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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/08/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Laura Petitti Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 409/2020 del R.G. di questa Corte di Appello tra
(C. F.: ), in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Claudio Trovato (C.
F.: ), con elezione di domicilio in via C.F._1 Email_1
Leopardi n. 23, Palermo;
parte appellante
e
, (C.F.: , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
16.01.1967, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avvocato Calogero Giardina (C. F.: ) e con elezione di C.F._3 domicilio in via Massimo D'Azeglio n. 25, Palermo;
parte appellata
***
1 Conclusioni per la parte appellante: piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello reiectis adversis ed in accoglimento dei motivi di gravame in ordine alle parti ed ai capi in cui venivano accolte le domande tutte spiegate dall'attrice nei confronti del;
Parte_1
accertare e dichiarare, per i motivi esposti, in riforma della sentenza impugnata, che il non è responsabile ex artt. 2043 e 2051 cod. civ., dell'evento lesivo Parte_1 verificatosi, con ogni conseguente statuizione in ordine alla chiesta riforma parziale della sentenza impugnata;
accertare e dichiarare, in riforma parziale della sentenza impugnata, che il Parte_1
non è comunque responsabile del sinistro occorso alla Sig.ra
[...] CP_1
, verificatosi per fatto e colpa dell'attrice e, comunque, per cause non imputabili
[...] all'Ente civico, con ogni conseguente statuizione in ordine alla chiesta riforma della sentenza impugnata;
in via subordinata nella non temuta ipotesi in cui sia ritenuta e confermata, in tutto od in parte, la responsabilità dell'Ente civico in ordine al sinistro per cui è causa, accertare e ritenere, in riforma parziale della sentenza impugnata, la responsabilità concorrente dell'attore ex art. 1227 cod. civ., in misura assorbente e prevalente, da quantificarsi comunque in una quota percentuale superiore al 50 (cinquanta) % e, per l'effetto, ridurre il risarcimento del danno nella misura che sarà provata in corso di causa o che l'Eccellentissima Corte riterrà provata all'esito dell'istruttoria, comunque, riterrà di giustizia, anche in via equitativa;
ove accertato il danno ed il nesso di causalità ed ove ritenuta sussistente la responsabilità dell'Ente civico convenuto, ritenere e dichiarare illegittime, eccessive e sfornite di adeguato supporto probatorio le richieste risarcitorie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, contenere in misura sensibilmente inferiore il risarcimento del danno, limitando la condanna alle minori somme che l'Ecc.ma Corte riterrà giudizialmente provate, all'esito del giudizio accogliere l'atto di appello, per tutte le ragioni esposte, e riformare integralmente e/o in parte, con riferimento alle parti impugnate, l'appellata sentenza e, per l'effetto, escludere ogni responsabilità del e/o ridurne ulteriormente la riconducibilità Parte_1
all'Ente locale della causazione dell'evento, con ogni conseguente statuizione;
2 In ulteriore subordine, ove accertato il danno ed il nesso di causalità nella non temuta ipotesi in cui l'Eccellentissima Corte di Appello dovesse accertare/confermare una responsabilità del appellante, ritenere e dichiarare illegittime, eccessive e sfornite di adeguato Pt_1
supporto probatorio le richieste risarcitorie avanzate dall'attrice Sig.ra Controparte_1
e, per l'effetto, respingerle e/o contenerle in misura sensibilmente inferiore, nei ridotti limiti in cui risultasse provato all'esito del giudizio di appello, con ogni conseguente statuizione;
In via ulteriormente subordinata e gradata, in ogni caso, per le ragioni esposte, in riforma della sentenza impugnata, condannare il alle minori somme che l'Eccellentissima Corte riterrà Parte_1
giudizialmente provate in corso di causa;
condannare la controparte, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio;
in mero subordine, si chiede volersi disporre, in riforma della sentenza impugnata, la compensazione delle spese di lite inter partes relative al giudizio di primo grado e di secondo grado
Conclusioni per la parte appellata:
VOGLIA L'ON.LE CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Rejectis adversis
1) Previo rigetto dei motivi di appello proposti dal in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore, confermare la sentenza impugnata n. 4120/2019 del 20.09.2019 resa dal Tribunale di Palermo, sezione III civile.
2) Con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, da liquidarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione dell'appellata al patrocinio a spese dello Stato.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 4120 del 20 settembre 2019, il Tribunale di Palermo in composizione monocratica accoglieva parzialmente le domande avanzate da al fine di ottenere la condanna del al Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno alla salute da lei patito in conseguenza di una caduta
3 verificatasi il 9 giugno 2015, intorno alle ore 18.00, all'interno del territorio comunale, precisamente in via Alcide De Gasperi, in prossimità della via Natta, determinata dalla presenza sul marciapiedi di un tronco residuo di palo metallico.
Conseguentemente, condannava l'ente comunale convenuto a corrispondere €
8.327,50 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi compensativi e legali dalla data del sinistro al soddisfo. Lo stesso Giudice condannava il Parte_1
a rifondere a controparte le spese di C.T.U. nonché le spese di lite.
[...]
2. In particolare, il Tribunale, all'esito dell'attività istruttoria, considerava adeguatamente provata la prospettazione dei fatti descritta dall'odierna convenuta, ritenendo, dunque, causalmente connessi il sinistro oggetto di controversia e le lesioni subite da . Invero, la ricostruzione dell'episodio oggetto Controparte_1 di lite avveniva valorizzando le testimonianze rese da figlio Testimone_1
dell'odierna convenuta, da e da , questi Testimone_2 Testimone_3 ultimi due intervenuti in soccorso della danneggiata. Ulteriore elemento preso in considerazione per acclarare le circostanze del caso concreto veniva rinvenuto nella riproduzione fotografica allegata dalla parte lesa, da cui il Tribunale deduceva l'idoneità dell'anomala presenza del tronco residuo del palo metallico a provocare la caduta oggetto di controversia, in quanto non facilmente percepibile per le sue modeste dimensioni e per l'assenza di differenze cromatiche con il marciapiede.
Pertanto, sulla base delle risultanze emerse dalla C.T.U. espletata nel corso del primo giudizio, il Tribunale affermava che le lesioni subite da Controparte_1 erano state determinate dalla caduta avvenuta il 9 giugno 2015, intorno alle ore
18.00, a , mentre la stessa percorreva la via Alcide De Gasperi, in Parte_1
prossimità dell'incrocio con la via Natta, a causa della presenza sul marciapiede di un residuo di palo metallico mozzato alla base.
3. Così accertato il fatto di causa, il primo Giudice, escludendo che la condotta della danneggiata fosse da qualificare come imperita o negligente, evidenziando la scarsa percepibilità dell'anomalia in ragione della sua ridotta dimensione e dell'assenza di evidenti differenze cromatiche con il marciapiede, e rilevando altresì l'assenza di qualsiasi prova liberatoria atta ad escludere la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., dichiarava la responsabilità esclusiva del Parte_1
ente proprietario e gestore della pubblica via teatro del sinistro. 4 4. Con riguardo alla quantificazione del danno, il Tribunale aderiva alle conclusioni del C.T.U., valutando l'invalidità permanente nella misura del 4% e quantificando in complessivi giorni 55 (di cui 35 al 75%, 10 al 50% e 10 al 25%) il periodo di inabilità temporanea a seguito del sinistro. Sulla base di tali elementi, e applicando il c.d. sistema tabellare, lo stesso Giudice perveniva a una quantificazione economica del danno pari a € 8.327,50, oltre interessi compensativi e legali dalla data del sinistro al soddisfo.
5. Avverso tale decisione ha proposto appello il con atto di Parte_1 citazione notificato il 3 marzo 2020.
6. Nel contradditorio con , costituita e resistente, il procedimento è Controparte_1
stato rimesso all'udienza collegiale del 19 marzo 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ., e, quindi, assunto in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., venuti a scadenza il 12 giugno 2025.
