TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/03/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Simona Iavazzo Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5191 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Stefania
Ricorrente
E
(C.F. Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: La parte ricorrente ha concluso come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 07.11.2024 la ricorrente - premesso di avere Parte_2 contratto matrimonio con , in Cagnano Varano, in data 30.08.2021 e che dalla Controparte_1 loro unione erano nati i figli (in data 27.04.2014) e (in data 27.06.2022) - chiedeva Per_1 Per_2 al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rappresentando che il matrimonio era entrato in crisi per assoluta incompatibilità ed insanabili dissidi tra i coniugi. Chiedeva, inoltre, di disporre l'affido condiviso dei figli, con collocamento presso la madre, a cui assegnare anche la casa coniugale e regolazione del diritto di visita paterno;
nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla ricorrente la somma complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al contributo alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Deduceva all'uopo che: la famiglia aveva vissuto presso l'abitazione sita in Cagnano Varano (FG) alla
Via Potenza, 6, di proprietà della ricorrente;
il marito nell'ultimo periodo si era disinteressato alle esigenze materiali dei minori.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 05.02.2025 veniva dichiarata la contumacia del resistente e venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 Controparte_1 bis.22 c.p.c.; inoltre, con il medesimo provvedimento, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4 c.p.c., atteso che la ricorrente non aveva avanzato istanze istruttorie e, inoltre, aveva precisato le conclusioni riportandosi al ricorso chiedendo la pronuncia sulla separazione.
**********
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta intollerabile risulta inequivocabilmente sia dal fatto che i coniugi ormai non vivono più assieme (come dichiarato dalla ricorrente in udienza “Dal 20 dicembre 2024 mio marito è andato via di casa e ci siamo separati di fatto. Prima eravamo separati di fatto in casa. Quando mio marito ha trovato una sistemazione abitativa, di comune accordo, ha lasciato casa”), sia dal fatto che il resistente non si è nemmeno costituito in giudizio.
2 Tale obiettiva situazione e la mancata costituzione della resistente evidenziano come si sia verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli minori.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi profili di concreta e grave inidoneità genitoriale.
Ed invero, sebbene nel presente giudizio il resistente, con la sua mancata costituzione, ha manifestato di fatto un atteggiamento disinteressato (atteso che nei procedimenti di famiglia deve essere dato rilievo alla contumacia per la peculiare natura degli stessi), tale comportamento, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, non appare sintomatico di un grave disinteresse del pregiudizievole degli CP_1 interessi dei figli, considerato, peraltro, che la stessa ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso dei minori e ha dichiarato in udienza che il padre mantiene i contatti con i figli e provvede, seppur in modo non costante, al loro mantenimento (cfr. “Ho mantenuto i contatti con mio marito per le questioni che riguardano
i minori. Il padre vede i figli previo accordo con me senza un calendario fisso. (…) Per il momento mio marito non
3 corrisponde un mantenimento fisso perché ha delle difficoltà economiche (anche perché ha preso una casa in locazione con canone di € 180,00 mensili), ma si interessa comunque alle esigenze dei figli e mi ha dato qualcosina per specifiche esigenze (es. ricarica del telefono)”).
Per tali ragioni, va disposto l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, richiesto anche dalla ricorrente, confermando, sul punto, l'ordinanza del 05.02.2025, che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso dei figli minori.
Tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole, si ritiene opportuno mantenere inalterato il collocamento dei figli minori presso la madre, con cui hanno sempre vissuto.
Per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita paterno, si ritiene conforme all'interesse dei minori il regime di frequentazione prescritto dell'ordinanza provvisoria, che, pertanto, merita conferma sul punto. In particolare, per quanto concerne il figlio , prossimo agli 11 anni, il padre potrà Per_3 vederlo e tenerlo con sé previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé
il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la Per_1 terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
Per quanto concerne, invece, il figlio , di 2 anni, in considerazione della sua tenerissima, il Per_2
Collegio ritiene che risulta rispondente all'interesse del minore realizzare un approccio graduale con il genitore paterno, almeno fino ai 3 anni di età, restando tutelato il diritto-dovere del genitore ad incontrare il figlio, attraverso la regolamentazione di tale diritto-dovere nei seguenti termini, salvo diverso accordo tra le parti: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18.00 alle ore 21.00; b) la prima e la terza domenica di ogni mese dalle ore 14.00 alle ore 21.00; c) nel periodo delle vacanze natalizie il 25 dicembre o il 1° Gennaio dalle ore 12.00 alle ore 21.00; il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 12.00 alle ore 21.00.
