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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 27/03/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 197/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione Lavoro CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 197/2019 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
RO DI GR
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 27 marzo 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per PROIETTO l'avv. MECONCELLI MARCO anche in sostituzione dell'avv. Pt_1
CAPPADONA IOLANDA
Per RO DI GR l'avv. SORRENTI STEFANIA oggi sostituito dall'avv. Sophia Demasi
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 197/2019 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. MECONCELLI MARCO e l'avv. Parte_1 C.F._1
CAPPADONA IOLANDA, che lo rappresentano giusta delega in atti
ATTORE contro
RO DI GR (C.F. ), con l'avv. SORRENTI STEFANIA, che lo/a P.IVA_1 rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27/03/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il sig. ha proposto opposizione avanti il Tribunale Parte_1
di Grosseto, avverso l'ordinanza ingiunzione n. prot. 34843 del 17/12/2018 ritualmente notificata il
27/12/2018, emessa dalla Provincia di Grosseto, Ufficio Contenzioso, notificata il 27.12.2018 (doc. 1), in riferimento al processo verbale n. CP/21763 del 10.01.2014, elevato dagli agenti della Polizia
Provinciale di Grosseto, con cui è stato ingiunto al Sig. il pagamento della somma di Parte_1
€ 1.612,00 per violazione dell'art. 193 D.Lgs. n. 152/2006.
Il ricorrente sosteneva e contestava anche fin dalle memorie difensive depositate dopo la notifica del verbale, la fondatezza dell'accertamento, contestando la natura di rifiuto del materiale trasportato, ribadendo che il materiale trasportato non poteva essere qualificato come “rifiuto ferroso”, in quanto ancora utilizzabile e oggetto di futura alienazione alla Ditta Commerciale Maremma. Eccepiva altresì che l'ordinanza impugnata era carente di motivazione.
pagina 2 di 6 Si costituiva in giudizio la Provincia di Grosseto la quale, nel contestare integralmente le eccezioni e le pretese avversarie, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto con condanna al pagamento della sanzione.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e produzione documentale.
All'udienza del 27.03.2025 la causa veniva discussa previo deposito di note conclusive.
L'ordinanza ingiunzione trae origine dal verbale di accertamento n. CP/21763 redatto in data
10.01.2014 dagli Agenti della Polizia Provinciale di Grosseto, con cui contestavano al ricorrente la violazione dell'art. 193 D. Lgs n. 152/2006, sanzionato dall'art. 258, comma 4, dello stesso decreto, in quanto “il conducente alla guida dell'autocarro Iveco targato AD739CX trasportava Kg 600 circa di rifiuti ferrosi (cod. cer. 170405) senza che questo venisse accompagnato dal prescritto formulario di identificazione rifiuti”.
Il fatto
In data 10.01.2014 gli Agenti della Polizia Provinciale di Grosseto, in Loc. Patanella nel Comune di
Orbetello (Gr) elevavano verbale di accertamento CP/21763 (doc. 2) con cui contestavano al ricorrente la violazione dell'art. 193 D.Lgs n. 152/2006, sanzionato dall'art. 258, comma 4, dello stesso decreto, in quanto “il conducente alla guida dell'autocarro Iveco targato AD739CX trasportava Kg 600 circa di rifiuti ferrosi (cod. cer. 170405) senza che questo venisse accompagnato dal prescritto formulario di identificazione rifiuti”, determinando la sanzione a carico del ricorrente in € 3.100,00 ai sensi dell'art. 16 L. 689/81.
Nell'occasione gli agenti si limitavano a verbalizzare la seguente dichiarazione del trasgressore: “finivo di fare pulizia nell'appezzamento di mia proprietà e lo stavo trasportando a Grosseto”.
Riferiva il ricorrente che il materiale trasportato era invece costituito dal telaio di due gazebo di sua proprietà, che egli si era impegnato a trasportare a Grosseto ad un dipendente dalla Ditta Commerciale
Maremma di con cui si era precedentemente accordato per la vendita al costo di € 150,00. CP_1
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Non vi è dubbio che il ricorrente trasportava materiale ferroso di circa kg. 600,00 cod CER 170405) senza che il trasporto fosse accompagnato dal prescritto formulario di identificazione.
È da valutare se lo stesso abbia tenuto o meno la condotta illecita contestata partendo dall'assunto sostenuto dal ricorrente che gli agenti verbalizzanti sono incorsi in una errata ricostruzione dei fatti.
Co Va detto che grava sulla in quanto attore sostanziale, l'onere della prova, ex art. 2697 cc, dei fatti pagina 3 di 6 costitutivi della sua pretesa, mentre l'opponente che li contesti, deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 febbraio 2020 n.
5263).
Riferisce lo stesso che il materiale ferroso movimentato non era classificabile come “rifiuto Pt_1 ferroso” bensì, era in realtà una struttura metallica utilizzabile che aveva prelevato da un proprio terreno e destinato alla vendita e pertanto con un valore economico. Produceva a tal proposito un documento datato 8.01.2014 (cfr. doc. 4 prodotto da ricorrente), sottoscritto dallo stesso e dal Pt_1
sig. , in virtù del quale vi era un accordo tra i due secondo il quale il IE si Persona_1
impegnava a consegnare due gazebi in ferro smontati al signor della commerciale Maremma a Per_1
Grosseto al prezzo pattuito di euro 150,00.
Proprio in merito al documento ed all'accordo, all'udienza del 29.04.2022, veniva escusso il sig.
, il quale seppur confermava l'accordo intercorso con il per l'acquisto del Persona_1 Pt_1
materiale relativo ai due gazebi di proprietà del ricorrente, non riconosceva le foto che gli venivano mostrate raffiguranti il materiale ferroso, in quanto riferiva testualmente: “Non mi è mai arrivato il materiale, quindi non posso dire che il materiale di cui alle foto che mi vengono mostrate è quello che avevo ordinato”.
Da quanto emerso si ritiene pertanto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, gli agenti verbalizzanti abbiano correttamente contestato la condotta illecita tenuta dal , il quale Pt_1
non è riuscito a dimostrare che si trattava di materiale ferroso destinato alla vendita e non di rifiuti per i quali il IE avrebbero dovuto avere il formulario regolarmente compilato.
Infondata è altresì l'eccezione sollevata sempre da ricorrente relativa alla carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata, va rilevato che l'ordinanza risulta motivata adeguatamente. Infatti, tanto l'ordinanza quanto il verbale presupposto risultano completi sia con riferimento alla normativa violata dal trasgressore sia con l'indicazione di come si sono svolti precisamente i fatti. In ogni caso,
“l'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale in-volge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante” (Cass. civ., Sez. II, pagina 4 di 6 16/02/2016, n. 2959) e, più in partico-lare: “In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (Cass. civ.,
Sez. II, 21/05/2018, n. 12503).
Non solo, è opportuno citare la costante giurisprudenza, "deve affermarsi il principio secondo cui i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà
(e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto" (così ancora Cass Sez. Un.
1786/2010).
Facendo applicazione di tali principi, a cui questo Giudice convintamente aderisce, deve perciò escludersi già in astratto che un eventuale difetto di motivazione dell'ordinanza opposta ne importi ex se la nullità e quindi l'inesistenza del diritto dell'amministrazione a pretendere la sanzione oggetto dell'ingiunzione.
L'opposizione va pertanto respinta e confermato l'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi tariffari stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della Provincia di Grosseto che liquida in complessivi € 1.278,00 oltre rimborso forfettario, IVA e cpa.
pagina 5 di 6 Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 27 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione Lavoro CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 197/2019 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
RO DI GR
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 27 marzo 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per PROIETTO l'avv. MECONCELLI MARCO anche in sostituzione dell'avv. Pt_1
CAPPADONA IOLANDA
Per RO DI GR l'avv. SORRENTI STEFANIA oggi sostituito dall'avv. Sophia Demasi
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 197/2019 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. MECONCELLI MARCO e l'avv. Parte_1 C.F._1
CAPPADONA IOLANDA, che lo rappresentano giusta delega in atti
ATTORE contro
RO DI GR (C.F. ), con l'avv. SORRENTI STEFANIA, che lo/a P.IVA_1 rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27/03/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il sig. ha proposto opposizione avanti il Tribunale Parte_1
di Grosseto, avverso l'ordinanza ingiunzione n. prot. 34843 del 17/12/2018 ritualmente notificata il
27/12/2018, emessa dalla Provincia di Grosseto, Ufficio Contenzioso, notificata il 27.12.2018 (doc. 1), in riferimento al processo verbale n. CP/21763 del 10.01.2014, elevato dagli agenti della Polizia
Provinciale di Grosseto, con cui è stato ingiunto al Sig. il pagamento della somma di Parte_1
€ 1.612,00 per violazione dell'art. 193 D.Lgs. n. 152/2006.
Il ricorrente sosteneva e contestava anche fin dalle memorie difensive depositate dopo la notifica del verbale, la fondatezza dell'accertamento, contestando la natura di rifiuto del materiale trasportato, ribadendo che il materiale trasportato non poteva essere qualificato come “rifiuto ferroso”, in quanto ancora utilizzabile e oggetto di futura alienazione alla Ditta Commerciale Maremma. Eccepiva altresì che l'ordinanza impugnata era carente di motivazione.
pagina 2 di 6 Si costituiva in giudizio la Provincia di Grosseto la quale, nel contestare integralmente le eccezioni e le pretese avversarie, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto con condanna al pagamento della sanzione.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e produzione documentale.
All'udienza del 27.03.2025 la causa veniva discussa previo deposito di note conclusive.
L'ordinanza ingiunzione trae origine dal verbale di accertamento n. CP/21763 redatto in data
10.01.2014 dagli Agenti della Polizia Provinciale di Grosseto, con cui contestavano al ricorrente la violazione dell'art. 193 D. Lgs n. 152/2006, sanzionato dall'art. 258, comma 4, dello stesso decreto, in quanto “il conducente alla guida dell'autocarro Iveco targato AD739CX trasportava Kg 600 circa di rifiuti ferrosi (cod. cer. 170405) senza che questo venisse accompagnato dal prescritto formulario di identificazione rifiuti”.
Il fatto
In data 10.01.2014 gli Agenti della Polizia Provinciale di Grosseto, in Loc. Patanella nel Comune di
Orbetello (Gr) elevavano verbale di accertamento CP/21763 (doc. 2) con cui contestavano al ricorrente la violazione dell'art. 193 D.Lgs n. 152/2006, sanzionato dall'art. 258, comma 4, dello stesso decreto, in quanto “il conducente alla guida dell'autocarro Iveco targato AD739CX trasportava Kg 600 circa di rifiuti ferrosi (cod. cer. 170405) senza che questo venisse accompagnato dal prescritto formulario di identificazione rifiuti”, determinando la sanzione a carico del ricorrente in € 3.100,00 ai sensi dell'art. 16 L. 689/81.
Nell'occasione gli agenti si limitavano a verbalizzare la seguente dichiarazione del trasgressore: “finivo di fare pulizia nell'appezzamento di mia proprietà e lo stavo trasportando a Grosseto”.
Riferiva il ricorrente che il materiale trasportato era invece costituito dal telaio di due gazebo di sua proprietà, che egli si era impegnato a trasportare a Grosseto ad un dipendente dalla Ditta Commerciale
Maremma di con cui si era precedentemente accordato per la vendita al costo di € 150,00. CP_1
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Non vi è dubbio che il ricorrente trasportava materiale ferroso di circa kg. 600,00 cod CER 170405) senza che il trasporto fosse accompagnato dal prescritto formulario di identificazione.
È da valutare se lo stesso abbia tenuto o meno la condotta illecita contestata partendo dall'assunto sostenuto dal ricorrente che gli agenti verbalizzanti sono incorsi in una errata ricostruzione dei fatti.
Co Va detto che grava sulla in quanto attore sostanziale, l'onere della prova, ex art. 2697 cc, dei fatti pagina 3 di 6 costitutivi della sua pretesa, mentre l'opponente che li contesti, deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 febbraio 2020 n.
5263).
Riferisce lo stesso che il materiale ferroso movimentato non era classificabile come “rifiuto Pt_1 ferroso” bensì, era in realtà una struttura metallica utilizzabile che aveva prelevato da un proprio terreno e destinato alla vendita e pertanto con un valore economico. Produceva a tal proposito un documento datato 8.01.2014 (cfr. doc. 4 prodotto da ricorrente), sottoscritto dallo stesso e dal Pt_1
sig. , in virtù del quale vi era un accordo tra i due secondo il quale il IE si Persona_1
impegnava a consegnare due gazebi in ferro smontati al signor della commerciale Maremma a Per_1
Grosseto al prezzo pattuito di euro 150,00.
Proprio in merito al documento ed all'accordo, all'udienza del 29.04.2022, veniva escusso il sig.
, il quale seppur confermava l'accordo intercorso con il per l'acquisto del Persona_1 Pt_1
materiale relativo ai due gazebi di proprietà del ricorrente, non riconosceva le foto che gli venivano mostrate raffiguranti il materiale ferroso, in quanto riferiva testualmente: “Non mi è mai arrivato il materiale, quindi non posso dire che il materiale di cui alle foto che mi vengono mostrate è quello che avevo ordinato”.
Da quanto emerso si ritiene pertanto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, gli agenti verbalizzanti abbiano correttamente contestato la condotta illecita tenuta dal , il quale Pt_1
non è riuscito a dimostrare che si trattava di materiale ferroso destinato alla vendita e non di rifiuti per i quali il IE avrebbero dovuto avere il formulario regolarmente compilato.
Infondata è altresì l'eccezione sollevata sempre da ricorrente relativa alla carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata, va rilevato che l'ordinanza risulta motivata adeguatamente. Infatti, tanto l'ordinanza quanto il verbale presupposto risultano completi sia con riferimento alla normativa violata dal trasgressore sia con l'indicazione di come si sono svolti precisamente i fatti. In ogni caso,
“l'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale in-volge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante” (Cass. civ., Sez. II, pagina 4 di 6 16/02/2016, n. 2959) e, più in partico-lare: “In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (Cass. civ.,
Sez. II, 21/05/2018, n. 12503).
Non solo, è opportuno citare la costante giurisprudenza, "deve affermarsi il principio secondo cui i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà
(e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto" (così ancora Cass Sez. Un.
1786/2010).
Facendo applicazione di tali principi, a cui questo Giudice convintamente aderisce, deve perciò escludersi già in astratto che un eventuale difetto di motivazione dell'ordinanza opposta ne importi ex se la nullità e quindi l'inesistenza del diritto dell'amministrazione a pretendere la sanzione oggetto dell'ingiunzione.
L'opposizione va pertanto respinta e confermato l'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi tariffari stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della Provincia di Grosseto che liquida in complessivi € 1.278,00 oltre rimborso forfettario, IVA e cpa.
pagina 5 di 6 Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 27 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 6 di 6