***
7. Con il primo motivo di impugnazione, la parte appellante si duole dell'erroneità della sentenza impugnata nella parte il primo giudice ha attribuito al Parte_1
la responsabilità per le lesioni subite dalla . Sostiene, in
[...] CP_1 particolare, che la danneggiata non avrebbe agito con le cautele minime normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto, e ne inferisce che il comportamento imprudente della sarebbe stato CP_1 idoneo ad interrompere il nesso causale tra il fatto e l'evento dannoso, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, l'ente comunale appellante chiede che sia dichiarata la sua estraneità ai fatti e, di conseguenza, che si escluda la sua responsabilità per le lesioni patite da . Controparte_1
8. In subordine, con il secondo punto di doglianza il si duole Parte_1 dell'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha escluso la responsabilità concorrente di in ordine all'evento verificatosi. Controparte_1
Invero, l'ente comunale asserisce che nel caso di specie il fatto colposo della debba essere comunque considerato rilevante ai sensi dell'art. 1227, co. CP_1
1, cod. civ. In altri termini, viene asserito che la condotta complessiva della vittima 5 abbia inciso sul nesso eziologico tra la condotta dell'Ente custode della via pubblica e l'evento lesivo. Pertanto, nell'ipotesi di conferma della responsabilità del si domanda l'affermazione di una responsabilità concorrente della Pt_1
vittima, graduandola in misura percentuale prevalente.
9. Con l'ultimo motivo di impugnazione, il contesta la decisione Parte_1 impugnata nella parte in cui lo condanna al pagamento delle spese di lite, chiedendone l'integrale riforma.
10. contesta quanto dedotto da controparte e chiede il rigetto dei Controparte_1 motivi di appello e la conferma della sentenza di primo grado.
11. L'appello è parzialmente fondato per quanto di ragione.
12. In via preliminare all'analisi specifica dei motivi di gravame, giova rammentare che, all'esito di un annoso iter giurisprudenziale, ad oggi le ipotesi di responsabilità da cosa in custodia hanno natura oggettiva, con la conseguenza che la colpevolezza per determinati eventi deve essere addossata a colui che ha la custodia della cosa, «essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode» (Cass. Sez. Un., n. 20943/2022).
13. Dunque, le ipotesi di responsabilità in esame devono ritenersi fondate su due elementi di fatto, l'uno positivo, consistente nella necessaria dimostrazione che il danno si pone in connessione causale con la cosa custodita, e l'altro negativo, fondato sulla inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente. Pertanto, il custode, qualora il danneggiato alleghi la derivazione causale dei suoi danni dalla cosa custodita, può liberarsi da responsabilità solo provando il caso fortuito, da intendersi come istituto che «appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa,
6 nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile da parte del custode» (Cass. civ. n. 11152/2023). In breve, dunque, il caso fortuito attiene non ad un comportamento del responsabile, ma ai modi con i quali si è verificato il danno;
pertanto, il custode, per liberarsi da responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo al suo dominio, idoneo ad interrompere quel nesso causale tra il danno e la cosa custodita e che, potendo sostanziarsi anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato, deve necessariamente presentare i caratteri propri del caso fortuito, consistenti nell'imprevedibilità e nell'eccezionalità del fatto medesimo.
14. Invero, a conferma di quanto espresso, si richiama l'orientamento ormai granitico adottato dai Giudici di Legittimità, secondo cui «sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, come risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia), il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227, primo comma, cod. civ.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sull'ammissibilità del concorso tra causa umana e causa naturale, sotto il profilo della sola causalità giuridica, v. le sentenze n. 21619 del 2007 e n.
15991 del 2011), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode. Ne consegue che l'equiparazione fortuito-fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, posto che la riconducibilità dell'evento alla res, sul piano causale, non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridicamente ricondotta al principio di cui all'art. 41 cod. pen., dato che quegli stessi comportamenti umani si pongano in termini di
“cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento” (art. 41, secondo comma, cod. pen.), in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno» (Cass. civ. n.
29821/2024).
15. La stessa Giurisprudenza ha altresì rammentato che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, qualora entri in
7 interazione con la cosa, “si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino
a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ. n. 29821/2024).
16. Tanto premesso, facendo buon governo dei principi così delineati, nel caso di specie deve senz'altro ritenersi adeguatamente provata la dinamica causale del sinistro, confermandosi così che il 9 giugno 2015, intorno alle ore 18.00,
[...]
, percorrendo a la via Alcide De Gasperi, all'altezza con la via CP_1 Parte_1
Natta, rovinava a terra a causa della presenza sul marciapiede di una piccola porzione di un palo metallico, la cui base era ricoperta da cemento. Invero, l'esame complessivo degli elementi probatori acquisiti nel primo giudizio induce a confermare sul punto la sentenza del Tribunale.
17. In particolare, assumono rilievo nevralgico le testimonianze rese nel giudizio da figlio della danneggiata e in compagnia della stessa al Testimone_1
momento del sinistro, e quelle rese da e , Testimone_2 Testimone_3
entrambi intervenuti in soccorso della nell'immediatezza del fatto CP_1 oggetto di controversia. Più precisamente, ha confermato che in Testimone_1
data 9 giugno 2015, intorno alle ore 18.00, mentre percorreva la via De Gasperi a insieme alla propria madre, quest'ultima, in prossimità dell'incrocio con Parte_1 la via Natta, era rovinata improvvisamente a terra a causa della presenza sul marciapiede di una porzione mozzata di palo metallico, coperta, alla sua base, da cemento. Lo stesso teste ha ulteriormente dichiarato che, a causa della caduta, la madre aveva perso i sensi e accusato forti dolori al braccio sinistro. Infine, il
8 asseriva di aver chiesto soccorso ad un'auto in transito da cui, una volta Tes_1
arrestata la marcia, scendevano e . Testimone_2 Testimone_3
18. Questi ultimi, chiamati a loro volta a testimoniare sull'accaduto, hanno reso dichiarazioni pressocché identiche, coerenti on quanto affermato dal Tes_1
sottolineando di aver trovato la danneggiata vicino alla porzione di palo e percependola come dolorante al braccio e stordita. Hanno inoltre confermato che l'episodio si era verificato con la luce naturale e che non vi era alcuna segnaletica atta a evidenziare la presenza dell'insidia descritta.
19. Oltre alle dichiarazioni testimoniali così come riassunte, a conferma della descrizione dei fatti causativi di danno risiedono ulteriori fonti di prova. In primo luogo, appare doveroso attribuire rilevanza al verbale di dimissione dal pronto soccorso redatto dall' Controparte_2
, da cui si desume che vi è giunta, tramite
[...] Controparte_1 ambulanza, in data 9 giugno 2015, con diagnosi in uscita di “politrauma con frattura radio sx”. Inoltre, alla voce anamnesi, nello stesso verbale è riportato che la danneggiata “riferisce di essersi lesa inciampando su un palo mozzato di un marciapiede a in via Alcide De Gasperi”. Dall'analisi dell'ulteriore Parte_1
documentazione sanitaria in atti emerge che le lesioni sono state trattate applicando, in un primo momento, una valva gessata al polso sinistro, poi sostituita, all'esito della visita di controllo effettuata il 22 giugno 2015, con un apparecchio gessato antibrachio-metacarpale, mantenuto per 30 giorni.
20. Ulteriori dati a conferma della ricostruzione dei fatti prospettata dalla danneggiata e accolta dal Tribunale si rintracciano nella relazione redatta dal C.T.U. nel giudizio di primo grado, laddove, all'esito dell'analisi della documentazione sanitaria e dell'esame obiettivo condotto sulla stessa , si afferma il nesso causale tra CP_1
la caduta e le lesioni consistenti nella frattura distale del radio e del semilunare di sinistra.
21. Ancora, ulteriore elemento attraverso cui accogliere la ricostruzione dei fatti descritti deriva dall'analisi approfondita della produzione fotografica allegata al fascicolo di primo grado. Dalla visione di tali immagini, può ritenersi accertata senza alcun dubbio la presenza sul marciapiede di via De Gasperi di una piccola porzione di palo metallico, arrugginito e frastagliato nella sua parte superiore, la 9 cui base risultava coperta da uno strato di cemento idoneo a renderlo rialzato rispetto al resto del marciapiede. Dalle riproduzioni fotografiche, inoltre, è possibile accertare l'assenza di qualsivoglia segnaletica di pericolo o di recinzioni adeguate a contenere la relativa insidia.
