Parere definitivo 24 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/03/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02021/2025REG.PROV.COLL.
N. 00704/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 704 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Monica Bombelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, n. 697/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il decreto prot. n. 12757 del 6 aprile 2022, il Questore della provincia di Alessandria ha respinto l’istanza del 15 luglio 2021 (erroneamente indicata nel provvedimento come 6 aprile 2020) del sig. -OMISSIS-, di nazionalità cinese, di rilascio dell’autorizzazione di polizia ex art. 88 TULPS ai fini dell’installazione di sistemi di gioco “Videolottery” nel punto vendita sito in Alessandria alla via -OMISSIS-.
L’istanza, come si legge nel provvedimento, è stata presentata ai sensi dell’art. 26, comma 1, l.r. Piemonte 15 luglio 2021, n. 19, secondo cui “ a far data dall’entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2021, i titolari degli esercizi pubblici e commerciali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931, i quali, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 9/2016, hanno dismesso gli apparecchi per il gioco, possono rivolgere istanza al soggetto competente e reinstallarli, anche se sono intervenuti mutamenti di titolarità, di variazione del concessionario ovvero della nomina di nuovo rappresentante legale, senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione, purché venga mantenuto un numero di apparecchi non superiore a quello già esistente alla data del 19 maggio 2016 ”.
Ai fini reiettivi dell’istanza, il Questore ha posto in evidenza che il precedente titolare dell’autorizzazione relativa al suddetto punto vendita (società -OMISSIS- “ non è più esistente, in quanto incorporato in altra realtà imprenditoriale ”-OMISSIS- in data 16 novembre 2020, per cui la medesima istanza non può essere considerata come “ subentro nell’attività precedentemente in essere ” nel suddetto immobile, ma come “ nuova apertura nel medesimo locale ”, con la conseguente soggezione “ al rispetto delle distanze dai luoghi sensibili ” di cui all’art. 16 l.r. cit., nella specie non riscontrabile in quanto l’immobile medesimo “ si trova a 105,40 metri lineari dal bancomat della Banca Nazionale del Lavoro, come comunicato dalla Polizia municipale di Alessandria con nota del 10/01/2022 ”.
Il suddetto provvedimento ha quindi costituito oggetto del ricorso proposto dal sig. -OMISSIS- dinanzi al T.A.R. per il Piemonte e le censure con esso formulate si proponevano di dimostrare l’illegittimità dello stesso muovendo dall’assunto che la riapertura della sala slot -OMISSIS-non dovesse intendersi come nuova apertura, ma come una “ riattivazione di licenza ”, ai fini applicativi del citato art. 26, comma 1, l.r. n. 19/2021.
Lamentava inoltre il ricorrente che il Questore di Alessandria aveva interpretato in modo eccessivamente restrittivo la norma suindicata, in violazione del principio di libertà di iniziativa economica.
Il ricorso, chiamato alla camera di consiglio del 27 luglio 2022 ai fini della trattazione della relativa istanza cautelare, è stato definito dal T.A.R., ai sensi dell’art. 60 c.p.a., con la sentenza in forma semplificata n. 697 del 28 luglio 2022, dichiarativa della sua inammissibilità sul rilievo che, sebbene il provvedimento di diniego fosse motivato “ sia con l’assenza di un legame giuridico tra l’antecedente gestore e l’attuale ricorrente ed inoltre per la prossimità di mt. 105,6 del locale ad un bancomat ”, “ le censure si appunta (va) no solamente avverso il primo tema, mentre ignora (va) no del tutto la questione della vicinanza dei locali al bancomat ”, con la conseguenza che “ un eventuale accoglimento non arrecherebbe alcun vantaggio al ricorrente, in quanto il provvedimento rimarrebbe applicabile per una delle ragioni indicate e che dunque il ricorso appare inammissibile per difetto di interesse ”.
La sentenza costituisce oggetto dell’appello proposto dall’originario ricorrente, il quale contesta al giudice di primo grado di non aver rilevato che il tema delle distanze è subordinato a quello relativo alla corretta interpretazione della disposizione citata, con la conseguenza che, in caso di accoglimento delle censure mosse avverso quella erroneamente posta a fondamento del provvedimento impugnato (ed integralmente riproposte con il ricorso in esame), anche l’ulteriore motivo di diniego, relativo alle distanze, è destinato a cadere.
Il ricorso, chiamato all’odierna udienza pubblica, è stato trattenuto dal Collegio per la decisione di merito.
L’infondatezza dell’appello consente di prescindere da ogni considerazione inerente alla ritualità della sua proposizione, non essendo stata eseguita la sua notifica telematica presso l’indirizzo PEC dell’Avvocatura generale dello Stato ma presso l’indirizzo torino@mailcert.avvocaturastato.it .
La correttezza in astratto dell’ordito argomentativo tessuto dalla parte appellante – secondo cui il mancato rispetto delle distanze non rappresenta una ragione autonoma ed equiordinata di reiezione della sua istanza, rispetto a quella relativa alla inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 26, comma 1, l.r. Piemonte 15 luglio 2021, n. 19, sulla quale convergono le censure formulate con il ricorso introduttivo del giudizio – non è suscettibile di condurre all’accoglimento del gravame.
La disposizione citata recita, come si è già visto: “ A far data dall’entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2021, i titolari degli esercizi pubblici e commerciali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931, i quali, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 9/2016, hanno dismesso gli apparecchi per il gioco, possono rivolgere istanza al soggetto competente e reinstallarli, anche se sono intervenuti mutamenti di titolarità, di variazione del concessionario ovvero della nomina di nuovo rappresentante legale, senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione, purché venga mantenuto un numero di apparecchi non superiore a quello già esistente alla data del 19 maggio 2016 ”.
La parte appellante sostiene che il Questore di Alessandria avrebbe interpretato in senso eccessivamente restrittivo il riferimento della disposizione ai “ mutamenti di titolarità ”, rispetto ai quali non assumerebbe rilievo la discontinuità societaria tra il gestore precedente e quello subentrante, ma la sola circostanza fattuale che l’immobile fosse già precedentemente utilizzato come sala VLT.
Ritiene il Collegio che la tesi interpretativa dell’Amministrazione sia preferibile, militando a suo favore sia argomenti di carattere letterale che di ordine teleologico.
Deve premettersi che la disposizione suindicata consente ai precedenti gestori di sale giochi, che abbiano dismesso gli apparecchi al fine di uniformarsi alla l.r. n. 9/2016, di procedere alla reinstallazione degli stessi, all’uopo presentando apposita istanza alla Questura competente, senza essere tenuti ad uniformarsi alle prescrizioni limitative previste per le nuove installazioni dalla l.r. n. 19/2021, tra le quali quelle in tema di distanze dai cd. luoghi sensibili.
Deve invero osservarsi che la l.r. n. 9/2016 e la l.r. n. 19/2021 contengono disposizioni simili per quanto attiene alle distanze delle sale giochi dai cd. luoghi sensibili (rispettivamente, all’art. 5 ed all’art. 16): tuttavia, mentre la prima pone l’obbligo di adeguamento anche a carico dei precedenti gestori (secondo le cadenze temporali dettate dal regime transitorio di cui all’art. 13), la seconda prevede espressamente che le norme in tema di distanze si applichino solo alle “ nuove aperture ”.
A tale diversità di regime si ricollega appunto la disposizione intorno alla cui interpretazione gravita la presente controversia, consentendo essa, come si è detto, la reinstallazione di apparecchi, eliminati per effetto delle disposizioni restrittive introdotte dalla l.r. n. 9/2016, affrancandola dall’obbligo di rispettare le norme in tema di distanze, in quanto qualificata de iure – alle condizioni ivi previste – come installazione preesistente.
La ratio della disposizione è evidentemente quella di salvaguardare la posizione di affidamento (ed i relativi investimenti) di coloro che avessero dismesso gli apparecchi per effetto dell’entrata in vigore della l.r. n. 9/2016, che non operava distinzioni (salva, come si è detto, l’articolazione temporale dell’obbligo di adeguamento) a seconda del carattere preesistente o meno dell’attività di Videolottery, consentendo di ripristinare le installazioni nei casi in cui, secondo la diversa impostazione recepita dal legislatore regionale con la l.r. n. 19/2021, non sarebbero state costrette, perché preesistenti, alla dismissione.
Ciò premesso, è evidente che essa trovi applicazione laddove tra il precedente gestore e quello subentrante sussista un rapporto di identità o comunque di carattere derivativo, tale da giustificare il contemperamento operato dal legislatore tra esigenza di contrasto dei fenomeni ludopatici e tutela dell’interesse economico dell’esercente l’attività, il quale sia stato costretto ad interromperla per effetto delle norme previgenti: laddove, invece, l’aspirante subentrante fosse un soggetto giuridico nuovo, non sussisterebbe alcuna esigenza di salvaguardia del suo affidamento né ostacoli alla qualificazione della sua attività come “ nuova apertura ”, agli effetti applicativi delle norme in tema di distanze dai cd. luoghi sensibili.
Il dettato normativo rispecchia coerentemente la ratio della disposizione come appena enucleata.
Il riferimento al “ mutamento della titolarità ”, quale evento modificativo che non incide sulla continuità gestionale, deve infatti essere collegato all’incipit della previsione, in particolare alla perimetrazione soggettiva del suo ambito applicativo, concernente “ i titolari degli esercizi pubblici e commerciali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d) ” (ovvero, rispettivamente, le “ sale da gioco ” e le “ sale scommesse ”), con il logico corollario che l’attività imprenditoriale deve permanere nella sua oggettività organizzativa, pur se ne sia cambiata la titolarità: ciò che non si verifica laddove, come nella specie, il precedente esercizio sia stato chiuso (essendo la società che ne era titolare confluita per incorporazione in una diversa entità societaria) e l’unico elemento di continuità con l’aspirante subentrante sia rappresentato dalla identità tra il luogo in cui esso prevede di svolgere la sua attività e quello in cui operava il precedente (e non più esistente) gestore.
Non può ritenersi sufficiente a dirottare l’esito interpretativo nella direzione auspicata dalla parte appellante l’invocazione del principio di libertà di iniziativa economica, dal momento che, in ragione del peculiare oggetto dell’attività di Videolottery, tale da giustificarne la sottoposizione a stringenti limiti e controlli finalizzati ad evitare che essa rechi pregiudizio agli interessi sociali concorrenti, le eccezioni alla cogenza degli stessi devono essere intese ed applicate in senso restrittivo, come fatto appunto dal Questore di Alessandria con il provvedimento di diniego impugnato in primo grado.
In conclusione, come anticipato, l’appello deve essere complessivamente respinto, mentre la mancata costituzione dell’Amministrazione appellata - presumibilmente dovuta, come si è detto, alla irritualità della notifica dell’appello - esime il Collegio da ogni pronuncia sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO