Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 09/05/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1776/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1776/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
14/01/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. ), e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Lepri, giusta procura C.F._2
in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Via della Prefettura, n. 3, risultano elettivamente domiciliati;
- ATTORI
E
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Frosini e dall'Avv. C.F._4
Emanuela Raponi, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Piazza
Benedetto Mensini, n. 2, risultano elettivamente domiciliate;
- CONVENUTE
Oggetto: Vendita di cose immobili.
Conclusioni: all'udienza del 14/01/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
agivano in giudizio nei confronti di e al fine di far Controparte_1 CP_2
valere la responsabilità precontrattuale di queste ultime con conseguente condanna al risarcimento dei danni ovvero, in subordine, di ottenere la riduzione del prezzo pagato in esecuzione di un contratto di compravendita stipulato tra le parti.
A sostegno delle proprie domande gli attori esponevano in fatto che:
-in data 27 gennaio 2017 stipulavano un contratto di compravendita con il quale acquistavano dalle sig.re e un appartamento di civile Controparte_1 CP_2
abitazione, censito al C.F. del Comune di Grosseto al foglio 88, particella 1682, sub. 2 e posto al piano primo dello stabile condominiale, sito in Grosseto, alla via Giuseppe
Giusti, n. 101;
-il prezzo della compravendita era convenuto in € 145.000,00 e le parti attrici prendevano possesso dell'immobile al momento dell'acquisto;
-all'art. 5 del contratto di compravendita la venditrice dichiarava che: “relativamente all'immobile oggetto del presente atto non esistono pendenze condominiali né ordinarie né straordinarie”;
-verso la fine del mese di ottobre 2017 si presentava una fessurazione dell'intonaco di una parete del soggiorno dell'appartamento, motivo per il quale gli attori segnalavano l'accaduto prima alle venditrici e poi all'amministrazione condominiale, dalla quale apprendevano che lo stabile era oggetto di indagini tecniche volte a vagliarne la stabilità e che, molto probabilmente, si sarebbe reso necessario un consistente intervento manutentivo;
-con lettera del proprio legale, in data 17 dicembre 2017, i rinnovavano la Pt_1
denuncia alle venditrici, le quali rispondevano, in data 17 gennaio 2018, con nota della
Federconsumatori di Grosseto, negando ogni responsabilità;
-all'esito delle indagini tecniche, deliberate sin dalla seduta assembleare del 13 novembre
2015, si prospettava la necessità di effettuare delle opere di manutenzione straordinaria dello stabile per una spesa complessiva di € 92.731,60, di cui la quota CP_3 imputata a ciascuno degli otto condomini era pari ad € 11.591,45;
-con lettera del 16 maggio 2019 gli attori ribadivano alle venditrici la richiesta di essere manlevati dalla spesa per la manutenzione straordinaria, alla quale queste ultime
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rispondevano nuovamente con nota di Federconsumatori di Grosseto, datata 30 maggio
2019, declinando ogni responsabilità.
Si costituivano in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta CP_1
e chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte attrice, in
[...] CP_2
quanto infondate in fatto e in diritto.
A sostegno delle proprie argomentazioni le convenute esponevano in fatto che:
-al momento della conclusione del contratto, avvenuta in data 27 gennaio 2017, le stesse non vivevano più nello stabile da circa tre anni, se non per brevi periodi;
-la vendita dell'immobile era stata delegata all'Agenzia Immobiliare di Grosseto “Pianeta
Immobili”, via Oberdan, n. 43/a, la quale metteva in contatto le parti, rendendo possibile l'acquisto da parte dei coniugi;
Pt_1
-al momento della messa in vendita e della vendita dell'immobile, nessuna problematica di carattere strutturale si era manifestata ed aveva interessato l'appartamento in questione e lo stabile, non esistendo, inoltre, alcuna perizia tecnica che certificasse la presenza di danni, motivo per il quale le sig.re e non ne avevano alcuna conoscenza;
CP_1 CP_2
-gli attori avevano visionato più volte l'appartamento, decidendo poi di acquistarlo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava;
-il verbale dell'assemblea condominiale del 13 novembre 2015 non indicava alcuna situazione problematica di danno strutturale riferibile all'appartamento e allo stabile, prevedendo solo il conferimento dell'incarico all'Ing. per eseguire alcune CP_4
operazioni di monitoraggio;
-dunque, al momento della vendita, non esistevano pendenze condominiali, né ordinarie, né straordinarie, che avrebbero dovuto provarsi documentalmente.
All'udienza del 26.11.2019 il giudice invitava la parte attrice a precisare la domanda di cui al punto n. 1 dell'atto di citazione, la quale dichiarava che la stessa fosse diretta a far valere la responsabilità precontrattuale delle convenute. Il giudice, inoltre, assegnava alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita.
Con ordinanza del 17.01.2021 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Alle udienze del 18.10.2022, 25.01.2023 e 22.02.2023 veniva espletata l'istruttoria orale.
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All'udienza del 14.01.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Qualificazione giuridica della domanda proposta in via principale da parte attrice.
In via prioritaria, è essenziale procedere alla qualificazione giuridica della domanda proposta dagli attori. Ebbene, dall'esame della domanda e delle ragioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio, nonché dal preciso tenore letterale delle conclusioni formulate, emerge in tutta evidenza che la detta parte abbia esperito, in via principale, un'azione di condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilità precontrattuale delle convenute, e per aver le stesse omesso di comunicare Controparte_1 CP_2
circostanze rilevanti durante le trattative negoziali che hanno preceduto la stipulazione del contratto di compravendita dell'immobile di cui sopra. In subordine, e Parte_1
hanno esperito l'azione di riduzione del prezzo, ex art. 1492 c.c.. Parte_2
Orbene, prima di passare all'analisi del merito delle domande proposte da parte attrice, risulta necessario procedere all'inquadramento giuridico dei fatti. Tale operazione, nel caso di specie, non può prescindere dalla distinzione tra truffa contrattuale e responsabilità precontrattuale.
La truffa è contrattuale quando è commessa mediante o in occasione dell'apparente conclusione di un contratto sinallagmatico. In tal caso, l'artificio o raggiro può consistere nel dissimulare fatti o circostanze che, ove conosciuti, avrebbero indotto il contraente ad astenersi dal concludere l'accordo, così come può ravvisarsi nel mero silenzio maliziosamente serbato su elementi rilevanti da parte di colui che abbia il dovere di farli conoscere, tali da influire sulla prestazione del consenso da parte del contraente che avrebbe potuto negarlo. La sussistenza dell'ingiusto profitto e del correlativo danno non è neppure esclusa dal fatto che il raggirato abbia corrisposto il giusto prezzo del contratto quando risulti che l'accordo non sarebbe stato concluso senza l'impiego dei raggiri ovvero concluso a condizioni diverse (Tribunale Nola, del 22.01.2025, la n. 60).
Sul piano civilistico, la normativa di riferimento è rappresentata dall'art. 1439 c.c., il quale stabilisce che: “il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali da indurre in errore l'altra parte e questo errore è stato determinante del consenso”.
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Trattasi, dunque, del c.d. dolo contrattuale determinante, consistente in una condotta fraudolenta che incide sul processo volitivo dell'altra parte.
La truffa contrattuale, quindi, richiede: un comportamento artificioso o ingannevole
(raggiro o artifizio), la malafede del soggetto agente e l'errore indotto e determinante del consenso dell'altro contraente.
Tra i raggiri, la Corte di Cassazione, ha individuato anche il silenzio doloso, in particolare se vi è un dovere giuridico di informazione (Cass. Civ., sez. III, n. 10104/2002).
Il rimedio sul piano civilistico, in caso di truffa contrattuale, è l'esperimento dell'azione di annullamento del contratto, entro cinque anni dalla scoperta del dolo, ai sensi dell'art. 1442 c.c..
Quanto alla responsabilità precontrattuale la norma di riferimento è l'art. 1337 c.c., il quale prevede che: “le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”. La responsabilità, dunque, nasce indipendentemente dalla conclusione del contratto.
Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità la responsabilità precontrattuale costituisce una specifica figura di responsabilità aquiliana, rinvenendo il suo fondamento nella lesione dell'interesse di ogni soggetto alla libera esplicazione della sua autonomia negoziale, inteso come situazione giuridica protetta nella vita di relazione
(“La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova”, Cass. Civ., sez. II, n. 24738/2019;
“La responsabilità precontrattuale, per violazione della regola di condotta stabilita dall'art. 1337 c.c., a tutela del corretto svolgimento dell'iter formativo del contratto, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno è a carico del danneggiato ex art. 2043
c.c. e art. 2059 c.c. e per la relativa valutazione, in considerazione delle caratteristiche tipiche di tale responsabilità, ne consegue che nel caso di ingiustificato recesso dalla trattativa, occorre coordinare il principio secondo il quale il vincolo negoziale e i diritti che ne derivano sorgono soltanto con la stipula del contratto con quello per cui dalla lesione dell'interesse giuridico al corretto svolgimento delle trattative scaturisce il diritto ad esser risarcito per la perdita dei guadagni che sarebbero conseguiti da altre occasioni
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contrattuali se non si fosse fatto affidamento sulla conclusione del contratto”, Corte appello Milano, sez. IV, n. 1056/2020).
La responsabilità precontrattuale è configurabile in molteplici ipotesi, quali: interruzione ingiustificata delle trattative, dopo aver creato un legittimo affidamento;
violazione dei doveri di informazione, lealtà e correttezza;
non comunicazione di circostanze rilevanti, inducendo l'altra parte a compiere atti economici inutili o dannosi (art. 1338 c.c.) (Cass.
Civ., sez. III, n. 24795/2008).
Nello specifico, quindi, tra i doveri di buona fede rientra quello di informazione e comunicazione fra i contraenti, in particolare in relazione alle caratteristiche delle prestazioni ed attribuzioni che si intendono assumere, ed inoltre, alle circostanze obiettive che possono rendere invalido, inefficace o inutile il contratto (Cass. Civ., sez. II, n.
14865/2000; Cass. Civ., Sez. Un., n. 26725/2007; “La responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 c.c.. può derivare, oltre che dalla rottura ingiustificata delle trattative, anche dalla violazione dell'obbligo di lealtà reciproca, il quale comporta un dovere di completezza informativa circa la reale intenzione di concludere il contratto, senza che alcun mutamento delle circostanze possa risultare idoneo a legittimare la reticenza o la maliziosa omissione di informazioni rilevanti nel corso della prosecuzione delle trattative finalizzate alla stipulazione del negozio”, Cass. Civ., sez. II, n.
6526/2012).
In caso di responsabilità precontrattuale il risarcimento è limitato all'interesse negativo e comprende le spese inutilmente sostenute in previsione della conclusione del contratto nonché le perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni. Pertanto, sarà compensabile la perdita di chance per le occasioni di guadagno alternative cui il privato avrebbe potuto attingere in assenza del contegno dannoso della controparte così come le spese sostenute, pur se si tende, tuttavia, a differenziare il parametro risarcitorio a seconda delle diverse ipotesi di responsabilità precontrattuale normativamente individuate, precisandosi che mentre la responsabilità prevista dall'art. 1337 c.c. tutela l'affidamento di una delle parti sulla conclusione del contratto, la responsabilità prevista dall'art. 1338 c.c. tutela l'affidamento della parte sulla validità del negozio (Cass. Civ., sez. I, n.
28404/2024).
Dunque, com'è noto, la regola posta dall'art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui
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contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. Ne consegue che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto (Cass. Civ., sez. I, n. 5762/2016).
In conclusione, sia la truffa contrattuale che la responsabilità precontrattuale tutelano l'integrità della volontà contrattuale, imponendo comportamenti improntati alla buona fede. Tuttavia, le stesse si distinguono sul piano delle conseguenze, comportando la truffa contrattuale l'annullabilità del contratto e la responsabilità precontrattuale il risarcimento del danno. Ciò deriva dalla circostanza che le medesime impattano su momenti differenti, posto che la truffa contrattuale riguarda la conclusione del contratto, mentre la responsabilità precontrattuale la fase delle trattative.
Ebbene, nel caso di specie, risulta di tutta evidenza che la parte attrice abbia inteso far valere la responsabilità precontrattuale delle convenute durante la fase delle trattative negoziali, posto che non ha esperito un'azione volta ad ottenere l'annullamento del contratto, bensì una tutela risarcitoria.
Il merito della domanda.
Considerato che, come anticipato, la responsabilità precontrattuale, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha natura di responsabilità aquiliana, ciò implica che gli attori, in quanto parti danneggiate, avrebbero dovuto fornire la prova degli elementi costitutivi della stessa.
Così non è avvenuto nell'ipotesi in esame, motivo per il quale la domanda proposta in via principale da parte attrice deve essere rigettata.
Ed infatti, dall'istruttoria, documentale ed orale, non è emerso alcun comportamento in contrasto con i canoni di buona fede, nella specie di doveri di informazione, imputabile in capo alle convenute, né tantomeno un danno risarcibile.
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Dalla documentazione prodotta agli atti risulta che in data 27 gennaio 2017
[...]
e acquistavano da e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
l'appartamento di civile abitazione, censito al C.F. del Comune di Grosseto, al foglio 88, part. 1682, sub. 2 e posto al piano primo del Condominio, sito in Grosseto, alla via
Giuseppe Giusti, n. 101 (all. 1 di parte attrice).
L'art. 5 del contratto di compravendita prevedeva che: “la parte venditrice dichiara che relativamente all'immobile oggetto del presente atto non esistono pendenze condominiali né ordinarie né straordinarie”.
Gli attori contestano alle convenute che verso la fine del mese di ottobre 2017 si presentava una fessurazione dell'intonaco di una parete del soggiorno dell'appartamento oggetto di compravendita.
In seguito a ciò ne davano prontamente notizia alle venditrici, odierne convenute, e all'amministrazione condominiale, dalla quale apprendevano che lo stabile era oggetto di indagini tecniche e che, con ogni probabilità, si sarebbe reso necessario un intervento manutentivo.
Pertanto, gli attori sostengono che, in violazione dell'art. 5 del contratto, le convenute non avevano comunicato loro circostanze rilevanti, in conoscenza delle quali gli stessi avrebbero rinunciato alla conclusione della compravendita.
Ebbene, per verificare se le convenute abbiano adottato un comportamento contrario ai canoni di buona fede, ex art. 1337 c.c., bisogna avere riguardo alla situazione esistente prima della conclusione del contratto e sino a tale momento.
Dalla documentazione prodotta risulta che il 13 novembre 2015 si svolgeva un'assemblea condominiale, alla quale inoltre non partecipavano le convenute, dal cui verbale risulta che “l'amm.re informa i sig.ri condomini che l'Ing. ritiene opportuno dover CP_4
incamiciare i 9 pilastri esterni. I condomini presenti dei civici 99 e 97 intendono rinviare ad una prossima assemblea che si terrà ne prossimo mese” e che “all'unanimità dei presenti viene deciso di dare incarico all'Ing. per eseguire il monitoraggio in tutti CP_4 gli appartamenti e poi verranno prese le ulteriori e necessarie decisioni in merito” (all.
5).
Dunque, da tale verbale risulta che l'Ing. ravvisava l'opportunità di incamiciare CP_4
nove pilastri esterni - tra l'altro dei civici 99 e 97 e non del 101-, e che i condomini
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decidevano di rinviare ad una prossima assemblea, e di conferire incarico al tecnico per eseguire un monitoraggio degli appartamenti.
Alcuna decisione in merito a lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione veniva deliberata, bensì del tutto genericamente si rinviava ad una successiva assemblea e si incaricava l'Ing. di eseguire un monitoraggio degli appartamenti, senza specificare CP_4
il motivo.
E' evidente che da quanto risulta dal verbale assembleare prodotto agli atti alcuna pendenza condominiale, né ordinaria, né straordinaria, poteva considerarsi esistente e poteva far quindi sorgere un dovere di informazione in capo alle venditrici, odierne convenute.
Inoltre, come correttamente assunto da parte convenuta, non è stata prodotta alcuna documentazione tecnica che attesti una qualsiasi problematica strutturale o di altro tipo relativamente all'immobile e allo stabile condominiale al momento delle trattative e della vendita avvenuta a gennaio 2017.
In aggiunta, alcuna valenza assume il bilancio preventivo prodotto “gestione consolidamento giusti101 25/03/2019-30/06/2019”, posto che, oltre a collocarsi nel 2019, quindi due anni dopo la stipula del contratto di compravendita, fa genericamente riferimento a dei lavori edili e micropali, di cui non se ne conosce la causa (all. 4).
Il medesimo documento consente anche di escludere la sussistenza di un danno, in quanto il fatto che è stata individuata una spesa complessiva pari ad € 92.731,60, ripartita tra ciascun condomino nella misura di € 11.591,45, non consente di ritenere provato l'effettivo esborso di tale cifra da parte degli attori.
Alle medesime conclusioni si giunge anche guardando alle risultanze dell'istruttoria orale.
Il teste, amministratrice del condominio interessato, all'udienza del 18 Testimone_1
ottobre 2022, oltre a confermare le risultanze documentali suddette, affermava che ad un'assemblea condominiale tenutasi il 20 dicembre 2017, si prendeva atto della necessità di effettuare gli interventi manutentivi previsti sin dal novembre 2015. Tuttavia, del verbale di tale assemblea non vi è traccia in atti, ed inoltre la teste non dichiara che venivano deliberati dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria.
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In aggiunta a quanto emerso dalla documentazione, la teste affermava anche che nel maggio 2017 veniva conferito incarico al geologo dott. di eseguire la perizia Per_1
geologica con riferimento al civico 101.
Il teste, dott. all'udienza del 25 gennaio 2023, confermava di aver redatto Testimone_2
una perizia geologica relativamente allo stabile condominiale di Via Giusti, nn. 99-101, che concludeva, però, nel 2018.
