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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/03/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 3365/2023
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 29.5.2024
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti CASOLARO ARTURO e NIGRO ULDERICO;
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to CALAMIA CP_1 P.IVA_1
EMANUELA
Resistente
non costituita Controparte_2
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.
37120220023058065000 notificato in data 04.02.2023, relativo al mancato pagamento di contributi IVS della Gestione Commercianti per il periodo decorrente dal 05/2021 al
12/2021 e l'avviso di addebito n. 37120220017454112000 notificato in data 8.02.2023, relativo al mancato pagamento di contributi IVS della Gestione
Commercianti, per il periodo decorrente dal 03/2020 al 04/2021.
Il ricorrente ha dedotto di essere stato il preposto della società e di CP_3
aver svolto in favore della stessa attività lavorativa in qualità di dipendente con contratto di lavoro subordinato full time a tempo indeterminato dal 24/03/2020 al
31/12/21.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Il presente procedimento è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto
GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 06/03/2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
La causa è stata istruita attraverso i documenti prodotti dalle parti, superflua ogni ulteriore attività.
Va, innanzi tutto, rilevata la carenza di legittimazione passiva della , in CP_2
quanto la stessa è cessionaria dei crediti maturati fino al 2008, ex art.13 della CP_1
legge 448/98, nel cui ambito non rientrano quelli per cui è causa.
Il ricorso è fondato.
Si osserva in via preliminare che ai sensi dell'art. 29 della L. 160/1975 (che ha sostituito l'art. 1, L. n. 1397/1960), come modificato dall'art. 1, comma 203, L.
662/1996, sono tenuti all'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività
commerciali e del terziario (cd. “Gestione Commercianti) i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
Pag. 2 di 9 “a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Come ritenuto dalla Suprema Corte di legittimità ai fini di valutare la legittimità
dell'iscrizione di un soggetto nella gestione di cui all'art. 2 comma 26 l. n. 335/1995 o nella gestione degli esercenti attività commerciali ex art. 1 comma 203 della l. n.
662/1996, il giudice deve accertare il duplice requisito della sussistenza o meno della partecipazione personale al lavoro aziendale e dello svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
Anche più di recente la Suprema Corte ha ribadito la necessità dello svolgimento di attività di lavoro nell'impresa da parte di un socio, anche amministratore, o di un familiare dell'imprenditore affinché insorga il suo obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
Pag. 3 di 9 Sulla scorta dei principi affermati da Sez. U, Sentenza n. 3240 del 2010, Sez. L,
Sentenza n. 11804 del 2012, in relazione ai quesiti di diritto proposti dall' CP_1
sull'obbligo alla gestione commercianti da parte di socio amministratore di s.r.l. che svolga mansioni di redazione di documentazione necessaria alla vendita dei prodotti costituente oggetto sociale, ha affermato: "Quindi la regola espressa dalla norma
risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma
208,) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
art. 12, comma 11) è molto chiara: l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto
a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività
di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l'obbligo
dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' non fa scattare il CP_1
criterio dell'"attività prevalente"; rimangono attività distinte e (sotto questo profilo)
autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella
rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio "semplificante" (dell'art. 1,
comma 208, cit.) e derogatorio - dell'unificazione della posizione previdenziale in
un'unica gestione con una sorta di fictio juris per cui chi è ad un tempo commerciante
ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare l'iscrizione
alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un'unica attività d'impresa -
quella "prevalente" - con la conseguenza che unica è la posizione previdenziale. Si
tratta non solo di un criterio di semplificazione - perché nelle attività "miste" può non
essere agevole distinguere ciò che è da qualificare come impresa commerciale, o
artigianale, o agricola (si pensi all'artigiano o al coltivatore diretto che abbia anche
un'attività di vendita al minuto) - ma anche di un sostanziale beneficio previdenziale
Pag. 4 di 9 perché il soggetto obbligato vede tutti i suoi contributi accreditati in un'unica
gestione, senza quindi che in seguito possa porsi un problema di trasferimento di
contributi da una gestione ad un'altra.
Ciò posto, ritiene il Collegio che il carattere abituale e prevalente richiesto dalla L.
n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, ai fini del sorgere dell'obbligo dell'iscrizione
nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concreti nelle
attività di partecipazione continuativa e non occasionale al lavoro aziendale.”.
A conferma di detto orientamento, la Corte ha ribadito, con Sez.
6 - L, Ordinanza n.
20268 del 2012: “L'assicurazione Commercianti (cfr. Sez. U, Sentenza n. 3240 del
CP_ 12/02/2010) che fa capo a speciale gestione era regolata in un primo tempo dalla
L. n. 1397 del 1960, modificata dalla L. n. 1088 del 1971 e dalla L. n. 160 del 1975,
art. 29; indi la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 sostituisce la L. 3
giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, secondo il seguente tenore: "L'obbligo di
iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L.
22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i
soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in
proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate
e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi
compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori
preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed
assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è
richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di
società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale
Pag. 5 di 9 con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o
regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli". La
novità più rilevante rispetto alla precedente disciplina è che la iscrizione alla gestione
commercianti "diviene obbligatoria anche per il socio amministratore di società a
responsabilità limitata operante nel settore commerciale". Questa modifica è
finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la
prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla
contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico
titolare della ditta commerciale. Sono quindi da assoggettare alla assicurazione
commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che
contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro
aziendale.”.
In detta situazione, tuttavia, l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti
CP_ poteva giustificarsi solo con la prova – a carico dell' - dell'esercizio da parte sua di attività di lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza.
In particolare, Cass. Ord. 3145 del 2013, ha statuito che: l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti non può essere desunto “sulla base di elementi di carattere fiscale, che non rilevano sul piano previdenziale. Infatti, il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività
commerciale” e in mancanza “va esclusa la ricorrenza della attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla attività prevalente”).
Pag. 6 di 9 In relazione alla prevalenza la S.C. ha chiarito che “la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, prevista ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, si riferisce all'apporto del soggetto all'attività della propria impresa e della sua preminenza rispetto all'attività prestata da altri soggetti al suo interno” (Cass. SS.UU.
3240/2010).
Ciò premesso, si evidenzia inoltre che nelle opposizioni ad avviso di pagamento è
onere dell'intimante opposto (come nelle opposizioni a decreto ingiuntivo) -che riveste la posizione di attore in senso sostanziale – fornire la prova dei fatti costituendi il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nel caso di specie, sarebbe stato onere dell' fornire la prova della sussistenza dei CP_1
presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento agli anni in questione, di iscrizione nella gestione commercianti, senza che lo stesso possa essere oggetto di presunzioni.
Né alla contestazione della sussistenza del dedotto rapporto di lavoro di natura subordinata del ricorrente con la società può conseguire una inversione CP_3
dell'onere della prova.
Si consideri pure che la Suprema Corte, con ordinanza n. 4535 del 27 febbraio 2018 ha confermato la liceità del rapporto di lavoro subordinato tra familiari.
Si rileva, inoltre, che i lavoratori subordinati a tempo pieno non sono iscrivibili all' in qualità di familiari collaboratori che lavorano prevalentemente e CP_1
abitualmente nell'impresa (Circolare Ministero del Lavoro prot. n.
CP_ 37/0010478/MA007.A001 10/06/2013; Circolare n. 150 del 15/03/2018).
Pag. 7 di 9 Nella specie l' non ha allegato nè fornito alcuna prova circa la partecipazione del CP_1
ricorrente al lavoro aziendale né in relazione al carattere di abitualità e prevalenza della attività nella società.
L' ha fondato la sua pretesa esclusivamente sulla qualità di “preposto” del CP_1
ricorrente che emerge dalla visura camerale, elemento che tuttavia è insufficiente a far sorgere l'obbligo contributivo in esame, in mancanza di riscontri probatori dei fatti dedotti in contestazione dalla resistente.
In particolare, sarebbe stato necessario dare prova che il ricorrente abbia svolto negli anni 2020-2021 in modo abituale e prevalente attività commerciale in favore della mentre dagli atti di causa ciò non è emerso. CP_3
Pertanto, alla luce di tutti gli elementi sopraindicati, e in assenza di elementi contrari,
che era onere dell' fornire, stante l'insufficienza delle circostanze addotte CP_1
dall' , il ricorso è fondato. CP_1
In conclusione, non sussistendo nessuna prova in atti circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale per l'anno in questione (2020-2021), va dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione nella gestione previdenziale, con conseguente annullamento degli avvisi di addebito impugnati.
CP_ Le spese, come di norma, seguono la soccombenza, e vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G.
3365/2023, così provvede:
Pag. 8 di 9 - annulla gli avvisi di addebito n. 37120220023058065000 notificato in data
04.02.2023 e l'avviso di addebito n. 37120220017454112000 notificato in data
8.02.2023;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in CP_1
complessivi euro 1.000,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Aversa, 06.03.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
Pag. 9 di 9
LAVORO
N.R.G. 3365/2023
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 29.5.2024
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti CASOLARO ARTURO e NIGRO ULDERICO;
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to CALAMIA CP_1 P.IVA_1
EMANUELA
Resistente
non costituita Controparte_2
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.
37120220023058065000 notificato in data 04.02.2023, relativo al mancato pagamento di contributi IVS della Gestione Commercianti per il periodo decorrente dal 05/2021 al
12/2021 e l'avviso di addebito n. 37120220017454112000 notificato in data 8.02.2023, relativo al mancato pagamento di contributi IVS della Gestione
Commercianti, per il periodo decorrente dal 03/2020 al 04/2021.
Il ricorrente ha dedotto di essere stato il preposto della società e di CP_3
aver svolto in favore della stessa attività lavorativa in qualità di dipendente con contratto di lavoro subordinato full time a tempo indeterminato dal 24/03/2020 al
31/12/21.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Il presente procedimento è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto
GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 06/03/2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
La causa è stata istruita attraverso i documenti prodotti dalle parti, superflua ogni ulteriore attività.
Va, innanzi tutto, rilevata la carenza di legittimazione passiva della , in CP_2
quanto la stessa è cessionaria dei crediti maturati fino al 2008, ex art.13 della CP_1
legge 448/98, nel cui ambito non rientrano quelli per cui è causa.
Il ricorso è fondato.
Si osserva in via preliminare che ai sensi dell'art. 29 della L. 160/1975 (che ha sostituito l'art. 1, L. n. 1397/1960), come modificato dall'art. 1, comma 203, L.
662/1996, sono tenuti all'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività
commerciali e del terziario (cd. “Gestione Commercianti) i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
Pag. 2 di 9 “a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Come ritenuto dalla Suprema Corte di legittimità ai fini di valutare la legittimità
dell'iscrizione di un soggetto nella gestione di cui all'art. 2 comma 26 l. n. 335/1995 o nella gestione degli esercenti attività commerciali ex art. 1 comma 203 della l. n.
662/1996, il giudice deve accertare il duplice requisito della sussistenza o meno della partecipazione personale al lavoro aziendale e dello svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
Anche più di recente la Suprema Corte ha ribadito la necessità dello svolgimento di attività di lavoro nell'impresa da parte di un socio, anche amministratore, o di un familiare dell'imprenditore affinché insorga il suo obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
Pag. 3 di 9 Sulla scorta dei principi affermati da Sez. U, Sentenza n. 3240 del 2010, Sez. L,
Sentenza n. 11804 del 2012, in relazione ai quesiti di diritto proposti dall' CP_1
sull'obbligo alla gestione commercianti da parte di socio amministratore di s.r.l. che svolga mansioni di redazione di documentazione necessaria alla vendita dei prodotti costituente oggetto sociale, ha affermato: "Quindi la regola espressa dalla norma
risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma
208,) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
art. 12, comma 11) è molto chiara: l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto
a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività
di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l'obbligo
dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' non fa scattare il CP_1
criterio dell'"attività prevalente"; rimangono attività distinte e (sotto questo profilo)
autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella
rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio "semplificante" (dell'art. 1,
comma 208, cit.) e derogatorio - dell'unificazione della posizione previdenziale in
un'unica gestione con una sorta di fictio juris per cui chi è ad un tempo commerciante
ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare l'iscrizione
alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un'unica attività d'impresa -
quella "prevalente" - con la conseguenza che unica è la posizione previdenziale. Si
tratta non solo di un criterio di semplificazione - perché nelle attività "miste" può non
essere agevole distinguere ciò che è da qualificare come impresa commerciale, o
artigianale, o agricola (si pensi all'artigiano o al coltivatore diretto che abbia anche
un'attività di vendita al minuto) - ma anche di un sostanziale beneficio previdenziale
Pag. 4 di 9 perché il soggetto obbligato vede tutti i suoi contributi accreditati in un'unica
gestione, senza quindi che in seguito possa porsi un problema di trasferimento di
contributi da una gestione ad un'altra.
Ciò posto, ritiene il Collegio che il carattere abituale e prevalente richiesto dalla L.
n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, ai fini del sorgere dell'obbligo dell'iscrizione
nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concreti nelle
attività di partecipazione continuativa e non occasionale al lavoro aziendale.”.
A conferma di detto orientamento, la Corte ha ribadito, con Sez.
6 - L, Ordinanza n.
20268 del 2012: “L'assicurazione Commercianti (cfr. Sez. U, Sentenza n. 3240 del
CP_ 12/02/2010) che fa capo a speciale gestione era regolata in un primo tempo dalla
L. n. 1397 del 1960, modificata dalla L. n. 1088 del 1971 e dalla L. n. 160 del 1975,
art. 29; indi la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 sostituisce la L. 3
giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, secondo il seguente tenore: "L'obbligo di
iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L.
22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i
soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in
proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate
e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi
compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori
preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed
assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è
richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di
società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale
Pag. 5 di 9 con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o
regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli". La
novità più rilevante rispetto alla precedente disciplina è che la iscrizione alla gestione
commercianti "diviene obbligatoria anche per il socio amministratore di società a
responsabilità limitata operante nel settore commerciale". Questa modifica è
finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la
prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla
contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico
titolare della ditta commerciale. Sono quindi da assoggettare alla assicurazione
commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che
contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro
aziendale.”.
In detta situazione, tuttavia, l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti
CP_ poteva giustificarsi solo con la prova – a carico dell' - dell'esercizio da parte sua di attività di lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza.
In particolare, Cass. Ord. 3145 del 2013, ha statuito che: l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti non può essere desunto “sulla base di elementi di carattere fiscale, che non rilevano sul piano previdenziale. Infatti, il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività
commerciale” e in mancanza “va esclusa la ricorrenza della attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla attività prevalente”).
Pag. 6 di 9 In relazione alla prevalenza la S.C. ha chiarito che “la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, prevista ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, si riferisce all'apporto del soggetto all'attività della propria impresa e della sua preminenza rispetto all'attività prestata da altri soggetti al suo interno” (Cass. SS.UU.
3240/2010).
Ciò premesso, si evidenzia inoltre che nelle opposizioni ad avviso di pagamento è
onere dell'intimante opposto (come nelle opposizioni a decreto ingiuntivo) -che riveste la posizione di attore in senso sostanziale – fornire la prova dei fatti costituendi il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nel caso di specie, sarebbe stato onere dell' fornire la prova della sussistenza dei CP_1
presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento agli anni in questione, di iscrizione nella gestione commercianti, senza che lo stesso possa essere oggetto di presunzioni.
Né alla contestazione della sussistenza del dedotto rapporto di lavoro di natura subordinata del ricorrente con la società può conseguire una inversione CP_3
dell'onere della prova.
Si consideri pure che la Suprema Corte, con ordinanza n. 4535 del 27 febbraio 2018 ha confermato la liceità del rapporto di lavoro subordinato tra familiari.
Si rileva, inoltre, che i lavoratori subordinati a tempo pieno non sono iscrivibili all' in qualità di familiari collaboratori che lavorano prevalentemente e CP_1
abitualmente nell'impresa (Circolare Ministero del Lavoro prot. n.
CP_ 37/0010478/MA007.A001 10/06/2013; Circolare n. 150 del 15/03/2018).
Pag. 7 di 9 Nella specie l' non ha allegato nè fornito alcuna prova circa la partecipazione del CP_1
ricorrente al lavoro aziendale né in relazione al carattere di abitualità e prevalenza della attività nella società.
L' ha fondato la sua pretesa esclusivamente sulla qualità di “preposto” del CP_1
ricorrente che emerge dalla visura camerale, elemento che tuttavia è insufficiente a far sorgere l'obbligo contributivo in esame, in mancanza di riscontri probatori dei fatti dedotti in contestazione dalla resistente.
In particolare, sarebbe stato necessario dare prova che il ricorrente abbia svolto negli anni 2020-2021 in modo abituale e prevalente attività commerciale in favore della mentre dagli atti di causa ciò non è emerso. CP_3
Pertanto, alla luce di tutti gli elementi sopraindicati, e in assenza di elementi contrari,
che era onere dell' fornire, stante l'insufficienza delle circostanze addotte CP_1
dall' , il ricorso è fondato. CP_1
In conclusione, non sussistendo nessuna prova in atti circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale per l'anno in questione (2020-2021), va dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione nella gestione previdenziale, con conseguente annullamento degli avvisi di addebito impugnati.
CP_ Le spese, come di norma, seguono la soccombenza, e vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G.
3365/2023, così provvede:
Pag. 8 di 9 - annulla gli avvisi di addebito n. 37120220023058065000 notificato in data
04.02.2023 e l'avviso di addebito n. 37120220017454112000 notificato in data
8.02.2023;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in CP_1
complessivi euro 1.000,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Aversa, 06.03.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
Pag. 9 di 9