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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/12/2025, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3303/2023 R.G.
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...]nella Traversa Muragliamele n. 46, elettivamente domiciliato in
Siracusa, Viale S. Panagia, presso lo studio dell'Avv. Maria Tabacco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti -ricorrente-
CONTRO
(C.F. ) nato ad [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Floridia, Via
Vincenzo Bellini n. 66, rapp. e dif. dall'avv. Giuliano Antonino, giusta procura allegata in atti (ammesso al G.P.) -resistente -
(C.F. nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
4.06.1987, residente in [...];
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._4
residente in [...]di Licata;
(C.F. , nato a [...] l'[...] Controparte_4 C.F._5
residente in [...]
(C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_5 C.F._6
residente in [...], Contrada Piano di Marco, scala B;
C.F. ), nato a [...], l'[...] e CP_6 C.F._7
ivi residente in c. da Piano di Marco s.n.c. -resistenti contumaci-
OGGETTO: usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato ha citato in Parte_1
giudizio , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e nella qualità di chiamati all'eredità di Controparte_5 CP_7 Parte_2
per ivi sentire dichiarare, in suo favore, l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione della proprietà del terreno sito in Siracusa, c.da Muragliamele n. 46, int. 45
e riportato nel NCT alla partita 61013, foglio 35, particella 83 in suo favore.
A tal fine, esponeva di aver esercitato il possesso continuato, pacifico e pubblico, per oltre venti anni del menzionato terreno provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso e sostenendone i relativi costi;
di aver trasformato il fabbricato rurale annesso al detto terreno agricolo nella propria civile abitazione, subendo per tali motivi un procedimento di accertamento per violazione urbanistica e che gli odierni convenuti non hanno inteso accettare l'eredità della sig.ra in quanto a Parte_3
conoscenza che l'immobile oggetto del giudizio era di fatto in suo possesso.
Si costituiva in giudizio figlio dell'odierno ricorrente e della sig.ra Controparte_1 [...]
il quale ha istato per l'accoglimento, in costanza dei presupposti, della Parte_2
domanda spiegata dal ricorrente. Regolarmente citati, invece, gli altri convenuti non si sono costituiti e, pertanto, venivano dichiarati contumaci. A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione delegata, il giudizio è proseguito con l'escussione della prova testimoniale, ammessa con ordinanza del 15.05.2024, conclusa la quale,
pag. 2/5 all'udienza del 3.12.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso che ci occupa, parte ricorrente ha asserito: di esercitare il possesso esclusivo,
indisturbato e interrotto del terreno che intende usucapire da oltre venti anni e,
comunque, dal momento dell'acquisto dello stesso da parte di nel Parte_2
2001, e di aver costruito un fabbricato di sua proprietà insistente sul detto terreno.
In primo luogo, è da rilevarsi che ha allegato in atti una semplice visura Parte_1
catastale dalla quale si evince che il terreno sito in Siracusa, c.da Muragliamele n. 46,
int. 45 e riportato nel NCT alla partita 61013, foglio 35, particella 83, risulta di piena proprietà della sig.ra che, a sua volta, lo aveva acquistato nel 2001 Parte_2
giusta atto di compravendita del 22.01.2001 rogato dal Notaio dott. e Persona_1
registrato al n. di rep. 47773 in data 1.2.2001.
Tale visura, tuttavia, non può ritenersi sufficiente, posta la necessarietà della produzione della certificazione ipocatastale al fine di verificare la sussistenza di trascrizioni e iscrizioni a favore e contro il soggetto intestatario del bene e relative allo stesso, o in alternativa di una relazione notarile ultraventennale che dia conto di iscrizioni e trascrizioni.
Sul punto, è da precisarsi che la produzione del certificato ipocatastale è giustificata dalla natura personale e non reale del sistema di pubblicità dei registri immobiliari, e alla cui produzione è riservata una maggiore efficacia probatoria rispetto alla mera documentazione catastale.
pag. 3/5 Inoltre, stante l'efficacia retroattiva dell'intervenuto acquisto della proprietà a titolo originario per usucapione, l'estinzione delle iscrizioni pregiudizievoli contro il proprietario risultante dai registri immobiliari risultano opponibili erga omnes ai creditori ipotecari, titolari di diritto reale sull'immobile oggetto della domanda di usucapione, i quali devono considerarsi litisconsorti necessari del relativo giudizio.
Invero, la mancata allegazione nel giudizio di usucapione della documentazione sopra menzionata determina una significativa incertezza sulla sussistenza o meno di vincoli relativamente al bene oggetto del presente giudizio e sulla eventuale individuazione di creditori, litisconsorti necessari pretermessi.
Considerato, dunque, che soltanto la completa documentazione ipocatastale è in grado di fugare ogni dubbio sui soggetti passivamente legittimati in ordine alla domanda spiegata nel presente giudizio, e di conseguenza garantire l'integrità del contraddittorio instaurato e l'assenza di altri soggetti interessati dalla domanda. "... In tal senso si deve ritenere che la documentazione che deve necessariamente depositarsi al fine di consentire l'integrità del contraddittorio con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari e le verifiche necessarie sulla qualità del bene rivendicato è la medesima documentazione che occorre al creditore procedente (oltre al titolo esecutivo) per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore alla stregua di quanto previsto dall'art. 567 c.p.c., ossia l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile o, alternativamente, un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;
documentazione, quella indicata, per l'appunto necessaria a verificare che le parti evocate in giudizio siano gli pag. 4/5 effettivi proprietari dell'immobile e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari.
Per vero, le visure catastali degli immobili di causa prodotte dall'attrice, pur rilevanti ai fini dell'individuazione degli elementi identificativi dei beni, non sono comunque idonee a provare l'attuale titolarità degli stessi in capo ai convenuti, né a verificare l'esistenza di altri soggetti titolari di diritti reali minori sull'immobile e, pertanto,
l'integrità del contraddittorio. ..." (cfr. TRIBUNALE di TIVOLI, Sentenza n.
1775/2018 del 20-12-2018).
Rilevato, che tali accertamenti sono verificabili esclusivamente a seguito dell'analisi di tale documentazione e che la stessa non è stata prodotta in atti dal ricorrente a supporto della propria domanda volta all'accertamento della proprietà ex art. 1158 del Codice
civile, ciò comporta l'improcedibilità della stessa. L'esito del giudizio, anche alla luce della mancata opposizione dell'unico convenuto costituitosi in giudizio, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, mentre si dichiarano irripetibili le spese nei confronti dei convenuti rimasti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro,
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3303/2023 R.G., rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara improcedibile la domanda spiegata da;
Parte_1
-Compensa le spese nei confronti del convenuto costituito in giudizio;
-dichiara irripetibili le spese nei confronti dei convenuti rimasti contumaci.
Così è deciso in Siracusa il 13.12.2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Todaro
pag. 5/5
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3303/2023 R.G.
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...]nella Traversa Muragliamele n. 46, elettivamente domiciliato in
Siracusa, Viale S. Panagia, presso lo studio dell'Avv. Maria Tabacco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti -ricorrente-
CONTRO
(C.F. ) nato ad [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Floridia, Via
Vincenzo Bellini n. 66, rapp. e dif. dall'avv. Giuliano Antonino, giusta procura allegata in atti (ammesso al G.P.) -resistente -
(C.F. nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
4.06.1987, residente in [...];
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._4
residente in [...]di Licata;
(C.F. , nato a [...] l'[...] Controparte_4 C.F._5
residente in [...]
(C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_5 C.F._6
residente in [...], Contrada Piano di Marco, scala B;
C.F. ), nato a [...], l'[...] e CP_6 C.F._7
ivi residente in c. da Piano di Marco s.n.c. -resistenti contumaci-
OGGETTO: usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato ha citato in Parte_1
giudizio , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e nella qualità di chiamati all'eredità di Controparte_5 CP_7 Parte_2
per ivi sentire dichiarare, in suo favore, l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione della proprietà del terreno sito in Siracusa, c.da Muragliamele n. 46, int. 45
e riportato nel NCT alla partita 61013, foglio 35, particella 83 in suo favore.
A tal fine, esponeva di aver esercitato il possesso continuato, pacifico e pubblico, per oltre venti anni del menzionato terreno provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso e sostenendone i relativi costi;
di aver trasformato il fabbricato rurale annesso al detto terreno agricolo nella propria civile abitazione, subendo per tali motivi un procedimento di accertamento per violazione urbanistica e che gli odierni convenuti non hanno inteso accettare l'eredità della sig.ra in quanto a Parte_3
conoscenza che l'immobile oggetto del giudizio era di fatto in suo possesso.
Si costituiva in giudizio figlio dell'odierno ricorrente e della sig.ra Controparte_1 [...]
il quale ha istato per l'accoglimento, in costanza dei presupposti, della Parte_2
domanda spiegata dal ricorrente. Regolarmente citati, invece, gli altri convenuti non si sono costituiti e, pertanto, venivano dichiarati contumaci. A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione delegata, il giudizio è proseguito con l'escussione della prova testimoniale, ammessa con ordinanza del 15.05.2024, conclusa la quale,
pag. 2/5 all'udienza del 3.12.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso che ci occupa, parte ricorrente ha asserito: di esercitare il possesso esclusivo,
indisturbato e interrotto del terreno che intende usucapire da oltre venti anni e,
comunque, dal momento dell'acquisto dello stesso da parte di nel Parte_2
2001, e di aver costruito un fabbricato di sua proprietà insistente sul detto terreno.
In primo luogo, è da rilevarsi che ha allegato in atti una semplice visura Parte_1
catastale dalla quale si evince che il terreno sito in Siracusa, c.da Muragliamele n. 46,
int. 45 e riportato nel NCT alla partita 61013, foglio 35, particella 83, risulta di piena proprietà della sig.ra che, a sua volta, lo aveva acquistato nel 2001 Parte_2
giusta atto di compravendita del 22.01.2001 rogato dal Notaio dott. e Persona_1
registrato al n. di rep. 47773 in data 1.2.2001.
Tale visura, tuttavia, non può ritenersi sufficiente, posta la necessarietà della produzione della certificazione ipocatastale al fine di verificare la sussistenza di trascrizioni e iscrizioni a favore e contro il soggetto intestatario del bene e relative allo stesso, o in alternativa di una relazione notarile ultraventennale che dia conto di iscrizioni e trascrizioni.
Sul punto, è da precisarsi che la produzione del certificato ipocatastale è giustificata dalla natura personale e non reale del sistema di pubblicità dei registri immobiliari, e alla cui produzione è riservata una maggiore efficacia probatoria rispetto alla mera documentazione catastale.
pag. 3/5 Inoltre, stante l'efficacia retroattiva dell'intervenuto acquisto della proprietà a titolo originario per usucapione, l'estinzione delle iscrizioni pregiudizievoli contro il proprietario risultante dai registri immobiliari risultano opponibili erga omnes ai creditori ipotecari, titolari di diritto reale sull'immobile oggetto della domanda di usucapione, i quali devono considerarsi litisconsorti necessari del relativo giudizio.
Invero, la mancata allegazione nel giudizio di usucapione della documentazione sopra menzionata determina una significativa incertezza sulla sussistenza o meno di vincoli relativamente al bene oggetto del presente giudizio e sulla eventuale individuazione di creditori, litisconsorti necessari pretermessi.
Considerato, dunque, che soltanto la completa documentazione ipocatastale è in grado di fugare ogni dubbio sui soggetti passivamente legittimati in ordine alla domanda spiegata nel presente giudizio, e di conseguenza garantire l'integrità del contraddittorio instaurato e l'assenza di altri soggetti interessati dalla domanda. "... In tal senso si deve ritenere che la documentazione che deve necessariamente depositarsi al fine di consentire l'integrità del contraddittorio con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari e le verifiche necessarie sulla qualità del bene rivendicato è la medesima documentazione che occorre al creditore procedente (oltre al titolo esecutivo) per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore alla stregua di quanto previsto dall'art. 567 c.p.c., ossia l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile o, alternativamente, un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;
documentazione, quella indicata, per l'appunto necessaria a verificare che le parti evocate in giudizio siano gli pag. 4/5 effettivi proprietari dell'immobile e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari.
Per vero, le visure catastali degli immobili di causa prodotte dall'attrice, pur rilevanti ai fini dell'individuazione degli elementi identificativi dei beni, non sono comunque idonee a provare l'attuale titolarità degli stessi in capo ai convenuti, né a verificare l'esistenza di altri soggetti titolari di diritti reali minori sull'immobile e, pertanto,
l'integrità del contraddittorio. ..." (cfr. TRIBUNALE di TIVOLI, Sentenza n.
1775/2018 del 20-12-2018).
Rilevato, che tali accertamenti sono verificabili esclusivamente a seguito dell'analisi di tale documentazione e che la stessa non è stata prodotta in atti dal ricorrente a supporto della propria domanda volta all'accertamento della proprietà ex art. 1158 del Codice
civile, ciò comporta l'improcedibilità della stessa. L'esito del giudizio, anche alla luce della mancata opposizione dell'unico convenuto costituitosi in giudizio, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, mentre si dichiarano irripetibili le spese nei confronti dei convenuti rimasti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro,
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3303/2023 R.G., rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara improcedibile la domanda spiegata da;
Parte_1
-Compensa le spese nei confronti del convenuto costituito in giudizio;
-dichiara irripetibili le spese nei confronti dei convenuti rimasti contumaci.
Così è deciso in Siracusa il 13.12.2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Todaro
pag. 5/5