Art. 1. Articolo unico.
Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 5 miliardi con legge 13 maggio 1965, n. 501 , viene ulteriormente elevato a lire 10 miliardi. Le somme occorrenti all'uopo verranno fornite dalla azienda bancaria del Banco medesimo sotto forma di partecipazione.
Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 5 miliardi con legge 13 maggio 1965, n. 501 , viene ulteriormente elevato a lire 10 miliardi. Le somme occorrenti all'uopo verranno fornite dalla azienda bancaria del Banco medesimo sotto forma di partecipazione.