Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 442
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica cartella di pagamento presupposta

    La Corte di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo provata la notifica della cartella.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa fiscale

    La Corte di primo grado ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso relativo alla prescrizione, dato che la cartella non era stata impugnata.

  • Rigettato
    Ammissibilità del motivo di ricorso relativo alla prescrizione

    La resistente deduce l'infondatezza del motivo inerente all'asserito difetto di motivazione della sentenza in ordine all'accertamento della notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di intimazione successivi, nonché del motivo di appello relativo al decorso del termine di prescrizione quinquennale per le sanzioni e gli interessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 442
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 442
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo