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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/07/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2355/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2355/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Mariarosa Riva Carlomagno ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Monza, Via Italia n. 44C, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1.) I coniugi a vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Per_
2.) La figlia è diventata maggiorenne e frequenta il quarto anno del Liceo artistico Nanni Valentini di Monza.
*** Affidamento e diritti di visita del figlio Per_2
3.) Il figlio minore che frequenta il quarto anno della scuola primaria statale Per_2 Persona_3 di MA AT, viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. Entrambi i figli manterranno la residenza anagrafica presso la madre. I genitori avranno come comune obiettivo la tutela del benessere dei medesimi, la salvaguardia della loro integrità psicofisica e la loro felicità, impegnandosi, altresì, affinché la tutela della salute e delle esigenze dei figli siano sempre messe al primo posto. A tal fine si impegnano a che i figli crescano in un ambiente sano e sportivo ed abbiano un buon rendimento scolastico, con adempimento dei doveri scolastici quando sono con loro;
a non mettere in cattiva luce l'altro genitore evitando ogni tipo di animosità e discussione personale in loro presenza. In particolare, si impegnano a trovare un'intesa sulle linee guida da tenere in materia di educazione, cercando di individuare valori comuni da trasmettere ai figli ed a concordare le decisioni di maggiore interesse riguardo alla loro vita, tenendo sempre in considerazione anche le loro attitudini e le loro inclinazioni, fermo restando la loro piena autonomia di gestione quanto agli atti di ordinaria amministrazione nel periodo di collocamento presso di sé dei figli.
4.) Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli con le modalità e le tempistiche che Parte_2 saranno concordate tra loro. Entrambi i genitori potranno contattare telefonicamente i figli quando lo desiderano.
5.) Entrambi i genitori avranno diritto a trascorrere le vacanze scolastiche estive con i figli in modo paritetico, per un periodo non inferiore a due settimane, anche per periodi non consecutivi, con assunzione esclusiva a carico di ciascuno delle relative spese e tenuto conto degli impegni dei figli. Le Parti si impegnano a comunicarsi e concordare entro il 31 maggio di ogni anno le proprie disponibilità per le vacanze estive con i figli con relative destinazioni e recapiti secondo le modalità di cui al punto 8.).
6.) Per quanto riguarda le festività natalizie, le Parti si impegnano a garantire che i figli trascorrano il giorno di Natale con uno dei due genitori e le proprie famiglie di origine, ad anni alterni, e con le stesse modalità i giorni 31.12 e 1.1, e quanto alle festività pasquali, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni. Fermo restando l'alternanza dei fine settimana, i genitori convengono che la regolamentazione delle festività come sopra concordata, potendo interferire sul week end di rispettiva spettanza, abbia la preferenza. Per_
7.) Le Parti si impegnano a favorire i rapporti di e con le rispettive famiglie di origine, Per_2 tenendo con esse rapporti civili ed educati ed evitando ogni scontro e discussione in loro presenza. Per_
e avranno diritto di fare visita e di essere custoditi temporaneamente dai membri di Per_2 entrambe le famiglie di origine presso le rispettive dimore, a trascorrere periodi di vacanza insieme ed effettuare anche gite giornaliere previo accordo con i genitori secondo le modalità di cui al punto 8.).
8.) Per quanto possibile, i genitori cercheranno di presenziare insieme a determinati eventi importanti e solenni della vita dei figli quali cerimonie religiose, saggi sportivi, recite scolastiche, feste di compleanno.
9.) Tutte le comunicazioni di cui ai punti precedenti relative ai figli dovranno avvenire in modo tempestivo e per iscritto ai seguenti recapiti telefonici (sms) e indirizzi e-mail: : cel. 3496500806 Email_1 Email_2
IR IU: ; cel. 3296785932 Email_3
*** Assegnazione della casa familiare e relative spese
10.) Le Parti concordano che la casa familiare di USMATE VELATE, in comproprietà, con tutto quanto l'arreda e correda venga assegnata alla madre. Il sig. si obbliga a prelevare tutti i suoi effetti personali e consegnerà tutte le chiavi Parte_2 in suo possesso entro e non oltre 30 giorni dalla sentenza di omologa, spostando di conseguenza la propria residenza anagrafica.
11.) Le Parti si danno atto e convengono che il sig. si impegna e obbliga a cedere Parte_2 alla sig.ra , che accetta e si impegna ad acquistarla, la quota del 50% della casa Parte_1 coniugale di MA AT Via Camillo Benso di Cavour 34 e relative pertinenze senza corrispettivo alcuno avendone sostenuto parzialmente i costi e pagato e pagando le rate di mutuo. L'immobile è costituito da: - appartamento al piano secondo composto da ingresso, due camere, bagno, tinello, cucina e due balconi con annessa cantina al piano sotterraneo, distinto nel N.C.E.U. del Comune di MA AT come segue:
- foglio 30 - mappale 320 – subalterno 14- via Conte Camillo Benso di Cavour 34 – piano 2-1S – categoria A/3 – classe 4 – vani 5 – R.C. € 438,99. Confini dell'appartamento: vano scale e pianerottolo comuni, appartamento di proprietà di terzi, altro condominio (con accesso da Via Cavour al civico 36), prospetto sulla Via Cavour;
della cantina: proprietà di terzi, corridoio di accesso, altra proprietà di terzi, terrapieno (sotto la Via Cavour). Il tutto come meglio in fatto e come pervenuto per atto Notaio in data 3.9.2010, Persona_4
Repertorio n. 1218 Raccolta n. 756, senza che le eventuali divergenze catastali, rispetto a quanto sopra riportato, possano inficiare gli impegni qui assunti dalle parti (doc. 3). Il sig. garantisce la piena proprietà della sua quota e la libertà da pesi e vincoli Parte_2 pregiudizievoli, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo, la regolarità urbanistica e si impegna sin da ora ad adempiere a tutte le relative formalità necessarie e a produrre la certificazione APE in tempo utile per la stipula del rogito. Il sig. dichiara di aver sempre presentato nei termini la dichiarazione dei redditi Parte_2 con inclusione del reddito del suddetto immobile e di aver regolarmente pagato tutte le relative imposte a suo carico. Il trasferimento immobiliare sarà effettuato a ministero del Notaio Dr. entro e non Persona_4 oltre 20 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa e le relative spese saranno sostenute al 50%.
12.) La sig.ra dovrà farsi carico del 100% delle spese condominiali ordinarie, Parte_1 mentre resteranno a carico dei comproprietari le spese straordinarie per la quota del 50% ciascuno fino al rogito di cessione quota di cui sopra.
13.) La sig.ra dovrà farsi carico del 100 % delle spese relative a luce, gas, telefono, Parte_1 spese gestione casa, nonché per l'eventuale sostituzione di elettrodomestici e mobilio. Per_5
Tutte le utenze intestate al sig. saranno volturate alla sig.ra entro Parte_2 Parte_1
20 giorni dalla sentenza di omologa a sua cura e spese. 14.) Il sig. si impegna ed obbliga a pagare il 50% delle restanti rate del mutuo Parte_2 ipotecario gravante sulla casa coniugale e ciò fino alla sua scadenza, anche dopo la cessione della sua quota di proprietà alla moglie.
*** Rapporti patrimoniali inerenti i figli 15.) Le Parti dichiarano di essere a conoscenza delle Linee guida-Protocollo 1337/18 Tribunale Monza quanto alla regolamentazione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli Per_
e che si allega al presente Ricorso (doc. 5). Per_2
Il sig. si impegna a versare alla sig.ra in via anticipata entro il 5 Parte_2 Parte_1 di ogni mese e con decorrenza dalla firma del presente Ricorso, a titolo di concorso per il Per_ mantenimento dei figli e la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/zero zero) per Per_2 ciascun figlio e ciò fino a che non saranno economicamente indipendenti. Detti assegni mensili dovranno essere versati mensilmente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra e saranno rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT a Parte_1 decorrere da aprile 2026 con base aprile 2025. 16.) Le spese straordinarie mensili relative ai figli, ripartite e decise in punto di assenso in conformità al citato Protocollo saranno conguagliate tra le Parti entro il 5 del mese successivo a mezzo bonifico bancario, previa esibizione e consegna di copia dei relativi giustificativi fiscali che dovranno essere intestati ai figli per le rispettive detrazioni fiscali al 50%.
17.) Le Parti convengono che, per quanto attiene gli assegni previsti a sostegno economico delle famiglie (c.d. “assegno unico e universale”), essi spetteranno in ragione del 100% a favore della sig.ra e pertanto il sig. si impegna a produrre e/o firmare per Parte_1 Parte_2 tempo tutta la documentazione per legge a suo carico.
18.) Le Parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti per l'espatrio per essi e per i figli, impegnandosi sin d'ora a sottoscrivere e consegnare la documentazione necessaria.
***
19.) Le Parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, disponendo ciascuna di un proprio reddito. Con il puntuale adempimento di quanto pattuito con il presente Ricorso dichiarano di avere risolto fra loro ogni pendenza economica e patrimoniale, di avere concordato la suddivisione fra loro tutti i risparmi e le giacenze comuni, dichiarando quindi di nulla avere più reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione, azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
20.) Le Parti si obbligano ad adempiere ed attuare le condizioni sopra siglate, ai quali attribuiscono e riconoscono immediata e vincolante efficacia, ogni avversa eccezione e/o pretesa sin da ora rimossa e rinunciata. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 9 luglio 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato in data 03.04.2025, così provvede:
[...]
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio in JA (Albania) il 13.9.2004 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di MA AT, anno 2023, n. 1, Parte II, Serie C) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di MA AT (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10 luglio 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2355/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Mariarosa Riva Carlomagno ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Monza, Via Italia n. 44C, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1.) I coniugi a vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Per_
2.) La figlia è diventata maggiorenne e frequenta il quarto anno del Liceo artistico Nanni Valentini di Monza.
*** Affidamento e diritti di visita del figlio Per_2
3.) Il figlio minore che frequenta il quarto anno della scuola primaria statale Per_2 Persona_3 di MA AT, viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. Entrambi i figli manterranno la residenza anagrafica presso la madre. I genitori avranno come comune obiettivo la tutela del benessere dei medesimi, la salvaguardia della loro integrità psicofisica e la loro felicità, impegnandosi, altresì, affinché la tutela della salute e delle esigenze dei figli siano sempre messe al primo posto. A tal fine si impegnano a che i figli crescano in un ambiente sano e sportivo ed abbiano un buon rendimento scolastico, con adempimento dei doveri scolastici quando sono con loro;
a non mettere in cattiva luce l'altro genitore evitando ogni tipo di animosità e discussione personale in loro presenza. In particolare, si impegnano a trovare un'intesa sulle linee guida da tenere in materia di educazione, cercando di individuare valori comuni da trasmettere ai figli ed a concordare le decisioni di maggiore interesse riguardo alla loro vita, tenendo sempre in considerazione anche le loro attitudini e le loro inclinazioni, fermo restando la loro piena autonomia di gestione quanto agli atti di ordinaria amministrazione nel periodo di collocamento presso di sé dei figli.
4.) Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli con le modalità e le tempistiche che Parte_2 saranno concordate tra loro. Entrambi i genitori potranno contattare telefonicamente i figli quando lo desiderano.
5.) Entrambi i genitori avranno diritto a trascorrere le vacanze scolastiche estive con i figli in modo paritetico, per un periodo non inferiore a due settimane, anche per periodi non consecutivi, con assunzione esclusiva a carico di ciascuno delle relative spese e tenuto conto degli impegni dei figli. Le Parti si impegnano a comunicarsi e concordare entro il 31 maggio di ogni anno le proprie disponibilità per le vacanze estive con i figli con relative destinazioni e recapiti secondo le modalità di cui al punto 8.).
6.) Per quanto riguarda le festività natalizie, le Parti si impegnano a garantire che i figli trascorrano il giorno di Natale con uno dei due genitori e le proprie famiglie di origine, ad anni alterni, e con le stesse modalità i giorni 31.12 e 1.1, e quanto alle festività pasquali, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni. Fermo restando l'alternanza dei fine settimana, i genitori convengono che la regolamentazione delle festività come sopra concordata, potendo interferire sul week end di rispettiva spettanza, abbia la preferenza. Per_
7.) Le Parti si impegnano a favorire i rapporti di e con le rispettive famiglie di origine, Per_2 tenendo con esse rapporti civili ed educati ed evitando ogni scontro e discussione in loro presenza. Per_
e avranno diritto di fare visita e di essere custoditi temporaneamente dai membri di Per_2 entrambe le famiglie di origine presso le rispettive dimore, a trascorrere periodi di vacanza insieme ed effettuare anche gite giornaliere previo accordo con i genitori secondo le modalità di cui al punto 8.).
8.) Per quanto possibile, i genitori cercheranno di presenziare insieme a determinati eventi importanti e solenni della vita dei figli quali cerimonie religiose, saggi sportivi, recite scolastiche, feste di compleanno.
9.) Tutte le comunicazioni di cui ai punti precedenti relative ai figli dovranno avvenire in modo tempestivo e per iscritto ai seguenti recapiti telefonici (sms) e indirizzi e-mail: : cel. 3496500806 Email_1 Email_2
IR IU: ; cel. 3296785932 Email_3
*** Assegnazione della casa familiare e relative spese
10.) Le Parti concordano che la casa familiare di USMATE VELATE, in comproprietà, con tutto quanto l'arreda e correda venga assegnata alla madre. Il sig. si obbliga a prelevare tutti i suoi effetti personali e consegnerà tutte le chiavi Parte_2 in suo possesso entro e non oltre 30 giorni dalla sentenza di omologa, spostando di conseguenza la propria residenza anagrafica.
11.) Le Parti si danno atto e convengono che il sig. si impegna e obbliga a cedere Parte_2 alla sig.ra , che accetta e si impegna ad acquistarla, la quota del 50% della casa Parte_1 coniugale di MA AT Via Camillo Benso di Cavour 34 e relative pertinenze senza corrispettivo alcuno avendone sostenuto parzialmente i costi e pagato e pagando le rate di mutuo. L'immobile è costituito da: - appartamento al piano secondo composto da ingresso, due camere, bagno, tinello, cucina e due balconi con annessa cantina al piano sotterraneo, distinto nel N.C.E.U. del Comune di MA AT come segue:
- foglio 30 - mappale 320 – subalterno 14- via Conte Camillo Benso di Cavour 34 – piano 2-1S – categoria A/3 – classe 4 – vani 5 – R.C. € 438,99. Confini dell'appartamento: vano scale e pianerottolo comuni, appartamento di proprietà di terzi, altro condominio (con accesso da Via Cavour al civico 36), prospetto sulla Via Cavour;
della cantina: proprietà di terzi, corridoio di accesso, altra proprietà di terzi, terrapieno (sotto la Via Cavour). Il tutto come meglio in fatto e come pervenuto per atto Notaio in data 3.9.2010, Persona_4
Repertorio n. 1218 Raccolta n. 756, senza che le eventuali divergenze catastali, rispetto a quanto sopra riportato, possano inficiare gli impegni qui assunti dalle parti (doc. 3). Il sig. garantisce la piena proprietà della sua quota e la libertà da pesi e vincoli Parte_2 pregiudizievoli, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo, la regolarità urbanistica e si impegna sin da ora ad adempiere a tutte le relative formalità necessarie e a produrre la certificazione APE in tempo utile per la stipula del rogito. Il sig. dichiara di aver sempre presentato nei termini la dichiarazione dei redditi Parte_2 con inclusione del reddito del suddetto immobile e di aver regolarmente pagato tutte le relative imposte a suo carico. Il trasferimento immobiliare sarà effettuato a ministero del Notaio Dr. entro e non Persona_4 oltre 20 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa e le relative spese saranno sostenute al 50%.
12.) La sig.ra dovrà farsi carico del 100% delle spese condominiali ordinarie, Parte_1 mentre resteranno a carico dei comproprietari le spese straordinarie per la quota del 50% ciascuno fino al rogito di cessione quota di cui sopra.
13.) La sig.ra dovrà farsi carico del 100 % delle spese relative a luce, gas, telefono, Parte_1 spese gestione casa, nonché per l'eventuale sostituzione di elettrodomestici e mobilio. Per_5
Tutte le utenze intestate al sig. saranno volturate alla sig.ra entro Parte_2 Parte_1
20 giorni dalla sentenza di omologa a sua cura e spese. 14.) Il sig. si impegna ed obbliga a pagare il 50% delle restanti rate del mutuo Parte_2 ipotecario gravante sulla casa coniugale e ciò fino alla sua scadenza, anche dopo la cessione della sua quota di proprietà alla moglie.
*** Rapporti patrimoniali inerenti i figli 15.) Le Parti dichiarano di essere a conoscenza delle Linee guida-Protocollo 1337/18 Tribunale Monza quanto alla regolamentazione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli Per_
e che si allega al presente Ricorso (doc. 5). Per_2
Il sig. si impegna a versare alla sig.ra in via anticipata entro il 5 Parte_2 Parte_1 di ogni mese e con decorrenza dalla firma del presente Ricorso, a titolo di concorso per il Per_ mantenimento dei figli e la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/zero zero) per Per_2 ciascun figlio e ciò fino a che non saranno economicamente indipendenti. Detti assegni mensili dovranno essere versati mensilmente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra e saranno rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT a Parte_1 decorrere da aprile 2026 con base aprile 2025. 16.) Le spese straordinarie mensili relative ai figli, ripartite e decise in punto di assenso in conformità al citato Protocollo saranno conguagliate tra le Parti entro il 5 del mese successivo a mezzo bonifico bancario, previa esibizione e consegna di copia dei relativi giustificativi fiscali che dovranno essere intestati ai figli per le rispettive detrazioni fiscali al 50%.
17.) Le Parti convengono che, per quanto attiene gli assegni previsti a sostegno economico delle famiglie (c.d. “assegno unico e universale”), essi spetteranno in ragione del 100% a favore della sig.ra e pertanto il sig. si impegna a produrre e/o firmare per Parte_1 Parte_2 tempo tutta la documentazione per legge a suo carico.
18.) Le Parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti per l'espatrio per essi e per i figli, impegnandosi sin d'ora a sottoscrivere e consegnare la documentazione necessaria.
***
19.) Le Parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, disponendo ciascuna di un proprio reddito. Con il puntuale adempimento di quanto pattuito con il presente Ricorso dichiarano di avere risolto fra loro ogni pendenza economica e patrimoniale, di avere concordato la suddivisione fra loro tutti i risparmi e le giacenze comuni, dichiarando quindi di nulla avere più reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione, azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
20.) Le Parti si obbligano ad adempiere ed attuare le condizioni sopra siglate, ai quali attribuiscono e riconoscono immediata e vincolante efficacia, ogni avversa eccezione e/o pretesa sin da ora rimossa e rinunciata. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 9 luglio 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato in data 03.04.2025, così provvede:
[...]
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio in JA (Albania) il 13.9.2004 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di MA AT, anno 2023, n. 1, Parte II, Serie C) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di MA AT (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10 luglio 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi