Articolo 1 della Legge 3 giugno 1966, n. 423
Versione
9 luglio 1966
Art. 1. Articolo unico.

Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 5 miliardi con legge 13 maggio 1965, n. 501 , viene ulteriormente elevato a lire 10 miliardi. Le somme occorrenti all'uopo verranno fornite dalla azienda bancaria del Banco medesimo sotto forma di partecipazione.

Entrata in vigore il 9 luglio 1966