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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 504/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. V.G. 504/2025 promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Giovanna Sibour Vianello)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv. Alessandro Di Blasi) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Chioggia (VE) in data 10.10.2020 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2020, parte II, Serie A, n. 21; che dalla predetta unione è nata la figlia (n. il 10.07.2021); Per_1
che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
che le condizioni della separazione di seguito riportate appaiono conformi alla legge;
“1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati di tetto e di mensa, nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
pagina 1 di 5 2. la casa coniugale, sita in Chioggia (VE), Strada San Marco n. 61, intestata alla sig.ra , Pt_1 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze viene assegnata alla stessa, che la abiterà unitamente alla figlia minore nell'interesse della minore stessa. Il sig. se ne allontanerà e, Per_1 Pt_2 momentaneamente, andrà a vivere presso l'abitazione dei propri genitori;
3. la figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza presso la madre, con la più ampia facoltà di visita per il padre, con preavviso di almeno 24 ore e previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore e lavorative dei genitori. In ogni caso il sig. potrà vedere la figlia con le modalità e Pt_2 tempistiche di cui al piano genitoriale allegato (DOC. 11 – PIANO GENITORIALE) che qui di seguito si riportano:
a. un fine settimana ogni due, dal sabato mattina alle 12.00 fino alla domenica alle 19.00, e due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dalle ore 15.30 ovvero dal fine scuola sino alle ore 18.00;
b. tre giorni, anche in via non consecutiva, a Natale, due giorni a Pasqua e due settimane, anche in via non consecutiva, durante le vacanze estive. I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente entro il 15 luglio di ogni anno le date delle loro ferie;
c. i giorni di Natale, Santo TE, San Silvestro, Pasqua e Pasquetta saranno trascorsi dalla minore, ad anni alterni, con ciascun genitore;
se la minore trascorrerà Natale con il papà, il giorno di Santo TE lo trascorrerà con la mamma ed altrettanto sarà per Pasqua e Pasquetta, un giorno per ciascuno, invertendo i giorni l'anno successivo.
d. i genitori, in ogni caso, potranno sentire telefonicamente la figlia sempre e quando ne avranno voglia;
4. il sig. verserà, tramite bonifico bancario su conto corrente intestato sig.ra , entro il Pt_2 Pt_1
18 di ogni mese, per il mantenimento della figlia , l'importo di € 300,00# (€ trecento/00) Per_1 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT FOI, oltre alla somma dovuta a titolo di refusione delle spese straordinarie del mese precedente. Il padre contribuirà anche, come per legge nella misura del 50%, alle spese mediche, scolastiche, sportive da sostenersi come da seguente schema:
- spese per la salute:
a) spese medico/sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili (presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, dentistiche oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
b) spese medico/sanitarie che richiedono il preventivo accordo: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad € 500,00# annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad € 300,00# annui (salvo diverso accordo dei genitori); spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non pagina 2 di 5 convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private;
c) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: libri scolastici, spese per dotazione informatica di base (PC e/o tablet), imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di € 400,00#), spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio;
d) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: spese per asilo nido e scuola infanzia (in quanto non obbligatorie); iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post-universitari; corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
- spese di natura ludica o parascolastica:
e) spese ludiche o di natura parascolastica che non richiedono il preventivo accordo: spese relative ad una attività sportiva o ricreativa extra scolastica comprensiva di abbigliamento ed attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di € 400,00#;
f) spese ludiche o di natura parascolastica che richiedono il preventivo accordo: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc.); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario ed agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela , surf, windsurf, kaitsurf, golf, subacquea, paracadutismo;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad € 60,00# oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino e moto);
- spese di custodia di prole minorenne (baby sitting):
g) che richiedono il preventivo accordo;
- altre spese:
h) che non richiedono il preventivo accordo: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie.
pagina 3 di 5 Le spese verranno rifuse il mese successivo alla loro effettuazione e previa presentazione di giustificativo di spesa, entro dieci giorni dalla richiesta da effettuarsi anche tramite messaggio via
“sms” o “whatsapp”, salva la successiva consegna della documentazione cartacea ad avvenuto pagamento.
In relazione alle predette spese straordinarie, qualora rientrino tra quelle da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, anche a mezzo messaggio “sms” o “whatsapp”, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
I ricorrenti, in ogni caso, si riservano di proporre modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento, a seguito delle mutate esigenze della figlia nel corso degli anni a venire ovvero a seguito di possibili modifiche reddituali.
5. L'Assegno Unico in misura intera e per tutta la sua durata, sarà erogato alla sig.ra ; Pt_1
6. Nulla reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
7. Le parti danno atto di aver già diviso i beni mobili ed i risparmi familiari, così come indicato nelle premesse, dichiarando di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro, con il successivo adempimento di quanto ivi concordato e statuito.
8. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore . Per_1
9. I coniugi chiedono l'omologa.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo esprimendo parere favorevole;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chioggia (VE) (N. 21 Parte II Serie A dell'anno 2020).
