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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 12/05/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1333/2023
T RA
, nata in [...] il [...], residente in [...]
Columbro, rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Gerarda Vetrone, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento alla via Raffaele Calabria n.22;
Appellante
E
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo ed elettivamente domiciliato presso lo stesso avvocato in Napoli, via Medina n. 61 - Avvocatura;
CP_1
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/06/2023 presso questa Corte territoriale, ha Parte_1 proposto appello per la riforma della sentenza n. 580/2023 pubblicata il 30/5/2023 con cui il
Tribunale di Benevento, sezione lavoro, ha respinto la sua domanda volta ad ottenere CP_ l'annullamento del provvedimento dell' del 18.2.2022 di richiesta di restituzione dell'importo di euro 839,67 indebitamente erogato a titolo di reddito di cittadinanza nel mese di aprile 2019.
La aveva dedotto la illegittimità del provvedimento del 18.2.2022 per genericità della Pt_1 motivazione, non essendo specificamente indicati i fatti e\o le circostanze alla base della richiesta di indebito, né in che maniera si è determinato l'importo, né era precisato in maniera compiuta il rimedio della impugnazione dinnanzi al Tribunale, né era comprensibili quali fossero i soggetti obbligati alla restituzione, con violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Aveva poi eccepito l'omessa notifica di altre comunicazioni prima del provvedimento impugnato e in subordine la prescrizione del credito.
Con la sentenza gravata il Tribunale adito ha respinto il ricorso ritenendo la motivazione del CP_ provvedimento dell' sufficiente ed idonea all'esercizio del diritto di difesa e in ogni caso la contestazione attorea irrilevante, essendo il processo civile un giudizio sul rapporto e non sull'atto e dovendo quindi la ricorrente provare il diritto alla prestazione, indipendentemente dalla regolarità formale o nullità del provvedimento amministrativo. Il Giudice di prime cure ha osservato che la ricorrente non era entrata nel merito del contenuto della dichiarazione ISEE non CP_ veritiera, posta dall' a fondamento della revoca della prestazione e della richiesta di restituzione dell'indebito. Ha inoltre evidenziato l'ininfluenza della omessa notifica del provvedimento del 18.2.2022 agli altri onerati, componenti maggiorenni del nucleo familiare, trattandosi di rilievo che possono sollevare solo i terzi interessati in presenza di una azione esecutiva rivolta nei loro confronti.
Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe, deducendo: l'abrogazione della intera disciplina del reddito di cittadinanza con la legge di bilancio del 2023 e, in virtù del principio di retroattività della lex mitior, il venir meno delle norme penali e quindi dell'obbligo di restituzione dell'indebito; la contraddittorietà della pronuncia che riconosce l'incompletezza della motivazione ma poi non ritiene violato il diritto di difesa;
l'onere CP_ dell' di controdedurre in merito alla eccezione relativa alla indicazione di altri soggetti, componenti del nucleo familiare maggiorenni, tenuti alla restituzione dell'indebito, non potendo il Giudice sanare un motivo di nullità dell'indebito. Ha poi ribadito l'incertezza della sede giudiziaria da adire;
l'impossibilità di difendersi e provare il diritto alla prestazione, non conoscendo il motivo della revoca, anche per la omessa notifica di comunicazioni precedenti al CP_ provvedimento del 18.2.2022; l'onere dell' di fornire la prova dell'assunto dedotto.
Ha chiesto, in accoglimento del gravame, di riformare la sentenza e per l'effetto accertare la illegittimità della richiesta di pagamento di cui al provvedimento impugnato dichiarando che nulla è dovuto dalla odierna appellante.
CP_ Ricostituito il contraddittorio, l' ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
Preliminarmente l' ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi di CP_1 impugnazione in violazione dell'art 342 c.p.c. e per la novità degli stessi. Nel merito ha evidenziato che la revoca della prestazione era stata determinata da un accertamento della Guardia di Finanza di false dichiarazioni rese dalla nella istanza di reddito di cittadinanza inerenti Pt_1 il nucleo familiare, con conseguente richiesta di restituzione della prestazione erogata, effettuata con la diffida del 18.2.2022. Ha ribadito la completezza della comunicazione che indica in maniera intellegibile la ragione dell'indebito e il periodo di riferimento;
l'irrilevanza di eventuali irregolarità formali del provvedimento nel presente giudizio, avente ad oggetto la fondatezza sul piano sostanziale della domanda proposta, e quindi la sussistenza del diritto soggettivo della istante alla percezione del beneficio, e non la legittimità dell'azione amministrativa;
l'onere probatorio a carico del pensionato/assicurato, che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituzione, nella specie rimasto disatteso, non avendo l'istante, né in primo grado né in sede di gravame, contestato, neanche genericamente, il fondamento dell'obbligo restitutorio per cui è causa. L' ha poi insistito per la legittimità della revoca della prestazione e della CP_1 conseguente richiesta di restituzione, essendosi realizzata l'ipotesi dell'art. 7 comma 4 del D.L. 4/2019 sul reddito di cittadinanza.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato.
Premesso che l'appello resiste alla censura di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., essendo sufficientemente chiari e specifici i motivi di gravame ed essendo individuate le parti della pronuncia oggetto di impugnazione, nel merito si osserva che con il provvedimento del 18.2.2022 CP_ l' ha richiesto alla istante la restituzione degli importi percepiti nel periodo aprile 2019 a titolo di reddito di cittadinanza, pari ad euro 839,67, con la motivazione “Accertamento false dichiarazioni rese nella istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”.
CP_ Già nel precedente grado di giudizio e poi in sede di appello, l' ha precisato che la richiesta di restituzione è stata determinata dalla revoca retroattiva della prestazione a seguito di accertamento della Guardia di Finanza di Benevento, con il quale è stato verificato che la ricorrente ha indebitamente fruito della prestazione sulla base di dichiarazioni ISEE non corrispondenti al nucleo familiare anagrafico per l'assenza del IG . Parte_2
Quest'ultimo doveva essere presente nella dichiarazione ISEE/DSU della sia perché Pt_1 appartenente alla sua famiglia anagrafica, sia in quanto coniuge di I coniugi, Controparte_2 infatti, indipendentemente dalla residenza anagrafica, devono essere sempre presenti nella stessa dichiarazione ISEE/DSU. Risultava invece che il genero , coniuge di Parte_2 [...]
, inclusa nel nucleo familiare della insieme ai cinque figli, aveva a sua volta CP_2 Pt_1 presentato domanda di reddito di cittadinanza con distinta attestazione ISEE, dichiarando quindi di appartenere ad un distinto nucleo familiare (cfr. dichiarazione ISEE della di marzo 2013, Pt_1 CP_ allegata al fasc. di primo grado).
CP_ A fronte della predetta contestazione dell' relativa al contenuto della dichiarazione ISEE, la ricorrente si è limitata ad eccepire vizi ed irregolarità formali del provvedimento del 18.2.2022
(motivazione incompleta, incertezza sui soggetti obbligati alla restituzione, incertezza della sede giudiziaria da adire, omessa previa notifica di altre comunicazioni). Nulla ha dedotto circa i fatti CP_ posti dall' a fondamento della revoca della prestazione e dell'obbligo di restituzione. L'istante ha eccepito l'impossibilità di difendersi, non conoscendo le ragioni del provvedimento, CP_ e l'onere a carico dell' di provare gli assunti dedotti.
Gli argomenti attorei non sono condivisibili.
CP_ Come affermato dal Giudice di primo grado, si ritiene che il provvedimento dell' del 18.2.2022, con l'indicazione della ragione della revoca sopra descritta, sia adeguatamente motivato e sufficiente a consentire l'esercizio del diritto di difesa. Peraltro l'Istituto previdenziale nel presente giudizio ha spiegato ampiamente il motivo posto a fondamento della revoca della prestazione e dell'obbligo di restituzione, richiamato nella diffida del 18.2.2022, e, a fronte di queste allegazioni dell'Ente, certamente idonee a rendere conoscibili le ragioni della revoca della prestazione, la nulla ha osservato né contestato. Pt_1 Anche le ulteriori censure relative ai vizi formali del provvedimento sono inconsistenti, atteso che la ha adito l'autorità giudiziaria competente di modo che è stata concretamente posta Pt_1 in condizione di difendersi e che l'esistenza di altri soggetti, componenti del nucleo familiare maggiorenni, anche loro tenuti alla restituzione dei medesimi importi, non incide sull'obbligo di pagamento a carico della istante.
