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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 11/06/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1615/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1615/2023 promossa da:
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. TOMASSINI STEFANIA giusta procura in atti;
attore contro
( e per essa la mandataria in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. FILESI MARCO giusta procura in atti;
convenuto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società spiegava di aver proposto, avanti al CP_1
Tribunale di Roma, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.18769/2014 - con il quale ad istanza della società le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di Euro Controparte_4
75.496,96 oltre spese di procedimento monitorio a titolo di canoni scaduti nell'ambito di un contratto di leasing risoltosi nel 2013. Aggiungeva che poiché il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9984/2017, respingeva l'opposizione, la società opposta - sulla base del decreto ingiuntivo Controparte_4
n.18769/2014, divenuto esecutivo, in data 10/11/2017- Reg. generale n. 7806- Reg. Particolare n. 1176
- iscriveva ipoteca giudiziale sui diversi immobili di proprietà della società aventi un CP_1
valore complessivo di oltre 1.000.000 di Euro.
Tuttavia, con sentenza resa in data 22/11/2021 n. 7732/2021 la Corte di Appello di Roma, revocava il decreto ingiuntivo n. 18769/2014 emesso dal Tribunale di Roma senza statuire alcunchè a titolo di condanna della con la conseguenza che quest'ultima società riteneva di aver diritto alla CP_1
cancellazione della ipoteca, lamentando, comunque, la responsabilità della creditrice per aver iscritto pagina 1 di 4 ipoteca su un patrimonio immobiliare del valore di 1 milione di euro per un credito di appena 100 mila euro. Adiva, dunque, l'intestato Tribunale e concludeva chiedendo “1) accertare e dichiarare, per tutti
i motivi esposti in narrativa, l'illegittimità della persistente iscrizione ipotecaria sui beni della ricorrente in forza del decreto ingiuntivo n. 18769/2014 del Tribunale di Roma, in Controparte_1
favore della ora , revocato con sentenza della Corte di Appello Controparte_4 CP_2 di Roma n. 7732/2021 passata in giudicato e per l'effetto ordinare la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta con nota di iscrizione - reg. gen. 7806 – reg. part. 1176 – del 10/11/2017 con ordine al Conservatore e suo esonero da responsabilità; 2) condannare la convenuta al CP_2
risarcimento dei danni subiti dalla società ricorrente in conseguenza della persistente CP_1
illegittima iscrizione ipotecaria, su beni immobili di valore di oltre 1.000.00 di Euro nella misura che verrà ritenuta di giustizia anche da liquidarsi ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. IN VIA SUBORDINATA, e salvo gravame: 1) disporre la riduzione dell'iscrizione ipotecaria su beni immobili di proprietà della ricorrente ai sensi del combinato disposto dagli articoli 2872 e 2875 c.c.: 2) condannare CP_1
la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla società ricorrente in CP_2 CP_1
conseguenza della persistente illegittima iscrizione ipotecaria, su beni immobili di valore di oltre
1.000.00 di Euro nella misura che verrà ritenuta di giustizia anche da liquidarsi ai sensi dell'art. 96
c.p.c.. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”.
Si costituiva in giudizio la società spiegando di aver acquistato i crediti di Controparte_2
ed affermando che, dalla lettura della sentenza della Corte di Appello n. 7732/2021, era facile CP_4
evincere come la fosse comunque creditrice a seguito della rideterminazione del credito CP_1 effettuata dalla Corte di Appello. Contestava l'esistenza di comportamenti scorretti posto che la stessa aveva iscritto ipoteca di terzo grado e concludeva chiedendo “1)previa declaratoria, incidenter tantum, della insussistenza dei presupposti di cui all'art. 281 decies cpc, tali da comportare la necessaria prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario;
2)fissata e quindi l'udienza di cui all'art. 183 cpc, dalla quale fare decorrere i termini di cui all'art. 171 tec cpc;
rimesso infine al Magistrato designato alla trattazione, ogni diverso ed ulteriore provvedimento tale da consentire la trattazione con il rito ordinario;
3)Rigettare tutte le domande della parte attrice, giacchè inammissibili ed infondate in fatto e diritto, oltre che non provate;
4) con la condanna della al pagamento CP_1
delle spese e dei compensi di giudizio”.
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era rinviato per la discussione e, mutato il giudice istruttore, era fissata l'udienza del 30 maggio 2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito della stessa, era depositata la presente sentenza mediante “consolle del magistrato”.
La domanda è fondata ed andrà accolta.
pagina 2 di 4 È pacifico tra le parti che la società ora , iscriveva ipoteca Controparte_4 CP_2
sugli immobili della ricorrente sulla base del decreto ingiuntivo n.18769/2014 con il quale la CP_1
era stata condannata a pagare alla la complessiva somma di Euro 75.496,96 oltre Controparte_4 spese di procedimento monitorio a titolo di canoni scaduti nell'ambito di un contratto di leasing risoltosi nel 2013. È altresì pacifico che il citato decreto ingiuntivo era revocato con la sentenza della
Corte di Appello di Roma n. 7732/2021 che, all'esito della revoca, non rideterminava alcun credito e non condannava la al pagamento di alcuna somma in favore della ora CP_1 Controparte_4
. CP_2
Alla luce di quanto sopra, dunque, non può essere revocata in dubbio la circostanza per cui, a seguito della revoca del decreto ingiuntivo n. 18769/2014, costituente titolo per l'iscrizione dell'ipoteca,
l'odierna resistente non ha alcun titolo, ai sensi dell'art. 2818 c.c., idoneo a mantenere l'ipoteca già iscritta in virtù del decreto ingiuntivo oggi decaduto.
D'altro canto, nel corso del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo avanti – prima al
Tribunale e, poi – alla Corte di Appello di Roma, l'opposta (ora ) non Controparte_4 CP_2
formulava alcuna domanda di diversa quantificazione del dedotto credito azionato in via monitoria né richiedeva la condanna ad ulteriori crediti, cosicchè correttamente la Corte d'Appello di Roma, revocando il decreto ingiuntivo opposto, non condannava la società al pagamento di una CP_1
somma diversa, determinata ed esigibile, valida ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2818 c.c. per la persistenza dell'iscrizione ipotecaria compiuta in virtù del titolo revocato.
Alla luce di quanto sopra, l'iscrizione ipotecaria Reg. generale n. 7806- Reg. Particolare n. 1176 effettuata in data 10.11.2017 andrà cancellata.
Non potrà essere accolta, invece, in assenza di prova dell'esistenza di un effettivo danno, la richiesta di condanna al risarcimento avanzata dalla ricorrente.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1615 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta con nota di iscrizione - reg. gen. 7806 – reg. part. 1176 – del 10/11/2017 con ordine al Conservatore
e suo esonero da responsabilità;
pagina 3 di 4 - Rigetta la domanda di risarcimento.
- condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 4300,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 11 giugno 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1615/2023 promossa da:
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. TOMASSINI STEFANIA giusta procura in atti;
attore contro
( e per essa la mandataria in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. FILESI MARCO giusta procura in atti;
convenuto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società spiegava di aver proposto, avanti al CP_1
Tribunale di Roma, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.18769/2014 - con il quale ad istanza della società le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di Euro Controparte_4
75.496,96 oltre spese di procedimento monitorio a titolo di canoni scaduti nell'ambito di un contratto di leasing risoltosi nel 2013. Aggiungeva che poiché il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9984/2017, respingeva l'opposizione, la società opposta - sulla base del decreto ingiuntivo Controparte_4
n.18769/2014, divenuto esecutivo, in data 10/11/2017- Reg. generale n. 7806- Reg. Particolare n. 1176
- iscriveva ipoteca giudiziale sui diversi immobili di proprietà della società aventi un CP_1
valore complessivo di oltre 1.000.000 di Euro.
Tuttavia, con sentenza resa in data 22/11/2021 n. 7732/2021 la Corte di Appello di Roma, revocava il decreto ingiuntivo n. 18769/2014 emesso dal Tribunale di Roma senza statuire alcunchè a titolo di condanna della con la conseguenza che quest'ultima società riteneva di aver diritto alla CP_1
cancellazione della ipoteca, lamentando, comunque, la responsabilità della creditrice per aver iscritto pagina 1 di 4 ipoteca su un patrimonio immobiliare del valore di 1 milione di euro per un credito di appena 100 mila euro. Adiva, dunque, l'intestato Tribunale e concludeva chiedendo “1) accertare e dichiarare, per tutti
i motivi esposti in narrativa, l'illegittimità della persistente iscrizione ipotecaria sui beni della ricorrente in forza del decreto ingiuntivo n. 18769/2014 del Tribunale di Roma, in Controparte_1
favore della ora , revocato con sentenza della Corte di Appello Controparte_4 CP_2 di Roma n. 7732/2021 passata in giudicato e per l'effetto ordinare la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta con nota di iscrizione - reg. gen. 7806 – reg. part. 1176 – del 10/11/2017 con ordine al Conservatore e suo esonero da responsabilità; 2) condannare la convenuta al CP_2
risarcimento dei danni subiti dalla società ricorrente in conseguenza della persistente CP_1
illegittima iscrizione ipotecaria, su beni immobili di valore di oltre 1.000.00 di Euro nella misura che verrà ritenuta di giustizia anche da liquidarsi ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. IN VIA SUBORDINATA, e salvo gravame: 1) disporre la riduzione dell'iscrizione ipotecaria su beni immobili di proprietà della ricorrente ai sensi del combinato disposto dagli articoli 2872 e 2875 c.c.: 2) condannare CP_1
la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla società ricorrente in CP_2 CP_1
conseguenza della persistente illegittima iscrizione ipotecaria, su beni immobili di valore di oltre
1.000.00 di Euro nella misura che verrà ritenuta di giustizia anche da liquidarsi ai sensi dell'art. 96
c.p.c.. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”.
Si costituiva in giudizio la società spiegando di aver acquistato i crediti di Controparte_2
ed affermando che, dalla lettura della sentenza della Corte di Appello n. 7732/2021, era facile CP_4
evincere come la fosse comunque creditrice a seguito della rideterminazione del credito CP_1 effettuata dalla Corte di Appello. Contestava l'esistenza di comportamenti scorretti posto che la stessa aveva iscritto ipoteca di terzo grado e concludeva chiedendo “1)previa declaratoria, incidenter tantum, della insussistenza dei presupposti di cui all'art. 281 decies cpc, tali da comportare la necessaria prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario;
2)fissata e quindi l'udienza di cui all'art. 183 cpc, dalla quale fare decorrere i termini di cui all'art. 171 tec cpc;
rimesso infine al Magistrato designato alla trattazione, ogni diverso ed ulteriore provvedimento tale da consentire la trattazione con il rito ordinario;
3)Rigettare tutte le domande della parte attrice, giacchè inammissibili ed infondate in fatto e diritto, oltre che non provate;
4) con la condanna della al pagamento CP_1
delle spese e dei compensi di giudizio”.
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era rinviato per la discussione e, mutato il giudice istruttore, era fissata l'udienza del 30 maggio 2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito della stessa, era depositata la presente sentenza mediante “consolle del magistrato”.
La domanda è fondata ed andrà accolta.
pagina 2 di 4 È pacifico tra le parti che la società ora , iscriveva ipoteca Controparte_4 CP_2
sugli immobili della ricorrente sulla base del decreto ingiuntivo n.18769/2014 con il quale la CP_1
era stata condannata a pagare alla la complessiva somma di Euro 75.496,96 oltre Controparte_4 spese di procedimento monitorio a titolo di canoni scaduti nell'ambito di un contratto di leasing risoltosi nel 2013. È altresì pacifico che il citato decreto ingiuntivo era revocato con la sentenza della
Corte di Appello di Roma n. 7732/2021 che, all'esito della revoca, non rideterminava alcun credito e non condannava la al pagamento di alcuna somma in favore della ora CP_1 Controparte_4
. CP_2
Alla luce di quanto sopra, dunque, non può essere revocata in dubbio la circostanza per cui, a seguito della revoca del decreto ingiuntivo n. 18769/2014, costituente titolo per l'iscrizione dell'ipoteca,
l'odierna resistente non ha alcun titolo, ai sensi dell'art. 2818 c.c., idoneo a mantenere l'ipoteca già iscritta in virtù del decreto ingiuntivo oggi decaduto.
D'altro canto, nel corso del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo avanti – prima al
Tribunale e, poi – alla Corte di Appello di Roma, l'opposta (ora ) non Controparte_4 CP_2
formulava alcuna domanda di diversa quantificazione del dedotto credito azionato in via monitoria né richiedeva la condanna ad ulteriori crediti, cosicchè correttamente la Corte d'Appello di Roma, revocando il decreto ingiuntivo opposto, non condannava la società al pagamento di una CP_1
somma diversa, determinata ed esigibile, valida ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2818 c.c. per la persistenza dell'iscrizione ipotecaria compiuta in virtù del titolo revocato.
Alla luce di quanto sopra, l'iscrizione ipotecaria Reg. generale n. 7806- Reg. Particolare n. 1176 effettuata in data 10.11.2017 andrà cancellata.
Non potrà essere accolta, invece, in assenza di prova dell'esistenza di un effettivo danno, la richiesta di condanna al risarcimento avanzata dalla ricorrente.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1615 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta con nota di iscrizione - reg. gen. 7806 – reg. part. 1176 – del 10/11/2017 con ordine al Conservatore
e suo esonero da responsabilità;
pagina 3 di 4 - Rigetta la domanda di risarcimento.
- condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 4300,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 11 giugno 2025
Il Giudice
Enza Foti
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