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 28.11.2025
pagina 4 di 5 Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. V.G. 504/2025 promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Giovanna Sibour Vianello)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv. Alessandro Di Blasi) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Chioggia (VE) in data 10.10.2020 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2020, parte II, Serie A, n. 21; che dalla predetta unione è nata la figlia (n. il 10.07.2021); Per_1
che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
che le condizioni della separazione di seguito riportate appaiono conformi alla legge;
“1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati di tetto e di mensa, nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
pagina 1 di 5 2. la casa coniugale, sita in Chioggia (VE), Strada San Marco n. 61, intestata alla sig.ra , Pt_1 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze viene assegnata alla stessa, che la abiterà unitamente alla figlia minore nell'interesse della minore stessa. Il sig. se ne allontanerà e, Per_1 Pt_2 momentaneamente, andrà a vivere presso l'abitazione dei propri genitori;
3. la figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza presso la madre, con la più ampia facoltà di visita per il padre, con preavviso di almeno 24 ore e previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore e lavorative dei genitori. In ogni caso il sig. potrà vedere la figlia con le modalità e Pt_2 tempistiche di cui al piano genitoriale allegato (DOC. 11 – PIANO GENITORIALE) che qui di seguito si riportano:
a. un fine settimana ogni due, dal sabato mattina alle 12.00 fino alla domenica alle 19.00, e due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dalle ore 15.30 ovvero dal fine scuola sino alle ore 18.00;
b. tre giorni, anche in via non consecutiva, a Natale, due giorni a Pasqua e due settimane, anche in via non consecutiva, durante le vacanze estive. I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente entro il 15 luglio di ogni anno le date delle loro ferie;
c. i giorni di Natale, Santo TE, San Silvestro, Pasqua e Pasquetta saranno trascorsi dalla minore, ad anni alterni, con ciascun genitore;
se la minore trascorrerà Natale con il papà, il giorno di Santo TE lo trascorrerà con la mamma ed altrettanto sarà per Pasqua e Pasquetta, un giorno per ciascuno, invertendo i giorni l'anno successivo.
d. i genitori, in ogni caso, potranno sentire telefonicamente la figlia sempre e quando ne avranno voglia;
4. il sig. verserà, tramite bonifico bancario su conto corrente intestato sig.ra , entro il Pt_2 Pt_1
18 di ogni mese, per il mantenimento della figlia , l'importo di € 300,00# (€ trecento/00) Per_1 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT FOI, oltre alla somma dovuta a titolo di refusione delle spese straordinarie del mese precedente. Il padre contribuirà anche, come per legge nella misura del 50%, alle spese mediche, scolastiche, sportive da sostenersi come da seguente schema:
- spese per la salute:
a) spese medico/sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili (presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, dentistiche oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
b) spese medico/sanitarie che richiedono il preventivo accordo: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad € 500,00# annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad € 300,00# annui (salvo diverso accordo dei genitori); spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non pagina 2 di 5 convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private;
c) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: libri scolastici, spese per dotazione informatica di base (PC e/o tablet), imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di € 400,00#), spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio;
d) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: spese per asilo nido e scuola infanzia (in quanto non obbligatorie); iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post-universitari; corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
- spese di natura ludica o parascolastica:
e) spese ludiche o di natura parascolastica che non richiedono il preventivo accordo: spese relative ad una attività sportiva o ricreativa extra scolastica comprensiva di abbigliamento ed attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di € 400,00#;
f) spese ludiche o di natura parascolastica che richiedono il preventivo accordo: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc.); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario ed agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela , surf, windsurf, kaitsurf, golf, subacquea, paracadutismo;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad € 60,00# oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino e moto);
- spese di custodia di prole minorenne (baby sitting):
g) che richiedono il preventivo accordo;
- altre spese:
h) che non richiedono il preventivo accordo: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie.
pagina 3 di 5 Le spese verranno rifuse il mese successivo alla loro effettuazione e previa presentazione di giustificativo di spesa, entro dieci giorni dalla richiesta da effettuarsi anche tramite messaggio via
“sms” o “whatsapp”, salva la successiva consegna della documentazione cartacea ad avvenuto pagamento.
In relazione alle predette spese straordinarie, qualora rientrino tra quelle da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, anche a mezzo messaggio “sms” o “whatsapp”, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
I ricorrenti, in ogni caso, si riservano di proporre modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento, a seguito delle mutate esigenze della figlia nel corso degli anni a venire ovvero a seguito di possibili modifiche reddituali.
5. L'Assegno Unico in misura intera e per tutta la sua durata, sarà erogato alla sig.ra ; Pt_1
6. Nulla reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
7. Le parti danno atto di aver già diviso i beni mobili ed i risparmi familiari, così come indicato nelle premesse, dichiarando di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro, con il successivo adempimento di quanto ivi concordato e statuito.
8. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore . Per_1
9. I coniugi chiedono l'omologa.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo esprimendo parere favorevole;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chioggia (VE) (N. 21 Parte II Serie A dell'anno 2020).
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 28.11.2025
pagina 4 di 5 Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
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