Come evidenziato dall'ente appellato, peraltro, la presente controversia non verte sulla impugnazione di un provvedimento amministrativo e deve, necessariamente, concernere l'accertamento del diritto contestato e, di conseguenza, della sussistenza o meno di tutti i suoi elementi costitutivi. La , invero, incentra il ricorso introduttivo esclusivamente su asseriti Pt_1 vizi formali del provvedimento di recupero dell'indebito, mentre non svolge alcuna idonea allegazione/produzione in merito alla sussistenza dei requisiti ex lege richiesti per il diritto al reddito di cittadinanza nel periodo in discussione (aprile 2019).
Il processo del lavoro è giudizio sul rapporto e non sull'atto. Il giudice del lavoro è chiamato ad accertare la sussistenza del diritto azionato in tutti i suoi elementi costitutivi;
la sua cognizione non è limitata alla legittimità o no del provvedimento che nega il diritto. Se così fosse, il giudice dovrebbe limitarsi a rimuovere l'atto amministrativo ritenuto illegittimo, senza pronunciarsi sulla spettanza del diritto.
Nella fattispecie, oggetto di causa non è la verifica della legittimità o no del provvedimento CP_ dell' del 18.2.2022, ma la sussistenza/insussistenza del diritto della istante alla percezione del reddito di cittadinanza.
Sull'onere della prova, va osservato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da tempo chiarito che in tema d'indebito previdenziale (e il medesimo principio è valido per l'indebito assistenziale), nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal privato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 18046 del
4 settembre 2010). Il principio è stato successivamente – ed anche di recente – reiteratamente ribadito (tra le altre, Cass., Sez. Lav, Sentenza n. 2739 dell'11 febbraio 2016; Cass., Sez. lav.,
Sentenza n. 15550 del 2019; Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 4319 del 10 febbraio 2022) ed esso trova il suo fondamento nel rilievo che, in subiecta materia, non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ma è l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, sicché non può che essere posto a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Nella fattispecie, sarebbe stato quindi onere dell'attuale appellante dimostrare l'esistenza di una valida causa solvendi anche relativa al quantum in contestazione, ma tale onere non è stato assolto. Invero, l'istante - nell'atto introduttivo di lite e anche nel ricorso in appello - non ha contestato nemmeno genericamente, il fondamento dell'obbligo restitutorio per cui è causa, non avendo provato né meramente prospettato alcunché a supporto del proprio diritto alla prestazione.
CP_ Per contro, si condividono le allegazioni dell' sulla non conformità al vero delle informazioni poste a base dell'istanza di reddito di cittadinanza, nemmeno contestata da controparte, provata documentalmente e – specificamente – dalle due domande presentate dalla ricorrente e da
, suo genero, con relative attestazioni ISEE (cfr. le due dichiarazioni Parte_2
ISEE/DSU, rispettivamente, della e del , allegate al fasc. di primo grado Pt_1 Pt_2 CP_ dell' . I suddetti, come accertato dalla Guardia di Finanza, hanno dichiarato di appartenere a due nuclei familiari distinti e hanno prodotto a corredo delle rispettive domande due ISEE separati. Dal certificato di residenza e stato di famiglia rilasciato dall'ufficio anagrafe del Comune di Benevento si evince però che il , diversamente da quanto dichiarato nell'istanza di Pt_2 reddito di cittadinanza, risiede con la in Benevento, via Pasquale Columbro 46, e fa parte Pt_1 del medesimo stato di famiglia, unitamente alla moglie ai loro cinque figli e Controparte_2
a e (germani di e figli di Parte_3 Parte_4 Controparte_2 [...]
. Pt_1
Ciò dimostra il contenuto non veritiero della dichiarazione ISEE resa dalla ricorrente in sede di domanda di reddito di cittadinanza, che doveva comprendere nel nucleo familiare anche Parte_2
, coniuge di
[...] Controparte_2
L'art. 3 (“Nucleo familiare”) del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159 (recante il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE”) prevede infatti che “1.Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988 n. 470 è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge”. Il terzo comma del medesimo art. 3 individua poi ipotesi tassative in cui i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti.
Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, inoltre, “Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”.
Nella specie, dunque, , residente con la moglie e con la Parte_2 Controparte_2
, facente parte del nucleo familiare di quest'ultima, doveva essere inserito nella sua Pt_1 dichiarazione ISEE.
L'art. 7 (“Sanzioni”) del D.L. n. 4 del 28/1/2019, convertito in L. 26/2019 (“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”) a sua volta statuisce che “
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. 3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629,
630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio
1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra
l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca e' disposta dall' ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che CP_1 siano decorsi dieci anni dalla condanna.
3-bis. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi dell'articolo 7-ter, comma
3, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all' entro quindici giorni dalla CP_1 data di pubblicazione della sentenza definitiva.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione”.
Legittimamente, dunque, l'Ente resistente, accertata la dichiarazione non veritiera della Pt_1 alla base della domanda di reddito di cittadinanza, ha revocato retroattivamente la prestazione in applicazione dell'art. 7 comma 4 cit. ed ha richiesto la restituzione degli importi indebitamente erogati.
Priva di pregio è anche la doglianza relativa alla abrogazione retroattiva della predetta disposizione a seguito della abrogazione della intera disciplina del reddito di cittadinanza con la legge di bilancio del 2023. Il principio del favore rei in ambito penale giustifica l'applicazione retroattiva della legge più favorevole, e quindi anche della norma abrogativa di un reato.
Trattandosi di un principio eccezionale, che trova la sua ratio nelle peculiarità del settore penale e nella natura particolarmente afflittiva della sanzione penale, non è suscettibile di applicazione analogica in relazione a norme non penali, quale è l'art. 7 comma 4 in esame.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, risulta immune da censure la sentenza impugnata e l'appello va rigettato.
Nulla per le spese, risultando presenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione reddituale in atti).
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte di , dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-respinge l'appello;
-nulla per le spese. -Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Napoli, 12/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 12/05/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1333/2023
T RA
, nata in [...] il [...], residente in [...]
Columbro, rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Gerarda Vetrone, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento alla via Raffaele Calabria n.22;
Appellante
E
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo ed elettivamente domiciliato presso lo stesso avvocato in Napoli, via Medina n. 61 - Avvocatura;
CP_1
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/06/2023 presso questa Corte territoriale, ha Parte_1 proposto appello per la riforma della sentenza n. 580/2023 pubblicata il 30/5/2023 con cui il
Tribunale di Benevento, sezione lavoro, ha respinto la sua domanda volta ad ottenere CP_ l'annullamento del provvedimento dell' del 18.2.2022 di richiesta di restituzione dell'importo di euro 839,67 indebitamente erogato a titolo di reddito di cittadinanza nel mese di aprile 2019.
La aveva dedotto la illegittimità del provvedimento del 18.2.2022 per genericità della Pt_1 motivazione, non essendo specificamente indicati i fatti e\o le circostanze alla base della richiesta di indebito, né in che maniera si è determinato l'importo, né era precisato in maniera compiuta il rimedio della impugnazione dinnanzi al Tribunale, né era comprensibili quali fossero i soggetti obbligati alla restituzione, con violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Aveva poi eccepito l'omessa notifica di altre comunicazioni prima del provvedimento impugnato e in subordine la prescrizione del credito.
Con la sentenza gravata il Tribunale adito ha respinto il ricorso ritenendo la motivazione del CP_ provvedimento dell' sufficiente ed idonea all'esercizio del diritto di difesa e in ogni caso la contestazione attorea irrilevante, essendo il processo civile un giudizio sul rapporto e non sull'atto e dovendo quindi la ricorrente provare il diritto alla prestazione, indipendentemente dalla regolarità formale o nullità del provvedimento amministrativo. Il Giudice di prime cure ha osservato che la ricorrente non era entrata nel merito del contenuto della dichiarazione ISEE non CP_ veritiera, posta dall' a fondamento della revoca della prestazione e della richiesta di restituzione dell'indebito. Ha inoltre evidenziato l'ininfluenza della omessa notifica del provvedimento del 18.2.2022 agli altri onerati, componenti maggiorenni del nucleo familiare, trattandosi di rilievo che possono sollevare solo i terzi interessati in presenza di una azione esecutiva rivolta nei loro confronti.
Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe, deducendo: l'abrogazione della intera disciplina del reddito di cittadinanza con la legge di bilancio del 2023 e, in virtù del principio di retroattività della lex mitior, il venir meno delle norme penali e quindi dell'obbligo di restituzione dell'indebito; la contraddittorietà della pronuncia che riconosce l'incompletezza della motivazione ma poi non ritiene violato il diritto di difesa;
l'onere CP_ dell' di controdedurre in merito alla eccezione relativa alla indicazione di altri soggetti, componenti del nucleo familiare maggiorenni, tenuti alla restituzione dell'indebito, non potendo il Giudice sanare un motivo di nullità dell'indebito. Ha poi ribadito l'incertezza della sede giudiziaria da adire;
l'impossibilità di difendersi e provare il diritto alla prestazione, non conoscendo il motivo della revoca, anche per la omessa notifica di comunicazioni precedenti al CP_ provvedimento del 18.2.2022; l'onere dell' di fornire la prova dell'assunto dedotto.
Ha chiesto, in accoglimento del gravame, di riformare la sentenza e per l'effetto accertare la illegittimità della richiesta di pagamento di cui al provvedimento impugnato dichiarando che nulla è dovuto dalla odierna appellante.
CP_ Ricostituito il contraddittorio, l' ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
Preliminarmente l' ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi di CP_1 impugnazione in violazione dell'art 342 c.p.c. e per la novità degli stessi. Nel merito ha evidenziato che la revoca della prestazione era stata determinata da un accertamento della Guardia di Finanza di false dichiarazioni rese dalla nella istanza di reddito di cittadinanza inerenti Pt_1 il nucleo familiare, con conseguente richiesta di restituzione della prestazione erogata, effettuata con la diffida del 18.2.2022. Ha ribadito la completezza della comunicazione che indica in maniera intellegibile la ragione dell'indebito e il periodo di riferimento;
l'irrilevanza di eventuali irregolarità formali del provvedimento nel presente giudizio, avente ad oggetto la fondatezza sul piano sostanziale della domanda proposta, e quindi la sussistenza del diritto soggettivo della istante alla percezione del beneficio, e non la legittimità dell'azione amministrativa;
l'onere probatorio a carico del pensionato/assicurato, che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituzione, nella specie rimasto disatteso, non avendo l'istante, né in primo grado né in sede di gravame, contestato, neanche genericamente, il fondamento dell'obbligo restitutorio per cui è causa. L' ha poi insistito per la legittimità della revoca della prestazione e della CP_1 conseguente richiesta di restituzione, essendosi realizzata l'ipotesi dell'art. 7 comma 4 del D.L. 4/2019 sul reddito di cittadinanza.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato.
Premesso che l'appello resiste alla censura di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., essendo sufficientemente chiari e specifici i motivi di gravame ed essendo individuate le parti della pronuncia oggetto di impugnazione, nel merito si osserva che con il provvedimento del 18.2.2022 CP_ l' ha richiesto alla istante la restituzione degli importi percepiti nel periodo aprile 2019 a titolo di reddito di cittadinanza, pari ad euro 839,67, con la motivazione “Accertamento false dichiarazioni rese nella istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”.
CP_ Già nel precedente grado di giudizio e poi in sede di appello, l' ha precisato che la richiesta di restituzione è stata determinata dalla revoca retroattiva della prestazione a seguito di accertamento della Guardia di Finanza di Benevento, con il quale è stato verificato che la ricorrente ha indebitamente fruito della prestazione sulla base di dichiarazioni ISEE non corrispondenti al nucleo familiare anagrafico per l'assenza del IG . Parte_2
Quest'ultimo doveva essere presente nella dichiarazione ISEE/DSU della sia perché Pt_1 appartenente alla sua famiglia anagrafica, sia in quanto coniuge di I coniugi, Controparte_2 infatti, indipendentemente dalla residenza anagrafica, devono essere sempre presenti nella stessa dichiarazione ISEE/DSU. Risultava invece che il genero , coniuge di Parte_2 [...]
, inclusa nel nucleo familiare della insieme ai cinque figli, aveva a sua volta CP_2 Pt_1 presentato domanda di reddito di cittadinanza con distinta attestazione ISEE, dichiarando quindi di appartenere ad un distinto nucleo familiare (cfr. dichiarazione ISEE della di marzo 2013, Pt_1 CP_ allegata al fasc. di primo grado).
CP_ A fronte della predetta contestazione dell' relativa al contenuto della dichiarazione ISEE, la ricorrente si è limitata ad eccepire vizi ed irregolarità formali del provvedimento del 18.2.2022
(motivazione incompleta, incertezza sui soggetti obbligati alla restituzione, incertezza della sede giudiziaria da adire, omessa previa notifica di altre comunicazioni). Nulla ha dedotto circa i fatti CP_ posti dall' a fondamento della revoca della prestazione e dell'obbligo di restituzione. L'istante ha eccepito l'impossibilità di difendersi, non conoscendo le ragioni del provvedimento, CP_ e l'onere a carico dell' di provare gli assunti dedotti.
Gli argomenti attorei non sono condivisibili.
CP_ Come affermato dal Giudice di primo grado, si ritiene che il provvedimento dell' del 18.2.2022, con l'indicazione della ragione della revoca sopra descritta, sia adeguatamente motivato e sufficiente a consentire l'esercizio del diritto di difesa. Peraltro l'Istituto previdenziale nel presente giudizio ha spiegato ampiamente il motivo posto a fondamento della revoca della prestazione e dell'obbligo di restituzione, richiamato nella diffida del 18.2.2022, e, a fronte di queste allegazioni dell'Ente, certamente idonee a rendere conoscibili le ragioni della revoca della prestazione, la nulla ha osservato né contestato. Pt_1 Anche le ulteriori censure relative ai vizi formali del provvedimento sono inconsistenti, atteso che la ha adito l'autorità giudiziaria competente di modo che è stata concretamente posta Pt_1 in condizione di difendersi e che l'esistenza di altri soggetti, componenti del nucleo familiare maggiorenni, anche loro tenuti alla restituzione dei medesimi importi, non incide sull'obbligo di pagamento a carico della istante.
Come evidenziato dall'ente appellato, peraltro, la presente controversia non verte sulla impugnazione di un provvedimento amministrativo e deve, necessariamente, concernere l'accertamento del diritto contestato e, di conseguenza, della sussistenza o meno di tutti i suoi elementi costitutivi. La , invero, incentra il ricorso introduttivo esclusivamente su asseriti Pt_1 vizi formali del provvedimento di recupero dell'indebito, mentre non svolge alcuna idonea allegazione/produzione in merito alla sussistenza dei requisiti ex lege richiesti per il diritto al reddito di cittadinanza nel periodo in discussione (aprile 2019).
Il processo del lavoro è giudizio sul rapporto e non sull'atto. Il giudice del lavoro è chiamato ad accertare la sussistenza del diritto azionato in tutti i suoi elementi costitutivi;
la sua cognizione non è limitata alla legittimità o no del provvedimento che nega il diritto. Se così fosse, il giudice dovrebbe limitarsi a rimuovere l'atto amministrativo ritenuto illegittimo, senza pronunciarsi sulla spettanza del diritto.
Nella fattispecie, oggetto di causa non è la verifica della legittimità o no del provvedimento CP_ dell' del 18.2.2022, ma la sussistenza/insussistenza del diritto della istante alla percezione del reddito di cittadinanza.
