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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/08/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 775 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Gallucci in virtù Parte_1
di procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in
Cosenza, Piazza F. e L. Gullo n. 88;
- appellante contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Benedetta Saulo in virtù di CP_2
procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Paola,
Via Nazionale n. 222;
- appellati e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Jorio in virtù di CP_3
procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cosenza,
Via R. Misasi n. 80/d;
- appellato
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata in data 4-3-2019 n. 400, il Tribunale di Catanzaro,
Sezione Specializzata Imprese, in composizione collegiale, decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da Parte_1 nei confronti di e in qualità
[...] Controparte_1 CP_2
di amministratore di diritto della citata società e di in qualità di CP_3
amministratore di fatto della stessa di condanna al risarcimento dei danni subiti in via diretta in conseguenza degli atti di mala gestio compiuti dai convenuti predetti, ne statuiva il rigetto, condannando questi ultimi al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta decisione proponeva appello, con atto di citazione notificato in data 4-4-2019, censurandone le statuizioni con essa Parte_1
adottate per i motivi in esso esplicitati e chiedendone la riforma nei termini in atti.
Si costituivano in giudizio, come da distinte comparse di risposta in atti,
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e , per resistere al gravame, di cui chiedevano il CP_2 CP_3
rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, provvedutosi sulle richieste istruttorie di parte appellante come da ordinanza in atti, all'esito la causa veniva rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, dopo vari rinvii per i medesimi incombenti, assegnata in un primo tempo la causa a sentenza e successivamente rimessa sul ruolo su richiesta concorde delle parti motivata dalla circostanza dell'avvenuto raggiungimento tra le stesse medio tempore di un accordo transattivo teso alla definizione bonaria della controversia, all'udienza collegiale del 10-6-2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la Corte, dato atto del mancato deposito da parte dei procuratori delle parti di note, rinviava la causa all'udienza dell'8-7-2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
In esito a detta ultima udienza, la celebrazione della quale veniva anch'essa sostituita con il deposito telematico di note di trattazione scritta sempre a norma dell'art. 127-ter c.p.c., stante il mancato deposito di note in atti, la
Corte tratteneva la causa in decisione senza termini.
A norma del disposto di cui all'art. 309 c.p.c., laddove richiama espressamente per l'ipotesi che nel corso del processo nessuna delle parti si presenti all'udienza che il giudice provveda a norma del primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel quale secondo la formulazione risultante dopo la modifica apportata nel 2008 (cfr. art. 50, comma 1, Decreto Legge 25-6-2008
n, 112, convertito con modificazioni nella Legge 6-8-2008 n. 133) e applicabile ratione temporis alla presente controversia, è previsto che in tal caso il giudice fissi un'udienza successiva di cui il cancelliere deve dare comunicazione alle parti costituite e che, qualora nessuna delle parti compaia alla nuova udienza, ordini la cancellazione della causa dal ruolo e dichiari l'estinzione del processo.
Ne consegue, dunque, nella fattispecie in disamina, avuto riguardo alla disciplina dettata dall'art. art. 127-ter, comma 5, c.p.c., introdotto dal D.Lgs.
10-10-2022 n. 149, che sulla scorta della equiparazione della situazione di mancata comparizione delle parti in udienza di cui al regime sopra richiamato a quella del mancato deposito di note di trattazione scritta della causa entro il termine perentorio all'uopo assegnato, prevede testualmente: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”, la ricorrenza dei presupposti normativi per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e per la dichiarazione di estinzione del giudizio di appello in questione, a cui la Corte provvede con sentenza a norma dell'art. 307, comma 4, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e , con atto di citazione notificato il 4-4-2019, CP_2 CP_3
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata
Imprese, in composizione collegiale, depositata in data 4-3-2019 n. 400, così provvede:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025. Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 775 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Gallucci in virtù Parte_1
di procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in
Cosenza, Piazza F. e L. Gullo n. 88;
- appellante contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Benedetta Saulo in virtù di CP_2
procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Paola,
Via Nazionale n. 222;
- appellati e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Jorio in virtù di CP_3
procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cosenza,
Via R. Misasi n. 80/d;
- appellato
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata in data 4-3-2019 n. 400, il Tribunale di Catanzaro,
Sezione Specializzata Imprese, in composizione collegiale, decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da Parte_1 nei confronti di e in qualità
[...] Controparte_1 CP_2
di amministratore di diritto della citata società e di in qualità di CP_3
amministratore di fatto della stessa di condanna al risarcimento dei danni subiti in via diretta in conseguenza degli atti di mala gestio compiuti dai convenuti predetti, ne statuiva il rigetto, condannando questi ultimi al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta decisione proponeva appello, con atto di citazione notificato in data 4-4-2019, censurandone le statuizioni con essa Parte_1
adottate per i motivi in esso esplicitati e chiedendone la riforma nei termini in atti.
Si costituivano in giudizio, come da distinte comparse di risposta in atti,
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e , per resistere al gravame, di cui chiedevano il CP_2 CP_3
rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, provvedutosi sulle richieste istruttorie di parte appellante come da ordinanza in atti, all'esito la causa veniva rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, dopo vari rinvii per i medesimi incombenti, assegnata in un primo tempo la causa a sentenza e successivamente rimessa sul ruolo su richiesta concorde delle parti motivata dalla circostanza dell'avvenuto raggiungimento tra le stesse medio tempore di un accordo transattivo teso alla definizione bonaria della controversia, all'udienza collegiale del 10-6-2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la Corte, dato atto del mancato deposito da parte dei procuratori delle parti di note, rinviava la causa all'udienza dell'8-7-2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
In esito a detta ultima udienza, la celebrazione della quale veniva anch'essa sostituita con il deposito telematico di note di trattazione scritta sempre a norma dell'art. 127-ter c.p.c., stante il mancato deposito di note in atti, la
Corte tratteneva la causa in decisione senza termini.
A norma del disposto di cui all'art. 309 c.p.c., laddove richiama espressamente per l'ipotesi che nel corso del processo nessuna delle parti si presenti all'udienza che il giudice provveda a norma del primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel quale secondo la formulazione risultante dopo la modifica apportata nel 2008 (cfr. art. 50, comma 1, Decreto Legge 25-6-2008
n, 112, convertito con modificazioni nella Legge 6-8-2008 n. 133) e applicabile ratione temporis alla presente controversia, è previsto che in tal caso il giudice fissi un'udienza successiva di cui il cancelliere deve dare comunicazione alle parti costituite e che, qualora nessuna delle parti compaia alla nuova udienza, ordini la cancellazione della causa dal ruolo e dichiari l'estinzione del processo.
Ne consegue, dunque, nella fattispecie in disamina, avuto riguardo alla disciplina dettata dall'art. art. 127-ter, comma 5, c.p.c., introdotto dal D.Lgs.
10-10-2022 n. 149, che sulla scorta della equiparazione della situazione di mancata comparizione delle parti in udienza di cui al regime sopra richiamato a quella del mancato deposito di note di trattazione scritta della causa entro il termine perentorio all'uopo assegnato, prevede testualmente: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”, la ricorrenza dei presupposti normativi per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e per la dichiarazione di estinzione del giudizio di appello in questione, a cui la Corte provvede con sentenza a norma dell'art. 307, comma 4, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e , con atto di citazione notificato il 4-4-2019, CP_2 CP_3
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata
Imprese, in composizione collegiale, depositata in data 4-3-2019 n. 400, così provvede:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025. Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)