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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo TEAMS ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. N.R.G. 298/2024 Oggi 18 febbraio 2025, alle ore 10:05 innanzi al Dott. Francesco Manfredi, all'udienza svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi degli artt. 35 commi 2 e 11 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, 127 terzo comma, 127 bis c.p.c., 196 duodecies disp. att. c.p.c., Sono presenti: È collegato da remoto per , collegato con l'avv. MIGLIAZZA MICHELA e l'avv. Persona_1 BIANCA MALEGORI, la cui identità è verificata dal giudice sulla base della sua dichiarazione/per conoscenza personale. È collegato da remoto tramite indirizzo mail per l'avv. GELLI PAOLA, la cui identità è CP_1 verificata dal giudice sulla base della dichiarazi za personale. È collegato da remoto tramite indirizzo mail per (oggi denominata l'avv. SORMANI CP_2 CP_3
MARCO, la cui identità è ve la base della dichiar enza personale. Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. Il Giudice richiama l'art. 196duodecies disp. att. c.p.c. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della Per_1 domanda. Fa p n vi sarebbe prova del rifiuto al trasferimento, in quanto le testimonianze raccolte sarebbero contraddittorie tra loro. Ripercorre le testimonianze rese nel giudizio. Fa presente che il lavoratore sarebbe ancora in carico a e che avrebbe dovuto transitare a CP_2
. CP_1
l verbale di cambio appalto ed alla lista contenente il nominativo del ricorrente. Contesta il rifiuto del ricorrente e afferma la sua esclusione, deducendo che a posteriori sarebbe stata ricostruita una versione poco credibile del suo rifiuto. Non si comprenderebbero le ragioni del rifiuto, rimaste indimostrate. Né sarebbe dimostrato il rifiuto. Mentre sarebbero legittime le ragioni del ricorrente e dimostrate dai documenti prodotti. Parte resistente avv. GELLI, discute la causa, riportandosi ai rispettivi atti. Fa presente che CP_1 le ragioni del rif ero note, né potrebbero essere note, ma sarebbero personali. È pacifico che intendesse transitare, ma all'ultimo minuto avrebbe cambiato idea. ritiene che le testimonianze CP_1 sulla prova del rifiuto siano univoche. Fa presente che non ato presente il 29.09, mentre CP_4 erano presenti . Insiste per il rigetto della domanda. CP_5 Persona_2
Parte resistent ) discute la causa, riportandosi ai rispettivi atti. Fa presente CP_3 CP_2 che avrebbe provveduto all'obbligo per il caso di cambio appalto. Precisa che nulla altro poteva fare di più. Insiste per le rassegnate conclusioni e per il rigetto della domanda, insistendo per la cessazione del rapporto con il ricorrente. Parte ricorrente replica a e si riporta alle deposizioni dei testimoni. Insiste per la cessazione CP_1 del rapporto con e la sua assunzione da . CP_6 CP_1
Dichiara che il ri ncora alle dipendenze e sta – all'attualità- fruendo di ferie, con CP_2 cedolini emessi, contenenti monte ore negativo.
Pag. 1 di 10 dichiara di essere impossibilitata a ricollocare il lavoratore. Aderisce alle conclusioni del CP_2 ricorrente, chiedendo la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente. MADILO controreplica alle argomentazioni avversarie.
