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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/08/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 743/2023
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 20.5.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Parte_1 C.F._1
Damiano, presso il cui studio sito in Vasto, Via San Giovanni Da Capestrano n. 4, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Cei, Matteo Orlandini e Silvia
Carli, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente sita in Pisa, alla Via Cocchi, n. 7/9
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni per mancato godimento dei riposi giornalieri e settimanali
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 20.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 1.6.2023, ha chiesto di “1) Accertare e Parte_1 dichiarare, per le motivazioni di fatto e di diritto descritte in premessa, la violazione a danno dei ricorrenti, da parte della, in persona del Direttore Generale pro-tempore, della disciplina sull'orario di lavoro e sui riposi compensativi, giornalieri e settimanali, come descritta in premessa. 2) Per
l'effetto ed in accoglimento del presente ricorso, condannare la Controparte_1
(C.F. : corrente in VIA COCCHI, 7/9- 56127 PISA, in persona del Direttore
[...] P.IVA_1
Generale pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dal ricorrente, in conseguenza del mancato godimento dei riposi giornalieri e settimanali ed in conseguenza di tutte le violazioni sull'orario di lavoro che verranno riscontrate, nello svolgimento dei turni di servizio in atti, da quantificarsi in via equitativa nella somma di €. 11.000,00= (undicimila euro) ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio mediante nomina di CTU, o ritenuta di giustizia, unitamente ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. 3) Con vittoria di spese e compenso professionale secondo vigente Tariffa Prof.le, oltre rimb. forfett. Iva e cap come per legge”.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che: Cont a) aveva lavorato alle dipendenze della resistente, con rapporto di lavoro a tempo pieno indeterminato, in qualità di Dirigente Medico di I° Liv. della Parte_2 del P.O. di Pisa, dal 01.12.2020 al 31.12.2022;
b) aveva svolto turni di lavoro che avevano comportato la violazione della disciplina sull'orario di lavoro e sul riposo giornaliero e settimanale;
c) nello specifico, in diversi casi il riposo era stato inferiore alle 11 ore nell'arco delle 24, nonché aveva prestato attività lavorativa in alcune giornate domenicali e/o festive, senza il recupero del riposo settimanale, che doveva effettuarsi in un qualsiasi giorno feriale della settimana successiva concordato con l' CP_1
d) il ricorrente vantava dunque un diritto al risarcimento del danno per tutte le violazioni, derivanti dalla mancata concessione del riposo giornaliero e settimanale.
2. Con memoria depositata il 2.5.2024 si è costituita la , Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso, in particolare poiché:
a) come stabilito dai contratti collettivi, per il medico in regime di reperibilità la chiamata in servizio di pronta disponibilità determinava la sospensione delle undici ore di riposo giornaliero, con conseguente recupero delle ore mancanti per il completamento delle ore di riposo immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso;
b) al netto dei turni di reperibilità, il ricorrente aveva goduto dei periodi di riposo;
c) il ricorrente quando aveva lavorato la domenica, aveva poi sempre fruito del mancato riposo settimanale in un giorno feriale successivo a quello nel quale aveva svolto l'attività;
d) l'attività aggiuntiva svolta dal ricorrente, essendo questa parificata alla libera professione intramuraria, non rientrava nell'orario di servizio e quindi non poteva essere considerata ai fini interruttivi del periodo di riposo giornaliero, trattandosi tra l'altro di prestazioni rese su base totalmente volontaria e appositamente remunerate.
e) pertanto, non vi era stata alcuna violazione delle disposizioni in materia di riposi.
3. Ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
4. Il ricorrente ha lamentato la violazione delle norme attinenti al riposo giornaliero e settimanale, chiedendo pertanto il risarcimento del danno causato dalle condizioni usuranti cui era stato sottoposto.
Tuttavia, alla luce dei cartellini di entrata ed uscita dal lavoro, prodotti da entrambi le parti, non si rilevano abusi circa la mancata concessione dei riposi dovuti al lavoratore.
4.1. Nello specifico, per quanto riguarda i periodi in cui il ricorrente non avrebbe fruito delle undici ore di riposo minimo giornaliero consecutivo, risulta documentalmente che quest'ultimo era stato inserito in turni di reperibilità e che aveva svolto la prestazione lavorativa in seguito a chiamata.
Orbene, quando il lavoratore medico in pronta disponibilità viene chiamato in servizio, l'articolo 27 comma 8 del CCNL Area Sanità 2016-2018 prevede la sospensione del riposo giornaliero immediatamente successivo e consecutivo. La norma afferma poi che le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo devono essere recuperate immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso, aggiungendo che nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile, le ore di mancato riposo sono fruite, in un'unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo.
Nel caso in esame, il documento all. sub 3) e prodotto dall'azienda sanitaria ricapitola tutti i turni svolti dal da dicembre 2020 a dicembre 2022 e coincide nei suoi contenuti con i cartellini Pt_1 prodotti da parte ricorrente (doc. 2 ricorso).
Alla luce di tale documentazione, si evince che il ricorrente, nel lamentare diverse violazioni della normativa sul riposo giornaliero, non ha tenuto conto delle ore svolte in regime di reperibilità, che come anticipato sospendono il riposo giornaliero e le cui ore residue devono essere recuperate immediatamente o comunque entro tre giorni.
In tutti i casi indicati dal ricorrente, il riposo dovuto è stato sospeso e poi recuperato immediatamente dopo, di conseguenza non sono riscontrabili violazioni della normativa sull'orario di lavoro giornaliero.
4.2. Con riguardo poi al riposo settimanale, si rammenta che questo è di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero, come stabilito dall'art. 9 D.lgs. 66/2003. Inoltre, ai sensi della stessa disposizione “Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni”.
Dai documenti prodotti da parte resistente (all. sub 3 cit.), risulta dimostrato il godimento del riposo di 24 ore in un periodo non superiore a quattordici giorni. Inoltre, risulta che tutte le volte in cui il ha lavorato la domenica, ha poi recuperato la relativa giornata di riposo durante un giorno Pt_1 lavorativo della settimana, sicché non si evidenziano nemmeno in questo caso violazioni delle norme a tutela del riposo.
4.3. Da ultimo, si deve evidenziare che l'attività aggiuntiva svolta dal lavoratore non rientra nel computo dell'orario di servizio, essendo quest'ultima equiparata a quella di libera professione intramuraria, come stabilito dall'articolo 27 comma 8 CCNL Area Sanità 2019-2021. Di conseguenza, le prestazioni indicate nel documento all. sub 4) di parte resistente, svolte dal ricorrente per attività aggiuntiva vaccinale o per carenza di servizio, sono escluse dal computo dei limiti previsti dalla legge per i periodi di riposo, in quanto tali prestazioni sono rientranti in un diverso regime e sono svolte su base volontaria (così, art. 89 CCNL Area Sanità 2019-2021 cit.).
5. Le spese di lite, previa compensazione per metà per la complessità del sistema normativo disciplinante la fattispecie in esame, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori minimi ulteriormente ridotti in considerazione della complessità della causa, previsti per lo scaglione di riferimento, individuato in quello compreso tra € 5.200,01 sino a € 26.000,00.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna alla refusione in favore dell' Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, quantificate in € 1.347,50, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per
[...] legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 743/2023
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 20.5.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Parte_1 C.F._1
Damiano, presso il cui studio sito in Vasto, Via San Giovanni Da Capestrano n. 4, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Cei, Matteo Orlandini e Silvia
Carli, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente sita in Pisa, alla Via Cocchi, n. 7/9
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni per mancato godimento dei riposi giornalieri e settimanali
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 20.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 1.6.2023, ha chiesto di “1) Accertare e Parte_1 dichiarare, per le motivazioni di fatto e di diritto descritte in premessa, la violazione a danno dei ricorrenti, da parte della, in persona del Direttore Generale pro-tempore, della disciplina sull'orario di lavoro e sui riposi compensativi, giornalieri e settimanali, come descritta in premessa. 2) Per
l'effetto ed in accoglimento del presente ricorso, condannare la Controparte_1
(C.F. : corrente in VIA COCCHI, 7/9- 56127 PISA, in persona del Direttore
[...] P.IVA_1
Generale pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dal ricorrente, in conseguenza del mancato godimento dei riposi giornalieri e settimanali ed in conseguenza di tutte le violazioni sull'orario di lavoro che verranno riscontrate, nello svolgimento dei turni di servizio in atti, da quantificarsi in via equitativa nella somma di €. 11.000,00= (undicimila euro) ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio mediante nomina di CTU, o ritenuta di giustizia, unitamente ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. 3) Con vittoria di spese e compenso professionale secondo vigente Tariffa Prof.le, oltre rimb. forfett. Iva e cap come per legge”.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che: Cont a) aveva lavorato alle dipendenze della resistente, con rapporto di lavoro a tempo pieno indeterminato, in qualità di Dirigente Medico di I° Liv. della Parte_2 del P.O. di Pisa, dal 01.12.2020 al 31.12.2022;
b) aveva svolto turni di lavoro che avevano comportato la violazione della disciplina sull'orario di lavoro e sul riposo giornaliero e settimanale;
c) nello specifico, in diversi casi il riposo era stato inferiore alle 11 ore nell'arco delle 24, nonché aveva prestato attività lavorativa in alcune giornate domenicali e/o festive, senza il recupero del riposo settimanale, che doveva effettuarsi in un qualsiasi giorno feriale della settimana successiva concordato con l' CP_1
d) il ricorrente vantava dunque un diritto al risarcimento del danno per tutte le violazioni, derivanti dalla mancata concessione del riposo giornaliero e settimanale.
2. Con memoria depositata il 2.5.2024 si è costituita la , Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso, in particolare poiché:
a) come stabilito dai contratti collettivi, per il medico in regime di reperibilità la chiamata in servizio di pronta disponibilità determinava la sospensione delle undici ore di riposo giornaliero, con conseguente recupero delle ore mancanti per il completamento delle ore di riposo immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso;
b) al netto dei turni di reperibilità, il ricorrente aveva goduto dei periodi di riposo;
c) il ricorrente quando aveva lavorato la domenica, aveva poi sempre fruito del mancato riposo settimanale in un giorno feriale successivo a quello nel quale aveva svolto l'attività;
d) l'attività aggiuntiva svolta dal ricorrente, essendo questa parificata alla libera professione intramuraria, non rientrava nell'orario di servizio e quindi non poteva essere considerata ai fini interruttivi del periodo di riposo giornaliero, trattandosi tra l'altro di prestazioni rese su base totalmente volontaria e appositamente remunerate.
e) pertanto, non vi era stata alcuna violazione delle disposizioni in materia di riposi.
3. Ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
4. Il ricorrente ha lamentato la violazione delle norme attinenti al riposo giornaliero e settimanale, chiedendo pertanto il risarcimento del danno causato dalle condizioni usuranti cui era stato sottoposto.
Tuttavia, alla luce dei cartellini di entrata ed uscita dal lavoro, prodotti da entrambi le parti, non si rilevano abusi circa la mancata concessione dei riposi dovuti al lavoratore.
4.1. Nello specifico, per quanto riguarda i periodi in cui il ricorrente non avrebbe fruito delle undici ore di riposo minimo giornaliero consecutivo, risulta documentalmente che quest'ultimo era stato inserito in turni di reperibilità e che aveva svolto la prestazione lavorativa in seguito a chiamata.
Orbene, quando il lavoratore medico in pronta disponibilità viene chiamato in servizio, l'articolo 27 comma 8 del CCNL Area Sanità 2016-2018 prevede la sospensione del riposo giornaliero immediatamente successivo e consecutivo. La norma afferma poi che le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo devono essere recuperate immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso, aggiungendo che nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile, le ore di mancato riposo sono fruite, in un'unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo.
Nel caso in esame, il documento all. sub 3) e prodotto dall'azienda sanitaria ricapitola tutti i turni svolti dal da dicembre 2020 a dicembre 2022 e coincide nei suoi contenuti con i cartellini Pt_1 prodotti da parte ricorrente (doc. 2 ricorso).
Alla luce di tale documentazione, si evince che il ricorrente, nel lamentare diverse violazioni della normativa sul riposo giornaliero, non ha tenuto conto delle ore svolte in regime di reperibilità, che come anticipato sospendono il riposo giornaliero e le cui ore residue devono essere recuperate immediatamente o comunque entro tre giorni.
In tutti i casi indicati dal ricorrente, il riposo dovuto è stato sospeso e poi recuperato immediatamente dopo, di conseguenza non sono riscontrabili violazioni della normativa sull'orario di lavoro giornaliero.
4.2. Con riguardo poi al riposo settimanale, si rammenta che questo è di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero, come stabilito dall'art. 9 D.lgs. 66/2003. Inoltre, ai sensi della stessa disposizione “Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni”.
Dai documenti prodotti da parte resistente (all. sub 3 cit.), risulta dimostrato il godimento del riposo di 24 ore in un periodo non superiore a quattordici giorni. Inoltre, risulta che tutte le volte in cui il ha lavorato la domenica, ha poi recuperato la relativa giornata di riposo durante un giorno Pt_1 lavorativo della settimana, sicché non si evidenziano nemmeno in questo caso violazioni delle norme a tutela del riposo.
4.3. Da ultimo, si deve evidenziare che l'attività aggiuntiva svolta dal lavoratore non rientra nel computo dell'orario di servizio, essendo quest'ultima equiparata a quella di libera professione intramuraria, come stabilito dall'articolo 27 comma 8 CCNL Area Sanità 2019-2021. Di conseguenza, le prestazioni indicate nel documento all. sub 4) di parte resistente, svolte dal ricorrente per attività aggiuntiva vaccinale o per carenza di servizio, sono escluse dal computo dei limiti previsti dalla legge per i periodi di riposo, in quanto tali prestazioni sono rientranti in un diverso regime e sono svolte su base volontaria (così, art. 89 CCNL Area Sanità 2019-2021 cit.).
5. Le spese di lite, previa compensazione per metà per la complessità del sistema normativo disciplinante la fattispecie in esame, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori minimi ulteriormente ridotti in considerazione della complessità della causa, previsti per lo scaglione di riferimento, individuato in quello compreso tra € 5.200,01 sino a € 26.000,00.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna alla refusione in favore dell' Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, quantificate in € 1.347,50, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per
[...] legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli