Sentenza 1 settembre 1986
Massime • 1
Il comma terzo dell'art. 14 quater della legge 29 febbraio 1980 n. 33 (di conversione del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663) - norma che attribuisce ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo a carico, tra l'altro, del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti la maggiorazione (ulteriore rispetto a quella già prevista dal primo comma dell'art. cit.) di l. 10.000 mensili in favore di chi abbia un numero di settimane di Assicurazione e contribuzione obbligatoria effettiva non inferiore a 781 - va interpretato in senso letterale secondo il significato lessicale delle espressioni usate dal legislatore e quindi il beneficio accordato riguarda soltanto i titolari di pensione erogata in base a contribuzione obbligatoria (che presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro) e non anche la contribuzione volontaria, considerato anche che l'art. 9 DPR 31 dicembre 1971 n. 1432 ha disposto che i contributi volontari siano parificati a quelli obbligatori soltanto a determinati effetti, talché le due forme di contribuzione non si sono identificate del tutto, ma conservano una loro connotazione autonoma.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/1986, n. 5360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5360 |
| Data del deposito : | 1 settembre 1986 |
Testo completo
Il comma terzo dell'art. 14 quater della legge 29 febbraio 1980 n. 33 (di conversione del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663) - norma che attribuisce ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo a carico, tra l'altro, del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti la maggiorazione (ulteriore rispetto a quella già prevista dal primo comma dell'art. cit.) di l. 10.000 mensili in favore di chi abbia un numero di settimane di Assicurazione e contribuzione obbligatoria effettiva non inferiore a 781 - va interpretato in senso letterale secondo il significato lessicale delle espressioni usate dal legislatore e quindi il beneficio accordato riguarda soltanto i titolari di pensione erogata in base a contribuzione obbligatoria (che presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro) e non anche la contribuzione volontaria, considerato anche che l'art. 9 DPR 31 dicembre 1971 n. 1432 ha disposto che i contributi volontari siano parificati a quelli obbligatori soltanto a determinati effetti, talché le due forme di contribuzione non si sono identificate del tutto, ma conservano una loro connotazione autonoma.*