Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 04/04/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2322/24 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Francesca Marrapodi Giudice dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da (C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
Biella, l'01.01.1973 e (C.F. ), nato a [...], Parte_2 C.F._2
l'11.04.1973, entrambi con l'avv. G. Bonino con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto scioglimento del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da ricorso congiunto per il P.M.: “visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dalla documentazione in atti, i coniugi si sono separati con le seguenti modalità:
-con ricorso congiunto del 17.06.2024, i coniugi hanno richiesto cumulativamente separazione consensuale e divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c.;
-pertanto, il Tribunale ha pronunciato sentenza di separazione n° 56/2024 passata in giudicato in data 04 marzo 2025.
Successivamente, a seguito di istanza di trattazione scritta, è stata svolta l'udienza di comparizione dei coniugi con modalità cartolari per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Ben possono essere recepite le condizioni concordate dalle parti, non contrarie alla legge.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente provvedendo: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di (C.F. Parte_1
), nata a [...], l'[...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
), nato a [...], l'[...], celebrato in data 12.09.2004 nel C.F._2
Comune di Bioglio;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bioglio di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
Nulla sulle spese.
Biella, 26 marzo 2025
Il Presidente est.