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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 18/06/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1392/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BIELLA nella persona del Giudice dott. Emanuele Migliore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. – domanda di pagamento somme per prestazioni d'opera oggetto di appalto - promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, p. iva , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. EF Pagani del foro di Biella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura telematica in calce all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo telematico con chiamata in giudizio di terzo
Parte attrice opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, p.iva Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabrina Cerini e Marco Gorla ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da procura telematica in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Parte convenuta opposta
***
CONCLUSIONI
(come da provvedimento in data 21.12.2024)
Parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA PREGIUDIZIALE:
- considerata l'incertezza degli orientamenti giurisprudenziali, in particolare di merito, al riguardo, autorizzare la chiamata in causa, gia' comunque fatta con il presente atto, del terzo, Sig. CP_2
pagina 1 di 19 , ut supra, se del caso, ove ritenuto necessario, con spostamento della prima udienza ex art. Per_1
269 cpc;
- dichiarare la nullita' del decreto ingiuntivo opposto per inammissibilita' del ricorso monitorio introduttivo, perche' proposto avanti a Giudice gia' dichiaratosi incompetente per lo stesso con sentenza passato in giudicato e per violazione del divieto di c.d. abuso del processo, come meglio illustrato in narrativa;
- sempre in via pregiudiziale, non concedere, ove ve ne sia avversaria richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui alla narrativa ed essendo in particolare l'opposizione fondata su prova scritta;
NEL MERITO ED IN VIA RICONVENZIONALE:
-previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare che nulla e' dovuto dalla a Parte_1 per le asserite e negate prestazioni di cui alle fatture monitoriamente azionate ex Controparte_1 adverso e, in via riconvenzionale, operata la compensazione tra reciproci debiti e crediti come esposto nella parte narrativa, condannare in persona del suo legale rappresentante, al Controparte_1 pagamento della somma di €. 25.051,08, ovvero di quella diversa che verra' accertata in corso di causa, oltre interessi moratori ex D. Lvo 231/02 dal dovuto al saldo.
In ogni caso, con eventuale compensazione dei reciproci crediti sino a concorrenza.
-Nel denegato caso di condanna dell'opponente al pagamento di qualsivoglia somma Parte_1 sulla base delle fatture ex adverso monitoriamente azionate, dichiarare tenuto e condannare il Sig.
a tenere indenne e manlevare la stessa dal pagamento predetto. Controparte_3
Con vittoria di spese, diritti e onorari, rimb. forf.rio 15 % , Ca e Iva.
In via istruttoria: riservata ogni istanza istruttoria alla luce delle avversarie Difese.
Come integrate con note difensive scritte dep. in data 12.12.2024
“in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale di parte convenuta opposta per i motivi di cui alle note di trattazione scritta del 14/4/22;
- in via istruttoria, si insiste nell'istanza di ammissione dei capitoli non ammessi di cui alla propria memoria ex art. 183 n. 2 cpc, in particolare rilevandosi che i capitoli 6, 7, 9 e 10 non sembrano generici e valutativi”.
Parte convenuta opposta:
“NEL MERITO 1) previa ogni più opportuna declaratoria rigettarsi l'opposizione avversaria con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2) in ogni caso, previa ogni più opportuna declaratoria, ogni contraria eccezione e domanda disattesa, condannare parte opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di euro 233.112,13, o quella diversa somma che sarà ritenuta dovuta, eventualmente anche in via equitativa, oltre agli interessi moratori per il ritardo ex D.Lgs n 231/2002 dal dovuto al saldo.
3) Respingere la domanda riconvenzionale avversaria perché in fondata in fatto ed in diritto.
IN VIA RICONVENZIONALE: previa ogni più opportuna declaratoria, condannare parte opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di euro 31.120,00, dovuta per i titoli di cui in narrativa, o quella diversa somma che sarà ritenuta dovuta, eventualmente anche in via equitativa, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%. anche per la fase monitoria.
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 2 di 19 s'insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate nelle memorie 16 giugno 2022 e 8 luglio 2022”.
Entrambe le parti hanno chiesto la concessione del termine per il deposito degli atti difensivi finali ex art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che
- il presente procedimento ha ad oggetto un'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 483 emesso in data 4.11.2021 con il quale è stato ingiunto all'odierna parte attrice opponente il pagamento dell'importo di € 233.112,13, oltre oneri di legge, e che trae titolo in fatture per prestazioni svolte in favore di quest'ultima (“tornitura prima fase, su n. 341 corpi, trasporto, carico, scarico, installazione e disinstallazione di macchinari”);
- parte attrice opponente ha proposto la presente opposizione ex art. 645 c.p.c. esponendo, in sintesi, quanto segue:
• in via pregiudiziale, l'incompetenza per materia di questa Autorità giudiziaria per essere invece competente la sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Torino, come del resto già statuito da questo Tribunale, in diversa composizione, con la sentenza n. 181/2021 emessa su caso analogo al presente e, comunque, l'inammissibilità dell'odierna domanda monitoria, concretante un abuso del processo, perché “parte avversa non poteva proporre, con il nuovo ricorso per ingiunzione, la stessa domanda avanti allo stesso Tribunale di Biella, già dichiaratosi incompetente”;
• l'infondatezza della domanda monitoria in particolare, con riferimento alla fattura monitoriamente azionata n. 381/20, per non avere le parti mai “pattuito corrispettivo alcuno per il trasporto, l'installazione e la disinstallazione dei macchinari”, consegnati invece
“soltanto in conto visione, come risulta dai documenti di trasporto di e, in relazione alla CP_1 fattura n. 381/2019, per essere i macchinari ivi indicati di valore commerciale “di gran lunga inferiore” al costo delle lavorazioni e per essere state tali attività eseguite su incarico di tale sig.
il quale “ha agito quale amministratore di fatto della e si è Controparte_3 CP_1
ingerito anche nell'amministrazione della stessa opponente, avendo infatti inizialmente sottoscritto, quale parte promissaria acquirente, un contratto preliminare di cessione delle relative quote, tuttavia non conclusosi per inadempimento imputabile a quest'ultima;
pagina 3 di 19 • la sussistenza invece di un credito dell'odierna opponente per complessivi € 23.968,13, di cui è stata richiesta la condanna al pagamento in via riconvenzionale, come si vedrà meglio in prosieguo;
• la sussistenza, infine, dei presupposti per la chiamata in causa di quale Controparte_3
“amministratore di fatto della , per avere indotto l'odierna parte attrice opponente a CP_1 intraprendere l'operazione, oggetto della domanda monitoria, rivelatasi però del tutto antieconomica;
- parte convenuta opposta, tempestivamente costituitasi, ha invece chiesto il rigetto dell'opposizione proposta, rilevando, in sintesi:
• l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per materia, non avendo il Tribunale di Biella, in diversa composizione, “affatto illustrato di aver declinato la propria competenza ad emettere il decreto ingiuntivo” e non precludendo comunque una pronuncia in rito, ancorché passata in giudicato, la riproposizione della domanda in altro giudizio (cita Cass., n. 10641/2019, Cass., n.
341/2015, Cass., n. 7303/2012 e Cass., n. 22212/2004);
• l'infondatezza delle contestazioni ex adverso proposte in ordine all'asserita non debenza degli importi di cui alle fatture monitoriamente azionate, per tutte le ragioni che saranno meglio svolte in prosieguo;
• l'infondatezza della domanda riconvenzionale avversaria nonché del “contenuto delle fatture poste a base della stessa, frutto di un errore di fatturazione riportante un importo non dovuto per le quali controparte dovrà fornire la prova delle prestazioni effettuate, della commessa nonché della pattuizione dei prezzi esposti”;
• la sussistenza invece di un'ulteriore ragione di credito, oggetto di domanda riconvenzionale svolta nei confronti dell'odierna opponente, per il pagamento di prestazioni non in precedenza proposte con la domanda monitoria, nella specie indicate in “effettuazione di opere murarie e pulizia generale con riferimento al capannone di all'epoca dei fatti ridotto in condizioni Pt_1 disastrose”.
- con provvedimento in data 19.4.2022, sono state rigettate le richieste rispettivamente, di parte attrice opponente, di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo e, di parte convenuta opposta, di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto;
- il procedimento è stato istruito mediante l'espletamento di prove orali ed è stato infine trattenuto in decisione, stante il rigetto delle ulteriori istanze istruttorie dedotte dalle parti e l'impossibilità di pagina 4 di 19 definizione bonaria della vertenza, con provvedimento in data 21.12.2024, previa concessione dei termini per le difese finali ex art. 190 c.p.c.; considerato che
- la controversia può essere decisa senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, dovendo sul punto integralmente richiamarsi i provvedimenti in data 13.6.2023 e 8.4.2024;
A) in relazione all'eccezione di parte attrice opponente di incompetenza per materia e di inammissibilità della domanda per abuso del processo - rigetto
- l'eccezione pregiudiziale di incompetenza per materia non è accoglibile, potendo essere sul punto integralmente richiamato il provvedimento in data 19.4.2022 di rigetto dell'istanza di autorizzazione, come invece sollecitato dalla parte attrice opponente, alla chiamata in causa del terzo, nella specie del
“soggetto indicato come amministratore di fatto della convenuta opposta e ingeritosi nell'amministrazione anche della stessa attrice opponente”, e ciò in quanto, “non trattandosi di litisconsorte necessario”, le pretese creditorie nei confronti del predetto potranno “trovare adeguata definizione in altro giudizio, che peraltro appare appartenere alla competenza di altra autorità giurisdizionale”;
- non può del pari essere accolta l'eccezione di parte attrice opponente di inammissibilità della domanda monitoria per abuso del processo, in primo luogo, perché l'eventuale accertamento della responsabilità dell'amministratore di fatto è riferibile a questioni fattuali ultronee rispetto a quelle del presente procedimento, non ravvisandosi infatti un nesso di pregiudizialità necessaria, tale da imporre la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., tra il giudizio di accertamento della responsabilità dell'amministratore, anche di fatto, e il diverso giudizio di responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, di terzi soggetti, tra cui la stessa società, come nella specie;
- tale inammissibilità non è poi ravvisabile neppure in ragione dell'esistenza di un provvedimento, ancorché passato in giudicato, contenente una statuizione su una questione di rito, quale appunto la declaratoria di incompetenza di cui alla citata sentenza del Tribunale di Biella n. 181/2021, derivando infatti da tale tipologia di pronunciamento soltanto un giudicato cd. formale, con “effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata;
essa pertanto, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio”1;
B) in relazione all'opposizione proposta
pagina 5 di 19 - come sopra anticipato, nel corso del procedimento si è proceduto a espletare un'istruttoria orale, finalizzata all'accertamento dell'effettiva esecuzione delle attività, meglio descritte nelle fatture monitoriamente azionate;
- a questo punto, per maggiore comodità espositiva, si procederà a esaminare, per ciascuna delle fatture oggetto della pretesa monitoria2, le attività che hanno trovato riscontro all'esito dell'istruttoria orale svolta;
b.1 prestazioni di cui alla fattura n. 380/2019
- tale fattura reca l'importo complessivo di € 74.512,13 e quale descrizione dell'oggetto la “tornitura prima fase di inconel 625 saldato su nr. 431 corpi per vs. conto, come da disposizioni del sig.
[...] in accordo con il sig. fg valvole”; Per_2 Parte_2
- parte attrice opponente ha sul punto innanzitutto indicato che tali lavorazioni erano state procurate dal sig. “interessato all'andamento della essendo divenuto promissario acquirente a CP_2 Pt_1 novembre del 2017 dell'80 % delle quote sociali”, che aveva infatti “passato ad l'ordine di Pt_1 lavorazione fatto da FG Valvole a Petrol, riguardante n. 431 corpi” e che il corrispettivo di tali lavorazioni, da svolgersi in due fasi, “era stato verbalmente pattuito con il sig. in € 139,00 a CP_2 corpo per ogni fase di lavorazione e così complessivamente € 278 per ogni corpo”;
- ancora secondo la prospettazione di parte attrice opponente, “nel corso delle lavorazioni, tuttavia, le parti si rendevano conto che esse sarebbero avvenute sottocosto, considerato che i tempi occorrenti per le lavorazioni stesse erano superiori a quelli previsti” e che “pertanto il sig. riferiva di CP_2 avere ottenuto da FG AL il riconoscimento di un corrispettivo supplementare di € 110,00 a
pagina 6 di 19 corpo complessivi per entrambe le fasi di lavorazione e quindi avrebbe potuto fatturare a Pt_1 CP_1 un prezzo supplementare di € 108 (€ 54 per ogni fase di lavorazione;
così dunque complessivamente €
193 per ogni fase di lavorazione ed € 386 per entrambe le fasi), fatta salva l'applicazione ai primi n.
50 corpi dell'originario corrispettivo di € 139 per ogni fase di lavorazione”;
- rileva ancora parte attrice opponente che, dalla documentazione prodotta, residuerebbe invece un credito a proprio favore per l'importo quantomeno di € 23.968,13, avendo infatti inizialmente inviato in data 20.7.2018 “un prospetto riassuntivo, con l'indicazione delle relative fatture emesse”, assentito dall'odierna convenuta opposta con successiva comunicazione in data 24.7.2018, cui è seguita un'ulteriore mail, proveniente sempre dalla convenuta opposta, riportante un conteggio del dare e avere tra le due società e dal quale risulterebbe l'importo di cui sopra, a credito dell'odierna opponente;
- parte convenuta opposta ha contestato la fondatezza della ricostruzione avversaria, producendo a tal fine le comunicazioni pervenute dalla cliente finale, soc. FG AL, riportanti le istruzioni operative per la commessa e le direttive alle parti per l'emissione dei ddt, e precisando che
“l'intervento di era stato provocato dall'incapacità di Essevi a farvi fronte, come Controparte_1 attestato dalle numerose lamentele del committente”;
- ancora secondo la prospettazione di parte convenuta opposta, gli importi indicati nella predetta fattura corrispondono a quanto indicato dal Sig. di a (“il sig. Persona_2 Pt_1 CP_1 [...]
comunicò a che i corpi effettivamente lavorati da in prima lavorazione e Per_2 CP_1 Pt_1
seconda lavorazione erano 90. Pertanto da un totale di 431 corpi ne erano stati scalati 90, per un residuo totale di 341 corpi, esposti in fattura”), da intendersi in ogni caso congrui per essere stati
“conteggiati i puri costi di lavorazione, già in precedenza comunicati da e da questa non Pt_1
contestati, pari ad euro 179,11 euro a corpo (6 ore di lavoro per ogni corpo moltiplicato per il costo dipendenti pari ad euro 30 all'ora e non il costo, pattuito in precedenza con di euro 194,00 Pt_1 euro a corpo, che avrebbe comportato per un minimo margine di guadagno)”; CP_1
- ciò posto, dall'istruttoria orale e documentale è emerso che i prodotti lavorati dalla soc.
[...]
sono risultati essere di numero inferiore a quanto riportato in fattura (341); Controparte_1
- tale circostanza è stata infatti innanzitutto riferita dal teste che ha precisato Persona_2 di essere dipendente dell'attrice opponente dal 2017, di rivestire l'incarico di “responsabile di produzione”, di occuparsi “dell'ufficio tecnico di e, proprio in tale qualità, di essere a Pt_1
conoscenza delle circostanze in oggetto;
pagina 7 di 19 - tale teste ha quindi ricordato che, per quanto concerne le lavorazioni riportate sulla fattura n.
380/2019, “questo lavoro era stato subappaltato da ed eravamo stati incaricati come CP_1
di fare delle lavorazioni;
i prodotti sono delle valvole del settore petrolifero;
alla CP_1 Pt_1
arriva il pezzo grezzo poi da questo pezzo grezzo, seguendo un disegno dato dal cliente, lo seguivamo per fare delle lavorazioni;
in questo caso la lavorazione era in due parti, la prima era la preparazione
a riporto, quindi da grezzo a semilavorato, dopo questa prima fase i pezzi dovevano tornare a che li rendeva al cliente finale FG AL per fare delle lavorazioni intermedie di CP_1
saldatura; questa fase di sgrossatura è stata fatta su 431 pezzi;
sono a conoscenza del numero perché i pezzi sono entrati con bolle e noi all'interno abbiamo delle schede, lavoriamo in accordo alle normative europee per la tracciabilità dei prezzi;
i pezzi sono tornati ma solo 319, sono a conoscenza perché ho visto le bolle di carico, noi abbiamo lavorato 310 pezzi, la seconda fase è avvenuta dopo il riporto di saldatori;
non ricordo se i 9 pezzi li abbiamo resi non lavorati a causa dei difetti di saldatura;
questo era un ordine entrato da portato da che era la persona con Pt_1 Controparte_3 cui mi interfacciavo con […] Sono a conoscenza che la seconda fase di lavorazione, per 90 CP_1
corpi, siccome il cliente finale aveva urgenza la si era offerta di fare una parte di questa CP_1
lavorazione, circa un 20-25 % della lavorazione riferita alla seconda parte;
la seconda fase consiste in una pluralità di attività e tutte le fasi sono circa 15 e alcune di queste fasi, come detto, sono state dalla
PETROL e questo su 90 corpi”;
- per quanto concerne l'ammontare del corrispettivo pattuito per le lavorazioni relative alla seconda fase, ancora il predetto teste ha indicato che “c'è stata una riunione presso con il sig. Pt_1 CP_2
e questo a fine 2017; era stato stabilito che il corrispettivo per la prima fase era di € 139,00 e anche per la seconda;
poi a inizio 2018, siccome le lavorazioni erano gravose e il materiale di saldatura è difficile da lavorare eravamo ancora nella prima fase, stavamo facendo il lavoro in perdita e ho chiesto a di chiedere al suo cliente FG AL un aumento del corrispettivo, che è stato CP_2
portato a circa 190 euro a pezzo e per ogni fase e una parte dell'accordo prevedeva che i primi 50 pezzi, già fatturati, avrebbero mantenuto il prezzo inizialmente concordato e dal 51 avremmo pattuito il prezzo nuovo”;
- per quanto concerne poi la lavorazione effettuata da in ausilio dell'odierna attrice CP_1
opponente, ancora il teste al quale sono state esibite le fatture monitoriamente Per_2
azionate nel corso della deposizione, ha invero precisato che “la 380 potrebbe fare riferimento a quella parte di lavorazione della seconda fase che ho detto prima, ma alcune cose non mi tornano tipo la
pagina 8 di 19 lavorazione di 341 corpi mentre la parte di lavorazione fatta da era solo su 90 pezzi;
su 90 CP_1 pezzi non c'era stato un accordo su un prezzo ma questa lavorazione sarebbe stata gratuita da parte di perché era interessata ad acquistare aveva un compromesso di acquisto di CP_1 Pt_1 CP_1
e voleva trasformare da azienda che produce valvole ad azienda di lavorazioni per Pt_1 Pt_1
conto terzi;
a me ha sempre detto che avrebbe dato un aiuto a nel finire questo CP_2 Pt_1 lavoro;
la fattura l'ho vista perché è arrivata un anno e mezzo dopo la fine delle lavorazioni”;
- la non correttezza del numero delle lavorazioni effettuate da per quanto concerne la cd. CP_1
seconda fase e come invece riportato nella fattura n. 380/19, unitamente al concordato aumento del corrispettivo da riconoscere a sono stati confermati anche dalla teste , Pt_1 Tes_1
impiegata amministrativa presso dal 2016, e dalla teste di parte convenuta opposta Pt_1
, la quale ha precisato essere impiegata presso da circa Controparte_4 Controparte_1
tre, quattro anni;
- la teste ha infatti dichiarato che “io prendevo le direttive da perché Tes_1 CP_2
rispondevo a lui in quel periodo;
ci sentivamo tutti i giorni con sulla fatturazione;
confermo CP_2
che la seconda fase per quanto concerne 90 corpi sarebbe stata fatta da ma non sono mai CP_1
stata a conoscenza se dovevano fatturarci un corrispettivo per queste lavorazioni;
solo una parte della seconda fase è stata fatta da […] sono a conoscenza delle circostanze e ho dovuto fare le CP_1
fatture su indicazioni di questi prezzi, sempre su indicazioni di che mi ha detto che dovevano CP_2
essere fatturate allo stesso prezzo per entrambe le fasi di lavorazione, per euro 139,00 e successivamente ci siamo accorti che la situazione era più complessa e il corrispettivo è stato innalzato come indicato in fattura;
questo innalzamento mi è stato detto da e ho dovuto fare CP_2
adeguamento anche su fatture che avevo già fatto in precedenza ad eccezione di 50 pezzi;
per la fatturazione le direttive le ho prese da mi interfacciavo con la produzione quando mi CP_2 comunicavano che la merce era pronta”;
- la teste , che svolge la mansione di impiegata presso la convenuta opposta Controparte_4
come sopra anticipato, ha del pari indicato di non ricordare “con precisione se i corpi lavorati siano
341 però posso dire che questa lavorazione era stata concordata tra il sig. per la e Per_2 Pt_1
il sig. cliente finale di PETROL FG AL, e che per una sbagliata valutazione di Parte_2
prezzi e tempistiche potevamo dare una mano, noi nel senso di PETROL a Parte_3
ha dato una mano nel senso che ha fatto venire i suoi autisti, il sig. è il CP_2 CP_2
responsabile di produzione di ha fatto venire gli autisti di per eseguire Controparte_1 CP_1
pagina 9 di 19 delle lavorazioni su alcuni corpi, erano molti bancali, non so dire perché non li ho contati ma erano tanti. Ricordo che il sig. dava indicazioni al nostro tornitore su come lavorare questi corpi, CP_2 era un aiuto che dovevano dare a ma non era gratuito e questo è il motivo della fattura”3; Pt_1
- tali deposizioni, peraltro rese da testi di entrambe le parti, appaiono pertanto concludenti sul punto e possono essere recepite nella presente decisione;
- quanto riferito dai predetti testi ha in ogni caso trovato ulteriori elementi di riscontro nella documentazione depositata dalla parte attrice opponente, non oggetto peraltro di specifica e circostanziata contestazione da parte della convenuta opposta;
- in particolare, dalle seguenti comunicazioni intercorse a mezzo mail si evince quanto segue:
• con mail in data 20.7.2018, proveniente da e, per essa da , escussa Pt_1 Tes_1
come teste nel presente procedimento secondo quanto poco sopra riportato, è stato inviato uno
“schema riassuntivo” delle lavorazioni effettuate dall'attrice opponente, ove è indicata l'effettuazione della seconda lavorazione per n. 310 pezzi, per un importo pari ad € 57.130,00, con precisazione in calce che “l'ordine è di 431 pezzi di cui 100 hanno solo la prima lavorazione. Per entrambe le lavorazioni abbiamo fatturato i primi 50 pezzi a € 139,00 e i successivi a € 193,00. Con la ft. N. 22 del 31/03/2018 abbiamo fatturato adeguamento prezzo per 138 pezzi che erano stati inizialmente fatturati a € 139,00”4;
• con successiva comunicazione in data 24.7.2018, proveniente da e, per essa da tale CP_1
, è stato indicato che “i quantitativi tornano, l'unica cosa che non Persona_3 capiamo è l'emissione della fattura 22 del sovrapprezzo di € 54,00 per 138 corpi;
inoltre a risultava un prezzo di € 360,00 (1 e 2 lavorazione) mentre voi avete fatturato € CP_2
386,00”5;
• con comunicazione in data 25.7.2018, proveniente da e per essa sempre da Pt_1 [...]
, è dato riscontro alla precedente mail di - e ai dubbi circa la correttezza Tes_1 CP_1
pagina 10 di 19 della fatturazione ivi espressi – e precisato che “per la fatturazione dei corpi 8 900 io ho seguito
l'indicazione che i primi 50 pezzi di entrambe le lavorazioni avevano prezzo € 139,00 mentre quelle successivi € 193,00 ma siccome avevo già fatturato 138 corpi con il prezzo vecchio ho fatto la fattura n. 22 per conguaglio (€ 193,00 – 139,00 =54,00). Partendo dal presupposto che io non ho in mano il vostro ordine quello che mi risulta è che il prezzo iniziale che vi ha riconosciuto FG era di € 280,00 (prezzo per noi € 278,00) e in seguito l'adeguamento di €
110,00 (prezzo per noi € 108,00) quindi € 280,00 + € 110,00 = € 390,00 (noi vi abbiamo fatturato € 386,00)”6;
• con comunicazione in data 26.7.2018, proveniente da e per essa da , Pt_1 Tes_1
sempre a ulteriore riscontro della precedente mail di del 24.7.2018, è stato ancora CP_1 indicato che “ ha fatturato 50 corpi con il vecchio prezzo mentre 87 corpi 37 corpi Pt_1 CP_1
a € 108,00 che è la maggiorazione di prezzo da noi applicata 3.996,00 Per quanto riguarda il prezzo totale è giusto € 390,00 per ed € 386,00 per (se ti ricordi la differenza CP_1 Pt_1 doveva essere minima)”7;
- alla luce di quanto esposto, ritiene questo Tribunale che la domanda di parte convenuta opposta non possa trovare accoglimento sul punto, risultando processualmente accertato essere stata eseguita la seconda fase di lavorazione per un numero assai inferiore di prodotti, pari a circa 90, e per una parte soltanto della lavorazione, secondo quanto concordemente riferito dai testi escussi;
- ritiene ancora questo Tribunale che, contrariamente a quanto prospettato dalla parte attrice opponente, non sia però stata raggiunta la prova che tali lavorazioni avrebbero dovuto essere eseguite gratuitamente dall'odierna convenuta opposta;
- in particolare, si osserva che mancante è la prova dell'effettiva pattuizione dell'assenza di corrispettivo, trattandosi invece quest'ultimo di un elemento tipico del contratto di appalto8, nell'ambito del quale può infatti essere sussunta la presente fattispecie, desumibile dalla stessa definizione codicistica di cui all'art. 1655 c.c.9;
- il teste a invero solo genericamente affermato che tale “lavorazione sarebbe stata Per_2
gratuita da parte di perché interessata ad acquistare mentre la teste , CP_1 Pt_1 Tes_1
impiegata amministrativa presso si è limitata a riferire di “non essere mai stata a conoscenza Pt_1 se dovevano fatturarci un corrispettivo per queste lavorazioni”, pur confermando che “solo una seconda parte della seconda fase è stata fatta da ; CP_1
- tali affermazioni, peraltro connotate da aspetti valutativi, risultano in ogni caso sfornite di ulteriori e univoci riscontri documentali, come sarebbe stato necessario in ragione della gravosità che la pattuizione di gratuità determina per il complessivo equilibrio sinallagmatico delle prestazioni del contratto in oggetto, tipicamente oneroso;
- a questo punto, si osserva che, ancora dalle produzioni documentali dell'odierna opponente, nella specie dal contenuto della comunicazione a mezzo mail in data 6 agosto 2018, inviata da a CP_1
riportante un prospetto di “calcolo del sig. 10, ovvero dal soggetto indicato dai testi Pt_1 CP_2
quale responsabile della produzione della convenuta opposta, si evince l'indicazione di una somma, pari a complessivi € 21.318,44, da porre in detrazione dall'importo spettante a credito dell'odierna opponente;
- tale importo risulta pertanto verosimilmente attribuibile al costo della lavorazione, di spettanza dell'odierna convenuta opposta, limitata al 20-25 % delle attività costituenti la seconda fase della lavorazione e per il più limitato numero di corpi come emerso dall'istruttoria, secondo quanto del resto riconosciuto, ancorché in termini dubitativi, dalla stessa attrice opponente;
- né è stata fornita da parte della convenuta opposta una differente prospettazione, al di là di una generica allegazione di un presunto errore di fatturazione, rispetto al contenuto di tale documento, alla stessa comunque riconducibile;
- ne consegue che per l'attività oggetto della fattura n. 380/2019 può essere riconosciuto in favore di parte convenuta opposta il più limitato importo di € 21.318,44;
pagina 12 di 19 b.2 prestazioni di cui alla fattura n. 381/2019
- tale fattura reca l'importo complessivo di € 158.600,00 e, quale descrizione del suo oggetto, le spese di trasporto, carico e scarico di “foratrice duplo standard”, “tornio , “tornio DOOSAN”, CP_5
l'installazione e la disinstallazione del “CENTRO LAVORO MANDELLI” e l'attività di pulizia capannone Pt_1
- parte attrice opponente ha contestato la debenza di tali importi per essere i macchinari stati consegnati “da a soltanto in conto deposito e quindi restituiti da a partire dal CP_1 Pt_1 Pt_1 febbraio del 2019”, non avendo peraltro le parti mai pattuito alcun compenso per le attività di consegna, smontaggio e utilizzo dei macchinari, peraltro alcuni dei quali mai entrati in funzione “per vari problemi tecnici”, senza contare che “il valore commerciale di essi, per il caso di compravendita,
è di gran lunga inferiore a quello esposto nella predetta fattura n. 381/19 per il solo trasporto, installazione e disinstallazione, pari all'incredibile somma di € 130.000,00 oltre IVA, essendo invece stimabile in € 65.000,00 o, qualora le si ritirasse in blocco da un commerciante in € 30.000,00, trattandosi di macchinari di circa quarant'anni”;
- parte convenuta opposta ha invece contestato l'asserita mancanza di accordo tra le parti, risultando invece le operazioni fatturate, sorte “nell'ottica collaborativa tra le due aziende”, stante le difficoltà finanziarie in cui versava all'epoca dei fatti l'odierna attrice opponente, relative ai soli costi di
“preparazione al trasporto, trasporto e installazione in loco e non anche il corrispettivo dovuto per
l'installazione delle macchine”, da intendersi congrui anche perché “direttamente calcolati sulla base dei preventivi elaborati direttamente dalle case madri, vale a dire la per quanto riguarda la CP_6
e la per i torni V550 e Doosan V450”, comprensivi altresì dei “compensi CP_7 CP_8 CP_5
presenti nelle note spese dei tecnici relativi alle opere per rendere le macchine installabili, CP_1 pronte all'uso e per la successiva manutenzione pari ad Euro 19.250,00 ed oltre al costo per il trasporto, preparazione al trasporto e scarico della macchina Duplo”;
- dall'istruttoria orale è emersa innanzitutto l'effettiva esecuzione delle attività di carico e scarico presso lo stabilimento di a parte del personale di Pt_1 CP_1
- in particolare, tale circostanza è stata riferita dal teste , di professione Testimone_2
manutentore meccanico e autista presso dal 2017, sentito ex art. 257, primo Controparte_1 comma, c.p.c.11, il quale ha infatti ricordato che “sono a conoscenza delle attività di cui alla fattura n.
381/2019 perché ho eseguito personalmente quelle attività; io all'inizio, il primo lavoro che ho fatto
pagina 13 di 19 con i colleghi, ho fatto le preparazioni per le installazioni;
i miei colleghi sono stranieri e all'inizio abbiamo fatto per due giorni pulizia nel reparto di a Pray, era un'officina; eravamo io più Pt_1
altri tre dipendenti di che erano di nazionalità Bangladesh;
erano colleghi assunti presso CP_1
come produzione;
nel frattempo, altri miei colleghi di che sono indicati in fattura CP_1 CP_1
smontavano i quattro macchinari presso lo stabilimento dopo la pulizia abbiamo chiamato CP_1
un autotrasportatore e poi anche tramite un automezzo di proprietà che guidavo io, abbiamo CP_1
iniziato a fare il trasporto dei 4 macchinari;
il trasporto e il montaggio è durato circa una settimana, andavamo giù alla mattina verso le 7 e tornavamo alla sera verso le 17; mi ricordo che eravamo sempre in 4 dipendenti della ogni tanto si aggiungeva qualcuno, lo EF come leggo dalla CP_1 fattura;
ricordo che l'unico dipendente di che veniva a controllare e dirci dove mettere i Pt_1 macchinari era un certo , probabilmente ; Per_2 Per_2
- il teste responsabile della produzione di pur affermando Persona_2 Pt_1 inizialmente che “lo scarico dei macchinari è stato fatto da me e dal mio collega”, circostanza che appare peraltro non del tutto confacente alla mansione, non meramente operativa, rivestita dal teste, quale responsabile di produzione, ha nel corso della deposizione comunque dichiarato di riconoscere i nomi dei dipendenti riportati in fattura e che hanno acceduto ai locali dell'attrice opponente CP_1
(“non sono mai venuti cinque operatori contemporaneamente di il tornio puma è CP_1
macchinario piccolo che deve solo essere messo in loco e collegato;
questa attività è stata fatta da noi
e da alcuni dipendenti di mai tutti insieme;
mi ricordo il sig. , e di CP_1 Tes_3 Tes_4 Tes_5
che erano i tre che avevano competenza meccanica”); CP_1
- il teste , che ha precisato di svolgere la mansione di “tornitore -fresatore Testimone_6 presso dal 2014, ha sul punto riferito che “io mi ricordo che sono arrivati i macchinari che Pt_1
vengono riportati in fattura;
suppongo che i macchinari venissero dalla anche perché li ho visti CP_1
già in loco a Pray presso lo stabilimento i meccanici PETROL venivano magari in due o tre, Pt_1 all'inizio ogni giorno ma poi non più perché non funzionava”;
- per quanto concerne poi l'installazione del macchinario attività Parte_4 sempre riportata in fattura, ancora il teste ha ricordato che “l'installazione di Testimone_6
è stata fatta da me e da e da 2 o 3 meccanici della la Parte_5 Per_2 CP_1 taratura e l'allacciamento elettrico è stata fatta da mentre io e abbiamo dato una CP_1 Per_2
mano anche per movimentare i pezzi delle macchine, in particolare della e così anche per CP_7 la disinstallazione”;
pagina 14 di 19 - anche il teste pur rimarcando che uno solo dei macchinari è stato installato mentre Per_2
“due macchinari non sono mai stati installati e questo il macchinario e DOOSAN”, ha CP_9 dichiarato che “i macchinari e sono stati installati ma mai messi in CP_7 CP_10
funzione, perché il primo aveva problemi di funzionamento e il tornio era un macchinario vecchio che non aveva certificazione CEE e aveva problemi tecnici”;
- a questo punto si osserva che non appare circostanza ostativa al riconoscimento del compenso per l'attività di carico/scarico dei macchinari, di cui alla citata fattura, il mancato funzionamento dei macchinari, esulando ciò dal più limitato contenuto delle prestazioni svolte dall'odierna convenuta opposta e oggetto della richiesta di pagamento nel presente procedimento;
- gli importi indicati in fattura risultano poi congrui, tenuto a tal fine conto della documentazione depositata dalla parte convenuta opposta, nella specie consistente nelle fatture relative ai pagamenti, dalla stessa effettuati all'impresa di trasporto che ha curato la materiale consegna dei macchinari presso lo stabilimento di e dei valori espressi dalle case produttrici per il trasporto e installazione dei Pt_1
macchinari12;
- ritiene pertanto questo Tribunale che le attività di cui alla fattura n. 381/2019 abbiano trovato riscontro dall'istruttoria orale e documentale e possa quindi riconoscersi alla parte convenuta opposta un credito per complessivi € 158.600,00, di cui € 130.000,00 a titolo di capitale ed € 28.600,00 per
IVA;
C) in relazione alla domanda riconvenzionale di parte attrice opponente
- parte attrice opponente ha chiesto la condanna, in via riconvenzionale, dell'odierna convenuta opposta al pagamento di € 49.200,17 “quale residuo dovuto sulle fatture 36, 37, 48, 49 e 50 del 2018”, per € 8.947,48 “per lavorazioni relative dei corpi 8 900 eseguite nel luglio 2018 e non fatturate su richiesta arbitraria e illegittima del sig. , di € 915,00 “per lavorazioni eseguite a luglio 18 e CP_2
diverse da quelle riguardanti i corpi 8 900. Anche per esse aveva emesso soltanto delle fatture Pt_1 pro forma, a cui tuttavia non era seguita l'emissione di regolari fatture perché così espressamente e arbitrariamente richiesto dal e quindi per complessivi € 26.149,08, corrispondente alla CP_2 differenza tra la somma di € 59.062,65 dovuta da a ed € 32.913,57, corrispondente CP_1 Pt_1
a quanto dovuta da a “come risulta dallo scadenziario cliente trasmesso dalla Pt_1 CP_1 stessa con mail del 6/8/18”; CP_1
pagina 15 di 19 - parte convenuta opposta ha invece eccepito l'infondatezza di tale domanda e del “contenuto delle fatture poste a base della stessa, frutto di un errore di fatturazione riportante un importo non dovuto, per le quali controparte dovrà fornire la prova delle prestazioni effettuate, della commessa delle stesse nonché delle pattuizioni dei prezzi esposti”;
- ciò posto, ritiene questo Tribunale che, richiamando le considerazioni sopra svolte al paragrafo sub.