22. Dunque, alla luce degli elementi appena evidenziati, si ritiene adeguatamente provato che il danno alla salute subìto da , determinato da una Controparte_1
caduta avvenuta il 9 giugno 2015, intorno alle ore 18.00, in via Alcide De Gasperi a
, sia stato causato dalla presenza, non segnalata, sul marciapiede di una Parte_1 porzione di palo metallico mozzato.
23. Così ricostruito il fatto da cui si è prodotto il danno oggetto di controversia, occorre indagare la possibilità di ritenere configurata una responsabilità a carico del ente proprietario e gestore della via del sinistro. Parte_1
Applicando quanto descritto precedentemente relativamente alla disciplina della responsabilità da cosa in custodia, questa Corte ritiene che, nel caso di specie, debba affermarsi (rectius, confermarsi) la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del convenuto, potendo ritenersi sussistente il nesso di causalità tra la cosa Pt_1 custodita e il danno de quo. Invero, la presenza della porzione residua del palo metallico reciso, coperto parzialmente da uno strato di cemento, appare circostanza determinante per la verificazione dell'evento dannoso oggetto di controversia e risulta essere il prodotto di una cattiva gestione e manutenzione della via pubblica.
Dunque, deve rigettarsi il primo motivo di gravame proposto dal Parte_1
avverso la sentenza impugnata.
[...]
24. Tanto premesso, tuttavia, con riguardo al secondo motivo di censura, appare necessario analizzare la condotta di al fine di comprendere se Controparte_1 abbia contribuito, anche solamente in parte, alla verificazione del sinistro. Invero, come già anticipato, in materia di responsabilità da cosa in custodia assume rilevanza anche il comportamento tenuto dal danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, co. 1, cod. civ. e del più generale principio di ragionevole cautela che deve caratterizzare il comportamento di ciascun consociato. Nel caso di specie, seppur, come detto, appare indubbia la responsabilità del convenuto per non aver Pt_1 adeguatamente custodito il tratto di marciapiede luogo del sinistro, deve ritenersi che, quantomeno in parte, una porzione di responsabilità sia da attribuire alla 10 stessa danneggiata che, percorrendo la via pubblica ad un orario caratterizzato da luce naturale ancora idonea ad assicurare una perfetta visibilità dei luoghi, non ha prestato adeguata attenzione alla presenza sul marciapiede della porzione di palo metallico. Invero, questo appare circondato da uno strato di cemento che determina una certa visibilità dell'anomalia, anche in ragione sia del suo contrasto con la geometria del marciapiede sia della sua vicinanza al bordo dello stesso.
Inoltre, la circonferenza irregolare del tronco del palo mozzato presenta delle escrescenze che ne aumentano la visibilità, possibile laddove il pedone presti adeguata cautela nella percorrenza delle vie pubbliche.
25. Pertanto, considerando che il sinistro si è verificato in pieno giorno, precisamente alle 18.00 di una giornata di giugno, dunque con luce naturale, e tenendo altresì conto delle suddette caratteristiche del caso concreto, seppur tali circostanze non escludono la responsabilità del che, in tutta evidenza, è responsabile per Pt_1 la presenza di un'anomalia sul marciapiede teatro del sinistro, tale da considerarla pericolosa per i cittadini, questa Corte ritiene che la condotta della danneggiata abbia avuto un certo grado di incidenza causale sull'evento lesivo, tanto da rendere necessaria l'applicazione dell'art. 1227, co. 1, cod. civ. e, conseguentemente, in parziale accoglimento del secondo motivo di impugnazione proposto dal
[...]
, dichiarare un concorso di colpa di per i danni da Parte_1 Controparte_1 lei subiti, che, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso de quo, va stimato nella misura del 20%.
26. Con riguardo al quantum debeatur, deve evidenziarsi che le parti nulla eccepiscono in merito alla determinazione della percentuale di danno biologico e alla quantificazione della relativa liquidazione, dovendosi pertanto confermare quanto deciso dal primo Giudice. In particolare, il Tribunale ha aderito alle conclusioni formulate dal C.T.U., secondo cui dalla frattura del radio e del semiulnare di sinistra sono derivate per la menomazioni consistenti nella dolente CP_1 inclinazione ulnare e nella massima limitazione dell'opposizione del pollice, che appaiono pienamente compatibili con le lesioni subite in occasione del sinistro.
Sulla base di ciò, il C.T.U. ha ritenuto che la danneggiata sia andata incontro a postumi permanenti consistenti in esiti algo-disfunzionali di frattura distale di radio e del semiulnare del polso sinistro, giungendo a una valutazione percentuale 11 del danno biologico in misura del 4% e riconoscendo una inabilità temporanea parziale pari a 35 giorni al 75%, 10 giorni al 50% e ulteriori 10 giorni al 25%.
27. In merito alla liquidazione dei danni appena descritti, affermando il concorso di colpa della danneggiata, l'importo individuato dal Tribunale, pari a € 8.327,50, va ridotto in misura del 20% (€ 1.665,50), giungendo alla somma di € 6.662,00.
Dunque, in riforma della sentenza impugnata, il va Parte_1
condannato a corrispondere a a titolo di risarcimento del danno Controparte_1
alla salute da quest'ultima patito la somma di € 6.662,00.
28. Il risarcimento del danno così determinato in moneta corrente alla data della decisione deve essere devalutato alla data del sinistro (giugno 2015) e l'importo così ottenuto, via via rivalutato in base agli indici ISTAT (secondo i criteri previsti dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995), deve essere maggiorato degli interessi compensativi al tasso legale.
Si perviene così alla data odierna al seguente risultato finale, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi:
- capitale iniziale: euro 6.662,00
- capitale devalutato: euro 5.478,62
- rivalutazione: euro 1.183,38
- interessi: euro 644,83
- capitale + rivalutazione sulla somma devalutata + interessi: euro 7.306,83
Sulla somma così ottenuta decorrono, dal momento della pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo, gli interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c.
29. L'accoglimento parziale dell'appello determina la necessità di un nuovo regolamento delle spese processuali.
30. Invero, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, ritiene la Corte che, visto il riconoscimento della responsabilità del convenuto e, al contempo, di una Pt_1
concorrente responsabilità della danneggiata, nella misura del 20%, le spese di lite debbano essere compensate, per entrambi i gradi di giudizio, nella misura di un terzo;
per la restante parte le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per tale quota, tenuto conto del valore effettivo della controversia, nei termini specificati in dispositivo. Versandosi in ipotesi di parre ammessa al patrocinio a spese dello 12 Stato, il va condannato al pagamento dell'intero da distrarsi in favore Pt_1
dell'Erario, mentre con separato decreto verrà liquidato il compenso spettante al difensore della , con la prescritta riduzione ex art. 130 DP.R. 115/2002. CP_1
31. Gli esborsi relativi alla C.T.U. espletata in primo grado vanno posti definitivamente a carico del appellato. Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 4120 del 20 settembre
2019 del Tribunale di Palermo, appellata dal nei confronti di Parte_1
, confermando la condanna del in persona del Sindaco pro- Controparte_1 Pt_1 tempore, al risarcimento del danno subito dalla , e affermando il concorso di CP_1
colpa di quest'ultima nella causazione del suddetto danno in misura pari al 20%, riliquida il danno medesimo nella misura di € 7.306,83, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Compensa nella misura di 1/3 le spese complessive di lite, condannando il Parte_1
al pagamento della restante parte, da distrarsi in favore dell'Erario, che:
[...]
- riliquida, per il primo grado, in complessivi euro 1.701,80, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge se dovute;
- liquida, per il procedimento di appello, in complessivi euro 1.328,28 quanto al giudizio di appello, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge se dovute.
Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della
Corte di Appello, il 23.7.2025.
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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