contro
-controreplica in ordine alla prova del rifiuto. Per_1 ono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 298/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MIGLIAZZA Persona_1 C.F._1 MICHELA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. GELLI PAOLA, presso il cui CP_1 P.IVA_1 te do rza di procura in calce all'atto introduttivo;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CAMPA MASSIMO e dall'Avv. CP_2 P.IVA_2
( ), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di C.F._2 procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/04/2024, , ha adito il Tribunale di Lodi in Persona_1 funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con e con per CP_1 CP_7 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Giudice Unico adito, per le ragioni di cui sopra, previa ogni opportuna declaratoria e contrariis reiectis: in rito: fissare con decreto la data di comparizione delle parti e l'udienza di discussione, dando termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto alla parte Resistente. Nel merito: - accertare e dichiarare l'illegittimità dell'esclusione del Sig. dal trasferimento nell'ambito del cambio di appalto per Persona_1
l'esecuzione di servizi di distribuzione ed handling affidate da presso la filiale di BI (MI) e CP_8 CP_9 conseguentemente previa cessazione del rapporto di lavoro con - condannare la ad assumere il Sig. CP_2 CP_1
al termine delle ferie “forzate” alle stesse condizioni economiche e normative precedentemente applicate (full Persona_1 time, tempo indeterminato, senza periodo di prova, luogo di lavoro BI, livello 3S del CCNL Trasporto Merci e
Logistica). In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Questi i fatti addotti dal ricorrente:
- che veniva assunto alle dipendenze di con decorrenza dal 01.07.2016, con la qualifica di CP_6 impiegato a tempo indeterminato con orario full time ed inquadramento nel livello 3 super del CCNL
Trasporto, Logistica, Merci e Spedizione;
Pag. 1 di 10 - che svolgeva mansioni di carattere operativo, lavorando nell'ambito dell'appalto con quale CP_9 committente;
- che la sede di lavoro era presso BI (MI);
- che avveniva un cambio appalto tra e CP_2 CP_1
- che gli comunicava il licenziamento a mezzo lettera datata 30.09.2023 per cessazione del CP_2 contratto di appalto in corso con la committente presso BI;
- che era impossibilitata a ricollocare il ricorrente e che veniva posto in “ferie” dal CP_2
01.10.2023;
- che subentrava nell'appalto per l'esecuzione dei servizi di distribuzione ed handling dal CP_1
01.10.2023;
- che il ricorrente offriva la propria prestazione di lavoro alla società che in un primo CP_1 momento lo assumeva per poi annullare la comunicazione;
CP_10
- che riceveva una “promessa di assunzione”, dallo stesso accettata seppur con qualche riserva in relazione alla clausola inerente il patto di prova;
- che non aveva mai rifiutato la proposta di assunzione;
- che non aveva mai ricevuto alcun riscontro in merito alla sua assunzione;
- che alla riunione del 29.09.2023 scopriva che il suo nome non era inserito nella lista allegata al verbale di cambio appalto.
In diritto, il ricorrente ha lamentato l'illegittima esclusione del proprio nominativo dalla lista dei lavoratori coinvolti nel cambio appalto e l'imposizione di ferie da parte del datore di lavoro, affermando tuttavia che lo stesso sarebbe in mala fede in quanto consapevole di non aver altre attività da fargli svolgere. Ha dunque avanzato il diritto all'assunzione alle dipendenze della società subentrante nell'appalto a seguito della fruizione delle ferie, definite dallo stesso “forzate”. Ha poi espresso una riserva di agire in separata sede per il risarcimento del danno.
Si è ritualmente costituita in giudizio eccependo in fatto l'opposizione del ricorrente al CP_1 transito alle rispettive dipendenze in occasione del cambio appalto, frutto di una libera scelta del medesimo, per ragioni ignote e concernenti la sua sfera personale;
ha contrastato l'illegittima esclusione del ricorrente, concludendo per il rigetto nel merito del ricorso.
Si è ritualmente costituita in giudizio resistendo alla domanda attorea, concludendo per CP_2 il rigetto del ricorso e aderendo alla richiesta di cessazione del rapporto di lavoro con il ricorrente.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita tramite i documenti prodotti dalle parti e tramite escussione di testimoni (udienza istruttoria del 04.12.2024, testimoni escussi CP_5
). CP_4 Persona_2
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo
Pag. 2 di 10 e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Non sono in contestazione i seguenti fatti, rilevanti ai fini del decidere: - la sussistenza e durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del ricorrente alle dipendenze di e l'adibizione CP_2 all'appalto in BI (MI) (docc. nn. 4, 5, 7, 25, 27 ric.); - le società odierne resistenti succedutesi nel cambio appalto (docc. nn. 2 fasc. You Log, 12 ric.); - il licenziamento del ricorrente per giustificato motivo oggettivo, consistente nella cessazione dell'appalto di (doc. n. 8 ric.) ed il suo annullamento CP_2 con prosecuzione del rapporto alle dipendenze di - l'assenza del nominativo del ricorrente CP_2 nell'elenco allegato al verbale di cambio appalto del 29.09.2023 (doc. n. 12 ric.); - l'adempimento informativo a carico della società uscente di fornire i nominativi del personale impiegato nell'appalto (doc.
n. 2 fasc. ; - il subentro di nell'appalto per l'esecuzione dei servizi affidati da CP_2 CP_1 [...]
CP_
presso la filiale di BI a decorrere dal 01.10.2023; - l'avvio dell'appalto a decorrere dal 01.10.2023.
Tutto quanto premesso, il ricorrente agisce nel presente giudizio per l'accertamento della rispettiva illegittima esclusione dal cambio appalto e la condanna della società subentrante alla propria CP_1 assunzione alle medesime condizioni economiche e normative applicate dal precedente datore di lavoro
( , proponendo generica domanda nei confronti di (datore di lavoro a CP_2 CP_2 decorrere dal 01.07.2016, cfr. doc. n. 25 ric.; cfr. con estratto conto previdenziale, doc. n. 7 ric.) in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro. Alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio il Cont ricorrente risultava ancora alle dipendenze di CP_2
La clausola sociale di cui all'art. 42 del CCNL di riferimento prevede, per quel che rileva nel caso di specie:
“
7. In caso di cambio di appalto l'azienda appaltante dovrà comunicare alle OO.SS. stipulanti e competenti territorialmente di tale operazione con un preavviso di almeno 15 giorni.
8. Su richiesta delle OO.SS. stipulanti il presente c.c.n.l. e competenti territorialmente, l'azienda appaltante informerà in uno specifico incontro in merito alle problematiche connesse al subentro, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla sicurezza, ai volumi produttivi ed alle attività oggetto del cambio di appalto, nonché all'applicazione da parte della gestione subentrante del presente c.c.n.l. La società cessante fornirà, alle parti stipulanti, l'elenco dei lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto, comprensivo di tutti i trattamenti retributivi in essere.
9. L'impresa appaltante includerà nel contratto di appalto con l'impresa subentrante il passaggio diretto, senza soluzione di continuità, a parità di condizioni di appalto, di tutti i lavoratori impiegati nell'appalto stesso da almeno 6 mesi continuativi, fatti salvi gli eventi sospensivi previsti dalla legge, mantenendo l'anzianità pregressa e tutti i trattamenti salariali ed i diritti normativi, ivi compresa per i lavoratori occupati nei siti produttivi prima del 7 marzo 2015 l'applicazione della legge n.
92/2012 e la continuità della loro storia disciplinare. Quanto sopra nel rispetto dell'autonomia organizzativa apicale dell'azienda subentrante e delle innovazioni tecnologiche, informatiche e di automazione intervenute” (doc. n. 3 fasc.
pag. 99; doc. n. 1 fasc. , pag. 91 e ss.). CP_6 CP_1
La clausola contrattuale è chiara nel non sancire un diritto assoluto ed incondizionato del lavoratore coinvolto nel cambio appalto, senza poter esprimere il rispettivo consenso, di transitare alle dipendenze
Pag. 3 di 10 della società appaltatrice subentrante: la clausola, infatti, garantisce la occupabilità e la parità di trattamenti dei dipendenti coinvolti nel cambio appalto facendo salvo il rispetto dell'autonomia organizzativa dell'azienda subentrante. Contr È previsto che l'impresa appaltante (committente, debba includere nel contratto di appalto la clausola inerente il passaggio diretto, a parità di condizioni, di tutti i lavoratori impiegati nell'appalto da sei mesi continuativi (di tale obbligo è consapevole il ricorrente, laddove nella mail di riscontro a CP_2
Contr afferma: “mi è stato garantito da parte di quando mi ha comunicato il vincitore della gara d'appalto, che tutto il personale in forza con la presso la sede di BI verrà assorbito con le stesse caratteristiche e mansioni e nessuno CP_6 verrà lasciato a casa”, v. doc. n. 14 ric.). Ma un conto è l'inclusione di tutti i lavoratori impiegati nell'appalto, un altro conto è il loro passaggio alle dipendenze della subentrante.
Né, per correlazione, sorge un obbligo ex novo in capo alla società subentrante di assumere il lavoratore ivi adibito con continuità (in fattispecie in parte analoga, si veda Cass. civ., Sez. lavoro, 14/07/2022, n. 22212, che fa riferimento ai principi generali del sistema, quale può essere la verifica dell'attitudine; v. Tribunale
Napoli Sez. lavoro, 27/10/2022). Si aggiunga che il ricorrente, nella comunicazione mail del 14.03.2024
(doc. n. 19 ric.), dichiara, per essergli stato riferito dal rappresentante sindacale, che la rispettiva esclusione, oltre che dal controverso rifiuto era dovuta alla verifica della attitudine professionale, avendo CP_1 interesse ad assumere solo “magazzinieri”.