Di tale perizia non vi è traccia in atti, pertanto non possono conoscersene le risultanze, oltre a collocarsi temporalmente nel 2018, ossia un anno dopo la stipulazione del contratto di compravendita.
Il teste, Ing. all'udienza del 22 febbraio 2023, dichiarava di aver Tes_3
monitorato a partire dal 22 marzo 2016 il quadro fessurativo di alcuni appartamenti dell'edificio condominiale di Via Giusti, nn. 99-101 sito in Grosseto, per poi redigere un progetto di consolidamento delle fondazioni di una porzione dell'edificio.
Anche di tale perizia non vi è traccia agli atti, pertanto non possono conoscersene le risultanze.
Dunque, alcuna pendenza nel senso di lavori di ordinaria o straordinaria CP_3
manutenzione deliberati, esisteva precedentemente alla conclusione del contratto di compravendita e sino a tale momento. Di conseguenza, alcun dovere di informazione sussisteva in capo alle convenute.
Ed infatti, né dalle dichiarazioni testimoniali né dalla produzione documentale sono emerse delle problematiche strutturali relative all'immobile oggetto di compravendita e allo stabile condominiale, esistenti anteriormente alla stipula dell'atto. I tecnici incaricati non hanno riferito ciò in sede di esame testimoniale, né tantomeno sono state prodotte le relazioni tecniche redatte dagli stessi.
Ogni altra dichiarazione resa in sede testimoniale si è rivelata irrilevante ai fini della decisione.
Pertanto, per tutte queste ragioni, la domanda proposta in via principale da parte attrice non può accogliersi posto che non sono emersi, in sede di istruttoria, gli elementi costitutivi della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., imputabile alle convenute, in particolare nella specie di violazione dei doveri di informazione, né tantomeno alcun danno risarcibile.
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Sulla domanda proposta in via subordinata.
Quanto alla domanda proposta in via subordinata ex art. 1492 c.c., la stessa deve rigettarsi per la ragione più liquida da individuarsi nell'intervenuta prescrizione, oltre al fatto che, per i motivi suesposti, non possono dirsi provati i vizi del bene.
L'art. 1492 c.c. rimette al compratore, in caso di vizi della cosa venduta, la scelta tra il rimedio della risoluzione del contratto (azione redibitoria) e quello della riduzione del prezzo (azione estimatoria o quanti minoris).
Nel caso di specie, gli attori, quali compratori, hanno esperito la seconda azione, volta ad ottenere la restituzione di una parte del prezzo, allo scopo di mantenere proporzionalmente inalterato l'iniziale rapporto di equivalenza tra cosa e prezzo contrattuale.
L'art. 1495 c.c. stabilisce che: “Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna”.
In particolare, il termine annuale di prescrizione decorre dalla data della consegna, che pone il compratore a diretto contatto con il bene (Cass. Civ., sez. II, n. 4826/2019).
Nel caso di specie, i compratori sono venuti nella disponibilità del bene nella stessa data di conclusione del contratto di compravendita, ossia il 27 gennaio 2017. Dagli atti prodotti risulta che la prima denuncia dei vizi veniva effettuata in data 17 dicembre 2017
(all. 2 di parte attrice). In seguito a ciò, nessun'altra comunicazione veniva fatta prima del
16 maggio 2019 (all. 6), motivo per il quale l'azione deve ritenersi prescritta per decorso del termine annuale ex art. 1495 c.c..
Non può trovare applicazione la causa di sospensione della prescrizione invocata da parte attrice nella memoria n. 1, ex art. 183, comma 6, c.p.c., di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., posto che la stessa opera a favore del creditore nel caso in cui il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito, determinando l'obiettiva impossibilità del creditore di far valere il suo diritto (Cass. Civ., sez. lav., n. 9113/2007).
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Nel caso di specie, come si è avuto modo di esaminare, non viene in rilievo alcun comportamento doloso del debitore, oltre a non essere emerso alcun debito in capo a parte convenuta, ragion per cui è del tutto inconferente il richiamo alla suddetta causa di sospensione della prescrizione.
Pertanto, anche la domanda proposta in via subordinata non può essere accolta.
Ogni altra domanda ed eccezione sollevata dalle parti si intende assorbita.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta le domande proposte da e Parte_1 Parte_2
b) Condanna e al pagamento, in solido, nei confronti di Parte_1 Parte_2
e delle spese di lite che si liquidano nella somma Controparte_1 CP_2 complessiva pari ad € 5.077,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf.
(nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 08.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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