Successivamente al compimento dei 3 anni di età del minore, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
nel periodo delle festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
Sull'assegnazione della casa coniugale.
4 Quanto alla domanda di assegnazione della casa familiare, occorre rilevare che il godimento della casa coniugale, trattandosi di provvedimento funzionale a garantire l'interesse dei figli alla permanenza nell'originario ambiente domestico, deve essere attribuito ex art. 337 sexies c.c. al genitore convivente con la prole (vedi Cass. Civ. nn. 21334/13, 18440/13, 22394/08,11035/07, 1545/06).
Va, pertanto, confermata sul punto, l'ordinanza provvisoria del 05.02.2025 che aveva assegnato la casa familiare alla ricorrente, atteso che i figli minori sono stati collocati presso la madre.
Sull'assegno di mantenimento in favore della prole
Quanto al mantenimento dei figli, va osservato, che grava su entrambi i genitori - in proporzione delle proprie disponibilità economiche e tenuto conto dell'esigenze dei figli legate all'età - l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
La ricorrente ha dichiarato di dirigere l'azienda agricola di famiglia e di guadagnare circa € 1.200,00 al mese (cfr. “Io dirigo l'azienda agricola di famiglia guadagno circa 1200 euro al mese”); inoltre, risulta titolare di numerosi beni immobili, tra cui la casa familiare.
Il resistente, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, lavora, invece, in una fabbrica di motori con stipendio mensile di circa € 1.000,00/1.100,00 ed è gravato dal pagamento di un canone di locazione per esigenze abitative pari a circa € 180,00 mensili (“Mio marito lavora in una fabbrica di motori e guadagna intorno ai 1.000,00/1.100,00 euro al mese. (…) ha preso una casa in locazione con canone di € 180,00 mensili)”).
Ebbene, alla luce di tali elementi e tenuto conto del dovere inderogabile gravante su entrambi i genitori di mantenere la prole ex art. 316 bis c.c., in proporzione alle rispettive sostanze e considerato, altresì, le attuali esigenze dei figli minori, legate all'età, alla istruzione e alla salute, il Collegio ritiene congruo confermare l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli minori versando a entro il 27 di ogni mese, la somma Parte_2 mensile di € 300,00 (di cui € 150,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il
Tribunale di Foggia).
La ricorrente con il ricorso introduttivo ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi provveda, una volta che la sentenza sarà passata in giudicato, ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Le spese di lite verranno regolate all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
5 - pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio in Cagnano Varano in data 30.08.2021, (atto n. 6, parte II, serie A, Anno 2021);
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- affida i figli minori ad entrambi i genitori, prevedendo che restino collocati stabilmente presso la madre e con regolazione del diritto di visita paterno come da parte motiva;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
- assegna alla ricorrente la casa familiare, con le relative pertinenze, perché Parte_2 continui ad abitarla insieme ai figli minori;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, versando a Controparte_1
entro il 27 di goni mese, la somma mensile di € 300,00 (di cui € 150,00 per Pt_2 Parte_2 ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia);
- spese di lite al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Foggia, in data 18.03.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
6 TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Simona Iavazzo Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5191 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Stefania
Ricorrente
E
(C.F. Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
vista la propria sentenza emessa in data odierna;
rilevato che la causa deve proseguire in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo dinanzi al Giudice relatore dott. Roberto Bianco, fissando l'udienza del 13.04.2026 per la prosecuzione del giudizio e onerando le parti del deposito, in vista della stessa, dell'attestato di definitività della sentenza di separazione.
Foggia, 18.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Simona Iavazzo Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5191 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Stefania
Ricorrente
E
(C.F. Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: La parte ricorrente ha concluso come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 07.11.2024 la ricorrente - premesso di avere Parte_2 contratto matrimonio con , in Cagnano Varano, in data 30.08.2021 e che dalla Controparte_1 loro unione erano nati i figli (in data 27.04.2014) e (in data 27.06.2022) - chiedeva Per_1 Per_2 al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rappresentando che il matrimonio era entrato in crisi per assoluta incompatibilità ed insanabili dissidi tra i coniugi. Chiedeva, inoltre, di disporre l'affido condiviso dei figli, con collocamento presso la madre, a cui assegnare anche la casa coniugale e regolazione del diritto di visita paterno;
nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla ricorrente la somma complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al contributo alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Deduceva all'uopo che: la famiglia aveva vissuto presso l'abitazione sita in Cagnano Varano (FG) alla
Via Potenza, 6, di proprietà della ricorrente;
il marito nell'ultimo periodo si era disinteressato alle esigenze materiali dei minori.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 05.02.2025 veniva dichiarata la contumacia del resistente e venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 Controparte_1 bis.22 c.p.c.; inoltre, con il medesimo provvedimento, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4 c.p.c., atteso che la ricorrente non aveva avanzato istanze istruttorie e, inoltre, aveva precisato le conclusioni riportandosi al ricorso chiedendo la pronuncia sulla separazione.
**********
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta intollerabile risulta inequivocabilmente sia dal fatto che i coniugi ormai non vivono più assieme (come dichiarato dalla ricorrente in udienza “Dal 20 dicembre 2024 mio marito è andato via di casa e ci siamo separati di fatto. Prima eravamo separati di fatto in casa. Quando mio marito ha trovato una sistemazione abitativa, di comune accordo, ha lasciato casa”), sia dal fatto che il resistente non si è nemmeno costituito in giudizio.
2 Tale obiettiva situazione e la mancata costituzione della resistente evidenziano come si sia verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli minori.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi profili di concreta e grave inidoneità genitoriale.
Ed invero, sebbene nel presente giudizio il resistente, con la sua mancata costituzione, ha manifestato di fatto un atteggiamento disinteressato (atteso che nei procedimenti di famiglia deve essere dato rilievo alla contumacia per la peculiare natura degli stessi), tale comportamento, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, non appare sintomatico di un grave disinteresse del pregiudizievole degli CP_1 interessi dei figli, considerato, peraltro, che la stessa ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso dei minori e ha dichiarato in udienza che il padre mantiene i contatti con i figli e provvede, seppur in modo non costante, al loro mantenimento (cfr. “Ho mantenuto i contatti con mio marito per le questioni che riguardano
i minori. Il padre vede i figli previo accordo con me senza un calendario fisso. (…) Per il momento mio marito non
3 corrisponde un mantenimento fisso perché ha delle difficoltà economiche (anche perché ha preso una casa in locazione con canone di € 180,00 mensili), ma si interessa comunque alle esigenze dei figli e mi ha dato qualcosina per specifiche esigenze (es. ricarica del telefono)”).
Per tali ragioni, va disposto l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, richiesto anche dalla ricorrente, confermando, sul punto, l'ordinanza del 05.02.2025, che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso dei figli minori.
Tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole, si ritiene opportuno mantenere inalterato il collocamento dei figli minori presso la madre, con cui hanno sempre vissuto.
Per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita paterno, si ritiene conforme all'interesse dei minori il regime di frequentazione prescritto dell'ordinanza provvisoria, che, pertanto, merita conferma sul punto. In particolare, per quanto concerne il figlio , prossimo agli 11 anni, il padre potrà Per_3 vederlo e tenerlo con sé previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé
il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la Per_1 terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
Per quanto concerne, invece, il figlio , di 2 anni, in considerazione della sua tenerissima, il Per_2
Collegio ritiene che risulta rispondente all'interesse del minore realizzare un approccio graduale con il genitore paterno, almeno fino ai 3 anni di età, restando tutelato il diritto-dovere del genitore ad incontrare il figlio, attraverso la regolamentazione di tale diritto-dovere nei seguenti termini, salvo diverso accordo tra le parti: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18.00 alle ore 21.00; b) la prima e la terza domenica di ogni mese dalle ore 14.00 alle ore 21.00; c) nel periodo delle vacanze natalizie il 25 dicembre o il 1° Gennaio dalle ore 12.00 alle ore 21.00; il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 12.00 alle ore 21.00.
Successivamente al compimento dei 3 anni di età del minore, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
nel periodo delle festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
Sull'assegnazione della casa coniugale.
4 Quanto alla domanda di assegnazione della casa familiare, occorre rilevare che il godimento della casa coniugale, trattandosi di provvedimento funzionale a garantire l'interesse dei figli alla permanenza nell'originario ambiente domestico, deve essere attribuito ex art. 337 sexies c.c. al genitore convivente con la prole (vedi Cass. Civ. nn. 21334/13, 18440/13, 22394/08,11035/07, 1545/06).
Va, pertanto, confermata sul punto, l'ordinanza provvisoria del 05.02.2025 che aveva assegnato la casa familiare alla ricorrente, atteso che i figli minori sono stati collocati presso la madre.
Sull'assegno di mantenimento in favore della prole
Quanto al mantenimento dei figli, va osservato, che grava su entrambi i genitori - in proporzione delle proprie disponibilità economiche e tenuto conto dell'esigenze dei figli legate all'età - l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
La ricorrente ha dichiarato di dirigere l'azienda agricola di famiglia e di guadagnare circa € 1.200,00 al mese (cfr. “Io dirigo l'azienda agricola di famiglia guadagno circa 1200 euro al mese”); inoltre, risulta titolare di numerosi beni immobili, tra cui la casa familiare.
Il resistente, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, lavora, invece, in una fabbrica di motori con stipendio mensile di circa € 1.000,00/1.100,00 ed è gravato dal pagamento di un canone di locazione per esigenze abitative pari a circa € 180,00 mensili (“Mio marito lavora in una fabbrica di motori e guadagna intorno ai 1.000,00/1.100,00 euro al mese. (…) ha preso una casa in locazione con canone di € 180,00 mensili)”).
Ebbene, alla luce di tali elementi e tenuto conto del dovere inderogabile gravante su entrambi i genitori di mantenere la prole ex art. 316 bis c.c., in proporzione alle rispettive sostanze e considerato, altresì, le attuali esigenze dei figli minori, legate all'età, alla istruzione e alla salute, il Collegio ritiene congruo confermare l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli minori versando a entro il 27 di ogni mese, la somma Parte_2 mensile di € 300,00 (di cui € 150,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il
Tribunale di Foggia).
La ricorrente con il ricorso introduttivo ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi provveda, una volta che la sentenza sarà passata in giudicato, ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Le spese di lite verranno regolate all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
5 - pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio in Cagnano Varano in data 30.08.2021, (atto n. 6, parte II, serie A, Anno 2021);
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- affida i figli minori ad entrambi i genitori, prevedendo che restino collocati stabilmente presso la madre e con regolazione del diritto di visita paterno come da parte motiva;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
- assegna alla ricorrente la casa familiare, con le relative pertinenze, perché Parte_2 continui ad abitarla insieme ai figli minori;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, versando a Controparte_1
entro il 27 di goni mese, la somma mensile di € 300,00 (di cui € 150,00 per Pt_2 Parte_2 ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia);
- spese di lite al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Foggia, in data 18.03.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
6 TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Simona Iavazzo Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5191 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Stefania
Ricorrente
E
(C.F. Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
vista la propria sentenza emessa in data odierna;
rilevato che la causa deve proseguire in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo dinanzi al Giudice relatore dott. Roberto Bianco, fissando l'udienza del 13.04.2026 per la prosecuzione del giudizio e onerando le parti del deposito, in vista della stessa, dell'attestato di definitività della sentenza di separazione.
Foggia, 18.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
7