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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/10/2025, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 2233/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. TURLIONE MARIA LUISA Parte_1
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. CONROTTO EMILIA
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10 marzo 2025 la ricorrente chiedeva in via principale e nel merito accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario previsto dall'art. 1, comma 8, D.lgs. n. 503/1992 per l'inapplicabilità dell'elevazione dei limiti di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia e che pertanto possedeva il requisito sanitario e ogni altro requisito di legge per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata e per l'effetto condannare l' a liquidare e corrisponderle la pensione CP_1
di vecchiaia anticipata con decorrenza dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Affermava di lavorare in qualità di lavoratrice subordinata dal
1985, di essere affetta da insufficienza renale cronica al IV° stadio in malattia del rene e fegato policistico, di aver presentato in data 01/08/2024 domanda amministrativa n. 9190000019386 avente ad oggetto il riconoscimento della pensione pagina 1 di 4 di vecchiaia con riduzione dell'età pensionabile ex D.lgs. n. 503/92 art. 1, comma 8, in quanto soggetto invalido in misura non inferiore all'80%, domanda respinta con provvedimento comunicato in data 10/10/2024 poiché “non era stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non poteva usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia”, in data 18/12/2024 presentava il ricorso amministrativo, con delibera del 15/01/2025 il Comitato provinciale dell' rigettava il ricorso amministrativo;
chiedeva disporre CTU medico legale al CP_1
fine di accertare se le patologie dalle quali risultava affetta comportavano
“un'invalidità lavorativa totale o parziale nella misura almeno dell'80% in ambito di invalidità civile secondo i criteri e mediante l'applicazione delle tabelle di cui al
Decreto Ministero della Sanità 5 febbraio 1992”, in quanto per costante giurisprudenza di legittimità bisognava fare riferimento, quanto ai criteri di percentualizzazione, alla nozione di capacità lavorativa generica rilevante nell'ambito dell'invalidità civile che utilizza i criteri di valutazione e misurazione contenuti nel
D.M. del 5 febbraio 1992, decreto di approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti;
l' chiedeva il rigetto del ricorso, in via subordinata attribuire al requisito CP_1
sanitario richiesto e alla prestazione pensionistica reclamata la decorrenza di legge, tenendo conto delle cd. “finestre d'accesso” nonché dell'incremento dell'aspettativa di vita, secondo la previsione di cui all'art. 24, quinto comma, del D.L. n. 201/2011 convertito con la legge n. 214/2011 e s.m.i.; in corso di causa l' eccepiva che la ricorrente era stata sottoposta a visita CP_1
sanitaria presso il servizio medico dell' in data 14 marzo 2024 in seguito alla CP_1
domanda di invalidità civile presentata il 27 novembre 2023, ed era stata riconosciuta invalida civile al 75%, con visita di revisione fissata a marzo 2027, verbale comunicato il 23 marzo 2024 e non impugnato, per cui si opponeva all'ammissione della CTU con i criteri dell'invalidità civile, in quanto il verbale era da pagina 2 di 4 considerarsi definitivo non essendo stato impugnato, né era stata proposta domanda di aggravamento, e la domanda di pensione anticipata era stata presentata prima del decorso del termine di sei mesi per l'impugnazione del verbale medico. La prospettazione dell' deve essere condivisa;
CP_1
l'art. 42 co. 3 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, prevede che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.”; la ricorrente non impugnava il verbale di accertamento del 14 marzo 2024 e neppure presentava una domanda di aggravamento o deduceva in ricorso un aggravamento delle proprie condizioni di salute: sostanzialmente contestava in modo irrituale la valutazione effettuata dal servizio medico dell' , quando era ormai CP_1
spirato il termine semestrale previsto dall'art. 42 co. 3 per chiedere l'accertamento di una percentuale di invalidità civile superiore a quella già riconosciuta (75%); la decadenza semestrale prevista dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, è rilevabile anche d'ufficio - la giurisprudenza di legittimità afferma infatti che “Il termine di decadenza previsto dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi di rigetto delle domande volte all'ottenimento di prestazioni in materia di invalidità civile, opera sia con riguardo all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa dipenda da ragioni sanitarie sia nell'ipotesi in cui dipenda da ragioni diverse, sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato.”, sent. n. 26845 del 25/11/2020; “In tema di controversie in materia di invalidità civile, la decadenza semestrale prevista dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, è rilevabile anche d'ufficio e anche per la prima volta nel giudizio di legittimità, a condizione che non si richiedano nuovi accertamenti di fatto e salvo l'eventuale giudicato interno, atteso che, trattandosi di decadenza in materia di obbligazioni di fonte e regolamentazione esclusivamente legale, finalizzate alla soddisfazione di interessi costituzionalmente rilevanti ex art.
pagina 3 di 4 38 Cost., è assoggettata alla disciplina dell'art. 2969 c.c., siccome volta a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici.”, ord. n. 2740 del 30/01/2023; il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile;
le spese di lite devono essere compensate, ex art. 152 disp. att. cpc.;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 7 ottobre 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 2233/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. TURLIONE MARIA LUISA Parte_1
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. CONROTTO EMILIA
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10 marzo 2025 la ricorrente chiedeva in via principale e nel merito accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario previsto dall'art. 1, comma 8, D.lgs. n. 503/1992 per l'inapplicabilità dell'elevazione dei limiti di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia e che pertanto possedeva il requisito sanitario e ogni altro requisito di legge per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata e per l'effetto condannare l' a liquidare e corrisponderle la pensione CP_1
di vecchiaia anticipata con decorrenza dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Affermava di lavorare in qualità di lavoratrice subordinata dal
1985, di essere affetta da insufficienza renale cronica al IV° stadio in malattia del rene e fegato policistico, di aver presentato in data 01/08/2024 domanda amministrativa n. 9190000019386 avente ad oggetto il riconoscimento della pensione pagina 1 di 4 di vecchiaia con riduzione dell'età pensionabile ex D.lgs. n. 503/92 art. 1, comma 8, in quanto soggetto invalido in misura non inferiore all'80%, domanda respinta con provvedimento comunicato in data 10/10/2024 poiché “non era stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non poteva usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia”, in data 18/12/2024 presentava il ricorso amministrativo, con delibera del 15/01/2025 il Comitato provinciale dell' rigettava il ricorso amministrativo;
chiedeva disporre CTU medico legale al CP_1
fine di accertare se le patologie dalle quali risultava affetta comportavano
“un'invalidità lavorativa totale o parziale nella misura almeno dell'80% in ambito di invalidità civile secondo i criteri e mediante l'applicazione delle tabelle di cui al
Decreto Ministero della Sanità 5 febbraio 1992”, in quanto per costante giurisprudenza di legittimità bisognava fare riferimento, quanto ai criteri di percentualizzazione, alla nozione di capacità lavorativa generica rilevante nell'ambito dell'invalidità civile che utilizza i criteri di valutazione e misurazione contenuti nel
D.M. del 5 febbraio 1992, decreto di approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti;
l' chiedeva il rigetto del ricorso, in via subordinata attribuire al requisito CP_1
sanitario richiesto e alla prestazione pensionistica reclamata la decorrenza di legge, tenendo conto delle cd. “finestre d'accesso” nonché dell'incremento dell'aspettativa di vita, secondo la previsione di cui all'art. 24, quinto comma, del D.L. n. 201/2011 convertito con la legge n. 214/2011 e s.m.i.; in corso di causa l' eccepiva che la ricorrente era stata sottoposta a visita CP_1
sanitaria presso il servizio medico dell' in data 14 marzo 2024 in seguito alla CP_1
domanda di invalidità civile presentata il 27 novembre 2023, ed era stata riconosciuta invalida civile al 75%, con visita di revisione fissata a marzo 2027, verbale comunicato il 23 marzo 2024 e non impugnato, per cui si opponeva all'ammissione della CTU con i criteri dell'invalidità civile, in quanto il verbale era da pagina 2 di 4 considerarsi definitivo non essendo stato impugnato, né era stata proposta domanda di aggravamento, e la domanda di pensione anticipata era stata presentata prima del decorso del termine di sei mesi per l'impugnazione del verbale medico. La prospettazione dell' deve essere condivisa;
CP_1
l'art. 42 co. 3 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, prevede che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.”; la ricorrente non impugnava il verbale di accertamento del 14 marzo 2024 e neppure presentava una domanda di aggravamento o deduceva in ricorso un aggravamento delle proprie condizioni di salute: sostanzialmente contestava in modo irrituale la valutazione effettuata dal servizio medico dell' , quando era ormai CP_1
spirato il termine semestrale previsto dall'art. 42 co. 3 per chiedere l'accertamento di una percentuale di invalidità civile superiore a quella già riconosciuta (75%); la decadenza semestrale prevista dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, è rilevabile anche d'ufficio - la giurisprudenza di legittimità afferma infatti che “Il termine di decadenza previsto dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi di rigetto delle domande volte all'ottenimento di prestazioni in materia di invalidità civile, opera sia con riguardo all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa dipenda da ragioni sanitarie sia nell'ipotesi in cui dipenda da ragioni diverse, sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato.”, sent. n. 26845 del 25/11/2020; “In tema di controversie in materia di invalidità civile, la decadenza semestrale prevista dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, è rilevabile anche d'ufficio e anche per la prima volta nel giudizio di legittimità, a condizione che non si richiedano nuovi accertamenti di fatto e salvo l'eventuale giudicato interno, atteso che, trattandosi di decadenza in materia di obbligazioni di fonte e regolamentazione esclusivamente legale, finalizzate alla soddisfazione di interessi costituzionalmente rilevanti ex art.
pagina 3 di 4 38 Cost., è assoggettata alla disciplina dell'art. 2969 c.c., siccome volta a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici.”, ord. n. 2740 del 30/01/2023; il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile;
le spese di lite devono essere compensate, ex art. 152 disp. att. cpc.;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 7 ottobre 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
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