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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/07/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 675 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023, e vertente tra
Pt_
- e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Manica in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via
Buccarelli n. 49, presso lo studio dell'Avv. Maria Francesca Scandale;
- appellante contro
- , rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Magnolia in virtù Controparte_2 di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Isola Capo Rizzuto, loc. Villaggio Stumio snc;
- appellato sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Chiede che, in riforma della sentenza impugnata, sia rigettata l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della controparte di ogni fase e grado del giudizio.
- Per l'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dichiarare inammissibile e comunque perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto e condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado, con precipuo riferimento alle prospettazioni delle parti in causa, sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Controparte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 520/2021, con cui il Tribunale di Crotone ha ingiunto, in favore della società il pagamento della Controparte_3 somma di €uro 16.503,87, oltre interessi e spese del monitorio.
Ha dedotto l'infondatezza del credito ingiunto per difetto assoluto di impegno dell'opponente al pagamento del debito dei propri genitori, per come sostenuto da parte creditrice nel ricorso monitorio, alla luce del diverso assegno prodotto in atti.
Si è costituita in giudizio la società opposta, contestando quanto ex adverso dedotto in ragione del diverso assegno prodotto nel giudizio e sottoscritto dall'opponente a garanzia del proprio debito e del debito dei propri genitori asseritamente pendente sempre con la società opposta.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c..”.
La causa veniva decisa con sentenza depositata il 19-10-2022 n. 788, con la quale il
Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello la in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, mediante atto di citazione notificato il 19-4-2023, deducendo l'erroneità delle statuizioni con essa adottate e invocandone la riforma per i motivi qui di seguito esposti.
Con un primo ordine di doglianze la società appellante lamentava che il primo giudice, nel negare a fondamento della propria decisione all'assegno bancario emesso dal in suo favore per l'importo di €uro 17.248,87 la Controparte_2 valenza di prova della fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria nei confronti del medesimo, quale soggetto che mediante l'emissione di detto titolo aveva assunto anche la garanzia per l'adempimento dell'obbligazione esistente tra essa società e i suoi genitori e , non avesse tenuto Controparte_4 CP_5 conto del fatto che ai fini del rilascio ad opera di un terzo di un assegno in garanzia di un debito altrui non fosse necessaria alcuna autorizzazione da parte del debitore principale, essendo la fideiussione efficace anche se il debitore non ne abbia avuto conoscenza e sostanziandosi la stessa in un atto a forma libera per cui non è necessaria la forma scritta, né l'uso di formule sacramentali, ma è richiesta esclusivamente la volontà espressa del soggetto di prestare fideiussione.
Proseguiva, quindi, con l'evidenziare come, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, nella specie il mediante l'emissione per sua autonoma Controparte_2
e libera scelta di un assegno dell'importo corrispondente alla somma del proprio debito (€uro 745,00) e di quello dei propri genitori (€uro 16.503,87) verso essa appellante avesse manifestato in tal modo la chiara ed inequivoca volontà di garantire oltre al debito personale anche l'obbligazione altrui, non avendo altrimenti senso alcuno rilasciare un assegno per un ammontare superiore a quello del debito personale, rappresentando come il titolo in questione dell'importo complessivo di
€uro 17.248,87 fosse stato compilato in data 17-4-2020 presso la sede della società alla presenza dei dipendenti della stessa e regolarmente sottoscritto dal il CP_2 quale aveva nel frangente accettato di rilasciarlo sia a garanzia del proprio debito contratto per una fornitura di merce, come da fattura n. 327 di pari data in atti, che di quello dei genitori, e la cui copia da quest'ultimo prodotta in giudizio non poteva reputarsi idonea a sconfessare il contenuto dell'originale dell'assegno versato all'incarto di causa.
A mezzo, inoltre, di un secondo complesso di censure parte appellante deduceva l'erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che essa società allora opposta non avesse assolto all'onere di provare il rapporto principale garantito, opponendo in argomento come l'esistenza dell'obbligazione principale fosse da ritenere dimostrata attraverso la produzione del titolo giudiziale definitivo (decreto ingiuntivo n. 148/2017 del Tribunale di Crotone) idoneo a fare piena prova del debito in capo ai genitori del , senza necessità di Controparte_2 prova del rapporto ad esso sottostante, mentre dell'avvenuta prestazione della garanzia era stata fornita prova mediante la produzione dell'assegno bancario rilasciato dal predetto e più volte richiamato, laddove peraltro l'esistenza dell'obbligazione principale per come dedotta e allegata (oltre che comunque documentalmente provata) nel procedimento monitorio non era stata oggetto di contestazione alcuna nel successivo giudizio di opposizione da parte dell'opponente precitato, così da doversi ritenere dimostrata ex art. 115 c.p.c..
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 29-8-2023, si costituiva in giudizio per resistere all'avverso gravame di cui chiedeva il rigetto, con Controparte_2 conseguente conferma integrale della sentenza impugnata. Veniva dunque celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti dinanzi al
Consigliere istruttore, all'esito della quale la causa era rinviata ad altra udienza ai sensi dell'art. 352 c.p.c., in quanto ritenuta matura per la decisione, con contestuale concessione alle parti dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Precisate in atti le conclusioni nei termini meglio riportati in epigrafe e depositati gli scritti difensivi finali da parte del solo procuratore dell'appellante, in esito alla suddetta udienza, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta come da provvedimento in atti, con ordinanza depositata in data 27-5-2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è, ad avviso della Corte, infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
Sostiene in primo luogo la società appellante che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere alla base della adottata decisione di revoca del decreto ingiuntivo emesso in suo favore a carico del e da quest'ultimo opposto il Controparte_2 mancato assolvimento dell'onere probatorio relativamente al titolo fondante la pretesa creditoria monitoriamente azionata con riferimento all'importo ingiunto nei confronti di quest'ultimo quale garante dell'adempimento dell'obbligazione intercorrente tra essa società e i di lui genitori , Controparte_6 CP_5 potendosene invece ricavare la piena dimostrazione dall'avvenuto rilascio ad opera del precitato appellato nella vicenda che qui occupa dell'assegno bancario n.
3118915922-05 tratto sul conto corrente n. 5076 BNL S.p.a., Agenzia di Crotone, per un importo complessivo di €uro 17.248,87 e, dunque, di gran lunga superiore all'ammontare del debito personale di costui verso la società di soli €uro 745,00 come da correlativa fattura di vendita merce in atti, così da desumersi la volontà espressa ed inequivoca del traente del titolo in questione di costituirsi relativamente all'importo in eccedenza per il quale lo stesso era stato rilasciato garante anche del debito dei propri genitori verso la società prenditrice.
L'assunto in questione, ad avviso del Collegio giudicante, non può essere condiviso, posto che l'attribuzione alla condotta di emissione dell'assegno da parte dell'odierno appellato per un importo corrispondente al proprio debito e a quello dei genitori della valenza di prestazione della garanzia del debito altrui non può prescindere dall'accertamento delle circostanze concrete nelle quali il titolo venne rilasciato e compilato, la cui rappresentazione nei termini propugnati dalla società appellante e per come, peraltro, sempre nettamente contestati dalla controparte, tuttavia non ha trovato alcun riscontro probatorio in atti.
Laddove, infatti, a dire dell'appellante, l'assegno in discussione era stato compilato in data 17-4-2020 presso la sede della società dal Controparte_3 preposto e alla presenza di altri dipendenti della suddetta e dello Controparte_7 stesso il quale, dopo avere accettato le condizioni impostegli Controparte_2 dal per potere avere in consegna la merce da lui nel frangente Controparte_3 acquistata di rilasciare idonea garanzia non solo per la fornitura effettuata in suo favore, ma anche per un pregresso debito dei genitori verso la società, aveva regolarmente sottoscritto il titolo e soprattutto ne aveva autorizzato la compilazione al fine di rilasciare lo stesso a garanzia dell'obbligazione propria e di quella altrui, deve risolutivamente evidenziarsi come dello svolgimento di tali accadimenti non sia stata fornita prova alcuna in esito al giudizio, atteso che la prova per testi dedotta sul punto in prime cure dall'allora parte opposta non è stata ammessa dal giudicante, senza che neppure ne fosse reiterata la relativa richiesta dall'interessata in sede di precisazione delle conclusioni in quella sede, né tanto meno giammai riproposta nell'ambito del presente grado di giudizio.
In costanza, dunque, del difetto di positiva e certa dimostrazione in atti della allegata circostanza che la compilazione (o ex novo o ad eventuale modifica dei dati inizialmente impressivi, come da previa fotocopia estratta) dell'assegno in discussione quanto a data e ad importo per come in esso risultanti fosse effettivamente avvenuta con il pieno consenso del sottoscrittore Controparte_2
e in ragione della causale di accettazione volontaria da parte del medesimo di prestare garanzia, oltre che per il proprio, anche per il debito di terzi, ne discende in radice l'assoluta carenza della prova a monte della esistenza del titolo fondante la pretesa creditoria nella specie azionata in sede monitoria, né potendo altrimenti utilmente supplire ex se al registrato vuoto probatorio in merito la sola circostanza segnalata come non casuale della perfetta corrispondenza dell'importo del titolo alla somma dei rispettivi debiti gravanti sull'emittente e sui suoi genitori, non essendo neppure da escludere in ragione di quanto testè evidenziato che detta indicazione possa quanto meno essere stata frutto di una condotta arbitraria di terzi di abusivo riempimento di un assegno precedentemente firmato in bianco.
Per quel che concerne, poi, le ulteriori censure mosse a mezzo del proposto gravame avverso la decisione di primo grado in punto di dedotta non correttezza della ravvisata mancanza di prova in esito al giudizio anche in ordine alla obbligazione principale garantita, è sufficiente rilevare in aggiunta alle suesposte considerazioni - che già di per sé sole varrebbero in maniera risolutiva ed assorbente a condurre al rigetto dell'appello – l'assenza di acquisizione agli atti di causa di qualsivoglia elemento identificativo dell'obbligazione principale facente capo ad altri che si assume nella specie, senza tuttavia adeguatamente dimostrarlo, che il CP_2
avesse inteso garantire e, come tale, indispensabile ai fini di conferire
[...] all'asserito contratto di fideiussione le necessarie connotazioni di minima determinatezza, onde poter verificare, a prescindere dall'importo per il quale l'ingiunzione era stata nel caso in esame richiesta ed ottenuta, che il credito in concreto monitoriamente azionato nei confronti del preteso garante coincidesse o comunque rientrasse nel novero di quelli scaturenti dai rapporti obbligatori intercorrenti con il debitore principale per i quali risultava essere stata in effetti specificamente prestata la garanzia.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello in disamina, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, mentre in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, la società appellante deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellato delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente Pt_ pronunciando sull'appello proposto da e in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti di , con atto di Controparte_2 citazione notificato il 19-4-2023, avverso la sentenza del Tribunale Civile di
Crotone, in composizione monocratica, depositata il 19-10-2022 n. 788, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n.
55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro 3.250,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Presidente Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 675 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023, e vertente tra
Pt_
- e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Manica in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via
Buccarelli n. 49, presso lo studio dell'Avv. Maria Francesca Scandale;
- appellante contro
- , rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Magnolia in virtù Controparte_2 di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Isola Capo Rizzuto, loc. Villaggio Stumio snc;
- appellato sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Chiede che, in riforma della sentenza impugnata, sia rigettata l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della controparte di ogni fase e grado del giudizio.
- Per l'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dichiarare inammissibile e comunque perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto e condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado, con precipuo riferimento alle prospettazioni delle parti in causa, sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Controparte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 520/2021, con cui il Tribunale di Crotone ha ingiunto, in favore della società il pagamento della Controparte_3 somma di €uro 16.503,87, oltre interessi e spese del monitorio.
Ha dedotto l'infondatezza del credito ingiunto per difetto assoluto di impegno dell'opponente al pagamento del debito dei propri genitori, per come sostenuto da parte creditrice nel ricorso monitorio, alla luce del diverso assegno prodotto in atti.
Si è costituita in giudizio la società opposta, contestando quanto ex adverso dedotto in ragione del diverso assegno prodotto nel giudizio e sottoscritto dall'opponente a garanzia del proprio debito e del debito dei propri genitori asseritamente pendente sempre con la società opposta.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c..”.
La causa veniva decisa con sentenza depositata il 19-10-2022 n. 788, con la quale il
Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello la in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, mediante atto di citazione notificato il 19-4-2023, deducendo l'erroneità delle statuizioni con essa adottate e invocandone la riforma per i motivi qui di seguito esposti.
Con un primo ordine di doglianze la società appellante lamentava che il primo giudice, nel negare a fondamento della propria decisione all'assegno bancario emesso dal in suo favore per l'importo di €uro 17.248,87 la Controparte_2 valenza di prova della fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria nei confronti del medesimo, quale soggetto che mediante l'emissione di detto titolo aveva assunto anche la garanzia per l'adempimento dell'obbligazione esistente tra essa società e i suoi genitori e , non avesse tenuto Controparte_4 CP_5 conto del fatto che ai fini del rilascio ad opera di un terzo di un assegno in garanzia di un debito altrui non fosse necessaria alcuna autorizzazione da parte del debitore principale, essendo la fideiussione efficace anche se il debitore non ne abbia avuto conoscenza e sostanziandosi la stessa in un atto a forma libera per cui non è necessaria la forma scritta, né l'uso di formule sacramentali, ma è richiesta esclusivamente la volontà espressa del soggetto di prestare fideiussione.
Proseguiva, quindi, con l'evidenziare come, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, nella specie il mediante l'emissione per sua autonoma Controparte_2
e libera scelta di un assegno dell'importo corrispondente alla somma del proprio debito (€uro 745,00) e di quello dei propri genitori (€uro 16.503,87) verso essa appellante avesse manifestato in tal modo la chiara ed inequivoca volontà di garantire oltre al debito personale anche l'obbligazione altrui, non avendo altrimenti senso alcuno rilasciare un assegno per un ammontare superiore a quello del debito personale, rappresentando come il titolo in questione dell'importo complessivo di
€uro 17.248,87 fosse stato compilato in data 17-4-2020 presso la sede della società alla presenza dei dipendenti della stessa e regolarmente sottoscritto dal il CP_2 quale aveva nel frangente accettato di rilasciarlo sia a garanzia del proprio debito contratto per una fornitura di merce, come da fattura n. 327 di pari data in atti, che di quello dei genitori, e la cui copia da quest'ultimo prodotta in giudizio non poteva reputarsi idonea a sconfessare il contenuto dell'originale dell'assegno versato all'incarto di causa.
A mezzo, inoltre, di un secondo complesso di censure parte appellante deduceva l'erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che essa società allora opposta non avesse assolto all'onere di provare il rapporto principale garantito, opponendo in argomento come l'esistenza dell'obbligazione principale fosse da ritenere dimostrata attraverso la produzione del titolo giudiziale definitivo (decreto ingiuntivo n. 148/2017 del Tribunale di Crotone) idoneo a fare piena prova del debito in capo ai genitori del , senza necessità di Controparte_2 prova del rapporto ad esso sottostante, mentre dell'avvenuta prestazione della garanzia era stata fornita prova mediante la produzione dell'assegno bancario rilasciato dal predetto e più volte richiamato, laddove peraltro l'esistenza dell'obbligazione principale per come dedotta e allegata (oltre che comunque documentalmente provata) nel procedimento monitorio non era stata oggetto di contestazione alcuna nel successivo giudizio di opposizione da parte dell'opponente precitato, così da doversi ritenere dimostrata ex art. 115 c.p.c..
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 29-8-2023, si costituiva in giudizio per resistere all'avverso gravame di cui chiedeva il rigetto, con Controparte_2 conseguente conferma integrale della sentenza impugnata. Veniva dunque celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti dinanzi al
Consigliere istruttore, all'esito della quale la causa era rinviata ad altra udienza ai sensi dell'art. 352 c.p.c., in quanto ritenuta matura per la decisione, con contestuale concessione alle parti dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Precisate in atti le conclusioni nei termini meglio riportati in epigrafe e depositati gli scritti difensivi finali da parte del solo procuratore dell'appellante, in esito alla suddetta udienza, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta come da provvedimento in atti, con ordinanza depositata in data 27-5-2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è, ad avviso della Corte, infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
Sostiene in primo luogo la società appellante che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere alla base della adottata decisione di revoca del decreto ingiuntivo emesso in suo favore a carico del e da quest'ultimo opposto il Controparte_2 mancato assolvimento dell'onere probatorio relativamente al titolo fondante la pretesa creditoria monitoriamente azionata con riferimento all'importo ingiunto nei confronti di quest'ultimo quale garante dell'adempimento dell'obbligazione intercorrente tra essa società e i di lui genitori , Controparte_6 CP_5 potendosene invece ricavare la piena dimostrazione dall'avvenuto rilascio ad opera del precitato appellato nella vicenda che qui occupa dell'assegno bancario n.
3118915922-05 tratto sul conto corrente n. 5076 BNL S.p.a., Agenzia di Crotone, per un importo complessivo di €uro 17.248,87 e, dunque, di gran lunga superiore all'ammontare del debito personale di costui verso la società di soli €uro 745,00 come da correlativa fattura di vendita merce in atti, così da desumersi la volontà espressa ed inequivoca del traente del titolo in questione di costituirsi relativamente all'importo in eccedenza per il quale lo stesso era stato rilasciato garante anche del debito dei propri genitori verso la società prenditrice.
L'assunto in questione, ad avviso del Collegio giudicante, non può essere condiviso, posto che l'attribuzione alla condotta di emissione dell'assegno da parte dell'odierno appellato per un importo corrispondente al proprio debito e a quello dei genitori della valenza di prestazione della garanzia del debito altrui non può prescindere dall'accertamento delle circostanze concrete nelle quali il titolo venne rilasciato e compilato, la cui rappresentazione nei termini propugnati dalla società appellante e per come, peraltro, sempre nettamente contestati dalla controparte, tuttavia non ha trovato alcun riscontro probatorio in atti.
Laddove, infatti, a dire dell'appellante, l'assegno in discussione era stato compilato in data 17-4-2020 presso la sede della società dal Controparte_3 preposto e alla presenza di altri dipendenti della suddetta e dello Controparte_7 stesso il quale, dopo avere accettato le condizioni impostegli Controparte_2 dal per potere avere in consegna la merce da lui nel frangente Controparte_3 acquistata di rilasciare idonea garanzia non solo per la fornitura effettuata in suo favore, ma anche per un pregresso debito dei genitori verso la società, aveva regolarmente sottoscritto il titolo e soprattutto ne aveva autorizzato la compilazione al fine di rilasciare lo stesso a garanzia dell'obbligazione propria e di quella altrui, deve risolutivamente evidenziarsi come dello svolgimento di tali accadimenti non sia stata fornita prova alcuna in esito al giudizio, atteso che la prova per testi dedotta sul punto in prime cure dall'allora parte opposta non è stata ammessa dal giudicante, senza che neppure ne fosse reiterata la relativa richiesta dall'interessata in sede di precisazione delle conclusioni in quella sede, né tanto meno giammai riproposta nell'ambito del presente grado di giudizio.
In costanza, dunque, del difetto di positiva e certa dimostrazione in atti della allegata circostanza che la compilazione (o ex novo o ad eventuale modifica dei dati inizialmente impressivi, come da previa fotocopia estratta) dell'assegno in discussione quanto a data e ad importo per come in esso risultanti fosse effettivamente avvenuta con il pieno consenso del sottoscrittore Controparte_2
e in ragione della causale di accettazione volontaria da parte del medesimo di prestare garanzia, oltre che per il proprio, anche per il debito di terzi, ne discende in radice l'assoluta carenza della prova a monte della esistenza del titolo fondante la pretesa creditoria nella specie azionata in sede monitoria, né potendo altrimenti utilmente supplire ex se al registrato vuoto probatorio in merito la sola circostanza segnalata come non casuale della perfetta corrispondenza dell'importo del titolo alla somma dei rispettivi debiti gravanti sull'emittente e sui suoi genitori, non essendo neppure da escludere in ragione di quanto testè evidenziato che detta indicazione possa quanto meno essere stata frutto di una condotta arbitraria di terzi di abusivo riempimento di un assegno precedentemente firmato in bianco.
Per quel che concerne, poi, le ulteriori censure mosse a mezzo del proposto gravame avverso la decisione di primo grado in punto di dedotta non correttezza della ravvisata mancanza di prova in esito al giudizio anche in ordine alla obbligazione principale garantita, è sufficiente rilevare in aggiunta alle suesposte considerazioni - che già di per sé sole varrebbero in maniera risolutiva ed assorbente a condurre al rigetto dell'appello – l'assenza di acquisizione agli atti di causa di qualsivoglia elemento identificativo dell'obbligazione principale facente capo ad altri che si assume nella specie, senza tuttavia adeguatamente dimostrarlo, che il CP_2
avesse inteso garantire e, come tale, indispensabile ai fini di conferire
[...] all'asserito contratto di fideiussione le necessarie connotazioni di minima determinatezza, onde poter verificare, a prescindere dall'importo per il quale l'ingiunzione era stata nel caso in esame richiesta ed ottenuta, che il credito in concreto monitoriamente azionato nei confronti del preteso garante coincidesse o comunque rientrasse nel novero di quelli scaturenti dai rapporti obbligatori intercorrenti con il debitore principale per i quali risultava essere stata in effetti specificamente prestata la garanzia.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello in disamina, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, mentre in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, la società appellante deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellato delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente Pt_ pronunciando sull'appello proposto da e in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti di , con atto di Controparte_2 citazione notificato il 19-4-2023, avverso la sentenza del Tribunale Civile di
Crotone, in composizione monocratica, depositata il 19-10-2022 n. 788, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n.
55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro 3.250,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Presidente Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)