b.1, l'importo spettante alla parte attrice opponente debba essere rideterminato avuto riguardo alla somma riconosciuta a quest'ultima dovuta e riportata nel prospetto di “calcolo del Sig. , CP_2
descritto dai testi essere il responsabile della produzione di trasmesso dalla parte convenuta CP_1
opposta13;
- in tale documento è infatti riconosciuto, per quanto concerne le lavorazioni effettuate sui corpi oggetto della commessa su incarico della cliente della convenuta opposta, FG AL, sussistere un credito di er complessivi € 78.200,17, al quale devono essere detratte le somme dovute sia Pt_1
per la parte della seconda lavorazione effettuata da in ausilio di quantificate come CP_1 Pt_1 visto in € 21.318,44, sia le somme ancora dovute da per € 32.913,57; Pt_1 CP_1
- in assenza di specifica contestazione sul punto, la determinazione delle rispettive posizioni debitore e creditorie contenuta nel citato prospetto, che appare attribuibile alla stessa parte convenuta opposta per tutte le ragioni svolte, può essere posta a base della presente decisione e, pertanto, l'importo spettante alla parte attrice opponente deve essere rideterminato in € 23.968,13;
D) in relazione alla domanda riconvenzionale di parte convenuta opposta
- parte convenuta opposta ha proposto domanda, in via riconvenzionale, di condanna della parte attrice opponente al pagamento per l'ulteriore somma di € 31.120,00, da corrispondere a seguito dell'esecuzione di opere murarie e di pulizia generale del capannone di all'epoca dei fatti Pt_1 descritto essere “ridotto in condizioni disastrose”, come da note spese prodotte14;
- parte attrice opponente ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di parte convenuta opposta, richiamando l'orientamento consolidato della giurisprudenza “secondo cui è preclusa al convenuto opposto, attore in senso sostanziale, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente che non sia conseguenza della domanda riconvenzionale a sua volta proposta da quest'ultimo”;
pagina 16 di 19 - come già anticipato con provvedimento in data 19.4.2022, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui
l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”15;
- nel caso che ci occupa, la domanda riconvenzionale proposta appare invero ammissibile perché riferibile alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, coinvolgente i reciproci rapporti di debito/credito, maturati a seguito dell'interruzione dei rapporti commerciali tra le odierne parti processuali, e attiene al medesimo bene della vita, ravvisabile nell'individuazione delle somme spettanti alla società convenuta opposta per le attività, asseritamente svolte sempre in favore dell'attrice opponente;
- la domanda non può tuttavia essere accolta, non avendo parte convenuta opposta provato l'effettuazione delle attività riportate nelle note spese depositate, come sarebbe stato necessario stante la specifica contestazione di parte attrice opponente;
- del resto, l'unico testimone, citato dall'odierna convenuta opposta, ad avere riferito dell'esecuzione delle attività di pulizia, ha tuttavia circoscritto tale incombente al momento antecedente allo scarico e installazione dei macchinari presso lo stabilimento di e, pertanto, tali prestazioni possono CP_11
intendersi già verosimilmente conteggiate nella fattura n. 381/2019, ove è infatti riportata una specifica voce per “pulizia capannone Essevi ns. operatori e CP_12 CP_13 Tes_2
”;
[...]
- né comunque risultano essere state formulate ulteriori ammissibili istanze istruttorie sul punto;
*** - in conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 483 emesso in data 4.11.2021;
- parte attrice opponente deve essere condannata al pagamento in favore dell'odierna convenuta opposta dell'importo di € 106.031,87, somma che si ottiene detraendo dalla somma capitale di cui alla fattura n. 381/2019 (€ 130.000,00) l'importo riconosciuto dovuto dall'odierna convenuta opposta all'attrice opponente (€ 23.968,13), oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/200217 dalla data della domanda, stante il solo parziale riconoscimento dell'importo portato dalle fatture monitoriamente azionate, al saldo e IVA nella misura di legge;
E) Regolamentazione delle spese di lite
- le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza della parte attrice opponente e possono essere liquidate, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014, come modif. dal DM n. 147/2022, per le cause di valore da € 52.000,01 ad e 260.000,00, con riferimento all'importo riconosciuto come dovuto, peraltro in linea con la proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata in data 19.1.2023 e non accettata dalla parte odierna soccombente18, nella misura dei medi e quindi in complessivi € 14.103,00 per compensi professionali, oltre 15 % ex art. 2, comma secondo, del cit. DM, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 483 emesso in data 4.11.2021;
- condanna parte attrice opponente al pagamento in favore della parte convenuta opposta di € 17 Secondo quanto di recente affermato dalla Suprema Corte, “la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs n. 231 del
2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e la pubblica amministrazione, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazioni di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto di appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione “prestazioni di servizi”, adottata dall'art. 2 del d.lgs citato, è riferibile a tutte le espressioni di fare e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento in prezzo in denaro” – cfr. Cass., n. 1747/2025. 18 Cfr. verbali udienze del 19.1.2023 e 9.5.2023.
pagina 18 di 19 106.031,87, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla data della domanda al saldo e IVA nella misura di legge;
- condanna parte attrice opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta opposta che liquida in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre 15 % ex art. 2, comma secondo, del DM n. 55/2014, come modif. dal DM n. 147/2022, CPA e IVA come per legge;
- dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Biella, 17 giugno 2025
Il Giudice
Emanuele Migliore
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ancora provvedimento in data 19.4.2022 e la giurisprudenza ivi riportata. 2 Come affermato dalla Suprema Corte, “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non consiste in un mero accertamento della validità del decreto stesso, ma è un ordinario processo di cognizione sulla domanda che il creditore ha proposto con il ricorso per ingiunzione. Quindi il giudice dell'opposizione è tenuto ad esaminare e decidere il merito della pretesa del creditore, accertandone sia l'an che il quantum. Tale potere del giudice dell'opposizione non viene meno per il fatto che il creditore chieda la conferma del decreto ingiuntivo e cioè
l'accoglimento totale della pretesa creditoria esercitata con il ricorso per ingiunzione. Tale domanda normalmente contiene in sé in modo implicito (fatta salva, cioè, un'espressa determinazione della parte in senso contrario) quella di un riconoscimento parziale del credito vantato dalla parte, onde il giudice dell'opposizione che riconosca un credito di ammontare inferiore a quello per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo non emana una pronuncia che va oltre i limiti della domanda della parte che ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo,
e quindi non viola l'art. 112 c.p.c.” – cfr. Cass., SU n. 7448/1993 e, più di recente, in sede di merito, ad es. Corte
Appello Messina, 31.3.2022, n. 201, rep. su De Iure, banca dati on line. 3 In termini più generici si è invece espresso sul punto il teste , escusso ex art. 257, Testimone_2 primo comma, c.p.c., il quale ha dichiarato che “noi siccome abbiamo presso una società WEDDING CP_1
SOLUTIONS che fa saldature, il materiale veniva saldato da noi e poi portato da per le lavorazioni;
Pt_1 prima si faceva la saldatura poi il materiale veniva portato da per le lavorazioni;
il numero non lo Pt_1 ricordo ma erano un po'; so che si viaggiava spesso avanti e indietro” – cfr. verbale udienza del 7.2.2024. 4 Cfr. doc. n. 18 di parte attrice opponente. 5 Cfr. doc. n. 19 di parte attrice opponente. 6 Cfr. doc. n. 21 di parte attrice opponente. 7 Cfr. ancora doc. n. 21 di parte attrice opponente. 8 Come chiarito ancora di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in mancanza di circostanze di fatto idonee
a dimostrare che il committente si sia riservato organizzazione e divisione del lavoro e degli strumenti tecnici, assumendosi in proprio il rischio del conseguimento del risultato, la qualità di imprenditore del soggetto al quale sia stata affidata l'esecuzione di un'opera o di un servizio, induce a ritenere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto di appalto e non di opera” – cfr. Cass., n. 10154/2025. pagina 11 di 19 9 Tale disposizione stabilisce infatti che “l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”. 10 Cfr. doc. n. 21 bis di parte attrice opponente. 11 Cfr. ordinanza in data 18.11.2023. 12 Cfr. doc. n. 6, 7 e 23 di parte convenuta opposta. 13 Cfr. ancora doc. n. 21 bis di parte attrice opponente. 14 Cfr. doc. n. 19 e 20 di parte convenuta opposta. 15 Cfr. Cass., n. 9633/2021. 16 Cfr. ancora la deposizione di , resa all'udienza del 7.2.2024, che ha infatti dichiarato Testimone_2 che “ho fatto le preparazioni per le installazioni;
i miei colleghi sono stranieri e all'inizio abbiamo fatto per due giorni pulizia nel reparto di a Pray […] dopo la pulizia abbiamo chiamato un autotrasportatore e poi Pt_1 anche tramite un automezzo di proprietà che guidavo io, abbiamo iniziato a fare il trasporto dei CP_1 macchinari”. pagina 17 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BIELLA nella persona del Giudice dott. Emanuele Migliore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. – domanda di pagamento somme per prestazioni d'opera oggetto di appalto - promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, p. iva , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. EF Pagani del foro di Biella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura telematica in calce all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo telematico con chiamata in giudizio di terzo
Parte attrice opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, p.iva Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabrina Cerini e Marco Gorla ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da procura telematica in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Parte convenuta opposta
***
CONCLUSIONI
(come da provvedimento in data 21.12.2024)
Parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA PREGIUDIZIALE:
- considerata l'incertezza degli orientamenti giurisprudenziali, in particolare di merito, al riguardo, autorizzare la chiamata in causa, gia' comunque fatta con il presente atto, del terzo, Sig. CP_2
pagina 1 di 19 , ut supra, se del caso, ove ritenuto necessario, con spostamento della prima udienza ex art. Per_1
269 cpc;
- dichiarare la nullita' del decreto ingiuntivo opposto per inammissibilita' del ricorso monitorio introduttivo, perche' proposto avanti a Giudice gia' dichiaratosi incompetente per lo stesso con sentenza passato in giudicato e per violazione del divieto di c.d. abuso del processo, come meglio illustrato in narrativa;
- sempre in via pregiudiziale, non concedere, ove ve ne sia avversaria richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui alla narrativa ed essendo in particolare l'opposizione fondata su prova scritta;
NEL MERITO ED IN VIA RICONVENZIONALE:
-previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare che nulla e' dovuto dalla a Parte_1 per le asserite e negate prestazioni di cui alle fatture monitoriamente azionate ex Controparte_1 adverso e, in via riconvenzionale, operata la compensazione tra reciproci debiti e crediti come esposto nella parte narrativa, condannare in persona del suo legale rappresentante, al Controparte_1 pagamento della somma di €. 25.051,08, ovvero di quella diversa che verra' accertata in corso di causa, oltre interessi moratori ex D. Lvo 231/02 dal dovuto al saldo.
In ogni caso, con eventuale compensazione dei reciproci crediti sino a concorrenza.
-Nel denegato caso di condanna dell'opponente al pagamento di qualsivoglia somma Parte_1 sulla base delle fatture ex adverso monitoriamente azionate, dichiarare tenuto e condannare il Sig.
a tenere indenne e manlevare la stessa dal pagamento predetto. Controparte_3
Con vittoria di spese, diritti e onorari, rimb. forf.rio 15 % , Ca e Iva.
In via istruttoria: riservata ogni istanza istruttoria alla luce delle avversarie Difese.
Come integrate con note difensive scritte dep. in data 12.12.2024
“in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale di parte convenuta opposta per i motivi di cui alle note di trattazione scritta del 14/4/22;
- in via istruttoria, si insiste nell'istanza di ammissione dei capitoli non ammessi di cui alla propria memoria ex art. 183 n. 2 cpc, in particolare rilevandosi che i capitoli 6, 7, 9 e 10 non sembrano generici e valutativi”.
Parte convenuta opposta:
“NEL MERITO 1) previa ogni più opportuna declaratoria rigettarsi l'opposizione avversaria con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2) in ogni caso, previa ogni più opportuna declaratoria, ogni contraria eccezione e domanda disattesa, condannare parte opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di euro 233.112,13, o quella diversa somma che sarà ritenuta dovuta, eventualmente anche in via equitativa, oltre agli interessi moratori per il ritardo ex D.Lgs n 231/2002 dal dovuto al saldo.
3) Respingere la domanda riconvenzionale avversaria perché in fondata in fatto ed in diritto.
IN VIA RICONVENZIONALE: previa ogni più opportuna declaratoria, condannare parte opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di euro 31.120,00, dovuta per i titoli di cui in narrativa, o quella diversa somma che sarà ritenuta dovuta, eventualmente anche in via equitativa, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%. anche per la fase monitoria.
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 2 di 19 s'insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate nelle memorie 16 giugno 2022 e 8 luglio 2022”.
Entrambe le parti hanno chiesto la concessione del termine per il deposito degli atti difensivi finali ex art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che
- il presente procedimento ha ad oggetto un'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 483 emesso in data 4.11.2021 con il quale è stato ingiunto all'odierna parte attrice opponente il pagamento dell'importo di € 233.112,13, oltre oneri di legge, e che trae titolo in fatture per prestazioni svolte in favore di quest'ultima (“tornitura prima fase, su n. 341 corpi, trasporto, carico, scarico, installazione e disinstallazione di macchinari”);
- parte attrice opponente ha proposto la presente opposizione ex art. 645 c.p.c. esponendo, in sintesi, quanto segue:
• in via pregiudiziale, l'incompetenza per materia di questa Autorità giudiziaria per essere invece competente la sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Torino, come del resto già statuito da questo Tribunale, in diversa composizione, con la sentenza n. 181/2021 emessa su caso analogo al presente e, comunque, l'inammissibilità dell'odierna domanda monitoria, concretante un abuso del processo, perché “parte avversa non poteva proporre, con il nuovo ricorso per ingiunzione, la stessa domanda avanti allo stesso Tribunale di Biella, già dichiaratosi incompetente”;
• l'infondatezza della domanda monitoria in particolare, con riferimento alla fattura monitoriamente azionata n. 381/20, per non avere le parti mai “pattuito corrispettivo alcuno per il trasporto, l'installazione e la disinstallazione dei macchinari”, consegnati invece
“soltanto in conto visione, come risulta dai documenti di trasporto di e, in relazione alla CP_1 fattura n. 381/2019, per essere i macchinari ivi indicati di valore commerciale “di gran lunga inferiore” al costo delle lavorazioni e per essere state tali attività eseguite su incarico di tale sig.
il quale “ha agito quale amministratore di fatto della e si è Controparte_3 CP_1
ingerito anche nell'amministrazione della stessa opponente, avendo infatti inizialmente sottoscritto, quale parte promissaria acquirente, un contratto preliminare di cessione delle relative quote, tuttavia non conclusosi per inadempimento imputabile a quest'ultima;
pagina 3 di 19 • la sussistenza invece di un credito dell'odierna opponente per complessivi € 23.968,13, di cui è stata richiesta la condanna al pagamento in via riconvenzionale, come si vedrà meglio in prosieguo;
• la sussistenza, infine, dei presupposti per la chiamata in causa di quale Controparte_3
“amministratore di fatto della , per avere indotto l'odierna parte attrice opponente a CP_1 intraprendere l'operazione, oggetto della domanda monitoria, rivelatasi però del tutto antieconomica;
- parte convenuta opposta, tempestivamente costituitasi, ha invece chiesto il rigetto dell'opposizione proposta, rilevando, in sintesi:
• l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per materia, non avendo il Tribunale di Biella, in diversa composizione, “affatto illustrato di aver declinato la propria competenza ad emettere il decreto ingiuntivo” e non precludendo comunque una pronuncia in rito, ancorché passata in giudicato, la riproposizione della domanda in altro giudizio (cita Cass., n. 10641/2019, Cass., n.
341/2015, Cass., n. 7303/2012 e Cass., n. 22212/2004);
• l'infondatezza delle contestazioni ex adverso proposte in ordine all'asserita non debenza degli importi di cui alle fatture monitoriamente azionate, per tutte le ragioni che saranno meglio svolte in prosieguo;
• l'infondatezza della domanda riconvenzionale avversaria nonché del “contenuto delle fatture poste a base della stessa, frutto di un errore di fatturazione riportante un importo non dovuto per le quali controparte dovrà fornire la prova delle prestazioni effettuate, della commessa nonché della pattuizione dei prezzi esposti”;
• la sussistenza invece di un'ulteriore ragione di credito, oggetto di domanda riconvenzionale svolta nei confronti dell'odierna opponente, per il pagamento di prestazioni non in precedenza proposte con la domanda monitoria, nella specie indicate in “effettuazione di opere murarie e pulizia generale con riferimento al capannone di all'epoca dei fatti ridotto in condizioni Pt_1 disastrose”.
- con provvedimento in data 19.4.2022, sono state rigettate le richieste rispettivamente, di parte attrice opponente, di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo e, di parte convenuta opposta, di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto;
- il procedimento è stato istruito mediante l'espletamento di prove orali ed è stato infine trattenuto in decisione, stante il rigetto delle ulteriori istanze istruttorie dedotte dalle parti e l'impossibilità di pagina 4 di 19 definizione bonaria della vertenza, con provvedimento in data 21.12.2024, previa concessione dei termini per le difese finali ex art. 190 c.p.c.; considerato che
- la controversia può essere decisa senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, dovendo sul punto integralmente richiamarsi i provvedimenti in data 13.6.2023 e 8.4.2024;
A) in relazione all'eccezione di parte attrice opponente di incompetenza per materia e di inammissibilità della domanda per abuso del processo - rigetto
- l'eccezione pregiudiziale di incompetenza per materia non è accoglibile, potendo essere sul punto integralmente richiamato il provvedimento in data 19.4.2022 di rigetto dell'istanza di autorizzazione, come invece sollecitato dalla parte attrice opponente, alla chiamata in causa del terzo, nella specie del
“soggetto indicato come amministratore di fatto della convenuta opposta e ingeritosi nell'amministrazione anche della stessa attrice opponente”, e ciò in quanto, “non trattandosi di litisconsorte necessario”, le pretese creditorie nei confronti del predetto potranno “trovare adeguata definizione in altro giudizio, che peraltro appare appartenere alla competenza di altra autorità giurisdizionale”;
- non può del pari essere accolta l'eccezione di parte attrice opponente di inammissibilità della domanda monitoria per abuso del processo, in primo luogo, perché l'eventuale accertamento della responsabilità dell'amministratore di fatto è riferibile a questioni fattuali ultronee rispetto a quelle del presente procedimento, non ravvisandosi infatti un nesso di pregiudizialità necessaria, tale da imporre la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., tra il giudizio di accertamento della responsabilità dell'amministratore, anche di fatto, e il diverso giudizio di responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, di terzi soggetti, tra cui la stessa società, come nella specie;
- tale inammissibilità non è poi ravvisabile neppure in ragione dell'esistenza di un provvedimento, ancorché passato in giudicato, contenente una statuizione su una questione di rito, quale appunto la declaratoria di incompetenza di cui alla citata sentenza del Tribunale di Biella n. 181/2021, derivando infatti da tale tipologia di pronunciamento soltanto un giudicato cd. formale, con “effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata;
essa pertanto, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio”1;
B) in relazione all'opposizione proposta
pagina 5 di 19 - come sopra anticipato, nel corso del procedimento si è proceduto a espletare un'istruttoria orale, finalizzata all'accertamento dell'effettiva esecuzione delle attività, meglio descritte nelle fatture monitoriamente azionate;
- a questo punto, per maggiore comodità espositiva, si procederà a esaminare, per ciascuna delle fatture oggetto della pretesa monitoria2, le attività che hanno trovato riscontro all'esito dell'istruttoria orale svolta;
b.1 prestazioni di cui alla fattura n. 380/2019
- tale fattura reca l'importo complessivo di € 74.512,13 e quale descrizione dell'oggetto la “tornitura prima fase di inconel 625 saldato su nr. 431 corpi per vs. conto, come da disposizioni del sig.
[...] in accordo con il sig. fg valvole”; Per_2 Parte_2
- parte attrice opponente ha sul punto innanzitutto indicato che tali lavorazioni erano state procurate dal sig. “interessato all'andamento della essendo divenuto promissario acquirente a CP_2 Pt_1 novembre del 2017 dell'80 % delle quote sociali”, che aveva infatti “passato ad l'ordine di Pt_1 lavorazione fatto da FG Valvole a Petrol, riguardante n. 431 corpi” e che il corrispettivo di tali lavorazioni, da svolgersi in due fasi, “era stato verbalmente pattuito con il sig. in € 139,00 a CP_2 corpo per ogni fase di lavorazione e così complessivamente € 278 per ogni corpo”;
- ancora secondo la prospettazione di parte attrice opponente, “nel corso delle lavorazioni, tuttavia, le parti si rendevano conto che esse sarebbero avvenute sottocosto, considerato che i tempi occorrenti per le lavorazioni stesse erano superiori a quelli previsti” e che “pertanto il sig. riferiva di CP_2 avere ottenuto da FG AL il riconoscimento di un corrispettivo supplementare di € 110,00 a
pagina 6 di 19 corpo complessivi per entrambe le fasi di lavorazione e quindi avrebbe potuto fatturare a Pt_1 CP_1 un prezzo supplementare di € 108 (€ 54 per ogni fase di lavorazione;
così dunque complessivamente €
193 per ogni fase di lavorazione ed € 386 per entrambe le fasi), fatta salva l'applicazione ai primi n.
50 corpi dell'originario corrispettivo di € 139 per ogni fase di lavorazione”;
- rileva ancora parte attrice opponente che, dalla documentazione prodotta, residuerebbe invece un credito a proprio favore per l'importo quantomeno di € 23.968,13, avendo infatti inizialmente inviato in data 20.7.2018 “un prospetto riassuntivo, con l'indicazione delle relative fatture emesse”, assentito dall'odierna convenuta opposta con successiva comunicazione in data 24.7.2018, cui è seguita un'ulteriore mail, proveniente sempre dalla convenuta opposta, riportante un conteggio del dare e avere tra le due società e dal quale risulterebbe l'importo di cui sopra, a credito dell'odierna opponente;
- parte convenuta opposta ha contestato la fondatezza della ricostruzione avversaria, producendo a tal fine le comunicazioni pervenute dalla cliente finale, soc. FG AL, riportanti le istruzioni operative per la commessa e le direttive alle parti per l'emissione dei ddt, e precisando che
“l'intervento di era stato provocato dall'incapacità di Essevi a farvi fronte, come Controparte_1 attestato dalle numerose lamentele del committente”;
- ancora secondo la prospettazione di parte convenuta opposta, gli importi indicati nella predetta fattura corrispondono a quanto indicato dal Sig. di a (“il sig. Persona_2 Pt_1 CP_1 [...]
comunicò a che i corpi effettivamente lavorati da in prima lavorazione e Per_2 CP_1 Pt_1
seconda lavorazione erano 90. Pertanto da un totale di 431 corpi ne erano stati scalati 90, per un residuo totale di 341 corpi, esposti in fattura”), da intendersi in ogni caso congrui per essere stati
“conteggiati i puri costi di lavorazione, già in precedenza comunicati da e da questa non Pt_1
contestati, pari ad euro 179,11 euro a corpo (6 ore di lavoro per ogni corpo moltiplicato per il costo dipendenti pari ad euro 30 all'ora e non il costo, pattuito in precedenza con di euro 194,00 Pt_1 euro a corpo, che avrebbe comportato per un minimo margine di guadagno)”; CP_1
- ciò posto, dall'istruttoria orale e documentale è emerso che i prodotti lavorati dalla soc.
[...]
sono risultati essere di numero inferiore a quanto riportato in fattura (341); Controparte_1
- tale circostanza è stata infatti innanzitutto riferita dal teste che ha precisato Persona_2 di essere dipendente dell'attrice opponente dal 2017, di rivestire l'incarico di “responsabile di produzione”, di occuparsi “dell'ufficio tecnico di e, proprio in tale qualità, di essere a Pt_1
conoscenza delle circostanze in oggetto;
pagina 7 di 19 - tale teste ha quindi ricordato che, per quanto concerne le lavorazioni riportate sulla fattura n.
380/2019, “questo lavoro era stato subappaltato da ed eravamo stati incaricati come CP_1
di fare delle lavorazioni;
i prodotti sono delle valvole del settore petrolifero;
alla CP_1 Pt_1
arriva il pezzo grezzo poi da questo pezzo grezzo, seguendo un disegno dato dal cliente, lo seguivamo per fare delle lavorazioni;
in questo caso la lavorazione era in due parti, la prima era la preparazione
a riporto, quindi da grezzo a semilavorato, dopo questa prima fase i pezzi dovevano tornare a che li rendeva al cliente finale FG AL per fare delle lavorazioni intermedie di CP_1
saldatura; questa fase di sgrossatura è stata fatta su 431 pezzi;
sono a conoscenza del numero perché i pezzi sono entrati con bolle e noi all'interno abbiamo delle schede, lavoriamo in accordo alle normative europee per la tracciabilità dei prezzi;
i pezzi sono tornati ma solo 319, sono a conoscenza perché ho visto le bolle di carico, noi abbiamo lavorato 310 pezzi, la seconda fase è avvenuta dopo il riporto di saldatori;
non ricordo se i 9 pezzi li abbiamo resi non lavorati a causa dei difetti di saldatura;
questo era un ordine entrato da portato da che era la persona con Pt_1 Controparte_3 cui mi interfacciavo con […] Sono a conoscenza che la seconda fase di lavorazione, per 90 CP_1
corpi, siccome il cliente finale aveva urgenza la si era offerta di fare una parte di questa CP_1
lavorazione, circa un 20-25 % della lavorazione riferita alla seconda parte;
la seconda fase consiste in una pluralità di attività e tutte le fasi sono circa 15 e alcune di queste fasi, come detto, sono state dalla
PETROL e questo su 90 corpi”;
- per quanto concerne l'ammontare del corrispettivo pattuito per le lavorazioni relative alla seconda fase, ancora il predetto teste ha indicato che “c'è stata una riunione presso con il sig. Pt_1 CP_2
e questo a fine 2017; era stato stabilito che il corrispettivo per la prima fase era di € 139,00 e anche per la seconda;
poi a inizio 2018, siccome le lavorazioni erano gravose e il materiale di saldatura è difficile da lavorare eravamo ancora nella prima fase, stavamo facendo il lavoro in perdita e ho chiesto a di chiedere al suo cliente FG AL un aumento del corrispettivo, che è stato CP_2
portato a circa 190 euro a pezzo e per ogni fase e una parte dell'accordo prevedeva che i primi 50 pezzi, già fatturati, avrebbero mantenuto il prezzo inizialmente concordato e dal 51 avremmo pattuito il prezzo nuovo”;
- per quanto concerne poi la lavorazione effettuata da in ausilio dell'odierna attrice CP_1
opponente, ancora il teste al quale sono state esibite le fatture monitoriamente Per_2
azionate nel corso della deposizione, ha invero precisato che “la 380 potrebbe fare riferimento a quella parte di lavorazione della seconda fase che ho detto prima, ma alcune cose non mi tornano tipo la
pagina 8 di 19 lavorazione di 341 corpi mentre la parte di lavorazione fatta da era solo su 90 pezzi;
su 90 CP_1 pezzi non c'era stato un accordo su un prezzo ma questa lavorazione sarebbe stata gratuita da parte di perché era interessata ad acquistare aveva un compromesso di acquisto di CP_1 Pt_1 CP_1
e voleva trasformare da azienda che produce valvole ad azienda di lavorazioni per Pt_1 Pt_1
conto terzi;
a me ha sempre detto che avrebbe dato un aiuto a nel finire questo CP_2 Pt_1 lavoro;
la fattura l'ho vista perché è arrivata un anno e mezzo dopo la fine delle lavorazioni”;
- la non correttezza del numero delle lavorazioni effettuate da per quanto concerne la cd. CP_1
seconda fase e come invece riportato nella fattura n. 380/19, unitamente al concordato aumento del corrispettivo da riconoscere a sono stati confermati anche dalla teste , Pt_1 Tes_1
impiegata amministrativa presso dal 2016, e dalla teste di parte convenuta opposta Pt_1
, la quale ha precisato essere impiegata presso da circa Controparte_4 Controparte_1
tre, quattro anni;
- la teste ha infatti dichiarato che “io prendevo le direttive da perché Tes_1 CP_2
rispondevo a lui in quel periodo;
ci sentivamo tutti i giorni con sulla fatturazione;
confermo CP_2
che la seconda fase per quanto concerne 90 corpi sarebbe stata fatta da ma non sono mai CP_1
stata a conoscenza se dovevano fatturarci un corrispettivo per queste lavorazioni;
solo una parte della seconda fase è stata fatta da […] sono a conoscenza delle circostanze e ho dovuto fare le CP_1
fatture su indicazioni di questi prezzi, sempre su indicazioni di che mi ha detto che dovevano CP_2
essere fatturate allo stesso prezzo per entrambe le fasi di lavorazione, per euro 139,00 e successivamente ci siamo accorti che la situazione era più complessa e il corrispettivo è stato innalzato come indicato in fattura;
questo innalzamento mi è stato detto da e ho dovuto fare CP_2
adeguamento anche su fatture che avevo già fatto in precedenza ad eccezione di 50 pezzi;
per la fatturazione le direttive le ho prese da mi interfacciavo con la produzione quando mi CP_2 comunicavano che la merce era pronta”;
- la teste , che svolge la mansione di impiegata presso la convenuta opposta Controparte_4
come sopra anticipato, ha del pari indicato di non ricordare “con precisione se i corpi lavorati siano
341 però posso dire che questa lavorazione era stata concordata tra il sig. per la e Per_2 Pt_1
il sig. cliente finale di PETROL FG AL, e che per una sbagliata valutazione di Parte_2
prezzi e tempistiche potevamo dare una mano, noi nel senso di PETROL a Parte_3
ha dato una mano nel senso che ha fatto venire i suoi autisti, il sig. è il CP_2 CP_2
responsabile di produzione di ha fatto venire gli autisti di per eseguire Controparte_1 CP_1
pagina 9 di 19 delle lavorazioni su alcuni corpi, erano molti bancali, non so dire perché non li ho contati ma erano tanti. Ricordo che il sig. dava indicazioni al nostro tornitore su come lavorare questi corpi, CP_2 era un aiuto che dovevano dare a ma non era gratuito e questo è il motivo della fattura”3; Pt_1
- tali deposizioni, peraltro rese da testi di entrambe le parti, appaiono pertanto concludenti sul punto e possono essere recepite nella presente decisione;
- quanto riferito dai predetti testi ha in ogni caso trovato ulteriori elementi di riscontro nella documentazione depositata dalla parte attrice opponente, non oggetto peraltro di specifica e circostanziata contestazione da parte della convenuta opposta;
- in particolare, dalle seguenti comunicazioni intercorse a mezzo mail si evince quanto segue:
• con mail in data 20.7.2018, proveniente da e, per essa da , escussa Pt_1 Tes_1
come teste nel presente procedimento secondo quanto poco sopra riportato, è stato inviato uno
“schema riassuntivo” delle lavorazioni effettuate dall'attrice opponente, ove è indicata l'effettuazione della seconda lavorazione per n. 310 pezzi, per un importo pari ad € 57.130,00, con precisazione in calce che “l'ordine è di 431 pezzi di cui 100 hanno solo la prima lavorazione. Per entrambe le lavorazioni abbiamo fatturato i primi 50 pezzi a € 139,00 e i successivi a € 193,00. Con la ft. N. 22 del 31/03/2018 abbiamo fatturato adeguamento prezzo per 138 pezzi che erano stati inizialmente fatturati a € 139,00”4;
• con successiva comunicazione in data 24.7.2018, proveniente da e, per essa da tale CP_1
, è stato indicato che “i quantitativi tornano, l'unica cosa che non Persona_3 capiamo è l'emissione della fattura 22 del sovrapprezzo di € 54,00 per 138 corpi;
inoltre a risultava un prezzo di € 360,00 (1 e 2 lavorazione) mentre voi avete fatturato € CP_2
386,00”5;
• con comunicazione in data 25.7.2018, proveniente da e per essa sempre da Pt_1 [...]
, è dato riscontro alla precedente mail di - e ai dubbi circa la correttezza Tes_1 CP_1
pagina 10 di 19 della fatturazione ivi espressi – e precisato che “per la fatturazione dei corpi 8 900 io ho seguito
l'indicazione che i primi 50 pezzi di entrambe le lavorazioni avevano prezzo € 139,00 mentre quelle successivi € 193,00 ma siccome avevo già fatturato 138 corpi con il prezzo vecchio ho fatto la fattura n. 22 per conguaglio (€ 193,00 – 139,00 =54,00). Partendo dal presupposto che io non ho in mano il vostro ordine quello che mi risulta è che il prezzo iniziale che vi ha riconosciuto FG era di € 280,00 (prezzo per noi € 278,00) e in seguito l'adeguamento di €
110,00 (prezzo per noi € 108,00) quindi € 280,00 + € 110,00 = € 390,00 (noi vi abbiamo fatturato € 386,00)”6;
• con comunicazione in data 26.7.2018, proveniente da e per essa da , Pt_1 Tes_1
sempre a ulteriore riscontro della precedente mail di del 24.7.2018, è stato ancora CP_1 indicato che “ ha fatturato 50 corpi con il vecchio prezzo mentre 87 corpi 37 corpi Pt_1 CP_1
a € 108,00 che è la maggiorazione di prezzo da noi applicata 3.996,00 Per quanto riguarda il prezzo totale è giusto € 390,00 per ed € 386,00 per (se ti ricordi la differenza CP_1 Pt_1 doveva essere minima)”7;
- alla luce di quanto esposto, ritiene questo Tribunale che la domanda di parte convenuta opposta non possa trovare accoglimento sul punto, risultando processualmente accertato essere stata eseguita la seconda fase di lavorazione per un numero assai inferiore di prodotti, pari a circa 90, e per una parte soltanto della lavorazione, secondo quanto concordemente riferito dai testi escussi;
- ritiene ancora questo Tribunale che, contrariamente a quanto prospettato dalla parte attrice opponente, non sia però stata raggiunta la prova che tali lavorazioni avrebbero dovuto essere eseguite gratuitamente dall'odierna convenuta opposta;
- in particolare, si osserva che mancante è la prova dell'effettiva pattuizione dell'assenza di corrispettivo, trattandosi invece quest'ultimo di un elemento tipico del contratto di appalto8, nell'ambito del quale può infatti essere sussunta la presente fattispecie, desumibile dalla stessa definizione codicistica di cui all'art. 1655 c.c.9;
- il teste a invero solo genericamente affermato che tale “lavorazione sarebbe stata Per_2
gratuita da parte di perché interessata ad acquistare mentre la teste , CP_1 Pt_1 Tes_1
impiegata amministrativa presso si è limitata a riferire di “non essere mai stata a conoscenza Pt_1 se dovevano fatturarci un corrispettivo per queste lavorazioni”, pur confermando che “solo una seconda parte della seconda fase è stata fatta da ; CP_1
- tali affermazioni, peraltro connotate da aspetti valutativi, risultano in ogni caso sfornite di ulteriori e univoci riscontri documentali, come sarebbe stato necessario in ragione della gravosità che la pattuizione di gratuità determina per il complessivo equilibrio sinallagmatico delle prestazioni del contratto in oggetto, tipicamente oneroso;
- a questo punto, si osserva che, ancora dalle produzioni documentali dell'odierna opponente, nella specie dal contenuto della comunicazione a mezzo mail in data 6 agosto 2018, inviata da a CP_1
riportante un prospetto di “calcolo del sig. 10, ovvero dal soggetto indicato dai testi Pt_1 CP_2
quale responsabile della produzione della convenuta opposta, si evince l'indicazione di una somma, pari a complessivi € 21.318,44, da porre in detrazione dall'importo spettante a credito dell'odierna opponente;
- tale importo risulta pertanto verosimilmente attribuibile al costo della lavorazione, di spettanza dell'odierna convenuta opposta, limitata al 20-25 % delle attività costituenti la seconda fase della lavorazione e per il più limitato numero di corpi come emerso dall'istruttoria, secondo quanto del resto riconosciuto, ancorché in termini dubitativi, dalla stessa attrice opponente;
- né è stata fornita da parte della convenuta opposta una differente prospettazione, al di là di una generica allegazione di un presunto errore di fatturazione, rispetto al contenuto di tale documento, alla stessa comunque riconducibile;
- ne consegue che per l'attività oggetto della fattura n. 380/2019 può essere riconosciuto in favore di parte convenuta opposta il più limitato importo di € 21.318,44;
pagina 12 di 19 b.2 prestazioni di cui alla fattura n. 381/2019
- tale fattura reca l'importo complessivo di € 158.600,00 e, quale descrizione del suo oggetto, le spese di trasporto, carico e scarico di “foratrice duplo standard”, “tornio , “tornio DOOSAN”, CP_5
l'installazione e la disinstallazione del “CENTRO LAVORO MANDELLI” e l'attività di pulizia capannone Pt_1
- parte attrice opponente ha contestato la debenza di tali importi per essere i macchinari stati consegnati “da a soltanto in conto deposito e quindi restituiti da a partire dal CP_1 Pt_1 Pt_1 febbraio del 2019”, non avendo peraltro le parti mai pattuito alcun compenso per le attività di consegna, smontaggio e utilizzo dei macchinari, peraltro alcuni dei quali mai entrati in funzione “per vari problemi tecnici”, senza contare che “il valore commerciale di essi, per il caso di compravendita,
è di gran lunga inferiore a quello esposto nella predetta fattura n. 381/19 per il solo trasporto, installazione e disinstallazione, pari all'incredibile somma di € 130.000,00 oltre IVA, essendo invece stimabile in € 65.000,00 o, qualora le si ritirasse in blocco da un commerciante in € 30.000,00, trattandosi di macchinari di circa quarant'anni”;
- parte convenuta opposta ha invece contestato l'asserita mancanza di accordo tra le parti, risultando invece le operazioni fatturate, sorte “nell'ottica collaborativa tra le due aziende”, stante le difficoltà finanziarie in cui versava all'epoca dei fatti l'odierna attrice opponente, relative ai soli costi di
“preparazione al trasporto, trasporto e installazione in loco e non anche il corrispettivo dovuto per
l'installazione delle macchine”, da intendersi congrui anche perché “direttamente calcolati sulla base dei preventivi elaborati direttamente dalle case madri, vale a dire la per quanto riguarda la CP_6
e la per i torni V550 e Doosan V450”, comprensivi altresì dei “compensi CP_7 CP_8 CP_5
presenti nelle note spese dei tecnici relativi alle opere per rendere le macchine installabili, CP_1 pronte all'uso e per la successiva manutenzione pari ad Euro 19.250,00 ed oltre al costo per il trasporto, preparazione al trasporto e scarico della macchina Duplo”;
- dall'istruttoria orale è emersa innanzitutto l'effettiva esecuzione delle attività di carico e scarico presso lo stabilimento di a parte del personale di Pt_1 CP_1
- in particolare, tale circostanza è stata riferita dal teste , di professione Testimone_2
manutentore meccanico e autista presso dal 2017, sentito ex art. 257, primo Controparte_1 comma, c.p.c.11, il quale ha infatti ricordato che “sono a conoscenza delle attività di cui alla fattura n.
381/2019 perché ho eseguito personalmente quelle attività; io all'inizio, il primo lavoro che ho fatto
pagina 13 di 19 con i colleghi, ho fatto le preparazioni per le installazioni;
i miei colleghi sono stranieri e all'inizio abbiamo fatto per due giorni pulizia nel reparto di a Pray, era un'officina; eravamo io più Pt_1
altri tre dipendenti di che erano di nazionalità Bangladesh;
erano colleghi assunti presso CP_1
come produzione;
nel frattempo, altri miei colleghi di che sono indicati in fattura CP_1 CP_1
smontavano i quattro macchinari presso lo stabilimento dopo la pulizia abbiamo chiamato CP_1
un autotrasportatore e poi anche tramite un automezzo di proprietà che guidavo io, abbiamo CP_1
iniziato a fare il trasporto dei 4 macchinari;
il trasporto e il montaggio è durato circa una settimana, andavamo giù alla mattina verso le 7 e tornavamo alla sera verso le 17; mi ricordo che eravamo sempre in 4 dipendenti della ogni tanto si aggiungeva qualcuno, lo EF come leggo dalla CP_1 fattura;
ricordo che l'unico dipendente di che veniva a controllare e dirci dove mettere i Pt_1 macchinari era un certo , probabilmente ; Per_2 Per_2
- il teste responsabile della produzione di pur affermando Persona_2 Pt_1 inizialmente che “lo scarico dei macchinari è stato fatto da me e dal mio collega”, circostanza che appare peraltro non del tutto confacente alla mansione, non meramente operativa, rivestita dal teste, quale responsabile di produzione, ha nel corso della deposizione comunque dichiarato di riconoscere i nomi dei dipendenti riportati in fattura e che hanno acceduto ai locali dell'attrice opponente CP_1
(“non sono mai venuti cinque operatori contemporaneamente di il tornio puma è CP_1
macchinario piccolo che deve solo essere messo in loco e collegato;
questa attività è stata fatta da noi
e da alcuni dipendenti di mai tutti insieme;
mi ricordo il sig. , e di CP_1 Tes_3 Tes_4 Tes_5
che erano i tre che avevano competenza meccanica”); CP_1
- il teste , che ha precisato di svolgere la mansione di “tornitore -fresatore Testimone_6 presso dal 2014, ha sul punto riferito che “io mi ricordo che sono arrivati i macchinari che Pt_1
vengono riportati in fattura;
suppongo che i macchinari venissero dalla anche perché li ho visti CP_1
già in loco a Pray presso lo stabilimento i meccanici PETROL venivano magari in due o tre, Pt_1 all'inizio ogni giorno ma poi non più perché non funzionava”;
- per quanto concerne poi l'installazione del macchinario attività Parte_4 sempre riportata in fattura, ancora il teste ha ricordato che “l'installazione di Testimone_6
è stata fatta da me e da e da 2 o 3 meccanici della la Parte_5 Per_2 CP_1 taratura e l'allacciamento elettrico è stata fatta da mentre io e abbiamo dato una CP_1 Per_2
mano anche per movimentare i pezzi delle macchine, in particolare della e così anche per CP_7 la disinstallazione”;
pagina 14 di 19 - anche il teste pur rimarcando che uno solo dei macchinari è stato installato mentre Per_2
“due macchinari non sono mai stati installati e questo il macchinario e DOOSAN”, ha CP_9 dichiarato che “i macchinari e sono stati installati ma mai messi in CP_7 CP_10
funzione, perché il primo aveva problemi di funzionamento e il tornio era un macchinario vecchio che non aveva certificazione CEE e aveva problemi tecnici”;
- a questo punto si osserva che non appare circostanza ostativa al riconoscimento del compenso per l'attività di carico/scarico dei macchinari, di cui alla citata fattura, il mancato funzionamento dei macchinari, esulando ciò dal più limitato contenuto delle prestazioni svolte dall'odierna convenuta opposta e oggetto della richiesta di pagamento nel presente procedimento;
- gli importi indicati in fattura risultano poi congrui, tenuto a tal fine conto della documentazione depositata dalla parte convenuta opposta, nella specie consistente nelle fatture relative ai pagamenti, dalla stessa effettuati all'impresa di trasporto che ha curato la materiale consegna dei macchinari presso lo stabilimento di e dei valori espressi dalle case produttrici per il trasporto e installazione dei Pt_1
macchinari12;
- ritiene pertanto questo Tribunale che le attività di cui alla fattura n. 381/2019 abbiano trovato riscontro dall'istruttoria orale e documentale e possa quindi riconoscersi alla parte convenuta opposta un credito per complessivi € 158.600,00, di cui € 130.000,00 a titolo di capitale ed € 28.600,00 per
IVA;
C) in relazione alla domanda riconvenzionale di parte attrice opponente
- parte attrice opponente ha chiesto la condanna, in via riconvenzionale, dell'odierna convenuta opposta al pagamento di € 49.200,17 “quale residuo dovuto sulle fatture 36, 37, 48, 49 e 50 del 2018”, per € 8.947,48 “per lavorazioni relative dei corpi 8 900 eseguite nel luglio 2018 e non fatturate su richiesta arbitraria e illegittima del sig. , di € 915,00 “per lavorazioni eseguite a luglio 18 e CP_2
diverse da quelle riguardanti i corpi 8 900. Anche per esse aveva emesso soltanto delle fatture Pt_1 pro forma, a cui tuttavia non era seguita l'emissione di regolari fatture perché così espressamente e arbitrariamente richiesto dal e quindi per complessivi € 26.149,08, corrispondente alla CP_2 differenza tra la somma di € 59.062,65 dovuta da a ed € 32.913,57, corrispondente CP_1 Pt_1
a quanto dovuta da a “come risulta dallo scadenziario cliente trasmesso dalla Pt_1 CP_1 stessa con mail del 6/8/18”; CP_1
pagina 15 di 19 - parte convenuta opposta ha invece eccepito l'infondatezza di tale domanda e del “contenuto delle fatture poste a base della stessa, frutto di un errore di fatturazione riportante un importo non dovuto, per le quali controparte dovrà fornire la prova delle prestazioni effettuate, della commessa delle stesse nonché delle pattuizioni dei prezzi esposti”;
- ciò posto, ritiene questo Tribunale che, richiamando le considerazioni sopra svolte al paragrafo sub.
b.1, l'importo spettante alla parte attrice opponente debba essere rideterminato avuto riguardo alla somma riconosciuta a quest'ultima dovuta e riportata nel prospetto di “calcolo del Sig. , CP_2
descritto dai testi essere il responsabile della produzione di trasmesso dalla parte convenuta CP_1
opposta13;
- in tale documento è infatti riconosciuto, per quanto concerne le lavorazioni effettuate sui corpi oggetto della commessa su incarico della cliente della convenuta opposta, FG AL, sussistere un credito di er complessivi € 78.200,17, al quale devono essere detratte le somme dovute sia Pt_1
per la parte della seconda lavorazione effettuata da in ausilio di quantificate come CP_1 Pt_1 visto in € 21.318,44, sia le somme ancora dovute da per € 32.913,57; Pt_1 CP_1
- in assenza di specifica contestazione sul punto, la determinazione delle rispettive posizioni debitore e creditorie contenuta nel citato prospetto, che appare attribuibile alla stessa parte convenuta opposta per tutte le ragioni svolte, può essere posta a base della presente decisione e, pertanto, l'importo spettante alla parte attrice opponente deve essere rideterminato in € 23.968,13;
D) in relazione alla domanda riconvenzionale di parte convenuta opposta
- parte convenuta opposta ha proposto domanda, in via riconvenzionale, di condanna della parte attrice opponente al pagamento per l'ulteriore somma di € 31.120,00, da corrispondere a seguito dell'esecuzione di opere murarie e di pulizia generale del capannone di all'epoca dei fatti Pt_1 descritto essere “ridotto in condizioni disastrose”, come da note spese prodotte14;
- parte attrice opponente ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di parte convenuta opposta, richiamando l'orientamento consolidato della giurisprudenza “secondo cui è preclusa al convenuto opposto, attore in senso sostanziale, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente che non sia conseguenza della domanda riconvenzionale a sua volta proposta da quest'ultimo”;
pagina 16 di 19 - come già anticipato con provvedimento in data 19.4.2022, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui
l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”15;
- nel caso che ci occupa, la domanda riconvenzionale proposta appare invero ammissibile perché riferibile alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, coinvolgente i reciproci rapporti di debito/credito, maturati a seguito dell'interruzione dei rapporti commerciali tra le odierne parti processuali, e attiene al medesimo bene della vita, ravvisabile nell'individuazione delle somme spettanti alla società convenuta opposta per le attività, asseritamente svolte sempre in favore dell'attrice opponente;
- la domanda non può tuttavia essere accolta, non avendo parte convenuta opposta provato l'effettuazione delle attività riportate nelle note spese depositate, come sarebbe stato necessario stante la specifica contestazione di parte attrice opponente;
- del resto, l'unico testimone, citato dall'odierna convenuta opposta, ad avere riferito dell'esecuzione delle attività di pulizia, ha tuttavia circoscritto tale incombente al momento antecedente allo scarico e installazione dei macchinari presso lo stabilimento di e, pertanto, tali prestazioni possono CP_11
intendersi già verosimilmente conteggiate nella fattura n. 381/2019, ove è infatti riportata una specifica voce per “pulizia capannone Essevi ns. operatori e CP_12 CP_13 Tes_2
”;
[...]
- né comunque risultano essere state formulate ulteriori ammissibili istanze istruttorie sul punto;
*** - in conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 483 emesso in data 4.11.2021;
- parte attrice opponente deve essere condannata al pagamento in favore dell'odierna convenuta opposta dell'importo di € 106.031,87, somma che si ottiene detraendo dalla somma capitale di cui alla fattura n. 381/2019 (€ 130.000,00) l'importo riconosciuto dovuto dall'odierna convenuta opposta all'attrice opponente (€ 23.968,13), oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/200217 dalla data della domanda, stante il solo parziale riconoscimento dell'importo portato dalle fatture monitoriamente azionate, al saldo e IVA nella misura di legge;
E) Regolamentazione delle spese di lite
- le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza della parte attrice opponente e possono essere liquidate, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014, come modif. dal DM n. 147/2022, per le cause di valore da € 52.000,01 ad e 260.000,00, con riferimento all'importo riconosciuto come dovuto, peraltro in linea con la proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata in data 19.1.2023 e non accettata dalla parte odierna soccombente18, nella misura dei medi e quindi in complessivi € 14.103,00 per compensi professionali, oltre 15 % ex art. 2, comma secondo, del cit. DM, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 483 emesso in data 4.11.2021;
- condanna parte attrice opponente al pagamento in favore della parte convenuta opposta di € 17 Secondo quanto di recente affermato dalla Suprema Corte, “la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs n. 231 del
2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e la pubblica amministrazione, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazioni di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto di appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione “prestazioni di servizi”, adottata dall'art. 2 del d.lgs citato, è riferibile a tutte le espressioni di fare e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento in prezzo in denaro” – cfr. Cass., n. 1747/2025. 18 Cfr. verbali udienze del 19.1.2023 e 9.5.2023.
pagina 18 di 19 106.031,87, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla data della domanda al saldo e IVA nella misura di legge;
- condanna parte attrice opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta opposta che liquida in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre 15 % ex art. 2, comma secondo, del DM n. 55/2014, come modif. dal DM n. 147/2022, CPA e IVA come per legge;
- dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Biella, 17 giugno 2025
Il Giudice
Emanuele Migliore
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ancora provvedimento in data 19.4.2022 e la giurisprudenza ivi riportata. 2 Come affermato dalla Suprema Corte, “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non consiste in un mero accertamento della validità del decreto stesso, ma è un ordinario processo di cognizione sulla domanda che il creditore ha proposto con il ricorso per ingiunzione. Quindi il giudice dell'opposizione è tenuto ad esaminare e decidere il merito della pretesa del creditore, accertandone sia l'an che il quantum. Tale potere del giudice dell'opposizione non viene meno per il fatto che il creditore chieda la conferma del decreto ingiuntivo e cioè
l'accoglimento totale della pretesa creditoria esercitata con il ricorso per ingiunzione. Tale domanda normalmente contiene in sé in modo implicito (fatta salva, cioè, un'espressa determinazione della parte in senso contrario) quella di un riconoscimento parziale del credito vantato dalla parte, onde il giudice dell'opposizione che riconosca un credito di ammontare inferiore a quello per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo non emana una pronuncia che va oltre i limiti della domanda della parte che ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo,
e quindi non viola l'art. 112 c.p.c.” – cfr. Cass., SU n. 7448/1993 e, più di recente, in sede di merito, ad es. Corte
Appello Messina, 31.3.2022, n. 201, rep. su De Iure, banca dati on line. 3 In termini più generici si è invece espresso sul punto il teste , escusso ex art. 257, Testimone_2 primo comma, c.p.c., il quale ha dichiarato che “noi siccome abbiamo presso una società WEDDING CP_1
SOLUTIONS che fa saldature, il materiale veniva saldato da noi e poi portato da per le lavorazioni;
Pt_1 prima si faceva la saldatura poi il materiale veniva portato da per le lavorazioni;
il numero non lo Pt_1 ricordo ma erano un po'; so che si viaggiava spesso avanti e indietro” – cfr. verbale udienza del 7.2.2024. 4 Cfr. doc. n. 18 di parte attrice opponente. 5 Cfr. doc. n. 19 di parte attrice opponente. 6 Cfr. doc. n. 21 di parte attrice opponente. 7 Cfr. ancora doc. n. 21 di parte attrice opponente. 8 Come chiarito ancora di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in mancanza di circostanze di fatto idonee
a dimostrare che il committente si sia riservato organizzazione e divisione del lavoro e degli strumenti tecnici, assumendosi in proprio il rischio del conseguimento del risultato, la qualità di imprenditore del soggetto al quale sia stata affidata l'esecuzione di un'opera o di un servizio, induce a ritenere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto di appalto e non di opera” – cfr. Cass., n. 10154/2025. pagina 11 di 19 9 Tale disposizione stabilisce infatti che “l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”. 10 Cfr. doc. n. 21 bis di parte attrice opponente. 11 Cfr. ordinanza in data 18.11.2023. 12 Cfr. doc. n. 6, 7 e 23 di parte convenuta opposta. 13 Cfr. ancora doc. n. 21 bis di parte attrice opponente. 14 Cfr. doc. n. 19 e 20 di parte convenuta opposta. 15 Cfr. Cass., n. 9633/2021. 16 Cfr. ancora la deposizione di , resa all'udienza del 7.2.2024, che ha infatti dichiarato Testimone_2 che “ho fatto le preparazioni per le installazioni;
i miei colleghi sono stranieri e all'inizio abbiamo fatto per due giorni pulizia nel reparto di a Pray […] dopo la pulizia abbiamo chiamato un autotrasportatore e poi Pt_1 anche tramite un automezzo di proprietà che guidavo io, abbiamo iniziato a fare il trasporto dei CP_1 macchinari”. pagina 17 di 19