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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5539/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.5.2025 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Adriana Ciccarone (C.F. ) C.F._2
presso il quale ha eletto domicilio telematico presso lo studio ELla medesima in Milano, Via Ciro
Menotti n.6, pec: Email_1
e
2) Controparte_1
Nato a NG (KR) l'11.11.1970 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._3
residente in [...]
pagina 1 di 6 con l'Avv. Gianfranco Gigli (C.F. ) C.F._4
presso il quale ha eletto domicilio telematico presso lo studio EL medesimo in Manduria, Via M. degli
Imperiali n. 32, pec: Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in OR EL GR (NA) in data 4.8.2010
(anno 2010, atto n. 270, parte II, serie A, uff.1)
Trascritto anche nel Comune di Trecase (NA) al N. 25, Parte II, serie B, anno 2010
In regime di separazione dei beni. con i seguenti figli minori:
(C.F. , nata a [...] il [...]. Persona_1 C.F._5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8.5.2025 contenente l'indicazione ELle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico ELle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento paritario.
2) La casa coniugale di Milano, Via Baldo degli Ubaldi n. 14, di proprietà EL sig. , Controparte_1
viene assegnata al signor con tutto quanto la arreda;
mentre la signora lascerà la casa CP_1 Pt_1 coniugale non appena avrà liberato l'abitazione di sua proprietà sita in Milano, Via Marcantonio EL Re
n. 2 e comunque entro e non oltre la fine EL mese di dicembre EL corrente anno, asportando, in accordo con il signor , i propri oggetti (inclusi gli arredi acquistati e/o di provenienza ELla CP_1
signora ed effetti personali, nonché gli oggetti ed effetti personali ELla minore e quanto altro Pt_1
eventualmente definito con il consorte. Dal mese successivo al rilascio ELla casa coniugale da parte ELla moglie, il signor terrà a proprio carico integrale le spese condominiali ordinarie e le spese CP_1 di gestione ordinaria relative all'immobile di Via Baldo degli Ubaldi n. 14, così come le spese straordinarie.
3) Dal rilascio ELla casa coniugale da parte ELla moglie, le frequentazioni EL padre con la figlia avverranno, sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, secondo le seguenti modalità definite nell'interesse di : Persona_1
- i genitori lavorano entrambi su turni e di mese in mese concorderanno, come hanno sempre fatto, le modalità di visita e di pernottamento di presso l'uno o l'altro dei genitori;
Persona_1
pagina 2 di 6 - la figlia trascorrerà alternativamente il fine settimana con uno dei genitori;
Persona_1
- per le vacanze estive trascorrerà le vacanze alternativamente con ciascuno dei genitori Persona_1
con una permanenza di almeno tre settimane consecutive con ciascuno di essi, i quali concorderanno le vacanze estive entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le festività natalizie varrà il principio ELl'alternanza e trascorrerà una Persona_1
settimana con la madre ed una con il padre e, precisamente, per il periodo comprendente il Natale (dal giorno successivo al termine ELle lezioni scolastiche al 30 dicembre) o per il periodo comprendente il
Capodanno (dal 30 dicembre al giorno precedente la ripresa ELle lezioni scolastiche);
- durante le vacanze scolastiche pasquali, la madre e il padre terranno con sé la minore ad anni alterni per tre giorni ciascuno;
- per le festività minori e i ponti scolastici, la minore rimarrà presso l'uno o l'altro genitore secondo il principio ELl'alternanza;
4) Dal mese successivo al rilascio da parte ELla moglie ELla casa coniugale, i genitori provvederanno al mantenimento diretto ELla figlia .; Persona_1
I genitori sosterranno, invece, per il 50% ciascuno tutte le altre spese extra assegno sempre come indicate dalle medesime Linee Guida, che qui integralmente si trascrivono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche ELla dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e pagina 3 di 6 universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento ELle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazioni) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale ELla documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione ELl'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione ELla sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti EL procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione ELla convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza ELle condizioni all'interesse ELla prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento ELle concordi istanze.
L'ascolto ELla prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti ELl'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi ELl'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale ELla separazione dei beni.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 4 di 6 Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in OR EL GR (NA) in data 4.8.2010
(anno 2010, atto n. 270, parte II, serie A, uff.1)
Trascritto anche nel Comune di Trecase (NA) al N. 25, Parte II, serie B, anno 2010
In regime di separazione dei beni.
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione ELla odierna sentenza
Compensa tra le parti le spese di procedura;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica EL dispositivo ELla sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile EL Comune di OR EL GR e di Trecase perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 4.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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