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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 442/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO DOMENICO, Presidente e Relatore
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
AONDIO GIULIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 3356/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1364/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
17 e pubblicata il 24/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249029863905000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 419/2026 depositato il 23/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1) Con l'intimazione di pagamento n. 06820249029863905000, notificata in data 9 luglio 2024, AdE-R richiedeva al Sig. Ricorrente_1 il pagamento della somma complessiva di € 750.823,36 derivante dalla cartella di pagamento n. 06820070022651565000,
L'intimazione di pagamento veniva impugnata dal contribuente per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta e per prescrizione della relativa pretesa fiscale.
La Corte di Giustizia tributaria di I Grado di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile il ricorso, sul rilievo che AdE-R aveva “dimostrato documentalmente l'avvenuta corretta notifica degli atti presupposti, versando in atti la relativa documentazione”, con la conseguenza che l'intimazione di pagamento poteva essere contestata soltanto per vizi propri e non nel merito della pretesa fiscale.
Il contribuente ha impugnato la decisione, sostenendone l'erroneità dovendosi considerare sempre ammissibile il motivo di ricorso volto a dedurre il decorso della prescrizione della pretesa scaturente dalla cartella, anche se divenuta inoppugnabile in quanto non impugnata. Secondo l'appellante, sarebbe ammissibile il motivo di ricorso relativo al decorso della prescrizione decennale successivo alla notifica della cartella di pagamento presupposta e fino alla notifica della prima delle precedenti intimazioni di pagamento, fermo restando che interessi e sanzioni amministrative connesse a tributi anche erariali sono soggette a termini di prescrizione breve.
AdE-R si costituiva in giudizio controdeducendo per l'infondatezza dell'appello, osservando che, come dimostrato nel corso del giudizio di primo grado, nel periodo successivo alla notifica della cartella n.
06820070022651565000, e precedente alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 06820249029863905000 oggetto del presente giudizio, sono state notificate sei intimazioni di pagamento che non sono mai state impugnate, con conseguente preclusione della possibilità di eccepire l'eventuale prescrizione maturata dopo la notifica della cartella. La resistente deduce inoltre l'infondatezza del motivo inerente all'asserito difetto di motivazione della sentenza in ordine all'accertamento della notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di intimazione successivi, nonché del motivo di appello relativo al decorso del termine di prescrizione quinquennale per le sanzioni e gli interessi.
Con atto depositato in data 17 febbraio 2026 l'appellante comunicava alla Corte di aver presentato istanza di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e dichiarava di rinunciare all'appello con richiesta di compensazione delle spese.
Alla camera di consiglio, fissata per la trattazione della domanda cautelare, l'appellante chiedeva pronunciarsi l'estinzione del giudizio per rinuncia a spese compensate, il difensore della Agenzia resistente dichiarava di non opporsi alla rinuncia e di rinunciare alla distrazione delle spese in proprio favore, ma di non aderire alla compensazione chiesta dall'appellante.
Dopo la discussione, il Presidente informava le parti circa l'intenzione del Collegio di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata. 2) Preliminarmente, la Corte precisa che alla camera di consiglio odierna la causa, chiamata per l'esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47ter d.lgs. 546 del 1992, secondo l'avviso dato alle parti.
Sussistono, difatti, i presupposti richiesti dalla norma richiamata, essendo trascorsi oltre venti giorni dall'ultima notificazione dell'appello, essendo accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed emergendo una causa di estinzione del giudizio sull'appello in epigrafe.
Nel processo tributario, l'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, rubricato "Estinzione del processo per rinuncia al ricorso" prevede che “1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro.
3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione".
Nel caso di specie, la rinuncia all'appello è regolare in quanto proposta dal difensore munito di procura speciale che conferiva espressamente la facoltà "di rinunciare agli atti del giudizio" e il difensore ha esercitato tale facoltà.
Il rappresentante dell'Agenzia ha dichiarato, sempre in udienza, di non opporsi alla rinuncia, evidenziando in tal modo di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio.
A seguito della rinuncia dell'appellante, si deve dare atto dell'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, del D.Lgs. n. 546/1992.
Le spese del giudizio devono porsi a carico della parte rinunciante, trovando applicazione, in difetto di accordo delle parti, la regola dell'art. 44, comma 2, secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione;
la relativa liquidazione è disposta in applicazione dei parametri minimi e con esclusione della fase istruttoria non trattata e della fase decisionale, assorbita in quella cautelare e con la riduzione prevista per le pronunce in rito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Lombardia, sez. 2 definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, ai sensi dell'art. 47ter d.lgs. 546 del 1992, così dispone:
Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.683,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2026.
il Presidente estensore
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO DOMENICO, Presidente e Relatore
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
AONDIO GIULIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 3356/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1364/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
17 e pubblicata il 24/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249029863905000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 419/2026 depositato il 23/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1) Con l'intimazione di pagamento n. 06820249029863905000, notificata in data 9 luglio 2024, AdE-R richiedeva al Sig. Ricorrente_1 il pagamento della somma complessiva di € 750.823,36 derivante dalla cartella di pagamento n. 06820070022651565000,
L'intimazione di pagamento veniva impugnata dal contribuente per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta e per prescrizione della relativa pretesa fiscale.
La Corte di Giustizia tributaria di I Grado di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile il ricorso, sul rilievo che AdE-R aveva “dimostrato documentalmente l'avvenuta corretta notifica degli atti presupposti, versando in atti la relativa documentazione”, con la conseguenza che l'intimazione di pagamento poteva essere contestata soltanto per vizi propri e non nel merito della pretesa fiscale.
Il contribuente ha impugnato la decisione, sostenendone l'erroneità dovendosi considerare sempre ammissibile il motivo di ricorso volto a dedurre il decorso della prescrizione della pretesa scaturente dalla cartella, anche se divenuta inoppugnabile in quanto non impugnata. Secondo l'appellante, sarebbe ammissibile il motivo di ricorso relativo al decorso della prescrizione decennale successivo alla notifica della cartella di pagamento presupposta e fino alla notifica della prima delle precedenti intimazioni di pagamento, fermo restando che interessi e sanzioni amministrative connesse a tributi anche erariali sono soggette a termini di prescrizione breve.
AdE-R si costituiva in giudizio controdeducendo per l'infondatezza dell'appello, osservando che, come dimostrato nel corso del giudizio di primo grado, nel periodo successivo alla notifica della cartella n.
06820070022651565000, e precedente alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 06820249029863905000 oggetto del presente giudizio, sono state notificate sei intimazioni di pagamento che non sono mai state impugnate, con conseguente preclusione della possibilità di eccepire l'eventuale prescrizione maturata dopo la notifica della cartella. La resistente deduce inoltre l'infondatezza del motivo inerente all'asserito difetto di motivazione della sentenza in ordine all'accertamento della notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di intimazione successivi, nonché del motivo di appello relativo al decorso del termine di prescrizione quinquennale per le sanzioni e gli interessi.
Con atto depositato in data 17 febbraio 2026 l'appellante comunicava alla Corte di aver presentato istanza di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e dichiarava di rinunciare all'appello con richiesta di compensazione delle spese.
Alla camera di consiglio, fissata per la trattazione della domanda cautelare, l'appellante chiedeva pronunciarsi l'estinzione del giudizio per rinuncia a spese compensate, il difensore della Agenzia resistente dichiarava di non opporsi alla rinuncia e di rinunciare alla distrazione delle spese in proprio favore, ma di non aderire alla compensazione chiesta dall'appellante.
Dopo la discussione, il Presidente informava le parti circa l'intenzione del Collegio di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata. 2) Preliminarmente, la Corte precisa che alla camera di consiglio odierna la causa, chiamata per l'esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47ter d.lgs. 546 del 1992, secondo l'avviso dato alle parti.
Sussistono, difatti, i presupposti richiesti dalla norma richiamata, essendo trascorsi oltre venti giorni dall'ultima notificazione dell'appello, essendo accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed emergendo una causa di estinzione del giudizio sull'appello in epigrafe.
Nel processo tributario, l'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, rubricato "Estinzione del processo per rinuncia al ricorso" prevede che “1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro.
3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione".
Nel caso di specie, la rinuncia all'appello è regolare in quanto proposta dal difensore munito di procura speciale che conferiva espressamente la facoltà "di rinunciare agli atti del giudizio" e il difensore ha esercitato tale facoltà.
Il rappresentante dell'Agenzia ha dichiarato, sempre in udienza, di non opporsi alla rinuncia, evidenziando in tal modo di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio.
A seguito della rinuncia dell'appellante, si deve dare atto dell'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, del D.Lgs. n. 546/1992.
Le spese del giudizio devono porsi a carico della parte rinunciante, trovando applicazione, in difetto di accordo delle parti, la regola dell'art. 44, comma 2, secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione;
la relativa liquidazione è disposta in applicazione dei parametri minimi e con esclusione della fase istruttoria non trattata e della fase decisionale, assorbita in quella cautelare e con la riduzione prevista per le pronunce in rito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Lombardia, sez. 2 definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, ai sensi dell'art. 47ter d.lgs. 546 del 1992, così dispone:
Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.683,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2026.
il Presidente estensore