Sull'onere della prova, va osservato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da tempo chiarito che in tema d'indebito previdenziale (e il medesimo principio è valido per l'indebito assistenziale), nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal privato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 18046 del
4 settembre 2010). Il principio è stato successivamente – ed anche di recente – reiteratamente ribadito (tra le altre, Cass., Sez. Lav, Sentenza n. 2739 dell'11 febbraio 2016; Cass., Sez. lav.,
Sentenza n. 15550 del 2019; Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 4319 del 10 febbraio 2022) ed esso trova il suo fondamento nel rilievo che, in subiecta materia, non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ma è l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, sicché non può che essere posto a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Nella fattispecie, sarebbe stato quindi onere dell'attuale appellante dimostrare l'esistenza di una valida causa solvendi anche relativa al quantum in contestazione, ma tale onere non è stato assolto. Invero, l'istante - nell'atto introduttivo di lite e anche nel ricorso in appello - non ha contestato nemmeno genericamente, il fondamento dell'obbligo restitutorio per cui è causa, non avendo provato né meramente prospettato alcunché a supporto del proprio diritto alla prestazione.
CP_ Per contro, si condividono le allegazioni dell' sulla non conformità al vero delle informazioni poste a base dell'istanza di reddito di cittadinanza, nemmeno contestata da controparte, provata documentalmente e – specificamente – dalle due domande presentate dalla ricorrente e da
, suo genero, con relative attestazioni ISEE (cfr. le due dichiarazioni Parte_2
ISEE/DSU, rispettivamente, della e del , allegate al fasc. di primo grado Pt_1 Pt_2 CP_ dell' . I suddetti, come accertato dalla Guardia di Finanza, hanno dichiarato di appartenere a due nuclei familiari distinti e hanno prodotto a corredo delle rispettive domande due ISEE separati. Dal certificato di residenza e stato di famiglia rilasciato dall'ufficio anagrafe del Comune di Benevento si evince però che il , diversamente da quanto dichiarato nell'istanza di Pt_2 reddito di cittadinanza, risiede con la in Benevento, via Pasquale Columbro 46, e fa parte Pt_1 del medesimo stato di famiglia, unitamente alla moglie ai loro cinque figli e Controparte_2
a e (germani di e figli di Parte_3 Parte_4 Controparte_2 [...]
. Pt_1
Ciò dimostra il contenuto non veritiero della dichiarazione ISEE resa dalla ricorrente in sede di domanda di reddito di cittadinanza, che doveva comprendere nel nucleo familiare anche Parte_2
, coniuge di
[...] Controparte_2
L'art. 3 (“Nucleo familiare”) del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159 (recante il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE”) prevede infatti che “1.Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988 n. 470 è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge”. Il terzo comma del medesimo art. 3 individua poi ipotesi tassative in cui i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti.
Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, inoltre, “Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”.
Nella specie, dunque, , residente con la moglie e con la Parte_2 Controparte_2
, facente parte del nucleo familiare di quest'ultima, doveva essere inserito nella sua Pt_1 dichiarazione ISEE.
L'art. 7 (“Sanzioni”) del D.L. n. 4 del 28/1/2019, convertito in L. 26/2019 (“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”) a sua volta statuisce che “
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. 3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629,
630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio
1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra
l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca e' disposta dall' ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che CP_1 siano decorsi dieci anni dalla condanna.
3-bis. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi dell'articolo 7-ter, comma
3, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all' entro quindici giorni dalla CP_1 data di pubblicazione della sentenza definitiva.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione”.
Legittimamente, dunque, l'Ente resistente, accertata la dichiarazione non veritiera della Pt_1 alla base della domanda di reddito di cittadinanza, ha revocato retroattivamente la prestazione in applicazione dell'art. 7 comma 4 cit. ed ha richiesto la restituzione degli importi indebitamente erogati.
Priva di pregio è anche la doglianza relativa alla abrogazione retroattiva della predetta disposizione a seguito della abrogazione della intera disciplina del reddito di cittadinanza con la legge di bilancio del 2023. Il principio del favore rei in ambito penale giustifica l'applicazione retroattiva della legge più favorevole, e quindi anche della norma abrogativa di un reato.
Trattandosi di un principio eccezionale, che trova la sua ratio nelle peculiarità del settore penale e nella natura particolarmente afflittiva della sanzione penale, non è suscettibile di applicazione analogica in relazione a norme non penali, quale è l'art. 7 comma 4 in esame.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, risulta immune da censure la sentenza impugnata e l'appello va rigettato.
Nulla per le spese, risultando presenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione reddituale in atti).
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte di , dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-respinge l'appello;
-nulla per le spese. -Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Napoli, 12/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano