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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 15306/2023 R.G..L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. CORDOVA Parte_1
SILVIA e dall'avv. SCOTTO DI TELLA RAOUL ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Piazza Virgilio 4 Palermo
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in
VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/03/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dal marzo
2021.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, ivi compreso rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. CORDOVA SILVIA e dell'avv. SCOTTO DI TELLA RAOUL, antistatari.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/12/2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(assegno mensile di invalidità civile), sin dalla data della presunta revoca della stessa, in seguito a convocazione a visita di revisione dell'INPS, mai recapitata a parte ricorrente.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile sin dalla data della domanda amministrativa, di aprile
2023, poiché le patologie che affliggevano parte ricorrente già a quella data determinavano un'invalidità superiore al 74%, come emergeva già dalla documentazione medica presente nella precedente fase di A.T.P., il cui giudizi va così confermato nella sostanza.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emergeva già dalla C.T.U. della precedente fase di A.T.P., nonché alle concrete condizioni sanitarie della parte ricorrente alla data della visita peritale, mentre va integrata quanto alla decorrenza riconosciuta.
Ed invero, dalla documentazione in atti si evince che parte ricorrente era stata dichiarata invalida nella misura del 80% dalla Commissione medica in sede amministrativa, da ultimo nel 2018, e che parte ricorrente non ha ricevuto la convocazione a visita medica inviatagli dall'INPS per la visita di revisione del
2.02.2021, in relazione alla prestazione già concessa e in essere, come dimostrato dalla mancata notizia della consegna che si rileva dal sito di , non CP_2
contestato dall'Istituto, che non ha fornito alcuna prova di detta consegna. Osserva il giudicante che, da un lato, la prestazione dovrebbe ancora essere corrisposta, atteso che sino a quando non vi sia un accertamento del venir meno dei requisiti sanitari da parte della Commissione e in difetto di prova di una convocazione a visita di revisione, la prestazione deve essere corrisposta e non ne è ammessa né una sospensione né una revoca, mentre, d'altra parte, la natura delle patologie che affliggono parte ricorrente, che sono le medesime già accertate dalla Commissione medica che aveva riconosciuto l'invalidità della medesima in misura del 80%, la circostanza che mai è stato accertato il miglioramento delle condizioni cliniche e funzionali della parte ricorrente dopo detto riconoscimento (atteso che il ricorrente non è stato sottoposto a visita di revisione non avendo ricevuto la convocazione) e il fatto che le medesime patologie siano state valutate dal C.T.U. determinare in atto e certamente da aprile 2023 una invalidità pari al 78%, porta a ritenere che detta invalidità continuasse a esistere in misura comunque superiore al 74% sin dalla data del suo riconoscimento documentato con verbale del 27.04.2018 e fino a oggi, senza soluzione di continuità, e così anche dal marzo 2021.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell'INPS e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S..
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 1/04/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/03/2025
LA GIUDICE
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 15306/2023 R.G..L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. CORDOVA Parte_1
SILVIA e dall'avv. SCOTTO DI TELLA RAOUL ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Piazza Virgilio 4 Palermo
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in
VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/03/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dal marzo
2021.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, ivi compreso rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. CORDOVA SILVIA e dell'avv. SCOTTO DI TELLA RAOUL, antistatari.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/12/2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(assegno mensile di invalidità civile), sin dalla data della presunta revoca della stessa, in seguito a convocazione a visita di revisione dell'INPS, mai recapitata a parte ricorrente.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile sin dalla data della domanda amministrativa, di aprile
2023, poiché le patologie che affliggevano parte ricorrente già a quella data determinavano un'invalidità superiore al 74%, come emergeva già dalla documentazione medica presente nella precedente fase di A.T.P., il cui giudizi va così confermato nella sostanza.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emergeva già dalla C.T.U. della precedente fase di A.T.P., nonché alle concrete condizioni sanitarie della parte ricorrente alla data della visita peritale, mentre va integrata quanto alla decorrenza riconosciuta.
Ed invero, dalla documentazione in atti si evince che parte ricorrente era stata dichiarata invalida nella misura del 80% dalla Commissione medica in sede amministrativa, da ultimo nel 2018, e che parte ricorrente non ha ricevuto la convocazione a visita medica inviatagli dall'INPS per la visita di revisione del
2.02.2021, in relazione alla prestazione già concessa e in essere, come dimostrato dalla mancata notizia della consegna che si rileva dal sito di , non CP_2
contestato dall'Istituto, che non ha fornito alcuna prova di detta consegna. Osserva il giudicante che, da un lato, la prestazione dovrebbe ancora essere corrisposta, atteso che sino a quando non vi sia un accertamento del venir meno dei requisiti sanitari da parte della Commissione e in difetto di prova di una convocazione a visita di revisione, la prestazione deve essere corrisposta e non ne è ammessa né una sospensione né una revoca, mentre, d'altra parte, la natura delle patologie che affliggono parte ricorrente, che sono le medesime già accertate dalla Commissione medica che aveva riconosciuto l'invalidità della medesima in misura del 80%, la circostanza che mai è stato accertato il miglioramento delle condizioni cliniche e funzionali della parte ricorrente dopo detto riconoscimento (atteso che il ricorrente non è stato sottoposto a visita di revisione non avendo ricevuto la convocazione) e il fatto che le medesime patologie siano state valutate dal C.T.U. determinare in atto e certamente da aprile 2023 una invalidità pari al 78%, porta a ritenere che detta invalidità continuasse a esistere in misura comunque superiore al 74% sin dalla data del suo riconoscimento documentato con verbale del 27.04.2018 e fino a oggi, senza soluzione di continuità, e così anche dal marzo 2021.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell'INPS e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S..
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 1/04/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/03/2025
LA GIUDICE
Paola Marino