Sentenza 11 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 11/03/2026, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01706/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06613/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6613 del 2025, proposto da
NN LL, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Biondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza della sentenza n. 1418/2024 del Tribunale di Nola, depositata in cancelleria in data 19/06/2024 e notificata in forma esecutiva in data 21/10/2024, passata in giudicato in data 19/12/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa MA UZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che il ricorso in esame è stato proposto con le conclusioni sopra riportate in epigrafe;
Considerato che in data 6 marzo 2026 la difesa di parte ricorrente rappresentava l’intervenuto pagamento di quanto dovuto in base al titolo ottemperando, concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna della controparte alle spese di giudizio;
Ritenuto, per quanto precede, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo avuto la ricorrente piena soddisfazione in executivis;
Considerato che l’adempimento è avvenuto, in base a quanto dichiarato da parte ricorrente, nel dicembre 2025, dunque in data assai prossima alla notifica del ricorso;
Considerato che tale circostanza, in ragione della tempestiva attivazione dell’Amministrazione subito dopo la notifica del ricorso, consente eccezionalmente la compensazione delle spese di giudizio inter partes;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA UZ, Presidente, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA UZ |
IL SEGRETARIO