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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 21/01/2026, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 242/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO CE, Presidente
RA NI, AT
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1682/2019 depositato il 21/05/2019
proposto da
Ricorrente_1 - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - PARTITA IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1482/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 2 e pubblicata il 10/12/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6178/2017 I.C.I. 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il Comune chiede il rinvio o la sospensione del presente fascicolo in attesa della decisione della IO sul classamento.
Il difensore del Consorzio si oppone a tale richiesta e riportandosi alla propria costituzione chiede il rigetto dell'appello.
La Corte rilevato che non c'è nessuna pregiudizialità tra la causa per cui il Comune ha deciso per fare ricorso per IO e la presente, rigetta la richiesta del Comune.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva appello in data 21/05/2019 avverso la sentenza della CTP di Foggia n. 1482-02-18 del 6/11/2018, depositata il 10.12.2018, di accoglimento del ricorso n. 501/2018 presentato dal
Resistente_1 alla CTP di Foggia contro l'avviso di accertamento n. 6178/2017, relativo all'ICI per l'anno d'imposta 2012, notificato il 5.12.2017. Con tale avviso dell'importo di € 720.260,84 veniva richiesta, a seguito del mancato pagamento, l'ICI per la “Diga di Occhito”, unità immobiliare catastalmente intestata al Demanio dello Stato-Ramo idrico e censita dal 15.12.2016 nel NCEU al Foglio
P3 particella 286, categoria E/9.
La sentenza appellata affrontava “unicamente il punto dirimente …e cioè quello relativo all'assoggettamento o meno all'ICI (oggi IMU) dell'immobile denominato “Diga di Occhito””, fondando la decisione di accoglimento su due precedenti sentenze che avevano accolto i ricorsi del Consorzio in relazione all'ICI per gli anni 2010
e 2011 (CTP di Foggia, Sez.4, n. 1936/2017, CTR Puglia, sez. di Foggia, n. 2256/2018 che confermava la sentenza di primo grado rigettando l'appello proposto dal Comune di Carlantino). La motivazione si basava sul fatto che l'U.I. essendo classata in categoria “E” era da ritenersi esente per “la particolare destinazione all'uso pubblico o di interesse collettivo”.
Il Comune nel suo appello eccepiva che il Consorzio di Bonifica era assoggettabile all'ICI sulla base del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui i beni demaniali nella disponibilità dei Consorzi di bonifica per l'espletamento delle loro attività istituzionali andavano assoggettati all'imposta ai sensi dell'art.3 del D. lgs. n.504/1992, come modificato dalla L. 338/2000, art.18, comma 2. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello con condanna alle spese dell'appellato da distrarsi a favore del difensore.
Resistente_1, con la costituzione in giudizio avvenuta in data 8/7/2019, depositava controdeduzioni rilevando, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 del D. lgs. 546/92, difettando i motivi specifici di impugnazione, in violazione del rito tributario. Presentava, altresì, appello incidentale di cui chiedeva l'accoglimento, contestando il mancato esame, da parte del Collegio provinciale, delle ulteriori eccezioni e motivi del ricorso prospettati nell'ambito del giudizio di primo grado, ritenendoli assorbiti dall'esame della questione principale in applicazione del principio della ragione più liquida.
L'appello incidentale era affidato ai seguenti motivi:
1°- Violazione e falsa applicazione dell'articolo 156 c.p.c., comma 3, omessa dichiarazione di inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento n. 6178/2017 ed omessa conseguente dichiarazione dell'intervenuta decadenza/prescrizione del Comune di Carlantino dalla possibilità di chiedere in pagamento le somme relative all'anno d'imposta 2012. Violazione, omissione e/o falsa applicazione dell'articolo 1, comma 161, della L. 296 del 2006, dell'articolo 37, comma 53, del DL 223 del 2006;
2°- Violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, legge n. 212/2000 e art. 3, legge n. 241/1990, per evidente difetto di motivazione illogicità ed ingiustizia manifesta. Omessa dichiarazione di nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento Prot. 6178 del 30.11.2017, emesso dal Ricorrente_1;
3°- Violazione e falsa applicazione dell'articolo 12, nonché dell'art.6, commi 1 e 2, del D.lgs. 472/97, per evidente difetto di motivazione illogicità ed ingiustizia manifesta.
Chiedeva, infine, di autorizzare la chiamata in causa del Demanio dello Stato per sollevare il Consorzio da qualsiasi obbligo di pagamento. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante depositava memorie in data 4/11/2024 ribadendo la propria tesi della tassabilità, ai fini ICI (oggi
IMU), della “Diga di Occhito”. Portava, altresì, a conoscenza che per le annualità 2010 e 2011 era stato respinto l'appello del Comune avverso la pronuncia della CTP n. 1936/2017 con la sentenza CTR Puglia n.
2256/2018. Tale decisione era stata oggetto di ricorso da parte del Comune presso la Suprema Corte di
IO con udienza fissata per il 17 dicembre 2024. Ribadiva, pertanto, in via principale di procedere alla riforma della sentenza impugnata numero 1482/2018 e, in via altrettanto principale, di procedere ad un breve rinvio dell'udienza considerato l'imminente decisione della Suprema Corte di IO.
L'appellato depositava memorie in data 18/11/2024 ove ribadiva le proprie argomentazioni a sostegno della non tassabilità del bene tra cui le peculiari caratteristiche del Resistente_1 che non poteva essere classificato come impresa commerciale, trattandosi un Ente pubblico non economico, che non effettuava prestazioni di servizi mentre i contributi irrigui dovuti ai consorzi di bonifica costituivano entrate a carattere tributario e pertanto qualificabili come corrispettivi per prestazioni di servizi effettuati in favore dei consorziati. Ribadiva, altresì, le insanabili carenze di cui era affetta l'attività di notifica dell'avviso di accertamento, emesso da parte del Ricorrente_1 per l'anno d'imposta 2012.
Con Ordinanza interlocutoria n. 2438/2024 del 19/12/2024, depositata in pari data, questa Corte accoglieva la richiesta di rinvio in attesa della decisione del ricorso in IO che riguardava l'oggetto della contestazione.
Con successiva nota, depositata il 16/5/2025 il Ricorrente_1 – tramite il proprio difensore - faceva presente che con l'ordinanza n. 11244 del 17/12/2024 (depositata il 29/04/2025 ed allegata), la Suprema
Corte aveva accolto l'eccezione del Comune circa la violazione dell'art. 295 c.p.c., stabilendo che il processo non avrebbe dovuto proseguire prima della conclusione del giudizio sulla rendita catastale dell'immobile
(diga di Occhito, classificata come categoria E9). Chiedeva, pertanto, la sospensione del processo relativo all'IMU 2012 (sentenza 1482/2018) in attesa della definizione del giudizio catastale attualmente pendente presso la stessa Corte (RGA 2579/2022 di impugnativa della sentenza 640/2022), in base al principio di pregiudizialità riconosciuto dalla IO.
Con memoria depositata il 31/5/2025, il Consorzio – tramite il proprio difensore, preliminarmente riportava la motivazione dell'ordinanza n. 11244 del 17/12/2024 “... ritenuto che le questioni prospettate con il primo ed il terzo motivo del ricorso principale implicano l'esame della interferenza tra la pendenza del giudizio concernente l'attribuzione della categoria catastale (giudizio pendente tra consorzio ed Agenzia) e la base imponibile determinata dal Comune che ha adottato i criteri di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, il quale ha previsto, fino alla attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili valido fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata dal contribuente (S.U. n. 3160/2011); che, la comunicazione di attribuzione della rendita impone alle parti del rapporto tributario concernente l'ICI di determinare l'imposta effettivamente dovuta, anche per le annualità pregresse (se sospese ovvero oggetto di possibile accertamento), in base alla "rendita attribuita" (intesa per tale, naturalmente, quella divenuta comunque definitiva, o per mancata impugnazione o per conclusione dell' eventuale giudizio di impugnazione); tutto ciò considerato ritiene opportuna la trattazione in pubblica udienza, invitando le parti a comunicare l'esito del giudizio relativo alla impugnazione della rendita catastale.
P.Q.M.
La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza." Lo stesso Consorzio contestava la sospensione obbligatoria del processo, sostenendo che, in base all'art. 337 c.p.c., la sospensione era solo facoltativa poiché la sentenza sulla categoria catastale (n. 640/2022) era già stata emessa (anche se impugnata). Sosteneva che la diga era correttamente classificata in categoria
E/9, cosa che comportava l'esenzione dall'ICI/IMU. Citava numerose sentenze di merito (CTP FG,
1936/2017, CTR FG 2256/2018, CTP FG 928/2019, CTP FG 36/2021) che confermavano l'orientamento giurisprudenziale favorevole al Consorzio. Chiedeva di dichiarare inammissibile l'appello principale del
Comune; in subordine, rigettarlo perché infondato;
di accogliere l'appello incidentale del Consorzio e riformare in parte la sentenza 1482/2018; di condannare il Comune alle spese processuali;
di autorizzare la chiamata in causa del Demanio dello Stato per manleva;
di nominare eventualmente un CTU per valutare il valore dell'immobile (diga), stimato in oltre 5,5 miliardi di lire.
Con Ordinanza interlocutoria n° 1095/2025 del 13/6/2025, depositata il 13/6/2025, questa Corte riteneva che la controversia fosse pregiudicata dalla causa avente ad oggetto la rendita catastale, come chiaramente stabilito anche dalla Corte di IO con ordinanza n. 11244 del 2025. Disponeva la sospensione della causa in attesa della definizione dell'altra prima indicata.
L'odierna Corte con sentenza n° 3129/2025 del 26/9/2025, depositata il 20/10/2025, condivideva quanto affermato dalla CTP dovendosi far riferimento agli approdi giurisprudenziali in materia (IO sez.5,
Ord.n.21146/2018; Ord. n.24032/2019, 12440/2021) secondo cui “Nel processo tributario, il sindacato sull'atto di diniego dell'Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, che, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente”. In altri termini, non era possibile modificare un atto accettato dall'Ufficio finanziario e non oggetto di accertamento sulla scorta di un atto discrezionale (provvedimento di diniego) a seguito di istanza di autotutela, perché non legittimati dalla legge.
Confermava, pertanto, l'impugnata sentenza di rigetto dell'originario ricorso del Comune avverso l'atto di diniego.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellato, preliminarmente, pone il problema dell'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 del
D.lgs. 546/92, difettando i motivi specifici di impugnazione, in violazione del rito tributario.
La censura va respinta.
Nel rito tributario, invero, la specificità dei motivi di appello, prescritta dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni e delle argomentazioni già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio. La norma sopra citata, infatti, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 delle disposizioni preliminari del Codice civile, trattandosi di prescrizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia. Secondo la Suprema Corte ogni qual volta sia espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado deve essere consentito il sindacato sul merito dell'impugnazione. Di conseguenza la specificità dei motivi d'appello “va correlata al tenore complessivo dell'atto di gravame, ove, dunque, le ragioni di critica del decisum fatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni” (ex plurimis, Cass. 1571/2021 e 30341/2019).
Nel merito, la sentenza di questa Corte n° 3129/2025 del 26/9/2025, depositata il 20/10/2025, acclara la classificazione del bene in categoria E9 “Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E”. Tale classificazione rende l'immobile esente da imposizione IMU per “la particolare destinazione all'uso pubblico o di interesse collettivo”. Le conseguenze di tale classificazione riveniente dai giudizi sopracitati ed a cui si rinvia vanifica gli sforzi dell'appellante tesi a dimostrare: la non spettanza dell'esenzione in quanto la norma per le categorie catastali
E non si applica ai consorzi di bonifica;
l'uso commerciale, non essendo l'immobile (Diga di Occhito) destinato a funzioni di esclusiva pubblica utilità, bensì alla raccolta e successiva commercializzazione delle acque a fini irrigui, industriali e civili, attività che presenterebbe carattere d'impresa; la natura giuridica del rapporto tra il Consorzio (concessionario) e il Demanio dello Stato (proprietario del bene) e la soggettività passiva del Consorzio ai fini IMU.
La classificazione consente di ritenere superati anche i motivi prodotti dall'appellato che con l'appello incidentale ha censurato: Violazione e falsa applicazione dell'articolo 156 c.p.c., comma 3, omessa dichiarazione di inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento n. 6178/2017 ed omessa conseguente dichiarazione dell'intervenuta decadenza deRicorrente_1 o dal potere di accertamento per intervenuta decorrenza dei termini di legge, rilevando, al riguardo la regolare costituzione in giudizio;
l'inammissibilità e nullità dell'Avviso di Accertamento IMU per l'anno 2012; l'assoluta carenza di motivazione dell'Avviso di Accertamento, in particolare riguardo alla determinazione della base imponibile, poiché basata su una perizia di stima ritenuta viziata.
Quanto innanzi determina il rigetto dell'appello e fa ritenere assorbite le censure proposte con l'appello incidentale.
Per quanto innanzi rigetta l'appello. Le spese in considerazione della particolarità della materia vengono compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Il Giudice AT Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Piero Francesco De Pietro
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO CE, Presidente
RA NI, AT
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1682/2019 depositato il 21/05/2019
proposto da
Ricorrente_1 - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - PARTITA IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1482/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 2 e pubblicata il 10/12/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6178/2017 I.C.I. 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il Comune chiede il rinvio o la sospensione del presente fascicolo in attesa della decisione della IO sul classamento.
Il difensore del Consorzio si oppone a tale richiesta e riportandosi alla propria costituzione chiede il rigetto dell'appello.
La Corte rilevato che non c'è nessuna pregiudizialità tra la causa per cui il Comune ha deciso per fare ricorso per IO e la presente, rigetta la richiesta del Comune.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva appello in data 21/05/2019 avverso la sentenza della CTP di Foggia n. 1482-02-18 del 6/11/2018, depositata il 10.12.2018, di accoglimento del ricorso n. 501/2018 presentato dal
Resistente_1 alla CTP di Foggia contro l'avviso di accertamento n. 6178/2017, relativo all'ICI per l'anno d'imposta 2012, notificato il 5.12.2017. Con tale avviso dell'importo di € 720.260,84 veniva richiesta, a seguito del mancato pagamento, l'ICI per la “Diga di Occhito”, unità immobiliare catastalmente intestata al Demanio dello Stato-Ramo idrico e censita dal 15.12.2016 nel NCEU al Foglio
P3 particella 286, categoria E/9.
La sentenza appellata affrontava “unicamente il punto dirimente …e cioè quello relativo all'assoggettamento o meno all'ICI (oggi IMU) dell'immobile denominato “Diga di Occhito””, fondando la decisione di accoglimento su due precedenti sentenze che avevano accolto i ricorsi del Consorzio in relazione all'ICI per gli anni 2010
e 2011 (CTP di Foggia, Sez.4, n. 1936/2017, CTR Puglia, sez. di Foggia, n. 2256/2018 che confermava la sentenza di primo grado rigettando l'appello proposto dal Comune di Carlantino). La motivazione si basava sul fatto che l'U.I. essendo classata in categoria “E” era da ritenersi esente per “la particolare destinazione all'uso pubblico o di interesse collettivo”.
Il Comune nel suo appello eccepiva che il Consorzio di Bonifica era assoggettabile all'ICI sulla base del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui i beni demaniali nella disponibilità dei Consorzi di bonifica per l'espletamento delle loro attività istituzionali andavano assoggettati all'imposta ai sensi dell'art.3 del D. lgs. n.504/1992, come modificato dalla L. 338/2000, art.18, comma 2. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello con condanna alle spese dell'appellato da distrarsi a favore del difensore.
Resistente_1, con la costituzione in giudizio avvenuta in data 8/7/2019, depositava controdeduzioni rilevando, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 del D. lgs. 546/92, difettando i motivi specifici di impugnazione, in violazione del rito tributario. Presentava, altresì, appello incidentale di cui chiedeva l'accoglimento, contestando il mancato esame, da parte del Collegio provinciale, delle ulteriori eccezioni e motivi del ricorso prospettati nell'ambito del giudizio di primo grado, ritenendoli assorbiti dall'esame della questione principale in applicazione del principio della ragione più liquida.
L'appello incidentale era affidato ai seguenti motivi:
1°- Violazione e falsa applicazione dell'articolo 156 c.p.c., comma 3, omessa dichiarazione di inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento n. 6178/2017 ed omessa conseguente dichiarazione dell'intervenuta decadenza/prescrizione del Comune di Carlantino dalla possibilità di chiedere in pagamento le somme relative all'anno d'imposta 2012. Violazione, omissione e/o falsa applicazione dell'articolo 1, comma 161, della L. 296 del 2006, dell'articolo 37, comma 53, del DL 223 del 2006;
2°- Violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, legge n. 212/2000 e art. 3, legge n. 241/1990, per evidente difetto di motivazione illogicità ed ingiustizia manifesta. Omessa dichiarazione di nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento Prot. 6178 del 30.11.2017, emesso dal Ricorrente_1;
3°- Violazione e falsa applicazione dell'articolo 12, nonché dell'art.6, commi 1 e 2, del D.lgs. 472/97, per evidente difetto di motivazione illogicità ed ingiustizia manifesta.
Chiedeva, infine, di autorizzare la chiamata in causa del Demanio dello Stato per sollevare il Consorzio da qualsiasi obbligo di pagamento. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante depositava memorie in data 4/11/2024 ribadendo la propria tesi della tassabilità, ai fini ICI (oggi
IMU), della “Diga di Occhito”. Portava, altresì, a conoscenza che per le annualità 2010 e 2011 era stato respinto l'appello del Comune avverso la pronuncia della CTP n. 1936/2017 con la sentenza CTR Puglia n.
2256/2018. Tale decisione era stata oggetto di ricorso da parte del Comune presso la Suprema Corte di
IO con udienza fissata per il 17 dicembre 2024. Ribadiva, pertanto, in via principale di procedere alla riforma della sentenza impugnata numero 1482/2018 e, in via altrettanto principale, di procedere ad un breve rinvio dell'udienza considerato l'imminente decisione della Suprema Corte di IO.
L'appellato depositava memorie in data 18/11/2024 ove ribadiva le proprie argomentazioni a sostegno della non tassabilità del bene tra cui le peculiari caratteristiche del Resistente_1 che non poteva essere classificato come impresa commerciale, trattandosi un Ente pubblico non economico, che non effettuava prestazioni di servizi mentre i contributi irrigui dovuti ai consorzi di bonifica costituivano entrate a carattere tributario e pertanto qualificabili come corrispettivi per prestazioni di servizi effettuati in favore dei consorziati. Ribadiva, altresì, le insanabili carenze di cui era affetta l'attività di notifica dell'avviso di accertamento, emesso da parte del Ricorrente_1 per l'anno d'imposta 2012.
Con Ordinanza interlocutoria n. 2438/2024 del 19/12/2024, depositata in pari data, questa Corte accoglieva la richiesta di rinvio in attesa della decisione del ricorso in IO che riguardava l'oggetto della contestazione.
Con successiva nota, depositata il 16/5/2025 il Ricorrente_1 – tramite il proprio difensore - faceva presente che con l'ordinanza n. 11244 del 17/12/2024 (depositata il 29/04/2025 ed allegata), la Suprema
Corte aveva accolto l'eccezione del Comune circa la violazione dell'art. 295 c.p.c., stabilendo che il processo non avrebbe dovuto proseguire prima della conclusione del giudizio sulla rendita catastale dell'immobile
(diga di Occhito, classificata come categoria E9). Chiedeva, pertanto, la sospensione del processo relativo all'IMU 2012 (sentenza 1482/2018) in attesa della definizione del giudizio catastale attualmente pendente presso la stessa Corte (RGA 2579/2022 di impugnativa della sentenza 640/2022), in base al principio di pregiudizialità riconosciuto dalla IO.
Con memoria depositata il 31/5/2025, il Consorzio – tramite il proprio difensore, preliminarmente riportava la motivazione dell'ordinanza n. 11244 del 17/12/2024 “... ritenuto che le questioni prospettate con il primo ed il terzo motivo del ricorso principale implicano l'esame della interferenza tra la pendenza del giudizio concernente l'attribuzione della categoria catastale (giudizio pendente tra consorzio ed Agenzia) e la base imponibile determinata dal Comune che ha adottato i criteri di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, il quale ha previsto, fino alla attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili valido fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata dal contribuente (S.U. n. 3160/2011); che, la comunicazione di attribuzione della rendita impone alle parti del rapporto tributario concernente l'ICI di determinare l'imposta effettivamente dovuta, anche per le annualità pregresse (se sospese ovvero oggetto di possibile accertamento), in base alla "rendita attribuita" (intesa per tale, naturalmente, quella divenuta comunque definitiva, o per mancata impugnazione o per conclusione dell' eventuale giudizio di impugnazione); tutto ciò considerato ritiene opportuna la trattazione in pubblica udienza, invitando le parti a comunicare l'esito del giudizio relativo alla impugnazione della rendita catastale.
P.Q.M.
La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza." Lo stesso Consorzio contestava la sospensione obbligatoria del processo, sostenendo che, in base all'art. 337 c.p.c., la sospensione era solo facoltativa poiché la sentenza sulla categoria catastale (n. 640/2022) era già stata emessa (anche se impugnata). Sosteneva che la diga era correttamente classificata in categoria
E/9, cosa che comportava l'esenzione dall'ICI/IMU. Citava numerose sentenze di merito (CTP FG,
1936/2017, CTR FG 2256/2018, CTP FG 928/2019, CTP FG 36/2021) che confermavano l'orientamento giurisprudenziale favorevole al Consorzio. Chiedeva di dichiarare inammissibile l'appello principale del
Comune; in subordine, rigettarlo perché infondato;
di accogliere l'appello incidentale del Consorzio e riformare in parte la sentenza 1482/2018; di condannare il Comune alle spese processuali;
di autorizzare la chiamata in causa del Demanio dello Stato per manleva;
di nominare eventualmente un CTU per valutare il valore dell'immobile (diga), stimato in oltre 5,5 miliardi di lire.
Con Ordinanza interlocutoria n° 1095/2025 del 13/6/2025, depositata il 13/6/2025, questa Corte riteneva che la controversia fosse pregiudicata dalla causa avente ad oggetto la rendita catastale, come chiaramente stabilito anche dalla Corte di IO con ordinanza n. 11244 del 2025. Disponeva la sospensione della causa in attesa della definizione dell'altra prima indicata.
L'odierna Corte con sentenza n° 3129/2025 del 26/9/2025, depositata il 20/10/2025, condivideva quanto affermato dalla CTP dovendosi far riferimento agli approdi giurisprudenziali in materia (IO sez.5,
Ord.n.21146/2018; Ord. n.24032/2019, 12440/2021) secondo cui “Nel processo tributario, il sindacato sull'atto di diniego dell'Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, che, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente”. In altri termini, non era possibile modificare un atto accettato dall'Ufficio finanziario e non oggetto di accertamento sulla scorta di un atto discrezionale (provvedimento di diniego) a seguito di istanza di autotutela, perché non legittimati dalla legge.
Confermava, pertanto, l'impugnata sentenza di rigetto dell'originario ricorso del Comune avverso l'atto di diniego.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellato, preliminarmente, pone il problema dell'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 del
D.lgs. 546/92, difettando i motivi specifici di impugnazione, in violazione del rito tributario.
La censura va respinta.
Nel rito tributario, invero, la specificità dei motivi di appello, prescritta dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni e delle argomentazioni già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio. La norma sopra citata, infatti, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 delle disposizioni preliminari del Codice civile, trattandosi di prescrizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia. Secondo la Suprema Corte ogni qual volta sia espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado deve essere consentito il sindacato sul merito dell'impugnazione. Di conseguenza la specificità dei motivi d'appello “va correlata al tenore complessivo dell'atto di gravame, ove, dunque, le ragioni di critica del decisum fatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni” (ex plurimis, Cass. 1571/2021 e 30341/2019).
Nel merito, la sentenza di questa Corte n° 3129/2025 del 26/9/2025, depositata il 20/10/2025, acclara la classificazione del bene in categoria E9 “Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E”. Tale classificazione rende l'immobile esente da imposizione IMU per “la particolare destinazione all'uso pubblico o di interesse collettivo”. Le conseguenze di tale classificazione riveniente dai giudizi sopracitati ed a cui si rinvia vanifica gli sforzi dell'appellante tesi a dimostrare: la non spettanza dell'esenzione in quanto la norma per le categorie catastali
E non si applica ai consorzi di bonifica;
l'uso commerciale, non essendo l'immobile (Diga di Occhito) destinato a funzioni di esclusiva pubblica utilità, bensì alla raccolta e successiva commercializzazione delle acque a fini irrigui, industriali e civili, attività che presenterebbe carattere d'impresa; la natura giuridica del rapporto tra il Consorzio (concessionario) e il Demanio dello Stato (proprietario del bene) e la soggettività passiva del Consorzio ai fini IMU.
La classificazione consente di ritenere superati anche i motivi prodotti dall'appellato che con l'appello incidentale ha censurato: Violazione e falsa applicazione dell'articolo 156 c.p.c., comma 3, omessa dichiarazione di inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento n. 6178/2017 ed omessa conseguente dichiarazione dell'intervenuta decadenza deRicorrente_1 o dal potere di accertamento per intervenuta decorrenza dei termini di legge, rilevando, al riguardo la regolare costituzione in giudizio;
l'inammissibilità e nullità dell'Avviso di Accertamento IMU per l'anno 2012; l'assoluta carenza di motivazione dell'Avviso di Accertamento, in particolare riguardo alla determinazione della base imponibile, poiché basata su una perizia di stima ritenuta viziata.
Quanto innanzi determina il rigetto dell'appello e fa ritenere assorbite le censure proposte con l'appello incidentale.
Per quanto innanzi rigetta l'appello. Le spese in considerazione della particolarità della materia vengono compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Il Giudice AT Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Piero Francesco De Pietro