda, e, soprattutto, della causa petenti [sic], stante “l'estrema contraddittorietà del diritto sostanziale fatto valere in giudizio, ora fondato sull'illegittimità dell'atto di riconoscimento del debito in favore del vecchio amministratore condominiale su somme precedentemente incontestate per tutti i condomini, ovvero, antiteticamente, su una presunta compensazione di debiti tra le parti del giudizio. In disparte che quest'ultima domanda - di cui non v'è traccia in citazione - era quindi inammissibile in quanto costituente domanda nuova”.
Altra nullità processuale - affettante la gravata sentenza - veniva eccepita con il terzo motivo di impugnazione, poichè “il giudice di primo grado ometteva di indicare, nell'intero contesto dell'atto, una delle parti costituite e il suo procuratore.
Circostanza che determinava una oggettiva situazione d'incertezza in ordine ai soggetti cui la decisione si riferiva e ai suoi correlati effetti. Pertanto, controparte dava corso all'azione di cui all'art. 287 cpc. Ma questa difesa ritiene che il rimedio esperito non fosse proponibile, atteso, in conformità al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che va “dichiarata la nullità della sentenza che omette di indicare nell'intero suo contesto (intestazione, svolgimento del processo, motivi della decisione e dispositivo) una delle parti costituite, trattandosi di omissione totale che non consente alla pronuncia di svolgere la propria essenziale funzione di “legge del caso concreto“, Cass., Sez. II Civ., sentenza n. 22055/18, cfr. anche Cass. n.
22275 del 2017; Cass. n. 7343 del 2010; Cass. 15786 del 2004; Cass. n. 8242 del
2003)”.
Ed ancora, con il quarto motivo del suo appello, il lamentava Parte_1
che il primo giudice avesse omesso di rendere pronuncia sulla sua eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 1137 c.c. di controparte con cui – si deduceva - i coniugi avevano preteso di rimettere in discussione Parte_6
“le posizioni debitorie di ciascun condomino come emergenti agli atti dei precedenti esercizi (verbali assembleari dell'1.3.14; del 14.2.15; del 20.2.16; dell'11.2.2017), mai contestati e confluiti, a far data dal 2013, in tutti i bilanci del , di Parte_1
previsione e consuntivi, sino all'attualità. Per tale ragione si eccepiva - trattandosi di debiti sorti ed ufficializzati tramite deliberazioni assembleari e conti consuntivi relativi ad anni precedenti - che dette poste andavano impugnate all'epoca della loro formalizzazione, atteso che la deliberazione ora impugnata era a semplice consuntivo ovvero a riporto di debiti precedentemente insorti. A mente dell'art. 1137, c. 2, cc parte attrice avrebbe dovuto impugnare immediatamente le delibere assembleari o i conti consuntivi ovvero i riparti che anno per anno consacravano il suo debito nei confronti del condominio e non l'ultima deliberazione a riporto di tale situazione debitoria: essendo pacifico che non sussiste la possibilità postuma di contestare i conti, rimettendo così in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza negli esercizi precedenti”. Peraltro – si aggiungeva - “A corroborare ulteriormente le riferite eccezioni non è inutile, in questa sede, ricordare che è costante il giudice di legittimità nel precisare che, per il rendiconto condominiale, trova applicazione il
“principio di cassa” (Cass. 15401/2014), secondo cui i crediti vantati dal condominio verso un singolo condomino devono essere inseriti nel consuntivo relativo all'esercizio in pendenza nel quale è avvenuto il loro accertamento”.
Alla sentenza impugnata inoltre – censuravano gli appellanti con il loro quinto motivo di impugnazione – andava addebitato di essere pure contraddittoria: infatti, “Il
Tribunale di Siracusa, con l'impugnata sentenza, ha accolto il primo motivo di impugnazione e respinto il secondo (“Va quindi annullata la impugnata delibera limitatamente alla parte dell'o.d.g. in cui si approva detto riconoscimento di debito.
Va invece rigettato l'altro motivo di impugnazione dei bilanci non essendo stata fornita prova della loro inesattezza o irregolarità”, cfr. pag. 3 sentenza). Ma, considerato che il secondo motivo d'impugnazione aveva ad oggetto il bilancio consuntivo anni 2017/2018, atto che ufficializza e cristallizza il credito vantato dall'ex-amministratore, sig. , è evidente la grave contraddizione e il Controparte_2
contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili in cui è incorso il giudice di primo grado. Ed, infatti, per un verso, afferma e ritiene che il credito vantato dal
(rectius: dal ) sia sfornito di prova, ma, per altro verso, ritiene il CP_2 Parte_1
bilancio consuntivo e il correlato piano di riparto - che contiene, ribadisce ed approva quel credito - esente da vizi ! La contraddizione è assai stridente”.
Infine, con il loro sesto ed ultimo motivo, i coniugi appellanti censuravano che la sentenza impugnata fosse stata frutto “di un evidente travisamento dei fatti e delle prove, avendo, infatti, questa difesa prodotto i bilanci consuntivi 2014/2018, i correlati piani di riparto, l'elenco minuto delle spese per gli anni 2014/2015/2016 nonchè l'elenco delle quote a conguaglio per i detti periodi, dal cui esame emerge, contrariamente a quanto asserito dal giudice di primo grado, la fondatezza della pretesa del , tutt'oggi consacrata nei vigenti bilanci. E' significativo, per Parte_1
comprendere l'erroneità del punto di sentenza gravato, che il giudice di prime cure non ha tenuto conto che il debito dei sigg.ri e matura a partire Pt_5 Parte_4
dall'anno 2013, ammontando, a tale epoca, già a €. 1.371,57: circostanza ben nota agli attori, atteso che la stessa sig.ra sottoscrisse il verbale di assemblea Pt_5
dell'1.3.2014 che al n. 2 approva il bilancio consuntivo che consacrava il detto debito iniziale (cfr. all. 3, verbale Assemblea dell'1.3.2014). Quindi non solo ci troviamo in presenza di un debito certo liquido ed esigibile, ma anche riconosciuto, condiviso e approvato dallo stesso debitore e refluito in tutti i bilanci a far data dal
2013, con la conseguenza, quindi, che si verteva su prove incontestate ex art. 115 cpc! Le ulteriori somme dovute dai sigg.ri e sono anch'esse Pt_5 Parte_4
consacrate nei bilanci di previsione e consuntivi approvati via via, senza che i predetti abbiano avuto mai nulla da eccepire: somme che riportano - punto per punto
– le varie causali, come ricavabili dagli allegati di causa prodotti (cfr. all. 3). In particolare, si pone in evidenza che, per appurare il debito degli odierni appellati, era ed è sufficiente addizionare al debito incontrastato di questi relativo all'esercizio
2013 quanto non pagato dagli stessi o parzialmente pagato negli anni successivi a titolo di quote condominiali (2014 €. 500,00; 2015 €. 100,00; 2016 €. 0,00; 2017 €.
0,00, cfr. all. 3 , sub voce bilancio di previsione in spunta blu). Si precisa, a tale riguardo, come si evince dal verbale assembleare del 20 febbraio 2016
(Approvazione rendiconto 2015 e saldo) che tali atti, riepilogativi della situazione debitoria di ciascun condomino a tale data, erano stati sottoscritti anche da parte attrice! Pertanto, non si scorge quale migliore prova – fondata sulla contabilità - potesse esibire il a dimostrazione del debito di parte attrice”. Parte_1
E per tutto quanto così riassunto l'appellante concludeva Parte_1
chiedendo alla Corte adita di “ritenere e dichiarare, in totale riforma dell'impugnata sentenza, fondato il credito vantato dall'Amministrazione condominiale nei confronti dei sigg.ri e , come emergente dalle risultanze contabili approvate Pt_5 Parte_4
dal Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso Controparte_3
forfettario per spese generali, per entrambi i gradi di giudizio”.
§§§
Costituitisi in contraddittorio i coniugi e Parte_4 Parte_5
eccepivano, in limine litis, l'inammissibilità dell'appello di controparte perché non conforme ai requisiti strutturali richiesti dall'art. 342 c.p.c.
Indi deducevano ed obiettavano:
- in riguardo al primo motivo dell'avversata impugnazione, che “nel fascicolo di parte in atti, relativo al processo inizialmente svoltosi presso il Giudice di
Pace di Palazzolo Acreide (la causa è stata poi riassunta presso il Tribunale di
Siracusa giusta ordinanza del detto Giudice) è presente tanto l'istanza di
Mediazione (prot. 38/2019 del 27.02.2019) quanto il verbale di Mediazione, con esito negativo, datato 10.05.2019 (entrambi i documenti presenti nel fascicolo di parte - Doc. 2a). Ogni altra deduzione appare superflua sul punto”,
- in riguardo al secondo motivo, che in realtà il primo giudice, nella sua sentenza, “mostra di aver compreso benissimo l'oggetto della domanda e le ragioni per il suo accoglimento”; e che “controparte insiste nel richiamare una fantomatica domanda di compensazione, avanzata dagli attori in primo grado, invero mai formulata ed estranea al giudizio e mai prospettata. Ciò, peraltro, è paradossalmente confermato da parte avversa (pag. 3 atto di appello:”[…] quest'ultima domanda – di cui non v'è traccia in citazione [...]”)”,
- in riguardo al terzo motivo, che “La giurisprudenza di legittimità ritiene che la nullità della sentenza per omessa indicazione, nella stessa, di una o più parti del giudizio si verifichi solo allorchè “si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'articolo 101 cpc”. Ciò, pacificamente, non è avvenuto nella fattispecie in esame laddove i signori
[...]
e sono litisconsorti necessari in quanto Parte_4 Parte_5 entrambi proprietari e condomini con la medesima posizione processuale. Che
l'omissione sia il frutto di una mera svista (a volte frutto di inconsapevoli errori del programma di word o di altri prodotti similari che avvengono durante la redazione) si evince anche dalla circostanza che il Giudice di primo grado nella la sentenza ha sempre fatto riferimento a parte attrice parlandone al plurale (Pag. 2 rigo 3 “Sostengono”; rigo 6 “ ” ecc), Per_2
dimostrando con ciò di avere perfettamente chiara la vicenda portata alla sua attenzione e i soggetti in essa coinvolti. Ed ancora, elemento dirimente e dimostrativo dell'infondatezza dell'eccezione proposta in questo grado, è la circostanza che il appellante ebbe a costituirsi nel giudizio per la Parte_1
correzione dell'errore materiale e che, come risulta dal verbale di udienza
(Doc. 3), nulla oppose alla correzione materiale della sentenza”,
- in riguardo al quarto motivo, che “Evidente è il chiaro intento dell'appellante di sviare l'attenzione dal vero problema. Come già evidenziato ampiamente in seno alla comparsa conclusionale, la Difesa del , senza aver dato Parte_1
alcuna prova (manca la produzione dei bilanci che non sono mai stati redatti dal precedente amministratore), con mirabile acrobazia lessicale ha
“trasformato” la somma che non poteva essere riconosciuta dall'assemblea condominiale al precedente amministratore come “anticipazioni” (che non risultano essere mai state formalmente richieste dal presunto creditore!) in quote condominiali non pagate dagli attori. In sostanza il sig. CP_2
(amministratore precedente) secondo la Difesa del Condominio avrebbe anticipato di tasca propria tutte le quote condominiali non pagate dai coniugi attori in tanti anni. Solo che tale circostanza fattuale è rimasta solo labiale e mai provata”.
In ordine poi a quanto il aveva fatto oggetto del suo quinto Parte_1
motivo d'appello essi coniugi replicavano interponendo appello Parte_7
incidentale, per far valere che “come è risultato chiaro persino a controparte, il
Giudice è incorso in errore laddove, dopo aver accolto l'impugnazione di delibera con riferimento al punto principale (riconoscimento di un rimborso somme pretesamente anticipate dal precedente amministratore condominiale, sig. CP_2
, durante le precedenti gestioni condominiali dal 2014 al febbraio 2017), non
[...]
addiveniva, conseguentemente, alla pronuncia di annullamento anche del secondo punto impugnato (approvazione dei bilanci preventivati e consuntivati del periodo gennaio - febbraio 2017 e marzo 2017/febbraio 2018). Ed infatti se il Giudice, in prima battuta ed in accoglimento della proposta impugnazione, ha accertato che la somma, inserita nei bilanci approvati dall'assemblea in occasione della delibera impugnata, era non riconoscibile e non dovuta, non poteva che trarre la necessaria conseguenza del proprio ragionamento: ossia che, “cancellata” quella somma dai bilanci, gli stessi bilanci erano errati e da riformulare. Dunque non è vero che, come scritto dal Giudice di Primo grado, non è stata fornita la prova dell'inesattezza dei bilanci impugnati, proprio perchè la prova stessa dell'errore era l'accertamento giudiziale dell'illegittimità delle somme contenute nei bilanci medesimi. Con evidente violazione dell'art. 2697 c.c. Insomma, se le somme non erano dovute non potevano essere poi contenute nei bilanci redatti che esse considerano!!”.
Infine, in relazione a ciò che il appellante aveva dedotto con il suo sesto Parte_1
motivo di impugnazione, essi appellati ritenevano di poter stigmatizzare che “la
Corte avrà modo di verificare che l'asserita documentazione contabile prodotta in atti ed alla quale l'appellante si riferisce è solo nominale, atteso che il precedente amministratore non ha mai redatto bilanci ai sensi della normativa vigente (art. 1130 bis c.c.) durante il periodo della sua gestione (dal 2013 al febbraio 2017), ed anche per i periodi precedenti i bilanci mancano del tutto. A meno che il Giudice ritenga di poter considerare dei bilanci a norma di legge i brogliacci depositati da controparte e denominati “copia bilanci consuntivi 2013 -2016 a.c. ” (allegato n. 5 CP_2
comparsa di risposta del - Giudice di Pace di Palazzolo Acreide). Così Parte_1
come l'elenco analitico delle presunte spese (allegato n. 7 comparsa di risposta del di Pace di Palazzolo Acreide) risulta composto da Parte_8
annotazioni amanuensi di cifre la cui paternità è sconosciuta (manca qualsiasi riferimento al sig. quale amministratore del Condominio). Ed ancora si CP_2
contesta la produzione documentale (riversata nell'allegato contenente la scansione del fascicolo di primo grado, da pag. 43 a pag. 54) in quanto nuova produzione in violazione dell'art. 345 cpc, documentazione che comunque si disconosce e contesta per via delle numerose cancellature riportate che non la rendono attendibile. Si noti, peraltro, che la stessa documentazione è irrilevante ai fini della decisione in quanto non comprova alcunchè con riferimento ai presunti esborsi di cui il sig. CP_2
(precedente amministratore) avrebbe chiesto il rimborso”.
Detti coniugi e dunque concludevano Parte_4 Parte_5
chiedendo, oltre che il rigetto in ogni sua parte dell'appello di controparte, che in accoglimento del loro appello incidentale la deliberazione assembleare del
03.11.2018 de qua fosse annullata anche nella parte in cui approvava “il punto dell'ordine del giorno relativo all'approvazione dei bilanci preventivati e consuntivati del periodo gennaio - febbraio 2017 e marzo 2017/febbraio 2018 (punto 2 prima parte o.d.g.)”.
§§§
Chiamata la causa direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., all'esito della sua trattazione la Corte rimetteva prontamente le parti ad udienza di discussione finale.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dell'art. 281sexies
c.p.c.
§§§
L'appello del – bensì ammissibile, specie se si considera che Parte_1
il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. (quale introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 149/2022,
c.d. “Riforma Cartabia”) costituisce positivizzazione di quanto, giungendo infine ad escludere (nel delineare la reale portata della disposizione codicistica) che l'atto di appello dovesse in tutti i casi integrare un c.d. progetto alternativo di sentenza, già era stato sancito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte – deve dirsi tuttavia infondato in ogni sua parte.
Anzitutto nel suo primo motivo, smentito per tabulas dalla produzione dell'istanza di mediazione del 27.02.2019 e del verbale di mediazione (con esito negativo) del
10.05.2019 anzidetti.
Privo di pregio è poi il secondo motivo: perché aberrante è, semmai, che il appellante imputi a controparte che le sue domande siano contraddittorie Parte_1
perché fondate anche su un'eccezione di compensazione di cui lo stesso Parte_1
per primo, tuttavia, riconosce che “non v'è traccia in citazione” (così per come realmente si constata, avuto riguardo sia all'originaria citazione con cui si evocava controparte a comparire innanzi al Giudice di Pace di Palazzolo Acreide sia, a tutto concedere, a quella con cui il giudizio era tempestivamente riassunto innanzi al
Tribunale di Siracusa).
Quanto al terzo motivo di impugnazione, non può non darsi atto del rilievo assorbente e troncante che assume la circostanza, non a torto posta dunque in evidenza dagli appellati, che il oggi appellante nulla abbia al tempo Parte_1
opposto (come univocamente si desume dal prodotto verbale d'udienza del
24.4.2023) – così dimostrando in proposito la propria acquiescenza, per gli effetti di cui all'art. 329 c.p.c. - all'istanza di correzione avanzata dagli stessi appellati e che conduceva all'ordinanza di correzione prontamente adottata in esito all'udienza medesima.
Nel merito, giova procedere a congiunto vaglio del quarto e del sesto motivo di appello, come s'è visto tesi a veder sanzionato il debito imputato dal Condominio ai coniugi sia a motivo della addotta tardività della sua contestazione Controparte_4
ad opera dei coniugi medesimi sia, per altro verso, in forza della reale sussistenza – a tener fede alla prodotta documentazione contabile - dello stesso debito.
Tutto ciò però – reputa la Corte – deve dirsi soltanto fuorviante: ai fini del giudizio, infatti, non occorre in questa sede stabilire, con valenza di giudicato, se i coniugi
[...]
ed anche altri condomini accusassero realmente le morosità cui Parte_6 avrebbero ovviato le pretese anticipazioni del ma - dato bensì per ammesso, CP_2
incidenter tantum, che tali morosità sussistessero - se quest'ultimo abbia realmente messo mano al proprio portafoglio per coprire interamente, e tempestivamente, le spese di conservazione e gestione dell'ente condominiale. Evenienza – questa – la prova della cui corrispondenza al vero è mancata: non apparendo infatti più sufficiente, secondo la più evoluta giurisprudenza in materia, presumere dal fatto che il bilancio dell'ente condominiale evidenzi, prima della sua chiusura a pareggio, un disavanzo di gestione che questo sia stato, immancabilmente, coperto da anticipazioni di chi il bilancio abbia predisposto, cioè dall'amministratore pro tempore. Ed invero
– se in tempi ormai risalenti prevaleva, anche nella giurisprudenza locale, l'indirizzo interpretativo secondo cui "L'amministratore di condominio cessato dall'incarico è attivamente legittimato a proporre - nei confronti dei singoli condomini per le quote rispettivamente a loro carico - azione per il recupero delle somme da lui anticipate nell'interesse del condominio, nel corso della sua gestione, che [anche soltanto,
n.d.r.] risultino dalla deliberazione di approvazione del rendiconto" (così, in particolare, Cass. 15/12/1975 n. 4127) – secondo la giurisprudenza di legittimità successivamente consolidatasi deve, piuttosto, riconoscersi che “In tema di condominio negli edifici, poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 cod. civ., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, l'amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il ) Parte_1
- che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell'eventuale danno - devono dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita” (Cass. II 7498/2006, conf. Cass. VI 20137/2017).
Di talchè – deve concludersi sulla questione – legittimamente gli odierni appellati denunciavano l'intervenuta deliberazione assembleare del “rimborso” de quo in difetto, tuttavia, della indispensabile prova degli esborsi asseritamente effettuati. §§§
Il rigetto anche del quinto motivo dell'appello principale – in uno con l'accoglimento dello speculare unico motivo dell'appello incidentale dei coniugi – Controparte_4
vanno fatti discendere, quale pedissequo corollario, dal confermato annullamento della deliberazione assembleare di approvazione del rimborso ridetto.
E' lo stesso , per primo, a riconoscere che tale annullamento – già Parte_1
pronunziato dal primo giudice - non potesse che implicare l'annullamento anche della delibera di approvazione del “bilancio consuntivo anni 2017/2018 … che ufficializza e cristallizza il credito vantato dall'ex-amministratore, sig. ”. Controparte_2
E non avendo provveduto in tal senso già il Tribunale, deve disporlo oggi la Corte: poiché in mancanza – ne va dato esplicito atto – il potrebbe egualmente CP_2
reclamare il pagamento di quanto un bilancio approvato lasciasse, comunque, ancora emergere quale voce di debito nei suoi confronti dell'ente condominiale.
§§§
Conclusivamente – mentre l'appello principale del deve Parte_1
essere rigettato – in accoglimento dell'appello incidentale interposto dai coniugi
[...]
e deve essere altresì annullato il deliberato Parte_4 Parte_5
dell'assemblea dello stesso del 3.11.2018 con cui venivano approvati i Parte_1
bilanci consuntivi (e relativi piano di riparto) relativi ai periodi gennaio-febbraio
2017 e marzo 2017-febbraio 2018.
Le spese del doppio grado di giudizio – di cui operare unitaria regolamentazione in ragione dell'accoglimento dell'appello incidentale (conf. ex pluribus Cass.
18837/2010, “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite”; v. anche Cass. 13059/2007, “In base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c. secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata - cosiddetto effetto espansivo interno - la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege anche della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo e complessivo regolamento delle stesse”) – vanno fatte seguire alla totale soccombenza finale del E si Parte_1
liquidano – sulla base esclusivamente (cfr. Cass. 31884/2018, Cass. 26297/2019,
Cass. 19989/2021) dei più recenti parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 1.100,01 ed € 5.200,00 va - in ragione del valore della causa - fatta applicazione), e tenendosi poi conto dell'importanza, della natura e della difficoltà della controversia nonché delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata – negli importi complessivi (cui si perviene sommando: quanto al giudizio di primo grado, € 425,00 x fase studio + € 425,00 x fase introduttiva + € 425,50 x fase di trattazione + € 425,50 x fase decisionale;
e, quanto al giudizio d'appello, € 536,00
x fase studio + € 536,00 x fase introduttiva + € 496,00 x fase di trattazione + € 425,50
x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico del Parte_1
dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte - definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Siracusa n. 265/2023 del 6.2.2023 (così come corretta con ordinanza ex art. 288 c.p.c. del 24.4.2023) proposto, con citazione del 5.9.2023, dal in via Don Luigi Sturzo n. 5, nei confronti dei Parte_1 Pt_2
coniugi e , nonché sull'appello incidentale da Parte_4 Parte_5
questi ultimi interposto - così provvede:
- rigetta l'appello principale,
- in accoglimento dell'appello incidentale annulla altresì, in riforma della sentenza impugnata, il deliberato dell'assemblea del Parte_1
del 3.11.2018 con cui venivano approvati i bilanci consuntivi (e relativi piano di riparto) relativi ai periodi gennaio-febbraio 2017 e marzo 2017-febbraio
2018, - condanna il al pagamento delle spese del doppio Parte_1
grado di giudizio, che si liquidano: quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 1.701,00 per compensi professionali, oltre spese vive esposte e rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
e, quanto al giudizio di secondo grado, in complessivi € 1.993,50 per compensi professionali, oltre spese vive esposte e rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico del dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 13.II.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)