CASS
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2025, n. 36586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36586 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - SC OF LO IO NA VI TI - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: LS AF nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli Udita la relazione del Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del P.G., Giulio Monferini, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 8 maggio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà presentate dal condannato AF LS, accogliendo al contempo l’istanza di detenzione domiciliare.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce nullità dell'ordinanza per mancato avviso della data di udienza sia al condannato che al difensore di fiducia.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Giulio Monferini, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato.
1. Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere, attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), emerge che il procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza di Napoli era stato originato dall’istanza di misure alternative presentata dal condannato l’11 dicembre 2019. Nell’istanza il condannato aveva nominato come difensore l’avv. Aniello Silvestro. L’istanza di misure alternative conteneva, inoltre, la dichiarazione o elezione di domicilio - come previsto per legge, a pena di inammissibilità, dall’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720 - 01; conforme Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407 – 01) -, che veniva eletto presso lo studio del difensore avv. Silvestro. L’avviso dell’udienza camerale del 3 aprile 2025 (che sarà poi rinviata all’8 maggio per adesione all’astensione da parte del difensore presente in aula, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.) veniva, conseguentemente, inviato il 11 marzo 2025, mediante sistema S.N.T., all’avv. Aniello Silvestro, ovvero a colui che in base all’istanza di misure alternative Penale Sent. Sez. 1 Num. 36586 Anno 2025 Presidente: ON CA Relatore: SS IN Data Udienza: 18/09/2025 risultava essere sia difensore che domiciliatario eletto. Dagli atti del fascicolo del Tribunale di sorveglianza non emerge, infatti, alcuna modifica del difensore o del domicilio eletto effettuata dall’interessato dopo l’istanza di misure alternative e prima dell’invio dell’avviso di udienza. Il ricorso deduce che la nomina di un diverso difensore era contenuta nel provvedimento di cumulo della Procura generale di Napoli del 29 ottobre 2024, però, al di là del fatto che tale provvedimento non contiene, in realtà, nessuna indicazione di difensore, che invece è contenuta nel provvedimento di cumulo del 15 maggio 2025 (che indica l’avv. Chioccarelli) - ovvero in un atto che è successivo all’invio dell’avviso di udienza ed è successivo finanche al provvedimento impugnato – peraltro, la eventuale indicazione del difensore del giudizio di cognizione nel provvedimento emesso ex art. 656 cod. proc. pen. non supera la nomina effettuata nel giudizio davanti al Tribunale di sorveglianza. Come rilevato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità, soltanto in “assenza di diversa nomina da parte dell’interessato”, l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la trattazione, davanti al Tribunale di sorveglianza, dell'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione deve essere notificato al difensore che ha assistito il condannato nella fase di cognizione. (Sez. 1, n. 2982 del 07/11/2019, dep. 2020, Gasmi, Rv. 278467 - 01). Ne consegue che, in mancanza di una nomina in favore dell’avv. Chioccarelli effettuata nel procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza, la nomina avvenuta a suo tempo nel giudizio di cognizione non avrebbe comunque potuto superare la diversa nomina in favore dell’avv. Silvestro contenuta nella istanza di misure alternative. In definitiva, il ricorso è infondato.
2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 18/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IN SS CA ON 2
lette le conclusioni del P.G., Giulio Monferini, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 8 maggio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà presentate dal condannato AF LS, accogliendo al contempo l’istanza di detenzione domiciliare.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce nullità dell'ordinanza per mancato avviso della data di udienza sia al condannato che al difensore di fiducia.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Giulio Monferini, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato.
1. Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere, attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), emerge che il procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza di Napoli era stato originato dall’istanza di misure alternative presentata dal condannato l’11 dicembre 2019. Nell’istanza il condannato aveva nominato come difensore l’avv. Aniello Silvestro. L’istanza di misure alternative conteneva, inoltre, la dichiarazione o elezione di domicilio - come previsto per legge, a pena di inammissibilità, dall’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720 - 01; conforme Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407 – 01) -, che veniva eletto presso lo studio del difensore avv. Silvestro. L’avviso dell’udienza camerale del 3 aprile 2025 (che sarà poi rinviata all’8 maggio per adesione all’astensione da parte del difensore presente in aula, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.) veniva, conseguentemente, inviato il 11 marzo 2025, mediante sistema S.N.T., all’avv. Aniello Silvestro, ovvero a colui che in base all’istanza di misure alternative Penale Sent. Sez. 1 Num. 36586 Anno 2025 Presidente: ON CA Relatore: SS IN Data Udienza: 18/09/2025 risultava essere sia difensore che domiciliatario eletto. Dagli atti del fascicolo del Tribunale di sorveglianza non emerge, infatti, alcuna modifica del difensore o del domicilio eletto effettuata dall’interessato dopo l’istanza di misure alternative e prima dell’invio dell’avviso di udienza. Il ricorso deduce che la nomina di un diverso difensore era contenuta nel provvedimento di cumulo della Procura generale di Napoli del 29 ottobre 2024, però, al di là del fatto che tale provvedimento non contiene, in realtà, nessuna indicazione di difensore, che invece è contenuta nel provvedimento di cumulo del 15 maggio 2025 (che indica l’avv. Chioccarelli) - ovvero in un atto che è successivo all’invio dell’avviso di udienza ed è successivo finanche al provvedimento impugnato – peraltro, la eventuale indicazione del difensore del giudizio di cognizione nel provvedimento emesso ex art. 656 cod. proc. pen. non supera la nomina effettuata nel giudizio davanti al Tribunale di sorveglianza. Come rilevato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità, soltanto in “assenza di diversa nomina da parte dell’interessato”, l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la trattazione, davanti al Tribunale di sorveglianza, dell'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione deve essere notificato al difensore che ha assistito il condannato nella fase di cognizione. (Sez. 1, n. 2982 del 07/11/2019, dep. 2020, Gasmi, Rv. 278467 - 01). Ne consegue che, in mancanza di una nomina in favore dell’avv. Chioccarelli effettuata nel procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza, la nomina avvenuta a suo tempo nel giudizio di cognizione non avrebbe comunque potuto superare la diversa nomina in favore dell’avv. Silvestro contenuta nella istanza di misure alternative. In definitiva, il ricorso è infondato.
2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 18/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IN SS CA ON 2