Se così stanno le cose (seppur non si veda come possa essere diversamente), occorre accertare se il ricorrente ha prestato o no il consenso al passaggio nel cambio appalto e di conseguenza ha stipulato un contratto con la subentrante.
La clausola sociale, infatti, fa salvo il rispetto dell'autonomia organizzativa della società subentrante, che verrebbe di certo lesa se dovesse ipotizzarsi un obbligo di assunzione di un lavoratore impiegato nell'appalto che ha espresso un rifiuto all'assunzione, salvo poi manifestare un successivo ripensamento a distanza di qualche giorno (il 6 di ottobre), ad appalto avviato.
La “promessa di assunzione” del 22.09.2023 (doc. n. 10 ric., c.d. “bozza di lettera di assunzione”), dacché non poteva rappresentare una proposta di assunzione per carenza di completezza e di alcuni degli elementi del rapporto (v. spazi bianchi in ordine a termine iniziale, luogo di lavoro, intestazione del destinatario, data dell'atto), non poteva essere oggetto di accettazione da parte del lavoratore, oltretutto se lo stesso, come espone in ricorso, sollevò riserve in ordine all'inclusione nel testo contrattuale della clausola di prova
(trattasi di elemento accidentale del contratto;
si confronti con la risposta per messaggio del 6.10.2023, doc.
n. 11 ric. “come già anticipato, chiedo cortesemente se c'è la possibilità che il periodo di prova non venga applicato”).
Si trattava di una manifestazione della disponibilità a trattare espressa dalla società subentrante CP_1 in prossimità della cessazione dell'appalto di su cui impostare delle trattative che avrebbero CP_7
Pag. 4 di 10 comportato un perfezionamento del contratto (cfr. Cass. civ. n. 15510/20111; Cass. civ. n. 7094/20012;
Cass. civ. Sez. II Sent., 07/07/2009, n. 159643; Cass. civ. Sez. II, 22/08/2003, n. 123444).
Ciò è confermato dal messaggio con cui il ricorrente replicava al legale rappresentante (come da CP_11 visura camerale): “Buonasera, grazie per la proposta inviata, valuterò e li faccio sapere a più presto Saluti”, prendendosi il tempo occorrente per esprimere un consenso a quella che era una generica proposta (v. messaggio chat whatsapp delle ore 15:38, doc. n. 11 ric.).
Non è sufficiente, per ravvisare il consenso del lavoratore e la conclusione di un contratto, la comunicazione obbligatoria recante la data di assunzione al 01.10.2023, in assenza di un riscontro della volontà contrattuale e stante la provenienza unilaterale e l'inoltro obbligatorio giustificato dalla prudenza Cont della società, che cercava di non incorrere in sanzioni amministrative, soprattutto se la comunicazione veniva annullata dopo pochi giorni (doc. n. 9 ric.).
È verosimile che nelle more delle trattative la società avesse inoltrato la comunicazione di assunzione
(come per gli altri dipendenti dell'appalto), salvo procedere all'annullamento il 06.10.2023 una volta che il ricorrente, rifiutata l'assunzione senza motivo in sede di cambio appalto, manifestò un ripensamento tardivo. Contr Il contratto di appalto tra e sarebbe iniziato in data 01.10.2023 (come confermato dalle CP_1 lettere di risoluzione del rapporto di e dal verbale di cambio appalto, paragrafo 4) ed il solo CP_2 intervallo temporale in cui avrebbe potuto esserci un incontro delle volontà perfezionativo di un contratto di lavoro (con inserimento del nominativo del ricorrente nell'elenco dei lavoratori coinvolti nel passaggio alle dipendenze della società subentrante) non poteva che essere la riunione del 29.09.2023, prima 1 che così ha statuito: “la proposta di concludere un contratto, costituendo un atto giuridico di natura negoziale diretto a provocarne l'accettazione da parte del destinatario, presuppone la volontà del proponente di impegnarsi contrattualmente;
detta volontà - che vale a distinguere la proposta dalla semplice manifestazione della disponibilità a trattare - mentre è di norma implicitamente desumibile dal fatto che il proponente abbia indirizzato al destinatario un atto che abbia un contenuto idoneo ad essere assunto come contenuto del contratto […]”. 2 che così ha statuito: “allorché una parte rivolga all'altra un'offerta precisa e particolareggiata di conclusione di un determinato contratto, completa di tutti gli elementi essenziali, deve ravvisarsi una vera e propria proposta contrattuale e non una semplice dichiarazione generica di disponibilità, cosicché l'altra parte può esprimere la sua accettazione con il semplice consenso senza bisogno di ulteriori trattative”. 3 che così ha statuito: “in tema di contratti, affinché sia configurabile una proposta - idonea a determinare, nel concorso dell'adesione del destinatario, la conclusione di un valido contratto - occorre che la dichiarazione del proponente sia completa, nel senso di contenere tutti gli elementi del futuro contratto, e che, inoltre, non sia accompagnata da riserve sul suo carattere attualmente impegnativo, perché la dichiarazione che non manifesti una decisione, ma sia rivolta al destinatario solo per impostare una trattativa o per esprimere una disponibilità dell'autore senza la volontà di esporsi al vincolo contrattuale se non dopo ulteriori passaggi valutativi, non conferisce al destinatario stesso il potere di determinare, con l'accettazione, l'effetto conclusivo del contratto”. 4 la cui massima è la seguente: “in materia di conclusione di un contratto, l'accertare se le parti abbiano voluto contenere i propri rapporti nella fase delle trattative o se abbiano, invece, inteso già vincolarsi reciprocamente sugli elementi essenziali del contratto implica la risoluzione di una questio voluntatis devoluta all'apprezzamento del giudice del merito.
La determinazione del momento in cui sia intervenuto l'incontro delle volontà delle parti ai fini del perfezionamento di un contratto, e in particolare l'accertamento se una data scrittura sia sottoscritta con la limitata funzione di riprodurre formalmente un vinculum iuris già instaurato tra le parti o di perfezionare un accordo reciprocamente vincolante, costituisce apprezzamento devoluto al giudice di merito […]”.
Pag. 5 di 10 dell'inizio dell'appalto.
È documentale che nell'allegato al verbale di cambio appalto il nominativo del ricorrente non figuri tra i lavoratori interessati dalla procedura.
Il giorno della sottoscrizione del verbale, nell'imminenza del termine iniziale dell'appalto, il ricorrente, assistito dal rappresentante sindacale, manifestò un rifiuto immotivato al subentro alle dipendenze di
CP_1
Come ricostruito da nella rispettiva memoria, infatti, e come confermato dai testimoni escussi CP_1
( ), il ricorrente riferì di non voler essere assunto da CP_5 Persona_2 CP_1
Nella giornata del 29.09.2023, come emerge dalla risposta di (doc. n. 19 ric.), la subentrante CP_1 propose al ricorrente il passaggio alle rispettive dipendenze: “e far parte quindi del cambio appalto, senza modifiche sulla retribuzione, sul livello e sul tempo pieno ed indeterminato. Non condividendo pienamente l'accordo propostogli, fu il
stesso a rifiutare, quindi, il passaggio presso l'azienda scrivente in data 29 settembre 2023 e pertanto a richiedere Per_1
l'esclusione dal cambio d'appalto, sia in quella circostanza che durante i successivi contatti […]” (doc. n. 19 ric.; e come ribadito nella mail indirizzata dal procuratore di del 29.11.2023, doc. n. 2 fasc. ). CP_1 CP_1
Dichiara il teste presente al fatto, che il ricorrente manifestò la non accettazione, senza addurre CP_5 motivo: “ricordo che il ricorrente dette la non disponibilità a passare con Non diede motivazione. Disse di no, non CP_1 so se poi il nostro titolare ci parlò dopo. Non so altro. In quel momento la frase che disse fu che non voleva passare”; conferma il teste , che riferisce: “quando entrarono i Sol Cobas firmammo con gli autonomi ed emerse che il Persona_2 ricorrente aveva cambiato idea e non voleva più passare.
Non ricordo il motivo, fu una discussione un po' fumosa. Tant'è che dissi “Boh”. Non lo saprei dire, è passato un po' di tempo. Vagamente dissi: ma cosa sta succedendo”.
Si noti che il teste di parte ricorrente non è stato in grado di riferire della circostanza del rifiuto CP_4 manifestato il giorno 29.09.2023.
Quel giorno fu redatto e sottoscritto il verbale di cambio appalto e formato l'elenco dei lavoratori coinvolti, ove – in coerenza con il rifiuto immotivato poc'anzi manifestato- non comparve il nominativo del ricorrente (v. doc. n. 12 ric.; cfr. con doc. n. 2 fasc. che rappresenta la mail inviata dalla società CP_2 prima della riunione del 29.09.2023, contenente la lista dei nominativi dei lavoratori impiegati nell'appalto compreso il ricorrente, in ottemperanza all'art. 42 del CCNL di riferimento).
Il verbale fu sottoscritto anche dal sindacato di appartenenza del ricorrente, che non eccepì irregolarità.
Le disponibilità manifestate successivamente a quella data furono tardive, perché successive all'inizio dell'appalto ed irrilevanti, perché non sussisteva un obbligo della società di assunzione nel periodo successivo al cambio appalto (non applicandosi la clausola sociale, che riguarda la fase precedente dei “casi di cambio appalto”), così come irrilevante è l'iscrizione del ricorrente al sindacato Sol Cobas.
A conferma che la “promessa” di assunzione non era una proposta vincolante, il ricorrente diede riscontro in
Pag. 6 di 10 data 06.10.2023, successivamente al rifiuto immotivato (causa legittima di esclusione dall'appalto), tramite messaggio chat whatsapp indirizzato al legale rappresentante di nel quale comunicò l'intenzione CP_1 di firmare il contratto di lavoro per il passaggio alla società e chiese la versione aggiornata della bozza, contenente le generalità, la data di decorrenza ed il luogo di lavoro “in modo che possa poi firmarlo […] resto ad ogni modo in attesa del contratto da firmare e di un indirizzo email della società a cui inviare poi il contratto firmato […]”
(doc n. 11 ric.).
Tardive le disponibilità manifestate dal ricorrente, ad appalto iniziato e ad elenco dei lavoratori coinvolti ormai predisposto dalle parti sociali, occorrendo aver riguardo al momento determinante il mancato perfezionamento dell'accordo, la giornata del 29.09.2023 ed all'assenza di un obbligo per la società di assumere in un secondo momento un lavoratore che oppone un rifiuto non giustificato all'assunzione.
La permanenza del ricorrente alle dipendenze di ed il fatto del mancato licenziamento CP_2 privano di serietà la volontà manifestata solo dopo il 29.09.2023, di venire incontro a e di CP_1 accettare la compilazione dei dati contenuti nella “promessa di assunzione”.
Infatti, il ricorrente accetta – di fatto- di rimanere alle dipendenze della società uscente dall'appalto, dalla quale potrebbe, a titolo di esempio, rassegnare le dimissioni.
Inammissibile, dunque, per difetto di interesse, la domanda di “previa” cessazione del rapporto con
[...]
difettando un qualsiasi atto di recesso (licenziamento o dimissioni) proveniente dalle parti del CP_2 rapporto di lavoro che possa essere sottoposto al vaglio del giudicante.
Per risolvere la situazione offerta dalla continuità del rapporto di lavoro del ricorrente con CP_2
(ancora in essere alla data della pronuncia), in assenza di una situazione di incertezza provocata da un inadempimento imputabile al datore o al lavoratore, con il riconoscimento che la società non sarebbe in grado di ricollocarlo (pag. 16 del ricorso), non può essere emessa una pronuncia giudiziale, avendo le parti del rapporto, nell'ottica dell'autonomia contrattuale, la possibilità di addivenire alla cessazione, concordata o meno.
Né dalla invocata pronuncia giudiziale, per i motivi anzidetti sul rifiuto all'assunzione alle dipendenze di discenderebbe in concreto un effetto favorevole per il ricorrente, che si troverebbe ad essere CP_1 privo di occupazione.
Per questi motivi
, non resta che rigettare la domanda principale in quanto infondata in fatto e in diritto, mentre deve essere dichiarata inammissibile la “previa” cessazione del rapporto con il datore di lavoro, per come formulata nelle conclusioni del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti di entrambe le resistenti e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal
D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
Pag. 7 di 10 La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso di in quanto infondato in fatto e in diritto;
Persona_1
2) dichiara altresì inammissibile la domanda di cessazione del rapporto con CP_2
3) condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuna parte resistente delle spese di lite, che liquida, per ciascuna parte, in complessivi € 2.600,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 18 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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