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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/05/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia Oronos, a seguito della sostituzione dell'udienza del 2 maggio 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia fuori udienza la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2691/2024 r.g. e vertente
TRA
(CF: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Daniela Bellocco per procura in atti,
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
1.- lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata Parte_1
in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento delle provvidenze previste dalla L. n. 18/1980 in materia di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento. Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva l'esistenza in capo all'opponente di uno stato utile ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, dal momento che il consulente concludeva la relazione ritenendo che lo stesso non avesse i requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità d'accompagnamento. La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 7 ottobre 2024 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella contumacia dell' , sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito CP_1
telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- La domanda attorea è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l ad avviare la contestazione. CP_2
Nel merito non vi è ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p..
Invero, i motivi di opposizione consistono sostanzialmente in una diversa valutazione delle patologie debitamente analizzate dallo stesso consulente.
Si evidenzia, infatti, che l'accertamento effettuato dal dott. , Persona_1
persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
Nella specie il consulente ha rilevato che l'istante è affetta dalle seguenti patologie
“Deficit della Deambulazione in esito a Sindrome Atassica ed Obesità; Scompenso Cardiaco in III Classe NYHA;
Sindrome Depressiva endoreattiva”.
Il consulente ha precisato che “Tenuto conto della natura e della gravità delle infermità presentate dalla perizianda riteniamo che il grado di riduzione della capacità lavorativa da attribuire al Deficit della Deambulazione (cod. 7001 – 2008 - 7105 analogico) sia del 100%; quello da attribuire alla Sindrome Ansioso-depressiva (cod. 2205) sia del 25%; quello da attribuire allo Scompenso Cardiaco in III Classe NYHA (cod. 6443) sia del 75%; quello complessivamente determinabile sia del 100%.
In conseguenza delle patologie di cui risulta portatrice, essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, non abbisogna di un'assistenza continua.”.
Diversamente da quanto rappresentato dall'opponente, quindi, il consulente ha preso in considerazione tutte le patologie sofferte dall'istante, chiarendo che le stesse non comportavano la necessità di un'assistenza continua per svolgere gli atti quotidiani della vita. La domanda va quindi respinta.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' le spese di c.t.u., liquidate separatamente. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese del giudizio.
Palmi, 14/05/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos